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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/03/2025, n. 3977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3977 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel. Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 22510 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente TRA
- nata a [...] il [...] ( ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Celestino Federici, giusta procura speciale in atti;
-ricorrente-
E
- , nato a [...] il [...] Controparte_1 ( ), rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Pellegrino, giusta C.F._2 procura speciale in atti;
-resistente-
NONCHE' Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica;
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione giudiziale. CONCLUSIONI: all'udienza del 04.03.2025 le parti precisavano le conclusioni.
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, la signora ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale esponendo che: in data 1.08.2010 contraeva matrimonio concordatario in GL d'IS (BS) (trascritto agli atti del predetto Comune Atto di Matrimonio n. 12, P. II, S. A, Anno 2010), dal quale non nascevano figli;
le parti fissavano la loro residenza familiare in Roma alla Via Cristofaro Sabbatino n. 127; successivamente, risultava intollerabile la prosecuzione della convivenza, a causa di contrasti sempre più frequenti tali da far venire meno la comunione materiale e spirituale, rendendo impossibile la prosecuzione della vita coniugale;
la convivenza si era interrotta nel settembre 2019. Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva venisse pronunciata la separazione personale, provvedendo ognuno dei coniugi al proprio mantenimento.
Si costituiva il sig. il quale aderiva alla domanda formulata da parte ricorrente. CP_1
All'udienza del 04.03.2025 il Giudice Delegato, letti gli atti e le richieste ivi formulate, sentite le parti e le conclusioni dalle stesse rassegnate, ritenuta la causa istruita e matura per la decisione, autorizzava i coniugi a vivere separati e riservava la causa al Collegio per la decisione. Il Tribunale è chiamato a pronunciarsi in merito al solo status di separazione attesa la assenza di figli e di statuizioni di carattere economico.
Status di separazione
Tenuto conto del tempo trascorso dalla cessazione della convivenza coniugale, deve desumersi che sussista una situazione di distacco affettivo, risalente nel tempo, che rende intollerabile oltre che altamente improbabile la ripresa della convivenza coniugale. La domanda di separazione deve essere accolta, in quanto è effettivamente emersa una frattura della comunione della coppia, tale da rendere inattuabile la prosecuzione della convivenza. D'altra parte, parte resistente con la sua costituzione in giudizio ha confermato la situazione prospettata dalla moglie e le conclusioni dalla stessa rassegnate.
In mancanza di figli non vi sono statuizioni in merito alla casa familiare.
Spesi di lite
In considerazione delle ragioni della decisione deve essere disposta la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 22510/2024 R.G.A.C., con l'intervento del Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
06.01.1985 ( ), e , nato a [...] C.F._1 Controparte_1 il 09.03.1983 ( ), i quali hanno contratto matrimonio in data C.F._2
1.08.2010 in GL d'IS (BS);
- ordina l'annotazione della sentenza nei registri dello stato civile del Comune di GL d'IS (BS) (n. 12, P. II, S. A, Anno 2010);
- dichiara compensate le spese di giudizio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 06.03.2025
Il Giudice rel. Il Presidente Filomena Albano Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel. Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 22510 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente TRA
- nata a [...] il [...] ( ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Celestino Federici, giusta procura speciale in atti;
-ricorrente-
E
- , nato a [...] il [...] Controparte_1 ( ), rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Pellegrino, giusta C.F._2 procura speciale in atti;
-resistente-
NONCHE' Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica;
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione giudiziale. CONCLUSIONI: all'udienza del 04.03.2025 le parti precisavano le conclusioni.
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, la signora ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale esponendo che: in data 1.08.2010 contraeva matrimonio concordatario in GL d'IS (BS) (trascritto agli atti del predetto Comune Atto di Matrimonio n. 12, P. II, S. A, Anno 2010), dal quale non nascevano figli;
le parti fissavano la loro residenza familiare in Roma alla Via Cristofaro Sabbatino n. 127; successivamente, risultava intollerabile la prosecuzione della convivenza, a causa di contrasti sempre più frequenti tali da far venire meno la comunione materiale e spirituale, rendendo impossibile la prosecuzione della vita coniugale;
la convivenza si era interrotta nel settembre 2019. Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva venisse pronunciata la separazione personale, provvedendo ognuno dei coniugi al proprio mantenimento.
Si costituiva il sig. il quale aderiva alla domanda formulata da parte ricorrente. CP_1
All'udienza del 04.03.2025 il Giudice Delegato, letti gli atti e le richieste ivi formulate, sentite le parti e le conclusioni dalle stesse rassegnate, ritenuta la causa istruita e matura per la decisione, autorizzava i coniugi a vivere separati e riservava la causa al Collegio per la decisione. Il Tribunale è chiamato a pronunciarsi in merito al solo status di separazione attesa la assenza di figli e di statuizioni di carattere economico.
Status di separazione
Tenuto conto del tempo trascorso dalla cessazione della convivenza coniugale, deve desumersi che sussista una situazione di distacco affettivo, risalente nel tempo, che rende intollerabile oltre che altamente improbabile la ripresa della convivenza coniugale. La domanda di separazione deve essere accolta, in quanto è effettivamente emersa una frattura della comunione della coppia, tale da rendere inattuabile la prosecuzione della convivenza. D'altra parte, parte resistente con la sua costituzione in giudizio ha confermato la situazione prospettata dalla moglie e le conclusioni dalla stessa rassegnate.
In mancanza di figli non vi sono statuizioni in merito alla casa familiare.
Spesi di lite
In considerazione delle ragioni della decisione deve essere disposta la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 22510/2024 R.G.A.C., con l'intervento del Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
06.01.1985 ( ), e , nato a [...] C.F._1 Controparte_1 il 09.03.1983 ( ), i quali hanno contratto matrimonio in data C.F._2
1.08.2010 in GL d'IS (BS);
- ordina l'annotazione della sentenza nei registri dello stato civile del Comune di GL d'IS (BS) (n. 12, P. II, S. A, Anno 2010);
- dichiara compensate le spese di giudizio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 06.03.2025
Il Giudice rel. Il Presidente Filomena Albano Marta Ienzi