Articolo 2 della Legge 26 febbraio 1963, n. 329
Articolo 1Articolo 3
Versione
16 aprile 1963
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Versione
25 aprile 1968
Art. 2.
Per la determinazione dei familiari a carico dei lavoratori iscritti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie si applicano le disposizioni contenute nel testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 , e successive modificazioni e integrazioni. ((1a)) ---------------------- AGGIORNAMENTO (1a) La L. 18 marzo 1968, n. 338 , ha disposto (con l'articolo unico) che " L'assistenza sanitaria di malattia prevista dalla legge 28 luglio 1967, n. 669 , spetta, in deroga all' art. 2 della legge 26 febbraio 1963, n. 329 , anche alle sorelle conviventi e a carico degli iscritti, indipendentemente da qualsiasi limite di eta'."
Entrata in vigore il 25 aprile 1968
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