Art. 2.
Per la determinazione dei familiari a carico dei lavoratori iscritti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie si applicano le disposizioni contenute nel testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 , e successive modificazioni e integrazioni. ((1a)) ---------------------- AGGIORNAMENTO (1a) La L. 18 marzo 1968, n. 338 , ha disposto (con l'articolo unico) che " L'assistenza sanitaria di malattia prevista dalla legge 28 luglio 1967, n. 669 , spetta, in deroga all' art. 2 della legge 26 febbraio 1963, n. 329 , anche alle sorelle conviventi e a carico degli iscritti, indipendentemente da qualsiasi limite di eta'."
Per la determinazione dei familiari a carico dei lavoratori iscritti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie si applicano le disposizioni contenute nel testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 , e successive modificazioni e integrazioni. ((1a)) ---------------------- AGGIORNAMENTO (1a) La L. 18 marzo 1968, n. 338 , ha disposto (con l'articolo unico) che " L'assistenza sanitaria di malattia prevista dalla legge 28 luglio 1967, n. 669 , spetta, in deroga all' art. 2 della legge 26 febbraio 1963, n. 329 , anche alle sorelle conviventi e a carico degli iscritti, indipendentemente da qualsiasi limite di eta'."