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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 03/07/2025, n. 1367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1367 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5719/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. Carlo
Albanese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5719/2023 promossa
DA
, C.F. e , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
entrambi residenti in [...], Cascina Doria n. 2, elettivamente C.F._2
domiciliato in Milano, Piazzale Giulio Cesare n. 12 presso lo studio dell'Avv. Federico Giuseppe
Ferrari che li rappresenta e difende come da procura posta in calce all'atto di citazione;
ATTORI
NEI CONFRONTI DI
C.F. e P.I. , con sede in Biassono, via dei Tigli n. 7/9, in persona CP_1 P.IVA_1 dell'amministratore unico e legale rappresentante p.t., ing. elettivamente Controparte_2
domiciliata in Barlassina, via Cesare Balbo n. 4 presso lo studio dell'Avv. Roberto Belloni che la rappresenta e difende come da procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
Oggetto: Accertamento inadempimento contrattuale e risarcimento dei danni subiti.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'udienza del 2.7.2025, tenutasi con le forme della trattazione scritta, le parti hanno precisato le seguenti conclusioni:
PER Parte_1
“1) Accertato e dichiarato che il contratto di appalto sottoscritto fra e il Signor CP_1 Parte_1
, in data 1 aprile 2021, è divenuto definitivamente efficace fra le parti, accertato il grave
[...] inadempimento della società al contratto d'appalto stesso, dichiarare il contratto risolto CP_1
per inadempimento di con condanna di per i motivi esposti in narrativa, al CP_1 CP_1
risarcimento del danno nella misura prevista dalla conclusione 3) che segue;
pagina 1 di 12 2) In ogni caso, accertato e dichiarato con riferimento al contratto di appalto sottoscritto fra CP_1
e il Signor in data 1 aprile 2021, che si è resa gravemente
[...] Parte_1 CP_1
inadempiente agli obblighi di correttezza e buona fede previste dagli articoli 1175, 1375 e 1366 c.c., accertare e dichiarare la responsabilità di con condanna di al risarcimento del CP_1 CP_1
danno nella misura prevista dalla conclusione 3) che segue;
3) In ogni caso, per effetto dell'accoglimento delle conclusioni 1) e/o 2) che precedono, accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta per i motivi esposti in narrativa e condannare CP_1
al risarcimento del danno in favore del Signor nella misura complessiva di € Parte_1
75.523,47 o nella diversa somma ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione sull'esborso anticipato di € 39.123,47 per i 10 anni necessari alla detrazione del suddetto importo relativo alla progettazione e ristrutturazione dell'immobile di sua proprietà ed interessi nella misura legale, dal 26 luglio 2023 fino alla domanda giudiziale, e nella misura prevista dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali come previsto dall'articolo 1284, quarto comma,
c.c. dalla domanda fino al saldo effettivo, oltre la rivalutazione monetaria sull'importo di € 36.400,00 per il danno derivante dalla mancata messa a reddito dell'immobile.
Nel merito in favore del Signor Parte_2
4) Accertato e dichiarato che il contratto di appalto sottoscritto fra e il Signor CP_1
, in data 1 aprile 2021, è divenuto definitivamente efficace fra le parti, accertato Parte_2 il grave inadempimento della società al contratto d'appalto stesso, dichiarare il contratto CP_1
risolto per inadempimento di con condanna di per i motivi esposti in CP_1 CP_1
narrativa, al risarcimento del danno nella misura prevista dalla conclusione 6) che segue;
5) In ogni caso, accertato e dichiarato, con riferimento al contratto di appalto sottoscritto fra CP_1
e il Signor in data 1 aprile 2021, che si è resa gravemente
[...] Parte_2 CP_1
inadempiente agli obblighi di correttezza e buona fede previste dagli articoli 1175, 1375 e 1366 c.c., accertare e dichiarare la responsabilità di con condanna di al risarcimento del CP_1 CP_1
danno nella misura prevista dalla conclusione 6) che segue;
6) In ogni caso, per effetto dell'accoglimento delle conclusioni 4) e/o 5) che precedono, accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta, per i motivi esposti in narrativa, e condannare CP_1
al risarcimento del danno in favore del Signor nella misura complessiva
[...] Parte_2 di € 82.415,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione sull'esborso anticipato di € 41.815,00, per i 10 anni necessari alla detrazione del suddetto importo relativo alla progettazione e ristrutturazione dell'immobile di sua proprietà ed interessi nella misura legale, dal 26 luglio 2023 fino alla domanda giudiziale, e nella misura prevista dalla legislazione speciale relativa ai
pagina 2 di 12 ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali come previsto dall'articolo 1284, quarto comma,
c.c. dalla domanda fino al saldo effettivo, oltre le rivalutazione monetaria sull'importo di € 40.600,00 per il danno derivante dalla mancata messa a reddito dell'immobile.
In via istruttoria
7) Ammettersi Consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare il valore locativo degli immobili di proprietà rispettivamente del Signor e del Signor dalla data Parte_1 Parte_2
di sottoscrizione dei due contratti di appalto;
8) Ammettersi CTU tecnica d'ufficio volta ad accertare che, a fronte dell'esecuzione delle opere elencate all'art. 11 dei due contratti di appalto, esaminati i luoghi e valutati i prezzi indicati nei documenti 19 e 20, la diagnosi energetica (doc. 23) e la relazione d'intervento (doc. 24) dell'Arch.
, dica il CTU: Per_1
a) se gli immobili rispettano i parametri minimi richiesti delle caratteristiche energetiche di legge, al fine di ottenere l'agevolazione fiscale del Super Ecobonus 110%, disciplinata dall'articolo 119 del decreto legge n. 34/2020;
b) se con le suddette opere o comunque con gli interventi evidenziati dall'Arch. nella sua Per_1 perizia, è garantito il “salto” di due classi energetiche;
c) se i prezzi esposti nei documenti 19 e 20 di parte attrice siano corrispondenti al valore attuale di mercato.
9) respingere le istanze istruttorie di controparte per prove per testimoni per i motivi esposti in narrativa e, in subordine, ammettere la prova contraria sulle eventuali prove orali che venissero ammesse su richiesta della controparte, con i seguenti testi: (…).
10) Ammettere prova per testi sulle seguenti circostanze:
a) “Vero che l'Ing. dalla sottoscrizione del contratto con la società sino al 18 novembre CP_3 CP_1
2021, data di sottoscrizione da parte di del contratto, si è recato diverse volte presso gli CP_1
immobili per effettuare le verifiche tecniche inerenti lo studio di fattibilità e l'asseverazione”;
b) “Vero che l'Ing. nella telefonata del 21 ottobre 2021 ha confermato la fattibilità delle opere CP_3
stante la conferma che gli immobili possiedono tutti i requisiti in regola per procedere con il decreto legge ecobonus 110%”;
c) “Vero che in data 16 maggio 2022 l'Ing. si lamentava con i Signori del mancato CP_3 Pt_2 pagamento dei suoi compensi da parte di;
CP_1
d) “Vero che in data 16 maggio 2022 l'Ing. riferiva che il motivo del mancato inizio dei lavori CP_3 era di tipo finanziario”;
pagina 3 di 12 e) “Vero che, dagli esami e rilievi effettuati presso gli immobili di cui è causa, risulta che mediante
l'esecuzione dei lavori promessi in contratto (doc. 8 e 9 che si rammostrano al teste), così come di quelli proposti in data 25 maggio 2022 (doc. 5 controparte che si rammostra al teste), gli immobili avrebbero effettuato il salto di due classi previsto per legge”;
f) “Vero che mediante un sistema di VMC (Ventilazione Meccanica Controllata), che conduce ad un rinnovo dell'aria in modo continuo ed automatico, può essere evitato il formarsi di muffe e condense”.
Si indicano a testi su tutti i capitoli sopra indicati: (…).
In ogni caso
11) con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
I Signori AU dichiarano espressamente di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove proposte dalla controparte”.
PER CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Monza, respinta ogni avversa domanda, anche risarcitoria, eccezione, conclusione, così giudicare: nel merito in via principale:
- respingere ogni domanda formulata nei confronti di dai signori e CP_1 Parte_1
in quanto infondata in fatto ed in diritto. Parte_2
in via istruttoria:
- in ipotesi di rimessione della causa in istruttoria, insiste per l'ammissione dei capitoli di CP_1
prova articolati nella memoria ex art. 171ter n. 2 c.p.c., da intendersi qui integralmente ritrascritti, con i testimoni ivi indicati e si oppone all'ammissione della CTU richiesta dai signori Parte_1
e per i motivi dedotti in atti.
[...] Parte_2
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
La non accetta il contraddittorio su eventuali domande nuove ex adverso proposte”. CP_1
IN FATTO
Con atto di citazione notificato in data 23 luglio 2023 e hanno Pt_1 Parte_2
convenuto in giudizio al fine di far dichiarare la risoluzione, per grave inadempimento della CP_1
convenuta, ai due contratti di appalto rispettivamente sottoscritti originariamente con Taurus s.r.l. (la quale nel marzo del 2021 aveva loro comunicato che i lavori appaltatile sarebbero stati espletati dalla consociata ed ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito, in primo CP_1
luogo, della mancata possibilità, per causa imputabile a quest'ultima, di usufruire dei benefici relativi al c.d. “Super ecobonus 110%”, da cui entrambi erano ormai decaduti, e, in secondo luogo, della conseguente impossibilità di mettere a reddito gli immobili di rispettiva proprietà, entrambi siti pagina 4 di 12 all'interno del complesso immobiliare denominato “Cascina Doria” sito in Vernate, via Cascina Doria,
e, in particolare, quello di proprietà del primo composto da due piani fuori terra collegati da una scala interna, con annesso giardino in proprietà esclusiva, al N.C.E.U. del medesimo Comune censito al foglio 20, particella 9, sub. 710 graffato con particella 146, categoria A/7, classe 1, vani 5,5, superficie totale mq. 153, e, l'altro, quello di proprietà del secondo, anch'esso composto da due piani fuori terra collegati da una scala interna, con annesso giardino in proprietà esclusiva, censito al foglio 20, particella 9, sub. 709, categoria A/7, classe 1, vani 7,5, superficie totale mq. 195.
Hanno dedotto a tal fine:
- che in data 15 marzo 2021, dopo diversi solleciti, aveva loro sottoposto due nuovi CP_1
contratti d'appalto, entrambi di identico contenuto a quelli precedentemente sottoscritti con la consociata Taurus s.r.l., aventi ad oggetti i medesimi lavori di ristrutturazione degli immobili di rispettiva proprietà;
- che, a conferma della traslazione di entrambi i contratti da Taurus s.r.l. a era CP_1
sufficiente rilevare la presenza in entrambi delle medesime clausole ciclostilate a cui era stato semplicemente aggiunto il corrispettivo previsto per la progettazione ex art. 7;
- che entrambi i contratti prevedevano, quanto alla progettazione, l'affidamento alla convenuta dell'incarico di raccogliere tutta la documentazione necessaria a tal fine: certificazioni energetiche, D.L., redazione del piano di sicurezza, comunicazione all'Agenzia delle Entrate, redazione dell'APE, il tutto al fine di poter eseguire le opere nel rispetto della legge n. 77 del 17 luglio 2020, ex D.L. n. 34/2020, e, quanto all'affidamento dei lavori, la realizzazione dei lavori
“chiavi in mano” comprensivi di qualsivoglia intervento e/o fornitura necessaria a dare l'opera finita in ogni sua parte nel pieno rispetto di quanto previsto dalla legge 110% “c.d. super ecobonus 110%”;
- che, quanto al corrispettivo, le parti avevano previsto la quantità e l'importo massimo delle opere per ogni singolo intervento previsto dalla legge 110%, precisando che tutte le opere sarebbero state a corpo e non a misura e che quelle rientranti nel c.d. Super Ecobonus 110%, ivi compresa la necessaria progettazione, sarebbero state integralmente a carico di CP_1
- che all'art. 13 era stato previsto che il contratto fosse immediatamente vincolante per il committente e sottoposto ad accettazione da parte dell'impresa la quale, tuttavia, era intervenuta a distanza di parecchi mesi dalla sottoscrizione, solo a seguito degli innumerevoli solleciti inoltratile;
- che, in particolare, in data 16 febbraio 2022, a distanza di un anno e mezzo circa dalla sottoscrizione del primo contratto d'appalto stipulato con Taurus s.r.l., al solo fine CP_1
pagina 5 di 12 di mascherare il proprio già conclamato inadempimento contrattuale, aveva loro comunicato che entrambe le pratiche erano state selezionate per l'ottenimento del SAL al 30% entro il successivo mese di giugno 2022 e che a causa dei molteplici mutamenti normativi non era stato possibile mantenere lo stato di progettazione programmato;
- che, ciò non di meno, in data 5.4.2022 avevano entrambi ricevuto una comunicazione avente ad oggetto il “Rifiuto della Proposta di Contratti d'Appalto” con cui, nonostante la precedente assunzione del vincolo contrattuale, l'appaltatrice aveva loro rappresentato “di non poter procedere all'accettazione del contratto proposto in quanto, a seguito delle modifiche normative, non aveva più accesso alla conversione dei crediti di imposta e che, sempre per tale motivo, non era stata in grado di reperire un professionista per la progettazione dell'immobile”, circostanza, quest'ultima, non veritiera avendo quest'ultima già comunicato da tempo che il progettista, tale ing. aveva redatto il progetto finale per Controparte_4
l'esecuzione delle opere;
- che il termine concordato per l'esecuzione di tutti gli interventi rientranti nel contratto d'appalto, pari a 5 mesi a decorrere dal 17 dicembre 2021, era abbondantemente scaduto alla fine del mese di maggio 2022 e, proprio la totale mancata esecuzione delle opere previste, e, in particolar modo, la perdita della possibilità di usufruire del “super bonus 110%”, aveva comportato un grave inadempimento, esclusivamente imputabile alla società appaltatrice, che aveva loro cagionato un gravissimo danno patrimoniale.
Nel costituirsi in giudizio la società convenuta ha contestato la fondatezza dell'azione di risoluzione e delle domande di risarcimento danni articolate dalla controparte rappresentando, nello specifico:
- che, a dispetto dell'asserita violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, la controparte aveva omesso di trascrivere integralmente il contenuto della clausola n. 13 dei due contratti stipulati, i quali prevedevano quanto segue: “Il presente contratto è immediatamente vincolante per il committente mentre è sottoposto ad accettazione da parte dell'impresa, la quale avrà facoltà di recedere una volta visionati i progetti e le direttive dei professionisti incaricati per la redazione degli stessi”;
- che, in conformità a tale clausola, dopo avere concluso entrambi i contratti d'appalto, aveva legittimamente esercitato il diritto di recesso riconosciutole, come desumibile dalla PEC inviata in data 26/5/2022, ribadita il successivo 11/7/2022, a seguito dell'esito negativo dello studio di fattibilità eseguito dal proprio tecnico di fiducia delle opere contrattualmente previste e necessarie al fine di ottenere il miglioramento di due classi energetiche degli immobili e, di conseguenza, l'effettiva fruibilità del superbonus 110%;
pagina 6 di 12 - che, in particolare, con il parere datato 25/5/2022, trasmesso agli attori con la PEC del
26/5/2022, l'ing. aveva loro evidenziato che l'applicazione del cappotto esterno non era CP_3
in alcun modo realizzabile, essendo gli immobili sottoposti al vincolo del parco Agricolo Sud
Milano e non essendo diversamente raggiungibile l'obiettivo del salto di due classi energetiche ai fini dell'accesso al c.d. Superbonus;
- che, pertanto, alcun inadempimento avrebbe potuto esserle imputato, non essendo neppure concretamente percorribile l'alternativa costituita dall'installazione di un cappotto interno in quanto, non essendo possibile coibentare le parti strutturali tra pilastri, solai e muri portanti trasversali, ciò avrebbe causato la formazione di ponti termici con conseguente formazione di condense e muffe all'interno delle abitazioni e mancata possibilità di realizzazione di un lavoro a regola d'arte.
Ripetutamente tentata senza esito la conciliazione delle parti e rigettate le istanze istruttorie rispettivamente articolate, all'odierna odierna, tenutasi con le forme della trattazione scritta e previo deposito del foglio di precisazione delle conclusioni e degli scritti difensi conclusionali, la causa è stata trattenuta in decisione.
IN DIRITTO
Alla luce della documentazione prodotta e degli accordi contrattuali conclusi tra le parti, senza alcuna necessità di effettuare ulteriori integrazioni istruttorie pur sollecitate dalla parte attrice anche nel foglio di precisazione delle conclusioni, ritiene il Tribunale che le domande proposte siano infondate e per le ragioni di seguito esposte debbano essere integralmente rigettate, tutte fondandosi, anche le conseguenti domande risarcitorie declinate in citazione, sulla necessaria risoluzione dei due contratti d'appalto stipulati tra le parti, a nulla rilevando in questa sede quelli precedentemente conclusi dai medesimi committenti con Taurus s.r.l., a causa del grave inadempimento contrattuale asseritamente imputabile alla società appaltatrice.
Per comprenderne le ragioni è, tuttavia, preliminarmente opportuno ritrascrivere le obbligazioni ivi reciprocamente assunte, così da vagliare l'effettiva sussistenza dell'asserito inadempimento contrattuale imputato a CP_1
I contratti, in effetti speculari a quelli precedentemente sottoscritti da e Pt_1 Parte_2
con Taurus s.r.l. (cfr. in tal senso, anche per un raffronto grafico, i documenti prodotti dagli
[...]
attori ai documenti n. 3, 4, 8 e 9) prevedevano, nel dettaglio, per ciò che è di specifico interesse in questa sede, quanto di seguito ritrascritto:
Art. 1 (Progettazione): “Il committente affida all'impresa che accetta, l'incarico di raccogliere tutta la documentazione necessaria ivi comprese: le certificazioni energetiche, la direzione ai lavori, la
pagina 7 di 12 redazione dell'eventuale piano di sicurezza e la responsabilità sul cantiere in fase di esecuzione, comunicazione all'Agenzia delle Entrate, la comunicazione all la eventuale redazione dei CP_5
certificati energetici (APE), al fine di poter eseguire le opere descritte al successivo paragrafo 11 nel rispetto della Legge 77 del 17 luglio 2020 ex D.L. 34/2020. L'impresa dovrà avvalersi di professionisti abilitati che dovranno rispettare nella redazione dei progetti tutti i parametri e prescrizioni previsti dalla citata legge”.
Art. 2 (Affidamento Lavori): “Il committente affida all'impresa che accetta la realizzazione delle opere descritte al successivo paragrafo 11 “chiavi in mano” e saranno comprensive di ogni opera e/o fornitura necessaria a dare l'opera finita in ogni sua parte nel pieno rispetto di quanto previsto dalla
LEGGE 110% “c.d. super ecobonus 110%””.
Art. 3 (Dichiarazione): “L'impresa si dichiara in grado di terminare le opere avendo le capacità tecniche e finanziarie necessarie al compimento dell'opera”.
Art. 5 (Corrispettivi delle opere): “Una volta acquisita e redatta la necessaria progettazione esecutiva, verranno inviati al committente i conteggi delle quantità delle opere da eseguire e di conseguenza il loro corrispettivo. Le parti da oggi concordemente pattuiscono quale quantità e relativo importo massimo per le opere da realizzarsi, il limite massimo per ogni singolo intervento previsto dalla legge
110%. Le parti, quindi, approvano specificamente che il presente contratto è concluso a corpo e non a misura. Le quantità e le caratteristiche delle apparecchiature da installare saranno riportate nelle progettazioni e/o nelle schede tecniche che verranno fornite dai professionisti, le parti accettano sin
d'ora senza riserve le loro prescrizioni”.
Art. 6 (Opere non rientranti nella legge 110%): “In caso siano necessarie opere non rientranti nella legge 77 del 17 luglio 2020, le stesse, e la loro quantificazione secondo il locale listino della Camera di Commercio, saranno comunicate al committente prima dell'inizio dei lavori. il committente avrà diritto di recedere o meno dal presente contratto. Il committente dovrà riconoscere all'impresa il costo inerente la progettazione nel caso in cui recede dal presente contratto per gli importi stabiliti al successivo paragrafo 7. Nel caso in cui si rendano necessarie opere o progettazioni di adeguamento dei Vigili del Fuoco verrà effettuato apposito preventivo a carico del committente”.
Art. 7 (Corrispettivo delle progettazioni): “Il compenso pattuito per le prestazioni di cui al precedente paragrafo 1 saranno fatturate al committente con apposita fattura, ovvero: il totale dei corrispettivi inerenti tutta la progettazione iva compresa, per il committente sarà pari a zero in quanto soggetto al contributo dello sconto in fattura previsto dalla legge 110%, a patto che tutti i lavori vengano conclusi
(…)”.
pagina 8 di 12 Art. 9 (Pagamenti): “I pagamenti delle opere saranno soggetti allo sconto in fattura nei limiti massimi previsti dalla LEGGE 110% e saranno divisi in SAL così come dalla stessa previsto (…)”.
Art. 10 (Obblighi del committente): “a) Il committente si obbliga sin d'ora alla cessione del credito prevista dalla legge 110% in favore dell'impresa, la quale a sua volta avrà facoltà di cedere il credito
a terzi soggetti;
b) il committente si obbliga sin d'ora a pagare all'impresa le progettazioni (come stabilito al paragrafo 7) maggiorata del 5% per coprire i costi di mancata conclusione dei contratti, nel caso in cui siano state effettuate esclusivamente le progettazioni, o sull'importo delle progettazioni effettuate (come stabilito al paragrafo 7) e della totalità di tutti i lavori iniziati (come da computo metrico fornito al committente durante la fase 2 della progettazione), nel caso in cui il cantiere sia stato avviato, nel caso in cui, per qualsiasi motivo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: il mancato invio da parte dell'organo preposto dei documenti richiesti tramite Accesso agli Atti, mancato allaccio
Enel, ogni tipo di problematica legata al committente, ecc…), l'impresa sia impossibilitata al raggiungimento della fine lavori entro i termini prescritti dalla legge 77 del 17 luglio 2020; c) il committente si obbliga sin da ora alla tempestiva consegna dei documenti richiesti dall'impresa o dai suoi incaricati ed al pagamento delle fatture dalla stessa emesse entro 15 giorni calendaristici, il ritardo oltre a quanto pattuito a presente punto sarà motivo di annullamento del contratto e di applicazione delle penali come di seguito indicate: (…) ”.
Art. 12 (Termine dei lavori): “I lavori, le opere necessarie e le asseverazioni dovranno avere termine nel rispetto delle seguenti tempistiche:
a. Diagnosi energetica/ L10 e computo metrico entro 90 giorni dalla ricezione dell'accesso agli atti;
b. Concessione edilizia entro 45 giorni dal precedente punto;
c. Inizio cantiere entro 30 giorni dal precedente punto.
Nel caso in cui qualsiasi fase della progettazione o del cantiere venga fermato per qualsiasi comprovata motivazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: quarantena, lock-down, ecc.) i termini dei lavori vengono sospesi, e quindi prorogati, in egual misura rispetto al tempo di sospensione del cantiere o della progettazione”.
Art. 13 (Vincolo per il committente): “Il contratto è immediatamente vincolante per il committente mentre è sottoposto ad accettazione da parte dell'impresa, la quale avrà facoltà di recedere una volta visionati i progetti e le direttive dei professionisti incaricati per la redazione degli stessi.
L'accettazione del presente contratto e la quantificazione dell'importo dei lavori da parte dell'impresa, dovrà avvenite tramite invio di copia del presente contratto debitamente sottoscritta e firmata via posta raccomandata (con ricevuta di ricezione) o via mail all'indirizzo PEC riportati in premessa”.
pagina 9 di 12 Orbene, esaminando i documenti n. 3 e 4 prodotti dalla convenuta, ferma restando l'indiscutibile conclusione di entrambi i contratti a l'avvenuta reciproca assunzione delle rispettive obbligazioni, appare piuttosto evidente come abbia “semplicemente” esercitato il diritto di recesso ad CP_1
nutum contrattualmente riconosciutole dall'ultima disposizione negoziale sopra riportata, ovverosia il paragrafo o art. 13 solo parzialmente richiamato nel proprio contenuto letterale dalla parte attrice, e, almeno apparentemente, non certamente per un proprio capriccio, non rinvenendosi l'interesse economico della società a non espletare dei lavori che, a dire degli attori, sarebbero stati in ogni caso coperti dal c.d. “Supebonus 110%”, bensì a seguito dell'esito negativo dello studio di fattibilità, eseguito dal proprio tecnico di fiducia, effettuato con riferimento alle opere contrattualmente previste e necessarie al fine di ottenere il miglioramento di due classi energetiche per entrambi gli immobili stante a qual punto la non fruibilità del “Superbonus 110%” e di tutti i conseguenti vantaggi soprattutto a favore dei committenti.
Nel dettaglio, con la PEC inviata in data 26.5.2022 aveva rappresentato quanto segue CP_1
all'Avv. Ferrari, all'epoca già incaricato di seguire la questione per conto e nell'interesse degli odierni attori: “Buongiorno Avv. Ferrari, a seguito della relazione dell'Ing. relativa all'abitazione di CP_3
proprietà dei fratelli , che troverà in allegato alla presente, siamo ad evidenziare le Pt_2
problematiche come di seguito meglio evidenziate:
• L'installazione di cappotto esterno non è perseguibile in quanto l'immobile è sottoposto ai vincoli del parco Agricolo Sud Milano;
• L'installazione del cappotto interno è tecnicamente realizzabile, ma non essendo possibile coibentare le parti strutturali tra pilastri, solai e muri portanti trasversali si formeranno dei ponti termici che comporteranno la formazione di condense e quindi muffe all'interno dell'abitazione.
Visto quanto sopra la scrivente non può garantire un lavoro a regola d'arte e quindi ritiene non proseguibile per ragioni tecniche le pratiche di cui in oggetto” (cfr. in tal senso il documento n. 3).
La circostanza è stata semplicemente ribadita nella successiva PEC inviata al medesimo difensore dall'Avv. Roberto Belloni, nelle more interessato di seguire la questione nell'interesse di CP_1
(cfr. in tal senso il documento n. 4).
Al documento n. 5, infine, la convenuta ha riportato l'esito dell'accertamento effettuato dall'ing.
che si ritiene opportuno riportare integralmente in questa sede al fine di suffragare Controparte_4
documentalmente la scelta effettuata, apparentemente non meramente potestativa:
pagina 10 di 12 Nessuna specifica contestazione concretamente utilizzabile ai fini del decidere è stata sollevata avverso tale parere tecnico sicché non v'è alcun dubbio che, a prescindere dalle tempistiche e dai ritardi asseritamente accumulati dall'appaltatrice nella predisposizione dello studio di fattibilità, nessuno dei due immobili avrebbe potuto usufruire dei benefici previsti dalla legge n. 77/2020 e successive modifiche ed integrazioni, con conseguente infondatezza delle domande di risoluzione dei contratti d'appalto e di quelle risarcitorie conseguentemente proposte dagli attori.
Al fine di sminuire la valenza di quanto affermato dall'ing. non sembra potersi richiamare CP_3
quanto diversamente emergente dai documenti n. 23 e 24 prodotti dagli attori, ovverosia l'esito della pagina 11 di 12 relazione predisposta dall'arch. , in quanto la diagnosi energetica e la relazione di intervento Per_1
prodotte sembrerebbero essere state redatte sulla base di interventi non fattibili o, quantomeno, nulla è stato ivi riportato per smentire l'effettiva sussistenza del vincolo paesaggistico che, a dire del tecnico di avrebbe rappresentato l'unico reale impedimento all'esecuzione degli interventi così come CP_1
contrattualmente programmati.
Né, a ben vedere, ed ancora più a monte è stata allegata una qualsivoglia illegittimità del paragrafo (o art.) 13 di entrambi i contratti stipulati (il quale, piuttosto, è stato allegato dagli stessi attori, seppur non integralmente, all'interno del proprio atto introduttivo al fine di suffragare la fondatezza di tutte le domande proposte), di per sé idonea a costituire uno squilibrio delle prestazioni e delle obbligazioni reciprocamente assunte da entrambe le parti.
Al rigetto delle domande proposte segue, in applicazione del principio di soccombenza, la condanna degli attori alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla controparte il cui ammontare si determina come da dispositivo sulla scorta, stante la non particolare complessità delle questioni trattate e l'assenza di una fase propriamente istruttoria, di compensi di poco superiori a quelli minimi previsti dal
D.M. n. 147/2022 per lo scaglione compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande proposte da e e, per l'effetto, li condanna a Pt_1 Parte_2
rifondere a in persona del legale rapp.te p.t., le spese di lite sostenute nell'ambito CP_1 del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 9.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A., quest'ultima solo se ed in quanto non detraibile, come per legge.
Così deciso in Monza in data 3 luglio 2025
Il Giudice
dott. Carlo Albanese
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. Carlo
Albanese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5719/2023 promossa
DA
, C.F. e , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
entrambi residenti in [...], Cascina Doria n. 2, elettivamente C.F._2
domiciliato in Milano, Piazzale Giulio Cesare n. 12 presso lo studio dell'Avv. Federico Giuseppe
Ferrari che li rappresenta e difende come da procura posta in calce all'atto di citazione;
ATTORI
NEI CONFRONTI DI
C.F. e P.I. , con sede in Biassono, via dei Tigli n. 7/9, in persona CP_1 P.IVA_1 dell'amministratore unico e legale rappresentante p.t., ing. elettivamente Controparte_2
domiciliata in Barlassina, via Cesare Balbo n. 4 presso lo studio dell'Avv. Roberto Belloni che la rappresenta e difende come da procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
Oggetto: Accertamento inadempimento contrattuale e risarcimento dei danni subiti.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'udienza del 2.7.2025, tenutasi con le forme della trattazione scritta, le parti hanno precisato le seguenti conclusioni:
PER Parte_1
“1) Accertato e dichiarato che il contratto di appalto sottoscritto fra e il Signor CP_1 Parte_1
, in data 1 aprile 2021, è divenuto definitivamente efficace fra le parti, accertato il grave
[...] inadempimento della società al contratto d'appalto stesso, dichiarare il contratto risolto CP_1
per inadempimento di con condanna di per i motivi esposti in narrativa, al CP_1 CP_1
risarcimento del danno nella misura prevista dalla conclusione 3) che segue;
pagina 1 di 12 2) In ogni caso, accertato e dichiarato con riferimento al contratto di appalto sottoscritto fra CP_1
e il Signor in data 1 aprile 2021, che si è resa gravemente
[...] Parte_1 CP_1
inadempiente agli obblighi di correttezza e buona fede previste dagli articoli 1175, 1375 e 1366 c.c., accertare e dichiarare la responsabilità di con condanna di al risarcimento del CP_1 CP_1
danno nella misura prevista dalla conclusione 3) che segue;
3) In ogni caso, per effetto dell'accoglimento delle conclusioni 1) e/o 2) che precedono, accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta per i motivi esposti in narrativa e condannare CP_1
al risarcimento del danno in favore del Signor nella misura complessiva di € Parte_1
75.523,47 o nella diversa somma ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione sull'esborso anticipato di € 39.123,47 per i 10 anni necessari alla detrazione del suddetto importo relativo alla progettazione e ristrutturazione dell'immobile di sua proprietà ed interessi nella misura legale, dal 26 luglio 2023 fino alla domanda giudiziale, e nella misura prevista dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali come previsto dall'articolo 1284, quarto comma,
c.c. dalla domanda fino al saldo effettivo, oltre la rivalutazione monetaria sull'importo di € 36.400,00 per il danno derivante dalla mancata messa a reddito dell'immobile.
Nel merito in favore del Signor Parte_2
4) Accertato e dichiarato che il contratto di appalto sottoscritto fra e il Signor CP_1
, in data 1 aprile 2021, è divenuto definitivamente efficace fra le parti, accertato Parte_2 il grave inadempimento della società al contratto d'appalto stesso, dichiarare il contratto CP_1
risolto per inadempimento di con condanna di per i motivi esposti in CP_1 CP_1
narrativa, al risarcimento del danno nella misura prevista dalla conclusione 6) che segue;
5) In ogni caso, accertato e dichiarato, con riferimento al contratto di appalto sottoscritto fra CP_1
e il Signor in data 1 aprile 2021, che si è resa gravemente
[...] Parte_2 CP_1
inadempiente agli obblighi di correttezza e buona fede previste dagli articoli 1175, 1375 e 1366 c.c., accertare e dichiarare la responsabilità di con condanna di al risarcimento del CP_1 CP_1
danno nella misura prevista dalla conclusione 6) che segue;
6) In ogni caso, per effetto dell'accoglimento delle conclusioni 4) e/o 5) che precedono, accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta, per i motivi esposti in narrativa, e condannare CP_1
al risarcimento del danno in favore del Signor nella misura complessiva
[...] Parte_2 di € 82.415,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione sull'esborso anticipato di € 41.815,00, per i 10 anni necessari alla detrazione del suddetto importo relativo alla progettazione e ristrutturazione dell'immobile di sua proprietà ed interessi nella misura legale, dal 26 luglio 2023 fino alla domanda giudiziale, e nella misura prevista dalla legislazione speciale relativa ai
pagina 2 di 12 ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali come previsto dall'articolo 1284, quarto comma,
c.c. dalla domanda fino al saldo effettivo, oltre le rivalutazione monetaria sull'importo di € 40.600,00 per il danno derivante dalla mancata messa a reddito dell'immobile.
In via istruttoria
7) Ammettersi Consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare il valore locativo degli immobili di proprietà rispettivamente del Signor e del Signor dalla data Parte_1 Parte_2
di sottoscrizione dei due contratti di appalto;
8) Ammettersi CTU tecnica d'ufficio volta ad accertare che, a fronte dell'esecuzione delle opere elencate all'art. 11 dei due contratti di appalto, esaminati i luoghi e valutati i prezzi indicati nei documenti 19 e 20, la diagnosi energetica (doc. 23) e la relazione d'intervento (doc. 24) dell'Arch.
, dica il CTU: Per_1
a) se gli immobili rispettano i parametri minimi richiesti delle caratteristiche energetiche di legge, al fine di ottenere l'agevolazione fiscale del Super Ecobonus 110%, disciplinata dall'articolo 119 del decreto legge n. 34/2020;
b) se con le suddette opere o comunque con gli interventi evidenziati dall'Arch. nella sua Per_1 perizia, è garantito il “salto” di due classi energetiche;
c) se i prezzi esposti nei documenti 19 e 20 di parte attrice siano corrispondenti al valore attuale di mercato.
9) respingere le istanze istruttorie di controparte per prove per testimoni per i motivi esposti in narrativa e, in subordine, ammettere la prova contraria sulle eventuali prove orali che venissero ammesse su richiesta della controparte, con i seguenti testi: (…).
10) Ammettere prova per testi sulle seguenti circostanze:
a) “Vero che l'Ing. dalla sottoscrizione del contratto con la società sino al 18 novembre CP_3 CP_1
2021, data di sottoscrizione da parte di del contratto, si è recato diverse volte presso gli CP_1
immobili per effettuare le verifiche tecniche inerenti lo studio di fattibilità e l'asseverazione”;
b) “Vero che l'Ing. nella telefonata del 21 ottobre 2021 ha confermato la fattibilità delle opere CP_3
stante la conferma che gli immobili possiedono tutti i requisiti in regola per procedere con il decreto legge ecobonus 110%”;
c) “Vero che in data 16 maggio 2022 l'Ing. si lamentava con i Signori del mancato CP_3 Pt_2 pagamento dei suoi compensi da parte di;
CP_1
d) “Vero che in data 16 maggio 2022 l'Ing. riferiva che il motivo del mancato inizio dei lavori CP_3 era di tipo finanziario”;
pagina 3 di 12 e) “Vero che, dagli esami e rilievi effettuati presso gli immobili di cui è causa, risulta che mediante
l'esecuzione dei lavori promessi in contratto (doc. 8 e 9 che si rammostrano al teste), così come di quelli proposti in data 25 maggio 2022 (doc. 5 controparte che si rammostra al teste), gli immobili avrebbero effettuato il salto di due classi previsto per legge”;
f) “Vero che mediante un sistema di VMC (Ventilazione Meccanica Controllata), che conduce ad un rinnovo dell'aria in modo continuo ed automatico, può essere evitato il formarsi di muffe e condense”.
Si indicano a testi su tutti i capitoli sopra indicati: (…).
In ogni caso
11) con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
I Signori AU dichiarano espressamente di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove proposte dalla controparte”.
PER CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Monza, respinta ogni avversa domanda, anche risarcitoria, eccezione, conclusione, così giudicare: nel merito in via principale:
- respingere ogni domanda formulata nei confronti di dai signori e CP_1 Parte_1
in quanto infondata in fatto ed in diritto. Parte_2
in via istruttoria:
- in ipotesi di rimessione della causa in istruttoria, insiste per l'ammissione dei capitoli di CP_1
prova articolati nella memoria ex art. 171ter n. 2 c.p.c., da intendersi qui integralmente ritrascritti, con i testimoni ivi indicati e si oppone all'ammissione della CTU richiesta dai signori Parte_1
e per i motivi dedotti in atti.
[...] Parte_2
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
La non accetta il contraddittorio su eventuali domande nuove ex adverso proposte”. CP_1
IN FATTO
Con atto di citazione notificato in data 23 luglio 2023 e hanno Pt_1 Parte_2
convenuto in giudizio al fine di far dichiarare la risoluzione, per grave inadempimento della CP_1
convenuta, ai due contratti di appalto rispettivamente sottoscritti originariamente con Taurus s.r.l. (la quale nel marzo del 2021 aveva loro comunicato che i lavori appaltatile sarebbero stati espletati dalla consociata ed ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito, in primo CP_1
luogo, della mancata possibilità, per causa imputabile a quest'ultima, di usufruire dei benefici relativi al c.d. “Super ecobonus 110%”, da cui entrambi erano ormai decaduti, e, in secondo luogo, della conseguente impossibilità di mettere a reddito gli immobili di rispettiva proprietà, entrambi siti pagina 4 di 12 all'interno del complesso immobiliare denominato “Cascina Doria” sito in Vernate, via Cascina Doria,
e, in particolare, quello di proprietà del primo composto da due piani fuori terra collegati da una scala interna, con annesso giardino in proprietà esclusiva, al N.C.E.U. del medesimo Comune censito al foglio 20, particella 9, sub. 710 graffato con particella 146, categoria A/7, classe 1, vani 5,5, superficie totale mq. 153, e, l'altro, quello di proprietà del secondo, anch'esso composto da due piani fuori terra collegati da una scala interna, con annesso giardino in proprietà esclusiva, censito al foglio 20, particella 9, sub. 709, categoria A/7, classe 1, vani 7,5, superficie totale mq. 195.
Hanno dedotto a tal fine:
- che in data 15 marzo 2021, dopo diversi solleciti, aveva loro sottoposto due nuovi CP_1
contratti d'appalto, entrambi di identico contenuto a quelli precedentemente sottoscritti con la consociata Taurus s.r.l., aventi ad oggetti i medesimi lavori di ristrutturazione degli immobili di rispettiva proprietà;
- che, a conferma della traslazione di entrambi i contratti da Taurus s.r.l. a era CP_1
sufficiente rilevare la presenza in entrambi delle medesime clausole ciclostilate a cui era stato semplicemente aggiunto il corrispettivo previsto per la progettazione ex art. 7;
- che entrambi i contratti prevedevano, quanto alla progettazione, l'affidamento alla convenuta dell'incarico di raccogliere tutta la documentazione necessaria a tal fine: certificazioni energetiche, D.L., redazione del piano di sicurezza, comunicazione all'Agenzia delle Entrate, redazione dell'APE, il tutto al fine di poter eseguire le opere nel rispetto della legge n. 77 del 17 luglio 2020, ex D.L. n. 34/2020, e, quanto all'affidamento dei lavori, la realizzazione dei lavori
“chiavi in mano” comprensivi di qualsivoglia intervento e/o fornitura necessaria a dare l'opera finita in ogni sua parte nel pieno rispetto di quanto previsto dalla legge 110% “c.d. super ecobonus 110%”;
- che, quanto al corrispettivo, le parti avevano previsto la quantità e l'importo massimo delle opere per ogni singolo intervento previsto dalla legge 110%, precisando che tutte le opere sarebbero state a corpo e non a misura e che quelle rientranti nel c.d. Super Ecobonus 110%, ivi compresa la necessaria progettazione, sarebbero state integralmente a carico di CP_1
- che all'art. 13 era stato previsto che il contratto fosse immediatamente vincolante per il committente e sottoposto ad accettazione da parte dell'impresa la quale, tuttavia, era intervenuta a distanza di parecchi mesi dalla sottoscrizione, solo a seguito degli innumerevoli solleciti inoltratile;
- che, in particolare, in data 16 febbraio 2022, a distanza di un anno e mezzo circa dalla sottoscrizione del primo contratto d'appalto stipulato con Taurus s.r.l., al solo fine CP_1
pagina 5 di 12 di mascherare il proprio già conclamato inadempimento contrattuale, aveva loro comunicato che entrambe le pratiche erano state selezionate per l'ottenimento del SAL al 30% entro il successivo mese di giugno 2022 e che a causa dei molteplici mutamenti normativi non era stato possibile mantenere lo stato di progettazione programmato;
- che, ciò non di meno, in data 5.4.2022 avevano entrambi ricevuto una comunicazione avente ad oggetto il “Rifiuto della Proposta di Contratti d'Appalto” con cui, nonostante la precedente assunzione del vincolo contrattuale, l'appaltatrice aveva loro rappresentato “di non poter procedere all'accettazione del contratto proposto in quanto, a seguito delle modifiche normative, non aveva più accesso alla conversione dei crediti di imposta e che, sempre per tale motivo, non era stata in grado di reperire un professionista per la progettazione dell'immobile”, circostanza, quest'ultima, non veritiera avendo quest'ultima già comunicato da tempo che il progettista, tale ing. aveva redatto il progetto finale per Controparte_4
l'esecuzione delle opere;
- che il termine concordato per l'esecuzione di tutti gli interventi rientranti nel contratto d'appalto, pari a 5 mesi a decorrere dal 17 dicembre 2021, era abbondantemente scaduto alla fine del mese di maggio 2022 e, proprio la totale mancata esecuzione delle opere previste, e, in particolar modo, la perdita della possibilità di usufruire del “super bonus 110%”, aveva comportato un grave inadempimento, esclusivamente imputabile alla società appaltatrice, che aveva loro cagionato un gravissimo danno patrimoniale.
Nel costituirsi in giudizio la società convenuta ha contestato la fondatezza dell'azione di risoluzione e delle domande di risarcimento danni articolate dalla controparte rappresentando, nello specifico:
- che, a dispetto dell'asserita violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, la controparte aveva omesso di trascrivere integralmente il contenuto della clausola n. 13 dei due contratti stipulati, i quali prevedevano quanto segue: “Il presente contratto è immediatamente vincolante per il committente mentre è sottoposto ad accettazione da parte dell'impresa, la quale avrà facoltà di recedere una volta visionati i progetti e le direttive dei professionisti incaricati per la redazione degli stessi”;
- che, in conformità a tale clausola, dopo avere concluso entrambi i contratti d'appalto, aveva legittimamente esercitato il diritto di recesso riconosciutole, come desumibile dalla PEC inviata in data 26/5/2022, ribadita il successivo 11/7/2022, a seguito dell'esito negativo dello studio di fattibilità eseguito dal proprio tecnico di fiducia delle opere contrattualmente previste e necessarie al fine di ottenere il miglioramento di due classi energetiche degli immobili e, di conseguenza, l'effettiva fruibilità del superbonus 110%;
pagina 6 di 12 - che, in particolare, con il parere datato 25/5/2022, trasmesso agli attori con la PEC del
26/5/2022, l'ing. aveva loro evidenziato che l'applicazione del cappotto esterno non era CP_3
in alcun modo realizzabile, essendo gli immobili sottoposti al vincolo del parco Agricolo Sud
Milano e non essendo diversamente raggiungibile l'obiettivo del salto di due classi energetiche ai fini dell'accesso al c.d. Superbonus;
- che, pertanto, alcun inadempimento avrebbe potuto esserle imputato, non essendo neppure concretamente percorribile l'alternativa costituita dall'installazione di un cappotto interno in quanto, non essendo possibile coibentare le parti strutturali tra pilastri, solai e muri portanti trasversali, ciò avrebbe causato la formazione di ponti termici con conseguente formazione di condense e muffe all'interno delle abitazioni e mancata possibilità di realizzazione di un lavoro a regola d'arte.
Ripetutamente tentata senza esito la conciliazione delle parti e rigettate le istanze istruttorie rispettivamente articolate, all'odierna odierna, tenutasi con le forme della trattazione scritta e previo deposito del foglio di precisazione delle conclusioni e degli scritti difensi conclusionali, la causa è stata trattenuta in decisione.
IN DIRITTO
Alla luce della documentazione prodotta e degli accordi contrattuali conclusi tra le parti, senza alcuna necessità di effettuare ulteriori integrazioni istruttorie pur sollecitate dalla parte attrice anche nel foglio di precisazione delle conclusioni, ritiene il Tribunale che le domande proposte siano infondate e per le ragioni di seguito esposte debbano essere integralmente rigettate, tutte fondandosi, anche le conseguenti domande risarcitorie declinate in citazione, sulla necessaria risoluzione dei due contratti d'appalto stipulati tra le parti, a nulla rilevando in questa sede quelli precedentemente conclusi dai medesimi committenti con Taurus s.r.l., a causa del grave inadempimento contrattuale asseritamente imputabile alla società appaltatrice.
Per comprenderne le ragioni è, tuttavia, preliminarmente opportuno ritrascrivere le obbligazioni ivi reciprocamente assunte, così da vagliare l'effettiva sussistenza dell'asserito inadempimento contrattuale imputato a CP_1
I contratti, in effetti speculari a quelli precedentemente sottoscritti da e Pt_1 Parte_2
con Taurus s.r.l. (cfr. in tal senso, anche per un raffronto grafico, i documenti prodotti dagli
[...]
attori ai documenti n. 3, 4, 8 e 9) prevedevano, nel dettaglio, per ciò che è di specifico interesse in questa sede, quanto di seguito ritrascritto:
Art. 1 (Progettazione): “Il committente affida all'impresa che accetta, l'incarico di raccogliere tutta la documentazione necessaria ivi comprese: le certificazioni energetiche, la direzione ai lavori, la
pagina 7 di 12 redazione dell'eventuale piano di sicurezza e la responsabilità sul cantiere in fase di esecuzione, comunicazione all'Agenzia delle Entrate, la comunicazione all la eventuale redazione dei CP_5
certificati energetici (APE), al fine di poter eseguire le opere descritte al successivo paragrafo 11 nel rispetto della Legge 77 del 17 luglio 2020 ex D.L. 34/2020. L'impresa dovrà avvalersi di professionisti abilitati che dovranno rispettare nella redazione dei progetti tutti i parametri e prescrizioni previsti dalla citata legge”.
Art. 2 (Affidamento Lavori): “Il committente affida all'impresa che accetta la realizzazione delle opere descritte al successivo paragrafo 11 “chiavi in mano” e saranno comprensive di ogni opera e/o fornitura necessaria a dare l'opera finita in ogni sua parte nel pieno rispetto di quanto previsto dalla
LEGGE 110% “c.d. super ecobonus 110%””.
Art. 3 (Dichiarazione): “L'impresa si dichiara in grado di terminare le opere avendo le capacità tecniche e finanziarie necessarie al compimento dell'opera”.
Art. 5 (Corrispettivi delle opere): “Una volta acquisita e redatta la necessaria progettazione esecutiva, verranno inviati al committente i conteggi delle quantità delle opere da eseguire e di conseguenza il loro corrispettivo. Le parti da oggi concordemente pattuiscono quale quantità e relativo importo massimo per le opere da realizzarsi, il limite massimo per ogni singolo intervento previsto dalla legge
110%. Le parti, quindi, approvano specificamente che il presente contratto è concluso a corpo e non a misura. Le quantità e le caratteristiche delle apparecchiature da installare saranno riportate nelle progettazioni e/o nelle schede tecniche che verranno fornite dai professionisti, le parti accettano sin
d'ora senza riserve le loro prescrizioni”.
Art. 6 (Opere non rientranti nella legge 110%): “In caso siano necessarie opere non rientranti nella legge 77 del 17 luglio 2020, le stesse, e la loro quantificazione secondo il locale listino della Camera di Commercio, saranno comunicate al committente prima dell'inizio dei lavori. il committente avrà diritto di recedere o meno dal presente contratto. Il committente dovrà riconoscere all'impresa il costo inerente la progettazione nel caso in cui recede dal presente contratto per gli importi stabiliti al successivo paragrafo 7. Nel caso in cui si rendano necessarie opere o progettazioni di adeguamento dei Vigili del Fuoco verrà effettuato apposito preventivo a carico del committente”.
Art. 7 (Corrispettivo delle progettazioni): “Il compenso pattuito per le prestazioni di cui al precedente paragrafo 1 saranno fatturate al committente con apposita fattura, ovvero: il totale dei corrispettivi inerenti tutta la progettazione iva compresa, per il committente sarà pari a zero in quanto soggetto al contributo dello sconto in fattura previsto dalla legge 110%, a patto che tutti i lavori vengano conclusi
(…)”.
pagina 8 di 12 Art. 9 (Pagamenti): “I pagamenti delle opere saranno soggetti allo sconto in fattura nei limiti massimi previsti dalla LEGGE 110% e saranno divisi in SAL così come dalla stessa previsto (…)”.
Art. 10 (Obblighi del committente): “a) Il committente si obbliga sin d'ora alla cessione del credito prevista dalla legge 110% in favore dell'impresa, la quale a sua volta avrà facoltà di cedere il credito
a terzi soggetti;
b) il committente si obbliga sin d'ora a pagare all'impresa le progettazioni (come stabilito al paragrafo 7) maggiorata del 5% per coprire i costi di mancata conclusione dei contratti, nel caso in cui siano state effettuate esclusivamente le progettazioni, o sull'importo delle progettazioni effettuate (come stabilito al paragrafo 7) e della totalità di tutti i lavori iniziati (come da computo metrico fornito al committente durante la fase 2 della progettazione), nel caso in cui il cantiere sia stato avviato, nel caso in cui, per qualsiasi motivo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: il mancato invio da parte dell'organo preposto dei documenti richiesti tramite Accesso agli Atti, mancato allaccio
Enel, ogni tipo di problematica legata al committente, ecc…), l'impresa sia impossibilitata al raggiungimento della fine lavori entro i termini prescritti dalla legge 77 del 17 luglio 2020; c) il committente si obbliga sin da ora alla tempestiva consegna dei documenti richiesti dall'impresa o dai suoi incaricati ed al pagamento delle fatture dalla stessa emesse entro 15 giorni calendaristici, il ritardo oltre a quanto pattuito a presente punto sarà motivo di annullamento del contratto e di applicazione delle penali come di seguito indicate: (…) ”.
Art. 12 (Termine dei lavori): “I lavori, le opere necessarie e le asseverazioni dovranno avere termine nel rispetto delle seguenti tempistiche:
a. Diagnosi energetica/ L10 e computo metrico entro 90 giorni dalla ricezione dell'accesso agli atti;
b. Concessione edilizia entro 45 giorni dal precedente punto;
c. Inizio cantiere entro 30 giorni dal precedente punto.
Nel caso in cui qualsiasi fase della progettazione o del cantiere venga fermato per qualsiasi comprovata motivazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: quarantena, lock-down, ecc.) i termini dei lavori vengono sospesi, e quindi prorogati, in egual misura rispetto al tempo di sospensione del cantiere o della progettazione”.
Art. 13 (Vincolo per il committente): “Il contratto è immediatamente vincolante per il committente mentre è sottoposto ad accettazione da parte dell'impresa, la quale avrà facoltà di recedere una volta visionati i progetti e le direttive dei professionisti incaricati per la redazione degli stessi.
L'accettazione del presente contratto e la quantificazione dell'importo dei lavori da parte dell'impresa, dovrà avvenite tramite invio di copia del presente contratto debitamente sottoscritta e firmata via posta raccomandata (con ricevuta di ricezione) o via mail all'indirizzo PEC riportati in premessa”.
pagina 9 di 12 Orbene, esaminando i documenti n. 3 e 4 prodotti dalla convenuta, ferma restando l'indiscutibile conclusione di entrambi i contratti a l'avvenuta reciproca assunzione delle rispettive obbligazioni, appare piuttosto evidente come abbia “semplicemente” esercitato il diritto di recesso ad CP_1
nutum contrattualmente riconosciutole dall'ultima disposizione negoziale sopra riportata, ovverosia il paragrafo o art. 13 solo parzialmente richiamato nel proprio contenuto letterale dalla parte attrice, e, almeno apparentemente, non certamente per un proprio capriccio, non rinvenendosi l'interesse economico della società a non espletare dei lavori che, a dire degli attori, sarebbero stati in ogni caso coperti dal c.d. “Supebonus 110%”, bensì a seguito dell'esito negativo dello studio di fattibilità, eseguito dal proprio tecnico di fiducia, effettuato con riferimento alle opere contrattualmente previste e necessarie al fine di ottenere il miglioramento di due classi energetiche per entrambi gli immobili stante a qual punto la non fruibilità del “Superbonus 110%” e di tutti i conseguenti vantaggi soprattutto a favore dei committenti.
Nel dettaglio, con la PEC inviata in data 26.5.2022 aveva rappresentato quanto segue CP_1
all'Avv. Ferrari, all'epoca già incaricato di seguire la questione per conto e nell'interesse degli odierni attori: “Buongiorno Avv. Ferrari, a seguito della relazione dell'Ing. relativa all'abitazione di CP_3
proprietà dei fratelli , che troverà in allegato alla presente, siamo ad evidenziare le Pt_2
problematiche come di seguito meglio evidenziate:
• L'installazione di cappotto esterno non è perseguibile in quanto l'immobile è sottoposto ai vincoli del parco Agricolo Sud Milano;
• L'installazione del cappotto interno è tecnicamente realizzabile, ma non essendo possibile coibentare le parti strutturali tra pilastri, solai e muri portanti trasversali si formeranno dei ponti termici che comporteranno la formazione di condense e quindi muffe all'interno dell'abitazione.
Visto quanto sopra la scrivente non può garantire un lavoro a regola d'arte e quindi ritiene non proseguibile per ragioni tecniche le pratiche di cui in oggetto” (cfr. in tal senso il documento n. 3).
La circostanza è stata semplicemente ribadita nella successiva PEC inviata al medesimo difensore dall'Avv. Roberto Belloni, nelle more interessato di seguire la questione nell'interesse di CP_1
(cfr. in tal senso il documento n. 4).
Al documento n. 5, infine, la convenuta ha riportato l'esito dell'accertamento effettuato dall'ing.
che si ritiene opportuno riportare integralmente in questa sede al fine di suffragare Controparte_4
documentalmente la scelta effettuata, apparentemente non meramente potestativa:
pagina 10 di 12 Nessuna specifica contestazione concretamente utilizzabile ai fini del decidere è stata sollevata avverso tale parere tecnico sicché non v'è alcun dubbio che, a prescindere dalle tempistiche e dai ritardi asseritamente accumulati dall'appaltatrice nella predisposizione dello studio di fattibilità, nessuno dei due immobili avrebbe potuto usufruire dei benefici previsti dalla legge n. 77/2020 e successive modifiche ed integrazioni, con conseguente infondatezza delle domande di risoluzione dei contratti d'appalto e di quelle risarcitorie conseguentemente proposte dagli attori.
Al fine di sminuire la valenza di quanto affermato dall'ing. non sembra potersi richiamare CP_3
quanto diversamente emergente dai documenti n. 23 e 24 prodotti dagli attori, ovverosia l'esito della pagina 11 di 12 relazione predisposta dall'arch. , in quanto la diagnosi energetica e la relazione di intervento Per_1
prodotte sembrerebbero essere state redatte sulla base di interventi non fattibili o, quantomeno, nulla è stato ivi riportato per smentire l'effettiva sussistenza del vincolo paesaggistico che, a dire del tecnico di avrebbe rappresentato l'unico reale impedimento all'esecuzione degli interventi così come CP_1
contrattualmente programmati.
Né, a ben vedere, ed ancora più a monte è stata allegata una qualsivoglia illegittimità del paragrafo (o art.) 13 di entrambi i contratti stipulati (il quale, piuttosto, è stato allegato dagli stessi attori, seppur non integralmente, all'interno del proprio atto introduttivo al fine di suffragare la fondatezza di tutte le domande proposte), di per sé idonea a costituire uno squilibrio delle prestazioni e delle obbligazioni reciprocamente assunte da entrambe le parti.
Al rigetto delle domande proposte segue, in applicazione del principio di soccombenza, la condanna degli attori alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla controparte il cui ammontare si determina come da dispositivo sulla scorta, stante la non particolare complessità delle questioni trattate e l'assenza di una fase propriamente istruttoria, di compensi di poco superiori a quelli minimi previsti dal
D.M. n. 147/2022 per lo scaglione compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande proposte da e e, per l'effetto, li condanna a Pt_1 Parte_2
rifondere a in persona del legale rapp.te p.t., le spese di lite sostenute nell'ambito CP_1 del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 9.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A., quest'ultima solo se ed in quanto non detraibile, come per legge.
Così deciso in Monza in data 3 luglio 2025
Il Giudice
dott. Carlo Albanese
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