Articolo 2 della Legge 31 ottobre 2011, n. 190
Articolo 1Articolo 3
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18 novembre 2011
Art. 2. Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e' data agli emendamenti di cui all'articolo 1, comma 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo XXVIII dello statuto del Fondo monetario internazionale, ratificato ai sensi della legge 23 marzo 1947, n. 132 .
Note all' art. 2:
- La legge 23 marzo 1947, n. 132 (Partecipazione dell'Italia agli Accordi sulla costituzione del Fondo monetario internazionale e della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 marzo 1947, n. 71, S.O.
Entrata in vigore il 18 novembre 2011