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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 29/07/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 590/2025
Registro generale Appello Lavoro n. 1173/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da dott.ssa AR RO OM Presidente est dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera dott. Giovanni Casella Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 2499/2024 del Tribunale di Milano
(est. dott.ssa Eleonora Porcelli), promossa:
DA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Matteo Parte_1
Vricella, AT GI ed elettivamente domiciliato in Brescia, via Solferino n. 31, presso lo studio dei difensori appellante-appellato incidentale
CONTRO
BR SPA rappresentata e difesa dagli avv.ti Marcello Giustiniani, Arturo Maresca, Marcello
Bonomo, RI AR D'OF ed elettivamente domiciliata in Milano, via Barozzi n.1, presso lo studio dell'avv. Marcello Giustiniani appellata-appellante incidentale
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
APPELLANTE Riformare la sentenza appellata e per l'effetto: A. accertare e dichiarare la non genuinità dei contratti di appalto /appalto di servizi di trasporto
/contratti di trasporto intercorsi tra BR SP e EOS Controparte_1 CP_2 CP_3
, ut sopra, in esecuzione del quale il ricorrente ha prestato attività di natura subordinata in
[...] favore di Brt;
in ogni caso accertare e dichiarare che l'effettivo datore di lavoro del ricorrente, nei periodi suindicati, era la convenuta BR SP;
per l'effetto, dichiarare costituito tra il ricorrente e BR SP un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze di quest'ultima a far data dal 28.7.2015 o dalla diversa data ritenuta di Giustizia condannare BR SP all'assunzione del ricorrente con contratto di lavoro
1 subordinato a tempo pieno e indeterminato dalle date di cui sopra, alle condizioni contrattuali godute presso la formale datrice di lavoro, nonché al pagamento in suo favore di una indennità risarcitoria compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini TF (in subordine: al pagamento delle mensilità maturate tra il deposito del ricorso e la sentenza); C. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento delle seguenti somme: - € 11.004,96 a titolo di indennità di trasferta in relazione al periodo alle formali dipendenze di CP_1
€ 1.520,42 a titolo di 14me mensilità non pagate nel medesimo periodo;
D. per l'effetto, condannare BR SP, quale effettiva datrice di lavoro, al pagamento infavore del ricorrente delle somme di cui ai punti precedenti, o le diverse ritenute di Giustizia;
E. in subordine, in ipotesi di rigetto della domanda di costituzione del rapporto in capo a BR: condannare BR, ut supra, in solido ex art. 29 d.lgs. 276/03, al pagamento di tutte le somme maturate dal ricorrente nei periodi alle formali dipendenze delle appaltatrici;
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambe i gradi, oltre IVA e CPA. Con distrazione in favore dei difensori antistatari.
* In via istruttoria e senza accettare inversione dell'onere della prova, si chiede, occorrendo:
1. ammissione di prova per interpello a testi sulle circostanze esposte in narrativa di fatto, da intendersi qui integralmente ritrascritte e precedute dalla clausola “è vero che”, nonché prova contraria a quella ex adverso eventualmente dedotta, nonché sulle seguenti ulteriori circostanze: 200. Si mostrino al teste le seguenti fotografie e gli si chieda se esse corrispondono a: doc.5 – dispositivo terminale palmare utilizzato per le consegne in favore di BR sino all'anno 2018; doc.6 – dispositivo palmare-cellulare utilizzato per le consegne in favore di BR dall'anno 2018 al 2022; doc.7 – foto del cellulare di cui al punto precedente sul quale compaiono le consegne da effettuare;
doc.8 – foto dei borderò consegnati al ricorrente con un riepilogo della quadratura; doc.9c – foto del registro chiamate sul cellulare BR utilizzato dal sig. doc.9d – foto del Per_1 registro chiamate sul cellulare BR utilizzato dalla sig.ra doc.31 – screenshot della chat Per_2 whatsapp intercorsa fra il sig. e il responsabile BR presso il magazzino di Persona_3 Cazzago s/m (BS), sig. Persona_4 201. Si riproduca alla presenza del teste il file audio prodotto sub doc.34 e gli si chieda se esso corrisponde al messaggio vocale inviato dal sig. al sig. . Testimone_1 Parte_1 A testi i seguenti soggetti, con espressa riserva di nominare ulteriori testi e/o formulare ulteriori capitoli in replica alle difese di controparte: , Persona_5 [...]
, Persona_6 Persona_7 Persona_8 Persona_9 Per_10
, , , ,
[...] Persona_11 Persona_12 Persona_13 Persona_14 Per_15
, ,
[...] Persona_16 Controparte_4 Controparte_5 Persona_17
CP_6 Per_18 Persona_19 Persona_20 Persona_21
, , ,
[...] Persona_22 Per_23 Persona_24 Persona_25 [...]
, , , Persona_26 Persona_27 Persona_28 Persona_29 [...]
, Persona_30 Persona_31 Persona_32 Per_33 Per_34
, , , , Persona_35 Persona_36 Persona_37 Persona_38 Persona_39 Per_40
, ,
[...] Persona_41 Persona_42 Persona_43
,
[...] Persona_44 Persona_45 Persona_46 Persona_47 [...]
, , Persona_48 Per_49 Controparte_7 Persona_50
, , , CP_8 Persona_51 Persona_52 Per_53 Persona_54 CP_9
, , Parenti
[...] Controparte_10 Persona_55 Persona_56 Per_57
, , , Persona_58 Persona_59 Persona_60 Persona_61 Persona_62 Per_63
, AH AN TI IL , AN TI
[...] Per_64 Per_65 Per_66 Per_67 GI , SE NV, , GH RC, GH AS, VE , Per_68 Persona_69 Per_70
, , Tusa Persona_71 Controparte_11 Persona_72 Per_73 Persona_74 Per_8
, , HE Roman, AR , CH RI, RG
[...] Persona_75 Per_46 Persona_76 Botye, GH Gagandeeep, GH DE, GH AS, GH JA, GH IN,
2 GH AS, GH ER, GH SU, BI Igor, IC Alexandr, Warnakulasuriya NG AR.
2. che sia emesso ordine di esibizione dei contratti d'appalto intercorsi tra le resistenti;
3. che sia ordinata l'esibizione/produzione dei cedolini paga mancanti e non consegnati al lavoratore in corso di rapporto;
4. che sia disposto ordine di esibizione nei confronti della convenuta BR e/o del relativo operatore telefonico e/o degli operatori telefonici di cui sopra dei tabulati relativi alle utenze fisse 0523606221 e 0523590413 in uso dal personale adibito presso il magazzino di AO (PC).
APPELLATA Ferme e richiamate tutte le difese, le eccezioni e le istanze, anche istruttorie, contenute negli atti di primo grado e nei verbali di udienza, voglia questa Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis e previa ogni opportuna declaratoria, ivi incluse quelle di improponibilità e/o improcedibilità e/o inammissibilità del ricorso e/o di singole domande: in via di appello incidentale, accertare e dichiarare che tra BR e i Vettori sono sempre intercorsi legittimi e genuini contratti di trasporto, e riformare parzialmente la sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 2499, pubblicata l'8 luglio 2024, non notificata, nel capo in cui afferma che «nel caso di specie, appare configurabile un appalto di servizi di trasporto e non un contratto di trasporto» (pagg. 4 – 5 Sentenza;
§ 5.1 del presente atto); in subordine rispetto alla conclusione che precede e, comunque, in ogni caso, rigettare l'appello avversario e tutte le domande ex adverso proposte. Con vittoria di spese e compensi professionali e condanna dell'Appellante al pagamento del Contributo Unificato versato in relazione all'appello incidentale. In via istruttoria, ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie tutte formulate da controparte per le ragioni indicate al § 13 e, senza con ciò assumere oneri probatori che non competono, si chiede, occorrendo, che venga ammessa prova contraria sui capitoli di prova avversari eventualmente ammessi con i testimoni di seguito indicati e prova per testimoni su tutte le circostanze di fatto esposte in parte narrativa, dal punto 1. al punto 40., espunti giudizi, valutazioni e circostanze documentali, preceduti dalla locuzione “Vero che”. Si indicano come testimoni su tutti i suddetti capitoli e anche a prova contraria sui capitoli avversari, nella denegata ipotesi di loro ammissione, i Sigg.ri (Responsabile Testimone_2 della Filiale 022 - Piacenza) ed (Responsabile Operativo Filiale 022 – Piacenza) Testimone_1 entrambi presso BR S.p.A., Via J. F. Kennedy – 29012, AO (PC).
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4.11.2024, ha impugnato la Parte_1 sentenza n. 2499/2024 del Tribunale di Milano che ha respinto il ricorso dallo stesso presentato nei confronti della società BR SP volto a veder costituito un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultima ai sensi dell'art. 29, comma 3 bis, d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276, sull'assunto che si fosse realizzata una fattispecie interpositoria, nella quale BR s.p.a. utilizzava e dirigeva le prestazioni lavorative del ricorrente, mentre le società formali datrici di lavoro si limitavano alla mera gestione amministrativa del rapporto, senza alcuna autonomia organizzativa, né assunzione di rischio di impresa.
Il Tribunale, disattese le eccezioni preliminari di incompetenza territoriale e di decadenza ai sensi dell'art. 32, lett. d) L n. 183/2010, ha innanzitutto ritenuto sussistente un appalto di servizi di trasporto e non un contratto di trasporto come sostenuto dalla società convenuta, ricorrendo nel
3 caso in esame la “pianificazione, tra le parti, dell'esecuzione di una serie di trasporti, con carattere di prestazioni continuative, soggette ad una disciplina unitaria, finalizzata al raggiungimento del risultato complessivo rispondente alle esigenze del committente (beneficiario finale), non limitato all'esecuzione di singole e sporadiche prestazioni di trasporto, con frammentarizzazione del processo produttivo tale da consentirgli di ridurre i costi connessi alla realizzazione del servizio”.
Sulla scorta dell'istruttoria testimoniale svolta, ha poi ritenuto non dimostrate le deduzioni contenute nel ricorso di primo grado quanto alla struttura ed organizzazione delle società formali datrici di lavoro del ricorrente ed alla presenza di referenti delle stesse presso il sito di lavoro. Anzi in ragione dell'istruttoria svolta ha ritenuto, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso,
l'autonomia degli autisti nel decidere il giro delle consegne e dei ritiri, l'ordine e la fascia oraria in cui effettuarli nonché la sussistenza di un mero coordinamento operativo da parte di BR SP finalizzato all'esecuzione dell'appalto, in assenza di prova circa l'esercizio di un potere di controllo e disciplinare da parte di quest'ultima.
Ha infine ritenuto del tutto irrilevanti i riferiti accertamenti in sede penale nei confronti di BR SP.
Il lavoratore appellante, con un unico articolato motivo, contesta la ritenuta genuinità dell'appalto di servizi, osservando quanto segue:
-i testi di parte ricorrente, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, hanno riferito come l'organizzazione del lavoro nel magazzino di AO facesse capo a BR SP, l'assenza di referenti riguardasse la totalità delle società appaltatrici e non soltanto i formali datori di lavoro del ricorrente, e soltanto dal 2023, e precisamente a seguito dell'intervento della Procura di Milano, era presente un preposto della società , formale datrice di lavoro del ricorrente. CP_3
Precedentemente BR SP si rivolgeva direttamente agli autisti per ogni problematica;
- ai fini dell'individuazione di una certa autonomia organizzativa in capo ai formali datori di lavoro, è del tutto irrilevante il fatto che gli autisti potessero scegliere l'ordine delle sole consegne non priority. Ciò perché era proprio BR SP a concedere questa possibilità agli stessi, imponendo l'ordine delle consegne priority, a dimostrazione che le società appaltatrici nulla potevano decidere a riguardo. Come pure era BR SP ad essere contattata dagli autisti in caso di problemi relativi alle consegne ed a gestire i turni dei dipendenti, come riferito dai testi , Per_61 Testimone_3
e nell'ambito della causa gemella RG. 9477/2023 conclusasi con l'accertamento Tes_2 Tes_1 della non genuinità dell'appalto. Era, infatti, compito esclusivo di BR SP redigere, ogni venerdì sera, un elenco dei turni previsti per la settimana successiva in base al numero ed alle zone in cui dovevano essere effettuate le consegne;
4 -l'assenza del potere di controllo e disciplinare in capo alle società formali datrici di lavoro emerge dall'impossibilità per queste ultime di accedere al software di gestione delle consegne e dall'assenza di referenti presso il magazzino di AO almeno fino al novembre 2023;
- gli accertamenti penali svolti nei confronti di BR SP hanno fondamentale rilevanza atteso che dalle indagini della Guardia di Finanza è emerso che “BR esercita direttive e controllo sui lavoratori all'interno delle plurime filiali, sebbene gli stessi siano assunti dalle cooperative. Al fine di riSPrmiare sui costi degli appalti, la BR SP ha stipulato appalti con società e consorzi di imprese inadempienti nei confronti dei lavoratori dal punto di vista contributivo e fiscale, per garantire sul mercato prezzi competitivi, omettendo i relativi controlli, agevolando tale modo
l'attività illecita posta in essere dalle predette società che garantivano manodopera a basso prezzo senza di fatto assumere rischi d'impresa”.
Ha concluso, quindi, per la riforma della sentenza e l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso di primo grado sopra riportate.
Si è costituita la società BR SP chiedendo il rigetto dell'appello e spiegando appello incidentale con riferimento alla statuizione del primo giudice circa l'esistenza di un contratto di appalto di servizi di trasporto invece che di un contratto di trasporto disciplinato dall'art. 1678 cc.
In particolare, evidenzia: l'oggetto dei contratti è la tipica attività di trasporto;
le attività accessorie sono solo quelle strettamente strumentali e funzionali al trasporto;
i trasporti non sono predeterminati in quanto dipendenti dagli ordinativi ricevuti;
l'attività di trasporto non è preordinata alla realizzazione di un risultato complessivo, essendosi gli autisti vincolati ad eseguire, giorno per giorno, i trasporti assegnati da BR SP.
Il lavoratore appellante ha poi formulato istanza di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis cpc in ragione delle contrastanti decisioni assunte dal Tribunale di Milano ed dalla Corte di Appello di
Milano in particolare, con riferimento al riconoscimento dell'indennità risarcitoria ex art. 39, co. 2,
d.lgs. n. 81/2015 anche in assenza di interruzione del rapporto in caso di interposizione illecita di manodopera.
La società ha chiesto il rigetto della istanza in assenza dei requisiti richiesti dall'art. 363bis c.p.c..
La causa è stata discussa e decisa come dispositivo trascritto in calce.
Va innanzitutto respinta l'istanza formulata ex art. 363bis c.p.c..
L'art. 363 bis c.p.c. dispone “Il giudice di merito può disporre con ordinanza, sentite le parti costituite, il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione per la risoluzione di una questione esclusivamente di diritto, quando concorrono le seguenti condizioni:1) la questione è necessaria alla definizione anche parziale del giudizio e non è stata ancora risolta dalla Corte di
5 cassazione;2) la questione presenta gravi difficoltà interpretative;
3) la questione è suscettibile di porsi in numerosi giudizi.”
Nel caso in esame, come evidenziato dalla società appellata, la questione relativa all'indennità ex art. 39 d.lgs. n. 81/2015 non è stata nemmeno affrontata dal primo giudice che ha respinto il ricorso.
Tra l'altro, la questione non è esclusivamente di diritto essendo necessario in primis procedere ad un accertamento in fatto relativo alla liceità o meno degli appalti -così qualificati dal primo giudice- intercorsi tra BR SP e le società formali datrici di lavoro dell'appellante ed alla mancata interruzione del rapporto di lavoro.
Conseguentemente accogliere l'istanza, senza prima aver deciso nel merito la vicenda oggetto di causa, significherebbe andare in contrasto con lo scopo deflattivo proprio della norma in questione volta ad evitare la celebrazione di un giudizio inutile.
Va poi dato atto che la sentenza è coperta da giudicato interno nella parte in cui ha respinto l'eccezione di incompetenza territoriale e di decadenza ai sensi dell'art. 32, lett. d) L. n. 183/2010, in assenza di appello incidentale.
Nel merito l'appello principale del lavoratore è fondato nei limiti di seguito esposti, mentre va respinto totalmente l'appello incidentale.
Per ragioni di ordine logico va affrontato innanzitutto l'appello incidentale della società che contesta la qualificazione come appalti dei rapporti intercorsi tra BR SP e le società formali datrici di lavoro dell'appellante.
Il motivo non è fondato.
Sulla questione questa Corte si è già pronunciata, in fattispecie del tutto analoga, con sentenza n.
1023/2024, le cui motivazioni si condividono e si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp att.
c.p.c..
La Corte ha argomentato nei termini seguenti:
“esaminando le censure mosse in particolare da BR nel con il terzo motivo di appello, ritiene il collegio che, tenuto conto del tenore dei contratti prodotti, nella fattispecie, i contratti oggetto di giudizio siano riconducibili ad un appalto di servizi di traporto, poiché , come correttamente rilevato nel ricorso introduttivo del giudizio “oggetto dei contratti non erano singoli trasporti individuati ed individuabili, bensì il complesso di servizi di distribuzione organizzate in zone determinate ed in via continuativa, il quale prevedeva, oltre al trasporto di un numero indeterminato di beni, le relative attività di carico, scarico, accettazione delle consegne /ritiro della merce , relazione con i clienti e gestione degli incassi”. La Corte di Cassazione ha chiarito che “è configurabile un appalto di servizi di trasporto (e non un mero contratto di trasporto) ove
6 le parti abbiano pianificato, con una disciplina ed un corrispettivo unitario e con l'apprestamento di idonea organizzazione da parte del trasportatore, l'esecuzione di una serie di trasporti aventi carattere di prestazioni continuative in vista del raggiungimento di un risultato complessivo rispondente alle esigenze del committente” ( cfr. ex plurimis Cass.6 Marzo 2020 n. 6449 ). Nei contratti prodotti ed oggetto del giudizio è prevista, con una disciplina unitaria e con
l'apprestamento di una organizzazione da parte del trasportatore, la pianificazione di una serie di prestazioni continuative in vista del raggiungimento di un risultato complessivo rispondente alle esigenze del committente”.
Detta valutazione è conforme alla consolidata giurisprudenza di legittimità che ha valorizzato in modo costante, ai fini della sussistenza di un'ipotesi di appalto, la “pianificazione, tra le parti, dell'esecuzione di una serie di trasporti, con carattere di prestazioni continuative, soggette ad una disciplina unitaria, finalizzata al raggiungimento del risultato complessivo rispondente alle esigenze del committente (beneficiario finale), non limitato all'esecuzione di singole e sporadiche prestazioni di trasporto, con frammentarizzazione del processo produttivo tale da consentirgli di ridurre i costi connessi alla realizzazione del servizio” (così Cass. n. 6449/2020; conf. Cass.
13.3.2023, n. 7233; Cass. 19.8.2022 n. 24983, in cui si sono valorizzate “la molteplicità e sistematicità dei trasporti, la pattuizione di un corrispettivo unitario per le diverse prestazioni”;
Cass., Sez. III, n. 14670 del 14 luglio 2015).
Viceversa, la sussistenza di una fattispecie di appalto è stata esclusa dal Supremo Collegio – con la sentenza 31.8.2023, n. 2263 – “a fronte delle prestazioni isolate e sporadiche svolte dal vettore, che non si iscrivono nel perseguimento di un risultato complessivo e unitario”.
L'applicazione al caso di specie dei principi sopra riportati evidenzia la correttezza della qualificazione operata dal primo giudice.
Risulta, infatti, documentalmente come i contratti di trasporto sottoscritti da BR SP con i vettori avessero ad oggetto una pluralità indefinita di servizi di ritiro, trasporto e consegna di una serie non prestabilita di merci, consistenti in collettame vario, oltre a pacchi, plichi, corrispondenza e
«quant'altro avente le caratteristiche per il trasporto merci per conto terzi»; di operazioni connesse al trasporto, consistenti, fra l'altro, nelle attività di picking (identificazione); nel controllo dei colli da caricare sul mezzo;
nelle attività di carico e scarico degli stessi sugli automezzi e nell'eventuale incasso dei contrassegni e del nolo, con l'ausilio di dispositivi palmari o mobili per la gestione ed elaborazione dei dati relativi alle consegne, forniti dalla stessa BR SP, a fronte di corrispettivi unitari prestabiliti e poi via via quantificati in ragione dei servizi effettivamente svolti
(cfr. artt. 1 e 3, doc. 8 BR SP -contratto tra BR e la ditta ma nello stesso senso sono CP_3 anche i contratti allegati dalla società e stipulati con gli altri vettori).
7 Del tutto evidente appare, pertanto, la previsione negoziale di una molteplicità e sistematicità di trasporti da eseguirsi in via continuativa, caratteristica dell'appalto, e non già delle isolate ed episodiche prestazioni, tipiche del contratto di mero trasporto.
Solo per completezza va evidenziato che, come argomentato da questa Corte con la sentenza n.
353/2025 resa sempre in vicenda analoga nei confronti della società BR SP, e che qui si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., “Nella prospettazione attorea non risulta dirimente la qualificazione giuridica - come trasporto o appalto - dei contratti conclusi tra BR s.p.a. e i formali datori di lavoro di XXX: indipendentemente da tale qualificazione, infatti, ciò che il lavoratore deduce a fondamento del petitum sostanziale della domanda è la natura interpositoria dell'operazione effettivamente realizzata, rispetto alla quale non è decisivo stabilire se il regolamento negoziale sia formalmente sussumibile nello schema tipico del contratto di trasporto
o del contratto di appalto.
Ne deriva che, contrariamente alla tesi dell'appellante principale, l'accoglimento della domanda proposta ex art. 29, comma 3 bis, d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 non presupponeva una domanda di riqualificazione dei contratti di trasporto in contratti di appalto.
Le argomentazioni svolte al riguardo nella sentenza di prime cure costituiscono un mero passaggio motivazionale, privo di autonomo carattere decisorio, sicché, anche per tale ragione, la pronuncia non viola sotto alcun profilo il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c.. ”.
Quanto alla genuinità dei rapporti così qualificati gli stessi, a parere del Collegio, appaiono del tutto irregolari.
Sul punto questa Corte con il citato precedente n. 1023/2024, pronunciato nei riguardi della stessa odierna appellante incidentale, ha così argomentato:
“in punto di diritto va ricordato che la giurisprudenza di legittimità già richiamata dal Tribunale ha chiarito che <in tema di divieto intermediazione manodopera l'art. 29 comma 1 del d.lgs < i>
n. 276 del 2003 distingue il contratto di appalto dalla somministrazione irregolare di lavoro in base all'assunzione nel primo del rischio di impresa da parte dell'appaltatore ed all'eterodirezione dei lavoratori utilizzati, la quale ricorre quando l'appaltante interponente non solo organizza, ma dirige anche i dipendenti dell'appaltatore rimanendo sull'interposto solo compiti di gestione amministrativa del rapporto senza una reale organizzazione dell'attività lavorativa> (cfr. ad es. Cass. Ord. n. 12807 del 26.6.2020; ord. 12551 del 25.6.2020; sent.
15693/2009). La Suprema Corte ha in particolare anche affermato che “una volta accertata
l'estraneità dell'appaltatore alla organizzazione e direzione dei prestatori di lavoro nell'esecuzione dell'appalto, è del tutto ultronea qualsiasi questione inerente il rischio economico
8 e l'autonoma organizzazione del medesimo, né rileva che l'impresa appaltatrice sia effettivamente operante sul mercato, atteso che, se la prestazione risulta diretta ed organizzata dal committente, per ciò solo si deve escludere l'organizzazione del servizio ad opera dell'appaltante (in questi termini Cass. n. 11720 del 2009; Cass. n. 17444 del 2009; Cass. n. 9624 del 2008)” (così Cass.
18/11/2019, n. 29889)”.
I connotati dell'irregolare somministrazione di lavoro, come individuati dalla giurisprudenza di legittimità, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, sono emersi chiaramente, dall'istruttoria esperita in primo grado, avendo i testimoni concordemente riferito come l'organizzazione del lavoro degli autisti – presso il polo logistico di BR SP sito in AO – fosse interamente gestita da BR SP, che decideva l'assegnazione delle zone ai singoli autisti;
stabiliva i turni di lavoro del personale e i giri di consegne, anche tramite il palmare (di proprietà di BR SP) fornito ai singoli autisti.
Significative in tal senso sono le dichiarazioni di:
, autista di BR SP tramite diverse cooperative, impegnata presso il magazzino di Persona_61
AO:
“Il giro di consegne da effettuare viene comunicato tramite il palmare;
al mattino, presso il magazzino, le stesse consegne ci vengono date anche in cartaceo, in modo che le mettiamo a giro.
La consegna ci viene fatta dall'ufficio BR, da chi si occupa di dividere le consegne per ognuno.
Decidiamo noi il giro delle consegne;
ci sono però le consegne cosiddette priority (…)
Tutte le consegne dovrebbero essere fatte in giornata, ma le priority devono essere fatte assolutamente. (…)
L'ufficio entro le 13 generalmente aggiunge i ritiri e noi li troviamo sul palmare. (…)
Può capitare che l'ufficio mi contatti telefonicamente per comunicare che un cliente che non ho trovato è diventato disponibile, oppure per ricordarmi un priority che vedono sul palmare che ho dimenticato.
Fanno parte dell'Ufficio, a cui mi riferisco, che è diventato il nostro direttore e Testimone_2 prima era responsabile degli autisti, , che si occupa di Testimone_1 Per_77 Per_78
Per_ assegnare le consegne, una certa di cui non ricordo il cognome.
Durante la giornata contattato l'ufficio se ho un problema in consegna (pacco rotto e il cliente vuole effettuare una riserva specifica) oppure se un cliente a cui consegno mi chiede di effettuare un ritiro che non avrei dovuto fare io: in questo caso comunico che l'ho effettuato io.
Al rientro consegno gli incassi in una specie di bancomat: esce uno scontrino e lo porto in ufficio dove consegno o ricevo eventuale moneta, perché' il bancomat riceve solo le banconote.
9 A.D.R. Fino a due o tre anni fa c'era una bacheca in cui veniva affisso un foglio con i giorni della settimana e in ciascun giorno i nomi di autisti che dovevano rimanere a casa.
Di preciso non so chi predisponesse questi turni.
Il numero dei nomi dipendeva se c'era poco o tanto lavoro.
Anche il ricorrente rientrava tra questi nomi.”
, dipendente di BR SP dal 2003 come responsabile della filiale di AO e Testimone_2 poi dal 2010 come responsabile operativo della stessa filiale:
“A ogni autista, quando inizia a lavorare per noi, assegniamo una zona, che viene registrata sul software. Ciò è avvenuto anche per il ricorrente. (…)
Abbiamo un software che suddivide in base alle zone e al CAP tra i vari autisti: la suddivisione è automatica.
L'autista ha un palmare cellulare su cui compaiono le consegne.(…)
All'autista vengono consegnate anche le bolle delle varie consegne, per il caso in cui il palmare non funzionasse.
In particolare mettiamo le bolle in una cartellina con il nome dell'autista e le cartelline vengono poste dove arrivano gli autisti.
In caso di bisogno, per problemi magari di incasso (il cliente magari vuole pagare con modalità diversa da quella indicata sulla bolla) a volte l'autista chiama. (…)
Può darsi che l'ufficio chiami l'autista in caso di variazioni.
I ritiri vengono gestiti e suddivisi dallo stesso software e vengono inviati sul palmare entro le
12,30: l'autista se li organizza autonomamente.
Naturalmente viene indicato l'orario di apertura del cliente.
Quando l'autista rientra, effettua la chiusura di cassa ad uno sportello automatico dove inserisce i soldi e poi una collega ritira le bolle firmate e fa la chiusura dei conti. (…)
Il ricorrente tendenzialmente fa la città di Piacenza, ma capita che faccia anche la provincia. (…)
Saltuariamente presso il magazzino è presente l' , ultimamente ha messo un preposto, CP_3
, da circa sei mesi.” CP_9
- , autista per BR SP sempre attraverso altri datori di lavoro, Persona_80 impegnato presso il magazzino di AO:
“Conosco il ricorrente: anche lui lavora come autista.
Le consegne da effettuare ci arrivano tramite un palmare. Io lavoro su una zona determinata.
Il ricorrente fa il Jolly: copre i giri dove serve. (…)
10 Dopo aver caricato i pacchi andiamo nell'ufficio di BR per firmare la distinta di uscita: è un foglio in cui sono indicate le consegne della giornata.
Se ci sono problemi mi contattano ( se ho lasciato il pacco sbagliato a un cliente, se un cliente non ha ricevuto il pacco che magari avevo lasciato a un vicino) dall'ufficio se no non ho contatti durante la giornata.
I ritiri mi vengono comunicati in giornata sempre sul palmare e come per le consegne organizzo il giro e metto l'orario.
Al rientro faccio la chiusura dei conti con l'ufficio: porto i contanti o gli assegni.
Ci sono due turni: alle 7,30 e alle 9,30.
Io sono inserito nel primo turno, che è la provincia.
È stato qualcuno dell'ufficio di BR che inizialmente me lo ha detto.”
- dipendente di BR SP dal 2013, responsabile operativo dal marzo 2023, Testimone_1 impegnato presso il magazzino di AO:
“Di prima mattina le consegne e i ritiri da effettuare vengono comunicati agli autisti tramite palmare;
in giornata vengono poi incrementati i ritiri.
L'assegnazione avviene giorno per giorno. Gli autisti hanno una zona di consegna e, in base ai picchi e alle assenze, queste zone vengono equilibrate.
C'e un sistema informatico che fa questa suddivisione in base alle consegne da effettuare giorno per giorno. (…)
Conosco il ricorrente: ha avuto più zone, adesso ne ha una fissa. Penso abbia fatto sia provincia sia città.
Agli autisti vengono date anche le bolle cartacee, per il caso di mancato funzionamento del palmare. (…)
Durante la giornata può capitare che l'ufficio contatti l'autista, magari per cambiare un indirizzo di consegna o di un importo da incassare, e può capitare che l'autista ci contatti magari per un dubbio su una modalità di incasso o sul ritiro di un pacco che non gli era stato originariamente assegnato. (…)
Al rientro l'ufficio fa la chiusura giornaliera con la ricezione degli incassi. (…)
Dal 2023 l' è presente circa una volta una dieci giorni: viene per parlare di discorsi CP_3 operativi, di problemi, di cosa è successo nei giorni di lavoro.
Negli ultimi sei mesi c'e una figura d riferimento della : e' un soggetto che fa anche l'autista CP_3 ma in caso di problematiche le gestiamo con lui.
Si tratta del sig. . CP_9
11 Dal 2023 ci rivolgiamo direttamente all' in caso di mancanze degli autisti. (…) CP_3
Prima sentivo che gli autisti lo comunicavano al responsabile operativo che mi ha preceduto, sig
, e sentivo che lui diceva di sentire il datore di lavoro e comunicarlo al loro datore di Tes_2 lavoro.
Quello che ho detto vale anche per le ferie.
Riconosco il messaggio riportato al capitolo 52.
Erroneamente l'ho inviato al ricorrente, mentre dovevo inviarlo all' . (…)” CP_3
Dalle dichiarazioni sopra riportate, tra loro convergenti, emerge che le società di cui l'odierno appellante è stato formalmente dipendente nel periodo in cui ha lavorato presso la filiale di AO non disponevano di alcuna autentica autonomia organizzativa, essendo l'organizzazione dei trasporti e delle attività accessorie interamente demandata a BR s.p.a., la quale esercitava un controllo continuo e penetrante e si ingeriva nella gestione ben al di là dei normali poteri di verifica della corretta esecuzione del servizio: risorse da impiegare giorno per giorno, quotidiana assegnazione dei compiti al personale, modalità di esecuzione delle consegne erano, infatti, interamente definite e controllate dalla società odierna appellante, la quale monitorava il lavoro degli autisti ed impartiva loro direttive specifiche anche attraverso il palmare elettronico, tramite il quale gli autisti erano costantemente in contatto con il personale di BR s.p.a. durante l'intero turno di lavoro.
Come univocamente riferito dai testi escussi, attraverso il palmare (come pure attraverso il telefono cellulare personale) venivano impartite agli autisti disposizioni dettagliate inerenti alle modalità di esecuzione delle consegne e delle attività accessorie.
Contrariamente a quanto dedotto da BR SP, ciò costituisce espressione dell'esercizio del potere direttivo e di controllo tipico del datore di lavoro, venendo in rilievo prescrizioni puntuali e verifiche capillari in ordine a contenuti, tempi e modalità di esecuzione delle mansioni assegnate ai lavoratori.
Il fatto poi che i singoli autisti potessero decidere il giro da seguire in concreto, sempre nel rispetto delle disposizioni date da BR SP e sempre dando precedenza alle priority comunque indicate da
BR, come indicato dai testi, non può ritenersi decisivo ai fini della configurazione di appalti genuini.
Come pure non appare decisivo il fatto che a partire da novembre 2023 (a partire dagli ultimi sei mesi rispetto alle deposizioni dei testi raccolte in data 17.4.2024), fosse presente un referente per la società . CP_3
12 L'univocità delle acquisite deposizioni con riguardo ai profili rilevanti ai fini in questione, consente di superare i dubbi di attendibilità avanzati da BR SP con riferimento al teste
[...]
in ragione dell'instaurazione di analoga causa, dalla quale peraltro il teste è Testimone_4 risultato vittorioso (cfr. sent. Corte d'Appello Milano n. 1023/2024), la cui deposizione trova pieno riscontro in quella degli altri testimoni.
Quanto ai periodi di riferimento delle singole dichiarazioni testimoniali, osserva la Corte come la stessa BR SP non abbia dedotto nei propri atti alcuna significativa variazione delle modalità esecutive e organizzative dei servizi di trasporto nel corso di tutto l'arco temporale oggetto di causa, in relazione ai periodi riconducibili alle singole imprese, formalmente appaltatrici.
Alla luce delle considerazioni sin qui esposte va, quindi, dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dell'appellante alle dipendenze di BR SP a far data dal 28.7.2015 alle condizioni in essere alle dipendenze della datrice di lavoro formale.
In ragione della accertata qualifica di datore di lavoro di BR SP la stessa va condannata al pagamento della somma di € 11.004,96 a titolo di indennità di trasferta e della somma di €
1.520,42 a titolo di 14^, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Quanto all'indennità di trasferta, la società BR SP, con la memoria di costituzione in primo grado, ma anche con l'appello, si è limitata a contestare l'assenza di prova dello svolgimento in concreto delle trasferte.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla società, l'istruttoria svolta in primo grado ha dimostrato in maniera univoca come le consegne fossero “prevalentemente fuori del comune di AO”), e l'odierno appellante facesse il jolly, cambiando sempre zona, come riferito dal teste Persona_61
e confermato sia dal teste –“il ricorrente fa il jolly: copre i giri Persona_80 dove serve”-, sia dal teste , dipendente di BR SP e responsabile operativo della Testimone_2 filiale di AO, che ha precisato “Il ricorrente tendenzialmente fa la città di Piacenza, ma capita faccia anche la provincia”, sia dal teste dipendente di BR SP, che ha dichiarato Testimone_1
“Conosco il ricorrente: ha avuto più zone, adesso ne ha una fissa. Penso abbia fatto sia provincia sia città”.
Alcuna contestazione è stata sollevata con riferimento al quantum.
Come precisato da questa Corte con la citata sentenza n. 354/2025 “Contrariamente a quanto sostenuto da BR, spetta a XXX l'incidenza dell'indennità di trasferta sul TF, da accantonarsi a cura della società.
Osserva al riguardo il Collegio come l'art. 37, co. II, del CCNL includa, fra gli elementi da includere nella “retribuzione annua da prendere in considerazione agli effetti del T.F.R.”, anche
13 la “parte retributiva della trasferta a norma dell'art.62 della sezione prima della Parte speciale
(CCNL trasporto merci)”.
Quest'ultima disposizione collettiva prevede, a propria volta, al co. VI, che “l'indennità di trasferta prevista dal presente articolo ha natura restitutoria nella misura fissata dalle parti e può essere integrata fino alla concorrenza dei limiti stabiliti per l'esenzione contributiva e fiscale”.
In assenza di alcuna previsione ad opera delle parti del rapporto di lavoro, all'indennità in questione – anche alla luce delle concrete modalità di svolgimento delle prestazioni – va pertanto riconosciuto carattere retributivo, con conseguente computo nella base di calcolo del TF: infatti, gli autisti, oltre a non sopportare personalmente alcun onere oggetto di possibile restituzione, operavano in regime di trasferta in modo costante e sistematico.
La relativa indennità appare, pertanto, connotata da evidente “finalità compensativa della maggiore gravosità delle prestazioni, che ne è derivata a carico degli stessi” (così, Corte d'App. di BOLOGNA n. 998/2024; conf. Corte d'App. di BOLOGNA n. 500/2022, secondo cui, ai fini della qualificazione retributiva dell'indennità di trasferta, “l'esame deve essere condotto caso per caso e la ricostruzione delle voci in questione non può prescindere dalle particolari caratteristiche del rapporto nel suo concreto svolgersi. Se è vero che la stessa sarebbe discontinua, per sua natura, nel caso di specie il Tribunale ne ha ravvisato una sistematicità per la specifica modalità di esecuzione del lavoro (svolto sempre fuori dal Comune in cui aveva sede
l'impresa)”).
Tali considerazioni ben si attagliano al caso di specie, in cui la sistematicità delle modalità esecutive del lavoro, costantemente prestato al di fuori del territorio comunale, ha evidenziato
l'inerenza dell'indennità in questione alla normale retribuzione spettante al ricorrente in primo grado.”
Quanto alle differenze a titolo di 14^, a fronte delle deduzioni e documentazione da parte del lavoratore secondo cui, pur spettando a norma dell'art. 19 del CCNL Logistica il diritto alla percezione della 14^ in misura pari alla retribuzione di maggio, aveva percepito nei mesi di giugno
2016 e giugno 2017 solamente il 50% della 14^, la società con la memoria di costituzione di primo grado, ma anche con l'appello, non ha elaborato alcuna contestazione specifica sul punto, limitandosi ad affermare, senza alcuna argomentazione né tantomeno prova, la corretta corresponsione dell'emolumento in parola.
Alcuna contestazione è stata sollevata con riferimento al quantum.
Va invece respinta la domanda del lavoratore relativa all'indennità di cui all'art. 39, comma 2,
d.lgs. 15 giugno 2015 n. 8.
14 Sulla questione questa Corte si è già pronunciata con le citate sentenze n. 353/2025 e n. 354/2025, escludendo il diritto rivendicato dall'odierno appellante, con argomentazioni che si condividono e si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. ed alle quali si intende dare continuità.
In particolare, la sentenza n. 353/2025 così ha argomentato:
“La norma suindicata, dettata in materia di somministrazione irregolare di manodopera, stabilisce che, nel caso in cui il giudice accolga la domanda di costituzione del rapporto di lavoro con l'utilizzatore, “condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno in favore del lavoratore, stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5
e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive, relativo al periodo compreso tra la data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la costituzione del rapporto di lavoro”.
Ad avviso del Collegio il riconoscimento dell'indennità ivi prevista presuppone che vi sia stata un'interruzione nella funzionalità del rapporto;
l'indennità, infatti, copre il danno forfettizzato relativo al periodo cosiddetto “intermedio”, ossia all'intervallo temporale che corre dalla cessazione dell'attività lavorativa fino alla sentenza che ordina la costituzione del rapporto.
In questo senso depone il tenore letterale della disposizione, secondo cui l'indennità in parola ha funzione di “risarcimento del danno” e ristora il pregiudizio subito dal lavoratore nel “periodo compreso tra la data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso
l'utilizzatore e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la costituzione del rapporto di lavoro”.
Nel caso di specie difetta il presupposto della cessazione dell'attività lavorativa, essendo incontestato in causa che XXX non ha mai interrotto la propria attività lavorativa presso la filiale
BR di AO fino alla sentenza con la quale il Tribunale ha disposto la costituzione del rapporto di lavoro tra le parti.”
Nel caso in esame è pacifico che l'appellante non abbia mai smesso di lavorare presso il sito di
AO.
Va, infine, disattesa l'eccezione di prescrizione quinquennale, ribadita dalla società nella presente fase processuale, non decorrendo il relativo termine in costanza di rapporto, tanto più se non formalizzato come nel caso di specie.
Si è, infatti, consolidato nella giurisprudenza di legittimità l'orientamento secondo cui “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del
15 decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità.
Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n.
92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948,
n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. 6.9.2022, n. 26246; conf. Cass.
12.4.2023, n. 9749).
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, che vede la reciproca parziale soccombenza delle parti, si ravvisano gli estremi ex art. 92, comma 2, c.p.c. per compensare nella misura di un terzo le spese di lite del doppio grado, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 10.3.2014 n.
55 come modificato dal DM n. 147/2022, in ragione del valore della controversia, del grado di complessità, dell'attività istruttoria svolta in primo grado, con condanna di BR s.p.a.
(soccombente in misura prevalente) alla rifusione delle spese residue in favore di
[...]
, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. Parte_1
PQM
In riforma della sentenza n. 2499/2024 del Tribunale di Milano accerta la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze di BR SP a far data dal 28.7.2015 alle condizioni in essere alle dipendenze della datrice di lavoro formale;
condanna BR SP al pagamento della somma di € 11.004,96 a titolo di indennità di trasferta e della somma di €
1.520,42 a titolo di 14^, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Rigetta nel resto.
Compensa per 1/3 le spese del doppio grado e condanna BR SP alla rifusione dei restanti 2/3 liquidati nella quota in € 5.000,00 oltre spese generali e oneri di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Milano 25.6.2025
Presidente est
AR RO OM
16
Registro generale Appello Lavoro n. 1173/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da dott.ssa AR RO OM Presidente est dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera dott. Giovanni Casella Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 2499/2024 del Tribunale di Milano
(est. dott.ssa Eleonora Porcelli), promossa:
DA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Matteo Parte_1
Vricella, AT GI ed elettivamente domiciliato in Brescia, via Solferino n. 31, presso lo studio dei difensori appellante-appellato incidentale
CONTRO
BR SPA rappresentata e difesa dagli avv.ti Marcello Giustiniani, Arturo Maresca, Marcello
Bonomo, RI AR D'OF ed elettivamente domiciliata in Milano, via Barozzi n.1, presso lo studio dell'avv. Marcello Giustiniani appellata-appellante incidentale
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
APPELLANTE Riformare la sentenza appellata e per l'effetto: A. accertare e dichiarare la non genuinità dei contratti di appalto /appalto di servizi di trasporto
/contratti di trasporto intercorsi tra BR SP e EOS Controparte_1 CP_2 CP_3
, ut sopra, in esecuzione del quale il ricorrente ha prestato attività di natura subordinata in
[...] favore di Brt;
in ogni caso accertare e dichiarare che l'effettivo datore di lavoro del ricorrente, nei periodi suindicati, era la convenuta BR SP;
per l'effetto, dichiarare costituito tra il ricorrente e BR SP un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze di quest'ultima a far data dal 28.7.2015 o dalla diversa data ritenuta di Giustizia condannare BR SP all'assunzione del ricorrente con contratto di lavoro
1 subordinato a tempo pieno e indeterminato dalle date di cui sopra, alle condizioni contrattuali godute presso la formale datrice di lavoro, nonché al pagamento in suo favore di una indennità risarcitoria compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini TF (in subordine: al pagamento delle mensilità maturate tra il deposito del ricorso e la sentenza); C. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento delle seguenti somme: - € 11.004,96 a titolo di indennità di trasferta in relazione al periodo alle formali dipendenze di CP_1
€ 1.520,42 a titolo di 14me mensilità non pagate nel medesimo periodo;
D. per l'effetto, condannare BR SP, quale effettiva datrice di lavoro, al pagamento infavore del ricorrente delle somme di cui ai punti precedenti, o le diverse ritenute di Giustizia;
E. in subordine, in ipotesi di rigetto della domanda di costituzione del rapporto in capo a BR: condannare BR, ut supra, in solido ex art. 29 d.lgs. 276/03, al pagamento di tutte le somme maturate dal ricorrente nei periodi alle formali dipendenze delle appaltatrici;
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambe i gradi, oltre IVA e CPA. Con distrazione in favore dei difensori antistatari.
* In via istruttoria e senza accettare inversione dell'onere della prova, si chiede, occorrendo:
1. ammissione di prova per interpello a testi sulle circostanze esposte in narrativa di fatto, da intendersi qui integralmente ritrascritte e precedute dalla clausola “è vero che”, nonché prova contraria a quella ex adverso eventualmente dedotta, nonché sulle seguenti ulteriori circostanze: 200. Si mostrino al teste le seguenti fotografie e gli si chieda se esse corrispondono a: doc.5 – dispositivo terminale palmare utilizzato per le consegne in favore di BR sino all'anno 2018; doc.6 – dispositivo palmare-cellulare utilizzato per le consegne in favore di BR dall'anno 2018 al 2022; doc.7 – foto del cellulare di cui al punto precedente sul quale compaiono le consegne da effettuare;
doc.8 – foto dei borderò consegnati al ricorrente con un riepilogo della quadratura; doc.9c – foto del registro chiamate sul cellulare BR utilizzato dal sig. doc.9d – foto del Per_1 registro chiamate sul cellulare BR utilizzato dalla sig.ra doc.31 – screenshot della chat Per_2 whatsapp intercorsa fra il sig. e il responsabile BR presso il magazzino di Persona_3 Cazzago s/m (BS), sig. Persona_4 201. Si riproduca alla presenza del teste il file audio prodotto sub doc.34 e gli si chieda se esso corrisponde al messaggio vocale inviato dal sig. al sig. . Testimone_1 Parte_1 A testi i seguenti soggetti, con espressa riserva di nominare ulteriori testi e/o formulare ulteriori capitoli in replica alle difese di controparte: , Persona_5 [...]
, Persona_6 Persona_7 Persona_8 Persona_9 Per_10
, , , ,
[...] Persona_11 Persona_12 Persona_13 Persona_14 Per_15
, ,
[...] Persona_16 Controparte_4 Controparte_5 Persona_17
CP_6 Per_18 Persona_19 Persona_20 Persona_21
, , ,
[...] Persona_22 Per_23 Persona_24 Persona_25 [...]
, , , Persona_26 Persona_27 Persona_28 Persona_29 [...]
, Persona_30 Persona_31 Persona_32 Per_33 Per_34
, , , , Persona_35 Persona_36 Persona_37 Persona_38 Persona_39 Per_40
, ,
[...] Persona_41 Persona_42 Persona_43
,
[...] Persona_44 Persona_45 Persona_46 Persona_47 [...]
, , Persona_48 Per_49 Controparte_7 Persona_50
, , , CP_8 Persona_51 Persona_52 Per_53 Persona_54 CP_9
, , Parenti
[...] Controparte_10 Persona_55 Persona_56 Per_57
, , , Persona_58 Persona_59 Persona_60 Persona_61 Persona_62 Per_63
, AH AN TI IL , AN TI
[...] Per_64 Per_65 Per_66 Per_67 GI , SE NV, , GH RC, GH AS, VE , Per_68 Persona_69 Per_70
, , Tusa Persona_71 Controparte_11 Persona_72 Per_73 Persona_74 Per_8
, , HE Roman, AR , CH RI, RG
[...] Persona_75 Per_46 Persona_76 Botye, GH Gagandeeep, GH DE, GH AS, GH JA, GH IN,
2 GH AS, GH ER, GH SU, BI Igor, IC Alexandr, Warnakulasuriya NG AR.
2. che sia emesso ordine di esibizione dei contratti d'appalto intercorsi tra le resistenti;
3. che sia ordinata l'esibizione/produzione dei cedolini paga mancanti e non consegnati al lavoratore in corso di rapporto;
4. che sia disposto ordine di esibizione nei confronti della convenuta BR e/o del relativo operatore telefonico e/o degli operatori telefonici di cui sopra dei tabulati relativi alle utenze fisse 0523606221 e 0523590413 in uso dal personale adibito presso il magazzino di AO (PC).
APPELLATA Ferme e richiamate tutte le difese, le eccezioni e le istanze, anche istruttorie, contenute negli atti di primo grado e nei verbali di udienza, voglia questa Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis e previa ogni opportuna declaratoria, ivi incluse quelle di improponibilità e/o improcedibilità e/o inammissibilità del ricorso e/o di singole domande: in via di appello incidentale, accertare e dichiarare che tra BR e i Vettori sono sempre intercorsi legittimi e genuini contratti di trasporto, e riformare parzialmente la sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 2499, pubblicata l'8 luglio 2024, non notificata, nel capo in cui afferma che «nel caso di specie, appare configurabile un appalto di servizi di trasporto e non un contratto di trasporto» (pagg. 4 – 5 Sentenza;
§ 5.1 del presente atto); in subordine rispetto alla conclusione che precede e, comunque, in ogni caso, rigettare l'appello avversario e tutte le domande ex adverso proposte. Con vittoria di spese e compensi professionali e condanna dell'Appellante al pagamento del Contributo Unificato versato in relazione all'appello incidentale. In via istruttoria, ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie tutte formulate da controparte per le ragioni indicate al § 13 e, senza con ciò assumere oneri probatori che non competono, si chiede, occorrendo, che venga ammessa prova contraria sui capitoli di prova avversari eventualmente ammessi con i testimoni di seguito indicati e prova per testimoni su tutte le circostanze di fatto esposte in parte narrativa, dal punto 1. al punto 40., espunti giudizi, valutazioni e circostanze documentali, preceduti dalla locuzione “Vero che”. Si indicano come testimoni su tutti i suddetti capitoli e anche a prova contraria sui capitoli avversari, nella denegata ipotesi di loro ammissione, i Sigg.ri (Responsabile Testimone_2 della Filiale 022 - Piacenza) ed (Responsabile Operativo Filiale 022 – Piacenza) Testimone_1 entrambi presso BR S.p.A., Via J. F. Kennedy – 29012, AO (PC).
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4.11.2024, ha impugnato la Parte_1 sentenza n. 2499/2024 del Tribunale di Milano che ha respinto il ricorso dallo stesso presentato nei confronti della società BR SP volto a veder costituito un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultima ai sensi dell'art. 29, comma 3 bis, d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276, sull'assunto che si fosse realizzata una fattispecie interpositoria, nella quale BR s.p.a. utilizzava e dirigeva le prestazioni lavorative del ricorrente, mentre le società formali datrici di lavoro si limitavano alla mera gestione amministrativa del rapporto, senza alcuna autonomia organizzativa, né assunzione di rischio di impresa.
Il Tribunale, disattese le eccezioni preliminari di incompetenza territoriale e di decadenza ai sensi dell'art. 32, lett. d) L n. 183/2010, ha innanzitutto ritenuto sussistente un appalto di servizi di trasporto e non un contratto di trasporto come sostenuto dalla società convenuta, ricorrendo nel
3 caso in esame la “pianificazione, tra le parti, dell'esecuzione di una serie di trasporti, con carattere di prestazioni continuative, soggette ad una disciplina unitaria, finalizzata al raggiungimento del risultato complessivo rispondente alle esigenze del committente (beneficiario finale), non limitato all'esecuzione di singole e sporadiche prestazioni di trasporto, con frammentarizzazione del processo produttivo tale da consentirgli di ridurre i costi connessi alla realizzazione del servizio”.
Sulla scorta dell'istruttoria testimoniale svolta, ha poi ritenuto non dimostrate le deduzioni contenute nel ricorso di primo grado quanto alla struttura ed organizzazione delle società formali datrici di lavoro del ricorrente ed alla presenza di referenti delle stesse presso il sito di lavoro. Anzi in ragione dell'istruttoria svolta ha ritenuto, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso,
l'autonomia degli autisti nel decidere il giro delle consegne e dei ritiri, l'ordine e la fascia oraria in cui effettuarli nonché la sussistenza di un mero coordinamento operativo da parte di BR SP finalizzato all'esecuzione dell'appalto, in assenza di prova circa l'esercizio di un potere di controllo e disciplinare da parte di quest'ultima.
Ha infine ritenuto del tutto irrilevanti i riferiti accertamenti in sede penale nei confronti di BR SP.
Il lavoratore appellante, con un unico articolato motivo, contesta la ritenuta genuinità dell'appalto di servizi, osservando quanto segue:
-i testi di parte ricorrente, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, hanno riferito come l'organizzazione del lavoro nel magazzino di AO facesse capo a BR SP, l'assenza di referenti riguardasse la totalità delle società appaltatrici e non soltanto i formali datori di lavoro del ricorrente, e soltanto dal 2023, e precisamente a seguito dell'intervento della Procura di Milano, era presente un preposto della società , formale datrice di lavoro del ricorrente. CP_3
Precedentemente BR SP si rivolgeva direttamente agli autisti per ogni problematica;
- ai fini dell'individuazione di una certa autonomia organizzativa in capo ai formali datori di lavoro, è del tutto irrilevante il fatto che gli autisti potessero scegliere l'ordine delle sole consegne non priority. Ciò perché era proprio BR SP a concedere questa possibilità agli stessi, imponendo l'ordine delle consegne priority, a dimostrazione che le società appaltatrici nulla potevano decidere a riguardo. Come pure era BR SP ad essere contattata dagli autisti in caso di problemi relativi alle consegne ed a gestire i turni dei dipendenti, come riferito dai testi , Per_61 Testimone_3
e nell'ambito della causa gemella RG. 9477/2023 conclusasi con l'accertamento Tes_2 Tes_1 della non genuinità dell'appalto. Era, infatti, compito esclusivo di BR SP redigere, ogni venerdì sera, un elenco dei turni previsti per la settimana successiva in base al numero ed alle zone in cui dovevano essere effettuate le consegne;
4 -l'assenza del potere di controllo e disciplinare in capo alle società formali datrici di lavoro emerge dall'impossibilità per queste ultime di accedere al software di gestione delle consegne e dall'assenza di referenti presso il magazzino di AO almeno fino al novembre 2023;
- gli accertamenti penali svolti nei confronti di BR SP hanno fondamentale rilevanza atteso che dalle indagini della Guardia di Finanza è emerso che “BR esercita direttive e controllo sui lavoratori all'interno delle plurime filiali, sebbene gli stessi siano assunti dalle cooperative. Al fine di riSPrmiare sui costi degli appalti, la BR SP ha stipulato appalti con società e consorzi di imprese inadempienti nei confronti dei lavoratori dal punto di vista contributivo e fiscale, per garantire sul mercato prezzi competitivi, omettendo i relativi controlli, agevolando tale modo
l'attività illecita posta in essere dalle predette società che garantivano manodopera a basso prezzo senza di fatto assumere rischi d'impresa”.
Ha concluso, quindi, per la riforma della sentenza e l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso di primo grado sopra riportate.
Si è costituita la società BR SP chiedendo il rigetto dell'appello e spiegando appello incidentale con riferimento alla statuizione del primo giudice circa l'esistenza di un contratto di appalto di servizi di trasporto invece che di un contratto di trasporto disciplinato dall'art. 1678 cc.
In particolare, evidenzia: l'oggetto dei contratti è la tipica attività di trasporto;
le attività accessorie sono solo quelle strettamente strumentali e funzionali al trasporto;
i trasporti non sono predeterminati in quanto dipendenti dagli ordinativi ricevuti;
l'attività di trasporto non è preordinata alla realizzazione di un risultato complessivo, essendosi gli autisti vincolati ad eseguire, giorno per giorno, i trasporti assegnati da BR SP.
Il lavoratore appellante ha poi formulato istanza di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis cpc in ragione delle contrastanti decisioni assunte dal Tribunale di Milano ed dalla Corte di Appello di
Milano in particolare, con riferimento al riconoscimento dell'indennità risarcitoria ex art. 39, co. 2,
d.lgs. n. 81/2015 anche in assenza di interruzione del rapporto in caso di interposizione illecita di manodopera.
La società ha chiesto il rigetto della istanza in assenza dei requisiti richiesti dall'art. 363bis c.p.c..
La causa è stata discussa e decisa come dispositivo trascritto in calce.
Va innanzitutto respinta l'istanza formulata ex art. 363bis c.p.c..
L'art. 363 bis c.p.c. dispone “Il giudice di merito può disporre con ordinanza, sentite le parti costituite, il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione per la risoluzione di una questione esclusivamente di diritto, quando concorrono le seguenti condizioni:1) la questione è necessaria alla definizione anche parziale del giudizio e non è stata ancora risolta dalla Corte di
5 cassazione;2) la questione presenta gravi difficoltà interpretative;
3) la questione è suscettibile di porsi in numerosi giudizi.”
Nel caso in esame, come evidenziato dalla società appellata, la questione relativa all'indennità ex art. 39 d.lgs. n. 81/2015 non è stata nemmeno affrontata dal primo giudice che ha respinto il ricorso.
Tra l'altro, la questione non è esclusivamente di diritto essendo necessario in primis procedere ad un accertamento in fatto relativo alla liceità o meno degli appalti -così qualificati dal primo giudice- intercorsi tra BR SP e le società formali datrici di lavoro dell'appellante ed alla mancata interruzione del rapporto di lavoro.
Conseguentemente accogliere l'istanza, senza prima aver deciso nel merito la vicenda oggetto di causa, significherebbe andare in contrasto con lo scopo deflattivo proprio della norma in questione volta ad evitare la celebrazione di un giudizio inutile.
Va poi dato atto che la sentenza è coperta da giudicato interno nella parte in cui ha respinto l'eccezione di incompetenza territoriale e di decadenza ai sensi dell'art. 32, lett. d) L. n. 183/2010, in assenza di appello incidentale.
Nel merito l'appello principale del lavoratore è fondato nei limiti di seguito esposti, mentre va respinto totalmente l'appello incidentale.
Per ragioni di ordine logico va affrontato innanzitutto l'appello incidentale della società che contesta la qualificazione come appalti dei rapporti intercorsi tra BR SP e le società formali datrici di lavoro dell'appellante.
Il motivo non è fondato.
Sulla questione questa Corte si è già pronunciata, in fattispecie del tutto analoga, con sentenza n.
1023/2024, le cui motivazioni si condividono e si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp att.
c.p.c..
La Corte ha argomentato nei termini seguenti:
“esaminando le censure mosse in particolare da BR nel con il terzo motivo di appello, ritiene il collegio che, tenuto conto del tenore dei contratti prodotti, nella fattispecie, i contratti oggetto di giudizio siano riconducibili ad un appalto di servizi di traporto, poiché , come correttamente rilevato nel ricorso introduttivo del giudizio “oggetto dei contratti non erano singoli trasporti individuati ed individuabili, bensì il complesso di servizi di distribuzione organizzate in zone determinate ed in via continuativa, il quale prevedeva, oltre al trasporto di un numero indeterminato di beni, le relative attività di carico, scarico, accettazione delle consegne /ritiro della merce , relazione con i clienti e gestione degli incassi”. La Corte di Cassazione ha chiarito che “è configurabile un appalto di servizi di trasporto (e non un mero contratto di trasporto) ove
6 le parti abbiano pianificato, con una disciplina ed un corrispettivo unitario e con l'apprestamento di idonea organizzazione da parte del trasportatore, l'esecuzione di una serie di trasporti aventi carattere di prestazioni continuative in vista del raggiungimento di un risultato complessivo rispondente alle esigenze del committente” ( cfr. ex plurimis Cass.6 Marzo 2020 n. 6449 ). Nei contratti prodotti ed oggetto del giudizio è prevista, con una disciplina unitaria e con
l'apprestamento di una organizzazione da parte del trasportatore, la pianificazione di una serie di prestazioni continuative in vista del raggiungimento di un risultato complessivo rispondente alle esigenze del committente”.
Detta valutazione è conforme alla consolidata giurisprudenza di legittimità che ha valorizzato in modo costante, ai fini della sussistenza di un'ipotesi di appalto, la “pianificazione, tra le parti, dell'esecuzione di una serie di trasporti, con carattere di prestazioni continuative, soggette ad una disciplina unitaria, finalizzata al raggiungimento del risultato complessivo rispondente alle esigenze del committente (beneficiario finale), non limitato all'esecuzione di singole e sporadiche prestazioni di trasporto, con frammentarizzazione del processo produttivo tale da consentirgli di ridurre i costi connessi alla realizzazione del servizio” (così Cass. n. 6449/2020; conf. Cass.
13.3.2023, n. 7233; Cass. 19.8.2022 n. 24983, in cui si sono valorizzate “la molteplicità e sistematicità dei trasporti, la pattuizione di un corrispettivo unitario per le diverse prestazioni”;
Cass., Sez. III, n. 14670 del 14 luglio 2015).
Viceversa, la sussistenza di una fattispecie di appalto è stata esclusa dal Supremo Collegio – con la sentenza 31.8.2023, n. 2263 – “a fronte delle prestazioni isolate e sporadiche svolte dal vettore, che non si iscrivono nel perseguimento di un risultato complessivo e unitario”.
L'applicazione al caso di specie dei principi sopra riportati evidenzia la correttezza della qualificazione operata dal primo giudice.
Risulta, infatti, documentalmente come i contratti di trasporto sottoscritti da BR SP con i vettori avessero ad oggetto una pluralità indefinita di servizi di ritiro, trasporto e consegna di una serie non prestabilita di merci, consistenti in collettame vario, oltre a pacchi, plichi, corrispondenza e
«quant'altro avente le caratteristiche per il trasporto merci per conto terzi»; di operazioni connesse al trasporto, consistenti, fra l'altro, nelle attività di picking (identificazione); nel controllo dei colli da caricare sul mezzo;
nelle attività di carico e scarico degli stessi sugli automezzi e nell'eventuale incasso dei contrassegni e del nolo, con l'ausilio di dispositivi palmari o mobili per la gestione ed elaborazione dei dati relativi alle consegne, forniti dalla stessa BR SP, a fronte di corrispettivi unitari prestabiliti e poi via via quantificati in ragione dei servizi effettivamente svolti
(cfr. artt. 1 e 3, doc. 8 BR SP -contratto tra BR e la ditta ma nello stesso senso sono CP_3 anche i contratti allegati dalla società e stipulati con gli altri vettori).
7 Del tutto evidente appare, pertanto, la previsione negoziale di una molteplicità e sistematicità di trasporti da eseguirsi in via continuativa, caratteristica dell'appalto, e non già delle isolate ed episodiche prestazioni, tipiche del contratto di mero trasporto.
Solo per completezza va evidenziato che, come argomentato da questa Corte con la sentenza n.
353/2025 resa sempre in vicenda analoga nei confronti della società BR SP, e che qui si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., “Nella prospettazione attorea non risulta dirimente la qualificazione giuridica - come trasporto o appalto - dei contratti conclusi tra BR s.p.a. e i formali datori di lavoro di XXX: indipendentemente da tale qualificazione, infatti, ciò che il lavoratore deduce a fondamento del petitum sostanziale della domanda è la natura interpositoria dell'operazione effettivamente realizzata, rispetto alla quale non è decisivo stabilire se il regolamento negoziale sia formalmente sussumibile nello schema tipico del contratto di trasporto
o del contratto di appalto.
Ne deriva che, contrariamente alla tesi dell'appellante principale, l'accoglimento della domanda proposta ex art. 29, comma 3 bis, d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 non presupponeva una domanda di riqualificazione dei contratti di trasporto in contratti di appalto.
Le argomentazioni svolte al riguardo nella sentenza di prime cure costituiscono un mero passaggio motivazionale, privo di autonomo carattere decisorio, sicché, anche per tale ragione, la pronuncia non viola sotto alcun profilo il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c.. ”.
Quanto alla genuinità dei rapporti così qualificati gli stessi, a parere del Collegio, appaiono del tutto irregolari.
Sul punto questa Corte con il citato precedente n. 1023/2024, pronunciato nei riguardi della stessa odierna appellante incidentale, ha così argomentato:
“in punto di diritto va ricordato che la giurisprudenza di legittimità già richiamata dal Tribunale ha chiarito che <in tema di divieto intermediazione manodopera l'art. 29 comma 1 del d.lgs < i>
n. 276 del 2003 distingue il contratto di appalto dalla somministrazione irregolare di lavoro in base all'assunzione nel primo del rischio di impresa da parte dell'appaltatore ed all'eterodirezione dei lavoratori utilizzati, la quale ricorre quando l'appaltante interponente non solo organizza, ma dirige anche i dipendenti dell'appaltatore rimanendo sull'interposto solo compiti di gestione amministrativa del rapporto senza una reale organizzazione dell'attività lavorativa> (cfr. ad es. Cass. Ord. n. 12807 del 26.6.2020; ord. 12551 del 25.6.2020; sent.
15693/2009). La Suprema Corte ha in particolare anche affermato che “una volta accertata
l'estraneità dell'appaltatore alla organizzazione e direzione dei prestatori di lavoro nell'esecuzione dell'appalto, è del tutto ultronea qualsiasi questione inerente il rischio economico
8 e l'autonoma organizzazione del medesimo, né rileva che l'impresa appaltatrice sia effettivamente operante sul mercato, atteso che, se la prestazione risulta diretta ed organizzata dal committente, per ciò solo si deve escludere l'organizzazione del servizio ad opera dell'appaltante (in questi termini Cass. n. 11720 del 2009; Cass. n. 17444 del 2009; Cass. n. 9624 del 2008)” (così Cass.
18/11/2019, n. 29889)”.
I connotati dell'irregolare somministrazione di lavoro, come individuati dalla giurisprudenza di legittimità, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, sono emersi chiaramente, dall'istruttoria esperita in primo grado, avendo i testimoni concordemente riferito come l'organizzazione del lavoro degli autisti – presso il polo logistico di BR SP sito in AO – fosse interamente gestita da BR SP, che decideva l'assegnazione delle zone ai singoli autisti;
stabiliva i turni di lavoro del personale e i giri di consegne, anche tramite il palmare (di proprietà di BR SP) fornito ai singoli autisti.
Significative in tal senso sono le dichiarazioni di:
, autista di BR SP tramite diverse cooperative, impegnata presso il magazzino di Persona_61
AO:
“Il giro di consegne da effettuare viene comunicato tramite il palmare;
al mattino, presso il magazzino, le stesse consegne ci vengono date anche in cartaceo, in modo che le mettiamo a giro.
La consegna ci viene fatta dall'ufficio BR, da chi si occupa di dividere le consegne per ognuno.
Decidiamo noi il giro delle consegne;
ci sono però le consegne cosiddette priority (…)
Tutte le consegne dovrebbero essere fatte in giornata, ma le priority devono essere fatte assolutamente. (…)
L'ufficio entro le 13 generalmente aggiunge i ritiri e noi li troviamo sul palmare. (…)
Può capitare che l'ufficio mi contatti telefonicamente per comunicare che un cliente che non ho trovato è diventato disponibile, oppure per ricordarmi un priority che vedono sul palmare che ho dimenticato.
Fanno parte dell'Ufficio, a cui mi riferisco, che è diventato il nostro direttore e Testimone_2 prima era responsabile degli autisti, , che si occupa di Testimone_1 Per_77 Per_78
Per_ assegnare le consegne, una certa di cui non ricordo il cognome.
Durante la giornata contattato l'ufficio se ho un problema in consegna (pacco rotto e il cliente vuole effettuare una riserva specifica) oppure se un cliente a cui consegno mi chiede di effettuare un ritiro che non avrei dovuto fare io: in questo caso comunico che l'ho effettuato io.
Al rientro consegno gli incassi in una specie di bancomat: esce uno scontrino e lo porto in ufficio dove consegno o ricevo eventuale moneta, perché' il bancomat riceve solo le banconote.
9 A.D.R. Fino a due o tre anni fa c'era una bacheca in cui veniva affisso un foglio con i giorni della settimana e in ciascun giorno i nomi di autisti che dovevano rimanere a casa.
Di preciso non so chi predisponesse questi turni.
Il numero dei nomi dipendeva se c'era poco o tanto lavoro.
Anche il ricorrente rientrava tra questi nomi.”
, dipendente di BR SP dal 2003 come responsabile della filiale di AO e Testimone_2 poi dal 2010 come responsabile operativo della stessa filiale:
“A ogni autista, quando inizia a lavorare per noi, assegniamo una zona, che viene registrata sul software. Ciò è avvenuto anche per il ricorrente. (…)
Abbiamo un software che suddivide in base alle zone e al CAP tra i vari autisti: la suddivisione è automatica.
L'autista ha un palmare cellulare su cui compaiono le consegne.(…)
All'autista vengono consegnate anche le bolle delle varie consegne, per il caso in cui il palmare non funzionasse.
In particolare mettiamo le bolle in una cartellina con il nome dell'autista e le cartelline vengono poste dove arrivano gli autisti.
In caso di bisogno, per problemi magari di incasso (il cliente magari vuole pagare con modalità diversa da quella indicata sulla bolla) a volte l'autista chiama. (…)
Può darsi che l'ufficio chiami l'autista in caso di variazioni.
I ritiri vengono gestiti e suddivisi dallo stesso software e vengono inviati sul palmare entro le
12,30: l'autista se li organizza autonomamente.
Naturalmente viene indicato l'orario di apertura del cliente.
Quando l'autista rientra, effettua la chiusura di cassa ad uno sportello automatico dove inserisce i soldi e poi una collega ritira le bolle firmate e fa la chiusura dei conti. (…)
Il ricorrente tendenzialmente fa la città di Piacenza, ma capita che faccia anche la provincia. (…)
Saltuariamente presso il magazzino è presente l' , ultimamente ha messo un preposto, CP_3
, da circa sei mesi.” CP_9
- , autista per BR SP sempre attraverso altri datori di lavoro, Persona_80 impegnato presso il magazzino di AO:
“Conosco il ricorrente: anche lui lavora come autista.
Le consegne da effettuare ci arrivano tramite un palmare. Io lavoro su una zona determinata.
Il ricorrente fa il Jolly: copre i giri dove serve. (…)
10 Dopo aver caricato i pacchi andiamo nell'ufficio di BR per firmare la distinta di uscita: è un foglio in cui sono indicate le consegne della giornata.
Se ci sono problemi mi contattano ( se ho lasciato il pacco sbagliato a un cliente, se un cliente non ha ricevuto il pacco che magari avevo lasciato a un vicino) dall'ufficio se no non ho contatti durante la giornata.
I ritiri mi vengono comunicati in giornata sempre sul palmare e come per le consegne organizzo il giro e metto l'orario.
Al rientro faccio la chiusura dei conti con l'ufficio: porto i contanti o gli assegni.
Ci sono due turni: alle 7,30 e alle 9,30.
Io sono inserito nel primo turno, che è la provincia.
È stato qualcuno dell'ufficio di BR che inizialmente me lo ha detto.”
- dipendente di BR SP dal 2013, responsabile operativo dal marzo 2023, Testimone_1 impegnato presso il magazzino di AO:
“Di prima mattina le consegne e i ritiri da effettuare vengono comunicati agli autisti tramite palmare;
in giornata vengono poi incrementati i ritiri.
L'assegnazione avviene giorno per giorno. Gli autisti hanno una zona di consegna e, in base ai picchi e alle assenze, queste zone vengono equilibrate.
C'e un sistema informatico che fa questa suddivisione in base alle consegne da effettuare giorno per giorno. (…)
Conosco il ricorrente: ha avuto più zone, adesso ne ha una fissa. Penso abbia fatto sia provincia sia città.
Agli autisti vengono date anche le bolle cartacee, per il caso di mancato funzionamento del palmare. (…)
Durante la giornata può capitare che l'ufficio contatti l'autista, magari per cambiare un indirizzo di consegna o di un importo da incassare, e può capitare che l'autista ci contatti magari per un dubbio su una modalità di incasso o sul ritiro di un pacco che non gli era stato originariamente assegnato. (…)
Al rientro l'ufficio fa la chiusura giornaliera con la ricezione degli incassi. (…)
Dal 2023 l' è presente circa una volta una dieci giorni: viene per parlare di discorsi CP_3 operativi, di problemi, di cosa è successo nei giorni di lavoro.
Negli ultimi sei mesi c'e una figura d riferimento della : e' un soggetto che fa anche l'autista CP_3 ma in caso di problematiche le gestiamo con lui.
Si tratta del sig. . CP_9
11 Dal 2023 ci rivolgiamo direttamente all' in caso di mancanze degli autisti. (…) CP_3
Prima sentivo che gli autisti lo comunicavano al responsabile operativo che mi ha preceduto, sig
, e sentivo che lui diceva di sentire il datore di lavoro e comunicarlo al loro datore di Tes_2 lavoro.
Quello che ho detto vale anche per le ferie.
Riconosco il messaggio riportato al capitolo 52.
Erroneamente l'ho inviato al ricorrente, mentre dovevo inviarlo all' . (…)” CP_3
Dalle dichiarazioni sopra riportate, tra loro convergenti, emerge che le società di cui l'odierno appellante è stato formalmente dipendente nel periodo in cui ha lavorato presso la filiale di AO non disponevano di alcuna autentica autonomia organizzativa, essendo l'organizzazione dei trasporti e delle attività accessorie interamente demandata a BR s.p.a., la quale esercitava un controllo continuo e penetrante e si ingeriva nella gestione ben al di là dei normali poteri di verifica della corretta esecuzione del servizio: risorse da impiegare giorno per giorno, quotidiana assegnazione dei compiti al personale, modalità di esecuzione delle consegne erano, infatti, interamente definite e controllate dalla società odierna appellante, la quale monitorava il lavoro degli autisti ed impartiva loro direttive specifiche anche attraverso il palmare elettronico, tramite il quale gli autisti erano costantemente in contatto con il personale di BR s.p.a. durante l'intero turno di lavoro.
Come univocamente riferito dai testi escussi, attraverso il palmare (come pure attraverso il telefono cellulare personale) venivano impartite agli autisti disposizioni dettagliate inerenti alle modalità di esecuzione delle consegne e delle attività accessorie.
Contrariamente a quanto dedotto da BR SP, ciò costituisce espressione dell'esercizio del potere direttivo e di controllo tipico del datore di lavoro, venendo in rilievo prescrizioni puntuali e verifiche capillari in ordine a contenuti, tempi e modalità di esecuzione delle mansioni assegnate ai lavoratori.
Il fatto poi che i singoli autisti potessero decidere il giro da seguire in concreto, sempre nel rispetto delle disposizioni date da BR SP e sempre dando precedenza alle priority comunque indicate da
BR, come indicato dai testi, non può ritenersi decisivo ai fini della configurazione di appalti genuini.
Come pure non appare decisivo il fatto che a partire da novembre 2023 (a partire dagli ultimi sei mesi rispetto alle deposizioni dei testi raccolte in data 17.4.2024), fosse presente un referente per la società . CP_3
12 L'univocità delle acquisite deposizioni con riguardo ai profili rilevanti ai fini in questione, consente di superare i dubbi di attendibilità avanzati da BR SP con riferimento al teste
[...]
in ragione dell'instaurazione di analoga causa, dalla quale peraltro il teste è Testimone_4 risultato vittorioso (cfr. sent. Corte d'Appello Milano n. 1023/2024), la cui deposizione trova pieno riscontro in quella degli altri testimoni.
Quanto ai periodi di riferimento delle singole dichiarazioni testimoniali, osserva la Corte come la stessa BR SP non abbia dedotto nei propri atti alcuna significativa variazione delle modalità esecutive e organizzative dei servizi di trasporto nel corso di tutto l'arco temporale oggetto di causa, in relazione ai periodi riconducibili alle singole imprese, formalmente appaltatrici.
Alla luce delle considerazioni sin qui esposte va, quindi, dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dell'appellante alle dipendenze di BR SP a far data dal 28.7.2015 alle condizioni in essere alle dipendenze della datrice di lavoro formale.
In ragione della accertata qualifica di datore di lavoro di BR SP la stessa va condannata al pagamento della somma di € 11.004,96 a titolo di indennità di trasferta e della somma di €
1.520,42 a titolo di 14^, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Quanto all'indennità di trasferta, la società BR SP, con la memoria di costituzione in primo grado, ma anche con l'appello, si è limitata a contestare l'assenza di prova dello svolgimento in concreto delle trasferte.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla società, l'istruttoria svolta in primo grado ha dimostrato in maniera univoca come le consegne fossero “prevalentemente fuori del comune di AO”), e l'odierno appellante facesse il jolly, cambiando sempre zona, come riferito dal teste Persona_61
e confermato sia dal teste –“il ricorrente fa il jolly: copre i giri Persona_80 dove serve”-, sia dal teste , dipendente di BR SP e responsabile operativo della Testimone_2 filiale di AO, che ha precisato “Il ricorrente tendenzialmente fa la città di Piacenza, ma capita faccia anche la provincia”, sia dal teste dipendente di BR SP, che ha dichiarato Testimone_1
“Conosco il ricorrente: ha avuto più zone, adesso ne ha una fissa. Penso abbia fatto sia provincia sia città”.
Alcuna contestazione è stata sollevata con riferimento al quantum.
Come precisato da questa Corte con la citata sentenza n. 354/2025 “Contrariamente a quanto sostenuto da BR, spetta a XXX l'incidenza dell'indennità di trasferta sul TF, da accantonarsi a cura della società.
Osserva al riguardo il Collegio come l'art. 37, co. II, del CCNL includa, fra gli elementi da includere nella “retribuzione annua da prendere in considerazione agli effetti del T.F.R.”, anche
13 la “parte retributiva della trasferta a norma dell'art.62 della sezione prima della Parte speciale
(CCNL trasporto merci)”.
Quest'ultima disposizione collettiva prevede, a propria volta, al co. VI, che “l'indennità di trasferta prevista dal presente articolo ha natura restitutoria nella misura fissata dalle parti e può essere integrata fino alla concorrenza dei limiti stabiliti per l'esenzione contributiva e fiscale”.
In assenza di alcuna previsione ad opera delle parti del rapporto di lavoro, all'indennità in questione – anche alla luce delle concrete modalità di svolgimento delle prestazioni – va pertanto riconosciuto carattere retributivo, con conseguente computo nella base di calcolo del TF: infatti, gli autisti, oltre a non sopportare personalmente alcun onere oggetto di possibile restituzione, operavano in regime di trasferta in modo costante e sistematico.
La relativa indennità appare, pertanto, connotata da evidente “finalità compensativa della maggiore gravosità delle prestazioni, che ne è derivata a carico degli stessi” (così, Corte d'App. di BOLOGNA n. 998/2024; conf. Corte d'App. di BOLOGNA n. 500/2022, secondo cui, ai fini della qualificazione retributiva dell'indennità di trasferta, “l'esame deve essere condotto caso per caso e la ricostruzione delle voci in questione non può prescindere dalle particolari caratteristiche del rapporto nel suo concreto svolgersi. Se è vero che la stessa sarebbe discontinua, per sua natura, nel caso di specie il Tribunale ne ha ravvisato una sistematicità per la specifica modalità di esecuzione del lavoro (svolto sempre fuori dal Comune in cui aveva sede
l'impresa)”).
Tali considerazioni ben si attagliano al caso di specie, in cui la sistematicità delle modalità esecutive del lavoro, costantemente prestato al di fuori del territorio comunale, ha evidenziato
l'inerenza dell'indennità in questione alla normale retribuzione spettante al ricorrente in primo grado.”
Quanto alle differenze a titolo di 14^, a fronte delle deduzioni e documentazione da parte del lavoratore secondo cui, pur spettando a norma dell'art. 19 del CCNL Logistica il diritto alla percezione della 14^ in misura pari alla retribuzione di maggio, aveva percepito nei mesi di giugno
2016 e giugno 2017 solamente il 50% della 14^, la società con la memoria di costituzione di primo grado, ma anche con l'appello, non ha elaborato alcuna contestazione specifica sul punto, limitandosi ad affermare, senza alcuna argomentazione né tantomeno prova, la corretta corresponsione dell'emolumento in parola.
Alcuna contestazione è stata sollevata con riferimento al quantum.
Va invece respinta la domanda del lavoratore relativa all'indennità di cui all'art. 39, comma 2,
d.lgs. 15 giugno 2015 n. 8.
14 Sulla questione questa Corte si è già pronunciata con le citate sentenze n. 353/2025 e n. 354/2025, escludendo il diritto rivendicato dall'odierno appellante, con argomentazioni che si condividono e si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. ed alle quali si intende dare continuità.
In particolare, la sentenza n. 353/2025 così ha argomentato:
“La norma suindicata, dettata in materia di somministrazione irregolare di manodopera, stabilisce che, nel caso in cui il giudice accolga la domanda di costituzione del rapporto di lavoro con l'utilizzatore, “condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno in favore del lavoratore, stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5
e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive, relativo al periodo compreso tra la data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la costituzione del rapporto di lavoro”.
Ad avviso del Collegio il riconoscimento dell'indennità ivi prevista presuppone che vi sia stata un'interruzione nella funzionalità del rapporto;
l'indennità, infatti, copre il danno forfettizzato relativo al periodo cosiddetto “intermedio”, ossia all'intervallo temporale che corre dalla cessazione dell'attività lavorativa fino alla sentenza che ordina la costituzione del rapporto.
In questo senso depone il tenore letterale della disposizione, secondo cui l'indennità in parola ha funzione di “risarcimento del danno” e ristora il pregiudizio subito dal lavoratore nel “periodo compreso tra la data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso
l'utilizzatore e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la costituzione del rapporto di lavoro”.
Nel caso di specie difetta il presupposto della cessazione dell'attività lavorativa, essendo incontestato in causa che XXX non ha mai interrotto la propria attività lavorativa presso la filiale
BR di AO fino alla sentenza con la quale il Tribunale ha disposto la costituzione del rapporto di lavoro tra le parti.”
Nel caso in esame è pacifico che l'appellante non abbia mai smesso di lavorare presso il sito di
AO.
Va, infine, disattesa l'eccezione di prescrizione quinquennale, ribadita dalla società nella presente fase processuale, non decorrendo il relativo termine in costanza di rapporto, tanto più se non formalizzato come nel caso di specie.
Si è, infatti, consolidato nella giurisprudenza di legittimità l'orientamento secondo cui “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del
15 decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità.
Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n.
92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948,
n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. 6.9.2022, n. 26246; conf. Cass.
12.4.2023, n. 9749).
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, che vede la reciproca parziale soccombenza delle parti, si ravvisano gli estremi ex art. 92, comma 2, c.p.c. per compensare nella misura di un terzo le spese di lite del doppio grado, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 10.3.2014 n.
55 come modificato dal DM n. 147/2022, in ragione del valore della controversia, del grado di complessità, dell'attività istruttoria svolta in primo grado, con condanna di BR s.p.a.
(soccombente in misura prevalente) alla rifusione delle spese residue in favore di
[...]
, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. Parte_1
PQM
In riforma della sentenza n. 2499/2024 del Tribunale di Milano accerta la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze di BR SP a far data dal 28.7.2015 alle condizioni in essere alle dipendenze della datrice di lavoro formale;
condanna BR SP al pagamento della somma di € 11.004,96 a titolo di indennità di trasferta e della somma di €
1.520,42 a titolo di 14^, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Rigetta nel resto.
Compensa per 1/3 le spese del doppio grado e condanna BR SP alla rifusione dei restanti 2/3 liquidati nella quota in € 5.000,00 oltre spese generali e oneri di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Milano 25.6.2025
Presidente est
AR RO OM
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