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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/11/2025, n. 1953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1953 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2915/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 2915/2025 promossa da:
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. TARANZANO Parte_1 LUISA FRANCESCA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e elettivamente domiciliato + presso lo studio dell'avv. DI CARLO ANGELO che CP_1 lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note depositate congiuntamente il 10/10/2025
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Foggia il Parte_1 CP_1 28/07/2006.
Dal matrimonio sono nati i figli: nato il [...] e nata il [...]. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 11/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 CP_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
ASSEGNA la casa coniugale alla moglie che ci vivrà con i figli e che terrà con sé tutto il mobilio e gli arredi della casa coniugale, salvo beni e/o oggetti personali del sig. . CP_1
DISPONE che il sig. si allontani della casa coniugale entro e non oltre due mesi dalla sentenza CP_1 dando atto che continuerà a sostenere le spese al 50% del mutuo della casa, anche dopo il suo allontanamento;
e ad entrambi i genitori in via condivisa, con residenza anagrafica e Parte_2 Per_2 collocazione prevalente presso la madre con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale in merito alle questioni di ordinaria amministrazione;
DISPONE che il padre possa incontrare liberamente i figli, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze lavorative di entrambi i coniugi;
in assenza di accordo, secondo il seguente calendario:
- week end alternati, dal venerdì all'uscita della scuola alla domenica sera entro le ore 22.00, con accompagnamento dalla madre;
- nella settimana in cui il papà non terrà con sé i figli durante il fine settimana, due pomeriggi infrasettimanali, comprensivi del pernottamento;
nell'altra settimana, un pomeriggio infrasettimanale, comprensivo del pernottamento;
- durante le vacanze natalizie, una settimana comprensiva (oltre che di tutti i pernotti) del Natale o del Capodanno;
le vacanze pasquali in periodi uguali;
tre settimane durante le vacanze estive, anche non consecutive, in periodo da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
il giorno del compleanno, ad anni alterni;
ponti e festività infrasettimanali, in alternanza con la madre;
DISPONE che i coniugi provvedano al mantenimento dei figli in via diretta per il tempo di permanenza presso ciascun di loro. Il sig. verserà altresì alla sig.ra a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento per i figli, entro il giorno 1 di ogni mese, la somma mensile di euro 600,00 (euro 300,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione ISTAT, nonchè il 70% delle spese straordinarie, come da pagina 2 di 3 Protocollo di Intesa tra il Tribunale di Torino ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino del 2016;
DA' ATTO che, con riferimento al regime fiscale adottato dalle parti riguardo ai figli, si precisa che la Sig.ra percepirà il 100% dell'Assegno Unico e Universale;
i genitori, nelle rispettive Parte_1 dichiarazioni annuali dei redditi (ed ovunque gli venga richiesto), dichiareranno i figli fiscalmente a carico di entrambi nella misura del 50% ciascuno. La dichiarazione dei redditi riferita all'anno 2024 sarà resa in maniera congiunta e i rimborsi spettanti verranno divisi al 50%; inoltre, per le dichiarazioni dei redditi successive all'anno 2024, i rimborsi degli interessi del mutuo dovranno essere corrisposti ad entrambi al 50%, come anche tutte le spese di ristrutturazione della casa coniugale e dichiarate fino ad ora dal solo sig. , il quale si rende sino ad ora disponibile a fornire tutta la documentazione CP_1 necessaria in suo possesso;
DA' ATTO che i coniugi si scambiano il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o dei documenti validi per l'espatrio, nonché al rilascio del passaporto o documento valido per l'espatrio relativi ai figli;
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 20/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 2915/2025 promossa da:
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. TARANZANO Parte_1 LUISA FRANCESCA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e elettivamente domiciliato + presso lo studio dell'avv. DI CARLO ANGELO che CP_1 lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note depositate congiuntamente il 10/10/2025
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Foggia il Parte_1 CP_1 28/07/2006.
Dal matrimonio sono nati i figli: nato il [...] e nata il [...]. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 11/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 CP_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
ASSEGNA la casa coniugale alla moglie che ci vivrà con i figli e che terrà con sé tutto il mobilio e gli arredi della casa coniugale, salvo beni e/o oggetti personali del sig. . CP_1
DISPONE che il sig. si allontani della casa coniugale entro e non oltre due mesi dalla sentenza CP_1 dando atto che continuerà a sostenere le spese al 50% del mutuo della casa, anche dopo il suo allontanamento;
e ad entrambi i genitori in via condivisa, con residenza anagrafica e Parte_2 Per_2 collocazione prevalente presso la madre con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale in merito alle questioni di ordinaria amministrazione;
DISPONE che il padre possa incontrare liberamente i figli, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze lavorative di entrambi i coniugi;
in assenza di accordo, secondo il seguente calendario:
- week end alternati, dal venerdì all'uscita della scuola alla domenica sera entro le ore 22.00, con accompagnamento dalla madre;
- nella settimana in cui il papà non terrà con sé i figli durante il fine settimana, due pomeriggi infrasettimanali, comprensivi del pernottamento;
nell'altra settimana, un pomeriggio infrasettimanale, comprensivo del pernottamento;
- durante le vacanze natalizie, una settimana comprensiva (oltre che di tutti i pernotti) del Natale o del Capodanno;
le vacanze pasquali in periodi uguali;
tre settimane durante le vacanze estive, anche non consecutive, in periodo da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
il giorno del compleanno, ad anni alterni;
ponti e festività infrasettimanali, in alternanza con la madre;
DISPONE che i coniugi provvedano al mantenimento dei figli in via diretta per il tempo di permanenza presso ciascun di loro. Il sig. verserà altresì alla sig.ra a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento per i figli, entro il giorno 1 di ogni mese, la somma mensile di euro 600,00 (euro 300,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione ISTAT, nonchè il 70% delle spese straordinarie, come da pagina 2 di 3 Protocollo di Intesa tra il Tribunale di Torino ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino del 2016;
DA' ATTO che, con riferimento al regime fiscale adottato dalle parti riguardo ai figli, si precisa che la Sig.ra percepirà il 100% dell'Assegno Unico e Universale;
i genitori, nelle rispettive Parte_1 dichiarazioni annuali dei redditi (ed ovunque gli venga richiesto), dichiareranno i figli fiscalmente a carico di entrambi nella misura del 50% ciascuno. La dichiarazione dei redditi riferita all'anno 2024 sarà resa in maniera congiunta e i rimborsi spettanti verranno divisi al 50%; inoltre, per le dichiarazioni dei redditi successive all'anno 2024, i rimborsi degli interessi del mutuo dovranno essere corrisposti ad entrambi al 50%, come anche tutte le spese di ristrutturazione della casa coniugale e dichiarate fino ad ora dal solo sig. , il quale si rende sino ad ora disponibile a fornire tutta la documentazione CP_1 necessaria in suo possesso;
DA' ATTO che i coniugi si scambiano il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o dei documenti validi per l'espatrio, nonché al rilascio del passaporto o documento valido per l'espatrio relativi ai figli;
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 20/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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