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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/02/2025, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
30
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel
- dott. Isabella Parolari Consigliere
- dott. Alessandra Lucarino Consigliere all'udienza del 11/02/2025 ha pronunciato la presente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2814/2023 R.G. vertente
TRA
parte rappresentata e difesa dall'Avv. CANAPICCHI MARCO Parte_1
APPELLANTE
E
parte rappresentata e difesa dall'Avv. BELLAROBA ANGELO CP_1
APPELLATO
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 4854/2023 del tribunale di Roma, pubblicata il 10.5.2023
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 2.800 oltre oneri accessori.
Dà atto della sussistenza per l'appellante delle condizioni oggettive per l'applicazione di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002.
Roma, lì 11/02/2025
Il Presidente
Dr. Glauco Zaccardi FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Roma, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l'opposizione proposta da Parte_1
CP_
avverso l'avviso di addebito n. 362 2022 00011742 20, notificato dall' il 25 agosto 2022,
[...]
per il mancato pagamento di contributi previdenziali obbligatoriamente dovuti alla Gestione
Commercianti per complessivi € 18.235,31 - a seguito di iscrizione d'ufficio- per il periodo dal
05/2015 al 12/2020.
Per quel che rileva nel presente grado, la prima giudice, ritenuta la propria competenza territoriale, ha respinto l'eccezione di prescrizione quinquennale formulata dall'opponente attuale appellante, osservando, in proposito, che l'iscrizione dell' nella gestione commercianti con nota del Parte_1
15.5.2020 aveva prodotto effetti interruttivi del corso quinquennale prescrittivo di cui all'art. 3, comma 9 della legge 335/1997 per tutte le contribuzioni oggetto del presente giudizio.
Nel merito, poi, sussisteva un quadro, composto da di allegazioni non contestate e elementi indiziari, tale da costituire la prova della sussistenza in capo all'opponente attuale appellante del requisito soggettivo per l'iscrizione nella gestione di cui all'art. 1, commi 203 e seguenti della legge 662/1996.
Come risultava dalla visura camerale in atti, infatti, , quale lavoratore subordinato Parte_1
della era stato al pari co-amministratore della società dal 1 luglio 2014 fino al 6 aprile CP_2
2015 e amministratore unico della società dal 6 aprile 2015 al 1 novembre 2015. Dal 5 dicembre 2015 al 6 settembre 2017, aveva concluso un nuovo contratto quale lavoratore subordinato e, dal 15 settembre 2020, giusta deliberazione assembleare del 1 ottobre 2020, era stato nuovamente nominato
Amministratore unico della società (sempre la ). CP_2
Nei periodi di attività gestoria della società da parte del sig. risultava, poi, l'assunzione Parte_1
quale lavoratrice dipendente della consorte (socia della società), che risultava avere rivestito la carica di amministratore durante i periodi di assunzione quale dipendente del coniuge sig. Parte_1
Da tali circostanze fattuali emergeva che sicuramente il sig. avesse prestato in modo Parte_1
abituale e prevalente un'attività nella società caratterizzata sia da prestazioni esecutive (come peraltro dallo stesso affermato), sia di carattere organizzativo/gestorio.
Tale ultima circostanza poteva desumersi, oltre che dall'esame della visura camerale, anche dalla quota societaria detenuta, la quale, soprattutto nel meccanismo partecipativo nelle piccole società, normalmente è indice di una ingerenza diretta nelle attività di organizzazione e direzione della società stessa. La società infatti, era costituita da tre soci, due dei quali e la moglie, CP_2 Parte_1 impiegati attivamente ed abitualmente nello svolgimento dell'attività.
Del resto, la prova testimoniale assunta aveva ulteriormente confermato l'avvicendamento, anche di fatto, nella gestione della società dell'operato del sig. e della di lui consorte. Al Parte_1
contrario i testi escussi nulla avevano saputo riferire in merito alle circostanze dedotte da parte opponente relativamente alle mansioni svolte in concreto dal sig. Entrambi i testi, infatti, Parte_1
non frequentavano abitualmente i locali aziendali.
Ha proposto appello , lamentando, con la prima censura, violazione e falsa Parte_1 applicazione dell'art. 2943, n. 4 c.c. e dell'art. 3, comma 9 della legge 335/1995, avendo il primo giudice errato nel considerare come valido atto interruttivo della prescrizione l'iscrizione di ufficio dell'appellante medesimo nella gestione commercianti, iscrizione del 15.5.2020. La prescrizione, semmai, era stata interrotta solo con la notifica dell'avviso di addebito impugnato nel presente giudizio e, pertanto, i crediti anteriori al 18.4.2017 avrebbero dovuto essere dichiarati prescritti. In ogni caso, anche ove l'effetto interruttivo fosse astrattamente riconducibile alla nota del 15.5.2020, i contributi di marzo e aprile 2015, pure inclusi nell'atto impugnato nel presente giudizio, sarebbero stati prescritti.
Con la seconda doglianza si lamenta il malgoverno delle risultanze istruttorie nel quale sarebbe incorsa la prima giudice, anche e soprattutto per non avere tenuto in debito conto la circostanza che, tra il 6.9.2017 e settembre 2020, l'appellante aveva detenuto solo il 30% delle quote sociali.
L' si è costituito, domandando respingersi il gravame. CP_1
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa mediante lettura del dispositivo.
L'appello è infondato.
Non coglie nel segno la prima censura.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cassazione, ordinanza
24913/2022, tra le altre), dal quale non si rinvengono valide ragioni per scostarsi, l''atto di interruzione della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c., non deve necessariamente consistere in una richiesta o intimazione, essendo sufficiente una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante.
Nel caso di specie, la nota dell' del 4 maggio 2020 - della quale la sentenza appellata ha accertato CP_1
il ricevimento alla data del 15.5.2020, senza che sul punto l'atto di appello formuli alcuna censura – aveva comunicato all' che “Lei è stato iscritto come titolare dell'azienda indicata in Parte_1
oggetto, con inizio dell'attività dal 06.05.2015 e decorrenza dell'obbligo contributivo dal
01.05.2015”.
Ciò, peraltro, a fronte di istanza presentata dal medesimo attuale appellante il 6.5.2015.
Ritiene questa Corte territoriale che nella nota dell' del maggio 2020 fosse chiaramente espressa CP_1
la volontà di ottenere il pagamento del credito contributivo, facendosi chiaramente riferimento alla decorrenza “dell'obbligo contributivo”, obbligo, del resto, affermato in adesione a un'istanza dello stesso , A quest'ultimo, pertanto, era stata chiaramente manifestata la volontà dell' Parte_1 Pt_2
di procedere al recupero dei contributi oggetto di giudizio.
Inoltre, con circolare n. 26 del 4.2.2015 l'appellato aveva fissato alla data del 18.5.2015 il CP_1
termine per il pagamento della prima delle 4 quote annuali dei contributi dovuti alla gestione commercianti per l'anno. Ne consegue che il termine per il versamento della contribuzione, anche CP_ per marzo e aprile 2015, iniziava a decorrere dal 18.5.2015 e, la nota dell' recapitata il 15.5.2020, aveva tempestivamente interrotto la prescrizione in quanto intervenuta entro il quinquennio.
Non merita adesione nemmeno la seconda doglianza.
Ritiene questa Corte di condividere del tutto la valutazione del panorama di allegazioni e del quadro probatorio compiuta dal Tribunale.
La presenza dell' con ruoli costanti nell'amministrazione della piccola società Parte_1 CP_2
la compagine sociale della quale era composta da soli 3 soci, due dei quali l'appellante e la di
[...]
lui coniuge, unitamente alla circostanza che – non solo, come affermato dalla sentenza gravata, non
è emersa la prova che l'appellante prestasse lavoro subordinato nell'attività della ma – la CP_2 testimone ha riferito che vi fossero altri dipendenti “che si occupavano del Testimone_1 negozio”, dei quali però non ricordava i nomi (e quindi erano per forza persone diverse dall'appellante), sono tutte circostanze che inducono univocamente a confermare le valutazioni del
Tribunale, nel senso che era proprio l'appellante a svolgere un ruolo prevalente organizzativo nella sua qualità di socio amministratore.
Né sembra rilevare in contrario la circostanza che, dal 6.9.2017 al settembre 2020 la partecipazione dell'appellante fosse stata ridotta al 30%, atteso che, seppur non maggioritaria, si tratta pur sempre di una quota del capitale tale (in una società con tre soci) da rivestire – soprattutto perché congiunta con il ruolo gestorio – un peso influente nelle decisioni relative alla gestione dell'attività sociale, così che il semplice dato della partecipazione non maggioritaria non è in grado di per sé di scalfire il quadro di allegazioni non contestate e indizi sul quale ha fondato la propria decisione la prima giudice.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello deve rigettato.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 2.800 oltre oneri accessori.
Dà atto della sussistenza per l'appellante delle condizioni oggettive per l'applicazione di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002.
Roma, lì 11/02/2025
Il Presidente
Dr. Glauco Zaccardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel
- dott. Isabella Parolari Consigliere
- dott. Alessandra Lucarino Consigliere all'udienza del 11/02/2025 ha pronunciato la presente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2814/2023 R.G. vertente
TRA
parte rappresentata e difesa dall'Avv. CANAPICCHI MARCO Parte_1
APPELLANTE
E
parte rappresentata e difesa dall'Avv. BELLAROBA ANGELO CP_1
APPELLATO
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 4854/2023 del tribunale di Roma, pubblicata il 10.5.2023
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 2.800 oltre oneri accessori.
Dà atto della sussistenza per l'appellante delle condizioni oggettive per l'applicazione di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002.
Roma, lì 11/02/2025
Il Presidente
Dr. Glauco Zaccardi FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Roma, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l'opposizione proposta da Parte_1
CP_
avverso l'avviso di addebito n. 362 2022 00011742 20, notificato dall' il 25 agosto 2022,
[...]
per il mancato pagamento di contributi previdenziali obbligatoriamente dovuti alla Gestione
Commercianti per complessivi € 18.235,31 - a seguito di iscrizione d'ufficio- per il periodo dal
05/2015 al 12/2020.
Per quel che rileva nel presente grado, la prima giudice, ritenuta la propria competenza territoriale, ha respinto l'eccezione di prescrizione quinquennale formulata dall'opponente attuale appellante, osservando, in proposito, che l'iscrizione dell' nella gestione commercianti con nota del Parte_1
15.5.2020 aveva prodotto effetti interruttivi del corso quinquennale prescrittivo di cui all'art. 3, comma 9 della legge 335/1997 per tutte le contribuzioni oggetto del presente giudizio.
Nel merito, poi, sussisteva un quadro, composto da di allegazioni non contestate e elementi indiziari, tale da costituire la prova della sussistenza in capo all'opponente attuale appellante del requisito soggettivo per l'iscrizione nella gestione di cui all'art. 1, commi 203 e seguenti della legge 662/1996.
Come risultava dalla visura camerale in atti, infatti, , quale lavoratore subordinato Parte_1
della era stato al pari co-amministratore della società dal 1 luglio 2014 fino al 6 aprile CP_2
2015 e amministratore unico della società dal 6 aprile 2015 al 1 novembre 2015. Dal 5 dicembre 2015 al 6 settembre 2017, aveva concluso un nuovo contratto quale lavoratore subordinato e, dal 15 settembre 2020, giusta deliberazione assembleare del 1 ottobre 2020, era stato nuovamente nominato
Amministratore unico della società (sempre la ). CP_2
Nei periodi di attività gestoria della società da parte del sig. risultava, poi, l'assunzione Parte_1
quale lavoratrice dipendente della consorte (socia della società), che risultava avere rivestito la carica di amministratore durante i periodi di assunzione quale dipendente del coniuge sig. Parte_1
Da tali circostanze fattuali emergeva che sicuramente il sig. avesse prestato in modo Parte_1
abituale e prevalente un'attività nella società caratterizzata sia da prestazioni esecutive (come peraltro dallo stesso affermato), sia di carattere organizzativo/gestorio.
Tale ultima circostanza poteva desumersi, oltre che dall'esame della visura camerale, anche dalla quota societaria detenuta, la quale, soprattutto nel meccanismo partecipativo nelle piccole società, normalmente è indice di una ingerenza diretta nelle attività di organizzazione e direzione della società stessa. La società infatti, era costituita da tre soci, due dei quali e la moglie, CP_2 Parte_1 impiegati attivamente ed abitualmente nello svolgimento dell'attività.
Del resto, la prova testimoniale assunta aveva ulteriormente confermato l'avvicendamento, anche di fatto, nella gestione della società dell'operato del sig. e della di lui consorte. Al Parte_1
contrario i testi escussi nulla avevano saputo riferire in merito alle circostanze dedotte da parte opponente relativamente alle mansioni svolte in concreto dal sig. Entrambi i testi, infatti, Parte_1
non frequentavano abitualmente i locali aziendali.
Ha proposto appello , lamentando, con la prima censura, violazione e falsa Parte_1 applicazione dell'art. 2943, n. 4 c.c. e dell'art. 3, comma 9 della legge 335/1995, avendo il primo giudice errato nel considerare come valido atto interruttivo della prescrizione l'iscrizione di ufficio dell'appellante medesimo nella gestione commercianti, iscrizione del 15.5.2020. La prescrizione, semmai, era stata interrotta solo con la notifica dell'avviso di addebito impugnato nel presente giudizio e, pertanto, i crediti anteriori al 18.4.2017 avrebbero dovuto essere dichiarati prescritti. In ogni caso, anche ove l'effetto interruttivo fosse astrattamente riconducibile alla nota del 15.5.2020, i contributi di marzo e aprile 2015, pure inclusi nell'atto impugnato nel presente giudizio, sarebbero stati prescritti.
Con la seconda doglianza si lamenta il malgoverno delle risultanze istruttorie nel quale sarebbe incorsa la prima giudice, anche e soprattutto per non avere tenuto in debito conto la circostanza che, tra il 6.9.2017 e settembre 2020, l'appellante aveva detenuto solo il 30% delle quote sociali.
L' si è costituito, domandando respingersi il gravame. CP_1
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa mediante lettura del dispositivo.
L'appello è infondato.
Non coglie nel segno la prima censura.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cassazione, ordinanza
24913/2022, tra le altre), dal quale non si rinvengono valide ragioni per scostarsi, l''atto di interruzione della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c., non deve necessariamente consistere in una richiesta o intimazione, essendo sufficiente una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante.
Nel caso di specie, la nota dell' del 4 maggio 2020 - della quale la sentenza appellata ha accertato CP_1
il ricevimento alla data del 15.5.2020, senza che sul punto l'atto di appello formuli alcuna censura – aveva comunicato all' che “Lei è stato iscritto come titolare dell'azienda indicata in Parte_1
oggetto, con inizio dell'attività dal 06.05.2015 e decorrenza dell'obbligo contributivo dal
01.05.2015”.
Ciò, peraltro, a fronte di istanza presentata dal medesimo attuale appellante il 6.5.2015.
Ritiene questa Corte territoriale che nella nota dell' del maggio 2020 fosse chiaramente espressa CP_1
la volontà di ottenere il pagamento del credito contributivo, facendosi chiaramente riferimento alla decorrenza “dell'obbligo contributivo”, obbligo, del resto, affermato in adesione a un'istanza dello stesso , A quest'ultimo, pertanto, era stata chiaramente manifestata la volontà dell' Parte_1 Pt_2
di procedere al recupero dei contributi oggetto di giudizio.
Inoltre, con circolare n. 26 del 4.2.2015 l'appellato aveva fissato alla data del 18.5.2015 il CP_1
termine per il pagamento della prima delle 4 quote annuali dei contributi dovuti alla gestione commercianti per l'anno. Ne consegue che il termine per il versamento della contribuzione, anche CP_ per marzo e aprile 2015, iniziava a decorrere dal 18.5.2015 e, la nota dell' recapitata il 15.5.2020, aveva tempestivamente interrotto la prescrizione in quanto intervenuta entro il quinquennio.
Non merita adesione nemmeno la seconda doglianza.
Ritiene questa Corte di condividere del tutto la valutazione del panorama di allegazioni e del quadro probatorio compiuta dal Tribunale.
La presenza dell' con ruoli costanti nell'amministrazione della piccola società Parte_1 CP_2
la compagine sociale della quale era composta da soli 3 soci, due dei quali l'appellante e la di
[...]
lui coniuge, unitamente alla circostanza che – non solo, come affermato dalla sentenza gravata, non
è emersa la prova che l'appellante prestasse lavoro subordinato nell'attività della ma – la CP_2 testimone ha riferito che vi fossero altri dipendenti “che si occupavano del Testimone_1 negozio”, dei quali però non ricordava i nomi (e quindi erano per forza persone diverse dall'appellante), sono tutte circostanze che inducono univocamente a confermare le valutazioni del
Tribunale, nel senso che era proprio l'appellante a svolgere un ruolo prevalente organizzativo nella sua qualità di socio amministratore.
Né sembra rilevare in contrario la circostanza che, dal 6.9.2017 al settembre 2020 la partecipazione dell'appellante fosse stata ridotta al 30%, atteso che, seppur non maggioritaria, si tratta pur sempre di una quota del capitale tale (in una società con tre soci) da rivestire – soprattutto perché congiunta con il ruolo gestorio – un peso influente nelle decisioni relative alla gestione dell'attività sociale, così che il semplice dato della partecipazione non maggioritaria non è in grado di per sé di scalfire il quadro di allegazioni non contestate e indizi sul quale ha fondato la propria decisione la prima giudice.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello deve rigettato.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 2.800 oltre oneri accessori.
Dà atto della sussistenza per l'appellante delle condizioni oggettive per l'applicazione di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002.
Roma, lì 11/02/2025
Il Presidente
Dr. Glauco Zaccardi