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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 19/03/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 79/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
Dott. Gianluca ALESSIO Presidente
Dott. Filippo GIORDAN Consigliere
Dott. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario di Corte d'Appello Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso depositato il 25.01.2022
da
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Amore, giusta Parte_1 procura alle liti rilasciata su foglio separato ed allegata alla memoria di costituzione di nuovo difensore dell'1.12.2022, elettivamente domiciliato presso il suo studio in San Donà di Piave, Piazza Grazie 18,
Appellante
Contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_1 difesa dall'avv. Paola Mesiano, giusta procura rilasciata su foglio separato ed allegata alla memoria di costituzione in appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via Ambrogio Bindi 33
Appellato
nonché contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Cristiano Alessandri giusta procura alle liti depositata unitamente alla memoria di costituzione in appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Venezia alla via XXVII ottobre 34
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Venezia n. 784/2021 del
22.12.2021
IN PUNTO: risarcimento danni
1 CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “”1) accertata e dichiarata la responsabilità per i fatti di cui in narrativa, condannare soc. al pagamento in favore del sig. Controparte_3 Parte_1
- la somma di € 16.154,45 a titolo di danno non patrimoniale differenziale;
- la somma di € 2.030,95 a titolo di danno patrimoniale emergente;
- la somma di € 4.471,14 a titolo di danno patrimoniale differenziale per lucro cessante;
e così la complessiva somma di € 22.656,54;
o la diversa somma, maggiore o minore, che riterrà di giustizia. Con vittoria di spese diritti ed onorari, distratti in favore del procuratore antistatario.””
Per l'appellato “”dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché CP_1 destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal sig.
[...]
avverso la sentenza n. 784/0221 del Tribunale di Venezia. IN ogni caso Parte_1 condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cap””
Per l'appellato : “”in principalità dichiararsi l'appello Controparte_2 inammissibile per le ragioni dedotte. In via subordinata di merito rigettarsi l'appello del sig. . Nle merito, in subordine ulteriore, in ipotesi di accoglimento Parte_1 dell'appello nei confronti di rigettarsi comunque la domanda di garanzia CP_1 della stessa nei confronti della deducente qualora riproposta nel Controparte_2 presente grado. Spese rifuse.””
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza appellata il Tribunale del Lavoro di Venezia ha rigettato le domande proposte da nei confronti della e del terzo chiamato Parte_1 CP_1
dirette ad accertare la responsabilità della per Controparte_2 CP_1 l'incidente avvenuto in data 12.4.2019 (per omessa riparazione dell'autocarro condotto dal ricorrente) e ad ottenere il risarcimento del danno per il periodo di inabilità temporanea e quello patrimoniale emergente in seguito alla inabilità permanente derivata oltre a quello differenziale, dichiarando inammissibile la domanda riconvenzionale svolta dalla
[...]
compensando le spese di lite tra il ricorrente e la e condannando CP_1 CP_1 il alla rifusione delle spese in favore della . Parte_1 Controparte_2
2. Il primo giudice, pacifica la circostanza che il ricorrente in data 12.4.2019 alla guida dell'automezzo condotto per conto della (alle cui dipendenze lavorava) CP_1 tamponava un mezzo fermo sulla stessa carreggiata di marcia del mezzo condotto dal e che per effetto di ciò l'autoarticolato che stava guidando usciva di strada Parte_1 determinando il ferimento del conducente, ha rilevato che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente (secondo il quale la responsabilità dell'incidente andava imputata al datore di lavoro per avergli messo a disposizione un mezzo nonostante lo stesso presentasse un malfunzionamento al sistema di frenata, riscontrato meno di un mese prima, in data 27.3.2019, nel corso di un controllo da parte della Polizia Stradale), non vi era prova che il tamponamento realizzato dal ricorrente fosse conseguenza del malfunzionamento dell'impianto frenante dell'autoarticolato.
2.1 Di contro, dal verbale di intervento della Polizia Stradale, redato dai verbalizzanti dopo aver preso visione dei filmati delle telecamere, era emerso che tutti gli altri mezzi avevano scansato il veicolo fermo sulla carreggiata con un certo anticipo, mentre il mezzo che precedeva il ricorrente aveva effettuato un repentino spostamento verso la corsia di sorpasso ed il ricorrente non era riuscito a fare altrettanto in ragione della breve distanza con il mezzo che lo precedeva, tant'è che veniva elevata una sanzione per violazione dell'art. 141, n. 2,
2 del codice della strada per non aver conservato il controllo del proprio veicolo e per non essere stato in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile. La “non idoneità” del sistema frenante riscontrata in data 27.3.2019 dalla Polizia Stradale sul mezzo in questione, era stata valutata come una “non conformità di grado lieve” che non attestava una avaria significativa dell'impianto frenante (tant'è che non era stato imposto il divieto di utilizzo del mezzo), mentre la causa idonea a determinare lo scontro dell'autoarticolato condotto dal con il mezzo fermo sulla carreggiata era data Parte_1 dalla marcata vicinanza tra il mezzo condotto dal ricorrente e quello che lo precedeva;
non vi era prova, dunque, della riconducibilità dell'incidente al datore di lavoro. Ha ritenuto assorbita la domanda di manleva/regresso svolta dalla nei Controparte_1 confronti della compagnia di assicurazione mentre ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dalla società convenuta non essendo stata formulata nella memoria di costituzione la necessaria istanza ex art 418 cpc.
3. Avverso la sentenza interponeva appello con un unico articolato Parte_1 motivo.
La e la insistevano per il rigetto della impugnazione CP_1 Controparte_2
e per la conferma della decisione di primo grado.
4. La causa subiva una serie di rinvii d'ufficio sia per esigenze di riorganizzazione del ruolo che per cambio di relatore;
alla udienza del 27 febbraio 2025 la causa veniva decisa come da separato dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appellante ha censurato la sentenza deducendo l'errore del giudice di prime cure nel non aver ritenuto il tamponamento conseguenza del malfunzionamento del veicolo guidato, essendo stata fornita valida prova per tabulas e per presunzioni che il mezzo condotto dall'appellante non frenava adeguatamente e non rispondeva con stabilità ai suoi comandi, circostanza che lo avrebbe fatto andare fuori strada. Precisava che anche nella ipotesi di breve distanza dal mezzo che seguiva, l'appellante aveva comunque a disposizione una distanza più che doppia dal punto d'urto rispetto a quest'ultimo e dunque più che sufficiente a compiere la sua stessa manovra;
formulava, sul punto, la seguente tesi: “un mezzo pesante è lungo oltre dieci metri e largo oltre due. Ciò significa che per evitare l'urto, ciascuno dei due mazzi coinvolti doveva compiere uno spostamento laterale di un numero di metri all'incirca uguale alla larghezza dei mezzi in sosta, trovandosi questi nella medesima direttrice di marcia. Ipotizzando che il primo dei due veicoli coinvolti si accorgesse solo all'ultimo istante dell'ostacolo ed ipotizzando anche la distanza di sicurezza tenuta dal ricorrente rispetto a quest'utlimo fosse scarsa, rimane comunque un dato di fatto che il mezzo del ricorrente, in quanto ultimo dei veicoli, aveva a disposizione un numero di metri e un tempo di reazione almeno più che doppi rispetto al primo. Infatti oltre alla distanza mancante tra il primo veicolo in sosta e il primo veicolo in marcia, calcolata al momento in cui quest'ultimo iniziava il sorpasso, va altresì calcolata la stessa lunghezza del mezzo e la distanza di sicurezza tenuta dal ricorrente.” I verbalizzanti, peraltro, ignoravano che sul mezzo del ricorrente fossero state riscontrate le irregolarità evidenziate nel precedente verbale della Polizia Stradale poiché, ove in possesso del dato, la conclusione sarebbe stata totalmente differente. Fuorviante risultava anche il richiamo del primo giudice alla mancata imposizione del divieto di circolazione del mezzo da parte degli agenti che avevano rilevato la irregolarità in quanto in questi casi la circolazione è consentita solo per il tempo e lo spazio strettamente necessari a condurre il mezzo all'officina di riparazione.
3 6. La ha dedotto come il primo giudice, correttamente, aveva evidenziato la CP_1 CP_1 reale condotta di guida tenuta dal ricorrente il quale aveva violato tutte le regole di prudenza e diligenza che il codice della strada impone per impedire incidenti gravi come quello causato dal Parte_1 Ha precisato come il mezzo condotto dall'appellante in occasione del sinistro era fornito di sistema frenante affidabile e sicuro e che i rilievi effettuati in occasione del controllo del 27.3.2019 non incidevano sul sistema di frenatura tant'è che non era stato disposto alcun divieto di circolazione a carico del mezzo e l'autocarro risultava essere stato sottoposto regolarmente a revisione. Dai rilievi svolti in occasione dell'incidente e dalle immagini di sorveglianza emergeva come il giungeva a tutta velocità e tamponava il mezzo fermo sulla carreggiata Parte_1 risultando così irrilevante l'efficienza o meno dei freni in questa fase che non erano stati per niente azionati visto il tamponamento immediato, mentre gli altri mezzi che avevano preceduto il suo passaggio erano riusciti ad evitare l'autoarticolato fermo. Ha ribadito che, secondo il codice della strada, se più veicoli circolano nella stessa direzione e sulla medesima fila, il veicolo che urta quello antistante è responsabile al 100% del sinistro, a maggior ragione se la velocità è elevata come nel caso di specie;
all'appellante era stata elevata anche la sanzione per violazione dell'art. 141/2 e 141/11 del codice della strada per mancato rispetto della distanza di sicurezza.
7. La terza chiamata ha insistito per la inammissibilità della Controparte_2 impugnazione non integrando le ragioni di appello i requisiti di specificità di cui agli artt.
346 e 434 cpc ed operando un mero rinvio alle allegazioni e difese di primo grado. L'avverso gravame risultava, comunque, infondato anche nel merito ed in particolare il paralogismo basato sulla circostanza che sarebbe pressochè certo che la repentina manovra del mezzo che lo precedeva avrebbe risvegliato l'attenzione del qualsiasi cosa Parte_1 stesse facendo in quel momento;
tale rilievo non era sufficiente a sostenere l'appello nella parte in cui pretendeva di rinvenire un errore del primo giudice non risultando chiara la ragione per il quale l'appellante non era riuscito a compiere la stessa manovra evasiva compiuta dal mezzo che lo precedeva, se non per disattenzione alla guida e mancato rispetto della distanza di sicurezza.
In ogni caso, onde vincere la presunzione a suo carico, non era sufficiente sostenere che l'automezzo che conduceva sarebbe stato carente di manutenzione, ma sarebbe stata necessaria perlomeno l'allegazione circa l'estensione effettiva di quel vizio di manutenzione, le modalità della sua condotta di guida e la natura del tutto eccezionale dell'ostacolo che si era trovato a fronteggiare. Riproponeva, in ogni caso, le eccezioni non accolte nella sentenza impugnata avuto riguardo alla mancata copertura della polizza per i danni derivanti dalla circolazione stradale ed in subordine chiedeva la valutazione della condotta della che nonostante CP_1 la conoscenza della necessità della manutenzione del mezzo deducibile dalla sanzione irrogata dalla Polstrada solo pochi giorni prima, avrebbe agito con previsione dell'evento e disinteresse alla sua verificazione.
8. L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito rappresentate.
9. Le ragioni di impugnazione, prive di riscontri probatori, non introducono elementi ed argomenti idonei a modificare o riformare la motivazione della sentenza impugnata.
10. Quanto alla preliminare eccezione di inammissibilità sollevata dall'appellata
[...]
va precisato che l'atto di impugnazione ancorchè si limiti a riproporre Controparte_2 le argomentazioni difensive di primo grado, senza esporre nel dettaglio le parti di sentenza criticate e la proposta modificativa e ricostruttiva di ognuna, ad una lettura complessiva e coordinata tra i vari motivi di doglianza indica comunque le ragioni di ogni censura e di
4 asserita erroneità della statuizione impugnata, nonché, implicitamente, la soluzione che il giudice avrebbe dovuto adottare.
Soddisfa dunque le condizioni indicate dalla giurisprudenza per il rispetto dell'art.434 e dell'art. 342 c.p.c., risultando definito il quantum appellatum e anche quali parti della motivazione l'impugnazione intendesse censurare, così "circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono" ed illustrando "le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata" (in termini Cass.7332/2018).
11. Nel merito, dalla documentazione in atti (verbale redatto in occasione del sinistro del
12.4.2019 che richiama, peraltro, i filmati delle telecamere presenti nella zona del sinistro) emerge che il tamponamento è avvenuto in un tratto di rettilineo con leggera pioggia (e dunque con asfalto bagnato) imputabile sostanzialmente ad una mancata tenuta della distanza di sicurezza. Sull'asfalto non sono stati riscontrati segni di frenata né di manovre poste in essere per evitare tempestivamente l'urto tra gli automezzi. Il tamponamento risultava conseguenza della ridotta distanza tra il veicolo condotto dall'appellante e quello che lo precedeva il quale, resosi conto dell'ostacolo presente sulla stessa carreggiata di marcia costituito da altro veicolo fermo, era riuscito ad evitare l'impatto con un repentino spostamento laterale verso l'altra corsia mentre il a causa Parte_1 della ridotta distanza con il veicolo che lo precedeva e per la velocità tenuta, non era riuscito ad evitare la collisione con il veicolo fermo e la conseguente uscita di strada del mezzo condotto. Le condizioni atmosferiche (leggera pioggia) e l'asfalto bagnato dovevano indurre l'appellante ad una guida maggiormente cauta ed attenta e rispettosa della distanza di sicurezza, circostanze che avrebbero consentito al di scansare il veicolo fermo Parte_1 e di evitare l'impatto con il medesimo (l'appellante è stato sanzionato per il mancato rispetto delle condizioni di sicurezza nella conduzione del veicolo).
12. Le diverse argomentazioni dedotte dall'appellante (mere reiterazioni delle difese svolte in primo grado) non sono idonee e sufficienti a comprovare una diversa dinamica del sinistro rispetto a quella accertata dalla Polizia Stradale ovvero ad attribuire al sistema frenante una causalità (o concausalità) nella determinazione dell'evento. Quanto al precedente verbale redatto dalla Polizia Stradale in data 27.3.2019 (richiamato dall'appellante a sostegno della tesi del malfunzionamento del sistema frenante quale causa del tamponamento) va precisato che in tale occasione gli accertatori avevano semplicemente rilevato una “non conformità del sistema frenante oltre ad uno squilibrio del terzo asse, ad un taglio sul fianco del pneumatico sinistro e ad alcune lesioni del cassone frigo ed al controtelaio”, ritenendole comunque di grado lieve ed elevando, dopo alcuni controlli, la sola sanzione amministrativa pecuniaria senza alcuna altra sanzione accessoria (fermo amministrativo ovvero sequestro del mezzo) e senza indicare nel verbale (sebbene vi fosse apposita casella, che non risultava sbarrata) alcun divieto di utilizzazione del mezzo perché in presenza di difetti pericolosi né segnalare e/o imporre una limitata circolazione del veicolo per il tempo necessario a condurre lo stesso presso una officina per la riparazione delle irregolarità accertate.
13. La responsabilità del sinistro oggetto di causa è, dunque, ascrivibile esclusivamente alla condotta tenuta dal e dal mancato rispetto della distanza di sicurezza dal Parte_1 veicolo che lo precedeva.
14. Al rigetto dell'appello, in applicazione del criterio della soccombenza, l'appellante va condannato alla rifusione in favore di ciascuno degli appellati delle spese di lite del presente
5 grado di giudizio, liquidate come da dispositivo in base al DM 55/2014 e successive modifiche, tenendo conto del valore di causa (da € 5.200,00 ad € 26.000,00) e secondo le aliquote minime trattandosi di questioni di semplice soluzione, già esaminate e definite nel primo giudizio e riproposte in sede di appello.
15. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante a rifondere a ciascuno degli appellati le spese di lite del presente giudizio liquidate in € 1.984,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali 15%, Cap ed Iva con distrazione di quelle spettanti alla in favore del CP_1 difensore costituito dichiaratosi anticipatario;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Venezia, 27 febbraio 2025
Il Giudice Ausiliario Relatore
Dott. Nicola Armienti
Il Presidente
Dott. Gianluca Alessio
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
Dott. Gianluca ALESSIO Presidente
Dott. Filippo GIORDAN Consigliere
Dott. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario di Corte d'Appello Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso depositato il 25.01.2022
da
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Amore, giusta Parte_1 procura alle liti rilasciata su foglio separato ed allegata alla memoria di costituzione di nuovo difensore dell'1.12.2022, elettivamente domiciliato presso il suo studio in San Donà di Piave, Piazza Grazie 18,
Appellante
Contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_1 difesa dall'avv. Paola Mesiano, giusta procura rilasciata su foglio separato ed allegata alla memoria di costituzione in appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via Ambrogio Bindi 33
Appellato
nonché contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Cristiano Alessandri giusta procura alle liti depositata unitamente alla memoria di costituzione in appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Venezia alla via XXVII ottobre 34
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Venezia n. 784/2021 del
22.12.2021
IN PUNTO: risarcimento danni
1 CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “”1) accertata e dichiarata la responsabilità per i fatti di cui in narrativa, condannare soc. al pagamento in favore del sig. Controparte_3 Parte_1
- la somma di € 16.154,45 a titolo di danno non patrimoniale differenziale;
- la somma di € 2.030,95 a titolo di danno patrimoniale emergente;
- la somma di € 4.471,14 a titolo di danno patrimoniale differenziale per lucro cessante;
e così la complessiva somma di € 22.656,54;
o la diversa somma, maggiore o minore, che riterrà di giustizia. Con vittoria di spese diritti ed onorari, distratti in favore del procuratore antistatario.””
Per l'appellato “”dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché CP_1 destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal sig.
[...]
avverso la sentenza n. 784/0221 del Tribunale di Venezia. IN ogni caso Parte_1 condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cap””
Per l'appellato : “”in principalità dichiararsi l'appello Controparte_2 inammissibile per le ragioni dedotte. In via subordinata di merito rigettarsi l'appello del sig. . Nle merito, in subordine ulteriore, in ipotesi di accoglimento Parte_1 dell'appello nei confronti di rigettarsi comunque la domanda di garanzia CP_1 della stessa nei confronti della deducente qualora riproposta nel Controparte_2 presente grado. Spese rifuse.””
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza appellata il Tribunale del Lavoro di Venezia ha rigettato le domande proposte da nei confronti della e del terzo chiamato Parte_1 CP_1
dirette ad accertare la responsabilità della per Controparte_2 CP_1 l'incidente avvenuto in data 12.4.2019 (per omessa riparazione dell'autocarro condotto dal ricorrente) e ad ottenere il risarcimento del danno per il periodo di inabilità temporanea e quello patrimoniale emergente in seguito alla inabilità permanente derivata oltre a quello differenziale, dichiarando inammissibile la domanda riconvenzionale svolta dalla
[...]
compensando le spese di lite tra il ricorrente e la e condannando CP_1 CP_1 il alla rifusione delle spese in favore della . Parte_1 Controparte_2
2. Il primo giudice, pacifica la circostanza che il ricorrente in data 12.4.2019 alla guida dell'automezzo condotto per conto della (alle cui dipendenze lavorava) CP_1 tamponava un mezzo fermo sulla stessa carreggiata di marcia del mezzo condotto dal e che per effetto di ciò l'autoarticolato che stava guidando usciva di strada Parte_1 determinando il ferimento del conducente, ha rilevato che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente (secondo il quale la responsabilità dell'incidente andava imputata al datore di lavoro per avergli messo a disposizione un mezzo nonostante lo stesso presentasse un malfunzionamento al sistema di frenata, riscontrato meno di un mese prima, in data 27.3.2019, nel corso di un controllo da parte della Polizia Stradale), non vi era prova che il tamponamento realizzato dal ricorrente fosse conseguenza del malfunzionamento dell'impianto frenante dell'autoarticolato.
2.1 Di contro, dal verbale di intervento della Polizia Stradale, redato dai verbalizzanti dopo aver preso visione dei filmati delle telecamere, era emerso che tutti gli altri mezzi avevano scansato il veicolo fermo sulla carreggiata con un certo anticipo, mentre il mezzo che precedeva il ricorrente aveva effettuato un repentino spostamento verso la corsia di sorpasso ed il ricorrente non era riuscito a fare altrettanto in ragione della breve distanza con il mezzo che lo precedeva, tant'è che veniva elevata una sanzione per violazione dell'art. 141, n. 2,
2 del codice della strada per non aver conservato il controllo del proprio veicolo e per non essere stato in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile. La “non idoneità” del sistema frenante riscontrata in data 27.3.2019 dalla Polizia Stradale sul mezzo in questione, era stata valutata come una “non conformità di grado lieve” che non attestava una avaria significativa dell'impianto frenante (tant'è che non era stato imposto il divieto di utilizzo del mezzo), mentre la causa idonea a determinare lo scontro dell'autoarticolato condotto dal con il mezzo fermo sulla carreggiata era data Parte_1 dalla marcata vicinanza tra il mezzo condotto dal ricorrente e quello che lo precedeva;
non vi era prova, dunque, della riconducibilità dell'incidente al datore di lavoro. Ha ritenuto assorbita la domanda di manleva/regresso svolta dalla nei Controparte_1 confronti della compagnia di assicurazione mentre ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dalla società convenuta non essendo stata formulata nella memoria di costituzione la necessaria istanza ex art 418 cpc.
3. Avverso la sentenza interponeva appello con un unico articolato Parte_1 motivo.
La e la insistevano per il rigetto della impugnazione CP_1 Controparte_2
e per la conferma della decisione di primo grado.
4. La causa subiva una serie di rinvii d'ufficio sia per esigenze di riorganizzazione del ruolo che per cambio di relatore;
alla udienza del 27 febbraio 2025 la causa veniva decisa come da separato dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appellante ha censurato la sentenza deducendo l'errore del giudice di prime cure nel non aver ritenuto il tamponamento conseguenza del malfunzionamento del veicolo guidato, essendo stata fornita valida prova per tabulas e per presunzioni che il mezzo condotto dall'appellante non frenava adeguatamente e non rispondeva con stabilità ai suoi comandi, circostanza che lo avrebbe fatto andare fuori strada. Precisava che anche nella ipotesi di breve distanza dal mezzo che seguiva, l'appellante aveva comunque a disposizione una distanza più che doppia dal punto d'urto rispetto a quest'ultimo e dunque più che sufficiente a compiere la sua stessa manovra;
formulava, sul punto, la seguente tesi: “un mezzo pesante è lungo oltre dieci metri e largo oltre due. Ciò significa che per evitare l'urto, ciascuno dei due mazzi coinvolti doveva compiere uno spostamento laterale di un numero di metri all'incirca uguale alla larghezza dei mezzi in sosta, trovandosi questi nella medesima direttrice di marcia. Ipotizzando che il primo dei due veicoli coinvolti si accorgesse solo all'ultimo istante dell'ostacolo ed ipotizzando anche la distanza di sicurezza tenuta dal ricorrente rispetto a quest'utlimo fosse scarsa, rimane comunque un dato di fatto che il mezzo del ricorrente, in quanto ultimo dei veicoli, aveva a disposizione un numero di metri e un tempo di reazione almeno più che doppi rispetto al primo. Infatti oltre alla distanza mancante tra il primo veicolo in sosta e il primo veicolo in marcia, calcolata al momento in cui quest'ultimo iniziava il sorpasso, va altresì calcolata la stessa lunghezza del mezzo e la distanza di sicurezza tenuta dal ricorrente.” I verbalizzanti, peraltro, ignoravano che sul mezzo del ricorrente fossero state riscontrate le irregolarità evidenziate nel precedente verbale della Polizia Stradale poiché, ove in possesso del dato, la conclusione sarebbe stata totalmente differente. Fuorviante risultava anche il richiamo del primo giudice alla mancata imposizione del divieto di circolazione del mezzo da parte degli agenti che avevano rilevato la irregolarità in quanto in questi casi la circolazione è consentita solo per il tempo e lo spazio strettamente necessari a condurre il mezzo all'officina di riparazione.
3 6. La ha dedotto come il primo giudice, correttamente, aveva evidenziato la CP_1 CP_1 reale condotta di guida tenuta dal ricorrente il quale aveva violato tutte le regole di prudenza e diligenza che il codice della strada impone per impedire incidenti gravi come quello causato dal Parte_1 Ha precisato come il mezzo condotto dall'appellante in occasione del sinistro era fornito di sistema frenante affidabile e sicuro e che i rilievi effettuati in occasione del controllo del 27.3.2019 non incidevano sul sistema di frenatura tant'è che non era stato disposto alcun divieto di circolazione a carico del mezzo e l'autocarro risultava essere stato sottoposto regolarmente a revisione. Dai rilievi svolti in occasione dell'incidente e dalle immagini di sorveglianza emergeva come il giungeva a tutta velocità e tamponava il mezzo fermo sulla carreggiata Parte_1 risultando così irrilevante l'efficienza o meno dei freni in questa fase che non erano stati per niente azionati visto il tamponamento immediato, mentre gli altri mezzi che avevano preceduto il suo passaggio erano riusciti ad evitare l'autoarticolato fermo. Ha ribadito che, secondo il codice della strada, se più veicoli circolano nella stessa direzione e sulla medesima fila, il veicolo che urta quello antistante è responsabile al 100% del sinistro, a maggior ragione se la velocità è elevata come nel caso di specie;
all'appellante era stata elevata anche la sanzione per violazione dell'art. 141/2 e 141/11 del codice della strada per mancato rispetto della distanza di sicurezza.
7. La terza chiamata ha insistito per la inammissibilità della Controparte_2 impugnazione non integrando le ragioni di appello i requisiti di specificità di cui agli artt.
346 e 434 cpc ed operando un mero rinvio alle allegazioni e difese di primo grado. L'avverso gravame risultava, comunque, infondato anche nel merito ed in particolare il paralogismo basato sulla circostanza che sarebbe pressochè certo che la repentina manovra del mezzo che lo precedeva avrebbe risvegliato l'attenzione del qualsiasi cosa Parte_1 stesse facendo in quel momento;
tale rilievo non era sufficiente a sostenere l'appello nella parte in cui pretendeva di rinvenire un errore del primo giudice non risultando chiara la ragione per il quale l'appellante non era riuscito a compiere la stessa manovra evasiva compiuta dal mezzo che lo precedeva, se non per disattenzione alla guida e mancato rispetto della distanza di sicurezza.
In ogni caso, onde vincere la presunzione a suo carico, non era sufficiente sostenere che l'automezzo che conduceva sarebbe stato carente di manutenzione, ma sarebbe stata necessaria perlomeno l'allegazione circa l'estensione effettiva di quel vizio di manutenzione, le modalità della sua condotta di guida e la natura del tutto eccezionale dell'ostacolo che si era trovato a fronteggiare. Riproponeva, in ogni caso, le eccezioni non accolte nella sentenza impugnata avuto riguardo alla mancata copertura della polizza per i danni derivanti dalla circolazione stradale ed in subordine chiedeva la valutazione della condotta della che nonostante CP_1 la conoscenza della necessità della manutenzione del mezzo deducibile dalla sanzione irrogata dalla Polstrada solo pochi giorni prima, avrebbe agito con previsione dell'evento e disinteresse alla sua verificazione.
8. L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito rappresentate.
9. Le ragioni di impugnazione, prive di riscontri probatori, non introducono elementi ed argomenti idonei a modificare o riformare la motivazione della sentenza impugnata.
10. Quanto alla preliminare eccezione di inammissibilità sollevata dall'appellata
[...]
va precisato che l'atto di impugnazione ancorchè si limiti a riproporre Controparte_2 le argomentazioni difensive di primo grado, senza esporre nel dettaglio le parti di sentenza criticate e la proposta modificativa e ricostruttiva di ognuna, ad una lettura complessiva e coordinata tra i vari motivi di doglianza indica comunque le ragioni di ogni censura e di
4 asserita erroneità della statuizione impugnata, nonché, implicitamente, la soluzione che il giudice avrebbe dovuto adottare.
Soddisfa dunque le condizioni indicate dalla giurisprudenza per il rispetto dell'art.434 e dell'art. 342 c.p.c., risultando definito il quantum appellatum e anche quali parti della motivazione l'impugnazione intendesse censurare, così "circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono" ed illustrando "le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata" (in termini Cass.7332/2018).
11. Nel merito, dalla documentazione in atti (verbale redatto in occasione del sinistro del
12.4.2019 che richiama, peraltro, i filmati delle telecamere presenti nella zona del sinistro) emerge che il tamponamento è avvenuto in un tratto di rettilineo con leggera pioggia (e dunque con asfalto bagnato) imputabile sostanzialmente ad una mancata tenuta della distanza di sicurezza. Sull'asfalto non sono stati riscontrati segni di frenata né di manovre poste in essere per evitare tempestivamente l'urto tra gli automezzi. Il tamponamento risultava conseguenza della ridotta distanza tra il veicolo condotto dall'appellante e quello che lo precedeva il quale, resosi conto dell'ostacolo presente sulla stessa carreggiata di marcia costituito da altro veicolo fermo, era riuscito ad evitare l'impatto con un repentino spostamento laterale verso l'altra corsia mentre il a causa Parte_1 della ridotta distanza con il veicolo che lo precedeva e per la velocità tenuta, non era riuscito ad evitare la collisione con il veicolo fermo e la conseguente uscita di strada del mezzo condotto. Le condizioni atmosferiche (leggera pioggia) e l'asfalto bagnato dovevano indurre l'appellante ad una guida maggiormente cauta ed attenta e rispettosa della distanza di sicurezza, circostanze che avrebbero consentito al di scansare il veicolo fermo Parte_1 e di evitare l'impatto con il medesimo (l'appellante è stato sanzionato per il mancato rispetto delle condizioni di sicurezza nella conduzione del veicolo).
12. Le diverse argomentazioni dedotte dall'appellante (mere reiterazioni delle difese svolte in primo grado) non sono idonee e sufficienti a comprovare una diversa dinamica del sinistro rispetto a quella accertata dalla Polizia Stradale ovvero ad attribuire al sistema frenante una causalità (o concausalità) nella determinazione dell'evento. Quanto al precedente verbale redatto dalla Polizia Stradale in data 27.3.2019 (richiamato dall'appellante a sostegno della tesi del malfunzionamento del sistema frenante quale causa del tamponamento) va precisato che in tale occasione gli accertatori avevano semplicemente rilevato una “non conformità del sistema frenante oltre ad uno squilibrio del terzo asse, ad un taglio sul fianco del pneumatico sinistro e ad alcune lesioni del cassone frigo ed al controtelaio”, ritenendole comunque di grado lieve ed elevando, dopo alcuni controlli, la sola sanzione amministrativa pecuniaria senza alcuna altra sanzione accessoria (fermo amministrativo ovvero sequestro del mezzo) e senza indicare nel verbale (sebbene vi fosse apposita casella, che non risultava sbarrata) alcun divieto di utilizzazione del mezzo perché in presenza di difetti pericolosi né segnalare e/o imporre una limitata circolazione del veicolo per il tempo necessario a condurre lo stesso presso una officina per la riparazione delle irregolarità accertate.
13. La responsabilità del sinistro oggetto di causa è, dunque, ascrivibile esclusivamente alla condotta tenuta dal e dal mancato rispetto della distanza di sicurezza dal Parte_1 veicolo che lo precedeva.
14. Al rigetto dell'appello, in applicazione del criterio della soccombenza, l'appellante va condannato alla rifusione in favore di ciascuno degli appellati delle spese di lite del presente
5 grado di giudizio, liquidate come da dispositivo in base al DM 55/2014 e successive modifiche, tenendo conto del valore di causa (da € 5.200,00 ad € 26.000,00) e secondo le aliquote minime trattandosi di questioni di semplice soluzione, già esaminate e definite nel primo giudizio e riproposte in sede di appello.
15. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante a rifondere a ciascuno degli appellati le spese di lite del presente giudizio liquidate in € 1.984,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali 15%, Cap ed Iva con distrazione di quelle spettanti alla in favore del CP_1 difensore costituito dichiaratosi anticipatario;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Venezia, 27 febbraio 2025
Il Giudice Ausiliario Relatore
Dott. Nicola Armienti
Il Presidente
Dott. Gianluca Alessio
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