Sentenza 27 settembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 27/09/2021, n. 1130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1130 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/09/2021
N. 01130/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01139/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1139 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Cinzia Mella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege , con sede in Venezia, San Marco 63;
per l'annullamento
- del provvedimento a firma del Questore di -OMISSIS-, notificato al ricorrente in data -OMISSIS-, con il quale viene decretato il non accoglimento della richiesta di rinnovo del porto di fucile istanziata dal ricorrente;
- di qualsivoglia ulteriore atto e/o provvedimento amministrativo al predetto connesso per presupposizione e/o consequenzialità.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2021 – tenuta in videoconferenza - il dott. Nicola Bardino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha chiesto l’annullamento del decreto del Questore di -OMISSIS- in epigrafe descritto, con il quale è stata respinta la domanda di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso di caccia, in seguito all’emersione, a carico dell’interessato, di alcune condotte che avrebbero attestato la presenza di rilevanti difficoltà relazionali, incompatibili con il possesso dei necessari requisiti di affidabilità.
Oltre ad essere stato coinvolto assieme -OMISSIS-in un episodio -OMISSIS-, il ricorrente, il 7 settembre 2016, avrebbe ostacolato l’esecuzione di un provvedimento giudiziario relativo -OMISSIS-. Da tale fatto conseguiva un procedimento penale per -OMISSIS-. Nella stessa data, ostacolava l’attività dei militari dell’Arma dei Carabinieri intervenuti, intenti ad effettuare un controllo sulle armi detenute. La gravità del comportamento dell’interessato determinava il ritiro cautelare del libretto di porto di fucile.
2 Il ricorrente, nell’unico profilo di censura, contesta la motivazione del provvedimento di diniego. Quanto ai fatti del 2008, ritiene che essi siano troppo risalenti nel tempo per suffragare il complessivo giudizio di inaffidabilità formulato dal Questore; quanto ai fatti verificatisi nel 2016, ricorda che il procedimento penale avviato nei suoi confronti è stato definito a seguito dell’archiviazione disposta dal G.I.P. e che nessun ostacolo o resistenza sarebbe stato opposto all’attività dei militari dell’Arma.
3. Chiamata alla pubblica udienza del 24 febbraio 2021, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è infondato.
Deve essere invero ricordato che il potere di vietare la detenzione delle armi è connotato da ampia discrezionalità, in ragione delle particolari finalità per le quali è costituito, connesse alla preventiva tutela dell'ordine pubblico.
Come più volte precisato dalla costante giurisprudenza e da questo Tribunale, l’esercizio di tale potere risulta giustificato da una logica precauzionale, del tutto connaturale ai provvedimenti di pubblica sicurezza e pressoché avulsa dalla sorte dei procedimenti penali collegati (qui definiti, almeno in un caso, a seguito della pronuncia del decreto di archiviazione).
Non può perciò essere escluso che i fatti, divenuti anche oggetto delle originarie incolpazioni, precludano l’auspicato rilascio dell’autorizzazione, in quanto idonei a fondare un giudizio prognostico sfavorevole riguardante la futura condotta dell’interessato e la possibile incidenza di questa sull’ordine pubblico, sulla tranquilla convivenza civile e sull’incolumità delle persone (vd. Cons. Stato, Sez. III, n. 2999 del 2016).
Giudizio che, nel caso in esame, appare confortato dall’accertamento di condotte rilevanti, sufficientemente ravvicinate nel tempo (quanto meno per i fatti verificatisi nel 2016) e connotate da un’evidente condizione di criticità relazionale, peraltro accompagnata da una non trascurabile renitenza alle disposizioni impartite dall’autorità, così da poter essere valutate dall’Amministrazione e fondare, specie in assenza di elementi oggettivi favorevolmente apprezzabili nei confronti del ricorrente, l’attuale giudizio prospettico di inaffidabilità.
5. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve quindi essere respinto.
6. Le spese vanno compensate, sussistendone giusti motivi in considerazione della particolarità della vicenda esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2021, tenuta in videoconferenza, con l'intervento dei Magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.