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Sentenza 4 gennaio 2025
Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/01/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa RT IE Presidente rel.
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2511/2024 r.g., introdotta da
(RM), 16/06/1958 ), con Parte_1 Pt_2 C.F._1
il patrocinio dell'avv. TESTA MARCELLI SARA;
(ROMA (RM), 16/02/1961 ), Parte_3 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. TESTA MARCELLI SARA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto
e premesso di essersi separati Parte_1 Parte_3
nell'anno 2007 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte:
1) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di Parte_1 Parte_3
assegno divorzile, la somma di € 650,00 (seicentocinquanta/00) mensile a decorrere dal mese di febbraio 2024, oltre rivalutazione ISTAT come per legge entro il giorno 15 di ogni mese;
2) Le parti congiuntamente dichiarano di voler modificare il provvedimento di separazione, come prassi invalsa da anni, dichiarando che nulla è dovuto a titolo di mantenimento del figlio maggiorenne;
3) Le parti congiuntamente dichiarano di voler modificare il provvedimento di separazione, revocando l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra ed entrambe le parti espressamente Parte_3
statuiscono che la medesima continuerà ad abitarvi a titolo di comodato d'uso gratuito sino al mese di aprile 2025, obbligandosi a riconsegnare l'immobile nella disponibilità del sig. entro e non oltre il 30 aprile 2025. Pt_1
L'immobile verrà successivamente concesso in comodato d'uso gratuito al figlio con durata di almeno n. 6 anni, eventualmente rinnovabili;
Per_1
4) Le parti congiuntamente dichiarano di aver risolto ogni conflitto,
anche di natura economica, derivante dalle condizioni statuite in sede di separazione e con la sottoscrizione del presente atto dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra rispetto agli obblighi statuiti in sede di separazione con sentenza del Tribunale di Velletri depositata in data
18.05.2007 n. 634 ed agli obblighi connessi e/o collegati con il matrimonio.
Restano salvi ed impregiudicati eventuali diritti od obblighi nascenti da circostanze future (eventuale reversibilità a seguito di decesso di una delle due parti). Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 04/09/1982, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2511/2024 R.G., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in in data 04/09/1982 tra (ROMA (RM), 16/06/1958) Pt_2 Parte_1
e ROMA (RM), 16/02/1961) trascritto nel Registro degli Parte_3
Atti di Matrimonio del Comune di Atto N. 01147 parte 2 serie A04 - Pt_2
anno 1982, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma,
Il Presidente estensore
Dott.ssa RT IE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa RT IE Presidente rel.
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2511/2024 r.g., introdotta da
(RM), 16/06/1958 ), con Parte_1 Pt_2 C.F._1
il patrocinio dell'avv. TESTA MARCELLI SARA;
(ROMA (RM), 16/02/1961 ), Parte_3 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. TESTA MARCELLI SARA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto
e premesso di essersi separati Parte_1 Parte_3
nell'anno 2007 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte:
1) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di Parte_1 Parte_3
assegno divorzile, la somma di € 650,00 (seicentocinquanta/00) mensile a decorrere dal mese di febbraio 2024, oltre rivalutazione ISTAT come per legge entro il giorno 15 di ogni mese;
2) Le parti congiuntamente dichiarano di voler modificare il provvedimento di separazione, come prassi invalsa da anni, dichiarando che nulla è dovuto a titolo di mantenimento del figlio maggiorenne;
3) Le parti congiuntamente dichiarano di voler modificare il provvedimento di separazione, revocando l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra ed entrambe le parti espressamente Parte_3
statuiscono che la medesima continuerà ad abitarvi a titolo di comodato d'uso gratuito sino al mese di aprile 2025, obbligandosi a riconsegnare l'immobile nella disponibilità del sig. entro e non oltre il 30 aprile 2025. Pt_1
L'immobile verrà successivamente concesso in comodato d'uso gratuito al figlio con durata di almeno n. 6 anni, eventualmente rinnovabili;
Per_1
4) Le parti congiuntamente dichiarano di aver risolto ogni conflitto,
anche di natura economica, derivante dalle condizioni statuite in sede di separazione e con la sottoscrizione del presente atto dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra rispetto agli obblighi statuiti in sede di separazione con sentenza del Tribunale di Velletri depositata in data
18.05.2007 n. 634 ed agli obblighi connessi e/o collegati con il matrimonio.
Restano salvi ed impregiudicati eventuali diritti od obblighi nascenti da circostanze future (eventuale reversibilità a seguito di decesso di una delle due parti). Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 04/09/1982, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2511/2024 R.G., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in in data 04/09/1982 tra (ROMA (RM), 16/06/1958) Pt_2 Parte_1
e ROMA (RM), 16/02/1961) trascritto nel Registro degli Parte_3
Atti di Matrimonio del Comune di Atto N. 01147 parte 2 serie A04 - Pt_2
anno 1982, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma,
Il Presidente estensore
Dott.ssa RT IE