Ordinanza collegiale 14 ottobre 2022
Sentenza 6 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, ordinanza collegiale 14/10/2022, n. 1597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1597 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/10/2022
N. 01748/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1748 del 2021, proposto da
Hepv13 S.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Luciano Patruno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Brindisi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Tanzarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Regina Paola Bellomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Brindisi, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
Arpa Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Laura Chiapperini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Miglietta 2;
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce, Ministero della Cultura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ope legis ;
nei confronti
Ministero della Transizione Ecologica, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ope legis ;
per l'annullamento
-del provvedimento dirigenziale n. 98 del 12.10. 2021 della Provincia di Brindisi – Area - 4, Ambiente Ecologia e Mobilità, Settore Ambiente che NON autorizza il rilascio del PAUR per la realizzazione e l’esercizio di un impianto agrovoltaico di potenza nominale pari a circa 7,75 MW nominato “Impianto 126”, ricadente nel territorio di Brindisi;
- della nota del Comune di Brindisi prot. n. 51874 del 14.5.2021;
- della nota di Arpa Puglia Lecce prot. n. 34592 dell’11.5.2021;
- della nota del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia prot. n. 6133 del 7.7.2021;
- della nota del Servizio Agricoltura della Regione Puglia prot. n. 37765 del 6.7.2021;
- del verbale della conferenza di servizi decisoria nota prot. n. 20541 del 18.6.2021;
- della determinazione dirigenziale della Provincia di Brindisi nota prot. n. 24692 del 22.7.2021, con la quale, ex art. 10 bis della l. n. 241/1990, sono stati comunicati alla società proponente i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza inerente il prefato impianto agrovoltaico;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, anche se non conosciuti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Provincia di Brindisi, Regione Puglia, Arpa Puglia, Ministero della Transizione Ecologica, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce, Ministero della Cultura;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori avv. L. Patruno per la parte ricorrente, avv. R. P. Bellomo per la Regione Puglia, avv. M. L. Chiapperini per Arpa Puglia, avv. G. Tanzarella per la Provincia di Brindisi;
- ritenuta la necessità, ai fini della decisione, di acquisizione, a cura di entrambe le parti, di chiarimenti in ordine a: 1) la porzione percentuale di suolo dedicata alle esigenze agricole, rispetto alla totalità del suolo oggetto dell’impianto di che trattasi; 2) la strutturazione e/o conformazione dei moduli fotovoltaici, nonché la misura dell’eventuale rialzo degli stessi dal terreno; 3) la tipologia di schermatura adottata dalla ricorrente;
- ritenuto di assegnare alle parti termine di gg. 45, decorrenti dalla pubblicazione della presente ordinanza, per l’evasione delle richieste istruttorie sopra descritte;
- ritenuto di rinviare, per le ulteriori determinazioni, all’udienza pubblica del 9.2.2023;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda – ordina gli adempimenti istruttori descritti in narrativa, e rinvia per le ulteriori determinazioni all’udienza pubblica del 9.2.2023.
Manda alla Segreteria per la comunicazione alle parti in causa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2022, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO