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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 02/12/2024, n. 2251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 2251 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. Andre Palma Presidente rel.
- dott.ssa Germana Maffei Giudice
- dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2135 del R.G.A.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 26.11.2024, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Gelsomino;
RICORRENTE
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Marisa Angotti;
CP_1 C.F._2
CONVENUTA
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Cosenza con il Sig.
[...]
in data 7.2.1982, dal quale sono nate due figlie, e entrambe CP_1 Per_1 Persona_2 maggiorenni ed economicamente autosufficienti, ha dedotto che la convivenza è divenuta intollerabile ed ha chiesto dichiararsi la separazione dei coniugi con addebito al sig. nonché CP_1 adottarsi statuizioni accessorie.
Il convenuto ha aderito alla domanda principale, chiedendo, a sua volta, l'addebito della separazione alla ricorrente.
1 La volontà manifestata dalla ricorrente di addivenire alla separazione e le reciproche accuse che i coniugi si sono rivolti in merito alle ragioni della crisi coniugale consentono di ritenere che la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile.
Deve essere, pertanto, dichiarata la separazione personale dei coniugi.
La causa deve essere rimessa sul ruolo per il prosieguo istruttorio sulle questioni accessorie come da separata ordinanza.
Alla sentenza definitiva è riservata anche la regolamentazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi;
- dispone per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
- spese al definitivo.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 27.11.2024.
Il Presidente est.
dott. Andrea Palma
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. Andre Palma Presidente rel.
- dott.ssa Germana Maffei Giudice
- dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2135 del R.G.A.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 26.11.2024, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Gelsomino;
RICORRENTE
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Marisa Angotti;
CP_1 C.F._2
CONVENUTA
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Cosenza con il Sig.
[...]
in data 7.2.1982, dal quale sono nate due figlie, e entrambe CP_1 Per_1 Persona_2 maggiorenni ed economicamente autosufficienti, ha dedotto che la convivenza è divenuta intollerabile ed ha chiesto dichiararsi la separazione dei coniugi con addebito al sig. nonché CP_1 adottarsi statuizioni accessorie.
Il convenuto ha aderito alla domanda principale, chiedendo, a sua volta, l'addebito della separazione alla ricorrente.
1 La volontà manifestata dalla ricorrente di addivenire alla separazione e le reciproche accuse che i coniugi si sono rivolti in merito alle ragioni della crisi coniugale consentono di ritenere che la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile.
Deve essere, pertanto, dichiarata la separazione personale dei coniugi.
La causa deve essere rimessa sul ruolo per il prosieguo istruttorio sulle questioni accessorie come da separata ordinanza.
Alla sentenza definitiva è riservata anche la regolamentazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi;
- dispone per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
- spese al definitivo.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 27.11.2024.
Il Presidente est.
dott. Andrea Palma
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