Versione
29 aprile 1962
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12 gennaio 2018
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Art. 1. Revisione dei film
La proiezione in pubblico dei film e l'esportazione all'estero di film nazionali, ai sensi dell' articolo 8 della, legge 29 dicembre 1949, n. 958 , e successive modificazioni ed integrazioni, sono soggette a nulla osta del Ministero del turismo e dello spettacolo.
Il nulla osta e' rilasciato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo su parere o previo esame dei film, di speciali Commissioni di primo grado e di appello, secondo le norme della presente legge.
((5)) ------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 7 dicembre 2017, n. 203 ha disposto (con l'art. 13, comma 1, lettera b)) che "A decorrere dalla data di adozione del regolamento di funzionamento della Commissione sono abrogati:
[...]
b) la legge 21 aprile 1962, n. 161 ".
La proiezione in pubblico dei film e l'esportazione all'estero di film nazionali, ai sensi dell' articolo 8 della, legge 29 dicembre 1949, n. 958 , e successive modificazioni ed integrazioni, sono soggette a nulla osta del Ministero del turismo e dello spettacolo.
Il nulla osta e' rilasciato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo su parere o previo esame dei film, di speciali Commissioni di primo grado e di appello, secondo le norme della presente legge.
((5)) ------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 7 dicembre 2017, n. 203 ha disposto (con l'art. 13, comma 1, lettera b)) che "A decorrere dalla data di adozione del regolamento di funzionamento della Commissione sono abrogati:
[...]
b) la legge 21 aprile 1962, n. 161 ".
Giurisprudenza • 2
- 1. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 14/10/2016, n. 4250Provvedimento: […] L'art. 1 della legge 21 aprile 1962, n. 161 (Revisione dei film e dei lavori teatrali) prevede che il nulla osta per la proiezione del film è rilasciato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo « su parere conforme, previo esame dei film, di speciali Commissioni di primo grado e di appello ». Gli articoli 2 e 3 disciplinano la composizione delle suddette Commissioni e l'art. 5 dispone che esse « nel dare il parere per il rilascio del nulla osta, stabiliscono anche se alla proiezione del film possono assistere i minori degli anni 14, o i minori degli anni 18, in relazione alla particolare sensibilità dell'età evolutiva ed alle esigenze della sua tutela morale ».Leggi di più...
- formazione della volontà collegiale·
- riforma di sentenza·
- annullamento provvedimenti amministrativi·
- nulla osta per la proiezione·
- motivazione inadeguata·
- Commissioni di revisione cinematografica·
- revisione di film·
- parità di trattamento·
- spese di giudizio·
- diritto di difesa·
- violazione dell'art. 3 legge n. 241 del 1990