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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/11/2024, n. 7550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7550 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 Sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio, all' esito di riserva su scambio di note, il 12/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 10658/2023 R.G. promossa da: rappresentato e difeso dall' avv. Guglielmo Parte_1
D'Ambrosio contro
, in persona del Ministro p.t. rapp.te Controparte_1 legale, elettivamente domiciliato, ope legis, presso l‟Avvocatura Distrettuale di Stato in 80134 Napoli, via A. Diaz n. 11
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 6.6.2023 l'istante chiedeva dichiarare l'illegittimità del comportamento della Amministrazione convenuta, consistente , in sede di trasformazione del rapporto di lavoro, nell'azzeramento dell'anzianità di servizio maturata in costanza di rapporto di lavoro a tempo determinato per violazione del principio comunitario di non discriminazione sancito dalla clausola 4 punto 1 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva comunitaria 1999/70/CE e di conseguenza, e dichiarare il proprio diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio, a fini economici e giuridici, maturata a decorrere dal 15.11.1990, condannare il al versamento delle differenze Controparte_1 retributive conseguenti al riconoscimento della predetta anzianità ed alla ricostruzione di carriera. Esponeva di aver prestato servizio per il convenuto, dapprima in regime di contratti a termine dal CP_1
15.11.1990 al‟18.09.1996 con mansioni di addetto ai servizi di vigilanza e custodia per effetto dell'art. 16 della legge 56/87 e dell'art. 3, comma 2 della legge 14.01.1993, n. 4 ,e dal 18.12.1999
, in forza , di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 4 bis, 6° comma della L. 19.07.1993, n. 236, che così disponeva “ Per il personale assunto a tempo determinato nelle qualifiche per le quali sia richiesto il titolo di studio non superiore a quello di scuola secondaria di primo grado, le pubbliche amministrazioni, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, procedono, in relazione al verificarsi di vacanze di organico, alla trasformazione dei rapporti in rapporti a tempo indeterminato.. Allegava che ,durante il periodo di lavoro a tempo determinato , era stato addetto alla vigilanza e custodia e (anche notturna) dapprima presso il Museo di Capodimonte, poi presso il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, poi presso la Certosa di San Martino nonché, infine, presso il museo di Castel Sant'Elmo di Napoli, e che , dopo la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato , aveva prestato il medesimo servizio di vigilanza e custodia presso il Castel Sant‟Elmo, per la;
allegava che ,sia durante Controparte_2 tutto il corso del rapporto di lavoro a tempo determinato (dal 01.10.1990 all‟11.07.1999).sia dopo la trasformazione a tempo indeterminato, le mansioni svolte di vigilanza, guardiania e controllo
–anche in turni di notte- sui beni esposti nelle sale dei Musei nonché agli accessi, ai varchi ed ai cantieri, erano state le medesime, mansioni disimpegnate anche dai dipendenti di ruolo dell'amministrazione convenuta appartenenti alla medesima Area B. Deduceva che, tuttavia mentre ai dipendenti di ruolo l'Amministrazione convenuta assicurava pacificamente il decorso dell'anzianità di servizio via via maturata durante il loro rapporto di lavoro e, dunque, l'incidenza della stessa a fini economici e giuridici, l'anzianità di servizio maturata da esso ricorrente durante il rapporto di lavoro a tempo determinato (dal 01.10.1990 all‟11.07.1999) non era stata considerata a tali fini.
Il convenuto si costituiva in data 15.2.2024, chiedendo il CP_1 rigetto del ricorso nel merito ed eccependo la prescrizione quinquennale.
Il ricorso va accolto : si condividono le argomentazioni già espresse da altri giudici di questa sezione lavoro , cui ci si riporta ex art 118 disp att cpc (cfr. in particolare sentenza GL dott.ssa G. Gagliardi, n.754/2019, GL dottssa L Liguori n3338/2024).
Può ritenersi che il rapporto di lavoro del ricorrente, a decorrere dal primo contratto a tempo determinato, si sia svolto ininterrottamente ed è incontestato lo svolgimento , per tutta la durata dei rapporti precari, mansioni della qualifica di appartenenza.
E' pure incontestato o (ma risulta comunque dalla contrattazione soggettivamente efficace, cfr. art. 20 del CCNL 21.2.2002 relativo al quadriennio normativo 1998-2001) come al personale assunto a tempo determinato si applichi il trattamento economico e normativo previsto per il personale a tempo indeterminato “compatibilmente con la durata del contratto a termine”.
Può quindi convenirsi, ai fini che ne occupano che, per tutta la durata del rapporto a termine inter partes decorrente dal 18.12.1999, e quindi pressoché continuativamente, il ricorrente risulta avere svolto una prestazione in tutto equivalente a quella dei lavoratori dipendenti dell'amministrazione assunti a tempo indeterminato di pari qualifica (addetto ai servizi di vigilanza di area retributiva B posizione B3, ex assistenti tecnici museali ATM).
La procedura di stabilizzazione che ha riguardato la ricorrente è contenuta nella legge 296/2006.
I commi 519 e 520 di detta legge prevedono che “Per l'anno 2007 una quota pari al 20 per cento del fondo di cui al comma 513 è destinata alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive. Le amministrazioni continuano ad avvalersi del personale di cui al presente comma, e prioritariamente del personale di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, in servizio al 31 dicembre 2006, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione. Nei limiti del presente comma, la stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è consentita al personale che risulti iscritto negli appositi elenchi, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. Con decreto del Ministro dell'interno, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema di selezione, nonché modalità abbreviate per il corso di formazione. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni” e che “per l'anno 2007, per le specifiche esigenze degli enti di ricerca, è costituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo, destinato alla stabilizzazione di ricercatori, tecnologi, tecnici e personale impiegato in attività di ricerca in possesso dei requisiti temporali e di selezione di cui al comma 519, nonché all'assunzione dei vincitori di concorso con uno stanziamento pari a 20 milioni di euro per l'anno 2007 e a 30 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008. All'utilizzo del predetto fondo si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentite le amministrazioni vigilanti, su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato”. È corretto quanto sostenuto da una parte della giurisprudenza di merito secondo cui il legislatore é intervenuto con la finalità di sanare situazioni che si protraggono da lungo tempo, che hanno disatteso le norme che regolano il sistema di provvista di personale nelle pubbliche amministrazioni e creato diffuse aspettative nei dipendenti così assunti, anche in violazione dell'art. 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
La legge individua due categorie di personale, ossia quello non dirigenziale in servizio a tempo determinato e quello di cui al comma 1156, lettera f), purche' sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge.
I lavoratori precari rientrano nella prima categoria. Per costoro è previsto testualmente che la stabilizzazione avvenga mediante l'assunzione del personale.
Quindi il personale cd precario, in deroga alla procedura di accesso nei ruoli pubblici mediante concorso, è assunto direttamente mediante la sottoscrizione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, valorizzando il requisito della triennalità dei rapporti a tempo determinato (nell'ambito delle tre ipotesi di cui al comma 519). La possibilità di stabilizzare anche quei rapporti già risolti alla data della stipula del contratto a tempo indeterminato, purché rientranti nel triennio, rafforza la convinzione che tra i due rapporti non vi è continuità, nel senso che le norme citate sono chiare nell'evidenziare che la stabilizzazione non costituisce una mera trasformazione del rapporto da contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, quanto una nuova assunzione in relazione alla quale l'esistenza di un contratto a tempo determinato costituisce mero presupposto.
In primo luogo, la conversione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato è nel pubblico impiego preclusa dall'art. 36, comma sesto, del d. lgs. 30 marzo 2001 n. 165, per cui, in assenza di una specifica normativa speciale che deroghi a tale principio, non può certamente operarsi in questa sede tale conversione (il principio è stato ribadito di recente dalla Suprema Corte a sezioni unite nella sentenza n.5072 del 15/3/2016).
In secondo luogo, la normativa sopra citata qualifica espressamente la stabilizzazione quale assunzione e la ammette anche in relazione al personale che non sia attualmente in servizio, purché abbia maturato il requisito citato, con la conseguenza che la stabilizzazione non può essere considerata una mera prosecuzione del rapporto pregresso, ma costituisce una vera e propria assunzione ex novo.
Pertanto, l'assunzione conseguente alla stabilizzazione deve essere ritenuta a tutti gli effetti quale nuova assunzione presso la pubblica amministrazione, la quale ha instaurato un nuovo contratto di lavoro con il soggetto “stabilizzato”, mentre non potrebbe essere condivisa, per le ragioni sopra riportate, l'affermazione secondo la quale si tratterebbe di una mera trasformazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Poiché la stabilizzazione costituisce una nuova assunzione in base alla quale il rapporto di lavoro si costituisce ex nunc, in assenza di una specifica disposizione normativa che lo preveda espressamente, il pregresso servizio, in qualunque arco temporale esso sia stato prestato, non può automaticamente essere considerato ai fini dell'anzianità di servizio. Ciò del resto è reso evidente dallo stesso meccanismo per la stabilizzazione, laddove il legislatore l'ha ammessa anche in relazione a rapporti che fossero già cessati, ovvero in relazione a rapporti non continuativi, purché di durata complessiva non inferiore al triennio.
Il ricorrente chiede di considerare, in proporzione alla prestazione lavorativa effettivamente resa, l'anzianità di servizio prestato durante il precariato, ai fini dell'applicazione di tutti gli istituti normativi e contrattuali che hanno quale presupposto la sussistenza di una pregressa attività lavorativa, pur in assenza di una esplicita disposizione contrattuale o normativa in tal senso. A tale risultato può pervenirsi attraverso l'analisi della normativa europea in relazione agli effetti della successione di una pluralità di contratti a termine, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Risultano infatti ricorrere nel caso in esame, tutti i presupposti per l'applicazione del principio di non discriminazione tra lavoratori di cui all'art. 4 dell'Accordo Quadro attuato con Direttiva 1999/70/CE così che nessuna ragionevole giustificazione di una disparità di trattamento economico può trarsi da tale argomento. Rispetto ad esso la modalità di selezione del personale – mediante stabilizzazione e non mediante pubblico concorso- non incide sulla qualità del lavoro prestato, come si vedrà attraverso le decisioni della Corte di Giustizia.
La giurisprudenza della Corte di Giustizia ha chiarito la portata generale della direttiva 99/70 e del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione che vi sono affermati: “la mera circostanza che un impiegato sia qualificato come 'di ruolo' in base all'ordinamento interno e presenti taluni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego di uno Stato membro interessato è priva di rilevanza sotto questo aspetto, pena rimettere seriamente in questione l'efficacia pratica della direttiva 1999/70 e quella dell'accordo quadro nonché la loro applicazione uniforme negli Stati membri, riservando a questi ultimi la possibilità di escludere, a loro discrezione, talune categorie di persone dal beneficio della tutela voluta da tali strumenti comunitari” (così : Corte di Giustizia 13 settembre 2007 C-307/5 punto 29; Corte di Giustizia 22 Per_1 dicembre 2010 C-444/09 e C-456/09 Torres punto 43). Per_2
“Infatti, una disparità di trattamento che riguardi le condizioni di impiego tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato non può essere giustificata mediante un criterio che, in modo generale ed astratto, si riferisca alla durata stessa dell'impiego. “Ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro basti a giustificare una siffatta disparità di trattamento priverebbe del loro contenuto gli scopi della direttiva 70/99 e dell'accordo quadro” (Corte di Giustizia 22 dicembre 2010 cit. punto 57), scopi individuati dalla stessa corte nella “garanzia della parità di trattamento ai lavoratori a tempo determinato, proteggendoli dalle discriminazioni (...) al fine di impedire che un rapporto di impiego di tale natura venga utilizzato da un datore di lavoro per privare questi lavoratori di diritti riconosciuti ai lavoratori a tempo indeterminato” (punti 47 e 48). Il trattamento retributivo progressivamente collegato all'anzianità di lavoro rientra indiscutibilmente nel concetto di “condizioni di impiego” di cui parla la direttiva, trasposta nel D.Lgs. 368/2001. Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, l'unico limite che giustifica un trattamento differenziato, e cioè la sussistenza di ragioni oggettive, non può essere ravvisato dalla mera circostanza che un impiego sia qualificato di ruolo in base all'ordinamento interno e presenti alcuni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego (cfr.: Corte di Giustizia II Sez. 13 settembre 2007 causa 307/05 , punti da 26 a 29; Per_1
Corte di Giustizia 22 dicembre 2010 cause riunite 444/09 e 456/09
e Torres). Per_2
La Corte di Giustizia ha definito la nozione di ragioni oggettive, tali da giustificare una diversità di trattamento tra assunti a termine e assunti di ruolo, nel senso che si deve trattare di “elementi precisi e concreti (...) che possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti a tempo determinato” (cfr.: Corte di Giustizia sentenza
[...]
citata, punti da 49 a 58). In altri termini, - come puntualizzato Per_1
dalla citata sentenza e , e ribadito dall'ordinanza 9 Per_2 Per_3 febbraio 2012, causa C 556/11, cit., punti 47,48,49 Persona_4
e 50 - le ragioni oggettive che ai sensi dell'art.4 punto 1 della direttiva clausola legittimano la differenza di trattamento non possono consistere nel fatto che questa sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale la legge o il contratto collettivo, ma riguardano “la sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive ed in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria”; La “reale necessità” di un trattamento differente tra lavoratori, così come descritta dalla Corte europea, non può certo identificarsi con l'essere un dipendente a tempo determinato, di ruolo o meno e assunto o meno con concorso, nè tali peculiarità del rapporto di impiego hanno alcuna correlazione logica con il negare la progressione retributiva in funzione dell'anzianità maturata (cfr. in questi termini: Corte di Giustizia 22 dicembre 2010, cit. punto 43): in tale ottica antidiscriminatoria, non può condividersi l'argomentazione della difesa dell'Ente ostativa alla valutazione dell'anzianità di servizio a fini economici. La posizione del dipendente a tempo indeterminato e quella di chi ha lavorato -come la ricorrente
- con continuità nella medesima mansione in forza di una pluralità di rapporti a termine sono pertanto pienamente equiparabili, non potendo essere preclusiva la circostanza che si tratta di un impiegato non di ruolo, non assunto per pubblico concorso e soggetto a stabilizzazione dopo un periodo di prova, come evidenziato dalle decisioni del giudice comunitario sopra riportate.
Inoltre, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza del 18 ottobre 2012, nelle cause riunite da C-302/11 a C-305/11, ha dichiarato che: ““la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 e figurante quale allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale, quale quella controversa nei procedimenti principali, la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da «ragioni oggettive» ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola di cui sopra. Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto o di un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere”. In ambito nazionale, la Corte di Cassazione nella sentenza del 03/07/2017 n. 16336 ha osservato che “la previsione della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 519, relativa alla stabilizzazione dei lavoratori precari, cui si dava corso per l'Amministrazione giudiziaria, con specifica procedura (cfr., Avviso relativo alla stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato ai sensi della L. n. 242 del 2000, ex/L.S.U., L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 521 e 519, di cui al bando pubblicato sulla G.U., 4^ Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 4 del 15 gennaio 2008, richiamato dai ricorrenti nella memoria depositata in prossimità dell'udienza pubblica del 2 febbraio 2017) attraverso l'operare dei pregressi rapporti di lavoro a termine per cui è causa, e dunque, l'effettiva intervenuta stabilizzazione, su cui le parti convengono, integra misura equivalente alla luce dei principi enunciati dalle Sezioni Unite con la citata sentenza n. 5072 del 2016, idonea a sanzionare debitamente l'abuso, atteso che i soggetti lesi dall'abusivo ricorso ai contratti a termine in questione hanno, comunque, ottenuto, in ragione della procedura di stabilizzazione, il "bene della vita" costituito dal posto di lavoro. Ciò comporta che il vantaggio conseguito, ossia la costituzione di un rapporto d'impiego pubblico senza la procedura concorsuale, costituisce un adeguato vantaggio in favore del personale ammesso alla stabilizzazione, idoneo a giustificare la costituzione e non già la trasformazione dei precedenti rapporti a tempo determinato. Ciò posto, la Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, nell'ordinanza, 23 novembre 2017, n. 27950 ha osservato che “l'immediata applicabilità della clausola 4 della direttiva europea 1999/70/CE, riguardante il principio di non discriminazione, è stata ripetutamente affermata dalla Corte di Giustizia ed, ultimamente, tale principio è stato chiaramente espresso da questa Corte nelle numerose pronunce in materia di contratti a tempo determinato nel settore scolastico (ex plurimis, Cass. n. 22558 del 2016) secondo le quali "la interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. A tali sentenze, infatti, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino "ex novo" norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia "erga omnes" nell'ambito dell'Unione. Sul principio di non discriminazione, la Corte di Giustizia ha evidenziato che:
a)la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C1307/05, Del Cerro;
8.9.2011, causa Per_5
C177/10 Rosado Santana);
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42);
c) le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli entipubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi); la sentenza del 18.10.2012 della Corte nelle cause riunite da C- 302/11 a C1305/11 Valenza + 4, con riguardo al mancato riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata precedentemente al collocamento in ruolo a seguito della procedura di stabilizzazione prevista dalla L. n. 296 del 2006, ha affermato: - non risulta dal testo della clausola 4 dell'accordo quadro, nè dal contesto in cui si colloca che essa cessi di essere applicabile una volta che il lavoratore interessato abbia acquistato lo status di lavoratore a tempo indeterminato, infatti gli obbiettivi perseguiti dalla direttiva 1999/70 e dall'accordo quadro, diretti sia a vietare le discriminazioni, sia a prevenire gli abusi risultanti da contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione depongono in senso contrario (sentenza Rosado Santana);
- la verifica della comparabilità delle situazioni al fine di evitare la discriminazione, spettante all'autorità giudiziaria dello Stato membro, va effettuata con riguardo alla natura delle funzioni -se esse, successivamente alla immissione in ruolo, siano identiche a quelle precedentemente esercitate nell'ambito dei contratti a termine
- non potendo ritenersi che le lavoratrici si trovino in una situazione differente a causa del mancato superamento del concorso pubblico per l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione, dal momento che le condizioni per la stabilizzazione fissate dal legislatore nazionale nella normativa controversa, le quali concernono rispettivamente la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato e il requisito di essere stati assunti a tale scopo mediante una selezione concorsuale o comunque prevista dalla legge, mirano appunto a consentire la stabilizzazione dei soli lavoratori a tempo determinato la cui situazione può essere assimilata a quella dei dipendenti di ruolo”.
Da ultimo, la S.C. ha puntualizzato che in tema di pubblico impiego privatizzato, al lavoratore collocato in ruolo a seguito della procedura di stabilizzazione prevista dalla l. n. 296 del 2006, deve essere riconosciuta l'anzianità di servizio maturata, in virtù di contratti a termine, precedentemente all'acquisizione dello "status" di lavoratore a tempo indeterminato, se le funzioni svolte siano identiche a quelle precedentemente esercitate, non potendo ritenersi, in applicazione del principio di non discriminazione, che lo stesso si trovasse in una situazione differente a causa del mancato superamento del concorso pubblico per l'accesso ai ruoli della P.A., mirando le condizioni di stabilizzazione fissate dal legislatore proprio a consentire l'assunzione dei soli lavoratori a tempo determinato la cui situazione poteva essere assimilata a quella dei dipendenti di ruolo;
per accertare la sussistenza dell'eventuale discriminazione, per contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CEE, è necessario operare la verifica non in astratto bensì in relazione alla fattispecie concreta dedotta in giudizio, potendo eventuali diversità di trattamento essere ritenute discriminatorie in un caso e non nell'altro, in dipendenza di condizioni specifiche del singolo rapporto (Cass. civile sez. lav., 19/02/2020, n.4195).
Alla stregua dei principi enucleati, non si ravvisano dunque ragioni ostative al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata dalla ricorrente al momento della costituzione del rapporto a tempo indeterminato, per effetto del pregresso rapporto di lavoro a tempo determinato, svolto alle dipendenze della stessa amministrazione, prima della stabilizzazione.
Valgano, al riguardo, le deduzioni della parte ricorrente di cui ai capi 11) e 12) dell'atto introduttivo e la richiesta, formulata in memoria difensiva, “di non voler ammettere la prova per testi, in quanto il giudizio, com'è evidente, non verte sulla richiesta di accertamento dell'identità di mansioni con il personale a tempo indeterminato, bensì sulla retrodatazione dell'anzianità di servizio: ragion per cui la presente vertenza è cartolare, in quanto basata sull'interpretazione e applicazione, ratione temporis, dell'art. 36 d.lgs.165/2001.”
Pertanto, il ricorso può essere accolto con il riconoscimento dell'anzianità del servizio prestato alle dipendenze del CP_1 prima della stabilizzazione, a decorrere dal 15.11.1990, a fini giuridici ed economici. A tale riguardo, è censurabile l'operato del CP_1 che ha attribuito al ricorrente lo stipendio corrispondente alla retribuzione iniziale della posizione economica B3, azzerando l'anzianità di servizio a fini stipendiali maturata nel servizio preruolo. La progressione economica nella fascia di appartenenza conseguita durante il periodo di precariato, fonda il diritto dellricorrente alle differenze retributive rispetto a quanto corrisposto dal . CP_1
I crediti soggiacciono al termine prescrizionale quinquennale decorrente dall'instaurazione del rapporto a tempo indeterminato ma, in considerazione dell'atto interruttivo del 2012 , del 2017 e del
.2020( cfr allegati in atti ), la prescrizione non è maturata per cui può essere disposta la condanna del al pagamento in favore del CP_1 ricorrente delle differenze maturate a decorrere dal 15.11.1990. Sulla sorta maturano i soli interessi legali dalla maturazione al saldo, ex art. 22,36° comma legge 724/94 (come modificata dalla pronuncia di incostituzionalità n.459/00). Il ricorso va quindi accolto nei termini anzidetti, assorbite tutte le ulteriori argomentazioni delle parti in quanto non rilevanti e/o non conferenti.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in, dispositivo tenuto conto della nota spese che però va ridotta, in ragione della ripetitività delle questioni di fatto e di diritto oggetto di controversia che giustifica la liquidazione dei compensi in misura pari ai minimi di tariffa.
P.Q.M
.
-dichiara il diritto di al riconoscimento Parte_1 dell'anzianità del servizio prestato alle dipendenze del CP_1 prima della stabilizzazione , a fini giuridici ed economici e per l'effetto, condanna il ricostruzione di Controparte_3 carriera del ricorrente considerando ai fini giuridici ed economici tutti i periodi di servizio svolti in costanza di rapporti di lavoro a tempo determinato;
-condanna il al pagamento delle differenze retributive CP_1 conseguenti al riconoscimento dell'anzianità di servizio decorrente dal 15.11.1990;
-condanna il al pagamento in favore del ricorrente delle CP_1 spese di lite liquidate in complessivi € 23000 comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA, con attribuzione
Così deciso in data 12/11/2024. il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 Sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio, all' esito di riserva su scambio di note, il 12/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 10658/2023 R.G. promossa da: rappresentato e difeso dall' avv. Guglielmo Parte_1
D'Ambrosio contro
, in persona del Ministro p.t. rapp.te Controparte_1 legale, elettivamente domiciliato, ope legis, presso l‟Avvocatura Distrettuale di Stato in 80134 Napoli, via A. Diaz n. 11
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 6.6.2023 l'istante chiedeva dichiarare l'illegittimità del comportamento della Amministrazione convenuta, consistente , in sede di trasformazione del rapporto di lavoro, nell'azzeramento dell'anzianità di servizio maturata in costanza di rapporto di lavoro a tempo determinato per violazione del principio comunitario di non discriminazione sancito dalla clausola 4 punto 1 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva comunitaria 1999/70/CE e di conseguenza, e dichiarare il proprio diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio, a fini economici e giuridici, maturata a decorrere dal 15.11.1990, condannare il al versamento delle differenze Controparte_1 retributive conseguenti al riconoscimento della predetta anzianità ed alla ricostruzione di carriera. Esponeva di aver prestato servizio per il convenuto, dapprima in regime di contratti a termine dal CP_1
15.11.1990 al‟18.09.1996 con mansioni di addetto ai servizi di vigilanza e custodia per effetto dell'art. 16 della legge 56/87 e dell'art. 3, comma 2 della legge 14.01.1993, n. 4 ,e dal 18.12.1999
, in forza , di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 4 bis, 6° comma della L. 19.07.1993, n. 236, che così disponeva “ Per il personale assunto a tempo determinato nelle qualifiche per le quali sia richiesto il titolo di studio non superiore a quello di scuola secondaria di primo grado, le pubbliche amministrazioni, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, procedono, in relazione al verificarsi di vacanze di organico, alla trasformazione dei rapporti in rapporti a tempo indeterminato.. Allegava che ,durante il periodo di lavoro a tempo determinato , era stato addetto alla vigilanza e custodia e (anche notturna) dapprima presso il Museo di Capodimonte, poi presso il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, poi presso la Certosa di San Martino nonché, infine, presso il museo di Castel Sant'Elmo di Napoli, e che , dopo la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato , aveva prestato il medesimo servizio di vigilanza e custodia presso il Castel Sant‟Elmo, per la;
allegava che ,sia durante Controparte_2 tutto il corso del rapporto di lavoro a tempo determinato (dal 01.10.1990 all‟11.07.1999).sia dopo la trasformazione a tempo indeterminato, le mansioni svolte di vigilanza, guardiania e controllo
–anche in turni di notte- sui beni esposti nelle sale dei Musei nonché agli accessi, ai varchi ed ai cantieri, erano state le medesime, mansioni disimpegnate anche dai dipendenti di ruolo dell'amministrazione convenuta appartenenti alla medesima Area B. Deduceva che, tuttavia mentre ai dipendenti di ruolo l'Amministrazione convenuta assicurava pacificamente il decorso dell'anzianità di servizio via via maturata durante il loro rapporto di lavoro e, dunque, l'incidenza della stessa a fini economici e giuridici, l'anzianità di servizio maturata da esso ricorrente durante il rapporto di lavoro a tempo determinato (dal 01.10.1990 all‟11.07.1999) non era stata considerata a tali fini.
Il convenuto si costituiva in data 15.2.2024, chiedendo il CP_1 rigetto del ricorso nel merito ed eccependo la prescrizione quinquennale.
Il ricorso va accolto : si condividono le argomentazioni già espresse da altri giudici di questa sezione lavoro , cui ci si riporta ex art 118 disp att cpc (cfr. in particolare sentenza GL dott.ssa G. Gagliardi, n.754/2019, GL dottssa L Liguori n3338/2024).
Può ritenersi che il rapporto di lavoro del ricorrente, a decorrere dal primo contratto a tempo determinato, si sia svolto ininterrottamente ed è incontestato lo svolgimento , per tutta la durata dei rapporti precari, mansioni della qualifica di appartenenza.
E' pure incontestato o (ma risulta comunque dalla contrattazione soggettivamente efficace, cfr. art. 20 del CCNL 21.2.2002 relativo al quadriennio normativo 1998-2001) come al personale assunto a tempo determinato si applichi il trattamento economico e normativo previsto per il personale a tempo indeterminato “compatibilmente con la durata del contratto a termine”.
Può quindi convenirsi, ai fini che ne occupano che, per tutta la durata del rapporto a termine inter partes decorrente dal 18.12.1999, e quindi pressoché continuativamente, il ricorrente risulta avere svolto una prestazione in tutto equivalente a quella dei lavoratori dipendenti dell'amministrazione assunti a tempo indeterminato di pari qualifica (addetto ai servizi di vigilanza di area retributiva B posizione B3, ex assistenti tecnici museali ATM).
La procedura di stabilizzazione che ha riguardato la ricorrente è contenuta nella legge 296/2006.
I commi 519 e 520 di detta legge prevedono che “Per l'anno 2007 una quota pari al 20 per cento del fondo di cui al comma 513 è destinata alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive. Le amministrazioni continuano ad avvalersi del personale di cui al presente comma, e prioritariamente del personale di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, in servizio al 31 dicembre 2006, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione. Nei limiti del presente comma, la stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è consentita al personale che risulti iscritto negli appositi elenchi, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. Con decreto del Ministro dell'interno, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema di selezione, nonché modalità abbreviate per il corso di formazione. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni” e che “per l'anno 2007, per le specifiche esigenze degli enti di ricerca, è costituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo, destinato alla stabilizzazione di ricercatori, tecnologi, tecnici e personale impiegato in attività di ricerca in possesso dei requisiti temporali e di selezione di cui al comma 519, nonché all'assunzione dei vincitori di concorso con uno stanziamento pari a 20 milioni di euro per l'anno 2007 e a 30 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008. All'utilizzo del predetto fondo si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentite le amministrazioni vigilanti, su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato”. È corretto quanto sostenuto da una parte della giurisprudenza di merito secondo cui il legislatore é intervenuto con la finalità di sanare situazioni che si protraggono da lungo tempo, che hanno disatteso le norme che regolano il sistema di provvista di personale nelle pubbliche amministrazioni e creato diffuse aspettative nei dipendenti così assunti, anche in violazione dell'art. 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
La legge individua due categorie di personale, ossia quello non dirigenziale in servizio a tempo determinato e quello di cui al comma 1156, lettera f), purche' sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge.
I lavoratori precari rientrano nella prima categoria. Per costoro è previsto testualmente che la stabilizzazione avvenga mediante l'assunzione del personale.
Quindi il personale cd precario, in deroga alla procedura di accesso nei ruoli pubblici mediante concorso, è assunto direttamente mediante la sottoscrizione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, valorizzando il requisito della triennalità dei rapporti a tempo determinato (nell'ambito delle tre ipotesi di cui al comma 519). La possibilità di stabilizzare anche quei rapporti già risolti alla data della stipula del contratto a tempo indeterminato, purché rientranti nel triennio, rafforza la convinzione che tra i due rapporti non vi è continuità, nel senso che le norme citate sono chiare nell'evidenziare che la stabilizzazione non costituisce una mera trasformazione del rapporto da contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, quanto una nuova assunzione in relazione alla quale l'esistenza di un contratto a tempo determinato costituisce mero presupposto.
In primo luogo, la conversione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato è nel pubblico impiego preclusa dall'art. 36, comma sesto, del d. lgs. 30 marzo 2001 n. 165, per cui, in assenza di una specifica normativa speciale che deroghi a tale principio, non può certamente operarsi in questa sede tale conversione (il principio è stato ribadito di recente dalla Suprema Corte a sezioni unite nella sentenza n.5072 del 15/3/2016).
In secondo luogo, la normativa sopra citata qualifica espressamente la stabilizzazione quale assunzione e la ammette anche in relazione al personale che non sia attualmente in servizio, purché abbia maturato il requisito citato, con la conseguenza che la stabilizzazione non può essere considerata una mera prosecuzione del rapporto pregresso, ma costituisce una vera e propria assunzione ex novo.
Pertanto, l'assunzione conseguente alla stabilizzazione deve essere ritenuta a tutti gli effetti quale nuova assunzione presso la pubblica amministrazione, la quale ha instaurato un nuovo contratto di lavoro con il soggetto “stabilizzato”, mentre non potrebbe essere condivisa, per le ragioni sopra riportate, l'affermazione secondo la quale si tratterebbe di una mera trasformazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Poiché la stabilizzazione costituisce una nuova assunzione in base alla quale il rapporto di lavoro si costituisce ex nunc, in assenza di una specifica disposizione normativa che lo preveda espressamente, il pregresso servizio, in qualunque arco temporale esso sia stato prestato, non può automaticamente essere considerato ai fini dell'anzianità di servizio. Ciò del resto è reso evidente dallo stesso meccanismo per la stabilizzazione, laddove il legislatore l'ha ammessa anche in relazione a rapporti che fossero già cessati, ovvero in relazione a rapporti non continuativi, purché di durata complessiva non inferiore al triennio.
Il ricorrente chiede di considerare, in proporzione alla prestazione lavorativa effettivamente resa, l'anzianità di servizio prestato durante il precariato, ai fini dell'applicazione di tutti gli istituti normativi e contrattuali che hanno quale presupposto la sussistenza di una pregressa attività lavorativa, pur in assenza di una esplicita disposizione contrattuale o normativa in tal senso. A tale risultato può pervenirsi attraverso l'analisi della normativa europea in relazione agli effetti della successione di una pluralità di contratti a termine, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Risultano infatti ricorrere nel caso in esame, tutti i presupposti per l'applicazione del principio di non discriminazione tra lavoratori di cui all'art. 4 dell'Accordo Quadro attuato con Direttiva 1999/70/CE così che nessuna ragionevole giustificazione di una disparità di trattamento economico può trarsi da tale argomento. Rispetto ad esso la modalità di selezione del personale – mediante stabilizzazione e non mediante pubblico concorso- non incide sulla qualità del lavoro prestato, come si vedrà attraverso le decisioni della Corte di Giustizia.
La giurisprudenza della Corte di Giustizia ha chiarito la portata generale della direttiva 99/70 e del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione che vi sono affermati: “la mera circostanza che un impiegato sia qualificato come 'di ruolo' in base all'ordinamento interno e presenti taluni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego di uno Stato membro interessato è priva di rilevanza sotto questo aspetto, pena rimettere seriamente in questione l'efficacia pratica della direttiva 1999/70 e quella dell'accordo quadro nonché la loro applicazione uniforme negli Stati membri, riservando a questi ultimi la possibilità di escludere, a loro discrezione, talune categorie di persone dal beneficio della tutela voluta da tali strumenti comunitari” (così : Corte di Giustizia 13 settembre 2007 C-307/5 punto 29; Corte di Giustizia 22 Per_1 dicembre 2010 C-444/09 e C-456/09 Torres punto 43). Per_2
“Infatti, una disparità di trattamento che riguardi le condizioni di impiego tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato non può essere giustificata mediante un criterio che, in modo generale ed astratto, si riferisca alla durata stessa dell'impiego. “Ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro basti a giustificare una siffatta disparità di trattamento priverebbe del loro contenuto gli scopi della direttiva 70/99 e dell'accordo quadro” (Corte di Giustizia 22 dicembre 2010 cit. punto 57), scopi individuati dalla stessa corte nella “garanzia della parità di trattamento ai lavoratori a tempo determinato, proteggendoli dalle discriminazioni (...) al fine di impedire che un rapporto di impiego di tale natura venga utilizzato da un datore di lavoro per privare questi lavoratori di diritti riconosciuti ai lavoratori a tempo indeterminato” (punti 47 e 48). Il trattamento retributivo progressivamente collegato all'anzianità di lavoro rientra indiscutibilmente nel concetto di “condizioni di impiego” di cui parla la direttiva, trasposta nel D.Lgs. 368/2001. Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, l'unico limite che giustifica un trattamento differenziato, e cioè la sussistenza di ragioni oggettive, non può essere ravvisato dalla mera circostanza che un impiego sia qualificato di ruolo in base all'ordinamento interno e presenti alcuni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego (cfr.: Corte di Giustizia II Sez. 13 settembre 2007 causa 307/05 , punti da 26 a 29; Per_1
Corte di Giustizia 22 dicembre 2010 cause riunite 444/09 e 456/09
e Torres). Per_2
La Corte di Giustizia ha definito la nozione di ragioni oggettive, tali da giustificare una diversità di trattamento tra assunti a termine e assunti di ruolo, nel senso che si deve trattare di “elementi precisi e concreti (...) che possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti a tempo determinato” (cfr.: Corte di Giustizia sentenza
[...]
citata, punti da 49 a 58). In altri termini, - come puntualizzato Per_1
dalla citata sentenza e , e ribadito dall'ordinanza 9 Per_2 Per_3 febbraio 2012, causa C 556/11, cit., punti 47,48,49 Persona_4
e 50 - le ragioni oggettive che ai sensi dell'art.4 punto 1 della direttiva clausola legittimano la differenza di trattamento non possono consistere nel fatto che questa sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale la legge o il contratto collettivo, ma riguardano “la sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive ed in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria”; La “reale necessità” di un trattamento differente tra lavoratori, così come descritta dalla Corte europea, non può certo identificarsi con l'essere un dipendente a tempo determinato, di ruolo o meno e assunto o meno con concorso, nè tali peculiarità del rapporto di impiego hanno alcuna correlazione logica con il negare la progressione retributiva in funzione dell'anzianità maturata (cfr. in questi termini: Corte di Giustizia 22 dicembre 2010, cit. punto 43): in tale ottica antidiscriminatoria, non può condividersi l'argomentazione della difesa dell'Ente ostativa alla valutazione dell'anzianità di servizio a fini economici. La posizione del dipendente a tempo indeterminato e quella di chi ha lavorato -come la ricorrente
- con continuità nella medesima mansione in forza di una pluralità di rapporti a termine sono pertanto pienamente equiparabili, non potendo essere preclusiva la circostanza che si tratta di un impiegato non di ruolo, non assunto per pubblico concorso e soggetto a stabilizzazione dopo un periodo di prova, come evidenziato dalle decisioni del giudice comunitario sopra riportate.
Inoltre, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza del 18 ottobre 2012, nelle cause riunite da C-302/11 a C-305/11, ha dichiarato che: ““la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 e figurante quale allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale, quale quella controversa nei procedimenti principali, la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da «ragioni oggettive» ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola di cui sopra. Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto o di un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere”. In ambito nazionale, la Corte di Cassazione nella sentenza del 03/07/2017 n. 16336 ha osservato che “la previsione della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 519, relativa alla stabilizzazione dei lavoratori precari, cui si dava corso per l'Amministrazione giudiziaria, con specifica procedura (cfr., Avviso relativo alla stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato ai sensi della L. n. 242 del 2000, ex/L.S.U., L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 521 e 519, di cui al bando pubblicato sulla G.U., 4^ Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 4 del 15 gennaio 2008, richiamato dai ricorrenti nella memoria depositata in prossimità dell'udienza pubblica del 2 febbraio 2017) attraverso l'operare dei pregressi rapporti di lavoro a termine per cui è causa, e dunque, l'effettiva intervenuta stabilizzazione, su cui le parti convengono, integra misura equivalente alla luce dei principi enunciati dalle Sezioni Unite con la citata sentenza n. 5072 del 2016, idonea a sanzionare debitamente l'abuso, atteso che i soggetti lesi dall'abusivo ricorso ai contratti a termine in questione hanno, comunque, ottenuto, in ragione della procedura di stabilizzazione, il "bene della vita" costituito dal posto di lavoro. Ciò comporta che il vantaggio conseguito, ossia la costituzione di un rapporto d'impiego pubblico senza la procedura concorsuale, costituisce un adeguato vantaggio in favore del personale ammesso alla stabilizzazione, idoneo a giustificare la costituzione e non già la trasformazione dei precedenti rapporti a tempo determinato. Ciò posto, la Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, nell'ordinanza, 23 novembre 2017, n. 27950 ha osservato che “l'immediata applicabilità della clausola 4 della direttiva europea 1999/70/CE, riguardante il principio di non discriminazione, è stata ripetutamente affermata dalla Corte di Giustizia ed, ultimamente, tale principio è stato chiaramente espresso da questa Corte nelle numerose pronunce in materia di contratti a tempo determinato nel settore scolastico (ex plurimis, Cass. n. 22558 del 2016) secondo le quali "la interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. A tali sentenze, infatti, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino "ex novo" norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia "erga omnes" nell'ambito dell'Unione. Sul principio di non discriminazione, la Corte di Giustizia ha evidenziato che:
a)la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C1307/05, Del Cerro;
8.9.2011, causa Per_5
C177/10 Rosado Santana);
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42);
c) le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli entipubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi); la sentenza del 18.10.2012 della Corte nelle cause riunite da C- 302/11 a C1305/11 Valenza + 4, con riguardo al mancato riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata precedentemente al collocamento in ruolo a seguito della procedura di stabilizzazione prevista dalla L. n. 296 del 2006, ha affermato: - non risulta dal testo della clausola 4 dell'accordo quadro, nè dal contesto in cui si colloca che essa cessi di essere applicabile una volta che il lavoratore interessato abbia acquistato lo status di lavoratore a tempo indeterminato, infatti gli obbiettivi perseguiti dalla direttiva 1999/70 e dall'accordo quadro, diretti sia a vietare le discriminazioni, sia a prevenire gli abusi risultanti da contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione depongono in senso contrario (sentenza Rosado Santana);
- la verifica della comparabilità delle situazioni al fine di evitare la discriminazione, spettante all'autorità giudiziaria dello Stato membro, va effettuata con riguardo alla natura delle funzioni -se esse, successivamente alla immissione in ruolo, siano identiche a quelle precedentemente esercitate nell'ambito dei contratti a termine
- non potendo ritenersi che le lavoratrici si trovino in una situazione differente a causa del mancato superamento del concorso pubblico per l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione, dal momento che le condizioni per la stabilizzazione fissate dal legislatore nazionale nella normativa controversa, le quali concernono rispettivamente la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato e il requisito di essere stati assunti a tale scopo mediante una selezione concorsuale o comunque prevista dalla legge, mirano appunto a consentire la stabilizzazione dei soli lavoratori a tempo determinato la cui situazione può essere assimilata a quella dei dipendenti di ruolo”.
Da ultimo, la S.C. ha puntualizzato che in tema di pubblico impiego privatizzato, al lavoratore collocato in ruolo a seguito della procedura di stabilizzazione prevista dalla l. n. 296 del 2006, deve essere riconosciuta l'anzianità di servizio maturata, in virtù di contratti a termine, precedentemente all'acquisizione dello "status" di lavoratore a tempo indeterminato, se le funzioni svolte siano identiche a quelle precedentemente esercitate, non potendo ritenersi, in applicazione del principio di non discriminazione, che lo stesso si trovasse in una situazione differente a causa del mancato superamento del concorso pubblico per l'accesso ai ruoli della P.A., mirando le condizioni di stabilizzazione fissate dal legislatore proprio a consentire l'assunzione dei soli lavoratori a tempo determinato la cui situazione poteva essere assimilata a quella dei dipendenti di ruolo;
per accertare la sussistenza dell'eventuale discriminazione, per contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CEE, è necessario operare la verifica non in astratto bensì in relazione alla fattispecie concreta dedotta in giudizio, potendo eventuali diversità di trattamento essere ritenute discriminatorie in un caso e non nell'altro, in dipendenza di condizioni specifiche del singolo rapporto (Cass. civile sez. lav., 19/02/2020, n.4195).
Alla stregua dei principi enucleati, non si ravvisano dunque ragioni ostative al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata dalla ricorrente al momento della costituzione del rapporto a tempo indeterminato, per effetto del pregresso rapporto di lavoro a tempo determinato, svolto alle dipendenze della stessa amministrazione, prima della stabilizzazione.
Valgano, al riguardo, le deduzioni della parte ricorrente di cui ai capi 11) e 12) dell'atto introduttivo e la richiesta, formulata in memoria difensiva, “di non voler ammettere la prova per testi, in quanto il giudizio, com'è evidente, non verte sulla richiesta di accertamento dell'identità di mansioni con il personale a tempo indeterminato, bensì sulla retrodatazione dell'anzianità di servizio: ragion per cui la presente vertenza è cartolare, in quanto basata sull'interpretazione e applicazione, ratione temporis, dell'art. 36 d.lgs.165/2001.”
Pertanto, il ricorso può essere accolto con il riconoscimento dell'anzianità del servizio prestato alle dipendenze del CP_1 prima della stabilizzazione, a decorrere dal 15.11.1990, a fini giuridici ed economici. A tale riguardo, è censurabile l'operato del CP_1 che ha attribuito al ricorrente lo stipendio corrispondente alla retribuzione iniziale della posizione economica B3, azzerando l'anzianità di servizio a fini stipendiali maturata nel servizio preruolo. La progressione economica nella fascia di appartenenza conseguita durante il periodo di precariato, fonda il diritto dellricorrente alle differenze retributive rispetto a quanto corrisposto dal . CP_1
I crediti soggiacciono al termine prescrizionale quinquennale decorrente dall'instaurazione del rapporto a tempo indeterminato ma, in considerazione dell'atto interruttivo del 2012 , del 2017 e del
.2020( cfr allegati in atti ), la prescrizione non è maturata per cui può essere disposta la condanna del al pagamento in favore del CP_1 ricorrente delle differenze maturate a decorrere dal 15.11.1990. Sulla sorta maturano i soli interessi legali dalla maturazione al saldo, ex art. 22,36° comma legge 724/94 (come modificata dalla pronuncia di incostituzionalità n.459/00). Il ricorso va quindi accolto nei termini anzidetti, assorbite tutte le ulteriori argomentazioni delle parti in quanto non rilevanti e/o non conferenti.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in, dispositivo tenuto conto della nota spese che però va ridotta, in ragione della ripetitività delle questioni di fatto e di diritto oggetto di controversia che giustifica la liquidazione dei compensi in misura pari ai minimi di tariffa.
P.Q.M
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-dichiara il diritto di al riconoscimento Parte_1 dell'anzianità del servizio prestato alle dipendenze del CP_1 prima della stabilizzazione , a fini giuridici ed economici e per l'effetto, condanna il ricostruzione di Controparte_3 carriera del ricorrente considerando ai fini giuridici ed economici tutti i periodi di servizio svolti in costanza di rapporti di lavoro a tempo determinato;
-condanna il al pagamento delle differenze retributive CP_1 conseguenti al riconoscimento dell'anzianità di servizio decorrente dal 15.11.1990;
-condanna il al pagamento in favore del ricorrente delle CP_1 spese di lite liquidate in complessivi € 23000 comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA, con attribuzione
Così deciso in data 12/11/2024. il Giudice