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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/03/2025, n. 1091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1091 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
Dott. Vincenzo Turco Consigliere relatore il giorno 19 marzo 2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2120/2023 del Ruolo
Generale Civile - Lavoro e Previdenza
TRA
, con sede in Roma, Via Parte_1
Garigliano n. 74, P.IVA , in persona del liquidatore legale P.IVA_1
rappresentante pro-tempore , rappresentata e difesa per Parte_2 procura in atti dall'Avv. Ubaldo Lopardi
APPELLANTE
APPELLATA INCIDENTALE
E
, nato a [...] il [...], e Controparte_1 [...]
, nato a [...] il [...], entrambi rappresentati e difesi per CP_2 procura in atti dall'Avv. Simone Salzetta
APPELLATI
1 APPELLANTI INCIDENTALI
E
C.F. ), con sede in Roma, Piazza della Controparte_3 P.IVA_2
Croce Rossa n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Leonardo Alesii
APPELLATA
APPELLANTE INCIDENTALE
E
P.IVA. Controparte_4
, con sede in Roma, Via Salaria nr. 89, non costituito in appello P.IVA_3
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma – Sezione
Lavoro – n. 7148/2023
CONCLUSIONI LIBRA L.S.: in via principale:
- accertare e dichiarare l'infondatezza, in fatto e in diritto, delle pretese avanzate da parte ricorrente nel ricorso introduttivo del giudizio di 1° grado, e, per l'effetto, rigettare le avverse pretese in quanto infondate in fatto e in diritto;
in via subordinata:
- accertare e dichiarare che, nel caso di specie, gli importi richiesti a titolo di indennità sostitutiva del mancato preavviso devono essere corrisposti dal Pt_3
e, quindi, dichiarare la sua responsabilità solidale, e, per l'effetto, condannare il al pagamento, in favore del sig. dell'importo di euro 2.853,90 e Pt_3 CP_1 del sig. dell'importo di euro 3.925,12. CP_2
Con vittoria di spese e competenze professionali da distrarsi in favore dell'avv. Ubaldo Lopardi antistatario.
CONCLUSIONI CP_1 CP_2
in via principale: rigettare integralmente il proposto gravame in quanto inammissibile nonché infondato, e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado;
2 sempre in via principale: condannare , CP_3 Parte_1
ed il rispettivamente in nome dei Controparte_4
propri l.r.p.t., in solido tra loro, al pagamento di spese, diritti e onorari del presente giudizio, con attribuzione ai procuratori antistatari;
ancora in via principale: riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce la compensazione delle spese di lite, e, per l'effetto, condannare
, ed il CP_3 Parte_1 Controparte_4
rispettivamente in nome dei propri l.r.p.t., in solido tra loro, al
[...]
pagamento delle spese del primo grado di giudizio.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio nei confronti delle parti resistenti nel giudizio di primo grado in via solidale oltre rimborso forfettario per spese generali.
CONCLUSIONI : CP_3 in accoglimento dell'appello principale e di quello incidentale e in riforma della impugnata sentenza, rigettare le domande proposte in primo grado dai sigg.
e , con conseguente condanna degli Controparte_1 Controparte_2
appellati alla restituzione delle somme percepite in esecuzione della sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio nonché rimborso forfettario di spese generali e del cu.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso di primo grado, e Parte_4 Controparte_2
agivano nei confronti della (da ora soltanto ), Parte_1 Pt_1
del (da ora soltanto ) e di Controparte_4 CP_4
(da ora soltanto ) al fine di fare accertare il proprio diritto CP_3 CP_3 all'indennità di mancato preavviso di cui all'art. 54 del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie e far condannare le convenute in solido ex art. 29,
d.lgs. 276/2003 al pagamento delle relative somme.
a tale fine i lavoratori allegavano, in breve e per quanto ancora rileva in questo grado:
3 di essere stati dipendenti della IB quali addetti alle pulizie dei vagoni ferroviari, il inquadrato nel livello F2 e il inquadrato nel CP_1 CP_2
Livello D1; di avere lavorato per la IB dal 01.06.2016 al 30.06.2020, data in cui il rapporto di lavoro veniva interrotto in virtù di una procedura di cambio appalto in favore del;
CP_4
che la era una società consorziata del Pt_1 [...]
consorzio che, previa aggiudicazione di vari bandi Controparte_4
pubblici indetti dal Gruppo delle Ferrovie, operava nel settore degli appalti ferroviari e di servizi integrati in generale tramite le proprie consorziate;
che nell'ambito della procedura di cambio appalto la IB, società uscente, ometteva di risolvere il rapporto senza osservare il periodo di preavviso (nella fattispecie di due mesi); che con diffida recapitata in data 21.03.2022, i ricorrenti chiedevano invano la liquidazione dell'indennità di mancato preavviso.
Le convenute si costituivano replicando con varie sfumature, in particolare: che nella fattispecie non si era avuto alcun licenziamento o interruzione unilaterale del rapporto, essendo stati i due lavoratori assunti senza soluzione di continuità, sicché mancava un presupposto essenziale dell'indennità di mancato preavviso;
che la norma espressamente invocata dai lavoratori, cioè l'art. 29 d.lgs.
276/2003, non si applicherebbe nei confronti di , in quanto ai sensi CP_3 dell'art. 118, comma 6, del d.lgs. 163/2006 (c.d. codice degli appalti) il regime di solidarietà sussisterebbe unicamente nei rapporti tra appaltatore e subappaltatore;
che in ogni caso il diritto all'indennità non sarebbe comunque fondato in quanto la norma espressamente invocata a tal fine, cioè l'art. 29 d.lgs. 276/2003, si applicherebbe soltanto ai trattamenti squisitamente retributivi, laddove l'indennità in questione avrebbe natura risarcitoria.
Con la sentenza appellata, il Tribunale ha accolto integralmente la domanda, così statuendo:
4 a) in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti,
e al pagamento dell'indennità di Controparte_1 Controparte_2 mancato preavviso di cui all'art. 54 del CCNL di riferimento;
b) per l'effetto condanna, in via solidale, e Controparte_3 Parte_1
in persona dei rispettivi legali Controparte_4 rappresentanti pro tempore, a corrispondere detta indennità nella misura di €
2.853,90 in favore di e di € 3.925,12 in favore di Controparte_1 [...]
, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge dal dì del dovuto CP_2
al saldo;
c) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
In estrema sintesi, il Tribunale ha ritenuto che: in materia di appalti pubblici, la responsabilità solidale prevista dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, esclusa per le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, è, invece, applicabile ai soggetti privati (nella specie società partecipata pubblica), assoggettati, Controparte_3
quali "enti aggiudicatori", al codice dei contratti pubblici (v. Cass. 10777/2017);
i ricorrenti avrebbero dato prova dell'avvenuto licenziamento in quanto, dai documenti allegati al ricorso, gli stessi avrebbero dimostrato: di avere lavorato presso la società IB a far data dal 1.06.2016; che in data 30.06.2020 era cessato il rapporto di lavoro con la a seguito di cessazione dell'appalto; che, in Pt_1 conseguenza della cessazione dell'appalto, a far data dal 01.07.2020, come risulta dai contratti di assunzione del i dipendenti adibiti all'impianto Parco Pt_3
Prenestino (sede di lavoro dei ricorrenti), erano transitati alle dipendenze del nuovo datore di lavoro;
l'indennità di mancato preavviso ex art. 2118 c.c., avrebbe natura indennitaria e retributiva e non risarcitoria.
La IB ha impugnato la sentenza, deducendo in breve, non senza ripetizioni e sovrapposizioni di argomenti, che i ricorrenti non avrebbero dimostrato di aver subito un recesso unilaterale da parte della IB, e che nessuno dei documenti in atti dimostrerebbe tale circostanza;
per cui, il Tribunale avrebbe erroneamente valutato i fatti e finito con l'invertire l'onere della prova sul requisito in esame (licenziamento o interruzione del rapporto di lavoro). Inoltre, il transito
5 presso il era obbligato ai sensi dell'art. 16, comma 2, del suddetto CCNL, CP_4
e oltretutto le OOSS avevano partecipato alla procedura di cambio appalto e gli appellati, perfettamente a conoscenza del cambio appalto tra la e il , Pt_1 CP_4
avevano lavorato con il nuovo appaltatore sin dal 1.7.2020 senza obiettare nulla.
Inoltre, il Tribunale, a disdoro della prosecuzione dell'attività lavorativa senza soluzione di continuità, avrebbe omesso di considerare la situazione concreta e la ratio del preavviso.
I lavoratori resistevano condividendo la decisione appellata, salvo che per quanto attiene alla regolamentazione delle spese, proponendo sul punto appello incidentale avverso la motivazione del Tribunale (“Le spese di lite, stante i contrasti giurisprudenziali in materia, devono essere compensate tra le parti”), che a loro avviso tradirebbe la ratio dell'art. 91 cpc.
si è costituta in appello condividendo la tesi della sul fatto CP_3 Pt_1
che non sussisterebbe prova della interruzione del rapporto necessario per diritto la preavviso, e sostenendo, a fondamento del proprio appello incidentale, i profili già evidenziati in primo grado (difetto di licenziamento, risoluzione consensuale del rapporto, natura dell'indennità di mancato preavviso, etc…). ha quindi CP_3
proposto appello incidentale deducendo: assenza del licenziamento e dunque del requisito del diritto all'indennità da mancato preavviso;
natura indennitaria e non strettamente retributiva del preavviso, tale da escludere l'applicabilità dell'art. 29, d.lgs. 276/2003; sopravvenienza del credito de quo alla cessazione del rapporto e dunque esclusione dall'ambito applicativo della norma, atteso che “l'indennità di mancato preavviso, che a maggior ragione non potrà esser richiesta in via solidale, ove venga a maturazione a contratto di sub-appalto risolto, per coprire il periodo di preavviso che il datore (IB) non fa fruire al dipendente licenziato dopo la cessazione dell'appalto.”.
Il non si è costituto in Controparte_4
secondo grado.
6 All'udienza del 19 marzo 2025 la causa è stata decisa come da separato dispositivo di seguito trascritto.
I vari profili di gravame, strettamente connessi tra di loro, possono essere esaminati congiuntamente.
Preliminarmente, può essere ricordato che la costante giurisprudenza della
Cassazione (Cass. n. 30602/2021) ha ritenuto applicabile la disciplina di cui all'art. 29, d.lgs. 276/2003, anche nei confronti di soggetti privati quali a cui CP_3
pure si applica il codice dei contratti pubblici nella sua qualità di ente aggiudicatore, vigendo per essi il regime di responsabilità solidale stabilito dall'art. 29 cit. quand'anche committenti in appalti pubblici e destinatari della relativa disciplina
(Cass. 33403/2019).
Quanto alla natura dell'indennità sostitutiva del preavviso, la Cassazione ha ritenuto che, anche ai fini dell'art. 29 cit., tale indennità ha natura retributiva (Cass.
22322 del 2013, nn. 20647/2019,12932/21, e di recente Cass. ordinanza n. 3247 del
2024) e pertanto rientra nell'ambito della previsione che stabilisce la solidarietà del committente, appaltatori e sub appaltatori per le stesse somme. Ancora più di recente (Cass. Ord., 27140/2024), la Cassazione ha evidenziato, proprio in riferimento a controversia che afferiva ad analogo appalto in cui era chiamato responsabile anche il la natura Controparte_4 indennitaria e retributiva e non risarcitoria dell'indennità sostitutiva del preavviso con ricomprensione della stessa nei crediti per i quali si applica la solidarietà ex art
29 (v. anche Cass.12932/2021, Sez. Unite 7914 del 1994).
Anche le altre questioni coltivate dalle soccombenti nel presente giudizio di appello (spettanza dell'indennità di preavviso in caso di cambio appalto, sua natura, mancanza di una risoluzione consensuale, causa del recesso, etc…) sono già state affrontate e risolte dalla Suprema Corte, secondo cui ≪l'art. 2118, secondo comma,
c.c. prevede l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere al lavoratore l'indennità sostitutiva del preavviso in ogni caso di licenziamento individuale che non sia preceduto da periodo di preavviso lavorato. Ne consegue che l'indennità di preavviso è dovuta anche nel caso, di cui all'art. 6 del Ccnl 30 aprile 2003 FISE per
7 i dipendenti da imprese e società esercenti servizi di igiene ambientale, di cosiddetto passaggio diretto del lavoratore dall'azienda che cessa dall'appalto di pulizie a quella che subentra nell'appalto medesimo, mancando nella norma richiamata una previsione espressa che escluda la corresponsione dell'indennità.≫.
A maggior conforto di tale ricostruzione, la recente ordinanza della
Cassazione n. 27140/2024 ha effettuato le seguenti puntualizzazioni.
10.- Va ricordato anzitutto che la risoluzione del contratto per cessazione dell'appalto (a cui ha fatto seguito un cambio appalto) non può essere mai considerata alla stregua di una risoluzione consensuale, essendo la stessa fattispecie estintiva conseguenza di un fatto che è relativo alla sfera ed alla gestione dell'impresa, talché nessuna corresponsabilità può essere attribuita al lavoratore, il quale non manifesta in proposito alcuna volontà.
11.- Ciò che rileva invece è che il primo rapporto viene risolto a seguito della cessazione dell'appalto e comunque per un fatto rientrante nella sfera giuridica della società datrice di lavoro e quindi per una sua iniziativa, potendo questa in alternativa mantenere in servizio il dipendente ed adibirlo ad altro appalto o attività, non essendo previsto alcun obbligo di risolvere il rapporto di lavoro con gli addetti ai medesimi appalti.
12.- Neppure può essere sostenuto, per evidente contraddizione logica, che la sottoscrizione del successivo contratto di lavoro con l'appaltatore subentrante equivalga a risoluzione consensuale del primo contratto, già in precedenza estinto per fatto dell'appaltatore.
E nemmeno si può affermate che la sottoscrizione di un nuovo contratto equivalga a rinuncia alla percezione dell'indennità sostitutiva del preavviso relativa alla risoluzione del precedente contratto, non emergendo alcuna plausibile dimostrazione a sostegno di tale volontà abdicativa.
13.- Inoltre, la giurisprudenza consolidata già ha messo in evidenza come non esista continuità nei due rapporti di lavoro in oggetto e che quello instaurato in seguito al cambio appalto è un nuovo rapporto di lavoro che presuppone
l'estinzione del primo. Essendo il rapporto di lavoro che si verrà ad instaurare con
l'impresa subentrante un rapporto nuovo rispetto a quello cessato non vi è spazio neppure per la configurabilità giuridica di una cessione del contratto di lavoro.
8 D'altra parte, nemmeno rileva il fatto che il lavoratore abbia lavorato in conseguenza del cambio appalto, dal giorno seguente alla cessazione dell'appalto, in quanto l'indennità sostitutiva del preavviso ex art. 1218 c.c. spetta quand'anche il lavoratore licenziato abbia trovato lavoro immediatamente dopo il recesso.
14. È l'eventualità del danno che crea l'obbligo di un periodo di preavviso in caso di recesso unilaterale;
in mancanza del quale scatta l'obbligo della relativa indennità sostitutiva. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di preavviso deve perciò corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della corrispondente.
15.- L'indennità di preavviso prescinde perciò dalla prova di un danno con la conseguenza che spetta anche se il lavoratore ha trovato subito una nuova occupazione.
16.- Il preavviso non ha efficacia reale, il rapporto si estingue immediatamente e non hanno influenza eventuali avvenimenti sopravvenuti (Cass.
22322/2013, 21092/2014) e l'indennità sostitutiva ha natura retributiva ed indennitaria.
Tutto quanto sin qui detto assorbe ogni altro profilo critico sollevato dalle parti.
Per quanto infine attiene al motivo di appello incidentale dei lavoratori, la decisione del Tribunale di compensare le spese di lite in base alla sussistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti in materia costituisce esercizio di un potere discrezionale che non può indirettamente essere contestato per il tramite della regola della soccombenza, pena la implicita violazione dell'art. 92, comma 2, cpc, una volta che la contestazione degli appellanti non neghi il fatto, obiettivamente valutabile alla stregua dei precedenti reciprocamente addotti dalle parti, della sussistenza di un vivo contrasto giurisprudenziale in materia.
Per tutte le ragioni sin qui indicate gli appelli vanno quindi tutti respinti.
Le spese di lite del grado di appello vanno poste a favore dei lavoratori e a carico della e di in solido, attesa la Parte_1 Controparte_3
soccombenza di gran lunga prevalente in secondo grado.
9 Va infine dato atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte degli appellanti principale e incidentali dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
respinge tutti gli appelli, confermando integralmente l'impugnata sentenza.
Condanna la e in solido al Parte_1 Controparte_3
pagamento delle spese di lite del grado di appello in favore di e Controparte_1
, determinate in € 3.000,00 per compensi oltre spese Controparte_2
generali al 15%, iva e cpa, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma
1-quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte degli appellanti principale e incidentali dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 19 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Vincenzo Turco Dott. Stefano Scarafoni
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
Dott. Vincenzo Turco Consigliere relatore il giorno 19 marzo 2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2120/2023 del Ruolo
Generale Civile - Lavoro e Previdenza
TRA
, con sede in Roma, Via Parte_1
Garigliano n. 74, P.IVA , in persona del liquidatore legale P.IVA_1
rappresentante pro-tempore , rappresentata e difesa per Parte_2 procura in atti dall'Avv. Ubaldo Lopardi
APPELLANTE
APPELLATA INCIDENTALE
E
, nato a [...] il [...], e Controparte_1 [...]
, nato a [...] il [...], entrambi rappresentati e difesi per CP_2 procura in atti dall'Avv. Simone Salzetta
APPELLATI
1 APPELLANTI INCIDENTALI
E
C.F. ), con sede in Roma, Piazza della Controparte_3 P.IVA_2
Croce Rossa n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Leonardo Alesii
APPELLATA
APPELLANTE INCIDENTALE
E
P.IVA. Controparte_4
, con sede in Roma, Via Salaria nr. 89, non costituito in appello P.IVA_3
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma – Sezione
Lavoro – n. 7148/2023
CONCLUSIONI LIBRA L.S.: in via principale:
- accertare e dichiarare l'infondatezza, in fatto e in diritto, delle pretese avanzate da parte ricorrente nel ricorso introduttivo del giudizio di 1° grado, e, per l'effetto, rigettare le avverse pretese in quanto infondate in fatto e in diritto;
in via subordinata:
- accertare e dichiarare che, nel caso di specie, gli importi richiesti a titolo di indennità sostitutiva del mancato preavviso devono essere corrisposti dal Pt_3
e, quindi, dichiarare la sua responsabilità solidale, e, per l'effetto, condannare il al pagamento, in favore del sig. dell'importo di euro 2.853,90 e Pt_3 CP_1 del sig. dell'importo di euro 3.925,12. CP_2
Con vittoria di spese e competenze professionali da distrarsi in favore dell'avv. Ubaldo Lopardi antistatario.
CONCLUSIONI CP_1 CP_2
in via principale: rigettare integralmente il proposto gravame in quanto inammissibile nonché infondato, e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado;
2 sempre in via principale: condannare , CP_3 Parte_1
ed il rispettivamente in nome dei Controparte_4
propri l.r.p.t., in solido tra loro, al pagamento di spese, diritti e onorari del presente giudizio, con attribuzione ai procuratori antistatari;
ancora in via principale: riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce la compensazione delle spese di lite, e, per l'effetto, condannare
, ed il CP_3 Parte_1 Controparte_4
rispettivamente in nome dei propri l.r.p.t., in solido tra loro, al
[...]
pagamento delle spese del primo grado di giudizio.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio nei confronti delle parti resistenti nel giudizio di primo grado in via solidale oltre rimborso forfettario per spese generali.
CONCLUSIONI : CP_3 in accoglimento dell'appello principale e di quello incidentale e in riforma della impugnata sentenza, rigettare le domande proposte in primo grado dai sigg.
e , con conseguente condanna degli Controparte_1 Controparte_2
appellati alla restituzione delle somme percepite in esecuzione della sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio nonché rimborso forfettario di spese generali e del cu.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso di primo grado, e Parte_4 Controparte_2
agivano nei confronti della (da ora soltanto ), Parte_1 Pt_1
del (da ora soltanto ) e di Controparte_4 CP_4
(da ora soltanto ) al fine di fare accertare il proprio diritto CP_3 CP_3 all'indennità di mancato preavviso di cui all'art. 54 del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie e far condannare le convenute in solido ex art. 29,
d.lgs. 276/2003 al pagamento delle relative somme.
a tale fine i lavoratori allegavano, in breve e per quanto ancora rileva in questo grado:
3 di essere stati dipendenti della IB quali addetti alle pulizie dei vagoni ferroviari, il inquadrato nel livello F2 e il inquadrato nel CP_1 CP_2
Livello D1; di avere lavorato per la IB dal 01.06.2016 al 30.06.2020, data in cui il rapporto di lavoro veniva interrotto in virtù di una procedura di cambio appalto in favore del;
CP_4
che la era una società consorziata del Pt_1 [...]
consorzio che, previa aggiudicazione di vari bandi Controparte_4
pubblici indetti dal Gruppo delle Ferrovie, operava nel settore degli appalti ferroviari e di servizi integrati in generale tramite le proprie consorziate;
che nell'ambito della procedura di cambio appalto la IB, società uscente, ometteva di risolvere il rapporto senza osservare il periodo di preavviso (nella fattispecie di due mesi); che con diffida recapitata in data 21.03.2022, i ricorrenti chiedevano invano la liquidazione dell'indennità di mancato preavviso.
Le convenute si costituivano replicando con varie sfumature, in particolare: che nella fattispecie non si era avuto alcun licenziamento o interruzione unilaterale del rapporto, essendo stati i due lavoratori assunti senza soluzione di continuità, sicché mancava un presupposto essenziale dell'indennità di mancato preavviso;
che la norma espressamente invocata dai lavoratori, cioè l'art. 29 d.lgs.
276/2003, non si applicherebbe nei confronti di , in quanto ai sensi CP_3 dell'art. 118, comma 6, del d.lgs. 163/2006 (c.d. codice degli appalti) il regime di solidarietà sussisterebbe unicamente nei rapporti tra appaltatore e subappaltatore;
che in ogni caso il diritto all'indennità non sarebbe comunque fondato in quanto la norma espressamente invocata a tal fine, cioè l'art. 29 d.lgs. 276/2003, si applicherebbe soltanto ai trattamenti squisitamente retributivi, laddove l'indennità in questione avrebbe natura risarcitoria.
Con la sentenza appellata, il Tribunale ha accolto integralmente la domanda, così statuendo:
4 a) in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti,
e al pagamento dell'indennità di Controparte_1 Controparte_2 mancato preavviso di cui all'art. 54 del CCNL di riferimento;
b) per l'effetto condanna, in via solidale, e Controparte_3 Parte_1
in persona dei rispettivi legali Controparte_4 rappresentanti pro tempore, a corrispondere detta indennità nella misura di €
2.853,90 in favore di e di € 3.925,12 in favore di Controparte_1 [...]
, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge dal dì del dovuto CP_2
al saldo;
c) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
In estrema sintesi, il Tribunale ha ritenuto che: in materia di appalti pubblici, la responsabilità solidale prevista dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, esclusa per le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, è, invece, applicabile ai soggetti privati (nella specie società partecipata pubblica), assoggettati, Controparte_3
quali "enti aggiudicatori", al codice dei contratti pubblici (v. Cass. 10777/2017);
i ricorrenti avrebbero dato prova dell'avvenuto licenziamento in quanto, dai documenti allegati al ricorso, gli stessi avrebbero dimostrato: di avere lavorato presso la società IB a far data dal 1.06.2016; che in data 30.06.2020 era cessato il rapporto di lavoro con la a seguito di cessazione dell'appalto; che, in Pt_1 conseguenza della cessazione dell'appalto, a far data dal 01.07.2020, come risulta dai contratti di assunzione del i dipendenti adibiti all'impianto Parco Pt_3
Prenestino (sede di lavoro dei ricorrenti), erano transitati alle dipendenze del nuovo datore di lavoro;
l'indennità di mancato preavviso ex art. 2118 c.c., avrebbe natura indennitaria e retributiva e non risarcitoria.
La IB ha impugnato la sentenza, deducendo in breve, non senza ripetizioni e sovrapposizioni di argomenti, che i ricorrenti non avrebbero dimostrato di aver subito un recesso unilaterale da parte della IB, e che nessuno dei documenti in atti dimostrerebbe tale circostanza;
per cui, il Tribunale avrebbe erroneamente valutato i fatti e finito con l'invertire l'onere della prova sul requisito in esame (licenziamento o interruzione del rapporto di lavoro). Inoltre, il transito
5 presso il era obbligato ai sensi dell'art. 16, comma 2, del suddetto CCNL, CP_4
e oltretutto le OOSS avevano partecipato alla procedura di cambio appalto e gli appellati, perfettamente a conoscenza del cambio appalto tra la e il , Pt_1 CP_4
avevano lavorato con il nuovo appaltatore sin dal 1.7.2020 senza obiettare nulla.
Inoltre, il Tribunale, a disdoro della prosecuzione dell'attività lavorativa senza soluzione di continuità, avrebbe omesso di considerare la situazione concreta e la ratio del preavviso.
I lavoratori resistevano condividendo la decisione appellata, salvo che per quanto attiene alla regolamentazione delle spese, proponendo sul punto appello incidentale avverso la motivazione del Tribunale (“Le spese di lite, stante i contrasti giurisprudenziali in materia, devono essere compensate tra le parti”), che a loro avviso tradirebbe la ratio dell'art. 91 cpc.
si è costituta in appello condividendo la tesi della sul fatto CP_3 Pt_1
che non sussisterebbe prova della interruzione del rapporto necessario per diritto la preavviso, e sostenendo, a fondamento del proprio appello incidentale, i profili già evidenziati in primo grado (difetto di licenziamento, risoluzione consensuale del rapporto, natura dell'indennità di mancato preavviso, etc…). ha quindi CP_3
proposto appello incidentale deducendo: assenza del licenziamento e dunque del requisito del diritto all'indennità da mancato preavviso;
natura indennitaria e non strettamente retributiva del preavviso, tale da escludere l'applicabilità dell'art. 29, d.lgs. 276/2003; sopravvenienza del credito de quo alla cessazione del rapporto e dunque esclusione dall'ambito applicativo della norma, atteso che “l'indennità di mancato preavviso, che a maggior ragione non potrà esser richiesta in via solidale, ove venga a maturazione a contratto di sub-appalto risolto, per coprire il periodo di preavviso che il datore (IB) non fa fruire al dipendente licenziato dopo la cessazione dell'appalto.”.
Il non si è costituto in Controparte_4
secondo grado.
6 All'udienza del 19 marzo 2025 la causa è stata decisa come da separato dispositivo di seguito trascritto.
I vari profili di gravame, strettamente connessi tra di loro, possono essere esaminati congiuntamente.
Preliminarmente, può essere ricordato che la costante giurisprudenza della
Cassazione (Cass. n. 30602/2021) ha ritenuto applicabile la disciplina di cui all'art. 29, d.lgs. 276/2003, anche nei confronti di soggetti privati quali a cui CP_3
pure si applica il codice dei contratti pubblici nella sua qualità di ente aggiudicatore, vigendo per essi il regime di responsabilità solidale stabilito dall'art. 29 cit. quand'anche committenti in appalti pubblici e destinatari della relativa disciplina
(Cass. 33403/2019).
Quanto alla natura dell'indennità sostitutiva del preavviso, la Cassazione ha ritenuto che, anche ai fini dell'art. 29 cit., tale indennità ha natura retributiva (Cass.
22322 del 2013, nn. 20647/2019,12932/21, e di recente Cass. ordinanza n. 3247 del
2024) e pertanto rientra nell'ambito della previsione che stabilisce la solidarietà del committente, appaltatori e sub appaltatori per le stesse somme. Ancora più di recente (Cass. Ord., 27140/2024), la Cassazione ha evidenziato, proprio in riferimento a controversia che afferiva ad analogo appalto in cui era chiamato responsabile anche il la natura Controparte_4 indennitaria e retributiva e non risarcitoria dell'indennità sostitutiva del preavviso con ricomprensione della stessa nei crediti per i quali si applica la solidarietà ex art
29 (v. anche Cass.12932/2021, Sez. Unite 7914 del 1994).
Anche le altre questioni coltivate dalle soccombenti nel presente giudizio di appello (spettanza dell'indennità di preavviso in caso di cambio appalto, sua natura, mancanza di una risoluzione consensuale, causa del recesso, etc…) sono già state affrontate e risolte dalla Suprema Corte, secondo cui ≪l'art. 2118, secondo comma,
c.c. prevede l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere al lavoratore l'indennità sostitutiva del preavviso in ogni caso di licenziamento individuale che non sia preceduto da periodo di preavviso lavorato. Ne consegue che l'indennità di preavviso è dovuta anche nel caso, di cui all'art. 6 del Ccnl 30 aprile 2003 FISE per
7 i dipendenti da imprese e società esercenti servizi di igiene ambientale, di cosiddetto passaggio diretto del lavoratore dall'azienda che cessa dall'appalto di pulizie a quella che subentra nell'appalto medesimo, mancando nella norma richiamata una previsione espressa che escluda la corresponsione dell'indennità.≫.
A maggior conforto di tale ricostruzione, la recente ordinanza della
Cassazione n. 27140/2024 ha effettuato le seguenti puntualizzazioni.
10.- Va ricordato anzitutto che la risoluzione del contratto per cessazione dell'appalto (a cui ha fatto seguito un cambio appalto) non può essere mai considerata alla stregua di una risoluzione consensuale, essendo la stessa fattispecie estintiva conseguenza di un fatto che è relativo alla sfera ed alla gestione dell'impresa, talché nessuna corresponsabilità può essere attribuita al lavoratore, il quale non manifesta in proposito alcuna volontà.
11.- Ciò che rileva invece è che il primo rapporto viene risolto a seguito della cessazione dell'appalto e comunque per un fatto rientrante nella sfera giuridica della società datrice di lavoro e quindi per una sua iniziativa, potendo questa in alternativa mantenere in servizio il dipendente ed adibirlo ad altro appalto o attività, non essendo previsto alcun obbligo di risolvere il rapporto di lavoro con gli addetti ai medesimi appalti.
12.- Neppure può essere sostenuto, per evidente contraddizione logica, che la sottoscrizione del successivo contratto di lavoro con l'appaltatore subentrante equivalga a risoluzione consensuale del primo contratto, già in precedenza estinto per fatto dell'appaltatore.
E nemmeno si può affermate che la sottoscrizione di un nuovo contratto equivalga a rinuncia alla percezione dell'indennità sostitutiva del preavviso relativa alla risoluzione del precedente contratto, non emergendo alcuna plausibile dimostrazione a sostegno di tale volontà abdicativa.
13.- Inoltre, la giurisprudenza consolidata già ha messo in evidenza come non esista continuità nei due rapporti di lavoro in oggetto e che quello instaurato in seguito al cambio appalto è un nuovo rapporto di lavoro che presuppone
l'estinzione del primo. Essendo il rapporto di lavoro che si verrà ad instaurare con
l'impresa subentrante un rapporto nuovo rispetto a quello cessato non vi è spazio neppure per la configurabilità giuridica di una cessione del contratto di lavoro.
8 D'altra parte, nemmeno rileva il fatto che il lavoratore abbia lavorato in conseguenza del cambio appalto, dal giorno seguente alla cessazione dell'appalto, in quanto l'indennità sostitutiva del preavviso ex art. 1218 c.c. spetta quand'anche il lavoratore licenziato abbia trovato lavoro immediatamente dopo il recesso.
14. È l'eventualità del danno che crea l'obbligo di un periodo di preavviso in caso di recesso unilaterale;
in mancanza del quale scatta l'obbligo della relativa indennità sostitutiva. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di preavviso deve perciò corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della corrispondente.
15.- L'indennità di preavviso prescinde perciò dalla prova di un danno con la conseguenza che spetta anche se il lavoratore ha trovato subito una nuova occupazione.
16.- Il preavviso non ha efficacia reale, il rapporto si estingue immediatamente e non hanno influenza eventuali avvenimenti sopravvenuti (Cass.
22322/2013, 21092/2014) e l'indennità sostitutiva ha natura retributiva ed indennitaria.
Tutto quanto sin qui detto assorbe ogni altro profilo critico sollevato dalle parti.
Per quanto infine attiene al motivo di appello incidentale dei lavoratori, la decisione del Tribunale di compensare le spese di lite in base alla sussistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti in materia costituisce esercizio di un potere discrezionale che non può indirettamente essere contestato per il tramite della regola della soccombenza, pena la implicita violazione dell'art. 92, comma 2, cpc, una volta che la contestazione degli appellanti non neghi il fatto, obiettivamente valutabile alla stregua dei precedenti reciprocamente addotti dalle parti, della sussistenza di un vivo contrasto giurisprudenziale in materia.
Per tutte le ragioni sin qui indicate gli appelli vanno quindi tutti respinti.
Le spese di lite del grado di appello vanno poste a favore dei lavoratori e a carico della e di in solido, attesa la Parte_1 Controparte_3
soccombenza di gran lunga prevalente in secondo grado.
9 Va infine dato atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte degli appellanti principale e incidentali dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
respinge tutti gli appelli, confermando integralmente l'impugnata sentenza.
Condanna la e in solido al Parte_1 Controparte_3
pagamento delle spese di lite del grado di appello in favore di e Controparte_1
, determinate in € 3.000,00 per compensi oltre spese Controparte_2
generali al 15%, iva e cpa, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma
1-quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte degli appellanti principale e incidentali dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 19 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Vincenzo Turco Dott. Stefano Scarafoni
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