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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 12/12/2024, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 3147/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3147/2024 R.V.G. promossa da
(Cod. Fis ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. MESSINA GIUSEPPE, con domicilio presso il suo studio sito in Milano,
Piazza Sicilia n. 7;
E
(Cod. Fis. ), con il patrocinio degli Parte_2 C.F._2
Avv.ti ESPOSITO VINCENZO e DARIO ERCOLE, con domicilio presso lo studio legale del primo sito in Napoli, Via Nuova Poggioreale n. 45/A;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Napoli, in data 15/06/2023, il cui atto
è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Napoli alla Parte II,
Serie A, n. 30, dell'anno 2023, optando per il regime della separazione dei beni;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
b) i sig.ri e dichiarano di essere Parte_1 Parte_2
economicamente autonomi e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo, ragione e causa, avendo risolto in via pacifica e transattiva ogni questione economica e patrimoniale inerente al rapporto matrimoniale;
pag. 1 di 4 c) affidare il figlio , nato a Milano (MI) il [...], ad [...]_1
i genitori con responsabilità genitoriale condivisa;
d) conseguentemente disporre che la responsabilità genitoriale venga esercitata congiuntamente sia per le decisioni ordinarie che per quelle di maggiore rilevanza;
e) disporre il collocamento del minore presso la madre nella sua attuale residenza sita in sita in Abbiategrasso (MI) alla Via Gobetti n. 2; Per f) ai genitori sarà consentita la più ampia frequentazione del figlio che potranno vedere e tenere con sé per periodi continuativi, previo accordo tra loro;
in ogni caso, indicativamente, il minore rimarrà col padre quantomeno per due weekend al mese alternati, di cui uno dal sabato mattina (indicativamente dalle ore 10:30) fino alle ore
8:00 del lunedì successivo accompagnandolo direttamente all'asilo/scuola ed uno dal venerdì sera (indicativamente dalle ore 19:00) fino alle ore 19:00 della domenica. Lo stesso trascorrerà almeno un giorno infrasettimanale (mercoledì) col padre dall'uscita dall'asilo/scuola fino alle ore 8:00 del giorno successivo accompagnandolo direttamente all'asilo/scuola. Infine, a fronte di necessità contingenti, gli accordi così come esposti potranno essere modificati secondo le esigenze dei genitori e del di loro figlio, di comune accordo, impegnandosi entrambi a darne reciproca comunicazione con un preavviso di almeno due giorni per l'organizzazione logistica. Per quanto riguarda il periodo estivo i Per genitori concordano sin d'ora che potrà trascorrere, nei mesi di chiusura dell'asilo/scuola, almeno una settimana con il padre ed un'altra con la madre in località turistiche;
in tali periodi i genitori potranno stare con il figlio due weekend consecutivi anziché alternati come previsto dai presenti accordi. Durante le vacanze natalizie e
Per pasquali trascorrerà un uguale periodo con entrambi i genitori, che verrà previamente concordato dagli stessi entro congruo termine;
fermo restando che, per quanto riguarda il giorno Natale ed il giorno di Capodanno, i genitori trascorreranno ad anni alterni le relative festività con il figlio;
g) stabilire a carico del ricorrente Sig. : Parte_1
Per
• l'obbligo di contribuzione in favore del figlio nella misura di euro 500,00
(cinquecento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT oltre all'importo dell'assegno unico che sarà corrisposto per intero;
pag. 2 di 4 Per
• la partecipazione al 50% delle spese per l'asilo nido frequentato dal piccolo al netto di eventuali bonus eventualmente percepiti;
• la partecipazione al 50% delle spese di babysitter che si dovessero rendere necessarie
a seguito di impegni lavorativi di entrambi i genitori al di là della eventuale malattia del
Per figlio;
h) disporre che le spese straordinarie e sanitarie non prevedibili vengano ripartite in ragione del 50% così come previsto dal vigente Protocollo stilato tra il Tribunale di
Pavia e il C.O.A”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16.07.2024, successivamente integrata con la completa indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza e hanno confermato le condizioni di cui al ricorso.
Si dà, inoltre, atto che le Parti hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Nulla viene pronunciato in merito alle spese processuali, trattandosi di ricorso congiunto
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
pag. 3 di 4 1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio il 15/06/2023, in Napoli (atto n. Parte_2
30, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2023);
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in Pavia, il 12/11/2024
La Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 3147/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3147/2024 R.V.G. promossa da
(Cod. Fis ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. MESSINA GIUSEPPE, con domicilio presso il suo studio sito in Milano,
Piazza Sicilia n. 7;
E
(Cod. Fis. ), con il patrocinio degli Parte_2 C.F._2
Avv.ti ESPOSITO VINCENZO e DARIO ERCOLE, con domicilio presso lo studio legale del primo sito in Napoli, Via Nuova Poggioreale n. 45/A;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Napoli, in data 15/06/2023, il cui atto
è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Napoli alla Parte II,
Serie A, n. 30, dell'anno 2023, optando per il regime della separazione dei beni;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
b) i sig.ri e dichiarano di essere Parte_1 Parte_2
economicamente autonomi e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo, ragione e causa, avendo risolto in via pacifica e transattiva ogni questione economica e patrimoniale inerente al rapporto matrimoniale;
pag. 1 di 4 c) affidare il figlio , nato a Milano (MI) il [...], ad [...]_1
i genitori con responsabilità genitoriale condivisa;
d) conseguentemente disporre che la responsabilità genitoriale venga esercitata congiuntamente sia per le decisioni ordinarie che per quelle di maggiore rilevanza;
e) disporre il collocamento del minore presso la madre nella sua attuale residenza sita in sita in Abbiategrasso (MI) alla Via Gobetti n. 2; Per f) ai genitori sarà consentita la più ampia frequentazione del figlio che potranno vedere e tenere con sé per periodi continuativi, previo accordo tra loro;
in ogni caso, indicativamente, il minore rimarrà col padre quantomeno per due weekend al mese alternati, di cui uno dal sabato mattina (indicativamente dalle ore 10:30) fino alle ore
8:00 del lunedì successivo accompagnandolo direttamente all'asilo/scuola ed uno dal venerdì sera (indicativamente dalle ore 19:00) fino alle ore 19:00 della domenica. Lo stesso trascorrerà almeno un giorno infrasettimanale (mercoledì) col padre dall'uscita dall'asilo/scuola fino alle ore 8:00 del giorno successivo accompagnandolo direttamente all'asilo/scuola. Infine, a fronte di necessità contingenti, gli accordi così come esposti potranno essere modificati secondo le esigenze dei genitori e del di loro figlio, di comune accordo, impegnandosi entrambi a darne reciproca comunicazione con un preavviso di almeno due giorni per l'organizzazione logistica. Per quanto riguarda il periodo estivo i Per genitori concordano sin d'ora che potrà trascorrere, nei mesi di chiusura dell'asilo/scuola, almeno una settimana con il padre ed un'altra con la madre in località turistiche;
in tali periodi i genitori potranno stare con il figlio due weekend consecutivi anziché alternati come previsto dai presenti accordi. Durante le vacanze natalizie e
Per pasquali trascorrerà un uguale periodo con entrambi i genitori, che verrà previamente concordato dagli stessi entro congruo termine;
fermo restando che, per quanto riguarda il giorno Natale ed il giorno di Capodanno, i genitori trascorreranno ad anni alterni le relative festività con il figlio;
g) stabilire a carico del ricorrente Sig. : Parte_1
Per
• l'obbligo di contribuzione in favore del figlio nella misura di euro 500,00
(cinquecento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT oltre all'importo dell'assegno unico che sarà corrisposto per intero;
pag. 2 di 4 Per
• la partecipazione al 50% delle spese per l'asilo nido frequentato dal piccolo al netto di eventuali bonus eventualmente percepiti;
• la partecipazione al 50% delle spese di babysitter che si dovessero rendere necessarie
a seguito di impegni lavorativi di entrambi i genitori al di là della eventuale malattia del
Per figlio;
h) disporre che le spese straordinarie e sanitarie non prevedibili vengano ripartite in ragione del 50% così come previsto dal vigente Protocollo stilato tra il Tribunale di
Pavia e il C.O.A”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16.07.2024, successivamente integrata con la completa indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza e hanno confermato le condizioni di cui al ricorso.
Si dà, inoltre, atto che le Parti hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Nulla viene pronunciato in merito alle spese processuali, trattandosi di ricorso congiunto
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
pag. 3 di 4 1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio il 15/06/2023, in Napoli (atto n. Parte_2
30, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2023);
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in Pavia, il 12/11/2024
La Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 4 di 4