CASS
Sentenza 30 gennaio 2023
Sentenza 30 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/01/2023, n. 2723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2723 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 35458-2018 proposto da: NO DI, elettivamente domiciliato in ROMA, P.LE DELLE BELLE ARTI, 3 SC.A, presso lo studio dell'avvocato AN DI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MICHELE GIUSEPPE VIETTI giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro Civile Sent. Sez. 2 Num. 2723 Anno 2023 Presidente: ORILIA LORENZO Relatore: CRISCUOLO MAURO Data pubblicazione: 30/01/2023 Ric. 2018 n. 35458 sez. S2 - ud. 22-11-2022 -2- MINISTERO ECONOMIA FINANZE 80415740580, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
LIGESTRA 2 SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DONIZETTI 7, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE FRISINA, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 6826/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/10/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/2022 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
Lette le memorie del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. ALDO CENICCOLA, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
Lette le memorie delle parti;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. ALDO CENICCOLA, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso conformemente alle memorie scritte;
Sentiti per la parte ricorrente gli avv. ti Manuela RA e, per delega dell’avvocato Michele Giuseppe Vietti, l’avvocato TE RA, nonché l’avv. Pasquale Frisina per TR DU S.r.l. e l’Avvocato dello Stato Marrone per il Ministero dell’Economia e delle Finanze. MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Ric. 2018 n. 35458 sez. S2 - ud. 22-11-2022 -3- 1. L'avv. TE RA, con atto di citazione del 28 luglio 2006, ed in pendenza di un procedimento ex artt. 28 e ss. di cui alla legge n. 794/1942 precedentemente intentato dallo stesso attore per la liquidazione degli onorari di cui alle parcelle nn. 11 ed 11 bis, ha adito il Tribunale di Roma, esponendo di aver ricevuto incarico dall'Ispettorato Generale per la liquidazione degli Enti Disciolti del Ministero del Tesoro, ora Ministero dell'Economia e delle Finanze, per le attività di difesa svolte in un rilevante numero di controversie civili, penali ed amministrative riguardanti enti pubblici in liquidazione;
ha altresì esposto che, con convenzione del 19.9.2000, le parti avevano stabilito un compenso in favore del ricorrente pari agli onorari massimi previsti dalla tariffa per le cause di particolare complessità, agli onorari medi per quelle importanti e complesse ed agli onorari compresi tra il minimo ed il massimo per quelle ordinaria complessità, salvo poi rinegoziarli con la successiva convenzione del 18.3.2002, stabilendo l'applicazione degli onorari minimi, salvo che per le liti conclusesi favorevolmente per l'ente, senza nulla prevedere per l'ipotesi di revoca del mandato. Intervenuta detta revoca la citazione oggetto di causa aveva chiesto il saldo delle due parcelle sopra indicate, facendo riferimento per tutte ai valori medi della tariffa professionale, ed instando per il pagamento della differenza, rispetto a quanto già ricevuto. Ric. 2018 n. 35458 sez. S2 - ud. 22-11-2022 -4- Nella resistenza del Ministero, il Tribunale di Roma con la sentenza n. 8951/2011 accoglieva parzialmente la domanda, liquidando la somma di € 4.775,55, oltre interessi legali. Avverso tale sentenza hanno proposto separati appelli il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nonché TR DU S.r.l., quale liquidatore dell’Ente Nazionale Cellulosa e Carta. Riunite le impugnazioni, la Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 8856 del 27 ottobre 2017, ha accolto il primo motivo di appello proposto da entrambi gli appellanti, e previo assorbimento degli altri motivi, in riforma della sentenza appellata, ha dichiarato inammissibile la domanda dell’avv. RA, con la condanna del medesimo alla restituzione delle somme incassate per effetto della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado. In primo luogo, disattendeva l’eccezione di inammissibilità dell’appello proposto da TR 2 per difetto di legittimazione ad impugnare. Infatti, ricordava come la questione fosse stata già esaminata in senso favorevole alla società in altre pronunce della Corte d’Appello e che qui era sufficiente ribadire che la stessa era legittimata essendo il nuovo soggetto liquidatore di ENCC, essendo subentrata in tale ruolo al MEF, che in tale veste aveva resistito alla domanda in primo grado. Ancora, ritenuta la tempestività dell’appello del Ministero e ritenuto che il giudizio doveva intendersi riferito alla persona dell’avv. RA in proprio, reputava che avesse carattere Ric. 2018 n. 35458 sez. S2 - ud. 22-11-2022 -5- assorbente il primo motivo di appello proposto da entrambi gli appellanti. Infatti, la Corte d’Appello, nel decidere il ricorso ex art. 28 citato, proposto in data anteriore dal RA, e relativo alle medesime parcelle oggetto di causa, aveva rigettato la domanda del professionista, reputando che tra le parti fosse intervenuta una transazione che aveva investito, tra gli altri, anche i crediti di cui alle parcelle oggetto di causa. Inoltre, il RA aveva ricevuto un pagamento di € 150.588,24 che aveva quindi estinto anche la pretesa oggetto di causa. Poiché il decreto emesso nello speciale procedimento di liquidazione, ove non impugnato nei termini, assume carattere di definitività e decisorietà, e quindi ha pieno valore di giudicato sostanziale, il rigetto della domanda in quella sede ne precludeva la riproponibilità nel presente giudizio, coprendo il giudicato il dedotto ed il deducibile. Per l’effetto la domanda doveva essere dichiarata inammissibile. RA TE ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza d’appello sulla base di sedici motivi. TR DU S.r.l. ha resistito con controricorso. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha a sua volta resistito con controricorso. Il Pubblico Ministero ha depositato memorie in prossimità dell’udienza. Anche le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza, ma si palesa tardiva la memoria depositata dal Ric. 2018 n. 35458 sez. S2 - ud. 22-11-2022 -6- ricorrente solo in data 21 novembre 2022, nonché quella depositata lo stesso giorno dell’udienza, non potendosene quindi tenere conto ai fini della decisione. 2. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione della legge n. 14/2009, artt. 41 e 16 ter, in quanto erroneamente applicata alla TR ed al MEF nonché alla convenzione di patrocinio, e ciò in quanto la legge preclude alla TR il subentro al MEF ai sensi dell’art. 11 preleggi. Il secondo motivo di ricorso denuncia la conseguente violazione degli artt. 81, 99, 101, 110, 167 e 323 c.p.c. per inammissibilità dell’appello ed erroneità delle accolte domande per carenza di legittimazione della TR, e ciò sempre alla luce della non applicabilità della detta legge n. 14/2009. Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 112, 100 e 110 c.p.c. per omessa pronuncia sulla rinuncia del MEF ex lege n. 14/2009 alla propria legittimazione processuale e domande, con inammissibilità del gravame ed erroneità delle domande accolte rilevabile d’ufficio. Si deduce che il MEF, nel sostenere che la TR fosse subentrata nella posizione di liquidatore di ENCC, aveva nella sostanza rinunciato alle domande avanzate in primo grado, con la conseguente carenza di legittimazione processuale. Il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 81, 99, 100, 101, 110 c.p.c. ed erroneità delle domande del MEF ex lege n. 14/2009, in quanto l’inapplicabilità della detta legge non consentiva al MEF di riproporre le questioni dedotte in primo grado. Ric. 2018 n. 35458 sez. S2 - ud. 22-11-2022 -7- Il quinto motivo denuncia la violazione degli artt. 112, 100, 101, 105, 106, 167, 183 e 268 c.p.c. in difetto di proposizione di domande/azioni ex lege n. 14/09 nel primo grado di giudizio con inammissibilità dei relativi gravami ed erroneità delle domande accolte, e ciò in quanto i gravami delle appellanti presupponevano l’applicazione della citata legge, sebbene in primo grado la TR non si fosse costituita, con la conseguenza che la Corte d’Appello avrebbe dovuto dichiarare inammissibili entrambi gli appelli. Il sesto motivo denuncia la violazione degli artt. 345 e 112 c.p.c. per novità delle domande/azioni ex lege n. 14/09 con inammissibilità dei gravami ed erroneità delle accolte domande, rilevabile d’ufficio. 3. I predetti motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono inammissibili. A tal fine occorre rilevare che nel presente giudizio il ricorrente ha inteso in primo grado far valere un proprio diritto di credito scaturente da attività professionale, credito asseritamente vantato nei confronti del MEF, dal quale avrebbe ricevuto incarico nella veste di soggetto investito della liquidazione dell’ENCC. Mentre il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda, la Corte d’Appello ha riformato la decisione di prime cure reputando fondata l’eccezione già avanzata in primo grado dal MEF, e fatta propria anche dalla TR 2 S.r.l., che ha a sua volta autonomamente proposto appello, di giudicato esterno, reputando che il medesimo diritto di credito fosse stato già Ric. 2018 n. 35458 sez. S2 - ud. 22-11-2022 -8- portato all’attenzione dei giudici e deliberato, con una pronuncia di rigetto, che, in assenza di impugnazione da parte del RA, era divenuta cosa giudicata. Il giudicato sostanziale reiettivo della pretesa attorea imponeva, quindi, la declaratoria di inammissibilità della domanda reiterata in questa sede, senza che potessero spiegare rilevanza alcune ulteriori richieste di differenze maggiori vantate dall’attore, coprendo il giudicato il dedotto ed il deducibile. Rileva altresì la Corte che trattasi di ratio decidendi che sorregge in maniera pressoché esclusiva la decisione dei giudici di appello e che però non risulta formalmente attinta né dai motivi in esame né, come si dirà in occasione della loro disamina, dai successivi motivi del RA, considerazione questa che rende evidente come il ricorso debba essere dichiarato inammissibile. Né le contestazioni possono essere esaminate al fine di supportare la questione relativa al difetto di legittimazione ad impugnare di TR DU, in quanto - anche a voler soprassedere circa la contraddittorietà del ragionamento per cui, pur avendo lo stesso attore individuato come titolare passivo del diritto di credito azionato il MEF, si intende poi arrivare a negare la legittimazione processuale sia del MEF che di TR - rileva la circostanza che il motivo di appello accolto dalla Corte distrettuale, lungi dall’implicare la proposizione di una domanda nuova, sollecitava solo il Ric. 2018 n. 35458 sez. S2 - ud. 22-11-2022 -9- riscontro delle condizioni di ammissibilità della domanda originaria, che è appunto rimesso al rilievo anche ufficioso. Peraltro, ove anche si reputi in via ipotetica che la società non fosse legittimata ad impugnare la sentenza, resta comunque ferma la diversa impugnazione del Ministero, sicuramente legittimato in quanto parte della convenzione di patrocinio, con la quale è stata sollevata la questione del precedente giudicato sulla medesima pretesa creditoria dedotta in giudizio. 4. Il settimo motivo di ricorso richiama la valenza panprocessuale di giudicati insorti da alcune sentenze di merito relative al medesimo contratto di patrocinio del 19/9/2000. L’ottavo motivo denuncia la violazione degli artt. 324 e 329 c.p.c. e 2909 c.c. per i gravami e domande ex lege n. 14/09 perché preclusi dai giudicati panprocessuali resi dalle sentenze definitive n. 2465/05 e 614/09 del Tribunale di Roma, che avrebbe statuito sulla validità del contatto di patrocinio e sulla inapplicabilità della convenzione del 2002 quanto alla fissazione dei compensi sulla base dei valori tariffari minimi. Il nono motivo denuncia la violazione degli artt. 324 e 329 c.p.c. e 2909 c.c., 112, 342, 343 c.p.c. per la preclusione all’applicabilità della legge n. 14/09 alla convenzione di patrocino espressa dai giudicati panprocessuali di cui alle sentenze definitive nn. 24986/2010, 25555/2010, 25576/2010 e 9865/2011. Ric. 2018 n. 35458 sez. S2 - ud. 22-11-2022 -10- Il decimo motivo denuncia la violazione degli artt. 324 e 329 c.p.c. e 2909 c.c., 112 c.p.c. per la preclusione espressa dai comportamenti processuali del MEF nel giudizio concluso con la sentenza n. 8208/2012 avente autorità di cosa giudicata per la carenza di legittimazione ex lege della TR e del MEF. L’undicesimo motivo denuncia la violazione degli artt. 324 e 329 c.p.c. e 2909 c.c., 112, 342 e 343 c.p.c. per la preclusione espressa dai giudicati della sentenza n. 15381/2016 in ordine alla carenza di legittimazione ex lege n. 14/09 della TR e del Mef. 5. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono inammissibili, al pari dei precedenti, in quanto anche in tal caso non colgono l’effettiva ratio che è alla base della sentenza impugnata. La Corte d’Appello, in accoglimento del primo motivo degli appelli proposti, ha ritenuto avere carattere assorbente il profilo di inammissibilità della domanda in quanto relativa allo stesso diritto di credito già interessato da una pronuncia di rigetto passata in cosa giudicata. MA quindi una decisione in merito alla corretta interpretazione delle convenzioni intercorse tra il MEF ed il ricorrente, di tal che risulta priva di pertinenza rispetto al contenuto della decisione impugnata la denuncia circa la violazione del giudicato sulla corretta esegesi delle convenzioni richiamate e sulla loro sottoposizione alle previsioni di cui alla legge n. 14/2009. Ric. 2018 n. 35458 sez. S2 - ud. 22-11-2022 -11- Occorre, peraltro, evidenziare che il ricorso appare connotato da una alquanto confusionaria esposizione delle intricate vicende processuali intervenute tra le parti, assumendo in maniera del tutto apodittica l’esistenza di innumerevoli giudicati, sostenendosi nello sviluppo dello stesso ricorso che il giudicato su ogni possibile questione oggetto del contenzioso tra le parti, si sarebbe formato sol perché in relazione ad alcune domande di condanna sarebbe intervenuta una pronuncia passata in cosa giudicata (richiamo ai giudicati reiterato dal ricorrente anche nelle memorie, ma del pari in maniera del tutto generica, e non pertinente rispetto alla vicenda in esame). Si pretende la formazione di un giudicato sol perché, secondo la personale ricostruzione della parte, la sentenza, ancorché gravata di impugnazione, tuttora pendente, non sarebbe stata interessata da impugnazione per alcune sue non meglio individuate parti, con la formazione quindi di pretesi giudicati interni. In altri casi ancora si richiama con efficacia di giudicato delle sentenze che per la data della loro pronuncia è altamente improbabile che possano essersi occupate di questioni giuridiche (quale ad esempio quello della efficacia della legge n. 14/2009 sui giudizi pendenti), il che rende inverosimile che possano costituire un giudicato esterno spendibile a tal fine. In ogni caso non va trascurato che secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 12671/2021), se è vero che l'interpretazione del giudicato esterno può essere effettuata Ric. 2018 n. 35458 sez. S2 - ud. 22-11-2022 -12- anche direttamente dalla Corte di cassazione con cognizione piena, ciò è consentito purché il giudicato sia riprodotto nel ricorso per cassazione, in forza del principio di autosufficienza di questo mezzo di impugnazione, con la conseguenza che, qualora l'interpretazione che abbia dato il giudice di merito sia ritenuta scorretta, il ricorso deve riportare il testo del giudicato che si assume erroneamente interpretato, con richiamo congiunto della motivazione e del dispositivo, atteso che il solo dispositivo non può essere sufficiente alla comprensione del comando giudiziale (in senso conforme Cass. n. 12496/2020, secondo cui non è a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione o ad un riassunto sintetico della stessa;
Cass. n. 15737/2017; Cass. n. 17576/2016; Cass. n. 889/2015). La formulazione del ricorso con il continuo ed persistente richiamo alla presenza di precedenti giudicati panprocessuali non appare rispettosa di tali principi, anche ove intesi in maniera meno rigorosa, mancando, al di là del riferimento al fatto che la decisione abbia avuto ad oggetto una domanda di condanna del ricorrente nei confronti del MEF, un sia pur sintetico richiamo alle questioni dibattute, anche al fine di poter effettivamente riscontrare, come risulta insito nella difesa del ricorrente, che le sentenze emesse contenessero una necessaria ed implicita decisione anche sulle questioni per le quali si invoca il giudicato esterno. Peraltro, ove si invochi l’esistenza di giudicati che si assumono formatisi antecedentemente alla sentenza qui impugnata, essi Ric. 2018 n. 35458 sez. S2 - ud. 22-11-2022 -13- potrebbero dar luogo ad un vizio denunciabile per cassazione ex art. 360 c.p.c. (ciò che il ricorrente fa ipotizzando un error in procedendo per omessa pronuncia) solo specificando di aver all’uopo proposto una apposita eccezione di giudicato esterno davanti alla Corte d’appello, eccezione rimasta poi trascurata dai giudici di merito. Al contrario, l’omesso rilievo d’ufficio del giudicato esterno nel giudizio che ha pronunciato la sentenza impugnata dà luogo all’ipotesi di revocazione prevista dall'art. 395, n. 5, c.p.c., dovendosi intendere l’inciso esistente in tale disposizione "purché la sentenza non abbia pronunciato sulla relativa eccezione" nel senso, appunto, che si versa nell'ambito della revocazione se si siano verificati l’omessa proposizione dell’eccezione o l’omesso rilievo d'ufficio del giudicato stesso (cfr. Cass. Sez. Unite, 20 ottobre 2010, n. ; Cass. Sez. 1, 14 marzo 1996, n. ). Perché sia poi ammissibilmente denunciato per cassazione ex art. 360 c.p.c. la violazione di un giudicato esterno perpetrato dalla sentenza impugnata, occorre altresì che il ricorrente indichi quale affermazione contenuta nella decisione da cassare si ponga in contrasto con la portata della pregressa res iudicata, non potendosi devolvere alla Suprema Corte di riesaminare officiosamente ogni statuizione contenuta nella prima in rapporto ad ogni statuizione contenuta nella seconda. 6. Il dodicesimo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 2230 e 2233 c.c. e del DM n. 585/1994 per l’omessa remunerazione delle prestazioni alla percentuale intermedia degli onorari richiesta successivamente al passaggio in Ric. 2018 n. 35458 sez. S2 - ud. 22-11-2022 -14- giudicato della sentenza n. 2456/06 e degli artt. 324 e 329 c.p.c. e 2909 c.c. per intervenuto giudicato panprocessuale. Si sostiene che la sentenza richiamata ha previsto che gli onorari debbano esser riconosciuti secondo la percentuale intermedia, ma la sentenza impugnata ha negato tale diritto. Il tredicesimo motivo denuncia la violazione degli artt. 324 e 329 c.p.c. e 2909 c.c. per giudicati panprocessuali insorti sulla retribuzione alla percentuale intermedia degli onorari di parcelle già liquidate al minimo da ordinanze definitive ex D Lgs. n. 794/42. Il quattordicesimo motivo denuncia la violazione degli artt. 324 e 329 c.p.c. e 2909 c.c. per la denegata condanna del MEF ai danni da ritardato pagamento ex art. 1224 co. 2 c.c., come già riconosciuto da una precedente sentenza passata in giudicato. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati in quanto connessi, sono inammissibili. In disparte il confusionario ed assolutamente aspecifico richiamo a pretesi giudicati esterni panprocessuali, senza che siano rispettati i requisiti di chiarezza e specificità, come sopra delineati, le censure presupporrebbero che fosse stata già in precedenza validamente attinta la ratio decisiva che sorregge la decisione impugnata, e cioè l’impossibilità per l’attore di richiedere il pagamento dei crediti di cui alle menzionate parcelle, stante l’intervento di un precedente giudicato di rigetto. Ric. 2018 n. 35458 sez. S2 - ud. 22-11-2022 -15- Trattasi, come già detto, di ratio che non è stata adeguatamente contestata con il ricorso e che del pari non può ritenersi attinta con il riferimento del tutto stringato del ricorrente al fatto che il precedente procedimento di cui all’art. 28 e ss. della legge n. 794/42 fosse stato proposto con riserva di ottenere il maggior dovuto rispetto al minimo tariffario, trattandosi di argomento che è stato espressamente disatteso dalla Corte d’Appello (cfr. pag. 8, ove si sottolinea che il giudicato formatosi copre il dedotto e deducibile, e quindi anche la pretesa di conseguire un maggiore importo rispetto a quanto spettante in base ai minimi di tariffa), senza che sul punto risulti essere formulata una specifica censura. Inoltre, la declaratoria di inammissibilità della domanda, con la conseguente negazione di ragioni di credito spettanti all’attore per le suddette causali, rende evidente come non possa essere avanzata alcuna pretesa di maggiori danni ex art. 1224 co. 2 c.c. 7. Il quindicesimo motivo denuncia la violazione degli artt. 324 e 329 c.p.c. e 2909 c.c. per omessa pronuncia sui giudicati panprocessuali insorti in ordine al mancato perfezionamento della proposta transattiva del 22 luglio 2005, trattandosi di affermazione negata da alcuni giudicati panprocessuali. In disparte gli evidenti profili di inammissibilità anche in questo caso per il richiamo aspecifico ed irrituale a giudicati panprocessuali, il motivo è inammissibile in quanto anche in tale circostanza non si confronta con il contenuto della Ric. 2018 n. 35458 sez. S2 - ud. 22-11-2022 -16- decisione impugnata che è pervenuta alla declaratoria di inammissibilità della domanda, non già per l’asserita esistenza di una transazione intervenuta tra le parti, ma esclusivamente per la formazione di un giudicato esterno sul medesimo diritto (avendo solo in motivazione riferito come i giudici che avevano deciso la controversia definita il provvedimento passato in giudicato, avessero ritenuto che tra le parti fosse intervenuta una transazione, ma senza che però tale assunto sia stato fatto proprio anche dalla Corte d’Appello nella decisione qui gravata). 8. Il sedicesimo motivo chiede, nel caso in cui si riscontrasse la temerarietà degli avversi gravami, la condanna delle controparti ex art. 96 c.p.c. La deduzione, evidentemente avanzata sul presupposto, rivelatosi insussistente, dall’accoglimento dei precedenti motivi di ricorso, risulta chiaramente da disattendere, essendo rimasta confermata all’esito del presente giudizio, l’integrale soccombenza del ricorrente. 9. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, dovendo le spese essere regolate quanto ai controricorrenti, in base al principio di soccombenza, come da dispositivo che segue. Non ricorrono tuttavia i presupposti per la condanna del ricorrente per responsabilità processuale aggravata. 10. Poiché il ricorso è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la Ric. 2018 n. 35458 sez. S2 - ud. 22-11-2022 -17- formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna RA TE al rimborso delle spese del presente giudizio in favore dei controricorrenti, che liquida, per TR DU S.r.l., in complessivi € 3.200,00, di cui € 200,0 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15 % sui compensi, ed accessori di legge, e per il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in € 3.000,00, oltre spese prenotate a debito;
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio del 22 novembre 2022
- ricorrente -
contro Civile Sent. Sez. 2 Num. 2723 Anno 2023 Presidente: ORILIA LORENZO Relatore: CRISCUOLO MAURO Data pubblicazione: 30/01/2023 Ric. 2018 n. 35458 sez. S2 - ud. 22-11-2022 -2- MINISTERO ECONOMIA FINANZE 80415740580, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
LIGESTRA 2 SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DONIZETTI 7, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE FRISINA, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 6826/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/10/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/2022 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
Lette le memorie del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. ALDO CENICCOLA, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
Lette le memorie delle parti;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. ALDO CENICCOLA, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso conformemente alle memorie scritte;
Sentiti per la parte ricorrente gli avv. ti Manuela RA e, per delega dell’avvocato Michele Giuseppe Vietti, l’avvocato TE RA, nonché l’avv. Pasquale Frisina per TR DU S.r.l. e l’Avvocato dello Stato Marrone per il Ministero dell’Economia e delle Finanze. MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Ric. 2018 n. 35458 sez. S2 - ud. 22-11-2022 -3- 1. L'avv. TE RA, con atto di citazione del 28 luglio 2006, ed in pendenza di un procedimento ex artt. 28 e ss. di cui alla legge n. 794/1942 precedentemente intentato dallo stesso attore per la liquidazione degli onorari di cui alle parcelle nn. 11 ed 11 bis, ha adito il Tribunale di Roma, esponendo di aver ricevuto incarico dall'Ispettorato Generale per la liquidazione degli Enti Disciolti del Ministero del Tesoro, ora Ministero dell'Economia e delle Finanze, per le attività di difesa svolte in un rilevante numero di controversie civili, penali ed amministrative riguardanti enti pubblici in liquidazione;
ha altresì esposto che, con convenzione del 19.9.2000, le parti avevano stabilito un compenso in favore del ricorrente pari agli onorari massimi previsti dalla tariffa per le cause di particolare complessità, agli onorari medi per quelle importanti e complesse ed agli onorari compresi tra il minimo ed il massimo per quelle ordinaria complessità, salvo poi rinegoziarli con la successiva convenzione del 18.3.2002, stabilendo l'applicazione degli onorari minimi, salvo che per le liti conclusesi favorevolmente per l'ente, senza nulla prevedere per l'ipotesi di revoca del mandato. Intervenuta detta revoca la citazione oggetto di causa aveva chiesto il saldo delle due parcelle sopra indicate, facendo riferimento per tutte ai valori medi della tariffa professionale, ed instando per il pagamento della differenza, rispetto a quanto già ricevuto. Ric. 2018 n. 35458 sez. S2 - ud. 22-11-2022 -4- Nella resistenza del Ministero, il Tribunale di Roma con la sentenza n. 8951/2011 accoglieva parzialmente la domanda, liquidando la somma di € 4.775,55, oltre interessi legali. Avverso tale sentenza hanno proposto separati appelli il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nonché TR DU S.r.l., quale liquidatore dell’Ente Nazionale Cellulosa e Carta. Riunite le impugnazioni, la Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 8856 del 27 ottobre 2017, ha accolto il primo motivo di appello proposto da entrambi gli appellanti, e previo assorbimento degli altri motivi, in riforma della sentenza appellata, ha dichiarato inammissibile la domanda dell’avv. RA, con la condanna del medesimo alla restituzione delle somme incassate per effetto della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado. In primo luogo, disattendeva l’eccezione di inammissibilità dell’appello proposto da TR 2 per difetto di legittimazione ad impugnare. Infatti, ricordava come la questione fosse stata già esaminata in senso favorevole alla società in altre pronunce della Corte d’Appello e che qui era sufficiente ribadire che la stessa era legittimata essendo il nuovo soggetto liquidatore di ENCC, essendo subentrata in tale ruolo al MEF, che in tale veste aveva resistito alla domanda in primo grado. Ancora, ritenuta la tempestività dell’appello del Ministero e ritenuto che il giudizio doveva intendersi riferito alla persona dell’avv. RA in proprio, reputava che avesse carattere Ric. 2018 n. 35458 sez. S2 - ud. 22-11-2022 -5- assorbente il primo motivo di appello proposto da entrambi gli appellanti. Infatti, la Corte d’Appello, nel decidere il ricorso ex art. 28 citato, proposto in data anteriore dal RA, e relativo alle medesime parcelle oggetto di causa, aveva rigettato la domanda del professionista, reputando che tra le parti fosse intervenuta una transazione che aveva investito, tra gli altri, anche i crediti di cui alle parcelle oggetto di causa. Inoltre, il RA aveva ricevuto un pagamento di € 150.588,24 che aveva quindi estinto anche la pretesa oggetto di causa. Poiché il decreto emesso nello speciale procedimento di liquidazione, ove non impugnato nei termini, assume carattere di definitività e decisorietà, e quindi ha pieno valore di giudicato sostanziale, il rigetto della domanda in quella sede ne precludeva la riproponibilità nel presente giudizio, coprendo il giudicato il dedotto ed il deducibile. Per l’effetto la domanda doveva essere dichiarata inammissibile. RA TE ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza d’appello sulla base di sedici motivi. TR DU S.r.l. ha resistito con controricorso. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha a sua volta resistito con controricorso. Il Pubblico Ministero ha depositato memorie in prossimità dell’udienza. Anche le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza, ma si palesa tardiva la memoria depositata dal Ric. 2018 n. 35458 sez. S2 - ud. 22-11-2022 -6- ricorrente solo in data 21 novembre 2022, nonché quella depositata lo stesso giorno dell’udienza, non potendosene quindi tenere conto ai fini della decisione. 2. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione della legge n. 14/2009, artt. 41 e 16 ter, in quanto erroneamente applicata alla TR ed al MEF nonché alla convenzione di patrocinio, e ciò in quanto la legge preclude alla TR il subentro al MEF ai sensi dell’art. 11 preleggi. Il secondo motivo di ricorso denuncia la conseguente violazione degli artt. 81, 99, 101, 110, 167 e 323 c.p.c. per inammissibilità dell’appello ed erroneità delle accolte domande per carenza di legittimazione della TR, e ciò sempre alla luce della non applicabilità della detta legge n. 14/2009. Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 112, 100 e 110 c.p.c. per omessa pronuncia sulla rinuncia del MEF ex lege n. 14/2009 alla propria legittimazione processuale e domande, con inammissibilità del gravame ed erroneità delle domande accolte rilevabile d’ufficio. Si deduce che il MEF, nel sostenere che la TR fosse subentrata nella posizione di liquidatore di ENCC, aveva nella sostanza rinunciato alle domande avanzate in primo grado, con la conseguente carenza di legittimazione processuale. Il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 81, 99, 100, 101, 110 c.p.c. ed erroneità delle domande del MEF ex lege n. 14/2009, in quanto l’inapplicabilità della detta legge non consentiva al MEF di riproporre le questioni dedotte in primo grado. Ric. 2018 n. 35458 sez. S2 - ud. 22-11-2022 -7- Il quinto motivo denuncia la violazione degli artt. 112, 100, 101, 105, 106, 167, 183 e 268 c.p.c. in difetto di proposizione di domande/azioni ex lege n. 14/09 nel primo grado di giudizio con inammissibilità dei relativi gravami ed erroneità delle domande accolte, e ciò in quanto i gravami delle appellanti presupponevano l’applicazione della citata legge, sebbene in primo grado la TR non si fosse costituita, con la conseguenza che la Corte d’Appello avrebbe dovuto dichiarare inammissibili entrambi gli appelli. Il sesto motivo denuncia la violazione degli artt. 345 e 112 c.p.c. per novità delle domande/azioni ex lege n. 14/09 con inammissibilità dei gravami ed erroneità delle accolte domande, rilevabile d’ufficio. 3. I predetti motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono inammissibili. A tal fine occorre rilevare che nel presente giudizio il ricorrente ha inteso in primo grado far valere un proprio diritto di credito scaturente da attività professionale, credito asseritamente vantato nei confronti del MEF, dal quale avrebbe ricevuto incarico nella veste di soggetto investito della liquidazione dell’ENCC. Mentre il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda, la Corte d’Appello ha riformato la decisione di prime cure reputando fondata l’eccezione già avanzata in primo grado dal MEF, e fatta propria anche dalla TR 2 S.r.l., che ha a sua volta autonomamente proposto appello, di giudicato esterno, reputando che il medesimo diritto di credito fosse stato già Ric. 2018 n. 35458 sez. S2 - ud. 22-11-2022 -8- portato all’attenzione dei giudici e deliberato, con una pronuncia di rigetto, che, in assenza di impugnazione da parte del RA, era divenuta cosa giudicata. Il giudicato sostanziale reiettivo della pretesa attorea imponeva, quindi, la declaratoria di inammissibilità della domanda reiterata in questa sede, senza che potessero spiegare rilevanza alcune ulteriori richieste di differenze maggiori vantate dall’attore, coprendo il giudicato il dedotto ed il deducibile. Rileva altresì la Corte che trattasi di ratio decidendi che sorregge in maniera pressoché esclusiva la decisione dei giudici di appello e che però non risulta formalmente attinta né dai motivi in esame né, come si dirà in occasione della loro disamina, dai successivi motivi del RA, considerazione questa che rende evidente come il ricorso debba essere dichiarato inammissibile. Né le contestazioni possono essere esaminate al fine di supportare la questione relativa al difetto di legittimazione ad impugnare di TR DU, in quanto - anche a voler soprassedere circa la contraddittorietà del ragionamento per cui, pur avendo lo stesso attore individuato come titolare passivo del diritto di credito azionato il MEF, si intende poi arrivare a negare la legittimazione processuale sia del MEF che di TR - rileva la circostanza che il motivo di appello accolto dalla Corte distrettuale, lungi dall’implicare la proposizione di una domanda nuova, sollecitava solo il Ric. 2018 n. 35458 sez. S2 - ud. 22-11-2022 -9- riscontro delle condizioni di ammissibilità della domanda originaria, che è appunto rimesso al rilievo anche ufficioso. Peraltro, ove anche si reputi in via ipotetica che la società non fosse legittimata ad impugnare la sentenza, resta comunque ferma la diversa impugnazione del Ministero, sicuramente legittimato in quanto parte della convenzione di patrocinio, con la quale è stata sollevata la questione del precedente giudicato sulla medesima pretesa creditoria dedotta in giudizio. 4. Il settimo motivo di ricorso richiama la valenza panprocessuale di giudicati insorti da alcune sentenze di merito relative al medesimo contratto di patrocinio del 19/9/2000. L’ottavo motivo denuncia la violazione degli artt. 324 e 329 c.p.c. e 2909 c.c. per i gravami e domande ex lege n. 14/09 perché preclusi dai giudicati panprocessuali resi dalle sentenze definitive n. 2465/05 e 614/09 del Tribunale di Roma, che avrebbe statuito sulla validità del contatto di patrocinio e sulla inapplicabilità della convenzione del 2002 quanto alla fissazione dei compensi sulla base dei valori tariffari minimi. Il nono motivo denuncia la violazione degli artt. 324 e 329 c.p.c. e 2909 c.c., 112, 342, 343 c.p.c. per la preclusione all’applicabilità della legge n. 14/09 alla convenzione di patrocino espressa dai giudicati panprocessuali di cui alle sentenze definitive nn. 24986/2010, 25555/2010, 25576/2010 e 9865/2011. Ric. 2018 n. 35458 sez. S2 - ud. 22-11-2022 -10- Il decimo motivo denuncia la violazione degli artt. 324 e 329 c.p.c. e 2909 c.c., 112 c.p.c. per la preclusione espressa dai comportamenti processuali del MEF nel giudizio concluso con la sentenza n. 8208/2012 avente autorità di cosa giudicata per la carenza di legittimazione ex lege della TR e del MEF. L’undicesimo motivo denuncia la violazione degli artt. 324 e 329 c.p.c. e 2909 c.c., 112, 342 e 343 c.p.c. per la preclusione espressa dai giudicati della sentenza n. 15381/2016 in ordine alla carenza di legittimazione ex lege n. 14/09 della TR e del Mef. 5. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono inammissibili, al pari dei precedenti, in quanto anche in tal caso non colgono l’effettiva ratio che è alla base della sentenza impugnata. La Corte d’Appello, in accoglimento del primo motivo degli appelli proposti, ha ritenuto avere carattere assorbente il profilo di inammissibilità della domanda in quanto relativa allo stesso diritto di credito già interessato da una pronuncia di rigetto passata in cosa giudicata. MA quindi una decisione in merito alla corretta interpretazione delle convenzioni intercorse tra il MEF ed il ricorrente, di tal che risulta priva di pertinenza rispetto al contenuto della decisione impugnata la denuncia circa la violazione del giudicato sulla corretta esegesi delle convenzioni richiamate e sulla loro sottoposizione alle previsioni di cui alla legge n. 14/2009. Ric. 2018 n. 35458 sez. S2 - ud. 22-11-2022 -11- Occorre, peraltro, evidenziare che il ricorso appare connotato da una alquanto confusionaria esposizione delle intricate vicende processuali intervenute tra le parti, assumendo in maniera del tutto apodittica l’esistenza di innumerevoli giudicati, sostenendosi nello sviluppo dello stesso ricorso che il giudicato su ogni possibile questione oggetto del contenzioso tra le parti, si sarebbe formato sol perché in relazione ad alcune domande di condanna sarebbe intervenuta una pronuncia passata in cosa giudicata (richiamo ai giudicati reiterato dal ricorrente anche nelle memorie, ma del pari in maniera del tutto generica, e non pertinente rispetto alla vicenda in esame). Si pretende la formazione di un giudicato sol perché, secondo la personale ricostruzione della parte, la sentenza, ancorché gravata di impugnazione, tuttora pendente, non sarebbe stata interessata da impugnazione per alcune sue non meglio individuate parti, con la formazione quindi di pretesi giudicati interni. In altri casi ancora si richiama con efficacia di giudicato delle sentenze che per la data della loro pronuncia è altamente improbabile che possano essersi occupate di questioni giuridiche (quale ad esempio quello della efficacia della legge n. 14/2009 sui giudizi pendenti), il che rende inverosimile che possano costituire un giudicato esterno spendibile a tal fine. In ogni caso non va trascurato che secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 12671/2021), se è vero che l'interpretazione del giudicato esterno può essere effettuata Ric. 2018 n. 35458 sez. S2 - ud. 22-11-2022 -12- anche direttamente dalla Corte di cassazione con cognizione piena, ciò è consentito purché il giudicato sia riprodotto nel ricorso per cassazione, in forza del principio di autosufficienza di questo mezzo di impugnazione, con la conseguenza che, qualora l'interpretazione che abbia dato il giudice di merito sia ritenuta scorretta, il ricorso deve riportare il testo del giudicato che si assume erroneamente interpretato, con richiamo congiunto della motivazione e del dispositivo, atteso che il solo dispositivo non può essere sufficiente alla comprensione del comando giudiziale (in senso conforme Cass. n. 12496/2020, secondo cui non è a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione o ad un riassunto sintetico della stessa;
Cass. n. 15737/2017; Cass. n. 17576/2016; Cass. n. 889/2015). La formulazione del ricorso con il continuo ed persistente richiamo alla presenza di precedenti giudicati panprocessuali non appare rispettosa di tali principi, anche ove intesi in maniera meno rigorosa, mancando, al di là del riferimento al fatto che la decisione abbia avuto ad oggetto una domanda di condanna del ricorrente nei confronti del MEF, un sia pur sintetico richiamo alle questioni dibattute, anche al fine di poter effettivamente riscontrare, come risulta insito nella difesa del ricorrente, che le sentenze emesse contenessero una necessaria ed implicita decisione anche sulle questioni per le quali si invoca il giudicato esterno. Peraltro, ove si invochi l’esistenza di giudicati che si assumono formatisi antecedentemente alla sentenza qui impugnata, essi Ric. 2018 n. 35458 sez. S2 - ud. 22-11-2022 -13- potrebbero dar luogo ad un vizio denunciabile per cassazione ex art. 360 c.p.c. (ciò che il ricorrente fa ipotizzando un error in procedendo per omessa pronuncia) solo specificando di aver all’uopo proposto una apposita eccezione di giudicato esterno davanti alla Corte d’appello, eccezione rimasta poi trascurata dai giudici di merito. Al contrario, l’omesso rilievo d’ufficio del giudicato esterno nel giudizio che ha pronunciato la sentenza impugnata dà luogo all’ipotesi di revocazione prevista dall'art. 395, n. 5, c.p.c., dovendosi intendere l’inciso esistente in tale disposizione "purché la sentenza non abbia pronunciato sulla relativa eccezione" nel senso, appunto, che si versa nell'ambito della revocazione se si siano verificati l’omessa proposizione dell’eccezione o l’omesso rilievo d'ufficio del giudicato stesso (cfr. Cass. Sez. Unite, 20 ottobre 2010, n. ; Cass. Sez. 1, 14 marzo 1996, n. ). Perché sia poi ammissibilmente denunciato per cassazione ex art. 360 c.p.c. la violazione di un giudicato esterno perpetrato dalla sentenza impugnata, occorre altresì che il ricorrente indichi quale affermazione contenuta nella decisione da cassare si ponga in contrasto con la portata della pregressa res iudicata, non potendosi devolvere alla Suprema Corte di riesaminare officiosamente ogni statuizione contenuta nella prima in rapporto ad ogni statuizione contenuta nella seconda. 6. Il dodicesimo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 2230 e 2233 c.c. e del DM n. 585/1994 per l’omessa remunerazione delle prestazioni alla percentuale intermedia degli onorari richiesta successivamente al passaggio in Ric. 2018 n. 35458 sez. S2 - ud. 22-11-2022 -14- giudicato della sentenza n. 2456/06 e degli artt. 324 e 329 c.p.c. e 2909 c.c. per intervenuto giudicato panprocessuale. Si sostiene che la sentenza richiamata ha previsto che gli onorari debbano esser riconosciuti secondo la percentuale intermedia, ma la sentenza impugnata ha negato tale diritto. Il tredicesimo motivo denuncia la violazione degli artt. 324 e 329 c.p.c. e 2909 c.c. per giudicati panprocessuali insorti sulla retribuzione alla percentuale intermedia degli onorari di parcelle già liquidate al minimo da ordinanze definitive ex D Lgs. n. 794/42. Il quattordicesimo motivo denuncia la violazione degli artt. 324 e 329 c.p.c. e 2909 c.c. per la denegata condanna del MEF ai danni da ritardato pagamento ex art. 1224 co. 2 c.c., come già riconosciuto da una precedente sentenza passata in giudicato. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati in quanto connessi, sono inammissibili. In disparte il confusionario ed assolutamente aspecifico richiamo a pretesi giudicati esterni panprocessuali, senza che siano rispettati i requisiti di chiarezza e specificità, come sopra delineati, le censure presupporrebbero che fosse stata già in precedenza validamente attinta la ratio decisiva che sorregge la decisione impugnata, e cioè l’impossibilità per l’attore di richiedere il pagamento dei crediti di cui alle menzionate parcelle, stante l’intervento di un precedente giudicato di rigetto. Ric. 2018 n. 35458 sez. S2 - ud. 22-11-2022 -15- Trattasi, come già detto, di ratio che non è stata adeguatamente contestata con il ricorso e che del pari non può ritenersi attinta con il riferimento del tutto stringato del ricorrente al fatto che il precedente procedimento di cui all’art. 28 e ss. della legge n. 794/42 fosse stato proposto con riserva di ottenere il maggior dovuto rispetto al minimo tariffario, trattandosi di argomento che è stato espressamente disatteso dalla Corte d’Appello (cfr. pag. 8, ove si sottolinea che il giudicato formatosi copre il dedotto e deducibile, e quindi anche la pretesa di conseguire un maggiore importo rispetto a quanto spettante in base ai minimi di tariffa), senza che sul punto risulti essere formulata una specifica censura. Inoltre, la declaratoria di inammissibilità della domanda, con la conseguente negazione di ragioni di credito spettanti all’attore per le suddette causali, rende evidente come non possa essere avanzata alcuna pretesa di maggiori danni ex art. 1224 co. 2 c.c. 7. Il quindicesimo motivo denuncia la violazione degli artt. 324 e 329 c.p.c. e 2909 c.c. per omessa pronuncia sui giudicati panprocessuali insorti in ordine al mancato perfezionamento della proposta transattiva del 22 luglio 2005, trattandosi di affermazione negata da alcuni giudicati panprocessuali. In disparte gli evidenti profili di inammissibilità anche in questo caso per il richiamo aspecifico ed irrituale a giudicati panprocessuali, il motivo è inammissibile in quanto anche in tale circostanza non si confronta con il contenuto della Ric. 2018 n. 35458 sez. S2 - ud. 22-11-2022 -16- decisione impugnata che è pervenuta alla declaratoria di inammissibilità della domanda, non già per l’asserita esistenza di una transazione intervenuta tra le parti, ma esclusivamente per la formazione di un giudicato esterno sul medesimo diritto (avendo solo in motivazione riferito come i giudici che avevano deciso la controversia definita il provvedimento passato in giudicato, avessero ritenuto che tra le parti fosse intervenuta una transazione, ma senza che però tale assunto sia stato fatto proprio anche dalla Corte d’Appello nella decisione qui gravata). 8. Il sedicesimo motivo chiede, nel caso in cui si riscontrasse la temerarietà degli avversi gravami, la condanna delle controparti ex art. 96 c.p.c. La deduzione, evidentemente avanzata sul presupposto, rivelatosi insussistente, dall’accoglimento dei precedenti motivi di ricorso, risulta chiaramente da disattendere, essendo rimasta confermata all’esito del presente giudizio, l’integrale soccombenza del ricorrente. 9. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, dovendo le spese essere regolate quanto ai controricorrenti, in base al principio di soccombenza, come da dispositivo che segue. Non ricorrono tuttavia i presupposti per la condanna del ricorrente per responsabilità processuale aggravata. 10. Poiché il ricorso è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la Ric. 2018 n. 35458 sez. S2 - ud. 22-11-2022 -17- formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna RA TE al rimborso delle spese del presente giudizio in favore dei controricorrenti, che liquida, per TR DU S.r.l., in complessivi € 3.200,00, di cui € 200,0 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15 % sui compensi, ed accessori di legge, e per il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in € 3.000,00, oltre spese prenotate a debito;
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio del 22 novembre 2022