Art. 1. Articolo unico.
L' art. 2, secondo comma, del decreto legislativo 13 aprile 1947, n. 641 , e' sostituito dal seguente:
"Le operazioni di liquidazione dovranno aver termine entro il 31 dicembre 1949".
L' art. 2, secondo comma, del decreto legislativo 13 aprile 1947, n. 641 , e' sostituito dal seguente:
"Le operazioni di liquidazione dovranno aver termine entro il 31 dicembre 1949".