Articolo 1 della Legge 8 luglio 1949, n. 593
Versione
20 settembre 1949
Art. 1. Articolo unico.

L' art. 2, secondo comma, del decreto legislativo 13 aprile 1947, n. 641 , e' sostituito dal seguente:
"Le operazioni di liquidazione dovranno aver termine entro il 31 dicembre 1949".

Entrata in vigore il 20 settembre 1949