Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 04/06/2025, n. 978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 978 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 00978/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00287/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la TO
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 287 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
RT UG RM Pirni, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Cavallo Perin, Sara Fiorentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Scuola Superiore Sant'Anna di Studi Universitari e di Perfezionamento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
nei confronti
EO TI, CO Fontana, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del processo verbale della riunione del Senato accademico della Scuola Superiore Sant'Anna di Stuti Universitari e di Perfezionamento – Pisa, deliberazione 12 dicembre 2023, n. 307;
- del documento “Attività Professori II fascia: applicazione dei criteri individuati dal Senato per individuare gli SSD in cui attivare concorsi riservati”, a cura degli uffici amministrativi della Scuola Superiore Sant'Anna di Stuti Universitari e di Perfezionamento – Pisa, 23 gennaio 2024;
- di tutti gli altri atti presupposi, consequenziali e comunque connessi, non noti al ricorrente;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 6 maggio 2024:
- del Decreto Rettrice Scuola Superiore Sant'Anna di Studi Universitari e di Perfezionamento – Pisa, 13 febbraio 2024, n. 80, pubblicato e comunicato il 14 febbraio 2024;
- del Decreto Rettrice Scuola Superiore Sant'Anna di Studi Universitari e di Perfezionamento – Pisa, 7 marzo 2024, n. 130, pubblicato e comunicato il 7 marzo 2024;
- del Decreto Rettrice Scuola Superiore Sant'Anna di Studi Universitari e di Perfezionamento – Pisa, 7 marzo 2024, n. 131, pubblicato e comunicato il 7 marzo 2024;
- di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali e comunque connessi, non noti al ricorrente;
anche a seguito dei motivi aggiunti depositati in data 14 novembre 2024.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Scuola Superiore Sant'Anna di Studi Universitari e di Perfezionamento e di Ministero dell'Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2025 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente è professore associato di Filosofia morale (SSD: M-FIL/03) presso l’Istituto di Diritto, Politica e Sviluppo (DIRPOLIS) della Scuola Superiore Sant’Anna di Studi Universitari e di Perfezionamento di Pisa; a seguito della determinazione della Scuola Superiore Sant’Anna di Studi Universitari e di Perfezionamento di Pisa di ricorrere, ai fini dell’esecuzione del piano di reclutamento 2024/2026, alla procedura di cui all’art. 24, 6° comma della l. 30 dicembre 2010, n. 240 (ovvero alla procedura a chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia o ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'università medesima, in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale), era inserito, dall’istituto di appartenenza, nel novero dei possibili destinatari della chiamata a professore ordinario da professore associato.
Con deliberazione 10 ottobre 2023, n. 235, il Senato accademico della Scuola Superiore Sant’Anna di Studi Universitari e di Perfezionamento di Pisa definiva poi i parametri generali necessari per individuare le posizioni da coprire mediante passaggi di ruolo a chiamata; la detta deliberazione era impugnata dal ricorrente, che la riteneva già lesiva del proprio interesse al passaggio di ruolo a chiamata, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, che risulta ancora pendente (profilo fattuale indiscusso tra le parti e che pertanto può essere utilizzato dal Giudicante ai sensi dell’art. 64, 2° comma c.p.a.).
Con la successiva deliberazione 12 dicembre 2023, n. 237, il Senato accademico della Scuola Superiore Sant’Anna di Studi Universitari e di Perfezionamento di Pisa dava applicazione ai detti criteri generali e stabiliva l’attivazione delle procedure concorsuali relative ai settori ING-IND/34 “Bioingegneria Industriale” (per due posizioni), ING-INF/03 “Telecomunicazioni”, ING-IND/13 “Meccanica applicata alle macchine” e IUS/02 “Diritto Privato comparato” (per una posizione), non prevedendo quindi più l’attivazione della procedura concorsuale relativa al settore scientifico disciplinare del ricorrente che era peraltro definitivamente stralciata dal piano delle assunzioni 2024 dalla deliberazione 13 febbraio 2024, n. 4 dell’istituto di appartenenza del ricorrente (DIRPOLIS).
Gli atti meglio specificati in epigrafe erano impugnati da parte ricorrente sulla base di articolata censura di violazione di legge per violazione e/o falsa applicazione l. 30 dicembre 2010, n. 240, art. 18, 24, co. 6, violazione di legge per violazione e/o falsa applicazione l. 7 agosto 1990, n. 241, art. 1, 3, 7, 10, violazione di legge per violazione e/o falsa applicazione art. 97, Cost., eccesso di potere per contraddittorietà tra atti, difetto d’istruttoria, illogicità manifesta, disparità di trattamento, mancanza di idonei parametri di riferimento, travisamento dei fatti, irrazionalità e ingiustizia manifesta.
Con la prima serie di motivi aggiunti depositati in data 6 maggio 2024, il ricorrente impugnava altresì i tre bandi di concorso delle procedure concorsuali relative ai settori scientifico disciplinari Settore Scientifico-Disciplinare ING-IND/13 “Meccanica applicata alle macchine”, ING-IND/34 “Bioingegneria industriale” e IUS/02 “Diritto Privato comparato” approvati dal Rettore della Scuola Superiore Sant’Anna di Studi Universitari e di Perfezionamento di Pisa.
Con la seconda serie di motivi aggiunti depositata in data 14 novembre 2024 (non notificata alla controinteressata prof. Sganga, mai evocata in giudizio), il ricorrente proponeva altresì, nei confronti degli atti impugnati con il ricorso e la prima serie di motivi aggiunti, ulteriore censura di violazione di legge per violazione e/o falsa applicazione l. 241 del 1990, art. 1, 6 bis, D.P.R. n. 487 del 1994, art. 11, co. 1, secondo periodo, art. 51, c.p.c., art. 97 Cost., violazione dei principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, eccesso di potere per disparità di trattamento.
Si costituivano in giudizio il Ministero dell’Università e Ricerca (che chiedeva la propria estromissione dal giudizio, trattandosi della sola impugnazione di atti adottati dall’istituzione universitaria nell’esercizio della propria autonomia) e la Scuola Superiore Sant’Anna di Studi Universitari e di Perfezionamento di Pisa (che controdeduceva sul merito dell’impugnazione ed articolava eccezioni preliminari di inammissibilità del gravame, trattandosi di atti conseguenziali agli atti già impugnati con ricorso straordinario e di irricevibilità per tardività della seconda serie di motivi aggiunti).
Alla pubblica udienza del 29 maggio 2025 il ricorso e le due serie di motivi aggiunti erano quindi trattenuti in decisione.
2. In via preliminare, deve essere disposta l’estromissione dal giudizio del Ministero dell’Università e Ricerca che, effettivamente, non risulta avere emanato atti relativi alle procedure concorsuali in discorso o comunque assunto un qualche ruolo nella vicenda che ci occupa.
In accoglimento dell’eccezione articolata dalla difesa della Scuola Superiore Sant’Anna di Studi Universitari e di Perfezionamento di Pisa, il ricorso e le due serie di motivi aggiunti devono poi essere dichiarati inammissibili, essendo stati impugnati in sede giurisdizionale atti conseguenziali alla deliberazione del Senato accademico, già impugnata dal ricorrente con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica non ancora deciso.
Come ampiamente noto, con riferimento alla difficile problematica relativa all’applicazione del principio di alternatività tra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale, la giurisprudenza più recente segue ormai un percorso ricostruttivo fondato su una sostanziale “ vis attractiva (dell’opzione già operata da parte ricorrente per la sede straordinaria) su ogni altro atto ad esso oggettivamente connesso …. (che) fa escludere che la contestazione rivolta agli atti connessi possa avere luogo attraverso separato ricorso in diversa sede” (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. V, 24 gennaio 2024, n. 238; Cons. Stato, sez. VII, 18 gennaio 2024, n. 591; T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 6 giugno 2023, n. 3485; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 3 aprile 2023, n. 5603).
Trattandosi di una soluzione ormai ampiamente stabilizzata, risulta pertanto del tutto sufficiente il richiamo di un’argomentata sentenza già emessa da questo T.A.R. con riferimento alla problematica: “il Consiglio di Stato, infatti, da tempo ritiene che il principio di alternatività, pur non essendo "suscettibile di interpretazione analogica, allorché le due impugnative riguardino atti distinti, deve comunque ritenersi operante nel caso in cui, dopo l'impugnativa in sede giurisdizionale dell'atto presupposto, venga successivamente impugnato in sede straordinaria l'atto conseguente, al fine di dimostrarne l'illegittimità derivata dalla dedotta invalidità del menzionato atto presupposto. Ciò per l'identità sostanziale delle due impugnative" (Cons. Stato, sez. III, 1° marzo 2005, n. 1852); pertanto esso trova applicazione "anche quando si tratti di atti distinti, purché legati tra loro da un nesso di presupposizione" (Cons. Stato, sez. V, 3 settembre 2013, n. 4375). Pertanto, secondo la giurisprudenza amministrativa, in base al principio di alternatività così inteso, non è consentita la pendenza di un ricorso straordinario e di un ricorso al giudice amministrativo quando, pur essendo diversi gli atti impugnati, la questione è la stessa (in termini analoghi, Cons. Stato, sez. IV, 16 aprile 2012, n. 2185; Cons. Stato, sez. II, 1 ottobre 2013, n. 4489; Cons. Stato, sez. I, 16 dicembre 2015, n. 211; Cons. Stato, sez. I, 6 marzo 2019, n. 866); … una visione moderna del principio di alternatività impone infatti di rivolgersi allo stesso organo ogni qual volta si discuta del medesimo rapporto giuridico o quando le censure formulate siano identiche e, come detto, riferibili allo stesso rapporto giuridico tra amministrazione e amministrato. Ragionando diversamente si legittimerebbe il frazionamento della tutela giurisdizionale in contrasto con il principio del giusto processo (art. 111 Cost.) e con il suo corollario dell'economia dei mezzi giuridici; aumenterebbe inoltre il rischio di decisioni contrastanti all'interno dello stesso plesso giurisdizionale con conseguente lesione del principio dell'effettività della tutela giurisdizionale (art. 24 Cost. e art. 1 c.p.a.). Da ciò consegue che, nel caso in cui l'atto presupponente (a valle) sia impugnato con ricorso giurisdizionale, a fronte di un ricorso straordinario già promosso avverso l'atto presupposto (a monte), il ricorso giurisdizionale dovrà essere dichiarato inammissibile dal giudice amministrativo (cfr. Cons. Stato, III sez., 7 gennaio 2020 n. 112)” (T.A.R. TO, sez. II, 23 marzo 2023, n. 311).
Nel caso di specie, al di là dell’espresso richiamo degli atti presupposti contenuto nella clausola generale relativa agli atti impugnati inserita nell’epigrafe del ricorso (ovvero, degli atti già impugnati con il ricorso straordinario), è lo stesso atto introduttivo del giudizio a sottolineare come gli atti impugnati costituiscano applicazione dei criteri predeterminati dalla deliberazione 10 ottobre 2023, n. 235 del Senato accademico della Scuola Superiore Sant’Anna di Studi Universitari e di Perfezionamento di Pisa già impugnata con il ricorso straordinario e si pongano in “continuità con la deliberazione d’approvazione” dei criteri generali; in un contesto in cui lo stesso ricorrente rileva come il “ricorso straordinario presentato si pon(ga) come pregiudiziale logica rispetto al presente giudizio” ed in cui risulta ovviamente impossibile la riunione dei due gravami richiesta con il ricorso (non essendo mai stato trasposto in sede giurisdizionale il ricorso straordinario), risulta manifestamente incomprensibile come parte ricorrente possa concludere, negli atti conclusionali, per una qualche autonomia tra le due vicende che è negata dallo stesso atto introduttivo del giudizio e che sarebbe radicata sul solo fatto che ciascuna delle contestazioni operate con il ricorso straordinario o con il ricorso giurisdizionale potrebbe portare alla soddisfazione dell’interesse posto a base delle due impugnazioni (così superando le indubbie esigenze di dipendenza sussistenti tra le due impugnazioni).
3. In definitiva, l’impugnazione degli atti adottati dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Studi Universitari e di Perfezionamento di Pisa operata con il ricorso e le due serie di motivi aggiunti deve pertanto essere dichiarata inammissibile per violazione del principio di alternatività tra ricorso straordinario e giurisdizionale ed una simile rilevazione permette di prescindere dall’esame dell’ulteriore eccezione relativa all’irricevibilità della seconda serie di motivi aggiunti, così come irrilevante ai fini del decidere risulta la documentazione irritualmente depositata in giudizio dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Studi Universitari e di Perfezionamento di Pisa in data 7 maggio 2025.
Le spese di giudizio della Scuola Superiore Sant’Anna di Studi Universitari e di Perfezionamento di Pisa seguono la soccombenza e devono essere liquidate, come da dispositivo, mentre possono essere compensate nei confronti del Ministero dell’Università e Ricerca.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la TO (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e sui motivi aggiunti depositati in data 6 maggio e 14 novembre 2024:
a) dispone l’estromissione dal giudizio del Ministero dell’Università e Ricerca;
b) dichiara l’inammissibilità dell’impugnazione degli atti adottati dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Studi Universitari e di Perfezionamento di Pisa, come da motivazione.
Condanna parte ricorrente alla corresponsione alla Scuola Superiore Sant’Anna di Studi Universitari e di Perfezionamento di Pisa della somma di € 2.000,00 (duemila/00), a titolo di spese del giudizio.
Compensa le spese di giudizio nei confronti del Ministero dell’Università e Ricerca.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Giani, Presidente
Luigi Viola, Consigliere, Estensore
Nicola Fenicia, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luigi Viola | Riccardo Giani |
IL SEGRETARIO