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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 27/01/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3081/2021
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Claudia Bonomi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3081/2021 promossa da:
(c.f. nato a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avvocato Mario Azzarita e l'avvocato Antonio Erba del Foro di ZA ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Lissone (MB), via Isonzo n. 31;
ATTORE contro
(c.f. ), nata a [...] il [...], con gli Controparte_1 C.F._2 avvocati Maria Cristina Morelli e Marco Grando ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
Mariuccia Meroni sito in Brugherio (MB), via Cavour, 14;
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 21 CONCLUSIONI per parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di ZA, ogni contraria istanza ed eccezione disattese,
Per quanto riguarda lo scioglimento della comunione legale dei beni:
1. Accertare e dichiarare che, alla data del 15.07.2017, il valore complessivo del patrimonio caduto in comunione legale, al netto dei debiti delle parti non addebitati sui conti correnti caduti in comunione
[quantificati dal CTU in complessivi euro 92.862,69 - vedi pag. 29 della relazione peritale depositata il
10.05.2024] è pari ad euro 4.710.496,00 e ricomprende i beni di seguito elencati, per come descritti e valorizzati nella CTU in atti:
- il denaro giacente sui conti correnti comuni alla data del 15.07.2017, pari a complessivi euro 36.796,44 (vedi tabella a pag. 30 della C.T.U.);
- il denaro giacente sui conti correnti personali alla data del 15.07.2017, pari a complessivi euro 181.428,11
(vedi tabella a pag. 30 della C.T.U.);
- i conti deposito titoli acquistati dalle parti tra il 28.09.2002 e il 15.07.2017, per un valore complessivo di euro 482.491,67 (vedi tabella a pag. 30 della C.T.U.);
- le azioni P&G (Procter & Gamble) acquistate dalle parti tra il 28.09.2002 e il 15.07.2017, per un valore complessivo di euro 318.924,26 (vedi tabella a pag. 30 della C.T.U.);
- le polizze assicurative denominate MyLife stipulate dalle parti tra il 20.09.2002 e il 15.07.2017, per un valore complessivo di euro 3.783.718,30 (vedi tabella a pag. 30 della C.T.U.);
- le stock options e le deferred shares esercitate dalle parti tra il 28.09.2002 e il 15.07.2017, il cui ricavato non sia stato utilizzato per soddisfare i fabbisogni della famiglia o per acquistare altri beni comuni, per un valore pari ad euro 0,00 (vedi pagg. 18 e 19 della C.T.U.);
2. Accertare e dichiarare che, in base a quanto stabilito dal C.T.U. nella relazione peritale depositata il
10.05.2024, alla data del 31.12.2022:
- il valore complessivo del patrimonio caduto in comunione legale, descritto al precedente punto 1, è pari ad euro 5.045.972,00, per cui la quota di ½ del patrimonio comune spettante a ciascuna delle parti è pari ad euro
2.522.986,00 (vedi tabella a pag. 31 della C.T.U.);
- l'attore ha mantenuto il possesso di beni comuni per un valore complessivo di euro 1.978.005,00, mentre la convenuta ha mantenuto il possesso di beni comuni per un valore complessivo di euro 3.067.967,00 (vedi tabella a pag. 31 della C.T.U.), per cui, all'esito dello scioglimento della comunione, la convenuta deve corrispondere all'attore un conguaglio in denaro di euro 544.981,00 (3.067.967,00 – euro 2.522.986,00);
3. Accertare e dichiarare che, in base a quanto stabilito dal C.T.U. nella relazione peritale depositata il
10.05.2024 (vedi pag. 33), nel periodo dal 16.07.2017 al 31.12.2022, gli strumenti finanziari in possesso della pagina 2 di 21 convenuta, limitatamente alla porzione eccedente la quota di ½ del patrimonio comune di sua spettanza, hanno maturato cedole e dividendi per un valore complessivo di euro 26.688,50;
4. Accertare e dichiarare che, in base a quanto stabilito dal C.T.U. nella relazione peritale depositata il
10.05.2024 (vedi pag. 9), nel periodo dal 31.12.2014 al 15.07.2017, la convenuta ha prelevato dal c/c comune n. 001/326916-7, in essere presso , una somma complessiva di euro 47.150,00, non Controparte_2 impiegata per l'acquisto di altri beni caduti in comunione, né per soddisfare i fabbisogni della famiglia e, per l'effetto, condannare , ai sensi dell'art. 192 c.c., a rimborsare alla comunione la somma Controparte_1 anzidetta di euro 47.150,00;
5. Accertare e dichiarare che, in base a quanto stabilito dal C.T.U. nella relazione peritale depositata il
10.05.2024 (vedi pag. 17), in data 02.01.2017, la convenuta ha prelevato dal c/c personale n. 9706 di CP_3
, mediante assegno circolare a proprio favore, la somma di euro 88.250,00, che non risulta essere stata
[...] impiegata per acquistare altri beni caduti in comunione, né per soddisfare i fabbisogni della famiglia e, per l'effetto, condannare , ai sensi dell'art. 192 c.c., a rimborsare alla comunione la somma Controparte_1 anzidetta di euro 88.250,00;
6. Dichiarare lo scioglimento della comunione legale e disporre la divisione in parti uguali tra l'attore e la convenuta del patrimonio comune, condannando per l'effetto la convenuta a versare all'attore un conguaglio in denaro di euro 544.981,00, oltre a cedole e dividendi maturati dal 16.07.2017 al 31.12.2022 pari ad euro
26.688,50, nonché l'ulteriore somma di euro 67.700,00 (23.575,00 + 44.125,00) a titolo di rimborso della quota parte di ½ spettante al sig. sulle somme ricadenti in comunione indicate ai precedenti punti Parte_1
4. (euro 47.150,00) e 5. (euro 88.250,00), così per complessivi euro 639.396,50 o la diversa somma, anche maggiore, accertata in corso di casa, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
Per quanto riguarda la restituzione dei beni personali appartenenti all'attore:
7. Accertato e dichiarato che i beni mobili meglio specificati al punto 3) della narrativa dell'atto di citazione, rimasti presso la casa coniugale sita in ZA, Via Ramazzotti n. 12 e assegnata in sede di provvedimenti presidenziali alla convenuta , sono di esclusiva proprietà dell'attore , Controparte_1 Parte_1 condannarsi all'immediata restituzione degli stessi all'attore; Controparte_1
Per quanto riguarda la domanda riconvenzionale di parte convenuta di costituzione di diritto di usufrutto ex art. 194, secondo comma c.c.:
8. In principalità, rigettarsi la domanda ex adverso formulata in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi dedotti in atti ovvero, in subordine, limitarsi la durata dell'eventuale usufrutto giudiziale fino al compimento della maggiore età da parte dei figli dei coniugi;
In ogni caso:
9. Porsi i compensi del C.T.U. definitivamente a carico della convenuta;
10. Con vittoria di spese e onorari di causa, incluse le spese di C.T.P. pagina 3 di 21 per parte convenuta:
Voglia l'Onorevole Tribunale di ZA, contrariis reiectis,
In via preliminare: accertato, per tutti i motivi esposti in atti, da intendersi qui integralmente richiamati, il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, e quindi l'improcedibilità dell'odierna azione, assegnare termine per l'introduzione di una procedura di mediazione obbligatoria in relazione alle domande oggetto del presente giudizio.
Nel merito: previa ricostruzione, alla data di scioglimento della comunione, della massa dei beni mobili in essa ricadenti, che dovrà includere anche i beni (titoli, azioni, stock option, deferred shares, denaro e ogni altro valore) facenti parte della comunione detenuti dall'ing. , oltre alle restituzioni di cui all'art. 192 c.c., il tutto Parte_1 nell'entità che risulterà accertata all'esito dell'istruttoria, disporsi la divisione dei cespiti con attribuzione ai due comunisti della porzione a ognuno spettante (50% ciascuno) ex art. 194 comma 1 c.c., con costituzione del diritto di usufrutto su una parte dei beni di spettanza dell'ing. ai sensi dell'art. 194 comma 2 Parte_1
c.c. viste le obbligazioni di mantenimento della prole a suo carico, di cui ai provvedimenti provvisori divorzili in atto (Tribunale di ZA, R.G. 1448/2021, G.I. dott. Wandalba Farano).
In via istruttoria:
- ordinare ex art. 210 c.p.c. all'ing. di esibire, producendola in giudizio, copia integrale dei Parte_1 documenti attestanti tutti gli emolumenti (in denaro, azioni, stock option, deferred shares o in qualunque altra forma), nonché i T.F.R., versati anche in via anticipata, e ogni altra competenza di fine rapporto corrisposti in suo favore dalle società Procter&Gamble, e B.A.T. (RI RI AC) nel CP_4 periodo dalla data di celebrazione del suo matrimonio con la dott. (28 settembre 2002) alla data di CP_1 scioglimento della comunione legale - provvedimenti presidenziali di separazione - (15 luglio
2017).
- ordinare ex art. 210 c.p.c. e laddove necessario ex art. 204 c.p.c. all'ing. , già residente in Parte_1
Londra (UK), 22 Ravensbourne Apartments, 5 Central Avenue - cap SW6 2GN -, attualmente residente in [...], nonché più utilmente:
• alla Procter&Gamble Italia s.p.a. (P.IV ; c.f. con sede legale in Roma, 00144, P.IVA_1 P.IVA_2 viale Giorgio Ribotta n.11, di esibire, producendola in giudizio, ogni documentazione attestante le somme e ogni altra utilità corrisposte all'ing. (c.f. , nato a [...], Parte_1 CodiceFiscale_3 il 22 giugno 1968, nel corso del rapporto di lavoro intrattenuto con il medesimo in modo diretto o con enti alla stessa collegati, corrisposti sia in Italia, sia all'estero, dal 2002 al 2007;
pagina 4 di 21 • alla Procter&Gamble Italia s.p.a. (P.IV ; c.f. con sede legale in Roma, 00144, P.IVA_1 P.IVA_2 viale Giorgio Ribotta n.11, di esibire, producendola in giudizio, ogni documentazione attestante le somme e ogni altra utilità corrisposte all'ing. (c.f. , nato a [...], Parte_1 CodiceFiscale_3 il 22 giugno 1968, all'atto della cessazione dei suoi rapporti di lavoro con la citata società o enti alla stessa collegati, sia in Italia, sia all'estero;
• alla (c.f./ P.IV ), con sede legale in SE SA NI (MI), Controparte_5 P.IVA_3
20099, via Franco Sacchetti, 20 di esibire, producendola in giudizio, ogni documentazione attestante le somme e ogni altra utilità corrisposte all'ing. (c.f. , nato a Parte_1 CodiceFiscale_3
EG (VR), il 22 giugno 1968 nel corso del rapporto di lavoro intrattenuto con il medesimo in modo diretto ovvero con società terze distaccatarie presso cui l'attore ha prestato attività lavorativa (Skyy Spirits llc con sede in SA Francisco - California), corrisposti sia in Italia, sia all'estero, dal 2007 al 2014;
• alla (c.f./P.IV ), con sede in SE SA NI (MI), 20099, Controparte_5 P.IVA_3 via Franco Sacchetti, 20 di esibire, producendola in giudizio, ogni documentazione attestante le somme e ogni altra utilità, corrisposte all'ing. (c.f. , nato a [...], Parte_1 CodiceFiscale_3 il 22 giugno 1968, all'atto della cessazione dei suoi rapporti di lavoro con la citata società o con società terza distaccataria presso cui l'attore ha prestato attività (Skyy Spirits llc con sede in SA Francisco -California), sia in Italia, sia all'estero;
• alla RI RI AC (n. con sede legale in Londra (UK), Globe House, 1, Waterstreet, P.IVA_4
, nonché a (P.IV ) con sede legale in Roma, C.F._4 Controparte_6 P.IVA_5 via Amsterdam, 147, di esibire, producendola in giudizio, ogni documentazione attestante le somme e ogni altra utilità corrisposte all'ing. (c.f. nato a [...], il 22 Parte_1 CodiceFiscale_3 giugno 1968 nel corso del rapporto di lavoro intrattenuto con il medesimo in modo diretto o con enti alla stessa collegati, corrisposti sia in Italia, sia all'estero dal 2016 al luglio 2017.
- disporre, per le ragioni esposte nei propri scritti difensivi da intendersi qui integralmente richiamate, che l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. si estenda a tutta la documentazione attestante il patrimonio delle parti a decorrere dalla data del loro matrimonio (28 settembre 2002). In particolare con riferimento alla quota dei beni in comunione in possesso dell'ing. (rapporti bancari, assicurativi/previdenziali, societari, in Parte_1
Italia e all'estero, intestati o cointestati al medesimo - indicati dalla dott. nei propri scritti difensivi e CP_1 istanze esibitorie).
- disporre, per le ragioni esposte dalla dott. nei propri scritti difensivi e nelle osservazioni del proprio CP_1
CTP, da intendersi qui integralmente richiamati, la rinnovazione totale della CTU con nomina di un nuovo
Consulente Tecnico d'Ufficio.
Con il favore di spese e compensi del giudizio e di CTU
pagina 5 di 21 Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, esponeva di aver contratto matrimonio in Parte_1 regime di comunione legale dei beni in data 28 settembre 2002 con;
che con decreto n. Controparte_1
12487/2017 del 15 luglio 2017, nell'ambito del procedimento per separazione giudiziale, il Tribunale di
ZA autorizzava i coniugi a vivere separati;
che ciò determinava lo scioglimento della comunione legale;
che nel procedimento di separazione veniva pronunciata sentenza ex articolo 709 bis c.p.c. in data 20.10.2020, non impugnata;
che erano caduti in comunione beni intestati individualmente a , acquistati nel corso CP_1 del coniugio, e precisamente: i) Lo strumento finanziario My Life liquidabile in qualsiasi momento del valore di 2.260.000,00 euro in deposito presso banca;
ii) Azioni Procter & Gamble del valore di CP_2
292.197,77 dollari (246.210 euro) alla data dello scioglimento della comunione, liquidabili in qualsiasi momento in deposito presso la banca Wells Fargo;
iii) Obbligazioni in valuta americana per 249.077,00 dollari presso (pari ad euro 209.876,00); iv) Obbligazioni argentine depositate presso CP_2 [...]
per euro 3.000,00; v) Azioni Procter & Gamble in euro depositate presso Banca Intesa SApaolo CP_2 per euro 30.000,00; vi) Piano di accumulo obbligazionario presso per euro 20.000,00, oltre ad CP_3 altri beni dalla stessa detenuti presso e Banca Intesa SA Paolo ed ai beni prelevati dal Controparte_2 conto corrente comune presso per oltre euro 184.000,00 ed utilizzati per fini diversi dal CP_2 soddisfacimento dei bisogni della famiglia, da restituire ex articolo 192 c.p.c., oltre al prelievo di euro 85.000 effettuato a fine luglio 2017 ed utilizzato per l'acquisito di un'auto; il tutto per un valore complessivo di euro
3.038.086,00; che erano caduti in comunione i seguenti beni, acquistati da : i) Lo strumento Parte_1 finanziario My Life liquidabile in qualsiasi momento del valore di euro 1.458.500,00 in deposito presso
[...]
; ii) Conto corrente presso la banca inglese Natwest, 100.728,28 sterline (116.382,90 euro); iii) CP_2
512.2 Azioni Procter & Gamble del valore di 45.189,95 dollari (38.076,00 euro) alla data dello scioglimento della comunione;
iv) Conto corrente presso con giacenza di euro 10.800,00; v) Obbligazioni in CP_2 valuta americana depositate presso banca per 248.008 USD (208.975,00 euro); vi) Obbligazioni CP_2 argentine depositate presso per euro 2.000,00; il tutto per un valore di euro 1.834.733,90; CP_2 specificava di essere titolare di 5.285,2 azioni della Procter & Gamble, ma di averne acquistate 4764 prima del matrimonio con risparmi personali e che esse erano dunque escluse dalla comunione;
che vi erano beni acquistati da entrambi i coniugi nel corso del matrimonio, ricadenti in comunione, e segnatamente: i) il denaro giacente su conto corrente cointestato presso Bank of America con giacenza di 3.109,08 dollari (euro
2.619,69,00) ii) un deposito obbligazionario cointestato del valore di 46.057,77 dollari (euro 38.808,90); che le polizze assicurative e i titoli azionari e obbligazionari rientravano nella comunione legale “immediata” ai sensi dell'art. 177, comma 1 c.c., mentre il denaro depositato nei conti correnti, cointestati o meno, rientrava nella comunione de residuo, in quanto non consumato al momento dello scioglimento della comunione;
che tale patrimonio doveva essere suddiviso al 50% tra i coniugi e doveva dunque restituire a lui una CP_1 pagina 6 di 21 parte di titoli corrispondente all'eccedenza rispetto al 50% del patrimonio stesso o in subordine un conguaglio in denaro;
di aver saldato alcuni debiti con denaro personale e segnatamente: i) le imposte relative al trattamento di fine rapporto con la società ercepito nel 2014 ed entrato in comunione attraverso CP_4 la sottoscrizione del prodotto My Life all'anno 2014 per euro 23.216,25; ii) di aver inoltre restituito a CP_4 un importo di euro 61.391,32 anticipatogli dall'azienda per evitare una doppia imposizione in Italia e negli
Stati Uniti su alcune stock options maturate nel periodo 2010/2011; che doveva restituirgli il 50% CP_1 degli importi anticipati, in quanto debiti comuni;
che la casa coniugale veniva assegnata a , che vi CP_1 tratteneva numerosi beni di proprietà del marito;
concludeva domandando la divisione dei beni di cui alla comunione legale, con rimborso da parte della convenuta delle somme indebitamente prelevate;
la divisione dei cespiti con attribuzione ai singoli partecipanti della porzione ad ognuno spettante nella misura del 50%, attribuendo all'attore una quota degli investimenti in essere a nome di presso (MyLife) CP_1 CP_2
e delle azioni Procter & Gamble depositate presso la banca Wells Fargo, oltre al 50% delle cedole e dei dividendi maturati dalla domanda giudiziale al saldo e 50% delle cedole e dei dividendi maturati sugli investimenti dalla domanda giudiziale al saldo;
la suddivisione al 50% della liquidità caduta in comunione;
la condanna della convenuta a rifondere all'attore il 50% delle somme pagate per i debiti della comunione per complessivi euro 42.303,78; la condanna di all'immediata restituzione dei beni mobili di esclusiva CP_1 proprietà di parte attrice siti nella casa coniugale.
Si costituiva parte convenuta, evidenziando che in sede di mediazione esponeva di non voler Parte_1 proseguire con la procedura di mediazione stessa;
che ciò rendeva improcedibile l'azione proposta, in quanto la procedura di mediazione non si era svolta;
nel merito eccepiva che parte attrice non aveva esposto i valori afferenti i TFR percepiti all'atto della cessazione del rapporto di lavoro con la Procter&Gamble, avvenuta nel 2007, né con (cessazione del rapporto nel 2014, dopo 7 anni di attività), né le retribuzioni CP_4 percepite ad aprile, novembre 2016 e giugno e luglio 2017 presso B.A.T. (RI RI AC), non accreditate sul conto corrente comune;
che egli aveva accumulato numerose stock options presso tutti i datori di lavoro;
che egli nel 2016 possedeva oltre 9.000 azioni di Procter&Gamble e non 5.285,2 come allegato e che alla data del 31 dicembre 2008 egli era titolare di numero 2.039,68 azioni Procter&Gamble; che in sede di mediazione obbligatoria egli esponeva di avere acquisito nel corso dell'unione coniugale azioni
Procter&Gamble per un valore quantomeno pari a €. 401.674,50; che egli era titolare di deposito titoli e c/c a sé intestato presso Bank of America portante un saldo di almeno €. 38.402,22, di tre polizze RG
PR a sé intestate e precisamente la n. 43863, la n. 394718 e la n. 783473 rispettivamente del valore in caso di riscatto di €. 3.135,75 - €. 630,57- €. 13.349,40; di aver acquistato con risparmi personali un BOT per
€. 140.000,00 e titoli Comit per €. 22.477,93; di aver acquistato la vettura per cui è causa con un prestito del di lei padre;
che i prelievi operati erano stati destinati al soddisfacimento dei bisogni della famiglia;
che non vi era prova circa l'ammontare degli investimenti facenti capo a sé; di aver a propria volta saldato debiti della pagina 7 di 21 comunione legale per euro 8.255,12, afferenti la tassazione del proprio TFR;
che i beni mobili rivendicati dall'attore facevano parte della casa coniugale;
di aver in ogni caso invitato parte attrice al ritiro dei propri oggetti personali, ad eccezione di amplificatore, ricevitori AV ed orologi, dei quali ella non aveva contezza;
concludeva domandando la declaratoria di improcedibilità della azione per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
disporsi la divisione dei cespiti con attribuzione ai singoli partecipanti della porzione a ognuno spettante del 50%, con costituzione del diritto di usufrutto su una parte dei beni di spettanza di ai sensi dell'art. 194 c.c., stanti i suoi obblighi di mantenimento della prole. Parte_1
Il giudice rigettava l'eccezione di improcedibilità; ammetteva parzialmente le istanze istruttorie articolate dalle parti;
disponeva darsi ingresso a CTU sullo scioglimento della comunione legale ed all'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
*******
Le domande delle parti possono trovare accoglimento nei limiti e per i motivi di cui in appresso.
Si osserva preliminarmente che l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento del procedimento di mediazione non può essere accolta: invero, l'articolo 5 c. 2 bis d.lgs. 28/2010, nel disciplinare i rapporti tra mediazione e giudizio, prevede che 2-bis. Quando l'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo.
L'articolo 8 d.lgs. 28/2010 prevede che Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalita' di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati
a esprimersi sulla possibilita' di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento.
E dunque, il primo incontro ha necessariamente un carattere informativo;
ove le parti intendano iniziare la procedura, esso prosegue con il suo svolgimento.
Secondo un orientamento diffuso nella giurisprudenza di merito, la condizione di procedibilità può dirsi avverata soltanto ove le parti, comparse al primo incontro e superato il momento informativo, procedano anche a trattare nel merito le questioni controverse.
Un secondo orientamento, autorevolmente espresso dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. ord. n.
18485/2024, Cass. sent. n. 18068/2019, Cass. sent n. 8473/2019), cui la scrivente integralmente aderisce, ritiene invece che la condizione di procedibilità sia avverata quando l'attore, fisicamente presente avanti al mediatore, in proprio o delegando la presenza ad altra persona, terminate la formalità preliminari illustrative delle finalità e delle modalità della mediazione, si limiti a comunicare al mediatore di non voler procedere oltre.
Non è dunque necessario il passaggio successivo, ovvero che le parti discutano nel merito le questioni controverse, per poi dare atto a verbale della impossibilità di addivenire ad una soluzione positiva.
pagina 8 di 21 Tale orientamento appare rispettoso del dato letterale - poiché per l'articolo 8 d.lgs. 28/2010 il primo incontro ha carattere necessariamente informativo, e solo eventualmente mediativo – sia dell'esigenza di non rendere eccessivamente complesso, dilazionato e oneroso l'accesso alla tutela giurisdizionale, nel rispetto degli articoli 24 e 111 Cost. (come ricorda Cass. sent. n. 8473/2019, invero all'esito della fase informativa peraltro sono dovute solo le spese, e non anche il compenso del mediatore).
E dunque, come accaduto nel caso di specie, se anche il convenuto compare ed è l'attore che dichiara di non intendere impegnarsi nella mediazione deve ritenersi che il mediatore debba prenderne atto e che l'attività si concluda anche in questo caso al termine dell'incontro preliminare, che la mediazione sia stata esperita e che abbia dato esito negativo, e che quindi la condizione di procedibilità sia soddisfatta (Cass. sent. n. 8473/2019).
Alla luce di quanto precede, nel caso di specie deve ritenersi che la mediazione sia stata effettuata e la condizione di procedibilità si sia avverata.
Ciò premesso, nel merito, le norme di legge che vengono in rilievo nel caso di specie sono:
-l'articolo 177 c.c. costituiscono oggetto della comunione: a)gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;
b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti
e non consumati allo scioglimento della comunione;
c) i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati;
d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.
-l'articolo 179 c.c. non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge: a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;
b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;
c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;
d) i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un'azienda facente parte della comunione;
e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;
f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto. (…)
-l'articolo 186 c.c. I beni della comunione rispondono: a) di tutti i pesi ed oneri gravanti su di essi al momento dell'acquisto;
b) di tutti i carichi dell'amministrazione; c) delle spese per il mantenimento della famiglia e per l'istruzione e l'educazione dei figli e di ogni obbligazione contratta dai coniugi, anche separatamente, nell'interesse della famiglia;
d) di ogni obbligazione contratta congiuntamente dai coniugi.
-l'articolo 187 c.c. I beni della comunione, salvo quanto disposto nell'articolo 189, non rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio.
pagina 9 di 21 -l'articolo 191 c. 2 c.c. Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. L'ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione.
-l'articolo 192 c.c. Ciascuno dei coniugi è tenuto a rimborsare alla comunione le somme prelevate dal patrimonio comune per fini diversi dall'adempimento delle obbligazioni previste dall'articolo 186. È tenuto altresì a rimborsare il valore dei beni di cui all'articolo 189, a meno che, trattandosi di atto di straordinaria amministrazione da lui compiuto, dimostri che l'atto stesso sia stato vantaggioso per la comunione o abbia soddisfatto una necessità della famiglia. Ciascuno dei coniugi può richiedere la restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune. I rimborsi e le restituzioni si effettuano al momento dello scioglimento della comunione;
tuttavia il giudice può autorizzarli in un momento anteriore se l'interesse della famiglia lo esige o lo consente. Il coniuge che risulta creditore può chiedere di prelevare beni comuni sino a concorrenza del proprio credito. In caso di dissenso si applica il quarto comma. I prelievi si effettuano sul denaro, quindi sui mobili e infine sugli immobili.
-l'articolo 194 c.c. La divisione dei beni della comunione legale si effettua ripartendo in parti uguali l'attivo e il passivo. Il giudice, in relazione alle necessità della prole e all'affidamento di essa, può costituire a favore di uno dei coniugi l'usufrutto su una parte dei beni spettanti all'altro coniuge.
-l'articolo 195 c.c. Nella divisione i coniugi o i loro eredi hanno diritto di prelevare i beni mobili che appartenevano ai coniugi stessi prima della comunione o che sono ad essi pervenuti durante la medesima per successione o donazione. In mancanza di prova contraria si presume che i beni mobili facciano parte della comunione.
-l'articolo 196 c.c. Se non si trovano i beni mobili che il coniuge o i suoi eredi hanno diritto di prelevare a norma dell'articolo precedente essi possono ripeterne il valore provandone l'ammontare anche per notorietà, salvo che la mancanza di quei beni sia dovuta a consumazione per uso o perimento o per altra causa non imputabile all'altro coniuge.
Nel caso di specie, le parti hanno contratto matrimonio in data 28.9.2002 in comunione legale dei beni
(circostanza incontroversa); in data 15.7.2017 sono stati autorizzati a vivere separati (documento 1 attore) e ciò ha determinato lo scioglimento della comunione ex articolo 191 c. 2 c.p.c.; la pronuncia ex articolo 709 bis c.p.c. è intervenuta con sentenza n. 1340/2020 pubbl. il 20/10/2020; entrambe le parti hanno dunque diritto a chiedere la divisione.
Sulla scorta delle norme sopra citate, ed in relazione alle allegazioni delle parti, deve evidenziarsi che rientrano nella comunione legale immediata gli investimenti finanziari effettuati anche separatamente da ciascuno dei coniugi nel corso del matrimonio, in quanto acquisiti di beni effettuati da terzi soggetti (cfr. Cass. sent. n.
21098/2007, Cass. sent. n. 6120/2008, Cass. sent. n. 799/2009, Cass. sent. n. 2569/2009, Cass. sent. n.
19689/2014).
Invero, La comunione legale fra i coniugi, come regolata dagli artt. 177 e segg. cod.civ., costituisce un istituto che prevede uno schema normativo non finalizzato, come quello della comunione ordinaria regolata dagli artt. 1100 e segg.cod.civ., alla tutela pagina 10 di 21 della proprietà individuale, ma alla tutela della famiglia attraverso particolari forme di protezione della posizione dei coniugi nel suo ambito, con speciale riferimento al regime degli acquisti, in relazione al quale la ratio della disciplina, che è quella di attribuirli in comunione ad entrambi i coniugi, trascende il carattere del bene della vita che venga acquisito e la natura reale o personale del diritto che ne forma oggetto;
ne consegue che anche i crediti -così come i diritti a struttura complessa, come i diritti azionari- in quanto "beni" ai sensi degli art. 810, 812 e 813 cod.civ., sono suscettibili di entrare nella comunione, ove non ricorra una delle eccezioni alla regola generale dell'art. 177 cod.civ. poste dall'art. 179 cod.civ. (Cass. 21098/2007, cfr. anche Cass. sent. n. 9355/1997, Cass. sent. n. 5172/1999, Cass. sent. n. 21098/2007, Cass. sent. n.
2569/2009, Cass. sent. n.19689/2014).
Rientrano nella nozione di acquisti anche i depositi in titoli (cd. dossier), in virtù dei quali l'istituto custodisce e o amministra (per conto del cliente) strumenti finanziari e titoli in genere, cartacei o dematerializzati (azioni, obbligazioni, titoli di stato, quote di fondi d'investimento, ecc.), prevalendo l'aspetto patrimoniale, e dovendo pertanto, i relativi saldi, essendo essi rappresentativi di titoli aventi autonomo valore di scambio, cadere nella comunione legale degli acquisti, nonché le polizze assicurative sulla vita aventi prevalente componente di investimento vertendosi, anche in tale ultima ipotesi, in una forma di investimento autonomamente valutabile e destinata ad accrescere immediatamente la comunione (cfr. Cass. n. 4393/2011 e nella giurisprudenza di merito, Tribunale Teramo 25.1.2017).
Rientrano nella comunione immediata anche le cedole ed i dividendi derivanti dagli investimenti, in quanto frutti degli stessi e volti al loro accrescimento;
inoltre, ove uno dei coniugi abbia alienato taluno dei beni ricadenti in comunione immediata senza il consenso dell'altro, a norma dell'articolo 184 u.c. c.c., l'alienante sarà tenuto alla ricostruzione della comunione nello stato in cui si trovava, ovvero al pagamento dell'equivalente secondo i valori correnti.
Conseguentemente, il CTU a pagine 11 - 13 relazione peritale ha ricostruito il valore delle cedole maturate dagli investimenti effettuati, nonché il valore potenziale di quelli dismessi unilateralmente da un coniuge senza l'assenso dell'altro e ciò in difetto di documentazione atta a dimostrare il rendimento effettivo.
Al fine di ridurre ogni potenziale effetto distorsivo il CTU ha ritenuto, per entrambe le parti, di procedere ad attualizzare dette azioni mediante l'utilizzo di un paniere di titoli similari trattati nella stessa borsa (ipotizzando in pratica un reinvestimento in strumenti similari). Conseguentemente per l'attualizzazione delle azioni P&G si è preso come riferimento il tasso di crescita dell'indice DJ Industrial nel periodo 16/07/2017 – 31/12/2022 (pari al 53,19%) (pagina 25 relazione peritale).
Peraltro, la comunione legale tra coniugi riguarda gli acquisti, cioè gli atti implicanti effettivo trasferimento della proprietà del bene o la costituzione di diritti reali, non i diritti di credito sorti dal contratto concluso soltanto da uno dei due coniugi, i quali per la loro natura relativa e personale, pur se strumentali all'acquisito di un bene, non sono suscettibili di rientrare in comunione (cfr. Cass. sent. n. 1548/2008, Cass. 1363/1999).
pagina 11 di 21 E dunque, non rientrano in comunione legale il diritto a contrarre da preliminare, quello da opzione, o da prelazione perché trattasi di diritti personali e relativi, limitati alla sfera giuridica del contraente ed escludenti l'altro coniuge, che non potrebbe agire ex articolo 2932 c.c. (Cass. sent. n. 14256/2024, Cass. sent. n.
11504/2016, Cass. sent. n. 1548/2008, 987/1995), né esercitare l'opzione o avvalersi della prelazione
(Tribunale ZA 27.2.1997; Tribunale di Bari, sent. n. 1128/2017).
Nel caso di specie, rientrano dunque nella comunione legale le stock options esercitate nel corso della comunione stessa, in quanto acquisti effettuati in costanza di comunione (cfr. sul punto Cass. sent. n.
9355/1997), non già quelle di cui le parti siano state titolari, ma rispetto alle quali non abbiano esercitato il relativo diritto di opzione, in quanto diritti personali e relativi, afferenti la sfera giuridica del solo titolare, non dell'altro coniuge, che non potrebbe decidere di esercitare in suo luogo la relativa opzione.
Con riferimento alla deferred shares, esse sono azioni che non conferiscono diritti immediati di partecipazione o di distribuzione di profitti (come dividendi) fino a un determinato periodo di tempo o al verificarsi di una specifica condizione;
come evidenziato dal CTU alla udienza del 7.9.2023, dal momento in cui vengono attribuite e fino al momento in cui non sono disponibili, sono affidate ad un trustee è ad assoluta discrezione del solo trustee investire o meno i dividendi che maturano, ovvero decidere di attribuirli al partecipante.
Fino alla fine del periodo, il titolare non può esercitare alcun diritto, se non quello di voto in assemblea e non può nemmeno alienarle (come evidenziato anche da a pagina 29 della comparsa conclusionale CP_1 ex articolo 190 c.p.c.).
Dunque, le deferred shares sino alla scadenza non hanno valore economico – patrimoniale, anche in quanto non commerciabili, e non sono gestibili dal titolare;
ne consegue che esse, fino a tale momento, non rientrano nella comunione legale.
Sul punto si evidenzia che anche l' ha specificato che In base al principio di cassa, che presiede Controparte_7 la determinazione del reddito di lavoro dipendente, la retribuzione deve essere imputata al momento di effettiva percezione della stessa da parte del lavoratore. Tale principio si applica sia con riferimento alle erogazioni in denaro sia con riferimento alle erogazioni in natura mediante l'assegnazione di beni o servizi. Come chiarito nella circolare del Ministero delle Finanze 23 dicembre 1997, n. 326, il momento di percezione coincide con quello in cui il fringe benefit esce dalla sfera patrimoniale dell'erogante per entrare in quella del dipendente e dunque, con riferimento alle stock options, Ai fini impositivi, qualora il diritto di opzione non sia liberamente cedibile a terzi, il momento rilevante ai fini impositivi è costituito dal momento di esercizio di tale diritto, ossia alla data di exercising, indipendentemente dalla data di emissione o di consegna dei titoli stessi
(cfr. Circolare 9 settembre 2008, n. 54/E e Risposta a interpello n. 23/E/2020 dell ). Controparte_7
Anche ai fini impositivi, dunque, le stock options rilevano solo nel momento in cui sono effettivamente esercitate.
pagina 12 di 21 Si osserva peraltro che la convenuta ha tempestivamente allegato la sussistenza in capo all'attore di stock options (pagina 6 comparsa di costituzione), mentre l'esistenza di deferred shares è emersa soltanto in sede di CTU e dunque, oltre lo spirare dei termini per le preclusioni assertive;
anche per tale motivo, di questa tipologia di beni non potrà tenersi conto.
Non rientrano infine nella comunione legale i fondi pensione di cui entrambi i coniugi sono titolari: per
, polizza n. 03001649687, stipulato in data 07.06.2014, con capitale al 31.12.2020 di Parte_2
Euro 296.986,80 – documenti 39 e 40 attore e lo strumento SI documento 20 attore e per le tre polizze “RG PR” n. 143863, n. 394718 e n. 783473 rispettivamente del valore in Parte_1 caso di riscatto di €. 3.135,75 - €. 630,57- €. 13.349,40 cfr doc. 2 parte . Parte_1
Part Si evidenzia preliminarmente che le reciproche allegazioni in ordine alla titolarità di e Parte_2
SI è avvenuta tardivamente - in memoria ex articolo 183 c. 6 n. 1 c.p.c. pagina 7 per ZO ed in memoria ex articolo 183 c. 6 n. 2 c.p.c. pagina 7 Sortino – ovvero oltre lo spirare delle preclusioni assertive e sono dunque inammissibili.
In ogni caso, dalla documentazione versata in atti risulta che la polizza SI di e le tre polizze CP_1
RG PR di ZO sono state tutte aperte in data anteriore al matrimonio e segnatamente il
25.10.2000 per SI (documento 20 ZO), il 27.7.1995, il 4.9.1997 e il 20.5.1999 per RG
PR di ZO (documento 49 attore) e non possono dunque considerarsi acquisti effettuati in costanza di matrimonio;
esse non ricadono dunque in comunione.
Rientrano infine nella comunione de residuo i frutti dei beni propri e i proventi dell'attività separata dei coniugi non consumati (anche per fini personali) in epoca precedente lo scioglimento della comunione (Cass.
5652/2017, Cass. 2597/2006, Cass. sent. n. 13164/2004), ivi compresi i trattamenti di fine rapporto percepiti durante il coniugio, in quanto forma di retribuzione differita.
Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che integralmente si condivide, durante il matrimonio, o l'unione civile, le parti sono libere di disporre dei loro redditi, che possono derivare dall'esercizio di attività lavorativa, piuttosto che dalla messa a frutto di beni personali (mobili o immobili).
Ciò salvo l'obbligo di contribuire in modo adeguato ai bisogni della famiglia e di eventuali figli, ex articoli
143, 147, 148 e 316 bis c.c..
I redditi in questione cadono in comunione legale (differita) solo al momento in cui la stessa si scioglie, per una delle ipotesi previste espressamente dall'art. 191 c.c., se e in quanto ancora esistenti nel patrimonio del suo titolare (art. 177 lett. b), c) c.c.) (Cass. sent. n. 773/2018, Cass. sent. n. 5652/2017).
Secondo l'orientamento della giurisprudenza più recente, la comunione de residuo si realizza al momento dello scioglimento della comunione, limitatamente a quanto effettivamente esistente nel patrimonio del singolo coniuge e non a quanto avrebbe potuto ivi rinvenirsi.
pagina 13 di 21 Pertanto, l'art. 177, lett. c) c.c. esclude dalla comunione legale i proventi dell'attività separata svolta da ciascuno dei coniugi e consumati, anche per fini personali, in epoca precedente allo scioglimento, poiché la comunione de residuo non fa nascere un vero e proprio diritto di credito in favore della medesima ed a carico del singolo coniuge, ma una semplice aspettativa di fatto (v. Cass. sent. n. 2597/2006; Cass. sent. n.
21648/2010; Cass. sent. n. 13441/2003, Trib. Bari 30 marzo 2010).
E dunque, il coniuge titolare dei beni destinati alla comunione de residuo ha il godimento esclusivo e può disporne liberamente.
In relazione a detti beni, l'altro coniuge non ha potere di disposizione o di amministrazione, né gli è riconosciuto il diritto al rendiconto, essendo i medesimi non ancora individuati e incerti nella loro venuta a sussistenza.
Ne consegue che i redditi da lavoro (ivi compreso il TFR percepito, in quanto forma di retribuzione differita) rientrano in comunione, nella misura in cui residuano allo scioglimento della comunione stessa (nello stesso senso Corte appello Perugia, n. 191 del 10/03/2011, Trib. Padova, 26 settembre 1985, Tribunale Lucca,
04/06/2021, Tribunale Roma, 06/07/2017, Tribunale Messina, sez. I, 06/03/2015, Tribunale Catania,
30/10/1999).
Come chiarito da Corte appello Roma n. 1150 del 16/03/2011, infatti, il diritto al trattamento di fine rapporto sorge, a norma dell'art. 2120 c.c., al momento della cessazione del rapporto ed in conseguenza di essa, essendo irrilevante, al fine di ipotizzare una diversa decorrenza, 1'accantonamento annuale della quota del trattamento, che costituisce una mera modalità di calcolo dell'unico diritto che matura al momento anzidetto, ovvero 1'anticipazione sul trattamento medesimo, che è corresponsione di somme provvisoriamente quantificate e prive del requisito della certezza, atteso che il diritto all' integrale prestazione matura, per l'appunto, solo dalla fine del rapporto lavorativo (ex pluris Cass. n. 3894/2010).
Nel caso di specie, rientrano dunque nella comunione de residuo i TFR percepiti da nel 2007 (da Parte_1
Procter & Gamble) e nel 2014 (da , ove confluiti su conti correnti personali o comuni, nonché tutte CP_4 le altre retribuzioni ivi residuate.
Con riferimento alla completezza documentale, evidenzia che non avrebbe prodotto tutta CP_1 Parte_1 la documentazione necessaria alla ricostruzione del patrimonio proprio e comune.
Il CTU tuttavia non ha riscontrato carenze nella documentazione di parte attrice (anche con riferimento alla quantità di azioni Procter& Gambler possedute dall'attore prima del matrimonio, cfr. pagina 19 CTU;
si vedano in ogni caso, in quanto dirimenti, i documenti 17 e 18 attore), quanto piuttosto in quella di parte convenuta, in ordine ai rendimenti degli investimenti che il CTU è stato costretto a ricostruire – per entrambe le parti, al fine di effettuare una valutazione assimilabile (pagina 25 relazione peritale) - in base al rendimento di prodotti simili, in difetto di sua documentazione da parte della convenuta.
Il CTP di Sortino ha invero esibito un file Excel contente il numero di azioni asseritamente possedute da prima del matrimonio ed il rendimento degli investimenti solo al termine dei lavori peritali;
il CTP di CP_1 pagina 14 di 21 si è opposto alla produzione e il CTU non ha considerato detto documento;
la determinazione Parte_1 assunta dal CTU è pienamente condivisibile, in ragione dell'irritualità, della tardività e della assenza di ufficialità della documentazione prodotta (pagine 13, 20 e 21 relazione peritale).
L'utilizzo del predetto metodo di calcolo, come chiarito dal CTU, porta necessariamente ad approssimazioni che incidono tuttavia su ambo le parti (vedi pag. 9 delle risposte del CTU alle osservazioni dei CCTTPP) e devono dunque considerarsi condivisibili, anche in quanto improntate ad equità sostanziale.
Tutto ciò premesso, come accertato dalla CTU (le cui risultanze integralmente si condividono, in quanto esito di indagine scevra da vizi logici, chiara e coerente rispetto ai quesiti posti), formano oggetto di comunione immediata, in quanto acquisiti effettuati in costanza di matrimonio (dopo il 28.9.2002)
e prima dello scioglimento della comunione legale (15.7.2017):
a)i beni giacenti sui conti deposito titoli conto deposito n. 2330503 (intestato a ) per CP_3 CP_1 complessivi euro 216,24 (quota spettante a ciascun coniuge euro 108,12);
b) i beni giacenti su conto deposito n. 4836933 per euro 15.745,79 (importo spettante a ciascun CP_3 coniugale euro 7.872,89);
c) i beni giacenti sull'ex Conto titolo n. 102257749 (intestato a ) per euro CP_2 Parte_1
211.814,74 (importo spettante a ciascun coniugale euro 105.907,37);
d) i beni giacenti sul Conto titolo n. 41029279 (intestato a ) per euro 212.727,73 CP_2 CP_1
(importo spettante a ciascun coniuge euro 106.363,87);
e) la polizza assicurativa Assicurativo 03100013147 (intestata a ), valore euro Controparte_8 CP_1
1.191.015,41 (spettante a ciascun coniuge euro 595.507,71);
f) la polizza assicurativa Assicurativo 03100008141 (intestata a ), valore euro Controparte_8 CP_1
1.171.263,21 (spettante a ciascun coniuge euro 585.631,60);
g) la polizza assicurativa Assicurativo 03100008140 (intestata a ), valore Controparte_8 Parte_1 euro 1.589.725,14 (spettante a ciascun coniuge euro 794.862,57);
h) azioni PROCTER & GAMBLE EQUINITI N. 4500040978 intestate a valore euro Parte_1
65.203,32 (spettante a ciascun coniuge euro 32.601,66);
g) azioni ISOP P&G intestate a , valore euro 457.664,97 (spettanti a ciascun coniuge euro CP_1
228.832,49) (tutto da pagina 31 relazione peritale).
Costituiscono beni facenti parte della comunione de residuo le giacenze dei conti correnti comuni
e personali risultanti alla data di scioglimento della comunione legale, ovvero:
a)Denaro giacente su n. 326916 COINTESTATO valore euro 295,92 (importo Controparte_9 spettante a ciascun coniuge euro 147,96);
b) Denaro giacente su n. 78303098 COINTESTATO valore euro 124,34 (importo Controparte_9 spettante a ciascun coniuge euro 62,17); pagina 15 di 21 c) Denaro giacente su Conto Bank of America n. 002359369253 COINTESTATO valore euro 2.916,52
(importo spettante a ciascun coniuge euro 1.458,26);
d) Denaro giacente su Bank of America n. 002359369253 - 70002359507464 COINTESTATO valore euro
36.044,52 (importo spettante a ciascun coniuge euro 18.022,26);
e) Denaro giacente su Bank of America n. 002359369254 - 70002359907477 intestato a , Parte_1 valore euro 7.583,65 (importo spettante a ciascun coniuge euro 3.791,82);
f) Denaro giacente su n. 1822711 intestato a , valore euro 10.812,96 Controparte_9 Parte_1
(importo spettante a ciascun coniuge euro 5.406,48);
g) Denaro giacente su Bank of America n. 002359769911 intestato a , valore euro 44.110,29 Parte_1
(importo spettante a ciascun coniuge euro 22.055,15);
h) Denaro giacente su AT AT intestato a , valore euro 113.672,00 (importo Parte_1 spettante a ciascun coniuge euro 56.836,00);
i) Denaro giacente su Conto Intesa n. 18880101 intestato a , valore euro 6.755,86 (importo CP_1 spettante a ciascun coniuge euro 3.377,93);
l) Denaro giacente su Conto Mediolanom n. 1833543 intestato a , valore euro 1.142,22 (importo CP_1 spettante a ciascun coniuge euro 571,11) (tutto da pagina 31 relazione peritale).
Devono essere poi computati, ai fini dei corretti calcoli del dare – avere, i debiti afferenti la comunione, pagati con denaro anche personale dei coniugi, ovvero:
a) IMPOSTE SU TFR ZO per euro 23.216,25 (di spettanza per euro 11.608,13 di ciascun coniuge):
b) RESTITUZIONE PRESTITO a parte di per euro 61.391,32 (di spettanza CP_4 Parte_1 di ciascun coniuge per euro 30.695,66): la società ha corrisposto a nome di le imposte americane Parte_1 su alcune stock options maturate nel periodo 2010/2011, per evitare una doppia imposizione in Italia e negli
Stati Uniti, per la somma di euro 61.391,22, che l'attore ha poi reso alla società (circostanza non contestata);
c) IMPOSTE SU TFR per euro 8.255,12 (di spettanza di ciascun coniuge per euro 4.127,56, CP_1 pagina 8 comparsa di costituzione e documento 9 convenuta) (tutto da pagina 31 relazione peritale).
Poiché le predette stock options ed il TFR rientrano nella comunione legale, i debiti che li riguardano sono comuni.
E dunque, il patrimonio caduto in comunione attualizzato alla data del 31/12/2022 è pari ad euro 5.043.870
e la quota che spetta a ciascuna delle parti è pari a euro 2.521.935. In considerazione del fatto che Parte_1 ha mantenuto il possesso di strumenti finanziari attualizzati al 31/12/2022 per euro 1.978.005 e che CP_1 ha mantenuto il possesso di strumenti finanziari attualizzati al 31/12/2022 per euro 3.067.967 quest'ultima deve corrispondere l'importo attualizzato di euro 544.981 (pagina 31 relazione peritale).
Il CTU ha inoltre valutato quanto le parti hanno incassato a titolo di cedole nel periodo 16/07/2017 –
31/12/2022: totale euro 198.893, di cui euro 72.758 maturati in capo a ed euro 126.135 maturati Parte_1 pagina 16 di 21 in capo a;
conseguentemente ai fini della corretta suddivisione del patrimonio caduto in comunione CP_1
dovrà riconoscere a i frutti maturati sul maggior patrimonio caduto in comunione CP_1 Parte_1 trattenuto dalla stessa che vengono stimati in euro 26.688,50 (pagina 33 relazione peritale).
Poiché nelle sue conclusioni domanda lo scioglimento della comunione mediante Parte_1 versamenti in denaro, deve essere condannata a versare a l'importo complessivo CP_1 Parte_1 di euro 571.669,50.
Sulle predette somme sono dovuti gli interessi legali dal momento della domanda giudiziale, giacchè, come chiarito da Giurisprudenza di legittimità che integralmente si condivide, in caso di scioglimento legale della comunione avente ad oggetto un bene fruttifero, l'obbligo di corresponsione dei frutti civili decorre dalla data di proposizione della domanda di scioglimento della comunione e non anteriormente, perché è da tale data che il possesso esclusivo del bene in capo ad uno dei coniugi cessa di trovare fondamento nella situazione di comunione, determinando l'insorgenza del debito di restituzione
(Cass. sent. n. 28605/2023).
Con riferimento alla domanda ex articolo 192 c.c., si evidenzia che, come sancito da giurisprudenza che integralmente si condivide (Cass. ord. n. 4879/2024), In tema di comunione legale tra coniugi, verificatosi lo scioglimento, trova applicazione, in sede di divisione, il regime dei rimborsi e delle restituzioni dettato dall'art. 192 c.c., cosicché
è da escludersi il rimborso alla comunione delle somme prelevate da un coniuge dal conto corrente cointestato ove quest'ultimo dimostri che l'atto sia stato vantaggioso per la comunione o abbia soddisfatto una necessità della famiglia.
Ora, sul punto il CTU ha accertato che:
-sono stati prelevati con la carta n. 3419604 (in uso alla dott.sa ) complessivi euro 90.710,00 di cui 43.560,00 CP_1 successivamente riversati su conti correnti nella esclusiva disponibilità della dott.sa (già considerati nella determinazione CP_1 del patrimonio caduto in comunione);
-sono stati girocontati/bonificati complessivi euro 181.300 a conti correnti nella esclusiva disponibilità della dott.sa CP_1
(considerati poi nella determinazione del patrimonio caduto in comunione);
- sono stati prelevati con la carta n. 1854941 (in uso all'ing. complessivi euro 2.520,00; Parte_1
- In data 21/07/2017 sono stati girocontati euro 845,00 ad un conto corrente nella esclusiva disponibilità dell'ing. Parte_1
Risulta inoltre l'emissione di un assegno circolare in data 02.01.2017 da a favore di se stessa per un CP_1 importo di euro 88.250 e per il quale non si è riscontrato il versamento sui conti prodotti (pagine 16 e 17 relazione peritale).
I giustificativi di tali spese sono inammissibili, in quanto prodotti da dopo lo spirare delle preclusioni CP_1 istruttorie e dunque tardivamente.
Non essendo stata fornita dalle parti la prova che il denaro non girocontato sui conti correnti comuni (e dunque non già computato ai fini divisionali) sia stato utilizzato per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, ne consegue che è tenuta alla restituzione ex articolo 192 c.c. della metà dell'importo di euro CP_1
pagina 17 di 21 135.400 (47.150,00+88.250), ovvero di euro 67.700, e della metà dell'importo di euro 3.365, Parte_1 ovvero euro 1.682,50.
Parte attrice domanda inoltre la restituzione di alcuni beni mobili, che secondo quanto da lui dichiarato, sarebbero rimasti presso la convenuta dopo la separazione di fatto, e segnatamente (pagine 10 e 11 atto di citazione):
- capi di abbigliamento (camicie, pantaloni, cappotti, maglie, maglioni scarpe) contenuti in due armadi;
- collezione di libri e fumetti (circa 4.000,00 volumi);
- collezione di orologi;
- tutto quanto contenuto nello studio;
- lampada rossa di Kartell;
- mobile blu di IKEA con cassetti contenente oggettistica varia;
- quadro a stampa rappresentante a Roma;
Persona_1
- ricevitori AV DE (2) e amplificatore Pioneer;
- tutto il contenuto di un armadio sito nel corridoio (materiale elettrico ed elettronico, telecamere, macchine fotografiche, computer, videoproiettore nonché documenti personali);
- tutto quanto contenuto nella cantina (materiale elettrico ed elettronico, collezione di alcolici e vino, utensili elettrici e a mano, documenti, oggettistica);
- tutto quanto contenuto nel garage (utensili, biciclette da uomo, attrezzature sportive e da giardino, oggettistica);
- i gioielli conservati nella cassetta di sicurezza intestata a nome della sig.ra (collana d'oro, orologio, CP_1 spilla dei nonni defunti del sig. ). Parte_1
La convenuta eccepisce che alcuni beni mobili non possono essere oggetto di restituzione, in quanto assegnati alla convenuta ed ai figli unitamente alla casa coniugale nell'ambito del procedimento di separazione, e segnatamente: contenuto dello studio situato nell'abitazione di ZA, lampada rossa della
Kartell, mobile blu Ikea con cassetti contenente oggettistica varia, quadro a stampa rappresentante a Roma, contenuto del garage di ZA (utensili, biciclette da uomo, attrezzature sportive e Persona_1 da giardino, oggettistica).
Si dichiara disponibile alla restituzione all'attore di suoi beni personali, e segnatamente: capi di abbigliamento
(camicie, pantaloni, cappotti, maglie, maglioni, scarpe), collezione di libri e fumetti, libri di proprietà del marito contenuti nello studio, documenti personali contenuti nell'armadio sito in corridoio, collezione di alcolici e vino, utensili elettrici e a mano, documenti e oggettistica contenuti in cantina, gioielli conservati nella cassetta di sicurezza intestata a nome di (collana d'oro, orologio, spilla dei nonni defunti di CP_1
, tutto da pagina 9 comparsa di costituzione e risposta). Parte_1
pagina 18 di 21 Eccepisce infine che non sono nella sua disponibilità il materiale elettrico ed elettronico, le telecamere, le macchine fotografiche, il computer e il videoproiettore, in quanto rimasti nella precedente casa di Roma, e di non avere contezza dell'esistenza di una collezione di orologi del marito, dei due ricevitori AV DE, nonché dell'amplificatore Pioneer.
Ora, con riferimento ai beni mobili, suppellettili, oggettistica presente nella casa coniugale, si evidenzia come il provvedimento di assegnazione dell'immobile ex articolo 337 sexies c.c. emesso nell'ambito del procedimento di separazione comprende anche l'uso dei beni mobili che compongono l'abitazione, in quanto strumentali al suo godimento (Cass. sent. n. 878/1986, Cass. sent. n. 7303/1987); tali mobili e suppellettili non possono dunque essere oggetto di restituzione, la quale deve essere limitata ai beni strettamente personali dell'attore.
Con riferimento a questi ultimi, deve essere accolta la disponibilità della convenuta alla restituzione all'attore dei beni che la stessa ammette essere presenti nella casa coniugale, di cui a pagina 9 comparsa di CP_1 costituzione e risposta.
Con riferimento al materiale elettrico ed elettronico, alle telecamere, alle macchine fotografiche, al computer, al videoproiettore, alla collezione di orologi, ai due ricevitori AV DE, nonché all'amplificatore Pioneer, i testi ed - genitori dell'attore, escussi per prova delegata alla Testimone_1 Testimone_2 udienza del 28.7.2022 presso il Tribunale di Verona - hanno dichiarato che il materiale elettrico ed elettronico
è stato portato nella casa di ZA (dove li avrebbe visti 5/6 anni fa), siccome i due ricevitori DE Tes_2
e l'amplificatore Pioner, e che sussiste collezione di orologi di proprietà di parte attrice, che i testi hanno minuziosamente descritto: trattasi di tre orologi da polso, di cui uno regalo di laurea, uno di MCLaren, uno di Procter, ed uno da taschino (deposito in atti 11.1.2023).
I testi e – genitori della convenuta, escussi per prova delegata alla Testimone_3 Testimone_4 udienza del 7.4.2022 avanti al Tribunale di Forlì - hanno dichiarato che il materiale elettronico è stato trasferito a Roma;
di non sapere nulla degli amplificatori e degli orologi (teste : la teste nulla ha Tes_3 dunque riferito in ordine all'eventuale trasferimento del materiale a ZA.
Il teste nulla ha saputo riferire degli orologi, mentre con riferimento al resto si è limitato CP_1 genericamente ad affermare che avrebbe portato con sé tutto il materiale elettronico, in quanto Parte_1 appassionato (cfr. deposito in atti del 8.4.2022).
Alla luce di quanto precede, atteso che il ricordo dei genitori di appare molto più dettagliato e Parte_1 specifico in ordine alla tipologia di oggetti, al luogo in cui sarebbero stati localizzati (casa di ZA) e al tempo in cui essi li avrebbero visti per l'ultima volta (il 2016/2017 circa) e che, di contro, i genitori di CP_1 nulla hanno saputo riferire in ordine agli orologi, e nel resto si sono limitati genericamente a riferire che gli altri oggetti erano stati precedentemente trasferiti da ZA a Roma e che poi il genero avrebbe portato con sé gli oggetti di suo interesse (con affermazione non circostanziata cronologicamente) deve ritenersi provato pagina 19 di 21 che il materiale elettrico ed elettronico, le telecamere, le macchine fotografiche, il computer e il videoproiettore, la collezione di orologi, i due ricevitori AV DE, nonché e l'amplificatore Pioneer siano effettivamente nella casa di ZA e debbano essere oggetto di restituzione all'attore, in quanto beni personali.
Con riferimento alla domanda ex articolo 194 c.c. deve evidenziarsi che detta previsione ha carattere eccezionale, in quanto si aggiunge ad un compiuto (e recentemente incrementato dal d.lgs. 149/2022 con gli articoli 473bis.36 e 473bis.37 c.p.c.) sistema di tutela approntato per i figli in presenza di crisi del vincolo matrimoniale fra i genitori, ed è destinata ad assicurare protezione esclusivamente alla prole minore, non nel contesto dell'adempimento dell'obbligo di mantenimento, ma per soddisfazione di esigenze, anche soltanto morali, che caratterizzano la posizione del soggetto protetto rispetto al bene considerato e che sarebbero compromesse dalla divisione dei beni della comunione legale. Il detto provvedimento giudiziale costitutivo dell'usufrutto ha, pertanto, efficacia limitata nel tempo, non potendo essa eccedere la data di compimento della maggiore età dei figli per la cui tutela siffatto vincolo reale è stato costituito (cfr. Cass. sent. n. 3350/1994).
Nel caso di specie, non sono stati allegati specifici elementi che possano indurre a ritenere necessaria una tutela ulteriore, peraltro di carattere eccezionale, rispetto a quella ampia ed articolata approntata dagli articoli
473bis.36 e 473bis.37 c.p.c., delle esigenze morali e materiali dell'unico figlio minore, nato nel 2007 (quadro familiari a carico unico persone fisiche 2015 ZO documento 11 convenuta), anche in considerazione del fatto che le parti sono altresì comproprietarie della casa coniugale in ZA e di immobile in Pinarella di
RV (documento 10 convenuta, pagina 2) e che vi sono dunque beni immobili che possono offrire garanzia reale agli obblighi contribuitivi gravanti sull'attore.
Quanto precede è assorbente rispetto alle domande, eccezioni, istanze – anche istruttorie – delle parti.
Le spese di CTU vengono poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna e con vincolo di solidarietà
a favore del Consulente, essendosi la sua prestazione svolta in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio (Cass. ord. n. 28572/2023).
Considerata la natura e l'esito del giudizio, nonché la novità di alcune questioni trattate nello stesso (con particolare riferimento alla possibilità di ricomprendere i fringe benefit nella comunione legale), sono integrati i presupposti normativi per la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P Q M
Il Tribunale di ZA, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 3081/2021 , ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
-rigetta l'eccezione di improcedibilità;
-condanna a corrispondere a l'importo di euro 571.669,50 oltre interessi legali di mora CP_1 Parte_1 dalla domanda giudiziale al saldo;
-condanna a restituire a l'importo di euro 67.700, oltre interessi legali di mora dalla CP_1 Parte_1 domanda giudiziale al saldo;
pagina 20 di 21 a restituire a l'importo di euro 1.682,50, oltre interessi legali di mora dalla CP_10 Parte_1 CP_1 domanda giudiziale al saldo;
-condanna a consegnare a i suoi capi di abbigliamento, ovvero camicie, pantaloni, CP_1 Parte_1 cappotti, maglie, maglioni, scarpe, la collezione di libri e fumetti, i libri di proprietà del marito contenuti nello studio, i documenti personali contenuti nell'armadio sito in corridoio, la collezione di alcolici e vino, utensili elettrici e a mano, documenti e oggettistica contenuti in cantina, i gioielli conservati nella cassetta di sicurezza intestata a nome di (collana d'oro, orologio, spilla dei nonni defunti di ), il materiale CP_1 Parte_1 elettrico ed elettronico, le telecamere, le macchine fotografiche, il computer e il videoproiettore, la collezione di orologi del marito (tre orologi da polso e uno da taschino), i due ricevitori AV DE, nonché
l'amplificatore Pioneer;
-Rigetta le ulteriori domande restitutorie;
-rigetta la domanda ex articolo 194 c.c.;
-Pone le spese di CTU a definitivo carico delle parti nella misura del 50% ciascuna a con vincolo di solidarietà
a favore del Consulente;
-Compensa tra le parti le spese di lite.
ZA, 23.1.2025
Il Giudice
Claudia Bonomi
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Claudia Bonomi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3081/2021 promossa da:
(c.f. nato a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avvocato Mario Azzarita e l'avvocato Antonio Erba del Foro di ZA ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Lissone (MB), via Isonzo n. 31;
ATTORE contro
(c.f. ), nata a [...] il [...], con gli Controparte_1 C.F._2 avvocati Maria Cristina Morelli e Marco Grando ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
Mariuccia Meroni sito in Brugherio (MB), via Cavour, 14;
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 21 CONCLUSIONI per parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di ZA, ogni contraria istanza ed eccezione disattese,
Per quanto riguarda lo scioglimento della comunione legale dei beni:
1. Accertare e dichiarare che, alla data del 15.07.2017, il valore complessivo del patrimonio caduto in comunione legale, al netto dei debiti delle parti non addebitati sui conti correnti caduti in comunione
[quantificati dal CTU in complessivi euro 92.862,69 - vedi pag. 29 della relazione peritale depositata il
10.05.2024] è pari ad euro 4.710.496,00 e ricomprende i beni di seguito elencati, per come descritti e valorizzati nella CTU in atti:
- il denaro giacente sui conti correnti comuni alla data del 15.07.2017, pari a complessivi euro 36.796,44 (vedi tabella a pag. 30 della C.T.U.);
- il denaro giacente sui conti correnti personali alla data del 15.07.2017, pari a complessivi euro 181.428,11
(vedi tabella a pag. 30 della C.T.U.);
- i conti deposito titoli acquistati dalle parti tra il 28.09.2002 e il 15.07.2017, per un valore complessivo di euro 482.491,67 (vedi tabella a pag. 30 della C.T.U.);
- le azioni P&G (Procter & Gamble) acquistate dalle parti tra il 28.09.2002 e il 15.07.2017, per un valore complessivo di euro 318.924,26 (vedi tabella a pag. 30 della C.T.U.);
- le polizze assicurative denominate MyLife stipulate dalle parti tra il 20.09.2002 e il 15.07.2017, per un valore complessivo di euro 3.783.718,30 (vedi tabella a pag. 30 della C.T.U.);
- le stock options e le deferred shares esercitate dalle parti tra il 28.09.2002 e il 15.07.2017, il cui ricavato non sia stato utilizzato per soddisfare i fabbisogni della famiglia o per acquistare altri beni comuni, per un valore pari ad euro 0,00 (vedi pagg. 18 e 19 della C.T.U.);
2. Accertare e dichiarare che, in base a quanto stabilito dal C.T.U. nella relazione peritale depositata il
10.05.2024, alla data del 31.12.2022:
- il valore complessivo del patrimonio caduto in comunione legale, descritto al precedente punto 1, è pari ad euro 5.045.972,00, per cui la quota di ½ del patrimonio comune spettante a ciascuna delle parti è pari ad euro
2.522.986,00 (vedi tabella a pag. 31 della C.T.U.);
- l'attore ha mantenuto il possesso di beni comuni per un valore complessivo di euro 1.978.005,00, mentre la convenuta ha mantenuto il possesso di beni comuni per un valore complessivo di euro 3.067.967,00 (vedi tabella a pag. 31 della C.T.U.), per cui, all'esito dello scioglimento della comunione, la convenuta deve corrispondere all'attore un conguaglio in denaro di euro 544.981,00 (3.067.967,00 – euro 2.522.986,00);
3. Accertare e dichiarare che, in base a quanto stabilito dal C.T.U. nella relazione peritale depositata il
10.05.2024 (vedi pag. 33), nel periodo dal 16.07.2017 al 31.12.2022, gli strumenti finanziari in possesso della pagina 2 di 21 convenuta, limitatamente alla porzione eccedente la quota di ½ del patrimonio comune di sua spettanza, hanno maturato cedole e dividendi per un valore complessivo di euro 26.688,50;
4. Accertare e dichiarare che, in base a quanto stabilito dal C.T.U. nella relazione peritale depositata il
10.05.2024 (vedi pag. 9), nel periodo dal 31.12.2014 al 15.07.2017, la convenuta ha prelevato dal c/c comune n. 001/326916-7, in essere presso , una somma complessiva di euro 47.150,00, non Controparte_2 impiegata per l'acquisto di altri beni caduti in comunione, né per soddisfare i fabbisogni della famiglia e, per l'effetto, condannare , ai sensi dell'art. 192 c.c., a rimborsare alla comunione la somma Controparte_1 anzidetta di euro 47.150,00;
5. Accertare e dichiarare che, in base a quanto stabilito dal C.T.U. nella relazione peritale depositata il
10.05.2024 (vedi pag. 17), in data 02.01.2017, la convenuta ha prelevato dal c/c personale n. 9706 di CP_3
, mediante assegno circolare a proprio favore, la somma di euro 88.250,00, che non risulta essere stata
[...] impiegata per acquistare altri beni caduti in comunione, né per soddisfare i fabbisogni della famiglia e, per l'effetto, condannare , ai sensi dell'art. 192 c.c., a rimborsare alla comunione la somma Controparte_1 anzidetta di euro 88.250,00;
6. Dichiarare lo scioglimento della comunione legale e disporre la divisione in parti uguali tra l'attore e la convenuta del patrimonio comune, condannando per l'effetto la convenuta a versare all'attore un conguaglio in denaro di euro 544.981,00, oltre a cedole e dividendi maturati dal 16.07.2017 al 31.12.2022 pari ad euro
26.688,50, nonché l'ulteriore somma di euro 67.700,00 (23.575,00 + 44.125,00) a titolo di rimborso della quota parte di ½ spettante al sig. sulle somme ricadenti in comunione indicate ai precedenti punti Parte_1
4. (euro 47.150,00) e 5. (euro 88.250,00), così per complessivi euro 639.396,50 o la diversa somma, anche maggiore, accertata in corso di casa, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
Per quanto riguarda la restituzione dei beni personali appartenenti all'attore:
7. Accertato e dichiarato che i beni mobili meglio specificati al punto 3) della narrativa dell'atto di citazione, rimasti presso la casa coniugale sita in ZA, Via Ramazzotti n. 12 e assegnata in sede di provvedimenti presidenziali alla convenuta , sono di esclusiva proprietà dell'attore , Controparte_1 Parte_1 condannarsi all'immediata restituzione degli stessi all'attore; Controparte_1
Per quanto riguarda la domanda riconvenzionale di parte convenuta di costituzione di diritto di usufrutto ex art. 194, secondo comma c.c.:
8. In principalità, rigettarsi la domanda ex adverso formulata in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi dedotti in atti ovvero, in subordine, limitarsi la durata dell'eventuale usufrutto giudiziale fino al compimento della maggiore età da parte dei figli dei coniugi;
In ogni caso:
9. Porsi i compensi del C.T.U. definitivamente a carico della convenuta;
10. Con vittoria di spese e onorari di causa, incluse le spese di C.T.P. pagina 3 di 21 per parte convenuta:
Voglia l'Onorevole Tribunale di ZA, contrariis reiectis,
In via preliminare: accertato, per tutti i motivi esposti in atti, da intendersi qui integralmente richiamati, il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, e quindi l'improcedibilità dell'odierna azione, assegnare termine per l'introduzione di una procedura di mediazione obbligatoria in relazione alle domande oggetto del presente giudizio.
Nel merito: previa ricostruzione, alla data di scioglimento della comunione, della massa dei beni mobili in essa ricadenti, che dovrà includere anche i beni (titoli, azioni, stock option, deferred shares, denaro e ogni altro valore) facenti parte della comunione detenuti dall'ing. , oltre alle restituzioni di cui all'art. 192 c.c., il tutto Parte_1 nell'entità che risulterà accertata all'esito dell'istruttoria, disporsi la divisione dei cespiti con attribuzione ai due comunisti della porzione a ognuno spettante (50% ciascuno) ex art. 194 comma 1 c.c., con costituzione del diritto di usufrutto su una parte dei beni di spettanza dell'ing. ai sensi dell'art. 194 comma 2 Parte_1
c.c. viste le obbligazioni di mantenimento della prole a suo carico, di cui ai provvedimenti provvisori divorzili in atto (Tribunale di ZA, R.G. 1448/2021, G.I. dott. Wandalba Farano).
In via istruttoria:
- ordinare ex art. 210 c.p.c. all'ing. di esibire, producendola in giudizio, copia integrale dei Parte_1 documenti attestanti tutti gli emolumenti (in denaro, azioni, stock option, deferred shares o in qualunque altra forma), nonché i T.F.R., versati anche in via anticipata, e ogni altra competenza di fine rapporto corrisposti in suo favore dalle società Procter&Gamble, e B.A.T. (RI RI AC) nel CP_4 periodo dalla data di celebrazione del suo matrimonio con la dott. (28 settembre 2002) alla data di CP_1 scioglimento della comunione legale - provvedimenti presidenziali di separazione - (15 luglio
2017).
- ordinare ex art. 210 c.p.c. e laddove necessario ex art. 204 c.p.c. all'ing. , già residente in Parte_1
Londra (UK), 22 Ravensbourne Apartments, 5 Central Avenue - cap SW6 2GN -, attualmente residente in [...], nonché più utilmente:
• alla Procter&Gamble Italia s.p.a. (P.IV ; c.f. con sede legale in Roma, 00144, P.IVA_1 P.IVA_2 viale Giorgio Ribotta n.11, di esibire, producendola in giudizio, ogni documentazione attestante le somme e ogni altra utilità corrisposte all'ing. (c.f. , nato a [...], Parte_1 CodiceFiscale_3 il 22 giugno 1968, nel corso del rapporto di lavoro intrattenuto con il medesimo in modo diretto o con enti alla stessa collegati, corrisposti sia in Italia, sia all'estero, dal 2002 al 2007;
pagina 4 di 21 • alla Procter&Gamble Italia s.p.a. (P.IV ; c.f. con sede legale in Roma, 00144, P.IVA_1 P.IVA_2 viale Giorgio Ribotta n.11, di esibire, producendola in giudizio, ogni documentazione attestante le somme e ogni altra utilità corrisposte all'ing. (c.f. , nato a [...], Parte_1 CodiceFiscale_3 il 22 giugno 1968, all'atto della cessazione dei suoi rapporti di lavoro con la citata società o enti alla stessa collegati, sia in Italia, sia all'estero;
• alla (c.f./ P.IV ), con sede legale in SE SA NI (MI), Controparte_5 P.IVA_3
20099, via Franco Sacchetti, 20 di esibire, producendola in giudizio, ogni documentazione attestante le somme e ogni altra utilità corrisposte all'ing. (c.f. , nato a Parte_1 CodiceFiscale_3
EG (VR), il 22 giugno 1968 nel corso del rapporto di lavoro intrattenuto con il medesimo in modo diretto ovvero con società terze distaccatarie presso cui l'attore ha prestato attività lavorativa (Skyy Spirits llc con sede in SA Francisco - California), corrisposti sia in Italia, sia all'estero, dal 2007 al 2014;
• alla (c.f./P.IV ), con sede in SE SA NI (MI), 20099, Controparte_5 P.IVA_3 via Franco Sacchetti, 20 di esibire, producendola in giudizio, ogni documentazione attestante le somme e ogni altra utilità, corrisposte all'ing. (c.f. , nato a [...], Parte_1 CodiceFiscale_3 il 22 giugno 1968, all'atto della cessazione dei suoi rapporti di lavoro con la citata società o con società terza distaccataria presso cui l'attore ha prestato attività (Skyy Spirits llc con sede in SA Francisco -California), sia in Italia, sia all'estero;
• alla RI RI AC (n. con sede legale in Londra (UK), Globe House, 1, Waterstreet, P.IVA_4
, nonché a (P.IV ) con sede legale in Roma, C.F._4 Controparte_6 P.IVA_5 via Amsterdam, 147, di esibire, producendola in giudizio, ogni documentazione attestante le somme e ogni altra utilità corrisposte all'ing. (c.f. nato a [...], il 22 Parte_1 CodiceFiscale_3 giugno 1968 nel corso del rapporto di lavoro intrattenuto con il medesimo in modo diretto o con enti alla stessa collegati, corrisposti sia in Italia, sia all'estero dal 2016 al luglio 2017.
- disporre, per le ragioni esposte nei propri scritti difensivi da intendersi qui integralmente richiamate, che l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. si estenda a tutta la documentazione attestante il patrimonio delle parti a decorrere dalla data del loro matrimonio (28 settembre 2002). In particolare con riferimento alla quota dei beni in comunione in possesso dell'ing. (rapporti bancari, assicurativi/previdenziali, societari, in Parte_1
Italia e all'estero, intestati o cointestati al medesimo - indicati dalla dott. nei propri scritti difensivi e CP_1 istanze esibitorie).
- disporre, per le ragioni esposte dalla dott. nei propri scritti difensivi e nelle osservazioni del proprio CP_1
CTP, da intendersi qui integralmente richiamati, la rinnovazione totale della CTU con nomina di un nuovo
Consulente Tecnico d'Ufficio.
Con il favore di spese e compensi del giudizio e di CTU
pagina 5 di 21 Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, esponeva di aver contratto matrimonio in Parte_1 regime di comunione legale dei beni in data 28 settembre 2002 con;
che con decreto n. Controparte_1
12487/2017 del 15 luglio 2017, nell'ambito del procedimento per separazione giudiziale, il Tribunale di
ZA autorizzava i coniugi a vivere separati;
che ciò determinava lo scioglimento della comunione legale;
che nel procedimento di separazione veniva pronunciata sentenza ex articolo 709 bis c.p.c. in data 20.10.2020, non impugnata;
che erano caduti in comunione beni intestati individualmente a , acquistati nel corso CP_1 del coniugio, e precisamente: i) Lo strumento finanziario My Life liquidabile in qualsiasi momento del valore di 2.260.000,00 euro in deposito presso banca;
ii) Azioni Procter & Gamble del valore di CP_2
292.197,77 dollari (246.210 euro) alla data dello scioglimento della comunione, liquidabili in qualsiasi momento in deposito presso la banca Wells Fargo;
iii) Obbligazioni in valuta americana per 249.077,00 dollari presso (pari ad euro 209.876,00); iv) Obbligazioni argentine depositate presso CP_2 [...]
per euro 3.000,00; v) Azioni Procter & Gamble in euro depositate presso Banca Intesa SApaolo CP_2 per euro 30.000,00; vi) Piano di accumulo obbligazionario presso per euro 20.000,00, oltre ad CP_3 altri beni dalla stessa detenuti presso e Banca Intesa SA Paolo ed ai beni prelevati dal Controparte_2 conto corrente comune presso per oltre euro 184.000,00 ed utilizzati per fini diversi dal CP_2 soddisfacimento dei bisogni della famiglia, da restituire ex articolo 192 c.p.c., oltre al prelievo di euro 85.000 effettuato a fine luglio 2017 ed utilizzato per l'acquisito di un'auto; il tutto per un valore complessivo di euro
3.038.086,00; che erano caduti in comunione i seguenti beni, acquistati da : i) Lo strumento Parte_1 finanziario My Life liquidabile in qualsiasi momento del valore di euro 1.458.500,00 in deposito presso
[...]
; ii) Conto corrente presso la banca inglese Natwest, 100.728,28 sterline (116.382,90 euro); iii) CP_2
512.2 Azioni Procter & Gamble del valore di 45.189,95 dollari (38.076,00 euro) alla data dello scioglimento della comunione;
iv) Conto corrente presso con giacenza di euro 10.800,00; v) Obbligazioni in CP_2 valuta americana depositate presso banca per 248.008 USD (208.975,00 euro); vi) Obbligazioni CP_2 argentine depositate presso per euro 2.000,00; il tutto per un valore di euro 1.834.733,90; CP_2 specificava di essere titolare di 5.285,2 azioni della Procter & Gamble, ma di averne acquistate 4764 prima del matrimonio con risparmi personali e che esse erano dunque escluse dalla comunione;
che vi erano beni acquistati da entrambi i coniugi nel corso del matrimonio, ricadenti in comunione, e segnatamente: i) il denaro giacente su conto corrente cointestato presso Bank of America con giacenza di 3.109,08 dollari (euro
2.619,69,00) ii) un deposito obbligazionario cointestato del valore di 46.057,77 dollari (euro 38.808,90); che le polizze assicurative e i titoli azionari e obbligazionari rientravano nella comunione legale “immediata” ai sensi dell'art. 177, comma 1 c.c., mentre il denaro depositato nei conti correnti, cointestati o meno, rientrava nella comunione de residuo, in quanto non consumato al momento dello scioglimento della comunione;
che tale patrimonio doveva essere suddiviso al 50% tra i coniugi e doveva dunque restituire a lui una CP_1 pagina 6 di 21 parte di titoli corrispondente all'eccedenza rispetto al 50% del patrimonio stesso o in subordine un conguaglio in denaro;
di aver saldato alcuni debiti con denaro personale e segnatamente: i) le imposte relative al trattamento di fine rapporto con la società ercepito nel 2014 ed entrato in comunione attraverso CP_4 la sottoscrizione del prodotto My Life all'anno 2014 per euro 23.216,25; ii) di aver inoltre restituito a CP_4 un importo di euro 61.391,32 anticipatogli dall'azienda per evitare una doppia imposizione in Italia e negli
Stati Uniti su alcune stock options maturate nel periodo 2010/2011; che doveva restituirgli il 50% CP_1 degli importi anticipati, in quanto debiti comuni;
che la casa coniugale veniva assegnata a , che vi CP_1 tratteneva numerosi beni di proprietà del marito;
concludeva domandando la divisione dei beni di cui alla comunione legale, con rimborso da parte della convenuta delle somme indebitamente prelevate;
la divisione dei cespiti con attribuzione ai singoli partecipanti della porzione ad ognuno spettante nella misura del 50%, attribuendo all'attore una quota degli investimenti in essere a nome di presso (MyLife) CP_1 CP_2
e delle azioni Procter & Gamble depositate presso la banca Wells Fargo, oltre al 50% delle cedole e dei dividendi maturati dalla domanda giudiziale al saldo e 50% delle cedole e dei dividendi maturati sugli investimenti dalla domanda giudiziale al saldo;
la suddivisione al 50% della liquidità caduta in comunione;
la condanna della convenuta a rifondere all'attore il 50% delle somme pagate per i debiti della comunione per complessivi euro 42.303,78; la condanna di all'immediata restituzione dei beni mobili di esclusiva CP_1 proprietà di parte attrice siti nella casa coniugale.
Si costituiva parte convenuta, evidenziando che in sede di mediazione esponeva di non voler Parte_1 proseguire con la procedura di mediazione stessa;
che ciò rendeva improcedibile l'azione proposta, in quanto la procedura di mediazione non si era svolta;
nel merito eccepiva che parte attrice non aveva esposto i valori afferenti i TFR percepiti all'atto della cessazione del rapporto di lavoro con la Procter&Gamble, avvenuta nel 2007, né con (cessazione del rapporto nel 2014, dopo 7 anni di attività), né le retribuzioni CP_4 percepite ad aprile, novembre 2016 e giugno e luglio 2017 presso B.A.T. (RI RI AC), non accreditate sul conto corrente comune;
che egli aveva accumulato numerose stock options presso tutti i datori di lavoro;
che egli nel 2016 possedeva oltre 9.000 azioni di Procter&Gamble e non 5.285,2 come allegato e che alla data del 31 dicembre 2008 egli era titolare di numero 2.039,68 azioni Procter&Gamble; che in sede di mediazione obbligatoria egli esponeva di avere acquisito nel corso dell'unione coniugale azioni
Procter&Gamble per un valore quantomeno pari a €. 401.674,50; che egli era titolare di deposito titoli e c/c a sé intestato presso Bank of America portante un saldo di almeno €. 38.402,22, di tre polizze RG
PR a sé intestate e precisamente la n. 43863, la n. 394718 e la n. 783473 rispettivamente del valore in caso di riscatto di €. 3.135,75 - €. 630,57- €. 13.349,40; di aver acquistato con risparmi personali un BOT per
€. 140.000,00 e titoli Comit per €. 22.477,93; di aver acquistato la vettura per cui è causa con un prestito del di lei padre;
che i prelievi operati erano stati destinati al soddisfacimento dei bisogni della famiglia;
che non vi era prova circa l'ammontare degli investimenti facenti capo a sé; di aver a propria volta saldato debiti della pagina 7 di 21 comunione legale per euro 8.255,12, afferenti la tassazione del proprio TFR;
che i beni mobili rivendicati dall'attore facevano parte della casa coniugale;
di aver in ogni caso invitato parte attrice al ritiro dei propri oggetti personali, ad eccezione di amplificatore, ricevitori AV ed orologi, dei quali ella non aveva contezza;
concludeva domandando la declaratoria di improcedibilità della azione per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
disporsi la divisione dei cespiti con attribuzione ai singoli partecipanti della porzione a ognuno spettante del 50%, con costituzione del diritto di usufrutto su una parte dei beni di spettanza di ai sensi dell'art. 194 c.c., stanti i suoi obblighi di mantenimento della prole. Parte_1
Il giudice rigettava l'eccezione di improcedibilità; ammetteva parzialmente le istanze istruttorie articolate dalle parti;
disponeva darsi ingresso a CTU sullo scioglimento della comunione legale ed all'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
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Le domande delle parti possono trovare accoglimento nei limiti e per i motivi di cui in appresso.
Si osserva preliminarmente che l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento del procedimento di mediazione non può essere accolta: invero, l'articolo 5 c. 2 bis d.lgs. 28/2010, nel disciplinare i rapporti tra mediazione e giudizio, prevede che 2-bis. Quando l'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo.
L'articolo 8 d.lgs. 28/2010 prevede che Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalita' di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati
a esprimersi sulla possibilita' di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento.
E dunque, il primo incontro ha necessariamente un carattere informativo;
ove le parti intendano iniziare la procedura, esso prosegue con il suo svolgimento.
Secondo un orientamento diffuso nella giurisprudenza di merito, la condizione di procedibilità può dirsi avverata soltanto ove le parti, comparse al primo incontro e superato il momento informativo, procedano anche a trattare nel merito le questioni controverse.
Un secondo orientamento, autorevolmente espresso dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. ord. n.
18485/2024, Cass. sent. n. 18068/2019, Cass. sent n. 8473/2019), cui la scrivente integralmente aderisce, ritiene invece che la condizione di procedibilità sia avverata quando l'attore, fisicamente presente avanti al mediatore, in proprio o delegando la presenza ad altra persona, terminate la formalità preliminari illustrative delle finalità e delle modalità della mediazione, si limiti a comunicare al mediatore di non voler procedere oltre.
Non è dunque necessario il passaggio successivo, ovvero che le parti discutano nel merito le questioni controverse, per poi dare atto a verbale della impossibilità di addivenire ad una soluzione positiva.
pagina 8 di 21 Tale orientamento appare rispettoso del dato letterale - poiché per l'articolo 8 d.lgs. 28/2010 il primo incontro ha carattere necessariamente informativo, e solo eventualmente mediativo – sia dell'esigenza di non rendere eccessivamente complesso, dilazionato e oneroso l'accesso alla tutela giurisdizionale, nel rispetto degli articoli 24 e 111 Cost. (come ricorda Cass. sent. n. 8473/2019, invero all'esito della fase informativa peraltro sono dovute solo le spese, e non anche il compenso del mediatore).
E dunque, come accaduto nel caso di specie, se anche il convenuto compare ed è l'attore che dichiara di non intendere impegnarsi nella mediazione deve ritenersi che il mediatore debba prenderne atto e che l'attività si concluda anche in questo caso al termine dell'incontro preliminare, che la mediazione sia stata esperita e che abbia dato esito negativo, e che quindi la condizione di procedibilità sia soddisfatta (Cass. sent. n. 8473/2019).
Alla luce di quanto precede, nel caso di specie deve ritenersi che la mediazione sia stata effettuata e la condizione di procedibilità si sia avverata.
Ciò premesso, nel merito, le norme di legge che vengono in rilievo nel caso di specie sono:
-l'articolo 177 c.c. costituiscono oggetto della comunione: a)gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;
b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti
e non consumati allo scioglimento della comunione;
c) i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati;
d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.
-l'articolo 179 c.c. non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge: a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;
b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;
c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;
d) i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un'azienda facente parte della comunione;
e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;
f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto. (…)
-l'articolo 186 c.c. I beni della comunione rispondono: a) di tutti i pesi ed oneri gravanti su di essi al momento dell'acquisto;
b) di tutti i carichi dell'amministrazione; c) delle spese per il mantenimento della famiglia e per l'istruzione e l'educazione dei figli e di ogni obbligazione contratta dai coniugi, anche separatamente, nell'interesse della famiglia;
d) di ogni obbligazione contratta congiuntamente dai coniugi.
-l'articolo 187 c.c. I beni della comunione, salvo quanto disposto nell'articolo 189, non rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio.
pagina 9 di 21 -l'articolo 191 c. 2 c.c. Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. L'ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione.
-l'articolo 192 c.c. Ciascuno dei coniugi è tenuto a rimborsare alla comunione le somme prelevate dal patrimonio comune per fini diversi dall'adempimento delle obbligazioni previste dall'articolo 186. È tenuto altresì a rimborsare il valore dei beni di cui all'articolo 189, a meno che, trattandosi di atto di straordinaria amministrazione da lui compiuto, dimostri che l'atto stesso sia stato vantaggioso per la comunione o abbia soddisfatto una necessità della famiglia. Ciascuno dei coniugi può richiedere la restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune. I rimborsi e le restituzioni si effettuano al momento dello scioglimento della comunione;
tuttavia il giudice può autorizzarli in un momento anteriore se l'interesse della famiglia lo esige o lo consente. Il coniuge che risulta creditore può chiedere di prelevare beni comuni sino a concorrenza del proprio credito. In caso di dissenso si applica il quarto comma. I prelievi si effettuano sul denaro, quindi sui mobili e infine sugli immobili.
-l'articolo 194 c.c. La divisione dei beni della comunione legale si effettua ripartendo in parti uguali l'attivo e il passivo. Il giudice, in relazione alle necessità della prole e all'affidamento di essa, può costituire a favore di uno dei coniugi l'usufrutto su una parte dei beni spettanti all'altro coniuge.
-l'articolo 195 c.c. Nella divisione i coniugi o i loro eredi hanno diritto di prelevare i beni mobili che appartenevano ai coniugi stessi prima della comunione o che sono ad essi pervenuti durante la medesima per successione o donazione. In mancanza di prova contraria si presume che i beni mobili facciano parte della comunione.
-l'articolo 196 c.c. Se non si trovano i beni mobili che il coniuge o i suoi eredi hanno diritto di prelevare a norma dell'articolo precedente essi possono ripeterne il valore provandone l'ammontare anche per notorietà, salvo che la mancanza di quei beni sia dovuta a consumazione per uso o perimento o per altra causa non imputabile all'altro coniuge.
Nel caso di specie, le parti hanno contratto matrimonio in data 28.9.2002 in comunione legale dei beni
(circostanza incontroversa); in data 15.7.2017 sono stati autorizzati a vivere separati (documento 1 attore) e ciò ha determinato lo scioglimento della comunione ex articolo 191 c. 2 c.p.c.; la pronuncia ex articolo 709 bis c.p.c. è intervenuta con sentenza n. 1340/2020 pubbl. il 20/10/2020; entrambe le parti hanno dunque diritto a chiedere la divisione.
Sulla scorta delle norme sopra citate, ed in relazione alle allegazioni delle parti, deve evidenziarsi che rientrano nella comunione legale immediata gli investimenti finanziari effettuati anche separatamente da ciascuno dei coniugi nel corso del matrimonio, in quanto acquisiti di beni effettuati da terzi soggetti (cfr. Cass. sent. n.
21098/2007, Cass. sent. n. 6120/2008, Cass. sent. n. 799/2009, Cass. sent. n. 2569/2009, Cass. sent. n.
19689/2014).
Invero, La comunione legale fra i coniugi, come regolata dagli artt. 177 e segg. cod.civ., costituisce un istituto che prevede uno schema normativo non finalizzato, come quello della comunione ordinaria regolata dagli artt. 1100 e segg.cod.civ., alla tutela pagina 10 di 21 della proprietà individuale, ma alla tutela della famiglia attraverso particolari forme di protezione della posizione dei coniugi nel suo ambito, con speciale riferimento al regime degli acquisti, in relazione al quale la ratio della disciplina, che è quella di attribuirli in comunione ad entrambi i coniugi, trascende il carattere del bene della vita che venga acquisito e la natura reale o personale del diritto che ne forma oggetto;
ne consegue che anche i crediti -così come i diritti a struttura complessa, come i diritti azionari- in quanto "beni" ai sensi degli art. 810, 812 e 813 cod.civ., sono suscettibili di entrare nella comunione, ove non ricorra una delle eccezioni alla regola generale dell'art. 177 cod.civ. poste dall'art. 179 cod.civ. (Cass. 21098/2007, cfr. anche Cass. sent. n. 9355/1997, Cass. sent. n. 5172/1999, Cass. sent. n. 21098/2007, Cass. sent. n.
2569/2009, Cass. sent. n.19689/2014).
Rientrano nella nozione di acquisti anche i depositi in titoli (cd. dossier), in virtù dei quali l'istituto custodisce e o amministra (per conto del cliente) strumenti finanziari e titoli in genere, cartacei o dematerializzati (azioni, obbligazioni, titoli di stato, quote di fondi d'investimento, ecc.), prevalendo l'aspetto patrimoniale, e dovendo pertanto, i relativi saldi, essendo essi rappresentativi di titoli aventi autonomo valore di scambio, cadere nella comunione legale degli acquisti, nonché le polizze assicurative sulla vita aventi prevalente componente di investimento vertendosi, anche in tale ultima ipotesi, in una forma di investimento autonomamente valutabile e destinata ad accrescere immediatamente la comunione (cfr. Cass. n. 4393/2011 e nella giurisprudenza di merito, Tribunale Teramo 25.1.2017).
Rientrano nella comunione immediata anche le cedole ed i dividendi derivanti dagli investimenti, in quanto frutti degli stessi e volti al loro accrescimento;
inoltre, ove uno dei coniugi abbia alienato taluno dei beni ricadenti in comunione immediata senza il consenso dell'altro, a norma dell'articolo 184 u.c. c.c., l'alienante sarà tenuto alla ricostruzione della comunione nello stato in cui si trovava, ovvero al pagamento dell'equivalente secondo i valori correnti.
Conseguentemente, il CTU a pagine 11 - 13 relazione peritale ha ricostruito il valore delle cedole maturate dagli investimenti effettuati, nonché il valore potenziale di quelli dismessi unilateralmente da un coniuge senza l'assenso dell'altro e ciò in difetto di documentazione atta a dimostrare il rendimento effettivo.
Al fine di ridurre ogni potenziale effetto distorsivo il CTU ha ritenuto, per entrambe le parti, di procedere ad attualizzare dette azioni mediante l'utilizzo di un paniere di titoli similari trattati nella stessa borsa (ipotizzando in pratica un reinvestimento in strumenti similari). Conseguentemente per l'attualizzazione delle azioni P&G si è preso come riferimento il tasso di crescita dell'indice DJ Industrial nel periodo 16/07/2017 – 31/12/2022 (pari al 53,19%) (pagina 25 relazione peritale).
Peraltro, la comunione legale tra coniugi riguarda gli acquisti, cioè gli atti implicanti effettivo trasferimento della proprietà del bene o la costituzione di diritti reali, non i diritti di credito sorti dal contratto concluso soltanto da uno dei due coniugi, i quali per la loro natura relativa e personale, pur se strumentali all'acquisito di un bene, non sono suscettibili di rientrare in comunione (cfr. Cass. sent. n. 1548/2008, Cass. 1363/1999).
pagina 11 di 21 E dunque, non rientrano in comunione legale il diritto a contrarre da preliminare, quello da opzione, o da prelazione perché trattasi di diritti personali e relativi, limitati alla sfera giuridica del contraente ed escludenti l'altro coniuge, che non potrebbe agire ex articolo 2932 c.c. (Cass. sent. n. 14256/2024, Cass. sent. n.
11504/2016, Cass. sent. n. 1548/2008, 987/1995), né esercitare l'opzione o avvalersi della prelazione
(Tribunale ZA 27.2.1997; Tribunale di Bari, sent. n. 1128/2017).
Nel caso di specie, rientrano dunque nella comunione legale le stock options esercitate nel corso della comunione stessa, in quanto acquisti effettuati in costanza di comunione (cfr. sul punto Cass. sent. n.
9355/1997), non già quelle di cui le parti siano state titolari, ma rispetto alle quali non abbiano esercitato il relativo diritto di opzione, in quanto diritti personali e relativi, afferenti la sfera giuridica del solo titolare, non dell'altro coniuge, che non potrebbe decidere di esercitare in suo luogo la relativa opzione.
Con riferimento alla deferred shares, esse sono azioni che non conferiscono diritti immediati di partecipazione o di distribuzione di profitti (come dividendi) fino a un determinato periodo di tempo o al verificarsi di una specifica condizione;
come evidenziato dal CTU alla udienza del 7.9.2023, dal momento in cui vengono attribuite e fino al momento in cui non sono disponibili, sono affidate ad un trustee è ad assoluta discrezione del solo trustee investire o meno i dividendi che maturano, ovvero decidere di attribuirli al partecipante.
Fino alla fine del periodo, il titolare non può esercitare alcun diritto, se non quello di voto in assemblea e non può nemmeno alienarle (come evidenziato anche da a pagina 29 della comparsa conclusionale CP_1 ex articolo 190 c.p.c.).
Dunque, le deferred shares sino alla scadenza non hanno valore economico – patrimoniale, anche in quanto non commerciabili, e non sono gestibili dal titolare;
ne consegue che esse, fino a tale momento, non rientrano nella comunione legale.
Sul punto si evidenzia che anche l' ha specificato che In base al principio di cassa, che presiede Controparte_7 la determinazione del reddito di lavoro dipendente, la retribuzione deve essere imputata al momento di effettiva percezione della stessa da parte del lavoratore. Tale principio si applica sia con riferimento alle erogazioni in denaro sia con riferimento alle erogazioni in natura mediante l'assegnazione di beni o servizi. Come chiarito nella circolare del Ministero delle Finanze 23 dicembre 1997, n. 326, il momento di percezione coincide con quello in cui il fringe benefit esce dalla sfera patrimoniale dell'erogante per entrare in quella del dipendente e dunque, con riferimento alle stock options, Ai fini impositivi, qualora il diritto di opzione non sia liberamente cedibile a terzi, il momento rilevante ai fini impositivi è costituito dal momento di esercizio di tale diritto, ossia alla data di exercising, indipendentemente dalla data di emissione o di consegna dei titoli stessi
(cfr. Circolare 9 settembre 2008, n. 54/E e Risposta a interpello n. 23/E/2020 dell ). Controparte_7
Anche ai fini impositivi, dunque, le stock options rilevano solo nel momento in cui sono effettivamente esercitate.
pagina 12 di 21 Si osserva peraltro che la convenuta ha tempestivamente allegato la sussistenza in capo all'attore di stock options (pagina 6 comparsa di costituzione), mentre l'esistenza di deferred shares è emersa soltanto in sede di CTU e dunque, oltre lo spirare dei termini per le preclusioni assertive;
anche per tale motivo, di questa tipologia di beni non potrà tenersi conto.
Non rientrano infine nella comunione legale i fondi pensione di cui entrambi i coniugi sono titolari: per
, polizza n. 03001649687, stipulato in data 07.06.2014, con capitale al 31.12.2020 di Parte_2
Euro 296.986,80 – documenti 39 e 40 attore e lo strumento SI documento 20 attore e per le tre polizze “RG PR” n. 143863, n. 394718 e n. 783473 rispettivamente del valore in Parte_1 caso di riscatto di €. 3.135,75 - €. 630,57- €. 13.349,40 cfr doc. 2 parte . Parte_1
Part Si evidenzia preliminarmente che le reciproche allegazioni in ordine alla titolarità di e Parte_2
SI è avvenuta tardivamente - in memoria ex articolo 183 c. 6 n. 1 c.p.c. pagina 7 per ZO ed in memoria ex articolo 183 c. 6 n. 2 c.p.c. pagina 7 Sortino – ovvero oltre lo spirare delle preclusioni assertive e sono dunque inammissibili.
In ogni caso, dalla documentazione versata in atti risulta che la polizza SI di e le tre polizze CP_1
RG PR di ZO sono state tutte aperte in data anteriore al matrimonio e segnatamente il
25.10.2000 per SI (documento 20 ZO), il 27.7.1995, il 4.9.1997 e il 20.5.1999 per RG
PR di ZO (documento 49 attore) e non possono dunque considerarsi acquisti effettuati in costanza di matrimonio;
esse non ricadono dunque in comunione.
Rientrano infine nella comunione de residuo i frutti dei beni propri e i proventi dell'attività separata dei coniugi non consumati (anche per fini personali) in epoca precedente lo scioglimento della comunione (Cass.
5652/2017, Cass. 2597/2006, Cass. sent. n. 13164/2004), ivi compresi i trattamenti di fine rapporto percepiti durante il coniugio, in quanto forma di retribuzione differita.
Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che integralmente si condivide, durante il matrimonio, o l'unione civile, le parti sono libere di disporre dei loro redditi, che possono derivare dall'esercizio di attività lavorativa, piuttosto che dalla messa a frutto di beni personali (mobili o immobili).
Ciò salvo l'obbligo di contribuire in modo adeguato ai bisogni della famiglia e di eventuali figli, ex articoli
143, 147, 148 e 316 bis c.c..
I redditi in questione cadono in comunione legale (differita) solo al momento in cui la stessa si scioglie, per una delle ipotesi previste espressamente dall'art. 191 c.c., se e in quanto ancora esistenti nel patrimonio del suo titolare (art. 177 lett. b), c) c.c.) (Cass. sent. n. 773/2018, Cass. sent. n. 5652/2017).
Secondo l'orientamento della giurisprudenza più recente, la comunione de residuo si realizza al momento dello scioglimento della comunione, limitatamente a quanto effettivamente esistente nel patrimonio del singolo coniuge e non a quanto avrebbe potuto ivi rinvenirsi.
pagina 13 di 21 Pertanto, l'art. 177, lett. c) c.c. esclude dalla comunione legale i proventi dell'attività separata svolta da ciascuno dei coniugi e consumati, anche per fini personali, in epoca precedente allo scioglimento, poiché la comunione de residuo non fa nascere un vero e proprio diritto di credito in favore della medesima ed a carico del singolo coniuge, ma una semplice aspettativa di fatto (v. Cass. sent. n. 2597/2006; Cass. sent. n.
21648/2010; Cass. sent. n. 13441/2003, Trib. Bari 30 marzo 2010).
E dunque, il coniuge titolare dei beni destinati alla comunione de residuo ha il godimento esclusivo e può disporne liberamente.
In relazione a detti beni, l'altro coniuge non ha potere di disposizione o di amministrazione, né gli è riconosciuto il diritto al rendiconto, essendo i medesimi non ancora individuati e incerti nella loro venuta a sussistenza.
Ne consegue che i redditi da lavoro (ivi compreso il TFR percepito, in quanto forma di retribuzione differita) rientrano in comunione, nella misura in cui residuano allo scioglimento della comunione stessa (nello stesso senso Corte appello Perugia, n. 191 del 10/03/2011, Trib. Padova, 26 settembre 1985, Tribunale Lucca,
04/06/2021, Tribunale Roma, 06/07/2017, Tribunale Messina, sez. I, 06/03/2015, Tribunale Catania,
30/10/1999).
Come chiarito da Corte appello Roma n. 1150 del 16/03/2011, infatti, il diritto al trattamento di fine rapporto sorge, a norma dell'art. 2120 c.c., al momento della cessazione del rapporto ed in conseguenza di essa, essendo irrilevante, al fine di ipotizzare una diversa decorrenza, 1'accantonamento annuale della quota del trattamento, che costituisce una mera modalità di calcolo dell'unico diritto che matura al momento anzidetto, ovvero 1'anticipazione sul trattamento medesimo, che è corresponsione di somme provvisoriamente quantificate e prive del requisito della certezza, atteso che il diritto all' integrale prestazione matura, per l'appunto, solo dalla fine del rapporto lavorativo (ex pluris Cass. n. 3894/2010).
Nel caso di specie, rientrano dunque nella comunione de residuo i TFR percepiti da nel 2007 (da Parte_1
Procter & Gamble) e nel 2014 (da , ove confluiti su conti correnti personali o comuni, nonché tutte CP_4 le altre retribuzioni ivi residuate.
Con riferimento alla completezza documentale, evidenzia che non avrebbe prodotto tutta CP_1 Parte_1 la documentazione necessaria alla ricostruzione del patrimonio proprio e comune.
Il CTU tuttavia non ha riscontrato carenze nella documentazione di parte attrice (anche con riferimento alla quantità di azioni Procter& Gambler possedute dall'attore prima del matrimonio, cfr. pagina 19 CTU;
si vedano in ogni caso, in quanto dirimenti, i documenti 17 e 18 attore), quanto piuttosto in quella di parte convenuta, in ordine ai rendimenti degli investimenti che il CTU è stato costretto a ricostruire – per entrambe le parti, al fine di effettuare una valutazione assimilabile (pagina 25 relazione peritale) - in base al rendimento di prodotti simili, in difetto di sua documentazione da parte della convenuta.
Il CTP di Sortino ha invero esibito un file Excel contente il numero di azioni asseritamente possedute da prima del matrimonio ed il rendimento degli investimenti solo al termine dei lavori peritali;
il CTP di CP_1 pagina 14 di 21 si è opposto alla produzione e il CTU non ha considerato detto documento;
la determinazione Parte_1 assunta dal CTU è pienamente condivisibile, in ragione dell'irritualità, della tardività e della assenza di ufficialità della documentazione prodotta (pagine 13, 20 e 21 relazione peritale).
L'utilizzo del predetto metodo di calcolo, come chiarito dal CTU, porta necessariamente ad approssimazioni che incidono tuttavia su ambo le parti (vedi pag. 9 delle risposte del CTU alle osservazioni dei CCTTPP) e devono dunque considerarsi condivisibili, anche in quanto improntate ad equità sostanziale.
Tutto ciò premesso, come accertato dalla CTU (le cui risultanze integralmente si condividono, in quanto esito di indagine scevra da vizi logici, chiara e coerente rispetto ai quesiti posti), formano oggetto di comunione immediata, in quanto acquisiti effettuati in costanza di matrimonio (dopo il 28.9.2002)
e prima dello scioglimento della comunione legale (15.7.2017):
a)i beni giacenti sui conti deposito titoli conto deposito n. 2330503 (intestato a ) per CP_3 CP_1 complessivi euro 216,24 (quota spettante a ciascun coniuge euro 108,12);
b) i beni giacenti su conto deposito n. 4836933 per euro 15.745,79 (importo spettante a ciascun CP_3 coniugale euro 7.872,89);
c) i beni giacenti sull'ex Conto titolo n. 102257749 (intestato a ) per euro CP_2 Parte_1
211.814,74 (importo spettante a ciascun coniugale euro 105.907,37);
d) i beni giacenti sul Conto titolo n. 41029279 (intestato a ) per euro 212.727,73 CP_2 CP_1
(importo spettante a ciascun coniuge euro 106.363,87);
e) la polizza assicurativa Assicurativo 03100013147 (intestata a ), valore euro Controparte_8 CP_1
1.191.015,41 (spettante a ciascun coniuge euro 595.507,71);
f) la polizza assicurativa Assicurativo 03100008141 (intestata a ), valore euro Controparte_8 CP_1
1.171.263,21 (spettante a ciascun coniuge euro 585.631,60);
g) la polizza assicurativa Assicurativo 03100008140 (intestata a ), valore Controparte_8 Parte_1 euro 1.589.725,14 (spettante a ciascun coniuge euro 794.862,57);
h) azioni PROCTER & GAMBLE EQUINITI N. 4500040978 intestate a valore euro Parte_1
65.203,32 (spettante a ciascun coniuge euro 32.601,66);
g) azioni ISOP P&G intestate a , valore euro 457.664,97 (spettanti a ciascun coniuge euro CP_1
228.832,49) (tutto da pagina 31 relazione peritale).
Costituiscono beni facenti parte della comunione de residuo le giacenze dei conti correnti comuni
e personali risultanti alla data di scioglimento della comunione legale, ovvero:
a)Denaro giacente su n. 326916 COINTESTATO valore euro 295,92 (importo Controparte_9 spettante a ciascun coniuge euro 147,96);
b) Denaro giacente su n. 78303098 COINTESTATO valore euro 124,34 (importo Controparte_9 spettante a ciascun coniuge euro 62,17); pagina 15 di 21 c) Denaro giacente su Conto Bank of America n. 002359369253 COINTESTATO valore euro 2.916,52
(importo spettante a ciascun coniuge euro 1.458,26);
d) Denaro giacente su Bank of America n. 002359369253 - 70002359507464 COINTESTATO valore euro
36.044,52 (importo spettante a ciascun coniuge euro 18.022,26);
e) Denaro giacente su Bank of America n. 002359369254 - 70002359907477 intestato a , Parte_1 valore euro 7.583,65 (importo spettante a ciascun coniuge euro 3.791,82);
f) Denaro giacente su n. 1822711 intestato a , valore euro 10.812,96 Controparte_9 Parte_1
(importo spettante a ciascun coniuge euro 5.406,48);
g) Denaro giacente su Bank of America n. 002359769911 intestato a , valore euro 44.110,29 Parte_1
(importo spettante a ciascun coniuge euro 22.055,15);
h) Denaro giacente su AT AT intestato a , valore euro 113.672,00 (importo Parte_1 spettante a ciascun coniuge euro 56.836,00);
i) Denaro giacente su Conto Intesa n. 18880101 intestato a , valore euro 6.755,86 (importo CP_1 spettante a ciascun coniuge euro 3.377,93);
l) Denaro giacente su Conto Mediolanom n. 1833543 intestato a , valore euro 1.142,22 (importo CP_1 spettante a ciascun coniuge euro 571,11) (tutto da pagina 31 relazione peritale).
Devono essere poi computati, ai fini dei corretti calcoli del dare – avere, i debiti afferenti la comunione, pagati con denaro anche personale dei coniugi, ovvero:
a) IMPOSTE SU TFR ZO per euro 23.216,25 (di spettanza per euro 11.608,13 di ciascun coniuge):
b) RESTITUZIONE PRESTITO a parte di per euro 61.391,32 (di spettanza CP_4 Parte_1 di ciascun coniuge per euro 30.695,66): la società ha corrisposto a nome di le imposte americane Parte_1 su alcune stock options maturate nel periodo 2010/2011, per evitare una doppia imposizione in Italia e negli
Stati Uniti, per la somma di euro 61.391,22, che l'attore ha poi reso alla società (circostanza non contestata);
c) IMPOSTE SU TFR per euro 8.255,12 (di spettanza di ciascun coniuge per euro 4.127,56, CP_1 pagina 8 comparsa di costituzione e documento 9 convenuta) (tutto da pagina 31 relazione peritale).
Poiché le predette stock options ed il TFR rientrano nella comunione legale, i debiti che li riguardano sono comuni.
E dunque, il patrimonio caduto in comunione attualizzato alla data del 31/12/2022 è pari ad euro 5.043.870
e la quota che spetta a ciascuna delle parti è pari a euro 2.521.935. In considerazione del fatto che Parte_1 ha mantenuto il possesso di strumenti finanziari attualizzati al 31/12/2022 per euro 1.978.005 e che CP_1 ha mantenuto il possesso di strumenti finanziari attualizzati al 31/12/2022 per euro 3.067.967 quest'ultima deve corrispondere l'importo attualizzato di euro 544.981 (pagina 31 relazione peritale).
Il CTU ha inoltre valutato quanto le parti hanno incassato a titolo di cedole nel periodo 16/07/2017 –
31/12/2022: totale euro 198.893, di cui euro 72.758 maturati in capo a ed euro 126.135 maturati Parte_1 pagina 16 di 21 in capo a;
conseguentemente ai fini della corretta suddivisione del patrimonio caduto in comunione CP_1
dovrà riconoscere a i frutti maturati sul maggior patrimonio caduto in comunione CP_1 Parte_1 trattenuto dalla stessa che vengono stimati in euro 26.688,50 (pagina 33 relazione peritale).
Poiché nelle sue conclusioni domanda lo scioglimento della comunione mediante Parte_1 versamenti in denaro, deve essere condannata a versare a l'importo complessivo CP_1 Parte_1 di euro 571.669,50.
Sulle predette somme sono dovuti gli interessi legali dal momento della domanda giudiziale, giacchè, come chiarito da Giurisprudenza di legittimità che integralmente si condivide, in caso di scioglimento legale della comunione avente ad oggetto un bene fruttifero, l'obbligo di corresponsione dei frutti civili decorre dalla data di proposizione della domanda di scioglimento della comunione e non anteriormente, perché è da tale data che il possesso esclusivo del bene in capo ad uno dei coniugi cessa di trovare fondamento nella situazione di comunione, determinando l'insorgenza del debito di restituzione
(Cass. sent. n. 28605/2023).
Con riferimento alla domanda ex articolo 192 c.c., si evidenzia che, come sancito da giurisprudenza che integralmente si condivide (Cass. ord. n. 4879/2024), In tema di comunione legale tra coniugi, verificatosi lo scioglimento, trova applicazione, in sede di divisione, il regime dei rimborsi e delle restituzioni dettato dall'art. 192 c.c., cosicché
è da escludersi il rimborso alla comunione delle somme prelevate da un coniuge dal conto corrente cointestato ove quest'ultimo dimostri che l'atto sia stato vantaggioso per la comunione o abbia soddisfatto una necessità della famiglia.
Ora, sul punto il CTU ha accertato che:
-sono stati prelevati con la carta n. 3419604 (in uso alla dott.sa ) complessivi euro 90.710,00 di cui 43.560,00 CP_1 successivamente riversati su conti correnti nella esclusiva disponibilità della dott.sa (già considerati nella determinazione CP_1 del patrimonio caduto in comunione);
-sono stati girocontati/bonificati complessivi euro 181.300 a conti correnti nella esclusiva disponibilità della dott.sa CP_1
(considerati poi nella determinazione del patrimonio caduto in comunione);
- sono stati prelevati con la carta n. 1854941 (in uso all'ing. complessivi euro 2.520,00; Parte_1
- In data 21/07/2017 sono stati girocontati euro 845,00 ad un conto corrente nella esclusiva disponibilità dell'ing. Parte_1
Risulta inoltre l'emissione di un assegno circolare in data 02.01.2017 da a favore di se stessa per un CP_1 importo di euro 88.250 e per il quale non si è riscontrato il versamento sui conti prodotti (pagine 16 e 17 relazione peritale).
I giustificativi di tali spese sono inammissibili, in quanto prodotti da dopo lo spirare delle preclusioni CP_1 istruttorie e dunque tardivamente.
Non essendo stata fornita dalle parti la prova che il denaro non girocontato sui conti correnti comuni (e dunque non già computato ai fini divisionali) sia stato utilizzato per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, ne consegue che è tenuta alla restituzione ex articolo 192 c.c. della metà dell'importo di euro CP_1
pagina 17 di 21 135.400 (47.150,00+88.250), ovvero di euro 67.700, e della metà dell'importo di euro 3.365, Parte_1 ovvero euro 1.682,50.
Parte attrice domanda inoltre la restituzione di alcuni beni mobili, che secondo quanto da lui dichiarato, sarebbero rimasti presso la convenuta dopo la separazione di fatto, e segnatamente (pagine 10 e 11 atto di citazione):
- capi di abbigliamento (camicie, pantaloni, cappotti, maglie, maglioni scarpe) contenuti in due armadi;
- collezione di libri e fumetti (circa 4.000,00 volumi);
- collezione di orologi;
- tutto quanto contenuto nello studio;
- lampada rossa di Kartell;
- mobile blu di IKEA con cassetti contenente oggettistica varia;
- quadro a stampa rappresentante a Roma;
Persona_1
- ricevitori AV DE (2) e amplificatore Pioneer;
- tutto il contenuto di un armadio sito nel corridoio (materiale elettrico ed elettronico, telecamere, macchine fotografiche, computer, videoproiettore nonché documenti personali);
- tutto quanto contenuto nella cantina (materiale elettrico ed elettronico, collezione di alcolici e vino, utensili elettrici e a mano, documenti, oggettistica);
- tutto quanto contenuto nel garage (utensili, biciclette da uomo, attrezzature sportive e da giardino, oggettistica);
- i gioielli conservati nella cassetta di sicurezza intestata a nome della sig.ra (collana d'oro, orologio, CP_1 spilla dei nonni defunti del sig. ). Parte_1
La convenuta eccepisce che alcuni beni mobili non possono essere oggetto di restituzione, in quanto assegnati alla convenuta ed ai figli unitamente alla casa coniugale nell'ambito del procedimento di separazione, e segnatamente: contenuto dello studio situato nell'abitazione di ZA, lampada rossa della
Kartell, mobile blu Ikea con cassetti contenente oggettistica varia, quadro a stampa rappresentante a Roma, contenuto del garage di ZA (utensili, biciclette da uomo, attrezzature sportive e Persona_1 da giardino, oggettistica).
Si dichiara disponibile alla restituzione all'attore di suoi beni personali, e segnatamente: capi di abbigliamento
(camicie, pantaloni, cappotti, maglie, maglioni, scarpe), collezione di libri e fumetti, libri di proprietà del marito contenuti nello studio, documenti personali contenuti nell'armadio sito in corridoio, collezione di alcolici e vino, utensili elettrici e a mano, documenti e oggettistica contenuti in cantina, gioielli conservati nella cassetta di sicurezza intestata a nome di (collana d'oro, orologio, spilla dei nonni defunti di CP_1
, tutto da pagina 9 comparsa di costituzione e risposta). Parte_1
pagina 18 di 21 Eccepisce infine che non sono nella sua disponibilità il materiale elettrico ed elettronico, le telecamere, le macchine fotografiche, il computer e il videoproiettore, in quanto rimasti nella precedente casa di Roma, e di non avere contezza dell'esistenza di una collezione di orologi del marito, dei due ricevitori AV DE, nonché dell'amplificatore Pioneer.
Ora, con riferimento ai beni mobili, suppellettili, oggettistica presente nella casa coniugale, si evidenzia come il provvedimento di assegnazione dell'immobile ex articolo 337 sexies c.c. emesso nell'ambito del procedimento di separazione comprende anche l'uso dei beni mobili che compongono l'abitazione, in quanto strumentali al suo godimento (Cass. sent. n. 878/1986, Cass. sent. n. 7303/1987); tali mobili e suppellettili non possono dunque essere oggetto di restituzione, la quale deve essere limitata ai beni strettamente personali dell'attore.
Con riferimento a questi ultimi, deve essere accolta la disponibilità della convenuta alla restituzione all'attore dei beni che la stessa ammette essere presenti nella casa coniugale, di cui a pagina 9 comparsa di CP_1 costituzione e risposta.
Con riferimento al materiale elettrico ed elettronico, alle telecamere, alle macchine fotografiche, al computer, al videoproiettore, alla collezione di orologi, ai due ricevitori AV DE, nonché all'amplificatore Pioneer, i testi ed - genitori dell'attore, escussi per prova delegata alla Testimone_1 Testimone_2 udienza del 28.7.2022 presso il Tribunale di Verona - hanno dichiarato che il materiale elettrico ed elettronico
è stato portato nella casa di ZA (dove li avrebbe visti 5/6 anni fa), siccome i due ricevitori DE Tes_2
e l'amplificatore Pioner, e che sussiste collezione di orologi di proprietà di parte attrice, che i testi hanno minuziosamente descritto: trattasi di tre orologi da polso, di cui uno regalo di laurea, uno di MCLaren, uno di Procter, ed uno da taschino (deposito in atti 11.1.2023).
I testi e – genitori della convenuta, escussi per prova delegata alla Testimone_3 Testimone_4 udienza del 7.4.2022 avanti al Tribunale di Forlì - hanno dichiarato che il materiale elettronico è stato trasferito a Roma;
di non sapere nulla degli amplificatori e degli orologi (teste : la teste nulla ha Tes_3 dunque riferito in ordine all'eventuale trasferimento del materiale a ZA.
Il teste nulla ha saputo riferire degli orologi, mentre con riferimento al resto si è limitato CP_1 genericamente ad affermare che avrebbe portato con sé tutto il materiale elettronico, in quanto Parte_1 appassionato (cfr. deposito in atti del 8.4.2022).
Alla luce di quanto precede, atteso che il ricordo dei genitori di appare molto più dettagliato e Parte_1 specifico in ordine alla tipologia di oggetti, al luogo in cui sarebbero stati localizzati (casa di ZA) e al tempo in cui essi li avrebbero visti per l'ultima volta (il 2016/2017 circa) e che, di contro, i genitori di CP_1 nulla hanno saputo riferire in ordine agli orologi, e nel resto si sono limitati genericamente a riferire che gli altri oggetti erano stati precedentemente trasferiti da ZA a Roma e che poi il genero avrebbe portato con sé gli oggetti di suo interesse (con affermazione non circostanziata cronologicamente) deve ritenersi provato pagina 19 di 21 che il materiale elettrico ed elettronico, le telecamere, le macchine fotografiche, il computer e il videoproiettore, la collezione di orologi, i due ricevitori AV DE, nonché e l'amplificatore Pioneer siano effettivamente nella casa di ZA e debbano essere oggetto di restituzione all'attore, in quanto beni personali.
Con riferimento alla domanda ex articolo 194 c.c. deve evidenziarsi che detta previsione ha carattere eccezionale, in quanto si aggiunge ad un compiuto (e recentemente incrementato dal d.lgs. 149/2022 con gli articoli 473bis.36 e 473bis.37 c.p.c.) sistema di tutela approntato per i figli in presenza di crisi del vincolo matrimoniale fra i genitori, ed è destinata ad assicurare protezione esclusivamente alla prole minore, non nel contesto dell'adempimento dell'obbligo di mantenimento, ma per soddisfazione di esigenze, anche soltanto morali, che caratterizzano la posizione del soggetto protetto rispetto al bene considerato e che sarebbero compromesse dalla divisione dei beni della comunione legale. Il detto provvedimento giudiziale costitutivo dell'usufrutto ha, pertanto, efficacia limitata nel tempo, non potendo essa eccedere la data di compimento della maggiore età dei figli per la cui tutela siffatto vincolo reale è stato costituito (cfr. Cass. sent. n. 3350/1994).
Nel caso di specie, non sono stati allegati specifici elementi che possano indurre a ritenere necessaria una tutela ulteriore, peraltro di carattere eccezionale, rispetto a quella ampia ed articolata approntata dagli articoli
473bis.36 e 473bis.37 c.p.c., delle esigenze morali e materiali dell'unico figlio minore, nato nel 2007 (quadro familiari a carico unico persone fisiche 2015 ZO documento 11 convenuta), anche in considerazione del fatto che le parti sono altresì comproprietarie della casa coniugale in ZA e di immobile in Pinarella di
RV (documento 10 convenuta, pagina 2) e che vi sono dunque beni immobili che possono offrire garanzia reale agli obblighi contribuitivi gravanti sull'attore.
Quanto precede è assorbente rispetto alle domande, eccezioni, istanze – anche istruttorie – delle parti.
Le spese di CTU vengono poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna e con vincolo di solidarietà
a favore del Consulente, essendosi la sua prestazione svolta in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio (Cass. ord. n. 28572/2023).
Considerata la natura e l'esito del giudizio, nonché la novità di alcune questioni trattate nello stesso (con particolare riferimento alla possibilità di ricomprendere i fringe benefit nella comunione legale), sono integrati i presupposti normativi per la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P Q M
Il Tribunale di ZA, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 3081/2021 , ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
-rigetta l'eccezione di improcedibilità;
-condanna a corrispondere a l'importo di euro 571.669,50 oltre interessi legali di mora CP_1 Parte_1 dalla domanda giudiziale al saldo;
-condanna a restituire a l'importo di euro 67.700, oltre interessi legali di mora dalla CP_1 Parte_1 domanda giudiziale al saldo;
pagina 20 di 21 a restituire a l'importo di euro 1.682,50, oltre interessi legali di mora dalla CP_10 Parte_1 CP_1 domanda giudiziale al saldo;
-condanna a consegnare a i suoi capi di abbigliamento, ovvero camicie, pantaloni, CP_1 Parte_1 cappotti, maglie, maglioni, scarpe, la collezione di libri e fumetti, i libri di proprietà del marito contenuti nello studio, i documenti personali contenuti nell'armadio sito in corridoio, la collezione di alcolici e vino, utensili elettrici e a mano, documenti e oggettistica contenuti in cantina, i gioielli conservati nella cassetta di sicurezza intestata a nome di (collana d'oro, orologio, spilla dei nonni defunti di ), il materiale CP_1 Parte_1 elettrico ed elettronico, le telecamere, le macchine fotografiche, il computer e il videoproiettore, la collezione di orologi del marito (tre orologi da polso e uno da taschino), i due ricevitori AV DE, nonché
l'amplificatore Pioneer;
-Rigetta le ulteriori domande restitutorie;
-rigetta la domanda ex articolo 194 c.c.;
-Pone le spese di CTU a definitivo carico delle parti nella misura del 50% ciascuna a con vincolo di solidarietà
a favore del Consulente;
-Compensa tra le parti le spese di lite.
ZA, 23.1.2025
Il Giudice
Claudia Bonomi
pagina 21 di 21