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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/03/2025, n. 1030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1030 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8020/2020
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8020/2020 tra
Parte_1
Parte_2
Parte_3
ATTORI
e
Controparte_1
CONVENUTA
CP_2
INTERVENUTO
Oggi 13 marzo 2025 sono comparsi:
Per , ed l'avv. Alessandro Valzelli in sostituzione dell'avv. Pt_1 Pt_2 Parte_3
Pasotti Fausto Giovanni
Per e per l'avv. Paolo Ferrari. Controparte_1 Controparte_3
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Gli attori precisano le conclusioni come da atto depositato il 12.3.2025;
La convenuta e l'intervenuta precisano le conclusioni come da atto depositato in data 11.3.2025.
All'esito della discussione, le parti si riportano ai loro atti, insistendo per l'accoglimento delle rispettive domande;
i difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
L'udienza viene sospesa alle ore 13.40.
Alle ore 14.45 l'udienza viene ripresa e il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il giudice
Davide Scaffidi
pagina 1 di 7 R.G. 8020/2020 cui è riunita la causa R.G. 8081/2020.
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
Il tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice Davide Scaffidi, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 8020/2020 cui è riunita la causa n.r.g. 8081/2020 promossa da:
Parte_4
[...]
[...] con l'avv. F.G. Pasotti;
ATTORI contro
mezzo della mandataria Controparte_1 CP_4 con l'avv. P.L. Ferrari;
CONVENUTA
mezzo della mandataria : Controparte_2 CP_4 con l'avv. P. L. Ferrari;
INTERVENUTA
Oggetto: fideiussione; contratti bancari;
Conclusioni: per gli attori opponenti:
“In via preliminare: sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per tutte le motivazioni di cui in narrativa;
pagina 2 di 7 in via principale: revocare il decreto ingiuntivo n. 1828/20 D.I. - 4051/20 Ruolo, per esser stato emesso in carenza dei presupposti di legge per tutti i motivi di cui in narrativa;
in via riconvenzionale: accertata e dichiarata l'illegittima applicazione di tassi d'interessi debitori a danno della società quale obbligata principale, e conseguentemente a danno degli odierni ricorrenti, CP_5 condannare a rifondere, anche in eventuale compensazione con il maggior dovuto, la Controparte_1 somma di Euro 315.000,00 o quella maggiore o minore risultante da idonea CTU contabile;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande principali, revocare il decreto ingiuntivo n. 1828/20 D.I. - 4051/20 Ruolo ed, in ragione della dichiarazione degli odierni attori opponenti di voler profittare dell'accordo di mediazione raggiunto nel 2014 dalla debitrice principale e dai coobbligati e rideterminare la somma dovuta sulla base del predetto Parte_1 Controparte_6 accordo, dedotti i versamenti effettuati dalla debitrice principale in favore di ”; Controparte_1
Per la convenuta ( ) e per la cessionaria intervenuta : CP_1 CP_2
“In via preliminare: disporsi l'estromissione dalla causa di “ Controparte_1
Rilevare l'incompetenza funzionale del Tribunale di Brescia in ordine alle domande volte a censurare il presunto comportamento anticoncorrenziale della Banca convenuta con segnato riferimento alla presunta illegittimità dei contratti di fideiussione, essendo materia devoluta alla competenza del Tribunale delle
Imprese.
In via principale e nel merito: previ tutti gli accertamenti e le declaratorie del caso, respingere l'opposizione in quanto infondata rigettando tutte le domande ivi proposte, confermando il decreto ingiuntivo n.
1828/2020 emesso dal Tribunale di Brescia. Rigettare tutte le domande comunque formulate, sia di merito che istruttorie, assolvendo la convenuta da ogni pretesa.
Dichiararsi, per i motivi esposti, l'inammissibilità delle domande attoree di ripetizione di indebito dei c/c nonché relative a tutti i contratti ad esso accessori. Dichiararsi in ogni caso l'inammissibilità delle domande svolte dagli attori per preclusione convenzionale. Dichiararsi comunque inammissibili le domande attoree svolte per i periodi anteriori al decennio dalla notifica dell'atto introduttivo per intervenuta prescrizione.
In via subordinata e nel solo caso di mancato accoglimento della domanda proposta in via principale, accertare il credito nei confronti degli opponenti, tra loro in solido, nella somma di euro 578.454,87 o quella diversa somma ritenuta di giustizia oltre agli interessi al tasso contrattuale.
In via ulteriormente subordinata e nel caso il Tribunale adito ritenesse la somma richiesta nel ricorso per decreto ingiuntivo superiore a quella dovuta, ridursi la somma domandata nei limiti di quella dovuta.
In via istruttoria: CTU contabile per l'esatta determinazione del credito”.
pagina 3 di 7 CONCISA ESPOSIZIONE DEL FATTO E DELLE RAGIONI DI DIRITTO ed – fideiussori omnibus di debitrice principale – hanno Parte_2 Parte_3 CP_5 proposto opposizione a decreto ingiuntivo nei confronti della creditrice (“ ”), Controparte_1 CP_1 con cui è stato ingiunto loro di pagare, in ragione della garanzia prestata, la somma di € 578.454,87, pari alla esposizione debitoria di derivante dalla chiusura del saldo dei rapporti di conto corrente, CP_5 assistiti da apertura di credito.
anch'egli fideiussore di al quale è stato notificato il medesimo decreto Parte_1 CP_5 ingiuntivo, ha proposto separata opposizione avente R.G. n. 8081/2020, poi riunita alla presente causa.
A fondamento dell'opposizione, gli attori hanno dedotto a) la mancanza di prova del credito azionato;
b)
l'illegittimità degli addebiti effettuati in conto corrente, in ragione dell'usurarietà e dell'anatocismo indebito applicati nel rapporto;
c) la nullità della fideiussione omnibus per contrasto con la disciplina antitrust, posto che il regolamento negoziale è conforme allo schema ABI del 2003, nullità da cui consegue la liberazione dei fideiussori ex artt. 1956 e 1957 c.c.; d) l'estensione in loro favore, ex artt. 1304 dell'accordo transattivo intervenuto il 12.11.2014 tra , la debitrice principale e con cui è stato previsto un CP_1 Parte_1 piano di rientro con riduzione progressiva dell'intero debito.
– a mezzo della mandataria – ha eccepito l'incompetenza del Tribunale di Brescia CP_1 CP_4 rispetto alla dedotta violazione della disciplina antitrust, in favore della sezione specializzata in materia d'impresa di Milano, e ha domandato il rigetto delle domande attoree.
E' intervenuta ex art. 111 c.p.c., tramite la mandataria (“ ), quale CP_4 Controparte_2 CP_2 cessionaria del credito di , in forza di cartolarizzazione. L'intervenuta ha fatto proprie le domande CP_1 della cedente.
***
L'opposizione deve essere rigettata.
Sull'eccezione pregiudiziale di incompetenza e sull'eccezione di nullità della fideiussione per contrasto con la normativa antitrust.
Sussiste la competenza del tribunale adito, dal momento che la nullità della fideiussione per contrasto alla normativa antitrust non è oggetto di domanda proposta in via principale, ma di eccezione.
L'eccezione è comunque infondata.
Come noto, la sanzione della nullità delle fideiussioni omnibus è predicabile con riferimento a contratti a valle di un'intesa illecita. In particolare, nella materia in esame, l'illiceità risiede nella violazione della normativa antitrust e investe il modello ABI adottato per l'appunto in forza di un'intesa contrastante con la displina antitrust. I contratti che contengono clausole negoziali conformi allo schema ABI sono affetti da pagina 4 di 7 nullità parziale non per il solo fatto di riprodurre le clausole proprie del modello in questione, ma per il fatto di riprodurre clausole di un modello che sia frutto di un'intesa anticoncorrenziale.
Grava sulla parte che invoca la nullità della fideiussione omnibus per violazione della normativa antitrust l'onere di dimostrare l'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale a monte, nonché il collegamento di tale intesa con i contratti a valle oggetto di censura. Tale prova non è stata fornita.
Gli attori, infatti, non possano giovarsi dell'accertamento di illiceità compiuto dalla banca d'Italia con il noto provvedimento n. 55/2005, dal momento che tale provvedimento riguardava il modello ABI adottato in via anticoncorrenziale nel periodo compreso tra il 2003 e il 2005, ossia in epoca successiva a quella di stipula delle garanzia oggetto di causa (1989).
Non vi è prova, in definitiva, del fatto che le fideiussioni oggetto di causa costituissero contratti a valle di un'intesa anticoncorrenziale illecita.
Sulla prova del credito
Diversamente da quanto ritenuto dagli opponenti, la certificazione del saldo ex art. 50 T.U.B è sufficiente a giustificare l'emissione del provvedimento monitorio. In ogni caso, nel giudizio di cognizione piena la dimostrazione del credito risulta dalla documentazione complessivamente prodotta da (contratti CP_1 bancari, estratti conto, docc. 18-23 fasc. ). CP_1
Sull'anatocismo e sull'usurarietà dei contratti di conto corrente con apertura di credito
Gli attori hanno altresì eccepito in via di compensazione il credito asseritamente derivante in favore della debitrice principale una volta epurato il rapporto dall'applicazione di addebiti illegittimi, derivanti, in tesi, da usura e anatocismo.
In particolare, i garanti hanno dedotto che le clausole dei contratti bancari prevedevano: a) la capitalizzazione trimestrale degli interessi scaduti, in contrasto con l'art. 1283 c.c.; b) l'applicazione di un tasso d'interesse superiore al tasso soglia di usura;
c) l'applicazione di una commissione di massimo scoperto senza determinarne le modalità esatte di calcolo.
Tutte le censure risultano generiche.
Sul punto, la richiesta di c.t.u. è del tutto esplorativa.
Quanto all'anatocismo, gli attori si sono limitati ad affermare in modo generico l'illegittimità delle clausole di capitalizzazione, senza indicare concretamente il tasso applicato, il periodo in cui sarebbe avvenuta la capitalizzazione indebita, le poste interessate;
analoghi rilievi valgono anche con riferimento alla censura di usurarietà (non risulta dedotto quale sia stato il superamento del t.s.u., in quale periodo, per quale specifico rapporto); del pari, le doglianze sulla indeterminatezza della c.m.s. sono generiche (non è stato allegato quali c.m.s. sono state applicate, quando, per quali importi). pagina 5 di 7 Sulla richiesta di estensione dell'accordo transattivo ex art. 1304 c.c.
In via subordinata, ed hanno invocato l'estensione nei loro confronti (ex artt. Parte_2 Parte_3
1304 c.c.) degli effetti dell'accordo transattivo raggiunto nel 12.11.2014 tra il condebitore Parte_1 la e , accordo che in tesi riguarderebbe l'intero debito. CP_5 CP_1
Come noto, l'art. 1304 c.c. riconosce al condebitore solidale, che non abbia preso parte all'accordo transattivo raggiunto da altri condebitori ed avente ad oggetto l'intero debito, il diritto potestativo di profittare degli effetti transattivi favorevoli.
Nel caso in esame, tuttavia, l'efficacia dell'accordo transattivo è stata invocata dai condebitori soltanto in epoca successiva a quella di risoluzione dell'accordo stesso (8.6.2017), risoluzione avvenuta in via stragiudiziale in forza di clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., con comunicazione trasmessa alla debitrice principale e a (v. doc. 15 ). Parte_1 CP_1
Sulle spese.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore della convenuta e dell'intervenuta, tenuto conto dell'attività difensiva espletata (unica per convenuta e intervenuta), della complessità e del valore della controversia. L'unicità delle difese di convenuta e intervenuta giustifica la solidarietà tra le stesse.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione; condanna gi attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta e dell'intervenuta, in solido tra loro, spese complessivamente liquidate in € 16.901 per compensi, oltre a spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Brescia, 13.3.2025.
Provvedimento redatto con la collaborazione del m.o.t. Persona_1
Il giudice
Davide Scaffidi
pagina 6 di 7 Sentenza pubblicata ex art. 281 sexies c.p.c., previa lettura in assenza delle parti, rinunzianti a presenziare, e allegazione al verbale, chiuso alle ore 15.00.
Brescia, 13.3.2025
Il giudice
Davide Scaffidi
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8020/2020 tra
Parte_1
Parte_2
Parte_3
ATTORI
e
Controparte_1
CONVENUTA
CP_2
INTERVENUTO
Oggi 13 marzo 2025 sono comparsi:
Per , ed l'avv. Alessandro Valzelli in sostituzione dell'avv. Pt_1 Pt_2 Parte_3
Pasotti Fausto Giovanni
Per e per l'avv. Paolo Ferrari. Controparte_1 Controparte_3
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Gli attori precisano le conclusioni come da atto depositato il 12.3.2025;
La convenuta e l'intervenuta precisano le conclusioni come da atto depositato in data 11.3.2025.
All'esito della discussione, le parti si riportano ai loro atti, insistendo per l'accoglimento delle rispettive domande;
i difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
L'udienza viene sospesa alle ore 13.40.
Alle ore 14.45 l'udienza viene ripresa e il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il giudice
Davide Scaffidi
pagina 1 di 7 R.G. 8020/2020 cui è riunita la causa R.G. 8081/2020.
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
Il tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice Davide Scaffidi, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 8020/2020 cui è riunita la causa n.r.g. 8081/2020 promossa da:
Parte_4
[...]
[...] con l'avv. F.G. Pasotti;
ATTORI contro
mezzo della mandataria Controparte_1 CP_4 con l'avv. P.L. Ferrari;
CONVENUTA
mezzo della mandataria : Controparte_2 CP_4 con l'avv. P. L. Ferrari;
INTERVENUTA
Oggetto: fideiussione; contratti bancari;
Conclusioni: per gli attori opponenti:
“In via preliminare: sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per tutte le motivazioni di cui in narrativa;
pagina 2 di 7 in via principale: revocare il decreto ingiuntivo n. 1828/20 D.I. - 4051/20 Ruolo, per esser stato emesso in carenza dei presupposti di legge per tutti i motivi di cui in narrativa;
in via riconvenzionale: accertata e dichiarata l'illegittima applicazione di tassi d'interessi debitori a danno della società quale obbligata principale, e conseguentemente a danno degli odierni ricorrenti, CP_5 condannare a rifondere, anche in eventuale compensazione con il maggior dovuto, la Controparte_1 somma di Euro 315.000,00 o quella maggiore o minore risultante da idonea CTU contabile;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande principali, revocare il decreto ingiuntivo n. 1828/20 D.I. - 4051/20 Ruolo ed, in ragione della dichiarazione degli odierni attori opponenti di voler profittare dell'accordo di mediazione raggiunto nel 2014 dalla debitrice principale e dai coobbligati e rideterminare la somma dovuta sulla base del predetto Parte_1 Controparte_6 accordo, dedotti i versamenti effettuati dalla debitrice principale in favore di ”; Controparte_1
Per la convenuta ( ) e per la cessionaria intervenuta : CP_1 CP_2
“In via preliminare: disporsi l'estromissione dalla causa di “ Controparte_1
Rilevare l'incompetenza funzionale del Tribunale di Brescia in ordine alle domande volte a censurare il presunto comportamento anticoncorrenziale della Banca convenuta con segnato riferimento alla presunta illegittimità dei contratti di fideiussione, essendo materia devoluta alla competenza del Tribunale delle
Imprese.
In via principale e nel merito: previ tutti gli accertamenti e le declaratorie del caso, respingere l'opposizione in quanto infondata rigettando tutte le domande ivi proposte, confermando il decreto ingiuntivo n.
1828/2020 emesso dal Tribunale di Brescia. Rigettare tutte le domande comunque formulate, sia di merito che istruttorie, assolvendo la convenuta da ogni pretesa.
Dichiararsi, per i motivi esposti, l'inammissibilità delle domande attoree di ripetizione di indebito dei c/c nonché relative a tutti i contratti ad esso accessori. Dichiararsi in ogni caso l'inammissibilità delle domande svolte dagli attori per preclusione convenzionale. Dichiararsi comunque inammissibili le domande attoree svolte per i periodi anteriori al decennio dalla notifica dell'atto introduttivo per intervenuta prescrizione.
In via subordinata e nel solo caso di mancato accoglimento della domanda proposta in via principale, accertare il credito nei confronti degli opponenti, tra loro in solido, nella somma di euro 578.454,87 o quella diversa somma ritenuta di giustizia oltre agli interessi al tasso contrattuale.
In via ulteriormente subordinata e nel caso il Tribunale adito ritenesse la somma richiesta nel ricorso per decreto ingiuntivo superiore a quella dovuta, ridursi la somma domandata nei limiti di quella dovuta.
In via istruttoria: CTU contabile per l'esatta determinazione del credito”.
pagina 3 di 7 CONCISA ESPOSIZIONE DEL FATTO E DELLE RAGIONI DI DIRITTO ed – fideiussori omnibus di debitrice principale – hanno Parte_2 Parte_3 CP_5 proposto opposizione a decreto ingiuntivo nei confronti della creditrice (“ ”), Controparte_1 CP_1 con cui è stato ingiunto loro di pagare, in ragione della garanzia prestata, la somma di € 578.454,87, pari alla esposizione debitoria di derivante dalla chiusura del saldo dei rapporti di conto corrente, CP_5 assistiti da apertura di credito.
anch'egli fideiussore di al quale è stato notificato il medesimo decreto Parte_1 CP_5 ingiuntivo, ha proposto separata opposizione avente R.G. n. 8081/2020, poi riunita alla presente causa.
A fondamento dell'opposizione, gli attori hanno dedotto a) la mancanza di prova del credito azionato;
b)
l'illegittimità degli addebiti effettuati in conto corrente, in ragione dell'usurarietà e dell'anatocismo indebito applicati nel rapporto;
c) la nullità della fideiussione omnibus per contrasto con la disciplina antitrust, posto che il regolamento negoziale è conforme allo schema ABI del 2003, nullità da cui consegue la liberazione dei fideiussori ex artt. 1956 e 1957 c.c.; d) l'estensione in loro favore, ex artt. 1304 dell'accordo transattivo intervenuto il 12.11.2014 tra , la debitrice principale e con cui è stato previsto un CP_1 Parte_1 piano di rientro con riduzione progressiva dell'intero debito.
– a mezzo della mandataria – ha eccepito l'incompetenza del Tribunale di Brescia CP_1 CP_4 rispetto alla dedotta violazione della disciplina antitrust, in favore della sezione specializzata in materia d'impresa di Milano, e ha domandato il rigetto delle domande attoree.
E' intervenuta ex art. 111 c.p.c., tramite la mandataria (“ ), quale CP_4 Controparte_2 CP_2 cessionaria del credito di , in forza di cartolarizzazione. L'intervenuta ha fatto proprie le domande CP_1 della cedente.
***
L'opposizione deve essere rigettata.
Sull'eccezione pregiudiziale di incompetenza e sull'eccezione di nullità della fideiussione per contrasto con la normativa antitrust.
Sussiste la competenza del tribunale adito, dal momento che la nullità della fideiussione per contrasto alla normativa antitrust non è oggetto di domanda proposta in via principale, ma di eccezione.
L'eccezione è comunque infondata.
Come noto, la sanzione della nullità delle fideiussioni omnibus è predicabile con riferimento a contratti a valle di un'intesa illecita. In particolare, nella materia in esame, l'illiceità risiede nella violazione della normativa antitrust e investe il modello ABI adottato per l'appunto in forza di un'intesa contrastante con la displina antitrust. I contratti che contengono clausole negoziali conformi allo schema ABI sono affetti da pagina 4 di 7 nullità parziale non per il solo fatto di riprodurre le clausole proprie del modello in questione, ma per il fatto di riprodurre clausole di un modello che sia frutto di un'intesa anticoncorrenziale.
Grava sulla parte che invoca la nullità della fideiussione omnibus per violazione della normativa antitrust l'onere di dimostrare l'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale a monte, nonché il collegamento di tale intesa con i contratti a valle oggetto di censura. Tale prova non è stata fornita.
Gli attori, infatti, non possano giovarsi dell'accertamento di illiceità compiuto dalla banca d'Italia con il noto provvedimento n. 55/2005, dal momento che tale provvedimento riguardava il modello ABI adottato in via anticoncorrenziale nel periodo compreso tra il 2003 e il 2005, ossia in epoca successiva a quella di stipula delle garanzia oggetto di causa (1989).
Non vi è prova, in definitiva, del fatto che le fideiussioni oggetto di causa costituissero contratti a valle di un'intesa anticoncorrenziale illecita.
Sulla prova del credito
Diversamente da quanto ritenuto dagli opponenti, la certificazione del saldo ex art. 50 T.U.B è sufficiente a giustificare l'emissione del provvedimento monitorio. In ogni caso, nel giudizio di cognizione piena la dimostrazione del credito risulta dalla documentazione complessivamente prodotta da (contratti CP_1 bancari, estratti conto, docc. 18-23 fasc. ). CP_1
Sull'anatocismo e sull'usurarietà dei contratti di conto corrente con apertura di credito
Gli attori hanno altresì eccepito in via di compensazione il credito asseritamente derivante in favore della debitrice principale una volta epurato il rapporto dall'applicazione di addebiti illegittimi, derivanti, in tesi, da usura e anatocismo.
In particolare, i garanti hanno dedotto che le clausole dei contratti bancari prevedevano: a) la capitalizzazione trimestrale degli interessi scaduti, in contrasto con l'art. 1283 c.c.; b) l'applicazione di un tasso d'interesse superiore al tasso soglia di usura;
c) l'applicazione di una commissione di massimo scoperto senza determinarne le modalità esatte di calcolo.
Tutte le censure risultano generiche.
Sul punto, la richiesta di c.t.u. è del tutto esplorativa.
Quanto all'anatocismo, gli attori si sono limitati ad affermare in modo generico l'illegittimità delle clausole di capitalizzazione, senza indicare concretamente il tasso applicato, il periodo in cui sarebbe avvenuta la capitalizzazione indebita, le poste interessate;
analoghi rilievi valgono anche con riferimento alla censura di usurarietà (non risulta dedotto quale sia stato il superamento del t.s.u., in quale periodo, per quale specifico rapporto); del pari, le doglianze sulla indeterminatezza della c.m.s. sono generiche (non è stato allegato quali c.m.s. sono state applicate, quando, per quali importi). pagina 5 di 7 Sulla richiesta di estensione dell'accordo transattivo ex art. 1304 c.c.
In via subordinata, ed hanno invocato l'estensione nei loro confronti (ex artt. Parte_2 Parte_3
1304 c.c.) degli effetti dell'accordo transattivo raggiunto nel 12.11.2014 tra il condebitore Parte_1 la e , accordo che in tesi riguarderebbe l'intero debito. CP_5 CP_1
Come noto, l'art. 1304 c.c. riconosce al condebitore solidale, che non abbia preso parte all'accordo transattivo raggiunto da altri condebitori ed avente ad oggetto l'intero debito, il diritto potestativo di profittare degli effetti transattivi favorevoli.
Nel caso in esame, tuttavia, l'efficacia dell'accordo transattivo è stata invocata dai condebitori soltanto in epoca successiva a quella di risoluzione dell'accordo stesso (8.6.2017), risoluzione avvenuta in via stragiudiziale in forza di clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., con comunicazione trasmessa alla debitrice principale e a (v. doc. 15 ). Parte_1 CP_1
Sulle spese.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore della convenuta e dell'intervenuta, tenuto conto dell'attività difensiva espletata (unica per convenuta e intervenuta), della complessità e del valore della controversia. L'unicità delle difese di convenuta e intervenuta giustifica la solidarietà tra le stesse.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione; condanna gi attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta e dell'intervenuta, in solido tra loro, spese complessivamente liquidate in € 16.901 per compensi, oltre a spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Brescia, 13.3.2025.
Provvedimento redatto con la collaborazione del m.o.t. Persona_1
Il giudice
Davide Scaffidi
pagina 6 di 7 Sentenza pubblicata ex art. 281 sexies c.p.c., previa lettura in assenza delle parti, rinunzianti a presenziare, e allegazione al verbale, chiuso alle ore 15.00.
Brescia, 13.3.2025
Il giudice
Davide Scaffidi
pagina 7 di 7