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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 14/12/2025, n. 4041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4041 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 9601/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore dr.ssa Carolina Dini giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 9601 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2025 avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio vertente tra:
, codice fiscale , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avvocato MIRKO BENEDETTI in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale CP_1 C.F._2
Resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni (v. verbale di udienza del 02/12/2025): la ricorrente ha concluso come da ricorso:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo:
1 a) pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 19.03.2015 fra i
Sig.ri , nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), cittadinanza cinese e , nato a [...]. C.F._1 CP_1
Pop. Cinese) il 20/02/1973 (C.F. ), cittadinanza cinese, poi C.F._2 trascritto nei competenti Registri dello Stato civile del Comune di Empoli al n. 12 P. 1 anno 2015, ordinare altresì all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Empoli di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza ed alle conseguenti ulteriori incombenze con ogni ulteriore eventuale conseguente provvedimento da parte del
Tribunale di Firenze;
b) disporre in conformità alle disposizioni già previste nella sentenza di separazione giudiziale”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare lo Parte_1 scioglimento del matrimonio contratto con , il quale è rimasto CP_1 contumace.
2. In via preliminare, ai sensi dell'art. 3 lett. a) del Reg. UE 1111/2019, si deve affermare la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano a pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra le parti, ancorché le stesse abbiano cittadinanza straniera, giacché è in Italia che si trova l'ultima residenza abituale dei coniugi e dove entrambi continuano a risiedere.
3. Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge 6.5.2015 n. 55, lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta
o ricostituita” nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso
2 si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
Infatti, come emerge dalla copia degli atti della separazione prodotti dalla ricorrente, il
Tribunale di Firenze ha pronunciato la separazione tra i coniugi con sentenza n.
2415/2024 pubblicata il 22/07/2024.
Pertanto, alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio
(30/07/2025), erano già trascorsi, dalla prima udienza, i dodici mesi richiesti dalla norma sopra riportata.
Appare altresì evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati di fatto da circa otto anni, durante i quali essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
Pertanto, deve essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio, come richiesto da
, dando atto che non vi sono ulteriori statuizioni da adottare. Parte_1
4. Posto che non vi sono i presupposti per ravvisare una soccombenza del resistente, rimasto contumace, trattandosi di pronuncia in punto di status, di natura necessaria e resa nell'interesse della ricorrente, non si fa luogo ad alcuna condanna alle spese di lite nei confronti di . CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Empoli (FI) in data 19/03/2015 da , n. a ZH (CINA) il 18/03/1968, e , n. a Parte_1 CP_1
ZH (CINA) il 20/02/1973, iscritto dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Empoli (FI) al n. 12, parte I, anno 2015;
- la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla per le spese di giudizio.
3 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore dr.ssa Carolina Dini giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 9601 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2025 avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio vertente tra:
, codice fiscale , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avvocato MIRKO BENEDETTI in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale CP_1 C.F._2
Resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni (v. verbale di udienza del 02/12/2025): la ricorrente ha concluso come da ricorso:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo:
1 a) pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 19.03.2015 fra i
Sig.ri , nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), cittadinanza cinese e , nato a [...]. C.F._1 CP_1
Pop. Cinese) il 20/02/1973 (C.F. ), cittadinanza cinese, poi C.F._2 trascritto nei competenti Registri dello Stato civile del Comune di Empoli al n. 12 P. 1 anno 2015, ordinare altresì all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Empoli di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza ed alle conseguenti ulteriori incombenze con ogni ulteriore eventuale conseguente provvedimento da parte del
Tribunale di Firenze;
b) disporre in conformità alle disposizioni già previste nella sentenza di separazione giudiziale”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare lo Parte_1 scioglimento del matrimonio contratto con , il quale è rimasto CP_1 contumace.
2. In via preliminare, ai sensi dell'art. 3 lett. a) del Reg. UE 1111/2019, si deve affermare la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano a pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra le parti, ancorché le stesse abbiano cittadinanza straniera, giacché è in Italia che si trova l'ultima residenza abituale dei coniugi e dove entrambi continuano a risiedere.
3. Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge 6.5.2015 n. 55, lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta
o ricostituita” nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso
2 si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
Infatti, come emerge dalla copia degli atti della separazione prodotti dalla ricorrente, il
Tribunale di Firenze ha pronunciato la separazione tra i coniugi con sentenza n.
2415/2024 pubblicata il 22/07/2024.
Pertanto, alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio
(30/07/2025), erano già trascorsi, dalla prima udienza, i dodici mesi richiesti dalla norma sopra riportata.
Appare altresì evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati di fatto da circa otto anni, durante i quali essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
Pertanto, deve essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio, come richiesto da
, dando atto che non vi sono ulteriori statuizioni da adottare. Parte_1
4. Posto che non vi sono i presupposti per ravvisare una soccombenza del resistente, rimasto contumace, trattandosi di pronuncia in punto di status, di natura necessaria e resa nell'interesse della ricorrente, non si fa luogo ad alcuna condanna alle spese di lite nei confronti di . CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Empoli (FI) in data 19/03/2015 da , n. a ZH (CINA) il 18/03/1968, e , n. a Parte_1 CP_1
ZH (CINA) il 20/02/1973, iscritto dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Empoli (FI) al n. 12, parte I, anno 2015;
- la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla per le spese di giudizio.
3 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
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