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Sentenza 5 marzo 2025
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- 1. Dati personali sull'incarico ad un avvocato: il Garante intervieneMuia' Pier Paolo · https://www.diritto.it/ · 21 luglio 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza 05/03/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00083/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00134/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di AR (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 134 del 2022, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Caldarola e Caterina Caldarola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Reggio Emilia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- emesso il -OMISSIS-, con cui la Prefettura di Reggio Emilia - Sportello Unico per l'Immigrazione ha rigettato l’istanza con la quale in data 13 agosto 2020 il signor -OMISSIS- ha presentato domanda di emersione di lavoro irregolare domestico ai sensi dell'art. 103 del decreto legge n. 34/2020 a favore del signor -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Reggio Emilia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2025 la dott.ssa Paola Pozzani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso introduttivo parte ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’atto in epigrafe indicato col quale l’Amministrazione rigettava l’istanza in quanto: “ visto il parere non favorevole all’accoglimento dell’istanza espresso dalla TU, per il seguente motivo: -OMISSIS-, lavoratore, reati ostativi ”.
L’ U.T.G. - Prefettura di Reggio Emilia si costituiva in giudizio il 5 aprile 2022.
Con ordinanza -OMISSIS- del -OMISSIS- questa Sezione ha ordinato all’Amministrazione un’integrazione istruttoria.
In adempimento alla predetta ordinanza l’U.T.G. - Prefettura di Reggio Emilia ha depositato in giudizio documentazione in data 11 maggio 2022 ed una relazione sui fatti di causa con allegati in data 13 maggio 2022.
Con ordinanza -OMISSIS- del -OMISSIS- questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare “ Ritenuta ad una sommaria delibazione, propria della presente fase cautelare del giudizio, l’insussistenza del fumus boni iuris del ricorso, considerato, in particolare, che l’Amministrazione resistente ha dato prova, con la produzione documentale richiesta da questo Tribunale, dell’avvenuta condanna del ricorrente per uno dei reati ostativi previsti dall’art. 380 c.p.p. (nello specifico, dalla lettera e) di detto articolo) e che, dunque, lo stesso non poteva accedere alla richiesta procedura di emersione ai sensi dell’art. 103, comma 10, del D.L. n. 34/2020 ”.
Con ordinanza presidenziale -OMISSIS- del -OMISSIS- si è chiesto alle parti di comunicare se fossero intervenuti fatti o atti ulteriori nel corso del giudizio e alla parte ricorrente di confermare l’attualità dell’interesse alla definizione del giudizio.
Con atto depositato in giudizio il 14 settembre 2024 parte ricorrente ha dichiarato il proprio interesse alla decisione.
Alla pubblica udienza del 26 febbraio 2025 la causa, uditi i difensori delle parti, è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Parte ricorrente ha rappresentato che in data 13 agosto 2020 il Sig. -OMISSIS- (datore di lavoro), cittadino italiano, presentava domanda di emersione dal lavoro irregolare domestico, ai sensi dell’art 103 D.L. n. 34/2020, a favore del cittadino extra comunitario -OMISSIS- (lavoratore).
In data -OMISSIS- lo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura di Reggio Emilia emetteva provvedimento definitivo di rigetto dell’istanza in quanto: “ visto il parere non favorevole all’accoglimento dell’istanza espresso dalla TU, per il seguente motivo: -OMISSIS-, lavoratore, reati ostativi. ”. La difesa attorea stigmatizza che nel provvedimento veniva altresì affermato: “ vista la nota con la quale, ai sensi dell’art 10 bis della legge 241/90 è stato comunicato all’interessato il motivo che osta all’accoglimento della dichiarazione di emersione; considerato che il dichiarante entro il termine assegnato non ha fornito osservazioni ( MI ) dispone il rigetto dell’istanza -OMISSIS- per i motivi indicati in premessa .” (doc n. 3 ricorrente).
Con l’unico motivo di ricorso “ Eccesso di potere per assenza di istruttoria e mancata valutazione - Eccesso di potere per assenza di effettivo contraddittorio - Falso presupposto di fatto – Difetto di motivazione - Eccesso di potere per ingiustizia grave e manifesta ” i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 10- bis della Legge n. 241/1990 e il difetto di motivazione e di istruttoria, nonché l’insussistenza dei presupposti per il diniego di regolarizzazione stante l’assenza di reati a carico del lavoratore.
Gli esponenti evidenziano che la ratio della disciplina della sanatoria, di cui all’art. 103 D.L. n. 34/2020, va individuata nel consentire, eccezionalmente, il rilascio di un permesso di soggiorno agli stranieri presenti sul territorio nazionale che svolgevano in modo irregolare il lavoro, nel caso di specie domestico. Nonostante la completezza di tutta la documentazione prodotta e l’assenza di precedenti penali ostativi alla stipula del contratto di soggiorno, l’Amministrazione ha rigettato l’istanza e non avrebbe neppure rispettato il precetto di cui all’art. 10- bis della Legge n. 241/1990, in quanto anche se richiamata nel provvedimento finale in realtà tale necessaria comunicazione non sarebbe mai stata notificata né al lavoratore, né al datore di lavoro.
Quanto evidenziato concreterebbe un difetto di motivazione, giacché l’Amministrazione deve rendere conto delle ragioni che hanno determinato la scelta operata e dell’ iter logico percorso per addivenire alla conclusione; inoltre, l’illegittimità del diniego emergerebbe dal certificato del casellario giudiziale e dal certificato dei carichi pendenti del 4 gennaio 2022 (doc. n. 7 e n. 8 ricorrenti), indicativi dell’assenza di procedimenti penali a carico del lavoratore.
L’Amministrazione, nella relazione sui fatti di causa, evidenzia che lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Reggio Emilia, in relazione all’istanza degli esponenti, riceveva il parere negativo della competente TU (all. 3 relazione) dal quale emergevano i motivi ostativi, notificava il preavviso di rigetto (perfezionatosi per compiuta giacenza – all. 4 e 5 relazione) con l’indicazione dei motivi ostativi, ed adottava il rigetto definitivo in data -OMISSIS- in ragione del richiamo espresso al parere negativo della TU competente; la resistente sottolinea che, anche a voler considerare la compiuta giacenza per avvenuta in data successiva all’adozione del provvedimento finale, questo risulta comunque legittimo ai sensi dell’art. 21- octies della Legge n. 241/1990.
Illustrate le ragioni delle parti, il Collegio osserva che l’impugnato rigetto è motivato con espresso richiamo per relationem al parere negativo della competente TU per “reati ostativi”. Si ritiene, infatti, che nel caso di specie la motivazione de relato rispetti le condizioni di legittimità laddove individua chiaramente il motivo del rigetto (reati ostativi) nonché il provvedimento dal quale tale motivo emerge, ossia il citato parere negativo della TU (la decisione del Consiglio di Stato n. 1825 del 23 febbraio 2024 conferma l’indirizzo della giurisprudenza, secondo cui “ si ritiene sufficientemente motivato un provvedimento amministrativo con il richiamo per relationem ad un altro documento, atteso che la motivazione per relationem corrisponde ad una tecnica motivazionale pienamente ammessa dall’art. 3 della legge n. 241 del 1990, che richiede l’indicazione dell’atto richiamato purché sia conosciuto o conoscibile dal destinatario ”).
Dal citato parere della TU competente e dall’annesso certificato del casellario giudiziale emerge che il lavoratore è stato condannato dal Tribunale di Reggio Emilia ex art. 624 C.p. con l’applicazione delle circostanze previste dall’art. 625, comma 2, C.p., ipotesi prevista dall’art. 380 C.p.p. e, quindi, rientrante tra i reati ostativi al procedimento di emersione, così come indicato nell’art. 103, comma 10, lett c), del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 ( Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ), convertito nella Legge n. 77 del 17 luglio 2020.
Parte ricorrente non ha ulteriormente replicato al deposito documentale avversario in atti relativo al perfezionamento della notifica del preavviso di rigetto ed alla certificazione della avvenuta condanna, né ha contestato che il reato commesso è ostativo al rilascio del permesso richiesto, potendosene trarre le conclusioni previste dall’art. 64” ( Disponibilità, onere e valutazione della prova ), comma 1 e 2, C.p.a. (“ 1. Spetta alle parti l'onere di fornire gli elementi di prova che siano nella loro disponibilità riguardanti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni . 2. Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti nonché i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite. ”).
In ogni caso, ai sensi dell’art. 21- octies , comma 2, primo periodo, della Legge n. 241/1990, l’eventuale vizio della fase partecipativa endoprocedimentale è irrilevante ai fini della legittimità del provvedimento finale adottato, stante la vincolatività (e non la discrezionalità) - prevista nel caso concreto dalla legge - del diniego del permesso per “emersione” in caso di reati “ostativi” (art. 103, comma 10, lett. c) , del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 convertito nella Legge n. 77 del 17 luglio 2020).
Il Consiglio di Stato con la decisione n. 8369 del 15 settembre 2023 ha, infatti, precisato che « il diritto al contraddittorio, nell’ambito amministrativo, ha una speciale conformazione. Tale struttura trova riscontro nella formulazione dell'art. 21 octies, l. n. 241 del 1990 secondo cui, nella versione antecedente alla riforma di cui all'art. 12, comma 1, lett. i), d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla l. 11 settembre 2020, n. 120, “è annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”. Dal tenore letterale della disposizione emerge la presenza di due eccezioni all'"assolutezza" del favor partecipationis. Anzitutto, secondo il primo periodo della disposizione, in caso di atti vincolati - che, quindi, per il loro contenuto, non potevano essere diversi - la violazione delle norme del procedimento non comporta l'annullamento dell'atto perché nessuna circostanza fattuale, pure debitamente dedotta, sarebbe stata idonea a modificare l'esito del procedimento. In secondo luogo, la norma, ampliava tale eccezione agli atti discrezionali per i quali l'amministrazione competente sarebbe riuscita a dimostrare in giudizio che l'atto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Per costante giurisprudenza di questo Consiglio, l’eccezione di cui all'art. 21 octies, l. n. 241 del 1990, secondo periodo, si estendeva anche all'art. 10 bis L. 241/90, la cui violazione non avrebbe comportato l'automatica caducazione dell'atto a meno di non ravvisare un effettivo e oggettivo pregiudizio che la sua inosservanza avesse causato (ex plurimis, Cons. Stato, sez. II, 12 febbraio 2020, n. 1081). Tale disposizione è stata modificata dall'art. 12, comma 1, lett. i), d.l. n. 76 del 2020 che ha aggiunto all'art. 21 octies l'inciso secondo cui “la disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10-bis”. In caso di provvedimento discrezionale - e solo in questo - l'omessa comunicazione del preavviso di rigetto comporta la caducazione dell'atto viziato ».
Per le ragioni esposte, quindi, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Sussistono giustificate ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna sezione staccata di AR (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate, fermo restando quanto liquidato in sede cautelare.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, -OMISSIS-, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti.
Così deciso in AR nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Italo Caso, Presidente
Caterina Luperto, Referendario
Paola Pozzani, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paola Pozzani | Italo Caso |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.