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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/03/2025, n. 3390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3390 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
1
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Paola Giovene di Girasole, presso il Tribunale di Roma, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza all'esito dell'udienza di discussione del 19/03/2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza, al n. 19146 /2024
TRA nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1
dagli avv.ti PAOLO PALMA e ELISA CACCIATO INSILLA, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, al viale Angelico n. 70, per procura in atti ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. GIORDANO CRISTIANA, per procura generale alle liti in atti, elett.te domiciliato in Roma, presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale in via Cesare CP_1
Beccaria n. 29; resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 7.9.23 in contraddittorio con Parte_1
l' , proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la CP_1 verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa all'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 l. 18/80 e successive modifiche ed integrazioni, e dello CP_ stato di handicap grave ex art. 3, comma 3, l. 104/92. Nelle more del giudizio l riconosceva il requisito di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/92. Il c.t.u. nominato ai soli fini dell'accertamento del requisito medico per l'indennità di accompagnamento concludeva la sua relazione, ritenendo l'insussistenza del suddetto requisito sanitario.
La che aveva dichiarato di contestare le suddette conclusioni del Parte_1
c.t.u. ai sensi dell'art. 445 bis, comma 4 c.p.c., proponeva rituale opposizione con ricorso depositato il 17/05/2024, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza, deducendo la sussistenza sia del requisito sanitario prescritto che di quelli socio-economici. 2
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l' , chiedendo CP_1
confermarsi le conclusioni formulate dal c.t.u.
Ammessa ed espletata consulenza tecnica, all'esito dell'udienza del 19/03/2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo e contestuale motivazione.
Va innanzitutto dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine al
CP_ requisito di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/92, che è stato riconosciuto all'istante dall' nel corso della precedente fase di giudizio.
Quanto al requisito medico relativo all'indennità di accompagnamento, il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione, ha ritenuto che sia Parte_1
affetta dalle patologie esaurientemente descritte nella relazione di consulenza tecnica, da intendersi richiamata.
Tali stati patologici, valutati alla luce delle tabelle di cui al D.M. 5\2\92, determinano l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e l'incapacità di attendere agli atti quotidiani della vita con necessità di una assistenza continua da ottobre 2024.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise.
Le spese di entrambe le fasi di giudizio seguono la soccombenza (anche tenuto conto dell'intervenuto riconoscimento dello stato di handicap grave nel corso della precedente fase), e si liquidano come da dispositivo.
P. Q. M.
In parziale accoglimento della domanda dichiara che è in Parte_1
possesso del requisito medico per percepire l'indennità di accompagnamento da ottobre
2024. dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla richiesta di riconoscimento dello stato di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/92.
Condanna l' al pagamento dei compensi di lite di entrambe le fasi del giudizio CP_1
(oltre spese di c.t.u.), che si liquidano in complessivi € 2.884,50, oltre IVA e CPA, a favore del procuratore di parte ricorrente distrattario.
Roma, 20/03/2025 .
Il giudice
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Paola Giovene di Girasole, presso il Tribunale di Roma, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza all'esito dell'udienza di discussione del 19/03/2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza, al n. 19146 /2024
TRA nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1
dagli avv.ti PAOLO PALMA e ELISA CACCIATO INSILLA, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, al viale Angelico n. 70, per procura in atti ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. GIORDANO CRISTIANA, per procura generale alle liti in atti, elett.te domiciliato in Roma, presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale in via Cesare CP_1
Beccaria n. 29; resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 7.9.23 in contraddittorio con Parte_1
l' , proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la CP_1 verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa all'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 l. 18/80 e successive modifiche ed integrazioni, e dello CP_ stato di handicap grave ex art. 3, comma 3, l. 104/92. Nelle more del giudizio l riconosceva il requisito di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/92. Il c.t.u. nominato ai soli fini dell'accertamento del requisito medico per l'indennità di accompagnamento concludeva la sua relazione, ritenendo l'insussistenza del suddetto requisito sanitario.
La che aveva dichiarato di contestare le suddette conclusioni del Parte_1
c.t.u. ai sensi dell'art. 445 bis, comma 4 c.p.c., proponeva rituale opposizione con ricorso depositato il 17/05/2024, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza, deducendo la sussistenza sia del requisito sanitario prescritto che di quelli socio-economici. 2
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l' , chiedendo CP_1
confermarsi le conclusioni formulate dal c.t.u.
Ammessa ed espletata consulenza tecnica, all'esito dell'udienza del 19/03/2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo e contestuale motivazione.
Va innanzitutto dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine al
CP_ requisito di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/92, che è stato riconosciuto all'istante dall' nel corso della precedente fase di giudizio.
Quanto al requisito medico relativo all'indennità di accompagnamento, il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione, ha ritenuto che sia Parte_1
affetta dalle patologie esaurientemente descritte nella relazione di consulenza tecnica, da intendersi richiamata.
Tali stati patologici, valutati alla luce delle tabelle di cui al D.M. 5\2\92, determinano l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e l'incapacità di attendere agli atti quotidiani della vita con necessità di una assistenza continua da ottobre 2024.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise.
Le spese di entrambe le fasi di giudizio seguono la soccombenza (anche tenuto conto dell'intervenuto riconoscimento dello stato di handicap grave nel corso della precedente fase), e si liquidano come da dispositivo.
P. Q. M.
In parziale accoglimento della domanda dichiara che è in Parte_1
possesso del requisito medico per percepire l'indennità di accompagnamento da ottobre
2024. dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla richiesta di riconoscimento dello stato di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/92.
Condanna l' al pagamento dei compensi di lite di entrambe le fasi del giudizio CP_1
(oltre spese di c.t.u.), che si liquidano in complessivi € 2.884,50, oltre IVA e CPA, a favore del procuratore di parte ricorrente distrattario.
Roma, 20/03/2025 .
Il giudice