Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 14/02/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 334/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente dott.ssa Alessia Caprio Giudice relatore ed estensore dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 334/2025 promossa congiuntamente da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
CINZIA DELLA CIANA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio posto in Arezzo, via Roma
n. 7 da
), rappresentata e difesa dall'avv. CATIA SAVINI Parte_2 C.F._2
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio posto in Sansepolcro (AR), viale Armando Diaz, n.
32;
e da
), rappresentato e difeso dall'avv. CATIA Parte_3 C.F._3
SAVINI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio posto in Sansepolcro (AR), viale Armando
Diaz, n. 32;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso congiunto in materia di modifica delle condizioni di divorzio
Come da ricorso congiunto depositato in data 05.02.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 05.02.2025 i ricorrenti hanno chiesto che il Tribunale accogliesse le conclusioni congiuntamente rassegnate tese alla modifica delle condizioni di divorzio.
Le parti hanno infatti congiuntamente rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo che il Tribunale
Pt_ si pronunci in conformità: “1. corrisponderà direttamente al figlio Parte_1
con accredito sul di lui conto corrente entro il 10 di ogni mese la somma mensile di euro 380,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario già rivalutate, oltre a: a) un contributo per spese straordinarie, forfettariamente determinato e onnicomprensivo, nella misura mensile di euro 150,00*
Pt_ (somma questa che non sarà dovuta se nel periodo di riferimento . dovesse lavorare - in qualsiasi forma - ricavando introiti che, ancorché non sufficienti per la di lui indipendenza economica, siano di importo non inferiore a euro 300,00 mensili), b) spese mediche da concordare, salvo le urgenti,
Pt_ tra le parti al 50%); c) il bollo e l'assicurazione per l'auto di al 50%, il bollo e l'assicurazione Pt_ per la moto di , tutte queste voci sub c) solo per il periodo di 12 mesi a partire dal primo rinnovo Pt_ che si verifichi.
2. corrisponderà direttamente al figlio con accredito sul di lui Parte_2
conto corrente entro il 10 di ogni mese la somma mensile di euro 270,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario già rivalutato, oltre a: a) un contributo per spese straordinarie, forfettariamente determinato e onnicomprensivo, nella misura fissa mensile di euro 150,00* (somma Pt_ questa che non sarà dovuta se nel periodo di riferimento dovesse ricavare introiti da eventuali attività lavorative precarie e che ancorché non sufficienti per la di lui indipendenza economica siano di importo non inferiori a euro 300,00 mensili), b) spese mediche da concordare, salvo le urgenti, Pt_ tra le parti al 50%); c) il bollo e l'assicurazione per l'auto di al 50%, solo per il periodo di 12 Pt_ mesi a partire dal primo rinnovo che si verifichi d) la TARI gravante sull'immobile abitato da .
3. Le somme di cui ai punti 1 e 2 saranno versate direttamente al figlio a partire dal mese di febbraio Pt_ 2025 per il periodo massimo di 18 mesi, tempo stimato adeguato a consentire a di raggiungere una condizione di autosufficienza economica e salvo che il medesimo non diventi economicamente indipendente in data antecedente a tale scadenza (fermo quanto detto per eventuali introiti derivanti da occupazioni precarie alle lettere a) dei citati punti 1 e 2 e le spese bollo/assicurazione di cui alle lettere c sempre dei citati punti 1 e 2).
4. I coniugi confermano di esser economicamente autosufficienti e di non vantare pretese reciproche di mantenimento, dandosi atto che gli obblighi relativi al mantenimento del figlio sono stati ad oggi correttamente adempiuti da ciascuno di essi anche per la rivalutazione monetaria.
5. Il padre si obbliga a contribuire alle spese del presente procedimento in favore del figlio versando direttamente all'Avv. Catia Savini la somma di euro
750,00 oltre e Cap. Per il resto le spese si intendono compensate.”.
Le parti non hanno avanzato richiesta congiunta di fissazione di udienza di comparizione, ex art. 473- bis.51, ultimo comma, c.p.c., né il Tribunale ha ravvisato la necessità di chiedere chiarimenti alle parti in ordine alle condizioni proposte.
Pertanto, acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate in ricorso e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il Tribunale provvede in conformità.
Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di domanda congiuntamente proposta dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data 05.02.2025, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 14 febbraio 2025.
Il Giudice Est. Il Presidente
Dr.ssa Alessia Caprio Dr.ssa Lucia Faltoni