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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 16/07/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di MESSINA
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di NA, Prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1)Dott. Augusto Sabatini Presidente
2)Dott.ssa Marisa Salvo Consigliere rel.
3)Dott.ssa Maria PP Scolaro Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento n. 710/24 R.G. ( cui è riunito il procedimento n. 711/24 R.G.)
vertente tra
con sede in Milazzo via Acqueviole n. 54 c.f. e p.i. in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore e Amministratore Unico, Parte_2
( , rappresentata e difesa per procura allegata digitalmente al reclamo dall' CodiceFiscale_1
avv. Lidia Ramorino presso il cui domicilio digitale ( è elettivamente Email_1
domiciliata
reclamante ( procedimento n. 710/24 R.G.)
e
Curatela della liquidazione giudiziale c.f. e Curatela della CP_1 P.IVA_2
liquidazione giudiziale della società di fatto tra , CP_1 Controparte_2
e e del socio illimitatamente responsabile
[...] Controparte_3 [...] , p.i. , in persona del Curatore avv. Maria Di Renzo, autorizzata Controparte_4 P.IVA_1
con provvedimenti del G.D. del 23/9/2024, rappresentata e difesa per procura rilasciata su foglio separato congiunto materialmente alla comparsa di costituzione dall'avv. Antonio Arena (c.f.
, PEC: nel cui studio in NA Via C.F._2 Email_2
Ghibellina n. 77 è elettivamente domiciliata;
reclamata
e
con sede legale in Milazzo, via Tonnara n. 41 c.f. e p.i. , in persona del Controparte_3 P.IVA_3
legale rappresentante pro tempore e Amministratore Unico, dott. rappresentata e difesa Parte_2
per procure alle liti allegata in copia informatica l reclamo dal Prof. avv. Marcello Parrinello del Foro
di LA (C.F. ) e dell'avv. Federico Parrinello, del Foro di NA (C.F. CodiceFiscale_3
) ed elettivamente domiciliata all'indirizzo peci C.F._4
Email_3
reclamante ( procedimento n. 711/24 R.G.)
oggetto: reclamo avverso la sentenza n. 1324 emessa in data 17.07.2024 e depositata il 23.07.2027
con cui il UN di Barcellona P.G. ha dichiarato, in estensione della liquidazione giudiziale di l'apertura della liquidazione giudiziale della Società di fatto tra CP_1 CP_1 [...]
e e, quindi, dei soci illimitatamente responsabili Controparte_4 Controparte_3 [...]
e CP_3 Controparte_5
Conclusioni delle parti:
per la reclamante Parte_1
“Disporre ai sensi e per gli effetti degli artt. 51 e 52 CCII l'immediata sospensione della formazione
dello stato passivo della inibendo anche al curatore l'avvio e/o la prosecuzione dell'attività Pt_1 liquidatoria;
B. Ritenere, dichiarare e pronunziare la nullità della sentenza reclamata, per
motivazione contraddittoria;
C. Senza recesso dalla superiore eccezione preliminare, ritenere,
dichiarare pronunziare l'inesistenza di una Sdf fra , e CP_1 Controparte_5
Con
revocando il fallimento della in realtà inesistente, e soprattutto revocando il Pt_2 CP_3
fallimento della deducente . D. ammettere e disporre ogni più Controparte_5
opportuno mezzo istruttori”;
per la reclamante CP_3
“Preliminarmente ritenere ammissibile in rito e legittimo nella forma il presente atto di appello;
2.
sempre in via preliminare disporre l'immediata sospensione sia dell'accertamento del passivo e
soprattutto della liquidazione dei beni della ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 52 Controparte_3
c.c.i.i.
3. nel merito, ritenere e dichiarare, per le motivazioni meglio addotte nel corpo del presente
atto, e facendo ciò che avrebbero dovuto fare e non fecero i giudici di primo, che non sussistono i
presupposti della estensione grado nulla e/o illegittima la sentenza del UN di Barcellona
indicata in epigrafe;
4. conseguentemente e per l'effetto privarla di ogni effetto giuridico
provvedendo alla revoca della liquidazione giudiziale in danno della parte concludente, con ogni
statuizione consequenziale;
5. ammettere e disporre tutti gli atti istruttori che dovessero apparire
necessari e conducenti e che si fa riserva di specificare in corso di causa;
6. porre spese e compensi
del presente grado di giudizio, come del primo grado di giudizio a carico della Liquidazione
giudiziale della disponendone la distrazione a favore dei sottoscritti legali che CP_1
dichiarano di aver anticipato le spese e di non aver percepito i compensi”.
per la Curatela reclamata:
“chiede che codesto UN, previa riunione del presente procedimento con il reclamo proposto
dalla n. 710/2024 e previo rigetto della istanza di sospensione Controparte_7
proposta, voglia dichiarare il reclamo infondato disponendone il rigetto e confermando la pronunzia
impugnata. 2) In via istruttoria chiede disporsi prova testimoniale avente ad oggetto le seguenti circostanze: a) Vero (o non) che la , la e la avevano la CP_1 CP_3 Parte_1
sede operativa tutte in unico ufficio in Milazzo Via Acqueviole 117; b) Vero (o non) che i lavoratori
dipendenti delle società , della e la si occupavano anche CP_1 CP_3 Parte_1
di svolgere attività per le altre società di cui non erano dipendenti;
c) vero (o non) che il dipendente
della , quando lavorava alle dipendenze della CP_1 Persona_1 Parte_1
svolgeva il ruolo di meccanico presso l'officina gestita dalla .- d) vero (o non ) che la CP_1
dipendente della , era addetta al reparto logistica e si occupava di tutte Parte_3
le pratiche connesse alla vendita di autovetture nuove a marchio Ford ed anche di contratti di vendita
di autovetture che erano di proprietà della .- e) vero ( o non) che vi era un parco usato Parte_1
unico comprendente autovetture della , della ed in passato anche della J&D.- f) vero CP_1 Pt_1
(o non) che il dipendente Sig. si occupava di attività amministrative relative alla Pt_1 Tes_1
. g) vero (o non) che il dipendente della era responsabile alle CP_1 CP_8 Parte_4
vendite dei veicoli commerciali e del reparto usato e che lo stesso si occupava delle vendite non solo
nell'interesse della , ma anche per conto delle società per le vetture a fine CP_1 Parte_1
noleggio che venivano vendute come usato e della sempre come usato sino al 1996”.- h) CP_3
Vero (o non) che la dipendente della , , si occupava della vendita di autovetture CP_1 Parte_5
nuove ed usate e si è occupata di vendere anche vetture intestate alla nonché curava la Parte_1
stipula di contratti assicurativi anche per i veicoli intestati alla e alla .- i) Vero (o CP_3 Pt_1
non) che i dipendenti della e lavoravano nell'ufficio unitamente Parte_1 Tes_1 Tes_2
agli altri dipendenti della - Si indicano a testi: LO SA CP_9 Persona_1
PP, La LF . Occorrendo, si chiede disporsi CTU al fine di Pt_4 Parte_5
determinare il valore di pronta vendita degli immobili di proprietà della nonché consulenza CP_3
contabile al fine di determinare la consistenza del patrimonio netto della società di fatto costituita
dalla dalla , e dalla sulla base delle informazioni contabili CP_3 CP_1 Parte_1
prodotte nel presente giudizio, nonché per accertare la sussistenza di una situazione di illiquidità e conseguente insolvenza della società di fatto”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 20.02.2024 la Curatela della Liquidazione giudiziale della società CP_1
chiedeva al UN di Barcellona P.G. di dichiarare l' estensione della procedura concorsuale nei confronti delle società e sostenendo la Controparte_5 Controparte_3
configurabilità che tra le stesse di una c.d. supersocietà di fatto.
A sostegno della domanda, deduceva la presenza di tutta una serie di elementi comprovanti la ricorrenza della detta organizzazione societaria, quali: l'utilizzo di un ufficio comune per l'amministrazione delle società; l'uso promiscuo di beni e servizi;
la mancata riscossione di canoni di locazione e spese di energia elettrica;
l'uso promiscuo di servizi telefonici e di internet;
l'
intestazione di contratti assicurativi relativi a beni di altre società; la presenza di un obiettivo economico comune;
l'uso comune del dominio;
l'utilizzo promiscuo dei dipendenti;
Email_4
l'acquisto di immobili effettuato nell'interesse delle altre società; i rapporti di affiancamento con la
Parte_1
Si costituivano in giudizio e ciascuna contestando la sussistenza Parte_1 Controparte_3
degli elementi caratterizzanti la dedotta super società di fatto e conseguentemente chiedendo il rigetto della domanda.
Con sentenza n. 1324 emessa in data 17.07.2024 e depositata il 23.07.2027 il UN, in accoglimento del ricorso, dichiarava, in estensione della liquidazione giudiziale di CP_1
l'apertura della liquidazione giudiziale della Società di fatto tra CP_1 Controparte_4
e e, quindi, dei soci illimitatamente responsabili e
[...] Controparte_3 Controparte_3
, adottando tutti i provvedimenti conseguenziali. Controparte_5
Avverso la sentenza con distinti ricorsi, rispettivamente depositati in data 21.08. 2024 e 22.08.2024
ed iscritti ai nn. 710/2024 e 711/2024 R.G., e in persona Controparte_5 Controparte_3
dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore proponevano reclamo, preliminarmente chiedendo che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 51 e 52 C.C.C.I., fosse disposta l'immediata sospensione della formazione dello stato passivo e nel merito sostenendo, sulla scorta di l'insussistenza della dedotta super società di fatto.
In ciascuno dei due procedimenti, con comparse depositate in data 1.10.2024, si costituiva la Curatela
chiedendo che, previa riunione dei due procedimenti e rigetto delle istanze di sospensione, i reclami fossero rigettati, contestandone nel merito la fondatezza.
In via istruttoria, chiedeva fosse ammessa prova testimoniale sulle circostanze meglio articolate alle lettere a/i del punto 2 ) delle conclusioni ed, occorrendo, che fosse disposta c.t.u. al fine di determinare “ il valore di pronta vendita degli immobili di proprietà della nonché CP_3
consulenza contabile al fine di determinare la consistenza del patrimonio netto della società di fatto
costituita dalla dalla , e dalla sulla base delle informazioni CP_3 CP_1 Parte_1
contabili prodotte nel presente giudizio, nonché per accertare la sussistenza di una situazione di
illiquidità e conseguente insolvenza della società di fatto”.
Il Sostituto Procuratore Generale apponeva il visto.
Disposta con decreto del Presidente di Sezione la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza dei termini all'uopo assegnati, la Corte,
con ordinanza del 14-15.10.2024, disposta la riunione dei due procedimenti, riservava la decisione sulla preliminare istanza di sospensione della liquidazione dell'attivo.
Con successiva ordinanza dell'8-11.11.2024 , rigettata l'istanza, la Corte rinviava la causa per decisione e dopo un rinvio richiesto dalle reclamanti, con successiva ordinanza del 30.05.2025 poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Preliminare all'esame di merito sono talune brevi considerazioni di tratto generale in merito alla configurabilità della super società di fatto.
Come bene osservato dal primo decidente sulla scorta di un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, l'art. 147, comma 5, l.fall. trova applicazione non solo quando, dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale, risulti che l'impresa è, in realtà, riferibile ad una società di fatto tra il fallito ed uno o più soci occulti, ma, in virtù di sua interpretazione estensiva, anche laddove il socio già fallito sia una società, anche di capitali, che partecipi, con altre società o persone fisiche, ad una società di persone (cd. super società di fatto) - non assoggettata ad altrui direzione e coordinamento - la cui sussistenza, però, postula la rigorosa dimostrazione del comune intento sociale perseguito, che deve essere conforme e non contrario all'interesse dei soci.
Tale interpretazione estensiva ha trovato l'avallo della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 147, comma 5, legge fall.,
evidenziando come i giudici rimettenti abbiano omesso di verificare previamente la possibilità di un'interpretazione costituzionalmente adeguata della disposizione censurata (Cort. Cost. ord. n.
15/2016).
Da ultimo, l'istituto in esame ha ricevuto espresso riconoscimento nell'art. 256 d.lgs.14/2019, a mente del quale “ Se dopo l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società risulta
l'esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il tribunale, su istanza del curatore, di un
creditore, di un socio nei confronti del quale la procedura è già stata aperta o del pubblico ministero,
dispone l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti dei medesimi. L'istanza
puo' essere proposta anche dai soci e dai loro creditori personali.
5. Allo stesso modo si procede
quando, dopo l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di un imprenditore
individuale o di una società, risulta che l'impresa è riferibile ad una società di cui l'imprenditore o
la società è socio illimitatamente responsabile”.
La prova della sussistenza di tale società dev'essere fornita attraverso la dimostrazione dei presupposti, costituiti dall'esercizio in comune dell'attività economica;
dall'esistenza di un fondo comune ( quale predisposizione degli strumenti per l'esercizio in comune di una determinata attività
economica, dove il conferimento di beni e di servizi è ravvisabile in ogni contributo economicamente valutabile che possa servire ad attuare lo scopo sociale alla stregua dell'art. 2247 c.c. e la cui prova può desumersi anche dal godimento di beni comuni o dalla rinuncia dei soci alle pretese maturate nei confronti di altri Cass. 204/2024) e dall'effettiva partecipazione ai profitti e alle perdite e, dunque,
da un agire nell'interesse, ancorché diversificato (ma non contro l'interesse) dei soci (Cass. n. 12120
del 2016; Cass. n. 4784 del 2023.)
Tali elementi rivelatori dell'esistenza della super-società devono essere rigorosamente dimostrati da colui che agisce, che nella specie si identifica con la Curatela del fallimento che ha agito per la pronuncia del fallimento ex art. 147, comma 5, L. F..
Il rigore chiesto dalla giurisprudenza nel valutare la prova risponde alla necessità di “evitare il rischio
che l'art. 147, comma 5, L. F. venga utilizzato per aggirare le disposizioni dettate dall'art. 2476 c.c.,
comma 7, e art. 2497 c. c. ed evitare così l'esercizio di un'azione di responsabilità dai profili assai
più complessi e dagli esiti incerti” (in tal senso testualmente la cit. Cass. Civ. n. 10507/2016).
§
Tanto premesso in punto di diritto , può passarsi all'esame delle doglianze formulate dalle reclamanti,
ciascuna delle quali contesta la decisione di primo grado per avere il UN ritenuto esistente la super-società di fatto e, conseguentemente, esteso il fallimento di a CP_1 Parte_1
senza fare buon governo dei principi giurisprudenziali consolidati, sopra richiamati, Parte_6
secondo i quali l'accertamento della ricorrenza dell'istituto della super-società di fatto presuppone la verifica della sussistenza dei tre essenziali elementi indicatori del rapporto associativo (di fatto), sopra meglio evidenziati.
Va, però, sin da ora, disattesa l'eccezione di nullità della sentenza, sollevata da ( Parte_1
di seguito breviter solo ) nelle premesse dell'atto di reclamo sul rilievo della contraddittorietà Pt_1
della sentenza, per avere il UN deciso sulla scorta di presunzioni, basate “ su condotte ed eventi
verificatisi sia in tempi ben lontani dall'apertura della liquidazione giudiziale della sia in CP_1
prossimità di quest'ultima”. Evidenzia, in particolare, che il primo decidente non aveva considerato che nel corso degli anni essa società aveva stabilito la propria sede in luoghi diversi, ivi compreso l'aeroporto di Catania, ed aveva valorizzato la valorizzazione solo quella attuale.
In relazione alla posizione di , invece, al fine di sostenere l'identità di oggetto sociale, Controparte_3
aveva operato “un salto temporale di 10 anni quando ancora la società… non aveva come oggetto
sociale la compravendita e la gestione di immobili”
Ritiene la Corte che, contrariamente all'assunto di la sentenza reclamata non poggi Pt_1
assolutamente su un impianto motivazionale contraddittorio, avendo il primo decidente coerentemente illustrato le ragioni in fatto ed in diritto poste a base della decisione.
Mette conto, piuttosto, evidenziare come la reclamante, attraverso la formulazione dell'eccezione di nullità, abbia inteso contestare nella sostanza l'impostazione di fondo del UN , che aveva ritenuto esistente una società di fatto, senza accertarne gli elementi fondamentali e senza fare buon governo dei consolidati principi giurisprudenziali .
E poiché tale contestazione poggia su argomenti affrontati e sviluppati dalla reclamante in maniera dettagliata nei successivi motivi di reclamo , è opportuno rimandarne la disamina.
Osserva, infine, la Corte che, contrariamente all'assunto della Curatela, sono ammissibili le memorie depositate da in data 13.10.2024 e da in data 12.10.2024. Pt_1 Controparte_3
Va, in proposito, rilevato che, con provvedimento presidenziale del 2.09.2024, è stata fissata la data del 14.10.2024 per la comparizione delle parti ed, al contempo, disposta la sostituzione dell'udienza c.d. partecipata con il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Le note depositate risultano, dunque, sostitutive della partecipazione all'udienza e, benchè il loro contenuto non sia strettamente limitato alle “istanze e conclusioni” , gli argomenti a difesa in esse sviluppati non si appalesano nuovi rispetto a quanto già illustrato in sede di reclamo e risultano mirati alla confutazione delle difese avversarie.
A ciò aggiungasi che, non essendo stata la causa a quella data assunta in decisione, la Curatela ha potuto godere di ampio spazio per controdedurre.
Reclamo di Controparte_5
1.-Venendo al merito del gravame , con il primo motivo la reclamante, nel contestare la sussistenza di una super società di fatto, evidenzia, innanzitutto, l'insussistenza della pluralità dei soci.
In proposito, rappresenta di essere partecipata per il 98% dalla e per 2% da Controparte_3 [...]
e sostiene l'esistenza tra esse società di un rapporto verticale , attuato attraverso un'attività Pt_2
di controllo e coordinamento dell'una sull'altra , che esclude la configurabilità della super società .
Aggiunge che , oltre che amministratore , è titolare del 100% delle quote sia della Parte_2
sia della (partecipata dal predetto nella misura dell'88% e dalla CP_1 CP_3 CP_1
nella restante quota).
Rileva che, pertanto, già le risultanze camerali relative alla compagine sociale comprovano l'esistenza , piuttosto che della pluralità di soci , di una sola persona fisica, , che detiene Parte_2
l'intero capitale sociale delle tre società e che le amministra in via esclusiva.
Ricorre, pertanto, secondo l'assunto della reclamante, una holding personale, che, secondo il richiamato orientamento della Corte di Cassazione, costituisce “prova contraria dell'esistenza della
super società di fatto”.
Sotto altro profilo, sempre nell'ambito del medesimo motivo di reclamo (sub 1.2.), contesta la Pt_1
presenza dell' affectio societatis , sostenendo che le tre società hanno sempre perseguito l'interesse della persona fisica, che ne ha sempre avuto l'esclusivo controllo.
Rileva, sul punto, la mancanza agli atti del procedimento di qualsivoglia elemento, anche presuntivo,
idoneo a dimostrare il comune intento sociale perseguito, che deve essere conforme a quello dei soci,
e richiama, a sostegno delle proprie argomentazioni, l'orientamento della Corte di Cassazione,
secondo cui che il perseguimento dell'interesse delle persone fisiche che hanno il controllo della società costituisce indice dell'esistenza di una holding di fatto, piuttosto che di una super società.
Il motivo non è fondato. E' pacifico, in punto di fatto, che sia, nella sostanza, l'unico titolare del capitale sociale Parte_2
delle tre società e nonché amministratore delle CP_1 Controparte_3 Parte_1
stesse, anche se con alcune parentesi temporali in cui la carica è stata assunta da altri soggetti.
Invero, come affermato dal primo decidente, la composizione sociale delle tre società è
“sostanzialmente sovrapponibile e segnatamente rappresentata da ”: è Parte_2 Controparte_3
partecipata all'88% da e al 12% da quest'ultima al 100% da Parte_2 CP_1 Parte_2
dopo il decesso di e l'acquisizione delle partecipazioni della predetta;
Persona_2 Pt_1
al 98% da e al 2% da ( in tal senso va corretta la diversa Parte_1 CP_10 Parte_2
affermazione del primo decidente, che ha invertito, quanto a le percentuali delle Pt_1
partecipazioni)
Tuttavia, come bene osservato dalla Curatela, tale circostanza non esclude la pluralità dei soci, in considerazione della distinta personalità giuridica e dell'autonomia patrimoniale delle società di capitali rispetto ai soci che ne detengono il capitale sociale e/o rispetto ai suoi amministratori, ai quali non è riferibile il patrimonio intestato alla compagine.
Proprio muovendo da tale premessa, la Corte di Cassazione ha riconosciuto anche al socio unico dell'impresa fallita la possibilità di partecipare all'asta fallimentare, non potendosi qualificare come soggetto debitore in quanto soggetto distinto dalla società partecipata ( cfr in tal senso Cassazione
civile sez. I 02/02/2021, n.2280; Cass. sez. III 16/05/2007 n, 11258).
Alla stregua di tali principi, deve ritenersi sussistente, nella specie, la pluralità dei soci, quali ,
appunto, le tre società , entità autonome e diverse da CP_1 Controparte_3 Parte_1
, titolare del 100% del capitale, direttamente o per il tramite delle partecipazioni che fanno Parte_2
capo alle società.
Quanto alla dedotta esistenza di una holding di fatto, vale osservare che, secondo i principi elaborati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. 1349/1990) , tale fattispecie ricorre allorquando una persona fisica, che sia a capo di più società di capitali in veste di titolare di quote o partecipazioni azionarie , svolga professionalmente con stabile organizzazione l'indirizzo, il controllo ed il coordinamento delle società medesime , non limitandosi al mero esercizio dei poteri inerenti alla qualità di socio.
A tal fine è necessario che la suddetta attività, di sola gestione del gruppo (cosiddetta holding pura),
ovvero anche di natura ausiliaria o finanziaria (cosiddetta holding operativa), si esplichi in atti, anche negoziali, posti in essere in nome proprio, fonte, quindi, di responsabilità diretta del loro autore, e presenti altresì obiettiva attitudine a perseguire utili risultati economici, per il gruppo e le sue componenti, causalmente ricollegabili all'attività medesima (Cass. SS.UU. 25275/2006)..
Mentre nella super società di fatto tutti i soci perseguono un comune intento sociale, nella holding le singole società perseguono l'interesse delle persone fisiche che ne hanno il controllo, le quali, oltre a rispondere, ex art. 2497 c.c., dell'abuso di attività di direzione e coordinamento ai curatori dei fallimenti delle singole società sottoposte a tale attività, possono anche essere, a loro volta, dichiarate fallite, ove ne sia accertata l'insolvenza, a richiesta dei soggetti legittimati (Cass. 4784/2023).
Pertanto, la sussistenza della cd. super società di fatto deve essere (almeno presuntivamente) esclusa tutte le volte in cui la prima società dichiarata fallita, in esecuzione delle direttive del soggetto che la controlla, di diritto o di fatto, tenga condotte volte a favorire a suo discapito – e dunque anche a discapito dei suoi creditori – gli interessi di coloro che si ipotizza siano suoi soci (in senso orizzontale), difettando in tal caso l'elemento della affectio societatis (Cass.n. 7903/2020;
Cass.n.10507/2022).
Ebbene, nella specie, come osservato dal primo decidente e pure rilevato dalla Curatela reclamata,
la prospettazione dell'esistenza di una holding personale è alquanto generica, non risultando supportata dalla dimostrazione di concreti comportamenti di , che possano ritenersi Parte_2
estranei alla sfera della corretta gestione societaria ed imprenditoriale , poiché funzionali al perseguimento di interessi propri o di terzi.
In altri termini, non vi è prova né di atti compiuti dal predetto in nome proprio piuttosto che nella qualità di legale rappresentante né, tantomeno, di condotte che possano interpretarsi come espressione di un potere esorbitante rispetto ai limiti consentiti dalla partecipazione alle società in qualità di socio di maggioranza e/o amministratore.
Sebbene tali argomentazioni siano sufficienti, ad avviso del Collegio, a denunciare l'infondatezza della tesi difensiva in esame, va aggiunta un'ultima considerazione.
E' vero che l'abuso della società da parte di una o più persone (fisiche e giuridiche) che ne hanno il controllo (anche solo di fatto) nell'interesse proprio delle stesse, in effetti, ha per lo più costituito, per osservazione empirica, una prova contraria all'esistenza della super società di fatto e, semmai, indice dell'esistenza di una holding di fatto ,
Invero, “la circostanza che i singoli enti societari perseguano l'interesse delle persone fisiche che ne
hanno il controllo, anche in via di fatto, è indice contrario dell'esistenza del fenomeno
"supersocietario", venendo in rilievo, piuttosto, quale prova dell'esistenza di una holding di fatto, nei
cui confronti il curatore del fallimento della società che vi è sottoposta può eventualmente agire
per farne valere le responsabilità ex art. 2497 c.c. e che può, altresì, fallire autonomamente ed in via
principale su richiesta di uno dei soggetti legittimati, ove ne siano accertati i presupposti soggettivi
e lo stato d'insolvenza rispetto a debiti alla stessa imputabili” (Cass. n. 10507 del 2016; Cass. n.
12120 del 2016; più di recente, Cass. n. 7903 del 2020; Cass. n. 20552 del 2022; Cass. n. 36378/2023)
Nondimeno, le più recenti affermazioni giurisprudenziali si sono assestate su diverso principio per cui tale circostanza non esclude la possibile sussistenza tra le stesse persone e la società così abusata di un rapporto societario di fatto, almeno tutte le volte in cui alla iniziale affectio tra tali persone e la società sia subentrato, in forza di una modifica o evoluzione degli originari accordi o per effetto di essi (art. 2497-septies c.c.), l'esercizio di un abuso su quest'ultima, e cioè la violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale della stessa, da parte di chi, tra gli originari partecipi di un rapporto societario di fatto con la società abusata, era, per una ragione o per l'altra, in condizione di farlo (Cass. n. 204/2024; Cass. n. 74/2024). Si è, pertanto, affermato che :”ciò che conta ai fini della sussistenza di un rapporto societario di fatto
tra persone fisiche ed una o più società di capitali, è che vi sia esercizio in comune dell'attività
economica, attraverso l'effettivo conferimento di beni, apporti organizzativi, contratti ed impegni
finalizzati ad una cogestione dei beni societari e alla ripartizione degli utili, a prescindere dal fatto
che i ruoli decisori possano risultare cangianti e non perfettamente paritari, o che vi sia un qualche
stravolgimento programmatico delle regole distributive societarie, capace di incidere sull'autonomia
dei rispettivi enti coinvolti, di modo che taluni di essi vengano a farsi carico dei debiti conseguenti
all'attività svolta in comune in misura superiore agli utili ad essi riservati o comunque ricevuti e,
simmetricamente, altri abbiano assunto debiti in misura inferiore rispetto ai vantaggi patrimoniali
ricevuti” (così in motivazione Cass. 7125/2025).
§
2.- Con il secondo motivo di gravame, la reclamante, sempre nell'ottica della contestazione della sussistenza degli elementi necessari alla configurabilità della super società di fatto, quale ritenuta dal primo decidente, assume l'inesistenza del fondo comune.
Premesso che neanche l'eventuale comunanza di sede sarebbe sufficiente a sostenere la ricorrenza della super società, ribadisce di avere la propria sede in via Acqueviole n. 54 e riconduce l'
ubicazione di uno dei propri uffici all'interno dello stabile di via Acqueviole n.117, di proprietà di all'esigenza di risparmio dei costi di gestione nel rapporto tra controllante e CP_10
controllata.
A proposito delle dichiarazioni della dipendente evidenzia che CP_1 Testimone_3
l'ufficio nel quale la medesima ha riferito di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della sito in via Acqueviole n. 117, ossia quello frontistante “la sede legale e Parte_1
adiacente al capannone”, corrisponde alla sede di essa reclamante.
Quanto all'uso promiscuo di beni e dipendenti, assunto dal primo decidente quale ulteriore elemento sintomatico dell'esistenza di una super società, la reclamante contesta il ritenuto uso promiscuo della cassaforte, evidenziando che dalla lettura del verbale delle dichiarazioni rese dal non si evinceva Pt_2
la proprietà del bene – ritenuto nella disponibilità di in capo a Parte_1 CP_1
In ogni caso, richiama i limiti operanti in ordine alla circolazione dei contanti e l'utilizzo di sistemi di pagamento tramite POS o bonifici e sostiene che l'uso promiscuo di un bene non è sufficiente a fornire la prova dell'uso indifferenziato
Quanto, invece, ai dipendenti, ribadisce di aver formato, quale società di servizi, il personale da destinare all'impiego nella holding e di aver , peraltro, prodotto documentazione atta a dimostrare di aver addebitato le prestazioni che i propri dipendenti svolgevano a favore della e della CP_3
( all. 7 e 3), aggiungendo che detta società, a cagione della ridotta forza lavoro, si CP_1
rivolgeva anche ad altre società di somministrazione lavoro, ossia la AN WE ( all 4)
Aggiunge, a confutazione dell'esistenza di un patrimonio e/o di uno scopo comune, che i dipendenti che– talvolta accaduto – avevano svolto attività ( di manutenzione di vetture) CP_1 Pt_7
in favore di essa erano stati compensati ed avevano, peraltro, operato nei locali e Parte_1
con le attrezzature della CP_1
La ricezione del compenso per le attività rese escludeva l'affectio societatis né la Curatela aveva sollevato alcuna obiezione in ordine alla veridicità delle schede contabili ( che secondo il primo decidente non proverebbero il ribaltamento dei costi)
Il motivo è infondato in relazione a tutti i profili in cui si articola la doglianza.
Giova ribadire, in punto di diritto, che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, costituisce indice dell'esistenza di una super società la comunanza tra i diversi compartecipi dell'organizzazione aziendale utilizzata, come i locali, le insegne, le utenze, con i relativi dipendenti, in ragione dell'esecuzione, da parte di ciascuno di essi, di apporti patrimonialmente rilevanti in favore della stessa, come beni aziendali, somme di denaro, prestazioni di servizi e rinunce a crediti maturati nei suoi confronti (ex ultimis Cass.n.204/2024)
Ebbene, nel caso di specie, sono condivisibili le osservazioni del primo decidente, che, a sostegno della super società di fatto, ha valorizzato la “collocazione geografica delle sede legale delle società”
, evidenziando, in particolare , che - come desumibile dalle visure camerali- ha Controparte_4
sede legale in Milazzo in via Acqueviole n. 54, in Milazzo in via Acqueviole n. 117 CP_1
e, infine, in Milazzo in via Tonnara n. 53 . Controparte_3
Ha rilevato che l'apparente diversità delle sedi ( quanto a e è stata CP_1 Controparte_3
smentita dalla Curatela, la quale ha precisato che “ancorché la sede legale della risulti in CP_3
via Tonnara n. 53, in realtà si tratta di un secondo accesso dello stesso ufficio sito nell'immobile di
via Acqueviole n. 117”, come, peraltro, dichiarato dallo stesso . Parte_2
Contrariamente all'assunto della reclamante la promiscuità della sede risulta riscontrata dalle dichiarazione della dipendente , la quale ha riferito che “anche nel periodo in cui ho Testimone_3
lavorato per la svolgevo la mia attività principalmente in Via Acqueviole n. 117 (.n.d.r.: ossia Pt_1
presso la sede di ma anche in un ufficio frontistante la sede legale e adiacente al Controparte_3
capannone dove viene svolto il settore nautico” e che, inoltre, “anche la e la ( Pt_1 CP_3
avevano la sede operativa) presso la stessa sede della . Gli spazi destinati a ciascuna società CP_1
non erano ben definiti “…
Ebbene, ad avviso della Corte, la promiscuità della sede , che , ove separatamente valutata ben potrebbe trovare giustificazione nell'allegata esigenza di contenimento dei costi, assume ben altra rilevanza, ove considerata unitamente a tutte le altre risultanze, correttamente valorizzate dal
UN , che dimostrano l'esistenza di un'indistinta massa attiva , funzionale alla formazione di un patrimonio comune, ed, in particolare, all'accertato e sistematico uso promiscuo di beni e dipendenti.
Basti, in proposito, richiamare le dichiarazioni rese dai dipendenti, in particolare, la già citata
[...]
dipendente della (“mi sono occupata a volte della vendita di veicoli della Tes_3 CP_1
e/o di fare assicurazioni per veicoli anche intestati alla o alla ”). Pt_1 CP_3 Pt_1
La predetta ha riferito che anche i dipendenti della e ”svolgevano la loro attività Pt_1 Tes_1 Tes_2 anche nell'interesse di ” CP_1
Nella medesima direzione depongono le dichiarazioni dei dipendenti (“Anche quando Per_1
lavoravo per la svolgevo il ruolo di meccanico sempre presso l'officina ,” ) e Pt_1 CP_1 Pt_3
(“ero addetta al reparto logistica, in pratica mi occupavo di tutte le pratiche connesse alla vendita
di autovetture nuove a marchio Ford … I contratti che provvedevo a registrare erano riferibili alla
, preciso che nel corso degli anni con riferimento all'usato mi sono occupata anche di CP_1
contratti di autovetture che erano di proprietà della la cui vendita veniva curata dai Parte_1
venditori della , c'era infatti un parco usato unico comprendente autovetture della , CP_1 CP_1
della ed in passato anche della J&D. L'ufficio amministrativo era unico, a prescindere dalla Pt_1
società datrice di lavoro il dipendente si occupava della soluzione delle pratiche afferente la società
e così ad esempio è capitato che io mi sia occupata di trasferimenti di proprietà di autovetture di
proprietà della e di contro il dipendente Sig. si occupava di attività Pt_1 Pt_1 Tes_1
amministrative relative alla . Preciso che curavo principalmente pratiche della , la CP_1 CP_1
gestione di quelle Giroa era solo occasionale, quando venivano vendute le vetture usate a fine
noleggio”.)
Analoghe le dichiarazioni del dipendente di che ha confermato di essersi Controparte_1 Tes_4
occupato su incarico del di vendere anche l'usato della e di stipulare assicurazioni per Pt_2 Pt_1
auto di quest'ultima ed anche della . CP_3
E', dunque, risultato provato il sistematico e vicendevole utilizzo del personale dipendente da parte delle società, a prescindere dalla titolarità del rapporto di lavoro.
A ciò aggiungasi che il rilievo della , secondo cui il compenso per le prestazioni rese ai Pt_1
dipendenti escluderebbe l'affectio societatis, non si confronta con la motivazione della sentenza reclamata riguardo all' oggetto delle fatture e delle schede contabili prodotte, concernente prestazioni diverse rispetto alla vendita ed alla manutenzione di autovetture..
Invero, il primo decidente ha, sul punto, osservato che “le fatture (cfr. all. 3 memoria di costituzione) e le schede contabili prodotte (cfr. all. 5 memoria di costituzione;
cfr. anche all. 5a e 8) si riferiscono
a prestazioni di consulenza amministrativa, programmazione, manutenzione software CDK e altre
manutenzioni non meglio specificate (cfr. all. 5a), non anche alle vendite nei termini descritti nelle
dichiarazioni sopra riportate;
in ogni caso, a riprova dell'avvenuto ribaltamento dei costi sono state
prodotte solo scritture contabili, senza dimostrazione dell'effettiva e definitiva collocazione dei costi
medesimi. Rimane, poi, irrilevante il fatto che ha (altresì) ritenuto di acquisire CP_1
ulteriore personale tramite il ricorso a servizi di somministrazione erogati da terzi;
piuttosto, i
superiori rilievi, in uno agli elementi addotti e documentati dalla curatela ricorrente, forniscono
ulteriore riscontro all'organizzazione comune e promiscua dell'attività sociale e, dunque, alla
dedotta sussistenza di una super società di fatto tra le società parti del presente giudizi”
Ebbene, a fronte di tale motivazione la doglianza si esaurisce, in parte qua, nella riproposizione di tesi difensive già svolte e motivatamente disattese dal primo decidente , senza, al contempo, illustrare le ragioni per cui il ragionamento espresso nella sentenza impugnata sarebbe erroneo e, dunque,
senza misurarsi criticamente con le ragioni della decisione .
Inoltre, se è vero che non è stato sollevato alcun dubbio sulla veridicità delle schede, tuttavia, la
Curatela ha condivisibilmente ribattuto che le schede contabili non provano che quanto in esse riportato sia stato effettivamente inserito in contabilità.
Anche il rilievo concernente la cassaforte si rivela di dubbia ammissibilità, consistendo nella reiterazione delle questioni già sollevate e motivatamente disattese dal primo decidente, poichè
ritenute infondate.
In ogni caso, al di là della dubbia ammissibilità del motivo, la Corte ritiene del tutto condivisibili le argomentazioni illustrate nella sentenza impugnata in merito all'uso promiscuo del bene da parte delle società.
Detta cassaforte è stata, infatti, rinvenuta in occasione della redazione dell'inventario relativo alla e, dunque, all'interno di locali nella disponibilità della stessa. CP_1 In tale occasione, peraltro, il – ossia il legale rappresentante delle società - ha dichiarato che Pt_2
detto bene , utilizzato per gli incassi giornalieri, non poteva essere aperto in mancanza del responsabile, dipendente di Testimone_5 Parte_1
E' vero che – come dedotto dalla reclamante – il non ha attribuito espressamente alla Pt_2 CP_1
la proprietà della cassaforte.
[...]
Nondimeno, è significativo il fatto che il predetto, che, nel corso dell'inventario, aveva indicato con precisione i beni di proprietà di o di terzi presenti all'interno dei locali , nulla abbia Controparte_3
specificato in ordine alla cassaforte e tale silenzio ne rende oltremodo verosimile la proprietà in capo a ( quale , del resto, traspare dalla collocazione del bene ). CP_1
Ebbene, la disponibilità in capo al dipendente delle chiavi della cassaforte , destinata alla Pt_1
custodia degli incassi giornalieri e ubicata nei locali di pertinenza della . è indubbio CP_1
indice dell'uso promiscuo del bene e della disponibilità in capo a della cassa contanti . Pt_1
Peraltro, la circostanza che essa fosse chiusa e che le chiavi fossero custodite dal dipendente responsabile ne dimostra l'attuale utilizzo conforme alla sua destinazione.
In tale quadro, come osservato dalla Curatela reclamata, poco conta l'entità delle somme custodite all'interno del bene, assumendo, piuttosto, rilievo, come affermato dal primo decidente, “la
materiale disponibilità della liquidità (giornaliera) di da parte di CP_1 Parte_1
che, unitamente alla promiscuità della sede , all'uso indifferenziato dei beni, al vicendevole utilizzo del personale dipendente , chiamato anche allo svolgimento di prestazioni riferibili a società diverse dalla rispettiva datrice di lavoro , costituisce indice dell'esistenza di un' unitaria organizzazione sociale , basata sulla collaborazione in funzione del raggiungimento di risultati economici comuni.
In tale ottica, vanno pure valorizzate le dichiarazioni rese dallo stesso , secondo cui la Parte_2
era stata costituita per lo svolgimento di un'attività in affiancamento a quella svolta dalla Pt_1
“tanto nell'acquistare i veicoli da noleggiare, tanto per la formazione del personale e CP_1
la fornitura di servizi tecnologici. Da tale attività della anche la aveva un vantaggio Pt_1 CP_1 indiretto, in quanto per i contratti con le società automobilistiche la vendita di vetture alle società di
noleggio comportava per la incentivi maggiori. la acquistava dalla le CP_1 Pt_1 CP_1
tipologie di auto dalla stessa vendute, ove le richieste di noleggio avevano ad oggetto veicoli diversi
la società si rivolgeva per l'acquisto ad altre case automobilistiche”. Pt_1
Invero, anche la costituzione di al fine di ottimizzare la catena di servizi offerti e aumentare i Pt_1
volumi delle vendite di autoveicoli della , destinandole al noleggio e successivamente alla CP_1
rivendita come usato, assume rilievo sotto il profilo dell'esistenza di un vincolo di collaborazione tra le società, volto al conseguimento di risultati patrimoniali comuni nell'esercizio collettivo di un'attività economica
3.- Con il terzo motivo di gravame, la reclamante contesta la valutazione del primo decidente, che ha ritenuto integrata la partecipazione agli utili e alle perdite dalla rinuncia da parte di Controparte_3
e di ad esigere crediti maturati nei confronti di ed alla stipula di polizze Parte_1 CP_1
assicurative da parte di quest'ultima in favore delle altre.
Evidenzia che nessuna prova è stata fornita in ordine alla condivisione del rischio di impresa, che costituisce elemento essenziale per la configurazione della super società.
Quanto alla rinuncia ai crediti, ribadisce la ricorrenza tra essa reclamante e di un CP_1
regolare rapporto consistente nella fornitura di prestazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria,
regolarmente pagate, salvo che per un brevissimo periodo di 4 mesi, in cui essa società aveva tollerato il mancato pagamento dei servizi a causa delle difficoltà di Controparte_1
Sostiene, pertanto, la mancanza di sistematicità negli apporti al fondo, quale richiesto dalla giurisprudenza di merito e di legittimità (Cass.36378/2023)
Secondo l'assunto della reclamante, tale sistematicità difetta anche per quanto attiene alla stipula delle polizze assicurative .
Rappresenta, al riguardo, che l'importo di euro 130,00 pagato da in relazione alla CP_1
polizza assicurativa concernente autovettura di essa reclamante è stato rimborsato ( all 2) e che, inoltre, le polizze in questione sono del tipo “All Risk” e dalla loro sottoscrizione con un unico interlocutore le società hanno tratto vantaggi non indifferenti sotto il profilo di risparmio dei costi.
Neanche tale motivo è fondato.
Premesso che anche la rinuncia a far valere crediti o diritti può costituire indice della collaborazione di un socio al raggiungimento degli scopi sociali (Cass. n. 4385/2023), va osservato che, nella specie,
come rilevato dal primo decidente e non contestato dall'odierna reclamante, nonostante “l'elevata
esposizione debitoria maturata dalla nei confronti di nonché di CP_1 Pt_1 CP_3
dette società hanno scelto di “non tutelare i propri interessi con i mezzi opportuni (risoluzioni
contrattuali, recupero crediti) , prova ne sia che soltanto a seguito dell'apertura della liquidazione
giudiziale risulta effettuata la domanda di insinuazione al passivo ( Controparte_4
ha chiesto insinuarsi per il credito di € 25.620,00, ha chiesto di
[...] Controparte_3
insinuarsi per il credito di € 258.496,00 per canoni di locazione e di € 76.535,76 per costi di utenza
elettrica)”.
Ebbene, ad avviso del Collegio, anche tale circostanza, unitamente al già accertato godimento, da parte di delle utilità derivanti dal sistematico utilizzo di attrezzature e di dipendenti, Pt_1
comprova la partecipazione complessiva ai risultati economici delle singole società, che costituisce uno dei presupposti richiesti per la configurabilità della super società.
L'impiego di un fondo comune formato dagli apporti dei soci e la partecipazione di questi ultimi ai conseguenti risultati patrimoniali denota, infatti, un agire nell'interesse, ancorché diversificato, (ma non contro l'interesse) dei soci (Cass. n. 12120 del 2016, in motiv.; Cass. n. 4784 del 2023, in motiv.)
La doglianza sconta eguale sorte di infondatezza anche in ordine al profilo che attiene alla stipula da parte di di polizze assicurative cumulative anche nell'interesse delle altre società e che CP_1
il primo decidente , con condivisibile valutazione, ha ritenuto ulteriore indice di partecipazione unitaria ai risultati economici.
La giustificazione fornita da che pone a fondamento della scelta negoziale l'esigenza di Pt_1 contenimento dei costi, non contraddice la considerazione unitaria dell'impresa costituita dalle tre società , che traspare dall'accollo da parte dell'una di spese riguardanti le altre.
Invero, indipendentemente dalla convenienza o meno , la stipula di polizze cumulative, anche concernenti veicoli delle altre società, è un chiaro elemento sintomatico dell'esistenza della super società di fatto, in quanto prova l'esistenza della collaborazione tra le diverse entità per il raggiungimento dei fini comuni e, dunque, della affectio societatis.
Va, in proposito, osservato che- come pure segnalato dalla Curatela – la documentazione allegata dalla odierna reclamante non prova il dedotto rimborso da parte della stessa del prezzo pagato da
, posto che la polizza cumulativa riguardante anche il veicolo di proprietà è stata CP_1 Pt_1
stipulata nel 2022 (v. in fascicolo Curatela), laddove le fatture prodotte concernono annualità diversa.
Ed anche il mancato versamento di somme giuridicamente dovute risulta ulteriore indice dell'esercizio in comune dell'impresa.
4.- Con il quarto motivo di gravame, la reclamante contesta, infine, la valutazione del primo decidente in ordine alla insolvenza della super società, erroneamente basata sull'esame delle situazioni sociali dei singoli soci e sulla loro sommatoria.
Richiama, in proposito, l'orientamento della Suprema Corte , secondo il quale, ai fini della detta valutazione , è imprescindibile l'accertamento della specifica insolvenza della super società di fatto.
Aggiunge che, quanto ai debiti erariali, la propria esposizione debba essere oggetto di riconsiderazione in conseguenza dell'adesione alla rottamazione e dei conseguenti pagamenti,
effettuati con regolarità e che, invece, le perdite sono frutto di svalutazione di asset dell'attivo patrimoniale, che non hanno determinato alcun effetto sugli indici di liquidità aziendale.
Neanche tale doglianza può essere condivisa.
Va osservato che “ in linea di principio, per potersi dichiarare il fallimento della cd. supersocietà di
fatto, è necessario, tra l'altro, il riscontro di una “autonoma e affatto propria insolvenza” della
supersocietà “anche eventualmente muovendo - quale fatto indiziante - dalla rilevazione dell'insolvenza di uno o più soci, ovvero del socio cui era inizialmente imputabile l'attività
economica, ma senza alcuna automatica traslazione ovvero dogmatico esaurimento in esse della
prova richiesta, come per tutti gli insolventi fallibili, dall'art. 5 legge fall.” (cfr. Cass. n. 12120 del
2016; (Cass. n. 1095 del 2016, in motiv.; conf., Cass. n. 6030 del 2021).
La Corte di Cassazione ha, però, puntualizzato che “Resta, nondimeno, il fatto che quando, dopo la
dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale (o, come detto, di una società), risulti che
la relativa “impresa” è, in realtà, “riferibile” ad una società di fatto tra il soggetto già fallito e uno
o più soci occulti, che possono essere a loro volta altre società o persone fisiche (cd. “supersocietà”
di fatto), i debiti assunti (sia pur in nome proprio) dal soggetto (imprenditore individuale o società)
già fallito in relazione all'impresa sostanzialmente sociale che ne costituisce l'oggetto sono, in realtà,
giuridicamente imputabili alla società occulta (che è, in realtà, una società in nome collettivo non
iscritta nel registro delle imprese e, dunque, senz'altro nota almeno tra i compartecipi) della quale
era, appunto, socio (e, avendo agito per conto della stessa, in sua rappresentanza: art. 2297, comma
2°, c.c.): nello stesso modo in cui, in forza di tale norma, sono giuridicamente imputabili alla (super)
società occulta, riferibili alla predetta impresa comune, i debiti assunti, in nome proprio ma per
conto della stessa, dagli altri soci occulti successivamente risultati.”
Ne consegue che” se i debiti assunti (sia pur in nome proprio) dal soggetto (imprenditore individuale
o società) già fallito in relazione all'impresa sociale sono, in realtà, giuridicamente imputabili alla
società occulta successivamente emersa, l'insolvenza di tale società (cui, non a caso, la norma
dell'art. 147, comma 5°, l.fall. non accenna) può essere, allora, senz'altro direttamente desunta dai
predetti debiti e dall'impossibilità della stessa di farvi fronte con mezzi normali di pagamento (art. 5
CP_1
(così in motivazione Cass. 204/2024) .
Poiché, dunque, l'insolvenza della società occulta è la stessa insolvenza dell'imprenditore apparentemente individuale (o della società) già dichiarato fallito ed alla stessa sono, altresì,
imputabili i debiti delle altre società, non vi è dubbio, nella specie, anche della ricorrenza di tale presupposto.
Il UN ha, in particolare, evidenziato l'esposizione debitoria complessiva delle tre società ( pari a €. 13.275.948 per , a €.
9.343.393 per ed €. 460.458,00 per , CP_1 CP_10 Pt_1
desumibile dall'accertamento del passivo della prima società e dai dati dei bilanci prodotti , quanto alla seconda ed alla terza.
Ha, inoltre, accertato l'insolvenza della super società attraverso l'esame della liquidità delle due socie ancora in bonis .
A fronte di una situazione debitoria erariale delle società pari, rispettivamente, a € 339.701,71 (
[...]
e di € 242.041,38 ( ), il primo decidente ha posto in CP_3 Controparte_4
evidenza la presenza di debiti esigibili entro l'esercizio successivo (bilancio 2022 e, dunque, scaduti nell'esercizio 2023) pari ad € 4.328.076 per e ad € 429.758 per . Controparte_3 Pt_1
Ha contrapposto a tale situazione debitoria le disponibilità liquide, pari ad € 75.457,00 per CP_3
e ad € 1.869,00 per , così evidenziandone, in termini obiettivi,
[...] Controparte_4
l' insufficienza ai fini del soddisfacimento dei debiti scaduti.
Quanto, in particolare alla posizione di è vero che – come rilevato nelle note del 13.10.2024 Pt_1
– la società è in stato di liquidazione volontaria, deliberato dall'assemblea in data 3.11.2023, e che in tale situazione, avendo la stessa l' unico obiettivo di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, piuttosto che quello di restare sul mercato, non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in attività, di credito e risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (Cass. n. 24460/2020).
Invero, in tema di dichiarazione di fallimento, quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice ai fini dell'accertamento dello stato d' insolvenza deve essere diretta unicamente ad accertare se il patrimonio sociale consenta di assicurare l'integrale soddisfacimento dei creditorie non può non tener conto anche delle concrete possibilità di realizzo e della relativa tempistica, non essendo questione secondaria il ritardo spropositato nella realizzazione del proprio credito (Cass. n. 24948/2019)
Ebbene, il primo decidente , con motivazione rimasta incontestata , ha affermato che , secondo quanto desumibile dalla stessa delibera del 3.11.2023, la ha registrato perdite progressive e Pt_1
precisamente :”una perdita progressiva (€ 67.964 nel 2020; € 6.034 nel 2021; € 69.718 nel 2022) e,
inoltre, la valutazione negativa del patrimonio netto della società al 31/12/2022 “per euro 64.928”;
peraltro non è irrilevante considerare che, a fronte dei debiti sopra riportati (€ 429.758 esigibili
entro il 2022 e, dunque, scaduti – in difetto di prova contraria – nel 2023), l'attivo disponibile a
fronteggiarli risulta solo in minima parte prontamente utilizzabile (€ 1.869 di liquidità), mentre per
il resto è costituito per € 259.576 da immobilizzazioni materiali e per € 85.705 da attivo circolante,
poste contabili rispetto alle quali non è stata offerta alcuna ulteriore deduzione in ordine alla effettiva
liquidazione o pronta liquidabilità (ad es. crediti recuperati, solvibilità dei debitori o caratteristiche
delle immobilizzazioni).”.
Tale difficoltà di pronta liquidazione dell'attivo rileva in quanto sintomatica di un risultato di realizzo inferiore rispetto a quello contabilizzato dal debitore, così finendo per esprimere valori oggettivamente inidonei a soddisfare integralmente la massa creditoria (Cass.n. 28193/2020)
Va, infine, osservato che l'adesione alla rottamazione non può ritenersi sufficiente ad escludere lo stato di insolvenza , essendo incontestato quanto allegato dalla Curatela circa l'esistenza di un'esposizione debitoria ben più ampia di quella verso l'Erario.
Deve, pertanto, escludersi che la società sia riuscita a dimostrare in giudizio, l'insussistenza dello stato d'insolvenza, provando che la stessa era, al contrario, in condizione di far fronte regolarmente e con mezzi normali alle proprie (nei termini esposti) obbligazioni ( Cass. n. 4712/ 2021).
Il reclamo di deve, pertanto, essere rigettato Pt_1
Riservando al prosieguo la regolamentazione delle spese, può passarsi alla disamina del reclamo proposto da (n. 711/2024 R.G.) Controparte_3
Reclamo di Controparte_3 1.-Con il primo motivo di reclamo, dopo avere diffusamente illustrato i caratteri della CP_3
super società di fatto , anche riportando per esteso varie pronunce della Corte di legittimità ( pagg. 6-
13 del reclamo), contesta la ricorrenza del presupposto della pluralità soggettiva.
Evidenzia in primo luogo l'errore commesso dal UN, posto che il 98% delle quote della Pt_1
è detenuto da essa società e non da , titolare del restante 2% e sostiene l'esistenza tra dette Parte_2
società di un rapporto controllante / controllata riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 2359
comma I c c.
E' vero - aggiunge la reclamante – che possiede l'intero capitale sociale di Parte_2 CP_3
e di e che di esse è l' amministratore . CP_1
Tuttavia la sovrapponibilità della compagine sociale è incompatibile con la supersocietà , poiché
esclude la pluralità di soci , salvo a sostenere che essa sia composta solo da persone giuridiche .
L'esistenza di un uomo solo al comando , ossia di un dominus che opera attraverso le società,
configura, secondo la reclamante, una holding e dimostra l'insussistenza di un interesse comune , che funga da collante all'affectio societatis
Il motivo deve ritenersi infondato, alla luce delle considerazioni già esposte a confutazione dell'analoga doglianza introdotta da Pt_1
2.- Con altri motivi di gravame, la reclamante lamenta la violazione da parte del primo decidente dei principi operanti in materia di prova presuntiva e il disinvolto riferimento a vicende lontane nel tempo, avendo dato rilievo, in taluni casi, al momento attuale ( ad esempio, quanto alla sede della
; in altri casi, invece, ad epoche precedenti (quanto all'oggetto sociale della Parte_1 [...]
. CP_3
Cita, in proposito, l'insegnamento della Corte di Cassazione, secondo cui occorre considerare l'eventualità che l'iniziale affectio abbia nel corso del tempo lasciato spazio ad accordi diversi e,
dunque, valorizzare la situazione che appare al momento del suo esame.
Ciò posto, contesta la sussistenza dell' elemento della sede comune, evidenziando : -che il contratto di locazione intercorrente tra e all 2) individua Controparte_3 CP_1
chiaramente le parti dell'immobile escluse dalla locazione a quest'ultima;
- che gli accessi ( via Tonnara 53 e via Acqueviole n. 117) alle sedi sono diversi, ancorchè all'interno del medesimo stabile di vaste dimensioni;
- che dalle attestazioni del Curatore si ricava che una zona ben individuata dell'edificio era destinata alla ed accessibile solo al personale della stessa. CP_3
Sostiene che la concentrazione di più attività in un unico grande edificio, in larga parte inutilizzato da a causa della crisi, piuttosto che elemento presuntivo della ricorrenza di una CP_1
supersocietà, risponde in realtà alle esigenze di efficienza e controllo da parte dell'holder.
Contesta l'utilizzo da parte del UN delle dichiarazioni rese dai dipendenti in assenza di contraddittorio e, peraltro, contraddette dalle stesse attestazioni della Curatela circa l'esistenza di uno spazio ben definito .
La doglianza è infondata in relazione a tutti gli articolati profili.
Si è già detto , a proposito della trattazione di analogo motivo di reclamo formulato da che Pt_1
tanto l'unicità della sede, quanto l'uso promiscuo dei beni aziendali e del personale dipendente hanno trovato riscontro nelle dichiarazioni rese dai dipendenti.
Deve, in proposito, osservarsi che nessuna violazione è ravvisabile nell'utilizzazione da parte del
UN, a sostegno del proprio convincimento, delle dichiarazioni rese al Curatore fallimentare dai dipendenti della CP_1
Ciò in quanto il procedimento per la dichiarazione di fallimento si svolge dinanzi al UN in composizione collegiale con le modalità dei procedimenti in camera di consiglio ai sensi del primo comma dell'art. 15 L. F..
L' l'istruttoria prefallimentare è, pertanto, soggetta al regime dei procedimenti camerali di cui agli artt. 737 a 742 c. p. c., caratterizzati in maniera peculiare dalla sommarietà e dall'assenza di rigidità
formale anche per quanto concerne la fase istruttoria e di assunzione delle prove, come dimostra inequivocabilmente la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 738 c. p. c. , a mente del quale : “il
giudice può assumere informazioni”.
Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, tale disposizione ha, per un verso, svincolato i poteri istruttori del giudice da qualunque iniziativa o impulso di parte e, per altro verso, reso discrezionale e non obbligatorio l'esercizio di tale potere.
L'istruttoria camerale (qual è quella prefallimentare) assume, dunque, le caratteristiche dell'“inquisitorietà”, non vigendo la regola della disponibilità delle prove ex art. 115 c. p. c., e non essendo necessaria la partecipazione delle parti alla raccolta del materiale per la decisione, potendo il giudice acquisire necessari elementi di conoscenza da qualunque fonte e senza seguire forme e modalità predeterminate, non essendo applicabili le disposizioni relative all'istruzione probatoria del processo di cognizione ordinaria.
Nella specie, le dichiarazioni sono state assunte dal Curatore ed acquisite ritualmente agli atti della fase prefallimentare avviatasi a seguito della richiesta ex art. 147 L. F. avanzata dal predetto , nella quale esse sono state letteralmente trasfuse, così da renderle conoscibili sin dall'inizio ed assicurando alle società interessate la possibilità di interloquire e controdedurre.
Mette conto evidenziare che nell'ordinamento processuale vigente (compreso quello relativo al processo di cognizione ordinaria, soggetto a regole istruttorie di maggior rigore rispetto al rito camerale, come si è visto) manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova,
sicché il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche,
quali le dichiarazioni scritte provenienti da terzi, della cui utilizzazione fornisca adeguata motivazione e che siano idonee ad offrire elementi di giudizio sufficienti, non smentiti dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che ne derivi la violazione del principio di cui all'art. 101 c. p. c.,
atteso che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio si instaura con la loro produzione in giudizio (ex multis Cass. Civ. nn. 12179/2018; 17392/2015; 12763/2000).
Alla luce di tali principi, le dichiarazioni rese dai dipendenti devono ritenersi utilizzabili, sicchè non risulta necessaria l'ammissione delle prove orali, chiesta dalla Curatela.
Ebbene, dalle informazioni rese dal personale dipendente (v., in particolare, dichiarazioni di e Tes_3
è emerso che unica era la sede operativa e che gli spazi a disposizione di ciascuna società Tes_4
non erano ben definiti.
Tale emergenza rende poco significativa l'individuazione dell'area rimasta nella disponibilità della locatrice (vano di mq. 40 posto al secondo piano dello stabile), peraltro effettuata solo nei CP_3
contratti di locazione sottoscritti il 21.12.2009 e il 16.05.2017, dato che il primo di essi , stipulato in data 24.06.2003, aveva ad oggetto l'intero immobile sito in Milazzo via Acqueviole pt.-1-2, senza alcuna delimitazione specifica dello spazio riservato alla locatrice .
Tuttavia, come affermato dal primo decidente, “detta precisazione non appare affatto sufficiente al
fine di escludere la sostanziale unitarietà (appurata dal Curatore nei termini sopra specificati) della
struttura immobiliare all'interno della quale le società avevano collocato le proprie sedi e, d'altro
canto, è la stessa a confermare l'unicità dello stabile, pur valorizzando a tale scopo Controparte_3
la diversa via di ingresso (cfr. pag. 8 memoria di costituzione) e, inoltre, occorre a questo proposito
altresì richiamare la produzione documentale offerta da parte ricorrente quale doc. 36, allegata alla
nota del 12/3/2024, da cui si ricava la collocazione del locale suddetto proprio all'interno di una
porzione della struttura immobiliare in questione”
3.- Quanto all'uso promiscuo dei beni, la reclamante , nel lamentare la valorizzazione di vicende risalenti agli anni 1989/2002, , rileva che , fino al momento di insorgenza della crisi, CP_1
ossia dal 2003 al 2023, aveva regolarmente pagato il canone relativo alla locazione dell'immobili di proprietà della e che quest'ultima non aveva mai rinunciato a riscuotere i crediti, come CP_3
dimostra l'istanza di ammissione al passivo.
Sottolinea che, avendo essa società mutato oggetto sociale sin dal 2002, mobilio e attrezzature (
scaffalature, armadi ) , da essa originariamente acquistati, erano stati concessi in uso, unitamente ad altri cespiti aziendali, a in forza di regolare contratto di affitto di azienda e, alla CP_1 cessazione di questo, rimasti nella disponibilità della predetta. a seguito della stipula di nuovo contratto di locazione, regolarmente adempiuto da quest'ultima sino a 2020.
L'avere rinunciato alla vendita di tali beni, acquistati ai primi anni 90, dismessi e nel tempo divenuti obsoleti era, dunque, frutto di una legittima e condivisibile scelta del che non aveva comportato Pt_2
né una perdita per né un guadagno per Parte_8 CP_1
Peraltro, già prima del 2002 aveva provveduto a ingenti acquisti di attrezzature ed altri CP_1
beni strumentali all'esercizio della propria impresa, in maniera del tutto indipendente da CP_3
[...]
Conclude affermando che l'aver dato risalto ad una vicenda risalente a vent'anni prima comporta la violazione dei principi in materia di valutazione della prova presuntiva, trattandosi di circostanza priva dei requisiti della gravità, della precisione e della concordanza
Quanto alla cassaforte, assume che le dichiarazioni rese dal non sono coerenti con il Pt_2
convincimento che ne ha tratto il UN circa la disponibilità del bene da parte di Parte_1
[...]
Osserva , infatti, che :
-“l'ufficio in fondo” – nel quale secondo le dichiarazioni in esame era collocata la cassaforte- è
espressione neutra, dalla quale non può desumersi la riferibilità ad alcuna delle società;
- a nessuna delle stesse è stata dal attribuita la proprietà del bene di proprietà né degli incassi e Pt_2
risulta oltremodo significativo il tempo verbale (“veniva utilizzata”) adoperato dal predetto per indicarne la destinazione.
Il continua la reclamante - non ha mai affermato l'uso promiscuo della cassaforte, né, Pt_2
tantomeno, da parte della o della essendo ciascuna dotata di conti correnti e CP_3 CP_1
software di gestione della contabilità.
Anche tale motivo è infondato.
E' sufficiente, in proposito, richiamare quanto già esposto a proposito dell'analoga doglianza formulata da in merito alla cassaforte ed all'accertato utilizzo promiscuo dei beni. Pt_1
Quanto ai restanti profili di doglianza, deve aggiungersi - per quanto di specifico rilievo in questa sede, trattandosi di considerazioni attinenti al rapporto tra e che costituisce CP_3 Controparte_1
dato pacifico che, alla cessazione del contratto di affitto di azienda tra e CP_1 Controparte_3
risalente al 2002 ed avente ad oggetto l'azienda organizzata per l'esercizio di una industria meccanica per la costruzione, trasformazione e riparazione di autoveicoli ed automezzi in genere, ubicata in
Milazzo, Via Acqueviole, sono seguiti contratti di locazione nel 2003, nel 2009 e nel 2017 .
E' altrettanto pacifico che, nonostante la modifica del rapporto contrattuale, abbia CP_1
continuato a godere di beni di proprietà di , tanto che , in sede di inventario, sono stati Controparte_3
rinvenuti beni di proprietà di quest'ultima (indicati “ a mero titolo esemplificativo” nella zona officina nei ponti non incassati , negli armadi porta attrezzi e altri macchinari;
nel magazzino nelle scaffalature che ospitano i ricambi ed i piani da lavoro;
nella zona uffici in quasi tutti i mobili e parte dei computer;
nella zona carrozzeria in tutti i macchinari ).
A fronte di tali emergenze, non vi sono ragioni per dissentire dal ragionamento espresso dal primo decidente .
Invero,” la disponibilità dei beni (non rientrati in pancia alla a seguito della Controparte_3
cessazione del rapporto di affitto di azienda) da parte di assurge senz'altro a indice CP_1
rivelatore della sussistenza di un fondo (e di una organizzazione) comune, nella specie costituito in
primis da beni mobili per l'uso dei quali la (socia) proprietaria non ha preteso alcun corrispettivo”
“L'uso indisturbato di beni appartenenti a rivela la cointeressenza tra le due società Controparte_3
e appare allo scopo inidonea la difesa relativa al mutamento dell'oggetto sociale della stessa
(divenuta nel 2002 una società c.d. immobiliare), posto che ciò non giustifica l'inerzia della
[...]
nel recupero dei propri beni e nella dismissione dei propri assets aziendali con il conseguente CP_3
ritorno economico (proprio in considerazione del sopravvenuto disinteresse a mantenerli per effetto
della mutata attività societaria). Piuttosto, la scelta suddetta si concreta – alla luce dei rilievi rappresentati dalla Curatela e complessivamente considerati – nella concessione di un vantaggio
alla che, in mancanza di elementi contrari, trova giustificazione nella prospettiva CP_1
delineata dalla ricorrente, ovvero nella dedotta sussistenza di un legame societario tra le ridette
società, suffragato dall'uso in comune di beni appartenenti al singolo socio.”
è, ad avviso della Corte, tenuto conto del consistente inventario, il tentativo della reclamante Pt_9
di minimizzare il valore dei beni , di cui ha consentito il gratuito utilizzo alla . CP_1
Né, infine, la contestata valutazione è contraddetta dall'assunto della reclamante circa gli ingenti acquisti di attrezzature ed altri beni strumentali all'esercizio della impresa, effettuati da essa società
in maniera del tutto indipendente da Controparte_3
Tale circostanza, invero, nulla toglie all'accertato godimento indisturbato dei beni della da CP_3
parte di ed alla rinuncia della prima a pretenderne la restituzione, a riprova “dell'agire CP_1
sinergico e comune delle società” allegato dalla Curatela.
A ciò aggiungasi che, come rilevato dal UN, la partecipazione ad una società (anche di fatto)
non esclude le autonome scelte economiche dei singoli soci (ancorché avvinte dal medesimo e comune scopo) e, dunque, l'autonomo acquisto di beni strumentali .
4.- La reclamante censura anche le argomentazioni del UN in merito alle utenze telefoniche ,
sostenendo che la presenza di un holder rende ovvio il carattere unitario di alcune contrattazioni.
Contesta, inoltre, il ritenuto uso promiscuo del dominio internet (gruppofoti.com) giacchè, a prescindere dall'inaccessibilità della relativa documentazione prodotta dalla Curatela, esso non è mai stato utilizzato da CP_1
Neanche tale censura coglie nel segno.
Invero, la scelta della , benchè titolare di rete autonoma, di mantenere la titolarità del CP_3
contratto di telefonia e della rete ADSL in uso alla così maturando nei confronti della CP_1
medesima un credito di circa € 300.000,00 per utenze e canoni non pagati. costituisce ulteriore elemento della visione unitaria (da e verso l'esterno) dei rapporti tra le imprese. Quanto, poi, all'uso promiscuo del dominio internet, la circostanza, che evidenzia anche la percepibilità da parte dei terzi dell'operare quale unica società, è comprovata dalla documentazione prodotta, da cui emerge che, come evidenziato dal primo decidente, “nella carta intestata della
società (peraltro anche prodotta da controparte) risulta apposta la denominazione CP_3
“Gruppo Foti Automobili”. Il fatto che la società “immobiliare” esponga nella propria carta
intestata la denominazione “Gruppo Foti Automobili” è un chiaro elemento di riconducibilità alla
super-società di fatto, che opera con oggetto sociale comune e si presenta all'esterno con segni
distintivi univoci. La denominazione “Gruppo Foti Automobili” era presente … nella carta intestata
della che si allega (all. 32), nelle automobili commercializzate (cfr. foto allegate all. 33), CP_1
nei contratti sottoscritti per la vendita delle automobili )”.
Il UN ha, altresì, evidenziato come anche nella corrispondenza della (in particolare la CP_3
lettera del 22/10/2020 indirizzata a fosse riportato, quanto alla sede di Milazzo, il CP_12
medesimo numero di telefono (090-92331) riferibile sia alla odierna reclamante, sia alla CP_1
ed ha condivisibilmente considerato tale risultanza “la presentazione all'esterno delle due
(formalmente diverse) società in maniera indistinta, quindi come parti di una complessiva ed unitaria
organizzazione sociale”
Tanto basta a disattendere la critica della reclamante.
5.- Ulteriore critica la rivolge alla sentenza impugnata nella parte relativa alla vicenda della CP_3
concessione AN VE, valorizzata dal UN a sostegno del convincimento circa l'esistenza della super società e di cui, invece, la reclamante evidenzia il carattere episodico e risalente nel tempo.
Aggiunge che la proposta di acquisizione del mandato AN VE era contraria all'interesse di essa società, la cui struttura aziendale, ridotta allo stretto indispensabile ( un socio, un amministratore,
un dipendente, un ufficio di appena 40 mq) ,non sarebbe stata in grado di far fronte alla conseguente attività professionale, ove la richiesta avesse sortito esito positivo. Neanche tale motivo, che ripropone sostanzialmente le medesime considerazioni già introdotte in prime cure, può ritenersi fondato.
Invero, proprio la ridotta struttura aziendale della e l'affermata mancanza di interesse CP_3
all'acquisizione del mandato di AN VE mal si conciliano con la scelta della predetta di prendere in locazione nel 2010 un immobile, allo scopo di ottenere un mandato dalla causa automobilistica
AN VE (poi concesso a ) CP_1
Trattasi, invero, di un' operazione commerciale estranea agli scopi sociali della - che, Controparte_3
peraltro, dal 2003,come evidenziato dalla stessa reclamante - aveva “cambiato pelle” , mutando l'oggetto sociale- ed, invece, “affine e strumentale a quelli della nell'interesse della CP_1
quale dunque l'operazione suddetta deve ragionevolmente proiettarsi.”
Benchè la vicenda sia risalente al 2010, tale collocazione temporale non esclude la sua valutazione in termini di ulteriore indice dell'agire sinergico e comune delle società, risultando l'operazione commerciale condotta dalla giustificabile solo nell'ottica di un intervento dell'una società CP_3
in supporto dell'altra a riprova dell'esistenza dell'affectio societatis e di uno scopo comune.
6.- Altra censura la reclamante rivolge alla decisione impugnata nella parte relativa alla vicenda relativa all'acquisto da parte di nel 2002 di immobile sito in Capo d'Orlando per il CP_1
prezzo di €. 910.000,00 successivamente venduto a Leasing Roma s.p.a. per il prezzo di € 950.000 e da questa concesso in leasing ad essa società, che lo aveva dato in locazione a Controparte_1
Dopo aver precisato di non aver mai utilizzato denaro delle altre società nell'esercizio della propria attività immobiliare, evidenzia che l'operazione de qua era stata compiuta mediante l'intervento di un soggetto terzo, la Leasing Roma s.p.a., che aveva acquistato il bene dalla un Controparte_13
prezzo maggiorato rispetto a quello da quest'ultima pagato in sede di asta, lo aveva poi concesso in leasing alla che, a sua volta, lo aveva locato alla . Controparte_3 CP_1
Aggiunge che l'operazione era stata diretta dal che si era avvalso della società, la Pt_2 CP_1
che in quel momento poteva disporre di maggiori risorse , dato che era nata, come CP_3 immobiliare da qualche anno , e contesta l'estraneità all'attività di impresa della , posto CP_1
che l'immobile era stato, infine, dalla stessa utilizzato quale punto vendita
Sostiene conclusivamente che anche in questo caso la vicenda costituisce indice della sussistenza,
piuttosto che di una supersocietà, di una holding.
Neanche tale difesa appare convincente, risultando l'operazione commerciale indice , ancora una volta, dell'intervento dell'una società a supporto dell'altra, a riprova dell'esistenza dell'affectio
societatis.
La stessa ricostruzione dei fatti offerta dalla reclamante dimostra il gioco di squadra delle società e la gestione sostanzialmente unitaria, trovando l'originario acquisto dell'immobile da parte di CP_1
unica giustificazione, non già nella necessità di adibire il bene a punto vendita ( dato che lo
[...]
stesso è stato ritrasferito ad una società terza e concesso in locazione a solo nel 2008 ), quanto CP_1
, piuttosto nell'essere detta società l'unica che, in quel momento, aveva la disponibilità finanziaria necessaria a fare fronte all'acquisto.
Tale ricostruzione dimostra il supporto offerto dall'una società all'altra , avendo la CP_1
provveduto all'acquisto di un bene a cui, in quel momento non era interessata, né risultando la dedotta convenienza dell'affare un obiettivo in linea con l'oggetto sociale (vendita di veicoli), ma, piuttosto,
conforme a quello della . CP_3
7.-Ulteriore critica la reclamante rivolge alla sentenza impugnata nella parte relativa alla vicenda della locazione dalla Papino Elettrodomestici s.p.a dell' immobile di Capo d'Orlando, dato inizialmente locato alla . CP_1
Deduce che , contrariamente a quanto ritenuto dal UN, secondo cui la aveva CP_14
esercitato il recesso nel momento in cui era stato trovato il nuovo conduttore, invece, detta società
aveva esercitato il recesso dopo ben cinque anni dall'inizio della locazione a causa della scarsa redditività del punto vendita.
Tale giustificazione, volta a contestare la ricorrenza dell'affectio societatis, non convince. E' pacifico che l'immobile di Capo d'Orlando, nel 2008 concesso in locazione a in CP_1
data 23.08.2013 sia stato locato da parte di alla società Papino Elettrodomestici s.p.a. Controparte_3
, prima ancora della risoluzione del contratto stipulato con CP_1
Infatti, tale contratto è stato risolto consensualmente dopo la stipula con il nuovo conduttore ed esattamente in data 15.09.2013 con lettera dell'11.09.2013 , con termine corrispondente a quello di consegna dell'immobile alla società Papino Elettrodomestici s.p.a..
Ebbene, in tale contesto è incensurabile la valutazione del primo decidente, secondo cui “la
contestualità delle operazioni (stipula nuovo contratto di locazione, risoluzione consensuale per
ragioni organizzative di quello intercorrente con , valutata alla luce dei complessivi CP_1
indici in questa sede esaminati, aggrava l'efficacia probatoria degli elementi anche indiziari addotti
a sostegno della dedotta sussistenza dell'affectio societatis”
Nè coglie nel segno la giustificazione posta dalla reclamante a sostegno del recesso di CP_1
ricondotta alla scarsa redditività del punto vendita,
L'assunto è smentito dalla incontestate e documentate allegazioni della Curatela, secondo cui detta società, a seguito del recesso, aveva condotto in locazione un altro immobile in Capo D'Orlando,
di minori dimensioni e corrispondendo prevedeva un canone pari a € 1.250,00 al mese a fronte dei €
10.000,00 mensili pagati in forza del precedente contratto con CP_3
Tali obiettive emergenze sorreggono adeguatamente le argomentazioni della Curatela a proposito del modus operandi della super società.
Invero, come opportunamente segnalato, “L'attività commerciale (vendita e acquisto e riparazione
autoveicoli e natanti, varo, alaggio, rimessaggio e riparazione di imbarcazioni) era formalmente
intestata alla per la necessità di ripartizione dei rischi.- CP_1
I proventi dell'attività venivano trasferiti attraverso consistenti locazioni alla che a sua CP_3
volta acquistava immobili con lo scopo di locarli a terzi, e in mancanza di conduttori gli immobili
venivano locati alla stessa , la quale autorizzava la risoluzione anticipata in caso di CP_1 rinvenimento di un altro conduttore”.
8.- Quanto alla presenza di utenze intestate alla nell'immobile di proprietà , Controparte_3 Pt_10
condotto in locazione da , la reclamante censura il ragionamento del primo decidente, CP_1
riconducendo la circostanza all'esistenza della holding ed al contenimento dei costi derivante dalla centralizzazione delle trattative e degli acquisiti coinvolgenti servizi base.
Aggiunge che il ribaltamento dei costi esclude la costituzione del fondo comune.
La censura è infondata, dovendosi, sul punto, richiamare le argomentazioni svolte sul punto dal
UN .
Invero, “al netto dell'effettivo o meno ribaltamento dei costi relativi ai predetti contratti, assurge a
significativo indice sintomatico di una struttura unitaria e, dunque, di una società di fatto tra la
[...]
e la il fatto che la prima si sia intestata contratti di somministrazione relativi CP_3 CP_1
ad un immobile rispetto al quale essa (apparentemente) non aveva alcun interesse, giacché non di
proprietà né in proprio condotto in locazione: è, in altri termini, l'interesse della (socia di fatto)
e, dunque,lo scopo di consentire a quest'ultima l'esercizio dell'attività all'interno del CP_1
locale adibito a autosalone”
In proposito, la Curatela, senza incorrere in smentita alcuna, ha evidenziato che la ha CP_3
maturato crediti nei confronti della pari a : CP_1
- € 76.535,76 per costi relativi a utenze elettriche intestate alla ma in uso alla CP_3 CP_1
- a oltre € 258.496,00 per canoni di locazione di immobili affittati dalla alla e non CP_3 CP_1
pagati fino alla data di apertura della liquidazione giudiziale
Ha, altresì, evidenziato che , nel corso dell'audizione del 28.09.2023, aveva riferito di Parte_2
non aver avviato azioni per il recupero dei crediti , non volendo aggravare ulteriormente la situazione di crisi della CP_1
Ebbene, come evidenziato dalla Curatela, la mancata riscossione di canoni di locazione e delle somme dovute a titolo di pagamento delle utenze integrano una vera e propria forma di finanziamento indiretto , peraltro aggravato dalla conoscenza dello stato di crisi della Controparte_1
E tale finanziamento indiretto ben può essere considerato sufficiente prova del vincolo sociale,
qualora, per la sistematicità possa essere ricollegato ad una costante opera di sostegno dell'attività
dell'imprenditore (v. Cass. n.2434/2020)
Peraltro – come precisato dalla Corte di Cassazione- “la sistematicità non deve essere intesa in senso
meramente quantitativo, potendo pochi interventi di finanziamento o di prestazione di garanzie
costituire un idoneo indice rivelatore del rapporto societario in presenza di altre circostanze (ad
esempio, perché effettuati in momenti decisivi per lo sviluppo dell'impresa o per evitarne la crisi)” ,
come, appunto, nel caso in esame, in cui la aveva omesso di chiedere la restituzione di somme CP_3
proprio per non aggravare la crisi della CP_1
9.- Quanto alle polizze assicurative, la reclamante, richiamate le stesse argomentazioni posta a sostegno della critica concernente le utenze telefoniche, lamenta l'errore commesso dal UN
nell'aver rilevato la mancata produzione in giudizio delle delibere assembleari che avevano giustificato la delega circa la trattazione delle condizioni contrattuali dei vari contratti di fornitura.
Evidenzia, sotto tale profilo, che detta attività rientra nella competenza esclusiva dell'amministratore
, così da non essere richiesta alcuna delega assembleare.
Pur dovendosi condividere l'appunto, ritiene la Corte che anche tale doglianza sia infondata.
E' sufficiente ribadire che – come già argomentato a proposito dell' analoga doglianza svolta da
- la stipula da parte di polizze assicurative anche nell'interesse di altre società Pt_1 Parte_11
( nella specie, volte a coprire il rischio incendi relativamente ad immobili di ) evidenzia CP_3
l'agire a tutela di interessi estranei alla sfera patrimoniale della società contraente e ”relativi a
soggetti apparentemente terzi, ma di fatti avvinti dal medesimo scopo sociale”
10.Sulla scorta di tali emergenze, la società reclamante conclude per l'insussistenza della supersocietà di fatto, assumendo che il UN abbia tratto il contrario convincimento sulla base d elementi minimi e fatti episodici, non essendovi alcuna prova del conferimento di beni e servizi . Sotto tale profilo, afferma che non vi è stata alcuna rinuncia a crediti originati dal mancato versamento dei canoni di locazione e dall'esborso di spese per energia né può ritenersi conferimento il godimento gratuito di beni obsoleti e già ammortizzati da Controparte_3
Senza contare, poi,- aggiunge la reclamante- l'esistenza di un deposito cauzionale versato da CP_1
e da essa società portato in compensazione.
[...]
Nessun riferimento il primo decidente ha fatto alla partecipazione agli utili e alle perdite, al di là delle argomentazioni in punto di mancato azionamento – per soli due anni – del credito locatizio di quello nascente dall'esborso per le utenze.
Sotto tale profilo, la reclamante evidenzia “a) l'inesistenza di trasferimenti indebiti di somme da un soggetto giuridico ad un altro;
b) l'inesistenza di altre forme di ripartizione anche indiretta di utili”;
c) l'esistenza di contabilità distinte e separate;
d) l'esistenza di giustificazioni giuridiche e contabili per il passaggio di denaro dall'una all'altra società.
Quanto, infine, all'insolvenza, contesta la sommatoria delle esposizioni delle società, ivi compresa la controllata - che neanche potrebbe far parte della supersocieà ex art. 2359 c.c., Parte_1
richiamando, a sostegno, l'orientamento della Corte di Cassazione circa la necessità
dell'accertamento dell'insolvenza positivamente riferibile alla supersocietà.
Rileva, quanto alla posizione di essa reclamante, che non pendono a proprio carico procedimenti esecutivi e che la classificazione tra i crediti esigibili di quelli erariali (bilancio 2022) deve fere i conti con l'adesione nel 2023 alla rottamazione quater
Aggiunge che le perdite registrate sono frutto di svalutazioni di carattere straordinario di alcuni assets dell'attivo patrimoniale e che, in ogni caso, l'attivo è di gran lunga superiore ai debiti.
Lamenta che il UN, nel basare la valutazione dell'insolvenza sulla consistenza dell'attivo patrimoniale, costituito da beni materiali di non immediata liquidità, neanche ha verificato l'esistenza di eventuali trattative di vendita.
Tali motivi , riportati sub lettere A, B,C., sono infondati alla luce delle argomentazioni sopra svolte. E' sufficiente ribadire che l'affectio societatis è rivelata dal costante intervento dell'una società in supporto dell'altra, come dimostrano le vicenda relative all'acquisizione del mandato AN VE,
all'acquisto ed alla locazione dell'immobile di Capo d'Orlando, all'intestazione in capo a e C di Pt_2
contratti di telefonia e di utenze in uso a , alla stipula di polizze assicurative anche CP_1
relative a beni di altre società, all'impiego di dipendenti per concludere operazioni relative a beni di altre società.
La prova del fondo comune risulta, altresì, desumibile dal godimento di beni comuni concessi gratuitamente dall'una società all'altra , dalla rinuncia delle socie alle pretese maturate nei confronti delle altre (cfr. Cass. civ., sez. I, 04/01/2024, n. 204), dalla mancata riscossione di canoni.
Quanto, infine, alla censura concernente la partecipazione agli utili ed alle perdite, la reclamante si limita a riproporre le argomentazioni motivatamente disattese dal primo decidente.
Al di là del fatto che già lo stesso mancato azionamento del credito derivante da locazioni ed utenze,
cui fa riferimento la reclamante, dà prova della partecipazione agli utili ed alle perdite, va tenuto conto della condivisione degli uffici, dell'utilizzo promiscuo di attrezzature e di dipendenti, del pagamento dei premi assicurativi nonché delle ulteriori circostanze, evidenziate dalla Curatela e non smentite dalla reclamante, quali la concessione, in comodato gratuito, di immobili in Milazzo con contratto del 10.06.2002 e la fornitura da parte di servizi in esecuzione di intestati ad una sola delle società (vedi Elar, Keyloop, Vodafone, il dominio etc). Parte_12
Va, inoltre, osservato che – come ritenuto dal primo decidente- “rimangono non decisivi i rilievi
relativi all'assenza di periodiche movimentazioni di denaro da una società all'altra (cfr. pag. 23
memoria di costituzione di ove parte resistente fa leva su: “a) l'inesistenza di Controparte_3
trasferimenti indebiti di somme da un soggetto giuridico ad un altro;
b) l'inesistenza di altre forme
di ripartizione anche indiretta di utili”) e quelli riguardanti il differente oggetto sociale delle società
in questione (con riferimento in particolare a . Sotto il primo profilo, in effetti, i flussi Controparte_3
finanziari (e patrimoniali, se ci si riferisce alla cessione a titolo gratuito dal ramo aziendale a CP_1 – cfr. supra) tra società risultano comprovati dai vari rapporti locatizi intercorsi (idonei ad
[...]
impedirne la dispersione), oltre che dalle assunzioni di obbligazioni nei confronti di terzi (i contratti
di telefonia e quelli concernenti utenze anche relative ad immobili non direttamente di CP_3
polizze assicurative relative a beni di altre società), non richiedendosi ai presenti fini il
[...]
carattere indebito dei trasferimenti. Sotto il secondo profilo, invece, ritiene questo Collegio che il
dato relativo all'oggetto sociale non sia in sé dirimente, anche considerata la peculiare
conformazione della c.d. supersocietà di fatto, cioè di una società partecipata da altre società.
D'altro canto, non è l'attività svolta da ciascun socio a dare evidenza del legame societario tra essi
intercorrente, quanto piuttosto il perseguimento di uno scopo comune e ad essi conforme, nella specie
desumibile – come supra esposto – dalle operazioni negoziali compiute (rivelatrici di un vincolo di
collaborazione, come ad esempio: acquisizione del mandato alle vendite, la locazione finanziaria e
la successiva sub locazione all'originario acquirente, l'intestazione di contratti di telefonia e di
utenze non supportata da un interesse diretto, polizze assicurative anche relative a beni di altre
società, impiego di dipendenti per concludere operazioni relative a beni di altre società), alla luce
poi di una organizzazione unitaria (cfr. le considerazioni supra esposte in ordine alla sede, alla
compagine societaria e all'amministratore) come tale percepibile anche dall'esterno “
Quanto, infine, all'insolvenza vanno , in primo luogo, richiamate le osservazioni già svolte a proposito dell'analoga censura svolta da Pt_1
Va, poi, ribadito, per quanto attiene in particolare alla posizione dell'odierna reclamante, “come,
dall'analisi del bilancio, emergano indici di illiquidità della società medesima, in considerazione
della perdita registrata (€ 1.441.602, in aggiunta alla perdita registrata altresì nel bilancio 2021
pari ad € 579.025), dell'ammontare di debiti scaduti (si considerino soltanto quelli erariali certificati
nel corso del giudizio, pari ad € 339.701,17) e del fatto che, a tale scopo, l'attivo patrimoniale è
essenzialmente costituito da immobilizzazioni materiali (l'attivo circolante ammonta infatti ad €
199.097), dunque da beni che non presentano caratteristiche di pronta liquidità (a fronte della complessiva esposizione debitoria riferibile alla società di fatto, come sopra richiamata, desumibile
anche dalle passività proprie delle socie), rimanendo pertanto irrilevanti (o quantomeno
insufficienti) le difese esposte dalla odierna resistente in ordine al valore (positivo) del patrimonio
netto complessivamente considerato delle tre società in parola (cfr. pag. 16 memoria di costituzione),
ciò che trova conferma nell'orientamento giurisprudenziale secondo cui “In tema di dichiarazione
di fallimento, l'insolvenza che deriva da illiquidità non è esclusa dalla consistenza del patrimonio
immobiliare e dalla capienza dei debiti sociali” (Cass. civ. sez. I, 21/01/2013, n. 1347)”( v. sentenza reclamata)
Mette conto, altresì, evidenziate, a tacitazione degli ulteriori profili di contestazione della ritenuta insolvenza che – secondo le incontestate allegazioni della Curatela- in pendenza del presente giudizio in data 18.07.2024 è stato trascritto presso la conservatoria dei RR.II. di NA un pignoramento immobiliare nei confronti della da parte della avente ad oggetto tutti gli CP_3 CP_15
immobili (26) della (all. 47) ed a fronte di un credito di €. 6.659.641,07.- CP_3
Tale ulteriore evidenza prova in maniera palese lo stato di illiquidità ed insolvenza in cui versa la
[...]
(a cui è stato pignorato l'intero patrimonio immobiliare) e conseguentemente anche della CP_3
super società di fatto oggetto della pronunzia impugnata.
Anche tale reclamo deve essere rigettato, essendo la sentenza impugnata pervenuta in modo logico e corretto a ritenere la sussistenza di una super società sulla base di una valutazione complessiva ed unitaria dei fatti indiziari accertati, non adeguatamente contrastati dalle società reclamanti.
§
Al rigetto dei reclami segue la condanna di ciascuna delle reclamanti al pagamento delle spese di lite in favore della Curatela.
Esse si liquidano in via forfettaria, in assenza di apposita notula delle spese, secondo i parametri tariffari di cui al D. M. 55/2014 come parzialmente modificato da ultimo con D. M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022) – qui applicabile ratione temporis in base al disposto dell'art. 6 dello stesso - avendo riguardo allo scaglione di riferimento del valore della controversia che deve considerarsi indeterminabile .
Invero, in materia di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, il valore della causa, da determinarsi sulla base della domanda ex art. 10 c. p. c., non va desunto dall'entità del passivo, non essendo applicabile in via analogica l'art. 17 c. p. c. riguardante esclusivamente i giudizi di opposizione ad esecuzione forzata, ma deve considerarsi indeterminabile, atteso che la pronuncia richiesta è di revoca del fallimento e l'oggetto del giudizio, relativo all'accertamento dell'insolvenza,
si fonda sulla comparazione tra i debiti dell'imprenditore e i mezzi finanziari a sua disposizione senza investire la delimitazione quantitativa del dissesto, riservata al subprocedimento di verificazione (così
Cass. Civ. n. 1346/2013; S. U. n. 16300/2007) .
Il giudizio va ritenuto di “complessità media”, in ragione dell'entità complessiva delle questioni trattate.
Va, infine, tenuto presente che il provvedimento discrezionale di riunione di più cause - e la conseguente, congiunta trattazione delle stesse - lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni, di modo che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise,
mentre la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione a ciascun giudizio, atteso che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza, non potendo essere coinvolti in quest'ultima soggetti che non sono parti in causa. (Cass.n. 27295/2022;Cass. n.
15860/2014
Applicando i valori tariffari medi secondo la regola generale, avuto riguardo alla portata ed al pregio delle prestazioni difensive rese ed alla media difficoltà dell'affare , le spese vanno liquidate,
relativamente a ciascuna delle reclamanti, nella somma complessiva di € 8.470,00 a titolo di onorario
- di cui € 2.518,00 per la fase di studio della controversia, € 1.665,00 per la fase introduttiva e €
4.287,00 per la fase decisionale -, non apprezzandosi in concreto prestazioni riconducibili alla fase istruttoria.
Tale condanna può essere pronunciato in favore della Curatela, non risultando la stessa ammessa al patrocinio gratuito.
Atteso il rigetto del gravame, sussistono, infine, i presupposti per porre a carico di ciascuna delle reclamanti il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, giusta quanto disposto dall'art. 1 commi 17 e 18 L.288/2012, trattandosi di procedimento iniziato dopo l'1 Febbraio 2013, oltre che l'integrazione di quello originariamente versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di NA Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 710/2024 R.G. cui è riunita la causa iscritta al n. 711/2024 R.G.
sul reclamo proposto da in persona del legale rappresentante pro Controparte_5
tempore avverso la sentenza n. 13/2024 emessa dal UN di Barcellona P.G. in data 17.07.2024
e pubblicata in data 23.07.2024 e sul reclamo proposto avverso la medesima sentenza da CP_3
in persona del legale rappresentante pro tempore così provvede:
[...]
1) rigetta entrambi i reclami e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna ciascuna delle reclamanti in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore della al pagamento delle spese di questo grado di giudizio che Pt_13
liquida in complessivi euro 8.470,00 ( e come in parte motiva ripartiti), oltre rimborso spese generali nella misura di legge cpa ed iva;
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico di ciascuna delle reclamanti in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione e manda la cancelleria per gli adempimenti relativi alla riscossione. Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 10.07.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Marisa Salvo Dott. Augusto Sabatini
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di NA, Prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1)Dott. Augusto Sabatini Presidente
2)Dott.ssa Marisa Salvo Consigliere rel.
3)Dott.ssa Maria PP Scolaro Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento n. 710/24 R.G. ( cui è riunito il procedimento n. 711/24 R.G.)
vertente tra
con sede in Milazzo via Acqueviole n. 54 c.f. e p.i. in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore e Amministratore Unico, Parte_2
( , rappresentata e difesa per procura allegata digitalmente al reclamo dall' CodiceFiscale_1
avv. Lidia Ramorino presso il cui domicilio digitale ( è elettivamente Email_1
domiciliata
reclamante ( procedimento n. 710/24 R.G.)
e
Curatela della liquidazione giudiziale c.f. e Curatela della CP_1 P.IVA_2
liquidazione giudiziale della società di fatto tra , CP_1 Controparte_2
e e del socio illimitatamente responsabile
[...] Controparte_3 [...] , p.i. , in persona del Curatore avv. Maria Di Renzo, autorizzata Controparte_4 P.IVA_1
con provvedimenti del G.D. del 23/9/2024, rappresentata e difesa per procura rilasciata su foglio separato congiunto materialmente alla comparsa di costituzione dall'avv. Antonio Arena (c.f.
, PEC: nel cui studio in NA Via C.F._2 Email_2
Ghibellina n. 77 è elettivamente domiciliata;
reclamata
e
con sede legale in Milazzo, via Tonnara n. 41 c.f. e p.i. , in persona del Controparte_3 P.IVA_3
legale rappresentante pro tempore e Amministratore Unico, dott. rappresentata e difesa Parte_2
per procure alle liti allegata in copia informatica l reclamo dal Prof. avv. Marcello Parrinello del Foro
di LA (C.F. ) e dell'avv. Federico Parrinello, del Foro di NA (C.F. CodiceFiscale_3
) ed elettivamente domiciliata all'indirizzo peci C.F._4
Email_3
reclamante ( procedimento n. 711/24 R.G.)
oggetto: reclamo avverso la sentenza n. 1324 emessa in data 17.07.2024 e depositata il 23.07.2027
con cui il UN di Barcellona P.G. ha dichiarato, in estensione della liquidazione giudiziale di l'apertura della liquidazione giudiziale della Società di fatto tra CP_1 CP_1 [...]
e e, quindi, dei soci illimitatamente responsabili Controparte_4 Controparte_3 [...]
e CP_3 Controparte_5
Conclusioni delle parti:
per la reclamante Parte_1
“Disporre ai sensi e per gli effetti degli artt. 51 e 52 CCII l'immediata sospensione della formazione
dello stato passivo della inibendo anche al curatore l'avvio e/o la prosecuzione dell'attività Pt_1 liquidatoria;
B. Ritenere, dichiarare e pronunziare la nullità della sentenza reclamata, per
motivazione contraddittoria;
C. Senza recesso dalla superiore eccezione preliminare, ritenere,
dichiarare pronunziare l'inesistenza di una Sdf fra , e CP_1 Controparte_5
Con
revocando il fallimento della in realtà inesistente, e soprattutto revocando il Pt_2 CP_3
fallimento della deducente . D. ammettere e disporre ogni più Controparte_5
opportuno mezzo istruttori”;
per la reclamante CP_3
“Preliminarmente ritenere ammissibile in rito e legittimo nella forma il presente atto di appello;
2.
sempre in via preliminare disporre l'immediata sospensione sia dell'accertamento del passivo e
soprattutto della liquidazione dei beni della ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 52 Controparte_3
c.c.i.i.
3. nel merito, ritenere e dichiarare, per le motivazioni meglio addotte nel corpo del presente
atto, e facendo ciò che avrebbero dovuto fare e non fecero i giudici di primo, che non sussistono i
presupposti della estensione grado nulla e/o illegittima la sentenza del UN di Barcellona
indicata in epigrafe;
4. conseguentemente e per l'effetto privarla di ogni effetto giuridico
provvedendo alla revoca della liquidazione giudiziale in danno della parte concludente, con ogni
statuizione consequenziale;
5. ammettere e disporre tutti gli atti istruttori che dovessero apparire
necessari e conducenti e che si fa riserva di specificare in corso di causa;
6. porre spese e compensi
del presente grado di giudizio, come del primo grado di giudizio a carico della Liquidazione
giudiziale della disponendone la distrazione a favore dei sottoscritti legali che CP_1
dichiarano di aver anticipato le spese e di non aver percepito i compensi”.
per la Curatela reclamata:
“chiede che codesto UN, previa riunione del presente procedimento con il reclamo proposto
dalla n. 710/2024 e previo rigetto della istanza di sospensione Controparte_7
proposta, voglia dichiarare il reclamo infondato disponendone il rigetto e confermando la pronunzia
impugnata. 2) In via istruttoria chiede disporsi prova testimoniale avente ad oggetto le seguenti circostanze: a) Vero (o non) che la , la e la avevano la CP_1 CP_3 Parte_1
sede operativa tutte in unico ufficio in Milazzo Via Acqueviole 117; b) Vero (o non) che i lavoratori
dipendenti delle società , della e la si occupavano anche CP_1 CP_3 Parte_1
di svolgere attività per le altre società di cui non erano dipendenti;
c) vero (o non) che il dipendente
della , quando lavorava alle dipendenze della CP_1 Persona_1 Parte_1
svolgeva il ruolo di meccanico presso l'officina gestita dalla .- d) vero (o non ) che la CP_1
dipendente della , era addetta al reparto logistica e si occupava di tutte Parte_3
le pratiche connesse alla vendita di autovetture nuove a marchio Ford ed anche di contratti di vendita
di autovetture che erano di proprietà della .- e) vero ( o non) che vi era un parco usato Parte_1
unico comprendente autovetture della , della ed in passato anche della J&D.- f) vero CP_1 Pt_1
(o non) che il dipendente Sig. si occupava di attività amministrative relative alla Pt_1 Tes_1
. g) vero (o non) che il dipendente della era responsabile alle CP_1 CP_8 Parte_4
vendite dei veicoli commerciali e del reparto usato e che lo stesso si occupava delle vendite non solo
nell'interesse della , ma anche per conto delle società per le vetture a fine CP_1 Parte_1
noleggio che venivano vendute come usato e della sempre come usato sino al 1996”.- h) CP_3
Vero (o non) che la dipendente della , , si occupava della vendita di autovetture CP_1 Parte_5
nuove ed usate e si è occupata di vendere anche vetture intestate alla nonché curava la Parte_1
stipula di contratti assicurativi anche per i veicoli intestati alla e alla .- i) Vero (o CP_3 Pt_1
non) che i dipendenti della e lavoravano nell'ufficio unitamente Parte_1 Tes_1 Tes_2
agli altri dipendenti della - Si indicano a testi: LO SA CP_9 Persona_1
PP, La LF . Occorrendo, si chiede disporsi CTU al fine di Pt_4 Parte_5
determinare il valore di pronta vendita degli immobili di proprietà della nonché consulenza CP_3
contabile al fine di determinare la consistenza del patrimonio netto della società di fatto costituita
dalla dalla , e dalla sulla base delle informazioni contabili CP_3 CP_1 Parte_1
prodotte nel presente giudizio, nonché per accertare la sussistenza di una situazione di illiquidità e conseguente insolvenza della società di fatto”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 20.02.2024 la Curatela della Liquidazione giudiziale della società CP_1
chiedeva al UN di Barcellona P.G. di dichiarare l' estensione della procedura concorsuale nei confronti delle società e sostenendo la Controparte_5 Controparte_3
configurabilità che tra le stesse di una c.d. supersocietà di fatto.
A sostegno della domanda, deduceva la presenza di tutta una serie di elementi comprovanti la ricorrenza della detta organizzazione societaria, quali: l'utilizzo di un ufficio comune per l'amministrazione delle società; l'uso promiscuo di beni e servizi;
la mancata riscossione di canoni di locazione e spese di energia elettrica;
l'uso promiscuo di servizi telefonici e di internet;
l'
intestazione di contratti assicurativi relativi a beni di altre società; la presenza di un obiettivo economico comune;
l'uso comune del dominio;
l'utilizzo promiscuo dei dipendenti;
Email_4
l'acquisto di immobili effettuato nell'interesse delle altre società; i rapporti di affiancamento con la
Parte_1
Si costituivano in giudizio e ciascuna contestando la sussistenza Parte_1 Controparte_3
degli elementi caratterizzanti la dedotta super società di fatto e conseguentemente chiedendo il rigetto della domanda.
Con sentenza n. 1324 emessa in data 17.07.2024 e depositata il 23.07.2027 il UN, in accoglimento del ricorso, dichiarava, in estensione della liquidazione giudiziale di CP_1
l'apertura della liquidazione giudiziale della Società di fatto tra CP_1 Controparte_4
e e, quindi, dei soci illimitatamente responsabili e
[...] Controparte_3 Controparte_3
, adottando tutti i provvedimenti conseguenziali. Controparte_5
Avverso la sentenza con distinti ricorsi, rispettivamente depositati in data 21.08. 2024 e 22.08.2024
ed iscritti ai nn. 710/2024 e 711/2024 R.G., e in persona Controparte_5 Controparte_3
dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore proponevano reclamo, preliminarmente chiedendo che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 51 e 52 C.C.C.I., fosse disposta l'immediata sospensione della formazione dello stato passivo e nel merito sostenendo, sulla scorta di l'insussistenza della dedotta super società di fatto.
In ciascuno dei due procedimenti, con comparse depositate in data 1.10.2024, si costituiva la Curatela
chiedendo che, previa riunione dei due procedimenti e rigetto delle istanze di sospensione, i reclami fossero rigettati, contestandone nel merito la fondatezza.
In via istruttoria, chiedeva fosse ammessa prova testimoniale sulle circostanze meglio articolate alle lettere a/i del punto 2 ) delle conclusioni ed, occorrendo, che fosse disposta c.t.u. al fine di determinare “ il valore di pronta vendita degli immobili di proprietà della nonché CP_3
consulenza contabile al fine di determinare la consistenza del patrimonio netto della società di fatto
costituita dalla dalla , e dalla sulla base delle informazioni CP_3 CP_1 Parte_1
contabili prodotte nel presente giudizio, nonché per accertare la sussistenza di una situazione di
illiquidità e conseguente insolvenza della società di fatto”.
Il Sostituto Procuratore Generale apponeva il visto.
Disposta con decreto del Presidente di Sezione la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza dei termini all'uopo assegnati, la Corte,
con ordinanza del 14-15.10.2024, disposta la riunione dei due procedimenti, riservava la decisione sulla preliminare istanza di sospensione della liquidazione dell'attivo.
Con successiva ordinanza dell'8-11.11.2024 , rigettata l'istanza, la Corte rinviava la causa per decisione e dopo un rinvio richiesto dalle reclamanti, con successiva ordinanza del 30.05.2025 poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Preliminare all'esame di merito sono talune brevi considerazioni di tratto generale in merito alla configurabilità della super società di fatto.
Come bene osservato dal primo decidente sulla scorta di un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, l'art. 147, comma 5, l.fall. trova applicazione non solo quando, dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale, risulti che l'impresa è, in realtà, riferibile ad una società di fatto tra il fallito ed uno o più soci occulti, ma, in virtù di sua interpretazione estensiva, anche laddove il socio già fallito sia una società, anche di capitali, che partecipi, con altre società o persone fisiche, ad una società di persone (cd. super società di fatto) - non assoggettata ad altrui direzione e coordinamento - la cui sussistenza, però, postula la rigorosa dimostrazione del comune intento sociale perseguito, che deve essere conforme e non contrario all'interesse dei soci.
Tale interpretazione estensiva ha trovato l'avallo della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 147, comma 5, legge fall.,
evidenziando come i giudici rimettenti abbiano omesso di verificare previamente la possibilità di un'interpretazione costituzionalmente adeguata della disposizione censurata (Cort. Cost. ord. n.
15/2016).
Da ultimo, l'istituto in esame ha ricevuto espresso riconoscimento nell'art. 256 d.lgs.14/2019, a mente del quale “ Se dopo l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società risulta
l'esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il tribunale, su istanza del curatore, di un
creditore, di un socio nei confronti del quale la procedura è già stata aperta o del pubblico ministero,
dispone l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti dei medesimi. L'istanza
puo' essere proposta anche dai soci e dai loro creditori personali.
5. Allo stesso modo si procede
quando, dopo l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di un imprenditore
individuale o di una società, risulta che l'impresa è riferibile ad una società di cui l'imprenditore o
la società è socio illimitatamente responsabile”.
La prova della sussistenza di tale società dev'essere fornita attraverso la dimostrazione dei presupposti, costituiti dall'esercizio in comune dell'attività economica;
dall'esistenza di un fondo comune ( quale predisposizione degli strumenti per l'esercizio in comune di una determinata attività
economica, dove il conferimento di beni e di servizi è ravvisabile in ogni contributo economicamente valutabile che possa servire ad attuare lo scopo sociale alla stregua dell'art. 2247 c.c. e la cui prova può desumersi anche dal godimento di beni comuni o dalla rinuncia dei soci alle pretese maturate nei confronti di altri Cass. 204/2024) e dall'effettiva partecipazione ai profitti e alle perdite e, dunque,
da un agire nell'interesse, ancorché diversificato (ma non contro l'interesse) dei soci (Cass. n. 12120
del 2016; Cass. n. 4784 del 2023.)
Tali elementi rivelatori dell'esistenza della super-società devono essere rigorosamente dimostrati da colui che agisce, che nella specie si identifica con la Curatela del fallimento che ha agito per la pronuncia del fallimento ex art. 147, comma 5, L. F..
Il rigore chiesto dalla giurisprudenza nel valutare la prova risponde alla necessità di “evitare il rischio
che l'art. 147, comma 5, L. F. venga utilizzato per aggirare le disposizioni dettate dall'art. 2476 c.c.,
comma 7, e art. 2497 c. c. ed evitare così l'esercizio di un'azione di responsabilità dai profili assai
più complessi e dagli esiti incerti” (in tal senso testualmente la cit. Cass. Civ. n. 10507/2016).
§
Tanto premesso in punto di diritto , può passarsi all'esame delle doglianze formulate dalle reclamanti,
ciascuna delle quali contesta la decisione di primo grado per avere il UN ritenuto esistente la super-società di fatto e, conseguentemente, esteso il fallimento di a CP_1 Parte_1
senza fare buon governo dei principi giurisprudenziali consolidati, sopra richiamati, Parte_6
secondo i quali l'accertamento della ricorrenza dell'istituto della super-società di fatto presuppone la verifica della sussistenza dei tre essenziali elementi indicatori del rapporto associativo (di fatto), sopra meglio evidenziati.
Va, però, sin da ora, disattesa l'eccezione di nullità della sentenza, sollevata da ( Parte_1
di seguito breviter solo ) nelle premesse dell'atto di reclamo sul rilievo della contraddittorietà Pt_1
della sentenza, per avere il UN deciso sulla scorta di presunzioni, basate “ su condotte ed eventi
verificatisi sia in tempi ben lontani dall'apertura della liquidazione giudiziale della sia in CP_1
prossimità di quest'ultima”. Evidenzia, in particolare, che il primo decidente non aveva considerato che nel corso degli anni essa società aveva stabilito la propria sede in luoghi diversi, ivi compreso l'aeroporto di Catania, ed aveva valorizzato la valorizzazione solo quella attuale.
In relazione alla posizione di , invece, al fine di sostenere l'identità di oggetto sociale, Controparte_3
aveva operato “un salto temporale di 10 anni quando ancora la società… non aveva come oggetto
sociale la compravendita e la gestione di immobili”
Ritiene la Corte che, contrariamente all'assunto di la sentenza reclamata non poggi Pt_1
assolutamente su un impianto motivazionale contraddittorio, avendo il primo decidente coerentemente illustrato le ragioni in fatto ed in diritto poste a base della decisione.
Mette conto, piuttosto, evidenziare come la reclamante, attraverso la formulazione dell'eccezione di nullità, abbia inteso contestare nella sostanza l'impostazione di fondo del UN , che aveva ritenuto esistente una società di fatto, senza accertarne gli elementi fondamentali e senza fare buon governo dei consolidati principi giurisprudenziali .
E poiché tale contestazione poggia su argomenti affrontati e sviluppati dalla reclamante in maniera dettagliata nei successivi motivi di reclamo , è opportuno rimandarne la disamina.
Osserva, infine, la Corte che, contrariamente all'assunto della Curatela, sono ammissibili le memorie depositate da in data 13.10.2024 e da in data 12.10.2024. Pt_1 Controparte_3
Va, in proposito, rilevato che, con provvedimento presidenziale del 2.09.2024, è stata fissata la data del 14.10.2024 per la comparizione delle parti ed, al contempo, disposta la sostituzione dell'udienza c.d. partecipata con il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Le note depositate risultano, dunque, sostitutive della partecipazione all'udienza e, benchè il loro contenuto non sia strettamente limitato alle “istanze e conclusioni” , gli argomenti a difesa in esse sviluppati non si appalesano nuovi rispetto a quanto già illustrato in sede di reclamo e risultano mirati alla confutazione delle difese avversarie.
A ciò aggiungasi che, non essendo stata la causa a quella data assunta in decisione, la Curatela ha potuto godere di ampio spazio per controdedurre.
Reclamo di Controparte_5
1.-Venendo al merito del gravame , con il primo motivo la reclamante, nel contestare la sussistenza di una super società di fatto, evidenzia, innanzitutto, l'insussistenza della pluralità dei soci.
In proposito, rappresenta di essere partecipata per il 98% dalla e per 2% da Controparte_3 [...]
e sostiene l'esistenza tra esse società di un rapporto verticale , attuato attraverso un'attività Pt_2
di controllo e coordinamento dell'una sull'altra , che esclude la configurabilità della super società .
Aggiunge che , oltre che amministratore , è titolare del 100% delle quote sia della Parte_2
sia della (partecipata dal predetto nella misura dell'88% e dalla CP_1 CP_3 CP_1
nella restante quota).
Rileva che, pertanto, già le risultanze camerali relative alla compagine sociale comprovano l'esistenza , piuttosto che della pluralità di soci , di una sola persona fisica, , che detiene Parte_2
l'intero capitale sociale delle tre società e che le amministra in via esclusiva.
Ricorre, pertanto, secondo l'assunto della reclamante, una holding personale, che, secondo il richiamato orientamento della Corte di Cassazione, costituisce “prova contraria dell'esistenza della
super società di fatto”.
Sotto altro profilo, sempre nell'ambito del medesimo motivo di reclamo (sub 1.2.), contesta la Pt_1
presenza dell' affectio societatis , sostenendo che le tre società hanno sempre perseguito l'interesse della persona fisica, che ne ha sempre avuto l'esclusivo controllo.
Rileva, sul punto, la mancanza agli atti del procedimento di qualsivoglia elemento, anche presuntivo,
idoneo a dimostrare il comune intento sociale perseguito, che deve essere conforme a quello dei soci,
e richiama, a sostegno delle proprie argomentazioni, l'orientamento della Corte di Cassazione,
secondo cui che il perseguimento dell'interesse delle persone fisiche che hanno il controllo della società costituisce indice dell'esistenza di una holding di fatto, piuttosto che di una super società.
Il motivo non è fondato. E' pacifico, in punto di fatto, che sia, nella sostanza, l'unico titolare del capitale sociale Parte_2
delle tre società e nonché amministratore delle CP_1 Controparte_3 Parte_1
stesse, anche se con alcune parentesi temporali in cui la carica è stata assunta da altri soggetti.
Invero, come affermato dal primo decidente, la composizione sociale delle tre società è
“sostanzialmente sovrapponibile e segnatamente rappresentata da ”: è Parte_2 Controparte_3
partecipata all'88% da e al 12% da quest'ultima al 100% da Parte_2 CP_1 Parte_2
dopo il decesso di e l'acquisizione delle partecipazioni della predetta;
Persona_2 Pt_1
al 98% da e al 2% da ( in tal senso va corretta la diversa Parte_1 CP_10 Parte_2
affermazione del primo decidente, che ha invertito, quanto a le percentuali delle Pt_1
partecipazioni)
Tuttavia, come bene osservato dalla Curatela, tale circostanza non esclude la pluralità dei soci, in considerazione della distinta personalità giuridica e dell'autonomia patrimoniale delle società di capitali rispetto ai soci che ne detengono il capitale sociale e/o rispetto ai suoi amministratori, ai quali non è riferibile il patrimonio intestato alla compagine.
Proprio muovendo da tale premessa, la Corte di Cassazione ha riconosciuto anche al socio unico dell'impresa fallita la possibilità di partecipare all'asta fallimentare, non potendosi qualificare come soggetto debitore in quanto soggetto distinto dalla società partecipata ( cfr in tal senso Cassazione
civile sez. I 02/02/2021, n.2280; Cass. sez. III 16/05/2007 n, 11258).
Alla stregua di tali principi, deve ritenersi sussistente, nella specie, la pluralità dei soci, quali ,
appunto, le tre società , entità autonome e diverse da CP_1 Controparte_3 Parte_1
, titolare del 100% del capitale, direttamente o per il tramite delle partecipazioni che fanno Parte_2
capo alle società.
Quanto alla dedotta esistenza di una holding di fatto, vale osservare che, secondo i principi elaborati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. 1349/1990) , tale fattispecie ricorre allorquando una persona fisica, che sia a capo di più società di capitali in veste di titolare di quote o partecipazioni azionarie , svolga professionalmente con stabile organizzazione l'indirizzo, il controllo ed il coordinamento delle società medesime , non limitandosi al mero esercizio dei poteri inerenti alla qualità di socio.
A tal fine è necessario che la suddetta attività, di sola gestione del gruppo (cosiddetta holding pura),
ovvero anche di natura ausiliaria o finanziaria (cosiddetta holding operativa), si esplichi in atti, anche negoziali, posti in essere in nome proprio, fonte, quindi, di responsabilità diretta del loro autore, e presenti altresì obiettiva attitudine a perseguire utili risultati economici, per il gruppo e le sue componenti, causalmente ricollegabili all'attività medesima (Cass. SS.UU. 25275/2006)..
Mentre nella super società di fatto tutti i soci perseguono un comune intento sociale, nella holding le singole società perseguono l'interesse delle persone fisiche che ne hanno il controllo, le quali, oltre a rispondere, ex art. 2497 c.c., dell'abuso di attività di direzione e coordinamento ai curatori dei fallimenti delle singole società sottoposte a tale attività, possono anche essere, a loro volta, dichiarate fallite, ove ne sia accertata l'insolvenza, a richiesta dei soggetti legittimati (Cass. 4784/2023).
Pertanto, la sussistenza della cd. super società di fatto deve essere (almeno presuntivamente) esclusa tutte le volte in cui la prima società dichiarata fallita, in esecuzione delle direttive del soggetto che la controlla, di diritto o di fatto, tenga condotte volte a favorire a suo discapito – e dunque anche a discapito dei suoi creditori – gli interessi di coloro che si ipotizza siano suoi soci (in senso orizzontale), difettando in tal caso l'elemento della affectio societatis (Cass.n. 7903/2020;
Cass.n.10507/2022).
Ebbene, nella specie, come osservato dal primo decidente e pure rilevato dalla Curatela reclamata,
la prospettazione dell'esistenza di una holding personale è alquanto generica, non risultando supportata dalla dimostrazione di concreti comportamenti di , che possano ritenersi Parte_2
estranei alla sfera della corretta gestione societaria ed imprenditoriale , poiché funzionali al perseguimento di interessi propri o di terzi.
In altri termini, non vi è prova né di atti compiuti dal predetto in nome proprio piuttosto che nella qualità di legale rappresentante né, tantomeno, di condotte che possano interpretarsi come espressione di un potere esorbitante rispetto ai limiti consentiti dalla partecipazione alle società in qualità di socio di maggioranza e/o amministratore.
Sebbene tali argomentazioni siano sufficienti, ad avviso del Collegio, a denunciare l'infondatezza della tesi difensiva in esame, va aggiunta un'ultima considerazione.
E' vero che l'abuso della società da parte di una o più persone (fisiche e giuridiche) che ne hanno il controllo (anche solo di fatto) nell'interesse proprio delle stesse, in effetti, ha per lo più costituito, per osservazione empirica, una prova contraria all'esistenza della super società di fatto e, semmai, indice dell'esistenza di una holding di fatto ,
Invero, “la circostanza che i singoli enti societari perseguano l'interesse delle persone fisiche che ne
hanno il controllo, anche in via di fatto, è indice contrario dell'esistenza del fenomeno
"supersocietario", venendo in rilievo, piuttosto, quale prova dell'esistenza di una holding di fatto, nei
cui confronti il curatore del fallimento della società che vi è sottoposta può eventualmente agire
per farne valere le responsabilità ex art. 2497 c.c. e che può, altresì, fallire autonomamente ed in via
principale su richiesta di uno dei soggetti legittimati, ove ne siano accertati i presupposti soggettivi
e lo stato d'insolvenza rispetto a debiti alla stessa imputabili” (Cass. n. 10507 del 2016; Cass. n.
12120 del 2016; più di recente, Cass. n. 7903 del 2020; Cass. n. 20552 del 2022; Cass. n. 36378/2023)
Nondimeno, le più recenti affermazioni giurisprudenziali si sono assestate su diverso principio per cui tale circostanza non esclude la possibile sussistenza tra le stesse persone e la società così abusata di un rapporto societario di fatto, almeno tutte le volte in cui alla iniziale affectio tra tali persone e la società sia subentrato, in forza di una modifica o evoluzione degli originari accordi o per effetto di essi (art. 2497-septies c.c.), l'esercizio di un abuso su quest'ultima, e cioè la violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale della stessa, da parte di chi, tra gli originari partecipi di un rapporto societario di fatto con la società abusata, era, per una ragione o per l'altra, in condizione di farlo (Cass. n. 204/2024; Cass. n. 74/2024). Si è, pertanto, affermato che :”ciò che conta ai fini della sussistenza di un rapporto societario di fatto
tra persone fisiche ed una o più società di capitali, è che vi sia esercizio in comune dell'attività
economica, attraverso l'effettivo conferimento di beni, apporti organizzativi, contratti ed impegni
finalizzati ad una cogestione dei beni societari e alla ripartizione degli utili, a prescindere dal fatto
che i ruoli decisori possano risultare cangianti e non perfettamente paritari, o che vi sia un qualche
stravolgimento programmatico delle regole distributive societarie, capace di incidere sull'autonomia
dei rispettivi enti coinvolti, di modo che taluni di essi vengano a farsi carico dei debiti conseguenti
all'attività svolta in comune in misura superiore agli utili ad essi riservati o comunque ricevuti e,
simmetricamente, altri abbiano assunto debiti in misura inferiore rispetto ai vantaggi patrimoniali
ricevuti” (così in motivazione Cass. 7125/2025).
§
2.- Con il secondo motivo di gravame, la reclamante, sempre nell'ottica della contestazione della sussistenza degli elementi necessari alla configurabilità della super società di fatto, quale ritenuta dal primo decidente, assume l'inesistenza del fondo comune.
Premesso che neanche l'eventuale comunanza di sede sarebbe sufficiente a sostenere la ricorrenza della super società, ribadisce di avere la propria sede in via Acqueviole n. 54 e riconduce l'
ubicazione di uno dei propri uffici all'interno dello stabile di via Acqueviole n.117, di proprietà di all'esigenza di risparmio dei costi di gestione nel rapporto tra controllante e CP_10
controllata.
A proposito delle dichiarazioni della dipendente evidenzia che CP_1 Testimone_3
l'ufficio nel quale la medesima ha riferito di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della sito in via Acqueviole n. 117, ossia quello frontistante “la sede legale e Parte_1
adiacente al capannone”, corrisponde alla sede di essa reclamante.
Quanto all'uso promiscuo di beni e dipendenti, assunto dal primo decidente quale ulteriore elemento sintomatico dell'esistenza di una super società, la reclamante contesta il ritenuto uso promiscuo della cassaforte, evidenziando che dalla lettura del verbale delle dichiarazioni rese dal non si evinceva Pt_2
la proprietà del bene – ritenuto nella disponibilità di in capo a Parte_1 CP_1
In ogni caso, richiama i limiti operanti in ordine alla circolazione dei contanti e l'utilizzo di sistemi di pagamento tramite POS o bonifici e sostiene che l'uso promiscuo di un bene non è sufficiente a fornire la prova dell'uso indifferenziato
Quanto, invece, ai dipendenti, ribadisce di aver formato, quale società di servizi, il personale da destinare all'impiego nella holding e di aver , peraltro, prodotto documentazione atta a dimostrare di aver addebitato le prestazioni che i propri dipendenti svolgevano a favore della e della CP_3
( all. 7 e 3), aggiungendo che detta società, a cagione della ridotta forza lavoro, si CP_1
rivolgeva anche ad altre società di somministrazione lavoro, ossia la AN WE ( all 4)
Aggiunge, a confutazione dell'esistenza di un patrimonio e/o di uno scopo comune, che i dipendenti che– talvolta accaduto – avevano svolto attività ( di manutenzione di vetture) CP_1 Pt_7
in favore di essa erano stati compensati ed avevano, peraltro, operato nei locali e Parte_1
con le attrezzature della CP_1
La ricezione del compenso per le attività rese escludeva l'affectio societatis né la Curatela aveva sollevato alcuna obiezione in ordine alla veridicità delle schede contabili ( che secondo il primo decidente non proverebbero il ribaltamento dei costi)
Il motivo è infondato in relazione a tutti i profili in cui si articola la doglianza.
Giova ribadire, in punto di diritto, che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, costituisce indice dell'esistenza di una super società la comunanza tra i diversi compartecipi dell'organizzazione aziendale utilizzata, come i locali, le insegne, le utenze, con i relativi dipendenti, in ragione dell'esecuzione, da parte di ciascuno di essi, di apporti patrimonialmente rilevanti in favore della stessa, come beni aziendali, somme di denaro, prestazioni di servizi e rinunce a crediti maturati nei suoi confronti (ex ultimis Cass.n.204/2024)
Ebbene, nel caso di specie, sono condivisibili le osservazioni del primo decidente, che, a sostegno della super società di fatto, ha valorizzato la “collocazione geografica delle sede legale delle società”
, evidenziando, in particolare , che - come desumibile dalle visure camerali- ha Controparte_4
sede legale in Milazzo in via Acqueviole n. 54, in Milazzo in via Acqueviole n. 117 CP_1
e, infine, in Milazzo in via Tonnara n. 53 . Controparte_3
Ha rilevato che l'apparente diversità delle sedi ( quanto a e è stata CP_1 Controparte_3
smentita dalla Curatela, la quale ha precisato che “ancorché la sede legale della risulti in CP_3
via Tonnara n. 53, in realtà si tratta di un secondo accesso dello stesso ufficio sito nell'immobile di
via Acqueviole n. 117”, come, peraltro, dichiarato dallo stesso . Parte_2
Contrariamente all'assunto della reclamante la promiscuità della sede risulta riscontrata dalle dichiarazione della dipendente , la quale ha riferito che “anche nel periodo in cui ho Testimone_3
lavorato per la svolgevo la mia attività principalmente in Via Acqueviole n. 117 (.n.d.r.: ossia Pt_1
presso la sede di ma anche in un ufficio frontistante la sede legale e adiacente al Controparte_3
capannone dove viene svolto il settore nautico” e che, inoltre, “anche la e la ( Pt_1 CP_3
avevano la sede operativa) presso la stessa sede della . Gli spazi destinati a ciascuna società CP_1
non erano ben definiti “…
Ebbene, ad avviso della Corte, la promiscuità della sede , che , ove separatamente valutata ben potrebbe trovare giustificazione nell'allegata esigenza di contenimento dei costi, assume ben altra rilevanza, ove considerata unitamente a tutte le altre risultanze, correttamente valorizzate dal
UN , che dimostrano l'esistenza di un'indistinta massa attiva , funzionale alla formazione di un patrimonio comune, ed, in particolare, all'accertato e sistematico uso promiscuo di beni e dipendenti.
Basti, in proposito, richiamare le dichiarazioni rese dai dipendenti, in particolare, la già citata
[...]
dipendente della (“mi sono occupata a volte della vendita di veicoli della Tes_3 CP_1
e/o di fare assicurazioni per veicoli anche intestati alla o alla ”). Pt_1 CP_3 Pt_1
La predetta ha riferito che anche i dipendenti della e ”svolgevano la loro attività Pt_1 Tes_1 Tes_2 anche nell'interesse di ” CP_1
Nella medesima direzione depongono le dichiarazioni dei dipendenti (“Anche quando Per_1
lavoravo per la svolgevo il ruolo di meccanico sempre presso l'officina ,” ) e Pt_1 CP_1 Pt_3
(“ero addetta al reparto logistica, in pratica mi occupavo di tutte le pratiche connesse alla vendita
di autovetture nuove a marchio Ford … I contratti che provvedevo a registrare erano riferibili alla
, preciso che nel corso degli anni con riferimento all'usato mi sono occupata anche di CP_1
contratti di autovetture che erano di proprietà della la cui vendita veniva curata dai Parte_1
venditori della , c'era infatti un parco usato unico comprendente autovetture della , CP_1 CP_1
della ed in passato anche della J&D. L'ufficio amministrativo era unico, a prescindere dalla Pt_1
società datrice di lavoro il dipendente si occupava della soluzione delle pratiche afferente la società
e così ad esempio è capitato che io mi sia occupata di trasferimenti di proprietà di autovetture di
proprietà della e di contro il dipendente Sig. si occupava di attività Pt_1 Pt_1 Tes_1
amministrative relative alla . Preciso che curavo principalmente pratiche della , la CP_1 CP_1
gestione di quelle Giroa era solo occasionale, quando venivano vendute le vetture usate a fine
noleggio”.)
Analoghe le dichiarazioni del dipendente di che ha confermato di essersi Controparte_1 Tes_4
occupato su incarico del di vendere anche l'usato della e di stipulare assicurazioni per Pt_2 Pt_1
auto di quest'ultima ed anche della . CP_3
E', dunque, risultato provato il sistematico e vicendevole utilizzo del personale dipendente da parte delle società, a prescindere dalla titolarità del rapporto di lavoro.
A ciò aggiungasi che il rilievo della , secondo cui il compenso per le prestazioni rese ai Pt_1
dipendenti escluderebbe l'affectio societatis, non si confronta con la motivazione della sentenza reclamata riguardo all' oggetto delle fatture e delle schede contabili prodotte, concernente prestazioni diverse rispetto alla vendita ed alla manutenzione di autovetture..
Invero, il primo decidente ha, sul punto, osservato che “le fatture (cfr. all. 3 memoria di costituzione) e le schede contabili prodotte (cfr. all. 5 memoria di costituzione;
cfr. anche all. 5a e 8) si riferiscono
a prestazioni di consulenza amministrativa, programmazione, manutenzione software CDK e altre
manutenzioni non meglio specificate (cfr. all. 5a), non anche alle vendite nei termini descritti nelle
dichiarazioni sopra riportate;
in ogni caso, a riprova dell'avvenuto ribaltamento dei costi sono state
prodotte solo scritture contabili, senza dimostrazione dell'effettiva e definitiva collocazione dei costi
medesimi. Rimane, poi, irrilevante il fatto che ha (altresì) ritenuto di acquisire CP_1
ulteriore personale tramite il ricorso a servizi di somministrazione erogati da terzi;
piuttosto, i
superiori rilievi, in uno agli elementi addotti e documentati dalla curatela ricorrente, forniscono
ulteriore riscontro all'organizzazione comune e promiscua dell'attività sociale e, dunque, alla
dedotta sussistenza di una super società di fatto tra le società parti del presente giudizi”
Ebbene, a fronte di tale motivazione la doglianza si esaurisce, in parte qua, nella riproposizione di tesi difensive già svolte e motivatamente disattese dal primo decidente , senza, al contempo, illustrare le ragioni per cui il ragionamento espresso nella sentenza impugnata sarebbe erroneo e, dunque,
senza misurarsi criticamente con le ragioni della decisione .
Inoltre, se è vero che non è stato sollevato alcun dubbio sulla veridicità delle schede, tuttavia, la
Curatela ha condivisibilmente ribattuto che le schede contabili non provano che quanto in esse riportato sia stato effettivamente inserito in contabilità.
Anche il rilievo concernente la cassaforte si rivela di dubbia ammissibilità, consistendo nella reiterazione delle questioni già sollevate e motivatamente disattese dal primo decidente, poichè
ritenute infondate.
In ogni caso, al di là della dubbia ammissibilità del motivo, la Corte ritiene del tutto condivisibili le argomentazioni illustrate nella sentenza impugnata in merito all'uso promiscuo del bene da parte delle società.
Detta cassaforte è stata, infatti, rinvenuta in occasione della redazione dell'inventario relativo alla e, dunque, all'interno di locali nella disponibilità della stessa. CP_1 In tale occasione, peraltro, il – ossia il legale rappresentante delle società - ha dichiarato che Pt_2
detto bene , utilizzato per gli incassi giornalieri, non poteva essere aperto in mancanza del responsabile, dipendente di Testimone_5 Parte_1
E' vero che – come dedotto dalla reclamante – il non ha attribuito espressamente alla Pt_2 CP_1
la proprietà della cassaforte.
[...]
Nondimeno, è significativo il fatto che il predetto, che, nel corso dell'inventario, aveva indicato con precisione i beni di proprietà di o di terzi presenti all'interno dei locali , nulla abbia Controparte_3
specificato in ordine alla cassaforte e tale silenzio ne rende oltremodo verosimile la proprietà in capo a ( quale , del resto, traspare dalla collocazione del bene ). CP_1
Ebbene, la disponibilità in capo al dipendente delle chiavi della cassaforte , destinata alla Pt_1
custodia degli incassi giornalieri e ubicata nei locali di pertinenza della . è indubbio CP_1
indice dell'uso promiscuo del bene e della disponibilità in capo a della cassa contanti . Pt_1
Peraltro, la circostanza che essa fosse chiusa e che le chiavi fossero custodite dal dipendente responsabile ne dimostra l'attuale utilizzo conforme alla sua destinazione.
In tale quadro, come osservato dalla Curatela reclamata, poco conta l'entità delle somme custodite all'interno del bene, assumendo, piuttosto, rilievo, come affermato dal primo decidente, “la
materiale disponibilità della liquidità (giornaliera) di da parte di CP_1 Parte_1
che, unitamente alla promiscuità della sede , all'uso indifferenziato dei beni, al vicendevole utilizzo del personale dipendente , chiamato anche allo svolgimento di prestazioni riferibili a società diverse dalla rispettiva datrice di lavoro , costituisce indice dell'esistenza di un' unitaria organizzazione sociale , basata sulla collaborazione in funzione del raggiungimento di risultati economici comuni.
In tale ottica, vanno pure valorizzate le dichiarazioni rese dallo stesso , secondo cui la Parte_2
era stata costituita per lo svolgimento di un'attività in affiancamento a quella svolta dalla Pt_1
“tanto nell'acquistare i veicoli da noleggiare, tanto per la formazione del personale e CP_1
la fornitura di servizi tecnologici. Da tale attività della anche la aveva un vantaggio Pt_1 CP_1 indiretto, in quanto per i contratti con le società automobilistiche la vendita di vetture alle società di
noleggio comportava per la incentivi maggiori. la acquistava dalla le CP_1 Pt_1 CP_1
tipologie di auto dalla stessa vendute, ove le richieste di noleggio avevano ad oggetto veicoli diversi
la società si rivolgeva per l'acquisto ad altre case automobilistiche”. Pt_1
Invero, anche la costituzione di al fine di ottimizzare la catena di servizi offerti e aumentare i Pt_1
volumi delle vendite di autoveicoli della , destinandole al noleggio e successivamente alla CP_1
rivendita come usato, assume rilievo sotto il profilo dell'esistenza di un vincolo di collaborazione tra le società, volto al conseguimento di risultati patrimoniali comuni nell'esercizio collettivo di un'attività economica
3.- Con il terzo motivo di gravame, la reclamante contesta la valutazione del primo decidente, che ha ritenuto integrata la partecipazione agli utili e alle perdite dalla rinuncia da parte di Controparte_3
e di ad esigere crediti maturati nei confronti di ed alla stipula di polizze Parte_1 CP_1
assicurative da parte di quest'ultima in favore delle altre.
Evidenzia che nessuna prova è stata fornita in ordine alla condivisione del rischio di impresa, che costituisce elemento essenziale per la configurazione della super società.
Quanto alla rinuncia ai crediti, ribadisce la ricorrenza tra essa reclamante e di un CP_1
regolare rapporto consistente nella fornitura di prestazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria,
regolarmente pagate, salvo che per un brevissimo periodo di 4 mesi, in cui essa società aveva tollerato il mancato pagamento dei servizi a causa delle difficoltà di Controparte_1
Sostiene, pertanto, la mancanza di sistematicità negli apporti al fondo, quale richiesto dalla giurisprudenza di merito e di legittimità (Cass.36378/2023)
Secondo l'assunto della reclamante, tale sistematicità difetta anche per quanto attiene alla stipula delle polizze assicurative .
Rappresenta, al riguardo, che l'importo di euro 130,00 pagato da in relazione alla CP_1
polizza assicurativa concernente autovettura di essa reclamante è stato rimborsato ( all 2) e che, inoltre, le polizze in questione sono del tipo “All Risk” e dalla loro sottoscrizione con un unico interlocutore le società hanno tratto vantaggi non indifferenti sotto il profilo di risparmio dei costi.
Neanche tale motivo è fondato.
Premesso che anche la rinuncia a far valere crediti o diritti può costituire indice della collaborazione di un socio al raggiungimento degli scopi sociali (Cass. n. 4385/2023), va osservato che, nella specie,
come rilevato dal primo decidente e non contestato dall'odierna reclamante, nonostante “l'elevata
esposizione debitoria maturata dalla nei confronti di nonché di CP_1 Pt_1 CP_3
dette società hanno scelto di “non tutelare i propri interessi con i mezzi opportuni (risoluzioni
contrattuali, recupero crediti) , prova ne sia che soltanto a seguito dell'apertura della liquidazione
giudiziale risulta effettuata la domanda di insinuazione al passivo ( Controparte_4
ha chiesto insinuarsi per il credito di € 25.620,00, ha chiesto di
[...] Controparte_3
insinuarsi per il credito di € 258.496,00 per canoni di locazione e di € 76.535,76 per costi di utenza
elettrica)”.
Ebbene, ad avviso del Collegio, anche tale circostanza, unitamente al già accertato godimento, da parte di delle utilità derivanti dal sistematico utilizzo di attrezzature e di dipendenti, Pt_1
comprova la partecipazione complessiva ai risultati economici delle singole società, che costituisce uno dei presupposti richiesti per la configurabilità della super società.
L'impiego di un fondo comune formato dagli apporti dei soci e la partecipazione di questi ultimi ai conseguenti risultati patrimoniali denota, infatti, un agire nell'interesse, ancorché diversificato, (ma non contro l'interesse) dei soci (Cass. n. 12120 del 2016, in motiv.; Cass. n. 4784 del 2023, in motiv.)
La doglianza sconta eguale sorte di infondatezza anche in ordine al profilo che attiene alla stipula da parte di di polizze assicurative cumulative anche nell'interesse delle altre società e che CP_1
il primo decidente , con condivisibile valutazione, ha ritenuto ulteriore indice di partecipazione unitaria ai risultati economici.
La giustificazione fornita da che pone a fondamento della scelta negoziale l'esigenza di Pt_1 contenimento dei costi, non contraddice la considerazione unitaria dell'impresa costituita dalle tre società , che traspare dall'accollo da parte dell'una di spese riguardanti le altre.
Invero, indipendentemente dalla convenienza o meno , la stipula di polizze cumulative, anche concernenti veicoli delle altre società, è un chiaro elemento sintomatico dell'esistenza della super società di fatto, in quanto prova l'esistenza della collaborazione tra le diverse entità per il raggiungimento dei fini comuni e, dunque, della affectio societatis.
Va, in proposito, osservato che- come pure segnalato dalla Curatela – la documentazione allegata dalla odierna reclamante non prova il dedotto rimborso da parte della stessa del prezzo pagato da
, posto che la polizza cumulativa riguardante anche il veicolo di proprietà è stata CP_1 Pt_1
stipulata nel 2022 (v. in fascicolo Curatela), laddove le fatture prodotte concernono annualità diversa.
Ed anche il mancato versamento di somme giuridicamente dovute risulta ulteriore indice dell'esercizio in comune dell'impresa.
4.- Con il quarto motivo di gravame, la reclamante contesta, infine, la valutazione del primo decidente in ordine alla insolvenza della super società, erroneamente basata sull'esame delle situazioni sociali dei singoli soci e sulla loro sommatoria.
Richiama, in proposito, l'orientamento della Suprema Corte , secondo il quale, ai fini della detta valutazione , è imprescindibile l'accertamento della specifica insolvenza della super società di fatto.
Aggiunge che, quanto ai debiti erariali, la propria esposizione debba essere oggetto di riconsiderazione in conseguenza dell'adesione alla rottamazione e dei conseguenti pagamenti,
effettuati con regolarità e che, invece, le perdite sono frutto di svalutazione di asset dell'attivo patrimoniale, che non hanno determinato alcun effetto sugli indici di liquidità aziendale.
Neanche tale doglianza può essere condivisa.
Va osservato che “ in linea di principio, per potersi dichiarare il fallimento della cd. supersocietà di
fatto, è necessario, tra l'altro, il riscontro di una “autonoma e affatto propria insolvenza” della
supersocietà “anche eventualmente muovendo - quale fatto indiziante - dalla rilevazione dell'insolvenza di uno o più soci, ovvero del socio cui era inizialmente imputabile l'attività
economica, ma senza alcuna automatica traslazione ovvero dogmatico esaurimento in esse della
prova richiesta, come per tutti gli insolventi fallibili, dall'art. 5 legge fall.” (cfr. Cass. n. 12120 del
2016; (Cass. n. 1095 del 2016, in motiv.; conf., Cass. n. 6030 del 2021).
La Corte di Cassazione ha, però, puntualizzato che “Resta, nondimeno, il fatto che quando, dopo la
dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale (o, come detto, di una società), risulti che
la relativa “impresa” è, in realtà, “riferibile” ad una società di fatto tra il soggetto già fallito e uno
o più soci occulti, che possono essere a loro volta altre società o persone fisiche (cd. “supersocietà”
di fatto), i debiti assunti (sia pur in nome proprio) dal soggetto (imprenditore individuale o società)
già fallito in relazione all'impresa sostanzialmente sociale che ne costituisce l'oggetto sono, in realtà,
giuridicamente imputabili alla società occulta (che è, in realtà, una società in nome collettivo non
iscritta nel registro delle imprese e, dunque, senz'altro nota almeno tra i compartecipi) della quale
era, appunto, socio (e, avendo agito per conto della stessa, in sua rappresentanza: art. 2297, comma
2°, c.c.): nello stesso modo in cui, in forza di tale norma, sono giuridicamente imputabili alla (super)
società occulta, riferibili alla predetta impresa comune, i debiti assunti, in nome proprio ma per
conto della stessa, dagli altri soci occulti successivamente risultati.”
Ne consegue che” se i debiti assunti (sia pur in nome proprio) dal soggetto (imprenditore individuale
o società) già fallito in relazione all'impresa sociale sono, in realtà, giuridicamente imputabili alla
società occulta successivamente emersa, l'insolvenza di tale società (cui, non a caso, la norma
dell'art. 147, comma 5°, l.fall. non accenna) può essere, allora, senz'altro direttamente desunta dai
predetti debiti e dall'impossibilità della stessa di farvi fronte con mezzi normali di pagamento (art. 5
CP_1
(così in motivazione Cass. 204/2024) .
Poiché, dunque, l'insolvenza della società occulta è la stessa insolvenza dell'imprenditore apparentemente individuale (o della società) già dichiarato fallito ed alla stessa sono, altresì,
imputabili i debiti delle altre società, non vi è dubbio, nella specie, anche della ricorrenza di tale presupposto.
Il UN ha, in particolare, evidenziato l'esposizione debitoria complessiva delle tre società ( pari a €. 13.275.948 per , a €.
9.343.393 per ed €. 460.458,00 per , CP_1 CP_10 Pt_1
desumibile dall'accertamento del passivo della prima società e dai dati dei bilanci prodotti , quanto alla seconda ed alla terza.
Ha, inoltre, accertato l'insolvenza della super società attraverso l'esame della liquidità delle due socie ancora in bonis .
A fronte di una situazione debitoria erariale delle società pari, rispettivamente, a € 339.701,71 (
[...]
e di € 242.041,38 ( ), il primo decidente ha posto in CP_3 Controparte_4
evidenza la presenza di debiti esigibili entro l'esercizio successivo (bilancio 2022 e, dunque, scaduti nell'esercizio 2023) pari ad € 4.328.076 per e ad € 429.758 per . Controparte_3 Pt_1
Ha contrapposto a tale situazione debitoria le disponibilità liquide, pari ad € 75.457,00 per CP_3
e ad € 1.869,00 per , così evidenziandone, in termini obiettivi,
[...] Controparte_4
l' insufficienza ai fini del soddisfacimento dei debiti scaduti.
Quanto, in particolare alla posizione di è vero che – come rilevato nelle note del 13.10.2024 Pt_1
– la società è in stato di liquidazione volontaria, deliberato dall'assemblea in data 3.11.2023, e che in tale situazione, avendo la stessa l' unico obiettivo di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, piuttosto che quello di restare sul mercato, non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in attività, di credito e risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (Cass. n. 24460/2020).
Invero, in tema di dichiarazione di fallimento, quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice ai fini dell'accertamento dello stato d' insolvenza deve essere diretta unicamente ad accertare se il patrimonio sociale consenta di assicurare l'integrale soddisfacimento dei creditorie non può non tener conto anche delle concrete possibilità di realizzo e della relativa tempistica, non essendo questione secondaria il ritardo spropositato nella realizzazione del proprio credito (Cass. n. 24948/2019)
Ebbene, il primo decidente , con motivazione rimasta incontestata , ha affermato che , secondo quanto desumibile dalla stessa delibera del 3.11.2023, la ha registrato perdite progressive e Pt_1
precisamente :”una perdita progressiva (€ 67.964 nel 2020; € 6.034 nel 2021; € 69.718 nel 2022) e,
inoltre, la valutazione negativa del patrimonio netto della società al 31/12/2022 “per euro 64.928”;
peraltro non è irrilevante considerare che, a fronte dei debiti sopra riportati (€ 429.758 esigibili
entro il 2022 e, dunque, scaduti – in difetto di prova contraria – nel 2023), l'attivo disponibile a
fronteggiarli risulta solo in minima parte prontamente utilizzabile (€ 1.869 di liquidità), mentre per
il resto è costituito per € 259.576 da immobilizzazioni materiali e per € 85.705 da attivo circolante,
poste contabili rispetto alle quali non è stata offerta alcuna ulteriore deduzione in ordine alla effettiva
liquidazione o pronta liquidabilità (ad es. crediti recuperati, solvibilità dei debitori o caratteristiche
delle immobilizzazioni).”.
Tale difficoltà di pronta liquidazione dell'attivo rileva in quanto sintomatica di un risultato di realizzo inferiore rispetto a quello contabilizzato dal debitore, così finendo per esprimere valori oggettivamente inidonei a soddisfare integralmente la massa creditoria (Cass.n. 28193/2020)
Va, infine, osservato che l'adesione alla rottamazione non può ritenersi sufficiente ad escludere lo stato di insolvenza , essendo incontestato quanto allegato dalla Curatela circa l'esistenza di un'esposizione debitoria ben più ampia di quella verso l'Erario.
Deve, pertanto, escludersi che la società sia riuscita a dimostrare in giudizio, l'insussistenza dello stato d'insolvenza, provando che la stessa era, al contrario, in condizione di far fronte regolarmente e con mezzi normali alle proprie (nei termini esposti) obbligazioni ( Cass. n. 4712/ 2021).
Il reclamo di deve, pertanto, essere rigettato Pt_1
Riservando al prosieguo la regolamentazione delle spese, può passarsi alla disamina del reclamo proposto da (n. 711/2024 R.G.) Controparte_3
Reclamo di Controparte_3 1.-Con il primo motivo di reclamo, dopo avere diffusamente illustrato i caratteri della CP_3
super società di fatto , anche riportando per esteso varie pronunce della Corte di legittimità ( pagg. 6-
13 del reclamo), contesta la ricorrenza del presupposto della pluralità soggettiva.
Evidenzia in primo luogo l'errore commesso dal UN, posto che il 98% delle quote della Pt_1
è detenuto da essa società e non da , titolare del restante 2% e sostiene l'esistenza tra dette Parte_2
società di un rapporto controllante / controllata riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 2359
comma I c c.
E' vero - aggiunge la reclamante – che possiede l'intero capitale sociale di Parte_2 CP_3
e di e che di esse è l' amministratore . CP_1
Tuttavia la sovrapponibilità della compagine sociale è incompatibile con la supersocietà , poiché
esclude la pluralità di soci , salvo a sostenere che essa sia composta solo da persone giuridiche .
L'esistenza di un uomo solo al comando , ossia di un dominus che opera attraverso le società,
configura, secondo la reclamante, una holding e dimostra l'insussistenza di un interesse comune , che funga da collante all'affectio societatis
Il motivo deve ritenersi infondato, alla luce delle considerazioni già esposte a confutazione dell'analoga doglianza introdotta da Pt_1
2.- Con altri motivi di gravame, la reclamante lamenta la violazione da parte del primo decidente dei principi operanti in materia di prova presuntiva e il disinvolto riferimento a vicende lontane nel tempo, avendo dato rilievo, in taluni casi, al momento attuale ( ad esempio, quanto alla sede della
; in altri casi, invece, ad epoche precedenti (quanto all'oggetto sociale della Parte_1 [...]
. CP_3
Cita, in proposito, l'insegnamento della Corte di Cassazione, secondo cui occorre considerare l'eventualità che l'iniziale affectio abbia nel corso del tempo lasciato spazio ad accordi diversi e,
dunque, valorizzare la situazione che appare al momento del suo esame.
Ciò posto, contesta la sussistenza dell' elemento della sede comune, evidenziando : -che il contratto di locazione intercorrente tra e all 2) individua Controparte_3 CP_1
chiaramente le parti dell'immobile escluse dalla locazione a quest'ultima;
- che gli accessi ( via Tonnara 53 e via Acqueviole n. 117) alle sedi sono diversi, ancorchè all'interno del medesimo stabile di vaste dimensioni;
- che dalle attestazioni del Curatore si ricava che una zona ben individuata dell'edificio era destinata alla ed accessibile solo al personale della stessa. CP_3
Sostiene che la concentrazione di più attività in un unico grande edificio, in larga parte inutilizzato da a causa della crisi, piuttosto che elemento presuntivo della ricorrenza di una CP_1
supersocietà, risponde in realtà alle esigenze di efficienza e controllo da parte dell'holder.
Contesta l'utilizzo da parte del UN delle dichiarazioni rese dai dipendenti in assenza di contraddittorio e, peraltro, contraddette dalle stesse attestazioni della Curatela circa l'esistenza di uno spazio ben definito .
La doglianza è infondata in relazione a tutti gli articolati profili.
Si è già detto , a proposito della trattazione di analogo motivo di reclamo formulato da che Pt_1
tanto l'unicità della sede, quanto l'uso promiscuo dei beni aziendali e del personale dipendente hanno trovato riscontro nelle dichiarazioni rese dai dipendenti.
Deve, in proposito, osservarsi che nessuna violazione è ravvisabile nell'utilizzazione da parte del
UN, a sostegno del proprio convincimento, delle dichiarazioni rese al Curatore fallimentare dai dipendenti della CP_1
Ciò in quanto il procedimento per la dichiarazione di fallimento si svolge dinanzi al UN in composizione collegiale con le modalità dei procedimenti in camera di consiglio ai sensi del primo comma dell'art. 15 L. F..
L' l'istruttoria prefallimentare è, pertanto, soggetta al regime dei procedimenti camerali di cui agli artt. 737 a 742 c. p. c., caratterizzati in maniera peculiare dalla sommarietà e dall'assenza di rigidità
formale anche per quanto concerne la fase istruttoria e di assunzione delle prove, come dimostra inequivocabilmente la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 738 c. p. c. , a mente del quale : “il
giudice può assumere informazioni”.
Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, tale disposizione ha, per un verso, svincolato i poteri istruttori del giudice da qualunque iniziativa o impulso di parte e, per altro verso, reso discrezionale e non obbligatorio l'esercizio di tale potere.
L'istruttoria camerale (qual è quella prefallimentare) assume, dunque, le caratteristiche dell'“inquisitorietà”, non vigendo la regola della disponibilità delle prove ex art. 115 c. p. c., e non essendo necessaria la partecipazione delle parti alla raccolta del materiale per la decisione, potendo il giudice acquisire necessari elementi di conoscenza da qualunque fonte e senza seguire forme e modalità predeterminate, non essendo applicabili le disposizioni relative all'istruzione probatoria del processo di cognizione ordinaria.
Nella specie, le dichiarazioni sono state assunte dal Curatore ed acquisite ritualmente agli atti della fase prefallimentare avviatasi a seguito della richiesta ex art. 147 L. F. avanzata dal predetto , nella quale esse sono state letteralmente trasfuse, così da renderle conoscibili sin dall'inizio ed assicurando alle società interessate la possibilità di interloquire e controdedurre.
Mette conto evidenziare che nell'ordinamento processuale vigente (compreso quello relativo al processo di cognizione ordinaria, soggetto a regole istruttorie di maggior rigore rispetto al rito camerale, come si è visto) manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova,
sicché il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche,
quali le dichiarazioni scritte provenienti da terzi, della cui utilizzazione fornisca adeguata motivazione e che siano idonee ad offrire elementi di giudizio sufficienti, non smentiti dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che ne derivi la violazione del principio di cui all'art. 101 c. p. c.,
atteso che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio si instaura con la loro produzione in giudizio (ex multis Cass. Civ. nn. 12179/2018; 17392/2015; 12763/2000).
Alla luce di tali principi, le dichiarazioni rese dai dipendenti devono ritenersi utilizzabili, sicchè non risulta necessaria l'ammissione delle prove orali, chiesta dalla Curatela.
Ebbene, dalle informazioni rese dal personale dipendente (v., in particolare, dichiarazioni di e Tes_3
è emerso che unica era la sede operativa e che gli spazi a disposizione di ciascuna società Tes_4
non erano ben definiti.
Tale emergenza rende poco significativa l'individuazione dell'area rimasta nella disponibilità della locatrice (vano di mq. 40 posto al secondo piano dello stabile), peraltro effettuata solo nei CP_3
contratti di locazione sottoscritti il 21.12.2009 e il 16.05.2017, dato che il primo di essi , stipulato in data 24.06.2003, aveva ad oggetto l'intero immobile sito in Milazzo via Acqueviole pt.-1-2, senza alcuna delimitazione specifica dello spazio riservato alla locatrice .
Tuttavia, come affermato dal primo decidente, “detta precisazione non appare affatto sufficiente al
fine di escludere la sostanziale unitarietà (appurata dal Curatore nei termini sopra specificati) della
struttura immobiliare all'interno della quale le società avevano collocato le proprie sedi e, d'altro
canto, è la stessa a confermare l'unicità dello stabile, pur valorizzando a tale scopo Controparte_3
la diversa via di ingresso (cfr. pag. 8 memoria di costituzione) e, inoltre, occorre a questo proposito
altresì richiamare la produzione documentale offerta da parte ricorrente quale doc. 36, allegata alla
nota del 12/3/2024, da cui si ricava la collocazione del locale suddetto proprio all'interno di una
porzione della struttura immobiliare in questione”
3.- Quanto all'uso promiscuo dei beni, la reclamante , nel lamentare la valorizzazione di vicende risalenti agli anni 1989/2002, , rileva che , fino al momento di insorgenza della crisi, CP_1
ossia dal 2003 al 2023, aveva regolarmente pagato il canone relativo alla locazione dell'immobili di proprietà della e che quest'ultima non aveva mai rinunciato a riscuotere i crediti, come CP_3
dimostra l'istanza di ammissione al passivo.
Sottolinea che, avendo essa società mutato oggetto sociale sin dal 2002, mobilio e attrezzature (
scaffalature, armadi ) , da essa originariamente acquistati, erano stati concessi in uso, unitamente ad altri cespiti aziendali, a in forza di regolare contratto di affitto di azienda e, alla CP_1 cessazione di questo, rimasti nella disponibilità della predetta. a seguito della stipula di nuovo contratto di locazione, regolarmente adempiuto da quest'ultima sino a 2020.
L'avere rinunciato alla vendita di tali beni, acquistati ai primi anni 90, dismessi e nel tempo divenuti obsoleti era, dunque, frutto di una legittima e condivisibile scelta del che non aveva comportato Pt_2
né una perdita per né un guadagno per Parte_8 CP_1
Peraltro, già prima del 2002 aveva provveduto a ingenti acquisti di attrezzature ed altri CP_1
beni strumentali all'esercizio della propria impresa, in maniera del tutto indipendente da CP_3
[...]
Conclude affermando che l'aver dato risalto ad una vicenda risalente a vent'anni prima comporta la violazione dei principi in materia di valutazione della prova presuntiva, trattandosi di circostanza priva dei requisiti della gravità, della precisione e della concordanza
Quanto alla cassaforte, assume che le dichiarazioni rese dal non sono coerenti con il Pt_2
convincimento che ne ha tratto il UN circa la disponibilità del bene da parte di Parte_1
[...]
Osserva , infatti, che :
-“l'ufficio in fondo” – nel quale secondo le dichiarazioni in esame era collocata la cassaforte- è
espressione neutra, dalla quale non può desumersi la riferibilità ad alcuna delle società;
- a nessuna delle stesse è stata dal attribuita la proprietà del bene di proprietà né degli incassi e Pt_2
risulta oltremodo significativo il tempo verbale (“veniva utilizzata”) adoperato dal predetto per indicarne la destinazione.
Il continua la reclamante - non ha mai affermato l'uso promiscuo della cassaforte, né, Pt_2
tantomeno, da parte della o della essendo ciascuna dotata di conti correnti e CP_3 CP_1
software di gestione della contabilità.
Anche tale motivo è infondato.
E' sufficiente, in proposito, richiamare quanto già esposto a proposito dell'analoga doglianza formulata da in merito alla cassaforte ed all'accertato utilizzo promiscuo dei beni. Pt_1
Quanto ai restanti profili di doglianza, deve aggiungersi - per quanto di specifico rilievo in questa sede, trattandosi di considerazioni attinenti al rapporto tra e che costituisce CP_3 Controparte_1
dato pacifico che, alla cessazione del contratto di affitto di azienda tra e CP_1 Controparte_3
risalente al 2002 ed avente ad oggetto l'azienda organizzata per l'esercizio di una industria meccanica per la costruzione, trasformazione e riparazione di autoveicoli ed automezzi in genere, ubicata in
Milazzo, Via Acqueviole, sono seguiti contratti di locazione nel 2003, nel 2009 e nel 2017 .
E' altrettanto pacifico che, nonostante la modifica del rapporto contrattuale, abbia CP_1
continuato a godere di beni di proprietà di , tanto che , in sede di inventario, sono stati Controparte_3
rinvenuti beni di proprietà di quest'ultima (indicati “ a mero titolo esemplificativo” nella zona officina nei ponti non incassati , negli armadi porta attrezzi e altri macchinari;
nel magazzino nelle scaffalature che ospitano i ricambi ed i piani da lavoro;
nella zona uffici in quasi tutti i mobili e parte dei computer;
nella zona carrozzeria in tutti i macchinari ).
A fronte di tali emergenze, non vi sono ragioni per dissentire dal ragionamento espresso dal primo decidente .
Invero,” la disponibilità dei beni (non rientrati in pancia alla a seguito della Controparte_3
cessazione del rapporto di affitto di azienda) da parte di assurge senz'altro a indice CP_1
rivelatore della sussistenza di un fondo (e di una organizzazione) comune, nella specie costituito in
primis da beni mobili per l'uso dei quali la (socia) proprietaria non ha preteso alcun corrispettivo”
“L'uso indisturbato di beni appartenenti a rivela la cointeressenza tra le due società Controparte_3
e appare allo scopo inidonea la difesa relativa al mutamento dell'oggetto sociale della stessa
(divenuta nel 2002 una società c.d. immobiliare), posto che ciò non giustifica l'inerzia della
[...]
nel recupero dei propri beni e nella dismissione dei propri assets aziendali con il conseguente CP_3
ritorno economico (proprio in considerazione del sopravvenuto disinteresse a mantenerli per effetto
della mutata attività societaria). Piuttosto, la scelta suddetta si concreta – alla luce dei rilievi rappresentati dalla Curatela e complessivamente considerati – nella concessione di un vantaggio
alla che, in mancanza di elementi contrari, trova giustificazione nella prospettiva CP_1
delineata dalla ricorrente, ovvero nella dedotta sussistenza di un legame societario tra le ridette
società, suffragato dall'uso in comune di beni appartenenti al singolo socio.”
è, ad avviso della Corte, tenuto conto del consistente inventario, il tentativo della reclamante Pt_9
di minimizzare il valore dei beni , di cui ha consentito il gratuito utilizzo alla . CP_1
Né, infine, la contestata valutazione è contraddetta dall'assunto della reclamante circa gli ingenti acquisti di attrezzature ed altri beni strumentali all'esercizio della impresa, effettuati da essa società
in maniera del tutto indipendente da Controparte_3
Tale circostanza, invero, nulla toglie all'accertato godimento indisturbato dei beni della da CP_3
parte di ed alla rinuncia della prima a pretenderne la restituzione, a riprova “dell'agire CP_1
sinergico e comune delle società” allegato dalla Curatela.
A ciò aggiungasi che, come rilevato dal UN, la partecipazione ad una società (anche di fatto)
non esclude le autonome scelte economiche dei singoli soci (ancorché avvinte dal medesimo e comune scopo) e, dunque, l'autonomo acquisto di beni strumentali .
4.- La reclamante censura anche le argomentazioni del UN in merito alle utenze telefoniche ,
sostenendo che la presenza di un holder rende ovvio il carattere unitario di alcune contrattazioni.
Contesta, inoltre, il ritenuto uso promiscuo del dominio internet (gruppofoti.com) giacchè, a prescindere dall'inaccessibilità della relativa documentazione prodotta dalla Curatela, esso non è mai stato utilizzato da CP_1
Neanche tale censura coglie nel segno.
Invero, la scelta della , benchè titolare di rete autonoma, di mantenere la titolarità del CP_3
contratto di telefonia e della rete ADSL in uso alla così maturando nei confronti della CP_1
medesima un credito di circa € 300.000,00 per utenze e canoni non pagati. costituisce ulteriore elemento della visione unitaria (da e verso l'esterno) dei rapporti tra le imprese. Quanto, poi, all'uso promiscuo del dominio internet, la circostanza, che evidenzia anche la percepibilità da parte dei terzi dell'operare quale unica società, è comprovata dalla documentazione prodotta, da cui emerge che, come evidenziato dal primo decidente, “nella carta intestata della
società (peraltro anche prodotta da controparte) risulta apposta la denominazione CP_3
“Gruppo Foti Automobili”. Il fatto che la società “immobiliare” esponga nella propria carta
intestata la denominazione “Gruppo Foti Automobili” è un chiaro elemento di riconducibilità alla
super-società di fatto, che opera con oggetto sociale comune e si presenta all'esterno con segni
distintivi univoci. La denominazione “Gruppo Foti Automobili” era presente … nella carta intestata
della che si allega (all. 32), nelle automobili commercializzate (cfr. foto allegate all. 33), CP_1
nei contratti sottoscritti per la vendita delle automobili )”.
Il UN ha, altresì, evidenziato come anche nella corrispondenza della (in particolare la CP_3
lettera del 22/10/2020 indirizzata a fosse riportato, quanto alla sede di Milazzo, il CP_12
medesimo numero di telefono (090-92331) riferibile sia alla odierna reclamante, sia alla CP_1
ed ha condivisibilmente considerato tale risultanza “la presentazione all'esterno delle due
(formalmente diverse) società in maniera indistinta, quindi come parti di una complessiva ed unitaria
organizzazione sociale”
Tanto basta a disattendere la critica della reclamante.
5.- Ulteriore critica la rivolge alla sentenza impugnata nella parte relativa alla vicenda della CP_3
concessione AN VE, valorizzata dal UN a sostegno del convincimento circa l'esistenza della super società e di cui, invece, la reclamante evidenzia il carattere episodico e risalente nel tempo.
Aggiunge che la proposta di acquisizione del mandato AN VE era contraria all'interesse di essa società, la cui struttura aziendale, ridotta allo stretto indispensabile ( un socio, un amministratore,
un dipendente, un ufficio di appena 40 mq) ,non sarebbe stata in grado di far fronte alla conseguente attività professionale, ove la richiesta avesse sortito esito positivo. Neanche tale motivo, che ripropone sostanzialmente le medesime considerazioni già introdotte in prime cure, può ritenersi fondato.
Invero, proprio la ridotta struttura aziendale della e l'affermata mancanza di interesse CP_3
all'acquisizione del mandato di AN VE mal si conciliano con la scelta della predetta di prendere in locazione nel 2010 un immobile, allo scopo di ottenere un mandato dalla causa automobilistica
AN VE (poi concesso a ) CP_1
Trattasi, invero, di un' operazione commerciale estranea agli scopi sociali della - che, Controparte_3
peraltro, dal 2003,come evidenziato dalla stessa reclamante - aveva “cambiato pelle” , mutando l'oggetto sociale- ed, invece, “affine e strumentale a quelli della nell'interesse della CP_1
quale dunque l'operazione suddetta deve ragionevolmente proiettarsi.”
Benchè la vicenda sia risalente al 2010, tale collocazione temporale non esclude la sua valutazione in termini di ulteriore indice dell'agire sinergico e comune delle società, risultando l'operazione commerciale condotta dalla giustificabile solo nell'ottica di un intervento dell'una società CP_3
in supporto dell'altra a riprova dell'esistenza dell'affectio societatis e di uno scopo comune.
6.- Altra censura la reclamante rivolge alla decisione impugnata nella parte relativa alla vicenda relativa all'acquisto da parte di nel 2002 di immobile sito in Capo d'Orlando per il CP_1
prezzo di €. 910.000,00 successivamente venduto a Leasing Roma s.p.a. per il prezzo di € 950.000 e da questa concesso in leasing ad essa società, che lo aveva dato in locazione a Controparte_1
Dopo aver precisato di non aver mai utilizzato denaro delle altre società nell'esercizio della propria attività immobiliare, evidenzia che l'operazione de qua era stata compiuta mediante l'intervento di un soggetto terzo, la Leasing Roma s.p.a., che aveva acquistato il bene dalla un Controparte_13
prezzo maggiorato rispetto a quello da quest'ultima pagato in sede di asta, lo aveva poi concesso in leasing alla che, a sua volta, lo aveva locato alla . Controparte_3 CP_1
Aggiunge che l'operazione era stata diretta dal che si era avvalso della società, la Pt_2 CP_1
che in quel momento poteva disporre di maggiori risorse , dato che era nata, come CP_3 immobiliare da qualche anno , e contesta l'estraneità all'attività di impresa della , posto CP_1
che l'immobile era stato, infine, dalla stessa utilizzato quale punto vendita
Sostiene conclusivamente che anche in questo caso la vicenda costituisce indice della sussistenza,
piuttosto che di una supersocietà, di una holding.
Neanche tale difesa appare convincente, risultando l'operazione commerciale indice , ancora una volta, dell'intervento dell'una società a supporto dell'altra, a riprova dell'esistenza dell'affectio
societatis.
La stessa ricostruzione dei fatti offerta dalla reclamante dimostra il gioco di squadra delle società e la gestione sostanzialmente unitaria, trovando l'originario acquisto dell'immobile da parte di CP_1
unica giustificazione, non già nella necessità di adibire il bene a punto vendita ( dato che lo
[...]
stesso è stato ritrasferito ad una società terza e concesso in locazione a solo nel 2008 ), quanto CP_1
, piuttosto nell'essere detta società l'unica che, in quel momento, aveva la disponibilità finanziaria necessaria a fare fronte all'acquisto.
Tale ricostruzione dimostra il supporto offerto dall'una società all'altra , avendo la CP_1
provveduto all'acquisto di un bene a cui, in quel momento non era interessata, né risultando la dedotta convenienza dell'affare un obiettivo in linea con l'oggetto sociale (vendita di veicoli), ma, piuttosto,
conforme a quello della . CP_3
7.-Ulteriore critica la reclamante rivolge alla sentenza impugnata nella parte relativa alla vicenda della locazione dalla Papino Elettrodomestici s.p.a dell' immobile di Capo d'Orlando, dato inizialmente locato alla . CP_1
Deduce che , contrariamente a quanto ritenuto dal UN, secondo cui la aveva CP_14
esercitato il recesso nel momento in cui era stato trovato il nuovo conduttore, invece, detta società
aveva esercitato il recesso dopo ben cinque anni dall'inizio della locazione a causa della scarsa redditività del punto vendita.
Tale giustificazione, volta a contestare la ricorrenza dell'affectio societatis, non convince. E' pacifico che l'immobile di Capo d'Orlando, nel 2008 concesso in locazione a in CP_1
data 23.08.2013 sia stato locato da parte di alla società Papino Elettrodomestici s.p.a. Controparte_3
, prima ancora della risoluzione del contratto stipulato con CP_1
Infatti, tale contratto è stato risolto consensualmente dopo la stipula con il nuovo conduttore ed esattamente in data 15.09.2013 con lettera dell'11.09.2013 , con termine corrispondente a quello di consegna dell'immobile alla società Papino Elettrodomestici s.p.a..
Ebbene, in tale contesto è incensurabile la valutazione del primo decidente, secondo cui “la
contestualità delle operazioni (stipula nuovo contratto di locazione, risoluzione consensuale per
ragioni organizzative di quello intercorrente con , valutata alla luce dei complessivi CP_1
indici in questa sede esaminati, aggrava l'efficacia probatoria degli elementi anche indiziari addotti
a sostegno della dedotta sussistenza dell'affectio societatis”
Nè coglie nel segno la giustificazione posta dalla reclamante a sostegno del recesso di CP_1
ricondotta alla scarsa redditività del punto vendita,
L'assunto è smentito dalla incontestate e documentate allegazioni della Curatela, secondo cui detta società, a seguito del recesso, aveva condotto in locazione un altro immobile in Capo D'Orlando,
di minori dimensioni e corrispondendo prevedeva un canone pari a € 1.250,00 al mese a fronte dei €
10.000,00 mensili pagati in forza del precedente contratto con CP_3
Tali obiettive emergenze sorreggono adeguatamente le argomentazioni della Curatela a proposito del modus operandi della super società.
Invero, come opportunamente segnalato, “L'attività commerciale (vendita e acquisto e riparazione
autoveicoli e natanti, varo, alaggio, rimessaggio e riparazione di imbarcazioni) era formalmente
intestata alla per la necessità di ripartizione dei rischi.- CP_1
I proventi dell'attività venivano trasferiti attraverso consistenti locazioni alla che a sua CP_3
volta acquistava immobili con lo scopo di locarli a terzi, e in mancanza di conduttori gli immobili
venivano locati alla stessa , la quale autorizzava la risoluzione anticipata in caso di CP_1 rinvenimento di un altro conduttore”.
8.- Quanto alla presenza di utenze intestate alla nell'immobile di proprietà , Controparte_3 Pt_10
condotto in locazione da , la reclamante censura il ragionamento del primo decidente, CP_1
riconducendo la circostanza all'esistenza della holding ed al contenimento dei costi derivante dalla centralizzazione delle trattative e degli acquisiti coinvolgenti servizi base.
Aggiunge che il ribaltamento dei costi esclude la costituzione del fondo comune.
La censura è infondata, dovendosi, sul punto, richiamare le argomentazioni svolte sul punto dal
UN .
Invero, “al netto dell'effettivo o meno ribaltamento dei costi relativi ai predetti contratti, assurge a
significativo indice sintomatico di una struttura unitaria e, dunque, di una società di fatto tra la
[...]
e la il fatto che la prima si sia intestata contratti di somministrazione relativi CP_3 CP_1
ad un immobile rispetto al quale essa (apparentemente) non aveva alcun interesse, giacché non di
proprietà né in proprio condotto in locazione: è, in altri termini, l'interesse della (socia di fatto)
e, dunque,lo scopo di consentire a quest'ultima l'esercizio dell'attività all'interno del CP_1
locale adibito a autosalone”
In proposito, la Curatela, senza incorrere in smentita alcuna, ha evidenziato che la ha CP_3
maturato crediti nei confronti della pari a : CP_1
- € 76.535,76 per costi relativi a utenze elettriche intestate alla ma in uso alla CP_3 CP_1
- a oltre € 258.496,00 per canoni di locazione di immobili affittati dalla alla e non CP_3 CP_1
pagati fino alla data di apertura della liquidazione giudiziale
Ha, altresì, evidenziato che , nel corso dell'audizione del 28.09.2023, aveva riferito di Parte_2
non aver avviato azioni per il recupero dei crediti , non volendo aggravare ulteriormente la situazione di crisi della CP_1
Ebbene, come evidenziato dalla Curatela, la mancata riscossione di canoni di locazione e delle somme dovute a titolo di pagamento delle utenze integrano una vera e propria forma di finanziamento indiretto , peraltro aggravato dalla conoscenza dello stato di crisi della Controparte_1
E tale finanziamento indiretto ben può essere considerato sufficiente prova del vincolo sociale,
qualora, per la sistematicità possa essere ricollegato ad una costante opera di sostegno dell'attività
dell'imprenditore (v. Cass. n.2434/2020)
Peraltro – come precisato dalla Corte di Cassazione- “la sistematicità non deve essere intesa in senso
meramente quantitativo, potendo pochi interventi di finanziamento o di prestazione di garanzie
costituire un idoneo indice rivelatore del rapporto societario in presenza di altre circostanze (ad
esempio, perché effettuati in momenti decisivi per lo sviluppo dell'impresa o per evitarne la crisi)” ,
come, appunto, nel caso in esame, in cui la aveva omesso di chiedere la restituzione di somme CP_3
proprio per non aggravare la crisi della CP_1
9.- Quanto alle polizze assicurative, la reclamante, richiamate le stesse argomentazioni posta a sostegno della critica concernente le utenze telefoniche, lamenta l'errore commesso dal UN
nell'aver rilevato la mancata produzione in giudizio delle delibere assembleari che avevano giustificato la delega circa la trattazione delle condizioni contrattuali dei vari contratti di fornitura.
Evidenzia, sotto tale profilo, che detta attività rientra nella competenza esclusiva dell'amministratore
, così da non essere richiesta alcuna delega assembleare.
Pur dovendosi condividere l'appunto, ritiene la Corte che anche tale doglianza sia infondata.
E' sufficiente ribadire che – come già argomentato a proposito dell' analoga doglianza svolta da
- la stipula da parte di polizze assicurative anche nell'interesse di altre società Pt_1 Parte_11
( nella specie, volte a coprire il rischio incendi relativamente ad immobili di ) evidenzia CP_3
l'agire a tutela di interessi estranei alla sfera patrimoniale della società contraente e ”relativi a
soggetti apparentemente terzi, ma di fatti avvinti dal medesimo scopo sociale”
10.Sulla scorta di tali emergenze, la società reclamante conclude per l'insussistenza della supersocietà di fatto, assumendo che il UN abbia tratto il contrario convincimento sulla base d elementi minimi e fatti episodici, non essendovi alcuna prova del conferimento di beni e servizi . Sotto tale profilo, afferma che non vi è stata alcuna rinuncia a crediti originati dal mancato versamento dei canoni di locazione e dall'esborso di spese per energia né può ritenersi conferimento il godimento gratuito di beni obsoleti e già ammortizzati da Controparte_3
Senza contare, poi,- aggiunge la reclamante- l'esistenza di un deposito cauzionale versato da CP_1
e da essa società portato in compensazione.
[...]
Nessun riferimento il primo decidente ha fatto alla partecipazione agli utili e alle perdite, al di là delle argomentazioni in punto di mancato azionamento – per soli due anni – del credito locatizio di quello nascente dall'esborso per le utenze.
Sotto tale profilo, la reclamante evidenzia “a) l'inesistenza di trasferimenti indebiti di somme da un soggetto giuridico ad un altro;
b) l'inesistenza di altre forme di ripartizione anche indiretta di utili”;
c) l'esistenza di contabilità distinte e separate;
d) l'esistenza di giustificazioni giuridiche e contabili per il passaggio di denaro dall'una all'altra società.
Quanto, infine, all'insolvenza, contesta la sommatoria delle esposizioni delle società, ivi compresa la controllata - che neanche potrebbe far parte della supersocieà ex art. 2359 c.c., Parte_1
richiamando, a sostegno, l'orientamento della Corte di Cassazione circa la necessità
dell'accertamento dell'insolvenza positivamente riferibile alla supersocietà.
Rileva, quanto alla posizione di essa reclamante, che non pendono a proprio carico procedimenti esecutivi e che la classificazione tra i crediti esigibili di quelli erariali (bilancio 2022) deve fere i conti con l'adesione nel 2023 alla rottamazione quater
Aggiunge che le perdite registrate sono frutto di svalutazioni di carattere straordinario di alcuni assets dell'attivo patrimoniale e che, in ogni caso, l'attivo è di gran lunga superiore ai debiti.
Lamenta che il UN, nel basare la valutazione dell'insolvenza sulla consistenza dell'attivo patrimoniale, costituito da beni materiali di non immediata liquidità, neanche ha verificato l'esistenza di eventuali trattative di vendita.
Tali motivi , riportati sub lettere A, B,C., sono infondati alla luce delle argomentazioni sopra svolte. E' sufficiente ribadire che l'affectio societatis è rivelata dal costante intervento dell'una società in supporto dell'altra, come dimostrano le vicenda relative all'acquisizione del mandato AN VE,
all'acquisto ed alla locazione dell'immobile di Capo d'Orlando, all'intestazione in capo a e C di Pt_2
contratti di telefonia e di utenze in uso a , alla stipula di polizze assicurative anche CP_1
relative a beni di altre società, all'impiego di dipendenti per concludere operazioni relative a beni di altre società.
La prova del fondo comune risulta, altresì, desumibile dal godimento di beni comuni concessi gratuitamente dall'una società all'altra , dalla rinuncia delle socie alle pretese maturate nei confronti delle altre (cfr. Cass. civ., sez. I, 04/01/2024, n. 204), dalla mancata riscossione di canoni.
Quanto, infine, alla censura concernente la partecipazione agli utili ed alle perdite, la reclamante si limita a riproporre le argomentazioni motivatamente disattese dal primo decidente.
Al di là del fatto che già lo stesso mancato azionamento del credito derivante da locazioni ed utenze,
cui fa riferimento la reclamante, dà prova della partecipazione agli utili ed alle perdite, va tenuto conto della condivisione degli uffici, dell'utilizzo promiscuo di attrezzature e di dipendenti, del pagamento dei premi assicurativi nonché delle ulteriori circostanze, evidenziate dalla Curatela e non smentite dalla reclamante, quali la concessione, in comodato gratuito, di immobili in Milazzo con contratto del 10.06.2002 e la fornitura da parte di servizi in esecuzione di intestati ad una sola delle società (vedi Elar, Keyloop, Vodafone, il dominio etc). Parte_12
Va, inoltre, osservato che – come ritenuto dal primo decidente- “rimangono non decisivi i rilievi
relativi all'assenza di periodiche movimentazioni di denaro da una società all'altra (cfr. pag. 23
memoria di costituzione di ove parte resistente fa leva su: “a) l'inesistenza di Controparte_3
trasferimenti indebiti di somme da un soggetto giuridico ad un altro;
b) l'inesistenza di altre forme
di ripartizione anche indiretta di utili”) e quelli riguardanti il differente oggetto sociale delle società
in questione (con riferimento in particolare a . Sotto il primo profilo, in effetti, i flussi Controparte_3
finanziari (e patrimoniali, se ci si riferisce alla cessione a titolo gratuito dal ramo aziendale a CP_1 – cfr. supra) tra società risultano comprovati dai vari rapporti locatizi intercorsi (idonei ad
[...]
impedirne la dispersione), oltre che dalle assunzioni di obbligazioni nei confronti di terzi (i contratti
di telefonia e quelli concernenti utenze anche relative ad immobili non direttamente di CP_3
polizze assicurative relative a beni di altre società), non richiedendosi ai presenti fini il
[...]
carattere indebito dei trasferimenti. Sotto il secondo profilo, invece, ritiene questo Collegio che il
dato relativo all'oggetto sociale non sia in sé dirimente, anche considerata la peculiare
conformazione della c.d. supersocietà di fatto, cioè di una società partecipata da altre società.
D'altro canto, non è l'attività svolta da ciascun socio a dare evidenza del legame societario tra essi
intercorrente, quanto piuttosto il perseguimento di uno scopo comune e ad essi conforme, nella specie
desumibile – come supra esposto – dalle operazioni negoziali compiute (rivelatrici di un vincolo di
collaborazione, come ad esempio: acquisizione del mandato alle vendite, la locazione finanziaria e
la successiva sub locazione all'originario acquirente, l'intestazione di contratti di telefonia e di
utenze non supportata da un interesse diretto, polizze assicurative anche relative a beni di altre
società, impiego di dipendenti per concludere operazioni relative a beni di altre società), alla luce
poi di una organizzazione unitaria (cfr. le considerazioni supra esposte in ordine alla sede, alla
compagine societaria e all'amministratore) come tale percepibile anche dall'esterno “
Quanto, infine, all'insolvenza vanno , in primo luogo, richiamate le osservazioni già svolte a proposito dell'analoga censura svolta da Pt_1
Va, poi, ribadito, per quanto attiene in particolare alla posizione dell'odierna reclamante, “come,
dall'analisi del bilancio, emergano indici di illiquidità della società medesima, in considerazione
della perdita registrata (€ 1.441.602, in aggiunta alla perdita registrata altresì nel bilancio 2021
pari ad € 579.025), dell'ammontare di debiti scaduti (si considerino soltanto quelli erariali certificati
nel corso del giudizio, pari ad € 339.701,17) e del fatto che, a tale scopo, l'attivo patrimoniale è
essenzialmente costituito da immobilizzazioni materiali (l'attivo circolante ammonta infatti ad €
199.097), dunque da beni che non presentano caratteristiche di pronta liquidità (a fronte della complessiva esposizione debitoria riferibile alla società di fatto, come sopra richiamata, desumibile
anche dalle passività proprie delle socie), rimanendo pertanto irrilevanti (o quantomeno
insufficienti) le difese esposte dalla odierna resistente in ordine al valore (positivo) del patrimonio
netto complessivamente considerato delle tre società in parola (cfr. pag. 16 memoria di costituzione),
ciò che trova conferma nell'orientamento giurisprudenziale secondo cui “In tema di dichiarazione
di fallimento, l'insolvenza che deriva da illiquidità non è esclusa dalla consistenza del patrimonio
immobiliare e dalla capienza dei debiti sociali” (Cass. civ. sez. I, 21/01/2013, n. 1347)”( v. sentenza reclamata)
Mette conto, altresì, evidenziate, a tacitazione degli ulteriori profili di contestazione della ritenuta insolvenza che – secondo le incontestate allegazioni della Curatela- in pendenza del presente giudizio in data 18.07.2024 è stato trascritto presso la conservatoria dei RR.II. di NA un pignoramento immobiliare nei confronti della da parte della avente ad oggetto tutti gli CP_3 CP_15
immobili (26) della (all. 47) ed a fronte di un credito di €. 6.659.641,07.- CP_3
Tale ulteriore evidenza prova in maniera palese lo stato di illiquidità ed insolvenza in cui versa la
[...]
(a cui è stato pignorato l'intero patrimonio immobiliare) e conseguentemente anche della CP_3
super società di fatto oggetto della pronunzia impugnata.
Anche tale reclamo deve essere rigettato, essendo la sentenza impugnata pervenuta in modo logico e corretto a ritenere la sussistenza di una super società sulla base di una valutazione complessiva ed unitaria dei fatti indiziari accertati, non adeguatamente contrastati dalle società reclamanti.
§
Al rigetto dei reclami segue la condanna di ciascuna delle reclamanti al pagamento delle spese di lite in favore della Curatela.
Esse si liquidano in via forfettaria, in assenza di apposita notula delle spese, secondo i parametri tariffari di cui al D. M. 55/2014 come parzialmente modificato da ultimo con D. M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022) – qui applicabile ratione temporis in base al disposto dell'art. 6 dello stesso - avendo riguardo allo scaglione di riferimento del valore della controversia che deve considerarsi indeterminabile .
Invero, in materia di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, il valore della causa, da determinarsi sulla base della domanda ex art. 10 c. p. c., non va desunto dall'entità del passivo, non essendo applicabile in via analogica l'art. 17 c. p. c. riguardante esclusivamente i giudizi di opposizione ad esecuzione forzata, ma deve considerarsi indeterminabile, atteso che la pronuncia richiesta è di revoca del fallimento e l'oggetto del giudizio, relativo all'accertamento dell'insolvenza,
si fonda sulla comparazione tra i debiti dell'imprenditore e i mezzi finanziari a sua disposizione senza investire la delimitazione quantitativa del dissesto, riservata al subprocedimento di verificazione (così
Cass. Civ. n. 1346/2013; S. U. n. 16300/2007) .
Il giudizio va ritenuto di “complessità media”, in ragione dell'entità complessiva delle questioni trattate.
Va, infine, tenuto presente che il provvedimento discrezionale di riunione di più cause - e la conseguente, congiunta trattazione delle stesse - lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni, di modo che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise,
mentre la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione a ciascun giudizio, atteso che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza, non potendo essere coinvolti in quest'ultima soggetti che non sono parti in causa. (Cass.n. 27295/2022;Cass. n.
15860/2014
Applicando i valori tariffari medi secondo la regola generale, avuto riguardo alla portata ed al pregio delle prestazioni difensive rese ed alla media difficoltà dell'affare , le spese vanno liquidate,
relativamente a ciascuna delle reclamanti, nella somma complessiva di € 8.470,00 a titolo di onorario
- di cui € 2.518,00 per la fase di studio della controversia, € 1.665,00 per la fase introduttiva e €
4.287,00 per la fase decisionale -, non apprezzandosi in concreto prestazioni riconducibili alla fase istruttoria.
Tale condanna può essere pronunciato in favore della Curatela, non risultando la stessa ammessa al patrocinio gratuito.
Atteso il rigetto del gravame, sussistono, infine, i presupposti per porre a carico di ciascuna delle reclamanti il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, giusta quanto disposto dall'art. 1 commi 17 e 18 L.288/2012, trattandosi di procedimento iniziato dopo l'1 Febbraio 2013, oltre che l'integrazione di quello originariamente versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di NA Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 710/2024 R.G. cui è riunita la causa iscritta al n. 711/2024 R.G.
sul reclamo proposto da in persona del legale rappresentante pro Controparte_5
tempore avverso la sentenza n. 13/2024 emessa dal UN di Barcellona P.G. in data 17.07.2024
e pubblicata in data 23.07.2024 e sul reclamo proposto avverso la medesima sentenza da CP_3
in persona del legale rappresentante pro tempore così provvede:
[...]
1) rigetta entrambi i reclami e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna ciascuna delle reclamanti in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore della al pagamento delle spese di questo grado di giudizio che Pt_13
liquida in complessivi euro 8.470,00 ( e come in parte motiva ripartiti), oltre rimborso spese generali nella misura di legge cpa ed iva;
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico di ciascuna delle reclamanti in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione e manda la cancelleria per gli adempimenti relativi alla riscossione. Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 10.07.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Marisa Salvo Dott. Augusto Sabatini