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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/10/2025, n. 9608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9608 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N.29222/2022R.Cont.
T R I B U N A L E
DI N A P O L I
IV sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il G.U. , dott.ssa Barbara Tango, ha pronunciato la seguente sentenza , riservata con provvedimento del 27/6/2025 nella causa civile di primo grado iscritta al n.29222/2022RG
tra
[nata a [...] il [...] e ivi residente a[...] – Parte_1
cod. fisc. ] ed [nato a [...] il [...] e C.F._1 Parte_2
ivi residente a[...] – con cod.fisc. ], rapp.ti e difesi CodiceFiscale_2
dall'Avv. Antonio TUNDO (cod.fisc. – pec C.F._3
–) giusta procura posta su foglio separato da considerarsi Email_1
ai sensi dell'art.83 c.p.c. in calce al ricorso ex art. 1168 e 1170 c.c. depositato nel fascicolo telematico rg. 29222/2022 del Tribunale di Napoli ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in NAPOLI alla Via del P.co R. MARGHERITA n.23;
RICORRENTI
e
(C.F. ) rappr.ta e difesa dall'Avv. Andrea Correale CP_1 C.F._4
(C.F ) elett.te dom.ta presso lo Studio in Napoli, Via S. Domenico n.62, in CodiceFiscale_5
forza di procura in atti RESISTENTE
Nonchè (C.F. ) rappresenta e difesa dall'Avv. Amedeo Controparte_2 C.F._6
GE ( con studio in Napoli alla Via S. Nicola alla Dogana 15 PEC C.F._7
in virtù del mandato in atti Email_2
RESISTENTE oggetto: merito di azione possessoria conclusioni per le parti : come da rispettivi atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che la presente sentenza sarà redatta in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. C.p.c.
Parte ricorrente, e , con ricorso del 19/12/2022 hanno adito il Parte_1 Parte_2
giudice ex art. 1168 c.c. deducendo di essere possessori, la prima quale usufruttuaria,
dell'immobile in Napoli alla Via Gennaro Serra n.24, posto al primo piano, di cui nuda proprietaria
è e in quella sede chiedevano di essere reintegrati nel possesso della servitù di Controparte_2
passaggio sul primo locale posto dopo la porta sul ballatoio del primo piano dell'edificio di via
Gennaro Serra n. 24, ambiente di proprietà esclusiva di e da cui occorre passare per Controparte_2
raggiungere l'abitazione attorea;
in particolare assumono che il 16/12/2022, alle 13:20 circa, tre operai hanno sostituito la serratura della porta d'ingresso che dal ballatoio consente CP_3
l'accesso al locale gravato della servitù di passaggio e che sia la che la di lei madre, CP_2
hanno negato la consegna delle chiavi ed inoltre deducevano che gli operai CP_1
ingombrano il locale di passaggio con materiale di risulta, scatoloni, arredi, immondizia, materiali di carpenteria e di pitturazione anche infiammabili nelle vicinanze delle prese elettriche lasciate per diverso tempo non installate correttamente;
costituendosi la e la hanno contestato CP_2 CP_1
le domande ed all'esito dell'istruttoria con ordinanza del 16/6/2023 il giudice ha così disposto
“Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di consegna delle chiavi
avanzata da . Accoglie il ricorso di e condanna Parte_1 Parte_2 CP_2
[...] alla immediata consegna delle chiavi della porta d'ingresso che dal ballatoio
[...] CP_3
consente l'accesso al locale gravato della servitù di passaggio. Ordina a di fare in Controparte_2
modo che il locale ed il corridoio gravato dalla servitù di passaggio sia libero da materiale di
risulta, scatoloni, arredi, immondizia. Condanna al versamento di €50,00 al Controparte_2
giorno decorsi 20 giorni dalla comunicazione della presente e sino alla sua esecuzione. Dichiara
inammissibili le domande di rimborso spese e quelle risarcitorie. Rigetta il ricorso nei confronti
di . Condanna al pagamento delle spese di lite per €3.503,00 per CP_1 Controparte_2
compenso ed € 170,00 per spese oltre IVA e CPA se documentate e rimborso spese generali nella
misura del 15% del compenso. Compensa le altre spese di lite”; la suddetta ordinanza è stata riformata dal Collegio in data 16-18/8/2023 che così ha statuito: “1. accoglie parzialmente il
reclamo e, per l'effetto, rigetta la domanda di reintegra proposta da nei Parte_2
confronti delle resistenti;
rigetta, altresì, la domanda di manutenzione proposta da Parte_1
e e conferma per il resto l'ordinanza n. 3261/2023 resa in data 16 giugno 2023 Parte_2
dal Tribunale di Napoli;
2. condanna al pagamento, in favore di Controparte_2 Parte_1
delle spese di lite che si liquidano, già compensate per 1/3, per il primo grado in complessivi €
2.465,73 di cui € 2.335,33 per compensi ed € 130,40 per spese oltre rimborso spese forfettarie nella
misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge, mentre per il presente grado di giudizio
in € 1.532,66 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come
per legge;
3. Condanna al pagamento, in favore di , delle Parte_2 Controparte_2
spese di lite che si liquidano per il primo grado in 3.503,00 per compensi oltre rimborso spese
forfettarie nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge mentre per il secondo
grado in complessivi € 2.473,50 di cui € 2.299,00 per compensi ed € 87,25 per spese oltre rimborso
spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge;
4. Condanna, in
solido, ed al pagamento, in favore di , delle Parte_1 Parte_2 CP_1
spese di lite che si liquidano per il primo grado in € 3.503,00 per compensi oltre rimborso spese
forfettarie nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge mentre per il presente giudizio in € 2.299,00 per compensi ed € 87,25 per spese oltre rimborso spese forfettarie nella
misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge”.
Con ricorso del 16/10/2023 e ha avanzato istanza di Parte_1 Parte_2
prosecuzione nel merito ex art 703 cpc anche per l'accoglimento delle domande risarcitorie ed all'esito della costituzione delle resistenti e del libero interrogatorio di , la causa Parte_2
è stata assegnata a sentenza.
Va in primis rilevato che l'azione è procedibile alla luce della procedura di mediazione esperita in corso di causa e va ribadita la statuizione di cessata materia del contendere con riferimento alle pretese avanzate da che all'udienza del 13/1/2023 ha ricevuto le copia delle chiavi Parte_1
ed il defender della porta ballatoio oggetto di causa e del lamentato spoglio;
né sussiste un interesse alla pronuncia avente ad oggetto la condanna alla cessazione della molestia rappresentata dal materiale di risulta, scatoloni, arredi, immondizia nel locale e corridoio gravati da servitù di passaggio stante il decesso della in corso di causa e comunque la posizione del materiale Parte_1
in modo tale da consentire comunque il transito;
quanto alla domanda risarcitoria avanzata in ricorso, la stessa è destituita di fondamento se si considera che il dedotto spoglio, risalente al
16/12/2022, è cessato dopo appena un mese ed inoltre la era già ospite, dal mese di Parte_1
marzo 2022, presso la figlia a Treviso e poi domiciliata presso la casa di famiglia in Abruzzo dove è
deceduta a fine settembre 2024 senza mai tornare a casa per motivi di salute neppure dopo la consegna delle chiavi, pur avendone ormai la possibilità ( cfr dichiarazioni di e Parte_2
dell'informatore alle udienze del 21/2/2023, 13/6/2023, 14/2/2025, molto più Persona_1
credibili delle prove testimoniali articolate solo nella fase successiva e quindi non ammesse); ne deriva che nessun danno risulta comprovato né nell'an né nel quantum, né può essere presunto stante anche il limitato periodo di spoglio durante l'assenza protratta e definitiva della . Parte_1
Quanto alla posizione di , che assume di aver un interesse giuridico proprio Parte_2
all'azione di reintegra, questo giudice, mutando il proprio convincimento, ritiene corretta la statuizione del Collegio in sede di reclamo laddove il Tribunale ha evidenziato che giammai nel corpo del ricorso del 19/12/2022 il ha adombrato o allegato l'esistenza di un contratto Parte_2
di comodato avente ad oggetto l'abitazione materna, che legittimerebbe all'azione possessoria avente ad oggetto la servitù di passaggio attraverso i locali di accesso all'immobile ( pag 2 del ricorso “L'Avv. infatti, rimasto vedovo a seguito del prematuro decesso Parte_2
della moglie avvenuto il 14.12.2011 e dopo la morte anche del padre Prof. Persona_2
dal 10/11/2017, su espressa richiesta della madre, ha trasferito la propria abitazione e il
[...]
proprio studio professionale presso l'immobile in usufrutto della madre in Via G. Serra n.24 anche
al fine di poterle essere di compagnia e d'aiuto stante l'avanzata” ); né la sussistenza di tale comodato emerge dalla circostanza che il avesse le chiavi dell'abitazione in quanto Parte_2
tale consegna, da parte della madre ( cfr udienza del 21/2/2023), è ben compatibile con svariati tipi di rapporto giuridico anche diversi dal comodato;
né le prove testimoniali sono state articolate in modo da poter dimostrare l'esistenza di un contratto di comodato tra le parti poiché non sono dirette a comprovare l'esistenza di elementi caratteristici del comodato idonei a distinguerlo da altre figure giuridiche.
Quello che piuttosto emerge dall'esame dei documenti , certificazione di residenza storica del Pt_2
certificato di iscrizione all'ordine degli avvocati di Napoli , atti inerenti lo svolgimento
[...]
dell'attività professionale di avvocato, fattura della struttura alberghiera GESTHOTEL SRLS sita in Napoli via Chiaia, del 17/12/2022 ( che comprova che il ricorrente non aveva altro luogo ove vivere e rifugiarsi dopo lo spoglio), dichiarazioni rese dal germano del ricorrente Persona_1
( ud del 13/6/2023 “Da quando è finito mio padre mio fratello è andato a vivere da mia
[...]
madre perché ha bisogno di aiuto data l'età ed inoltre mia madre gli ha permesso di avere lo studio
da avvocato Prima aveva lo studio da un'altra parte e si è trasferito da mia madre a novembre
2017 Non paga nulla a mia madre e i rapporti tra loro sono buoni……….. Mia madre si occupa di
tutte le spese e le tasse della casa di cui è usufruttuaria”) , dichiarazioni di Parte_2
all'udienza del 14/2/2025 (“ Ero andato a vivere a via Gennaro Serra 24 a fine 2017 perché mio
padre era finito, vivevo da solo dopo la morte di mia moglie nel 2011, e mia madre era anziana e aveva piacere e bisogno di qualcuno Mi sono trasferito per aiutare mia madre e non avevo altre
sistemazioni per cui ho svolto la mia professione di avvocato in una stanza che mi ha lasciato mia
madre Ho fatto questa scelta per stare con mia madre.”) è la protratta , pacifica, amorevole ,
coabitazione del ricorrente con la madre, sin dal lontano anno 2017 ed anche mentre la stessa era assente da Napoli, coabitazione prolungata che ha generato quella formazione sociale, quel
programma di vita in comune, quel potere di fatto basato su un interesse proprio del convivente,
che giustifica la tutela possessoria in conformità ai principi espressi dalla S.C. in tema di convivenza
more uxorio laddove, con orientamento costante, la giurisprudenza di legittimità ha rilevato che “La
convivenza “more uxorio”, quale formazione sociale che dà vita ad un autentico consorzio
familiare, determina, sulla casa di abitazione ove si svolge il programma di vita in comune, un
potere di fatto del convivente tale da assumere i connotati tipici di una detenzione qualificata,
avente titolo in un negozio giuridico di tipo familiare, ma non incide, salvo diversa disposizione di
legge, sul legittimo esercizio dei diritti spettanti ai terzi sull'immobile, sicchè tale detenzione del
convivente non proprietario, né possessore, è esercitabile ed opponibile ai terzi fin quando perduri
la convivenza, mentre, una volta venuta meno la stessa, in conseguenza del decesso del convivente
proprietario-possessore, si estingue anche il relativo diritto” ( sent Cass n. 10377/2017 , n. 7/2014)
, “La convivenza "more uxorio", quale formazione sociale che dà vita ad un autentico consorzio
familiare, determina, sulla casa di abitazione ove si svolge e si attua il programma di vita in
comune, un potere di fatto basato su di un interesse proprio del convivente ben diverso da quello
derivante da ragioni di mera ospitalità, tale da assumere i connotati tipici di una detenzione
qualificata, che ha titolo in un negozio giuridico di tipo familiare.” ( sent Cass n. 7214/2013).
Come la convivenza more uxorio, così la coabitazione madre figlio per molti anni, come nel caso de quo, determina sulla casa ove si svolge e si attua il programma di vita in comune, un potere di fatto
basato su un interesse proprio del convivente, ben diverso da quello derivante da ragioni di mera
ospitalità, tale da assumere i connotati tipici di una detenzione qualificata, avente titolo in un
negozio giuridico di tipo familiare. Se tale è la ricostruzione della posizione di diritto del ricorrente, deve concludersi nel senso che lo stesso è legittimato all'azione di spoglio della servitù di passaggio attraverso il locale ed il corridoio che consentono l'accesso all'abitazione di cui è detentore e la relativa domanda era fondata sia nei confronti di che di . Controparte_2 CP_1
Infatti, se si esaminano il contenuto delle comparse di costituzione delle resistenti, il video in atti,
le dichiarazioni della ( “So e riconosco che la ha diritto di accedere alla casa di CP_2 Parte_1
cui ha usufrutto, attraverso la porta per cui è causa ma non la vedo da 17 anni Ho vissuto gli ultimi
due anni da mia madre che abita a fianco alla . Non ho mai visto Parte_1 Persona_3
l'ho visto due tre volte negli ultimi 17 anni e una volta negli ultimi due anni per le scale
[...]
Preciso che la porta è al primo piano nobile Ho visto persone estranee con le chiavi della porta e
sicuramente non erano i figli della , non era il domestico che conosco bene ma erano due Parte_1
ragazzi e una giovane con lo zainetto, una giovane con i ricci e una signora. Ho chiesto chi fossero
ma mi hanno detto di essere autorizzati Preciso che io volevo dare le chiavi solo alla Parte_1
quale usufruttuario e non al figlio che non è legittimato e non ha esibito delega scritta. Il 16
dicembre 2022 ho chiamato un fabbro per cambiare la serratura e mettere quella europea perchè
la vecchia come disse mia madre non funzionava bene e so che la aveva e ha il diritto di Parte_1
avere la chiave nuova ma non l'ho vista e il figlio non è legittimato. Poichè ero assente, mia madre
ha avuto dal fabbro tre chiavi e due defender e mi ha chiamato per dirmi che la doveva Parte_1
avere le chiavi ma non c'era Ho mandato la mia segretaria RM a casa per dare le chiavi alla
ma non ha risposto nessuno al campanello e alla porta. Come giustamente ha dedotto Parte_1
mia madre il senza delega non ha diritto alla chiave Non mettiamo nessun Parte_2
impedimento davanti alla porta ma può capitare che lo facciano gli operai involontariamente ma
non lo faranno più. Sempre il 16 dicembre ho fatto scrivere un biglietto da RM lasciato fuori
alla porta anzi all'interno della stessa”) e dell'informatore della resistente Controparte_4
(“Sono dipendente dalla dott.ssa medico. Conosco l'immobile al primo piano di via serra CP_2
24 . e negli ultimi quattro anni sono andata circa 12 volte per qualche servizio per la casa giacchè ci sono i lavori in corso da oltre 10 anni . Non ho mai visto i ricorrente qui presente né la madre. Il
16 dicembre 2022alle 4,30 andai a casa della perché era stata cambiata al serratura di CP_2
casa e avrei incontrato sua madre per farmi dare le chiavi della nuova serratura Mi disse di
portare a lei 2 chiavi e defender e di dare una chiave e un defender alla . Avute le chiavi Parte_1
ho bussato alla porta della e nessuno ha risposto Ho chiamato la e mi ha detto Parte_1 CP_2
di mettere un avviso di carta all'interno della porta che è blindata marrone e così fatto”), risulta chiaro ed evidente che sia la , sia la madre , di fronte alla richiesta di CP_2 CP_1
che era in possesso delle chiavi dell'abitazione in via Serra 24, hanno negato il Parte_2
diritto dello stesso di ricevere una copia della chiave della nuova serratura della porta che dal ballatoio consente l'accesso al locale e corridoio che conducono alla dimora dei ricorrenti, in tal modo negando la sua legittimazione ad attraversare il corridoio;
quanto alla consapevolezza dello spoglio, lo stesso emerge indiziariamente dal contenuto del cartello posizionato all'interno della porta di accesso al locale e al corridoio gravato della servitù di passaggio ( cartello in cui si ribadisce la sola legittimazione della ) nonostante la presenza del sui luoghi Parte_1 Parte_2
proprio nel momento della sostituzione della serratura, dal contenuto del video in atti, dalla residenza della proprio sullo stesso ballatoio per cui è causa. CP_1
In definitiva il ricorso era fondato quanto meno con riferimento all'azione di spoglio atteso che con riferimento all'ingombro della zona di passaggio con materiale, immondizia, scatoloni, emergenti dalle foto in atti, non è inequivoca la volontà delle resistenti di lasciarli in loco al solo fine di molestare il possesso altrui, risultando piuttosto mera espressione del lavoro edile in corso da anni nella proprietà della , senza che tra l'altro sia impedito in alcun modo il transito;
ne deriva CP_2
pertanto che le spese saranno liquidate di conseguenza ma allo stato nessuna pronuncia di condanna può essere emessa stante il decesso della in corso di causa ( 24 settembre 2024 Parte_1
come da certificato di morte in atti ) e l'impossibilità di reintegra nel caso di decesso dell'usufruttaria ( giusto principio generale desumibile dalla citata sentenza della S.C. n.
10377/2017 ) . Quanto alle istanze risarcitorie e di rimborso, va sicuramente riconosciuta a carico, in solido, di e la somma di €642,00 (100+542) di cui alle ricevute della carta Controparte_2 CP_1
di credito e fatture dell'Hotel sito in via Chiaia per la notte del 16 dicembre 2022 e quelle dal 30
dicembre 2022 al 2 gennaio 2023 strettamente ricollegate allo spoglio del possesso del passaggio per raggiungere l'abitazione , il tutto oltre interessi legali dalle singole ricevute al saldo, ma non quella sostenuta per la cena del 16 dicembre 2022 in quanto risulta essere stata effettuata da due persone né quella sostenuta per l'acquisto di capi di abbigliamento o del PC che comunque sono ancora in possesso del né lo stesso può avvantaggiarsi gratuitamente di tali beni;
Parte_2
ancora, non va riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per la trasferta a Treviso atteso che il assume ( nelle memorie istruttorie) di aver effettuato il viaggio per portare vestiario Parte_2
alla madre e quindi per motivi non ricollegabili allo spoglio stante l'assenza della madre dalla dimora già da svariati mesi .
Quanto alle spese di lite anche stragiudiziali, alla fondatezza del ricorso segue la condanna, stante la prova dei pagamenti attraverso la copia dei singoli bonifici in atti, di alla Controparte_2
restituzione a della somma di €7.026,94 oltre interessi legali dal 20/9/2023 al Parte_2
saldo a titolo di spese corrisposte a seguito della fase di reclamo , la condanna di CP_1
alla restituzione a della somma di €8.555,53 oltre interessi legali dal 28/8/2023 al Parte_1
saldo a titolo di spese corrisposte seguito della fase di reclamo;
infine e Controparte_2 CP_1
vanno condannate in solido al pagamento delle spese, anche notarili, sostenute per tutte le
[...]
fasi di mediazione ( € 50,80 in favore del ed € 100,00 +51,55+205,27 in favore della Parte_2
) nonché delle spese di lite per le tre fasi di giudizio liquidate in base al DM 55/2014, Parte_1
scaglione fino ad € 26.000,00 ( cfr in tema ord Cass n.24644/2011 ) valore medio per le fasi cautelari, con esclusione della fase istruttoria per il reclamo, ridotto per la fase di merito stante l'esiguità della fase istruttoria e con l'applicazione dell'art 4 secondo e quarto comma DM
55/2014.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere con riguardo all'azione possessoria esperita da Parte_1
[...]
Stante l'originaria fondatezza del ricorso possessorio, in parziale accoglimento delle istanze risarcitorie condanna e in solido tra loro a versare a Controparte_2 CP_1 Parte_2
la somma di €642,00 oltre interessi legali dalle singole ricevute al saldo.
[...]
Condanna a restituire a la somma di €7.026,94 oltre interessi Controparte_2 Parte_2
legali dal 20/9/2023 al saldo .
Condanna di a restituire a la somma di €8.555,53 oltre interessi CP_1 Parte_1
legali dal 28/8/2023 al saldo.
Condanna e in solido tra loro a corrispondere , per la fase di Controparte_2 CP_1
mediazione, € 50,80 a oltre interessi legali dal pagamento al saldo . Parte_2
Condanna e in solido tra loro a corrispondere , per la delega Controparte_2 CP_1
notarile e fase di mediazione, € 356,82 a oltre interessi legali dal pagamento al Parte_1
saldo .
Condanna e al pagamento, in favore di e Controparte_2 CP_1 Parte_1 [...]
le spese di lite che si liquidano complessivamente, per il primo grado in € 3.503,00 Parte_2
per compensi ed € 170,00 per spese oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge, per il grado di reclamo in € 2.299,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge, per il presente grado in
€ 2.540,00 per compenso oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi, IVA e
CPA come per legge.
Napoli 24/10/2025 IL G.U.
T R I B U N A L E
DI N A P O L I
IV sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il G.U. , dott.ssa Barbara Tango, ha pronunciato la seguente sentenza , riservata con provvedimento del 27/6/2025 nella causa civile di primo grado iscritta al n.29222/2022RG
tra
[nata a [...] il [...] e ivi residente a[...] – Parte_1
cod. fisc. ] ed [nato a [...] il [...] e C.F._1 Parte_2
ivi residente a[...] – con cod.fisc. ], rapp.ti e difesi CodiceFiscale_2
dall'Avv. Antonio TUNDO (cod.fisc. – pec C.F._3
–) giusta procura posta su foglio separato da considerarsi Email_1
ai sensi dell'art.83 c.p.c. in calce al ricorso ex art. 1168 e 1170 c.c. depositato nel fascicolo telematico rg. 29222/2022 del Tribunale di Napoli ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in NAPOLI alla Via del P.co R. MARGHERITA n.23;
RICORRENTI
e
(C.F. ) rappr.ta e difesa dall'Avv. Andrea Correale CP_1 C.F._4
(C.F ) elett.te dom.ta presso lo Studio in Napoli, Via S. Domenico n.62, in CodiceFiscale_5
forza di procura in atti RESISTENTE
Nonchè (C.F. ) rappresenta e difesa dall'Avv. Amedeo Controparte_2 C.F._6
GE ( con studio in Napoli alla Via S. Nicola alla Dogana 15 PEC C.F._7
in virtù del mandato in atti Email_2
RESISTENTE oggetto: merito di azione possessoria conclusioni per le parti : come da rispettivi atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che la presente sentenza sarà redatta in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. C.p.c.
Parte ricorrente, e , con ricorso del 19/12/2022 hanno adito il Parte_1 Parte_2
giudice ex art. 1168 c.c. deducendo di essere possessori, la prima quale usufruttuaria,
dell'immobile in Napoli alla Via Gennaro Serra n.24, posto al primo piano, di cui nuda proprietaria
è e in quella sede chiedevano di essere reintegrati nel possesso della servitù di Controparte_2
passaggio sul primo locale posto dopo la porta sul ballatoio del primo piano dell'edificio di via
Gennaro Serra n. 24, ambiente di proprietà esclusiva di e da cui occorre passare per Controparte_2
raggiungere l'abitazione attorea;
in particolare assumono che il 16/12/2022, alle 13:20 circa, tre operai hanno sostituito la serratura della porta d'ingresso che dal ballatoio consente CP_3
l'accesso al locale gravato della servitù di passaggio e che sia la che la di lei madre, CP_2
hanno negato la consegna delle chiavi ed inoltre deducevano che gli operai CP_1
ingombrano il locale di passaggio con materiale di risulta, scatoloni, arredi, immondizia, materiali di carpenteria e di pitturazione anche infiammabili nelle vicinanze delle prese elettriche lasciate per diverso tempo non installate correttamente;
costituendosi la e la hanno contestato CP_2 CP_1
le domande ed all'esito dell'istruttoria con ordinanza del 16/6/2023 il giudice ha così disposto
“Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di consegna delle chiavi
avanzata da . Accoglie il ricorso di e condanna Parte_1 Parte_2 CP_2
[...] alla immediata consegna delle chiavi della porta d'ingresso che dal ballatoio
[...] CP_3
consente l'accesso al locale gravato della servitù di passaggio. Ordina a di fare in Controparte_2
modo che il locale ed il corridoio gravato dalla servitù di passaggio sia libero da materiale di
risulta, scatoloni, arredi, immondizia. Condanna al versamento di €50,00 al Controparte_2
giorno decorsi 20 giorni dalla comunicazione della presente e sino alla sua esecuzione. Dichiara
inammissibili le domande di rimborso spese e quelle risarcitorie. Rigetta il ricorso nei confronti
di . Condanna al pagamento delle spese di lite per €3.503,00 per CP_1 Controparte_2
compenso ed € 170,00 per spese oltre IVA e CPA se documentate e rimborso spese generali nella
misura del 15% del compenso. Compensa le altre spese di lite”; la suddetta ordinanza è stata riformata dal Collegio in data 16-18/8/2023 che così ha statuito: “1. accoglie parzialmente il
reclamo e, per l'effetto, rigetta la domanda di reintegra proposta da nei Parte_2
confronti delle resistenti;
rigetta, altresì, la domanda di manutenzione proposta da Parte_1
e e conferma per il resto l'ordinanza n. 3261/2023 resa in data 16 giugno 2023 Parte_2
dal Tribunale di Napoli;
2. condanna al pagamento, in favore di Controparte_2 Parte_1
delle spese di lite che si liquidano, già compensate per 1/3, per il primo grado in complessivi €
2.465,73 di cui € 2.335,33 per compensi ed € 130,40 per spese oltre rimborso spese forfettarie nella
misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge, mentre per il presente grado di giudizio
in € 1.532,66 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come
per legge;
3. Condanna al pagamento, in favore di , delle Parte_2 Controparte_2
spese di lite che si liquidano per il primo grado in 3.503,00 per compensi oltre rimborso spese
forfettarie nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge mentre per il secondo
grado in complessivi € 2.473,50 di cui € 2.299,00 per compensi ed € 87,25 per spese oltre rimborso
spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge;
4. Condanna, in
solido, ed al pagamento, in favore di , delle Parte_1 Parte_2 CP_1
spese di lite che si liquidano per il primo grado in € 3.503,00 per compensi oltre rimborso spese
forfettarie nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge mentre per il presente giudizio in € 2.299,00 per compensi ed € 87,25 per spese oltre rimborso spese forfettarie nella
misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge”.
Con ricorso del 16/10/2023 e ha avanzato istanza di Parte_1 Parte_2
prosecuzione nel merito ex art 703 cpc anche per l'accoglimento delle domande risarcitorie ed all'esito della costituzione delle resistenti e del libero interrogatorio di , la causa Parte_2
è stata assegnata a sentenza.
Va in primis rilevato che l'azione è procedibile alla luce della procedura di mediazione esperita in corso di causa e va ribadita la statuizione di cessata materia del contendere con riferimento alle pretese avanzate da che all'udienza del 13/1/2023 ha ricevuto le copia delle chiavi Parte_1
ed il defender della porta ballatoio oggetto di causa e del lamentato spoglio;
né sussiste un interesse alla pronuncia avente ad oggetto la condanna alla cessazione della molestia rappresentata dal materiale di risulta, scatoloni, arredi, immondizia nel locale e corridoio gravati da servitù di passaggio stante il decesso della in corso di causa e comunque la posizione del materiale Parte_1
in modo tale da consentire comunque il transito;
quanto alla domanda risarcitoria avanzata in ricorso, la stessa è destituita di fondamento se si considera che il dedotto spoglio, risalente al
16/12/2022, è cessato dopo appena un mese ed inoltre la era già ospite, dal mese di Parte_1
marzo 2022, presso la figlia a Treviso e poi domiciliata presso la casa di famiglia in Abruzzo dove è
deceduta a fine settembre 2024 senza mai tornare a casa per motivi di salute neppure dopo la consegna delle chiavi, pur avendone ormai la possibilità ( cfr dichiarazioni di e Parte_2
dell'informatore alle udienze del 21/2/2023, 13/6/2023, 14/2/2025, molto più Persona_1
credibili delle prove testimoniali articolate solo nella fase successiva e quindi non ammesse); ne deriva che nessun danno risulta comprovato né nell'an né nel quantum, né può essere presunto stante anche il limitato periodo di spoglio durante l'assenza protratta e definitiva della . Parte_1
Quanto alla posizione di , che assume di aver un interesse giuridico proprio Parte_2
all'azione di reintegra, questo giudice, mutando il proprio convincimento, ritiene corretta la statuizione del Collegio in sede di reclamo laddove il Tribunale ha evidenziato che giammai nel corpo del ricorso del 19/12/2022 il ha adombrato o allegato l'esistenza di un contratto Parte_2
di comodato avente ad oggetto l'abitazione materna, che legittimerebbe all'azione possessoria avente ad oggetto la servitù di passaggio attraverso i locali di accesso all'immobile ( pag 2 del ricorso “L'Avv. infatti, rimasto vedovo a seguito del prematuro decesso Parte_2
della moglie avvenuto il 14.12.2011 e dopo la morte anche del padre Prof. Persona_2
dal 10/11/2017, su espressa richiesta della madre, ha trasferito la propria abitazione e il
[...]
proprio studio professionale presso l'immobile in usufrutto della madre in Via G. Serra n.24 anche
al fine di poterle essere di compagnia e d'aiuto stante l'avanzata” ); né la sussistenza di tale comodato emerge dalla circostanza che il avesse le chiavi dell'abitazione in quanto Parte_2
tale consegna, da parte della madre ( cfr udienza del 21/2/2023), è ben compatibile con svariati tipi di rapporto giuridico anche diversi dal comodato;
né le prove testimoniali sono state articolate in modo da poter dimostrare l'esistenza di un contratto di comodato tra le parti poiché non sono dirette a comprovare l'esistenza di elementi caratteristici del comodato idonei a distinguerlo da altre figure giuridiche.
Quello che piuttosto emerge dall'esame dei documenti , certificazione di residenza storica del Pt_2
certificato di iscrizione all'ordine degli avvocati di Napoli , atti inerenti lo svolgimento
[...]
dell'attività professionale di avvocato, fattura della struttura alberghiera GESTHOTEL SRLS sita in Napoli via Chiaia, del 17/12/2022 ( che comprova che il ricorrente non aveva altro luogo ove vivere e rifugiarsi dopo lo spoglio), dichiarazioni rese dal germano del ricorrente Persona_1
( ud del 13/6/2023 “Da quando è finito mio padre mio fratello è andato a vivere da mia
[...]
madre perché ha bisogno di aiuto data l'età ed inoltre mia madre gli ha permesso di avere lo studio
da avvocato Prima aveva lo studio da un'altra parte e si è trasferito da mia madre a novembre
2017 Non paga nulla a mia madre e i rapporti tra loro sono buoni……….. Mia madre si occupa di
tutte le spese e le tasse della casa di cui è usufruttuaria”) , dichiarazioni di Parte_2
all'udienza del 14/2/2025 (“ Ero andato a vivere a via Gennaro Serra 24 a fine 2017 perché mio
padre era finito, vivevo da solo dopo la morte di mia moglie nel 2011, e mia madre era anziana e aveva piacere e bisogno di qualcuno Mi sono trasferito per aiutare mia madre e non avevo altre
sistemazioni per cui ho svolto la mia professione di avvocato in una stanza che mi ha lasciato mia
madre Ho fatto questa scelta per stare con mia madre.”) è la protratta , pacifica, amorevole ,
coabitazione del ricorrente con la madre, sin dal lontano anno 2017 ed anche mentre la stessa era assente da Napoli, coabitazione prolungata che ha generato quella formazione sociale, quel
programma di vita in comune, quel potere di fatto basato su un interesse proprio del convivente,
che giustifica la tutela possessoria in conformità ai principi espressi dalla S.C. in tema di convivenza
more uxorio laddove, con orientamento costante, la giurisprudenza di legittimità ha rilevato che “La
convivenza “more uxorio”, quale formazione sociale che dà vita ad un autentico consorzio
familiare, determina, sulla casa di abitazione ove si svolge il programma di vita in comune, un
potere di fatto del convivente tale da assumere i connotati tipici di una detenzione qualificata,
avente titolo in un negozio giuridico di tipo familiare, ma non incide, salvo diversa disposizione di
legge, sul legittimo esercizio dei diritti spettanti ai terzi sull'immobile, sicchè tale detenzione del
convivente non proprietario, né possessore, è esercitabile ed opponibile ai terzi fin quando perduri
la convivenza, mentre, una volta venuta meno la stessa, in conseguenza del decesso del convivente
proprietario-possessore, si estingue anche il relativo diritto” ( sent Cass n. 10377/2017 , n. 7/2014)
, “La convivenza "more uxorio", quale formazione sociale che dà vita ad un autentico consorzio
familiare, determina, sulla casa di abitazione ove si svolge e si attua il programma di vita in
comune, un potere di fatto basato su di un interesse proprio del convivente ben diverso da quello
derivante da ragioni di mera ospitalità, tale da assumere i connotati tipici di una detenzione
qualificata, che ha titolo in un negozio giuridico di tipo familiare.” ( sent Cass n. 7214/2013).
Come la convivenza more uxorio, così la coabitazione madre figlio per molti anni, come nel caso de quo, determina sulla casa ove si svolge e si attua il programma di vita in comune, un potere di fatto
basato su un interesse proprio del convivente, ben diverso da quello derivante da ragioni di mera
ospitalità, tale da assumere i connotati tipici di una detenzione qualificata, avente titolo in un
negozio giuridico di tipo familiare. Se tale è la ricostruzione della posizione di diritto del ricorrente, deve concludersi nel senso che lo stesso è legittimato all'azione di spoglio della servitù di passaggio attraverso il locale ed il corridoio che consentono l'accesso all'abitazione di cui è detentore e la relativa domanda era fondata sia nei confronti di che di . Controparte_2 CP_1
Infatti, se si esaminano il contenuto delle comparse di costituzione delle resistenti, il video in atti,
le dichiarazioni della ( “So e riconosco che la ha diritto di accedere alla casa di CP_2 Parte_1
cui ha usufrutto, attraverso la porta per cui è causa ma non la vedo da 17 anni Ho vissuto gli ultimi
due anni da mia madre che abita a fianco alla . Non ho mai visto Parte_1 Persona_3
l'ho visto due tre volte negli ultimi 17 anni e una volta negli ultimi due anni per le scale
[...]
Preciso che la porta è al primo piano nobile Ho visto persone estranee con le chiavi della porta e
sicuramente non erano i figli della , non era il domestico che conosco bene ma erano due Parte_1
ragazzi e una giovane con lo zainetto, una giovane con i ricci e una signora. Ho chiesto chi fossero
ma mi hanno detto di essere autorizzati Preciso che io volevo dare le chiavi solo alla Parte_1
quale usufruttuario e non al figlio che non è legittimato e non ha esibito delega scritta. Il 16
dicembre 2022 ho chiamato un fabbro per cambiare la serratura e mettere quella europea perchè
la vecchia come disse mia madre non funzionava bene e so che la aveva e ha il diritto di Parte_1
avere la chiave nuova ma non l'ho vista e il figlio non è legittimato. Poichè ero assente, mia madre
ha avuto dal fabbro tre chiavi e due defender e mi ha chiamato per dirmi che la doveva Parte_1
avere le chiavi ma non c'era Ho mandato la mia segretaria RM a casa per dare le chiavi alla
ma non ha risposto nessuno al campanello e alla porta. Come giustamente ha dedotto Parte_1
mia madre il senza delega non ha diritto alla chiave Non mettiamo nessun Parte_2
impedimento davanti alla porta ma può capitare che lo facciano gli operai involontariamente ma
non lo faranno più. Sempre il 16 dicembre ho fatto scrivere un biglietto da RM lasciato fuori
alla porta anzi all'interno della stessa”) e dell'informatore della resistente Controparte_4
(“Sono dipendente dalla dott.ssa medico. Conosco l'immobile al primo piano di via serra CP_2
24 . e negli ultimi quattro anni sono andata circa 12 volte per qualche servizio per la casa giacchè ci sono i lavori in corso da oltre 10 anni . Non ho mai visto i ricorrente qui presente né la madre. Il
16 dicembre 2022alle 4,30 andai a casa della perché era stata cambiata al serratura di CP_2
casa e avrei incontrato sua madre per farmi dare le chiavi della nuova serratura Mi disse di
portare a lei 2 chiavi e defender e di dare una chiave e un defender alla . Avute le chiavi Parte_1
ho bussato alla porta della e nessuno ha risposto Ho chiamato la e mi ha detto Parte_1 CP_2
di mettere un avviso di carta all'interno della porta che è blindata marrone e così fatto”), risulta chiaro ed evidente che sia la , sia la madre , di fronte alla richiesta di CP_2 CP_1
che era in possesso delle chiavi dell'abitazione in via Serra 24, hanno negato il Parte_2
diritto dello stesso di ricevere una copia della chiave della nuova serratura della porta che dal ballatoio consente l'accesso al locale e corridoio che conducono alla dimora dei ricorrenti, in tal modo negando la sua legittimazione ad attraversare il corridoio;
quanto alla consapevolezza dello spoglio, lo stesso emerge indiziariamente dal contenuto del cartello posizionato all'interno della porta di accesso al locale e al corridoio gravato della servitù di passaggio ( cartello in cui si ribadisce la sola legittimazione della ) nonostante la presenza del sui luoghi Parte_1 Parte_2
proprio nel momento della sostituzione della serratura, dal contenuto del video in atti, dalla residenza della proprio sullo stesso ballatoio per cui è causa. CP_1
In definitiva il ricorso era fondato quanto meno con riferimento all'azione di spoglio atteso che con riferimento all'ingombro della zona di passaggio con materiale, immondizia, scatoloni, emergenti dalle foto in atti, non è inequivoca la volontà delle resistenti di lasciarli in loco al solo fine di molestare il possesso altrui, risultando piuttosto mera espressione del lavoro edile in corso da anni nella proprietà della , senza che tra l'altro sia impedito in alcun modo il transito;
ne deriva CP_2
pertanto che le spese saranno liquidate di conseguenza ma allo stato nessuna pronuncia di condanna può essere emessa stante il decesso della in corso di causa ( 24 settembre 2024 Parte_1
come da certificato di morte in atti ) e l'impossibilità di reintegra nel caso di decesso dell'usufruttaria ( giusto principio generale desumibile dalla citata sentenza della S.C. n.
10377/2017 ) . Quanto alle istanze risarcitorie e di rimborso, va sicuramente riconosciuta a carico, in solido, di e la somma di €642,00 (100+542) di cui alle ricevute della carta Controparte_2 CP_1
di credito e fatture dell'Hotel sito in via Chiaia per la notte del 16 dicembre 2022 e quelle dal 30
dicembre 2022 al 2 gennaio 2023 strettamente ricollegate allo spoglio del possesso del passaggio per raggiungere l'abitazione , il tutto oltre interessi legali dalle singole ricevute al saldo, ma non quella sostenuta per la cena del 16 dicembre 2022 in quanto risulta essere stata effettuata da due persone né quella sostenuta per l'acquisto di capi di abbigliamento o del PC che comunque sono ancora in possesso del né lo stesso può avvantaggiarsi gratuitamente di tali beni;
Parte_2
ancora, non va riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per la trasferta a Treviso atteso che il assume ( nelle memorie istruttorie) di aver effettuato il viaggio per portare vestiario Parte_2
alla madre e quindi per motivi non ricollegabili allo spoglio stante l'assenza della madre dalla dimora già da svariati mesi .
Quanto alle spese di lite anche stragiudiziali, alla fondatezza del ricorso segue la condanna, stante la prova dei pagamenti attraverso la copia dei singoli bonifici in atti, di alla Controparte_2
restituzione a della somma di €7.026,94 oltre interessi legali dal 20/9/2023 al Parte_2
saldo a titolo di spese corrisposte a seguito della fase di reclamo , la condanna di CP_1
alla restituzione a della somma di €8.555,53 oltre interessi legali dal 28/8/2023 al Parte_1
saldo a titolo di spese corrisposte seguito della fase di reclamo;
infine e Controparte_2 CP_1
vanno condannate in solido al pagamento delle spese, anche notarili, sostenute per tutte le
[...]
fasi di mediazione ( € 50,80 in favore del ed € 100,00 +51,55+205,27 in favore della Parte_2
) nonché delle spese di lite per le tre fasi di giudizio liquidate in base al DM 55/2014, Parte_1
scaglione fino ad € 26.000,00 ( cfr in tema ord Cass n.24644/2011 ) valore medio per le fasi cautelari, con esclusione della fase istruttoria per il reclamo, ridotto per la fase di merito stante l'esiguità della fase istruttoria e con l'applicazione dell'art 4 secondo e quarto comma DM
55/2014.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere con riguardo all'azione possessoria esperita da Parte_1
[...]
Stante l'originaria fondatezza del ricorso possessorio, in parziale accoglimento delle istanze risarcitorie condanna e in solido tra loro a versare a Controparte_2 CP_1 Parte_2
la somma di €642,00 oltre interessi legali dalle singole ricevute al saldo.
[...]
Condanna a restituire a la somma di €7.026,94 oltre interessi Controparte_2 Parte_2
legali dal 20/9/2023 al saldo .
Condanna di a restituire a la somma di €8.555,53 oltre interessi CP_1 Parte_1
legali dal 28/8/2023 al saldo.
Condanna e in solido tra loro a corrispondere , per la fase di Controparte_2 CP_1
mediazione, € 50,80 a oltre interessi legali dal pagamento al saldo . Parte_2
Condanna e in solido tra loro a corrispondere , per la delega Controparte_2 CP_1
notarile e fase di mediazione, € 356,82 a oltre interessi legali dal pagamento al Parte_1
saldo .
Condanna e al pagamento, in favore di e Controparte_2 CP_1 Parte_1 [...]
le spese di lite che si liquidano complessivamente, per il primo grado in € 3.503,00 Parte_2
per compensi ed € 170,00 per spese oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge, per il grado di reclamo in € 2.299,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge, per il presente grado in
€ 2.540,00 per compenso oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi, IVA e
CPA come per legge.
Napoli 24/10/2025 IL G.U.