Art. 18.
Ferme restando, per le aziende municipalizzate, le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 , e del relativo regolamento, il Ministro per i trasporti, in relazione alle finalita' della presente legge, esercita, la vigilanza ed il sindacato su dette aziende e su quelle in maggioranza di proprieta' dei Comuni o delle Province, ammesse ai benefici previsti, secondo le norme del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447 , e successive modificazioni ed aggiunte.
Ferme restando, per le aziende municipalizzate, le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 , e del relativo regolamento, il Ministro per i trasporti, in relazione alle finalita' della presente legge, esercita, la vigilanza ed il sindacato su dette aziende e su quelle in maggioranza di proprieta' dei Comuni o delle Province, ammesse ai benefici previsti, secondo le norme del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447 , e successive modificazioni ed aggiunte.