TRIB
Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 09/07/2025, n. 1327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1327 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. 322/2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 09/07/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliata in San Gregorio d'Ippona, via Roma, n. 260, presso Parte_1 lo studio dell'avv. Rosario Lopreiato (PEC: che la rappresenta e difende giusta Email_1 procura in atti. RICORRENTE e
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Gianfranco Esposito (PEC: E
) ed Ettore Triolo (PEC: Email_2
t) che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano Email_4
e difendono giusta procura in atti. RESISTENTE e
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO Controparte_2
TEMPORE, elettivamente domiciliata in Napoli, via Rione Sirignano, n. 6, presso lo studio dell'avv. Gennaro Di Maggio (PEC: che la rappresentano e Email_5 difendono giusta procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione comunicazione preventiva di fermo amministrativo. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 14/02/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 13980202300000871000, notificata il 29.01.2024 e riferita al veicolo Ford Focus 1.6 TDCI 5P, targato EG856NX, cui sono sottesi gli avvisi di addebito aventi n.
1 43920200000091746000, 43920200000107316000 e 43920200000107417000, tutti riferiti a revoche di prestazioni previdenziali godute e relative, rispettivamente, agli anni 2004, 2002 e 2001, di importo complessivo pari a 4.666,42€. La ricorrente deduceva l'estinzione delle pretese creditorie in ragione dell'intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) in via pregiudiziale, sussistendo le condizioni, disporre la sospensione della intimazione di pagamento opposta;
2) nel merito, annullare per quanto di ragione la intimazione di pagamento opposta, accertando e dichiarando che nulla è dovuto ai diversi titoli di cui si è detto dalla ricorrente all in persona CP_1 del legale rappresentante pro tempore. 3) in ogni caso condannare le controparti alla rivalsa delle spese e competenze del giudizio.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , contestando CP_1 CP_3 le pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. La ricorrente agisce per la non debenza dell'importo richiesto dalla comunicazione preventiva di fermo amministrativo in ragione dell'estinzione del credito ivi riportato, per intervenuta prescrizione.
3. Nelle more del presente giudizio, secondo quanto documentato dalla parte ricorrente, questo Ufficio si è espresso, mediante la sent. n. 274/2024, pubblicata in data 11.04.2024, sulle prestazioni di malattia e disoccupazione, oggetto di odierna contestazione, dichiarando l'estinzione dei crediti vantati dall' previdenziale, per intervenuta prescrizione decennale. CP_4
4. Pertanto, stante l'intervenuto giudicato dichiarativo dell'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione, il ricorso deve essere accolto e la comunicazione preventiva di fermo, impugnata in questa sede, deve essere dichiarata illegittima.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'illegittimità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnato in via principale;
- condanna e (in solido tra di loro e al 50% nei propri rapporti interni) al CP_1 CP_3 pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi 1.000,00€, oltre spese generali, IVA e CPA, da corrispondere in favore della ricorrente.
Vibo Valentia, 09/07/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 09/07/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliata in San Gregorio d'Ippona, via Roma, n. 260, presso Parte_1 lo studio dell'avv. Rosario Lopreiato (PEC: che la rappresenta e difende giusta Email_1 procura in atti. RICORRENTE e
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Gianfranco Esposito (PEC: E
) ed Ettore Triolo (PEC: Email_2
t) che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano Email_4
e difendono giusta procura in atti. RESISTENTE e
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO Controparte_2
TEMPORE, elettivamente domiciliata in Napoli, via Rione Sirignano, n. 6, presso lo studio dell'avv. Gennaro Di Maggio (PEC: che la rappresentano e Email_5 difendono giusta procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione comunicazione preventiva di fermo amministrativo. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 14/02/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 13980202300000871000, notificata il 29.01.2024 e riferita al veicolo Ford Focus 1.6 TDCI 5P, targato EG856NX, cui sono sottesi gli avvisi di addebito aventi n.
1 43920200000091746000, 43920200000107316000 e 43920200000107417000, tutti riferiti a revoche di prestazioni previdenziali godute e relative, rispettivamente, agli anni 2004, 2002 e 2001, di importo complessivo pari a 4.666,42€. La ricorrente deduceva l'estinzione delle pretese creditorie in ragione dell'intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) in via pregiudiziale, sussistendo le condizioni, disporre la sospensione della intimazione di pagamento opposta;
2) nel merito, annullare per quanto di ragione la intimazione di pagamento opposta, accertando e dichiarando che nulla è dovuto ai diversi titoli di cui si è detto dalla ricorrente all in persona CP_1 del legale rappresentante pro tempore. 3) in ogni caso condannare le controparti alla rivalsa delle spese e competenze del giudizio.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , contestando CP_1 CP_3 le pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. La ricorrente agisce per la non debenza dell'importo richiesto dalla comunicazione preventiva di fermo amministrativo in ragione dell'estinzione del credito ivi riportato, per intervenuta prescrizione.
3. Nelle more del presente giudizio, secondo quanto documentato dalla parte ricorrente, questo Ufficio si è espresso, mediante la sent. n. 274/2024, pubblicata in data 11.04.2024, sulle prestazioni di malattia e disoccupazione, oggetto di odierna contestazione, dichiarando l'estinzione dei crediti vantati dall' previdenziale, per intervenuta prescrizione decennale. CP_4
4. Pertanto, stante l'intervenuto giudicato dichiarativo dell'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione, il ricorso deve essere accolto e la comunicazione preventiva di fermo, impugnata in questa sede, deve essere dichiarata illegittima.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'illegittimità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnato in via principale;
- condanna e (in solido tra di loro e al 50% nei propri rapporti interni) al CP_1 CP_3 pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi 1.000,00€, oltre spese generali, IVA e CPA, da corrispondere in favore della ricorrente.
Vibo Valentia, 09/07/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
2