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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/02/2025, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro nelle persone dei Sigg. Magistrati
Dott. Piero Francesco De Pietro Presidente
Dott. Stefania Basso Consigliere rel.
Dott. Anna Rita Motti Consigliere ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 11/02/2025, tenuta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1446 dell'anno 2024 del Ruolo
Lavoro/Previdenza
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Marcello D'Aponte con Parte_1
il quale elettivamente domicilia in Napoli presso il suo Studio alla Via Toledo 156
Appellante
E
in persona del Commissario Prefettizio pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dall' Avvocatura Municipale, in persona dell'avv.
William Esposito con il quale elettivamente domicilia presso la Casa Comunale,
Ufficio Legale, alla Piazza G. Di Nocera n.1
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso depositato presso questa Corte in data 28.05.2024, Parte_1
ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 5364/2023
[...]
pubblicata in data 30.11.2023, con la quale il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, rigettava la sua domanda volta ad ottenere l'accertamento e la dichiarazione dell'illegittimità della sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per la durata di 20 giorni comminatagli in data 30.06.2017.
Censurava la sentenza impugnata lamentando: “
1. Error in judicando – error in procedendo - illegittimità e/o nullità della sanzione irrogata per violazione dell'art. 7 l. 300/70 - violazione del principio di tempestività della contestazione;
2. Error in iudicando – Error in procedendo - illegittimità e/o nullità della sanzione irrogata per intervenuta decadenza dall'azione disciplinare ai sensi dell'art. 55-bis comma
4 dell'art. 55-ter comma 4, d.lgs. 165/2001; 3. Error in iudicando ed error in procedendo - inesistenza del fatto materiale contestato”.
Concludeva, pertanto, chiedendo la riforma della sentenza impugnata, con l'accoglimento della domanda formulata con il ricorso di primo grado.
Si è costituito il appellato, resistendo all'impugnazione. CP_1
All'esito dell'udienza odierna, tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., lette le note ritualmente depositate dalle parti, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
I primi due motivi di censura possono essere esaminati congiuntamente essendo entrambi riferiti alla asserita intempestività della contestazione.
Sul punto, premesso che - trattandosi di rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione – la disciplina da applicare è esclusivamente quella dettata dal D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche, non può che concordarsi con quanto correttamente statuito dal giudice di primo grado.
Ed invero, l'art. 55 bis D.Lgs. n. 165/2001 nella versione vigente ratione temporis
(richiamato anche dal Tribunale) detta una precisa scansione temporale del procedimento disciplinare nell'ambito del pubblico impiego contrattualizzato prevedendo espressamente: “
2. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo (sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, n.d.r.), il procedimento disciplinare si svolge secondo le disposizioni del comma 4. (omissis)
2. Il responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura in cui il dipendente lavora, anche in posizione di comando o di fuori ruolo, quando ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle sanzioni disciplinari di cui al comma 1, primo periodo, senza indugio e comunque non oltre venti giorni contesta per iscritto l'addebito al dipendente medesimo e lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato, con un preavviso di almeno dieci giorni. Entro il termine fissato, il dipendente convocato, se non intende presentarsi, può inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per
l'esercizio della sua difesa. Dopo l'espletamento dell'eventuale ulteriore attività istruttoria, il responsabile della struttura conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro sessanta giorni dalla contestazione dell'addebito. In caso di differimento superiore a dieci giorni del termine a difesa, per impedimento del dipendente, il termine per la conclusione del procedimento è prorogato in misura corrispondente. Il differimento può essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento. La violazione dei termini stabiliti nel presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.
3. Il responsabile della struttura, se non ha qualifica dirigenziale ovvero se la sanzione da applicare è più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, trasmette gli atti, entro cinque giorni dalla notizia del fatto, all'ufficio individuato ai sensi del comma 4, dandone contestuale comunicazione all'interessato.
4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai sensi del comma 1, secondo periodo.
Il predetto ufficio contesta l'addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il procedimento secondo quanto previsto nel comma 2, ma, se la sanzione da applicare è più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, con applicazione di termini pari al doppio di quelli ivi stabiliti e salva l'eventuale sospensione ai sensi dell'articolo 55-ter. Il termine per la contestazione dell'addebito decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi ai sensi del comma 3 ovvero dalla data nella quale l'ufficio ha altrimenti acquisito notizia dell'infrazione, mentre la decorrenza del termine per la conclusione del procedimento resta comunque fissata alla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora. La violazione dei termini di cui al presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa”.
Nel caso in esame è pacifico che l'infrazione contestata ai sensi dell'art.3, comma
6°, lett.d) CCNL 11.04.2008 è punita con una sanzione disciplinare superiore alla sospensione con privazione della retribuzione per gg.10 e, dunque,
l'amministrazione è tenuta a provvedere nei termini raddoppiati di cui sopra.
Occorre allora verificare se tra il momento in cui il è venuto a conoscenza CP_1
dei fatti ed il momento in cui ha provveduto alla contestazione prima e alla irrogazione della sanzione dopo intercorre un numero di giorni superiore a quello previsto dalla legge.
Ebbene, come correttamente evidenziato dal primo giudice, la risposta non può che essere negativa.
Invero, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, ai fini che qui interessano, non può prendersi in considerazione la relazione del Ministro dell'Interno del 19.01.2017 resa ex art.143, comma 4° D.lgs. n.267/2000 e sottesa al Decreto del Presidente della Repubblica che ha disposto lo scioglimento dell'amministrazione per infiltrazioni criminali: la lettura di tale documento, infatti, non consente di individuare con precisione i fatti che sono stati poi addebitati all'odierno appellante. Al di là di un quadro effettivamente allarmante della situazione del – la cui attività palesemente risulta condizionata da CP_1 infiltrazioni camorristiche – la serie di “omissis” che oscura totalmente i nomi dei protagonisti non rendeva facilmente intelligibile la relazione, impedendo l'individuazione concreta dei responsabili.
Ovviamente la situazione è totalmente cambiata soltanto con il provvedimento del
Ministro dell'Interno del 06.03.2017, pervenuto alla Commissione Straordinaria il
04.04.2017 (prot. n.7322), e dalla stessa trasmesso all'Ufficio Procedimenti
Disciplinari con nota prot. n.7325 di pari data, nella quale si legge: “è disposta nei confronti di comandante della polizia municipale del Comune di Parte_1
la destinazione ad altro ufficio che sarà individuato dalla competente CP_1
struttura dell'amministrazione comunale nel rispetto delle norme e dei regolamenti comunali. L'autorità competente del Comune di dovrà altresì CP_1
provvedere ad avviare il procedimento disciplinare nei confronti del citato dipendente comunale”. Ai sensi dell'art.143, comma 5° D.lgs. n.267/2000 (“Anche nei casi in cui non sia disposto lo scioglimento, qualora la relazione prefettizia rilevi la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti o ai dipendenti a qualunque titolo dell'ente locale, con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del prefetto, è adottato ogni provvedimento utile a far cessare immediatamente il pregiudizio in atto e ricondurre alla normalità la vita amministrativa dell'ente, ivi inclusa la sospensione dall'impiego del dipendente, ovvero la sua destinazione ad altro ufficio o altra mansione con obbligo di avvio del procedimento disciplinare da parte dell'autorità competente”) è sorto, pertanto, l'obbligo del di CP_1
procedere alla instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti del
Ciò che il ha prontamente fatto. Parte_2 CP_1
Cosicché prendendo quale termine a quo la comunicazione del Ministro (datata
06.03.2017 e comunicata alla Commissione straordinaria il 04.04.2017 e, in pari data, all'Ufficio Procedimenti Disciplinari) la contestazione notificata all'appellante in data 11.05.2017 è assolutamente tempestiva, come tempestiva è la conclusione del procedimento con la irrogazione della sanzione del 30.06.2017.
Altrettanto infondata si palesa l'ultima censura sollevata dall'impugnante.
Sul punto occorre premettere che il Tribunale ha ritenuto insussistente il fatto relativo alla seconda contestazione (“alcuna verifica e controllo ha disposto nella veste di componente il comitato di controllo della festa dei Gigli 2016, per evitare la partecipazione di soggetti controindicati, avvantaggiando in tutti i casi esponenti della locale consorteria criminale”) tanto da ritenere opportuno di specificare: “va
a questo punto stabilito se nel caso di una pluralità di distinti ed autonomi comportamenti, solo alcuni dei quali risultino dimostrati, come nella fattispecie in esame, si realizzi un nucleo minimo di condotta che siano astrattamente idonea a giustificare la sanzione disciplinare o se si realizzi l'ipotesi dei fatti sussistenti ma privi del carattere di illiceità, ferma restando la necessità di operare, in ogni caso, una valutazione di proporzionalità tra la sanzione ed i comportamenti dimostrati”.
Non si comprende, pertanto, la finalità della censura sollevata dall'appellante in merito alla già accertata insussistenza di tale fatto contestato.
Quanto, invece, alla prima contestazione relativa alla mancata verifica ed a mancato censimento degli alloggi popolari al fine di predisporre interventi per la ricognizione e sgombero di occupanti abusivi degli alloggi di Edilizia Residenziale
Pubblica, non può che concordarsi con quanto accertato dal Tribunale che ha attentamente vagliato la documentazione prodotta dalle parti in uno con le dichiarazioni rilasciate dal in sede di libero interrogatorio. Parte_2
Il giudice ha, infatti, evidenziato che “In relazione a tutta la documentazione relativa all'anno 2013 risulta documentata una sola attività di sgombero effettuata nel 2013, relativa all'immobile assegnato a , già esaminata Controparte_2
anche in sede disciplinare.
L'attività di sgombero relativa all'anno 2015 è relativa a situazioni in cui veniva in rilievo un pericolo di crollo del fabbricato, trattandosi, quindi, di atti urgenti volti a tutelare l'incolumità pubblica. Inoltre, quanto all'ulteriore documentazione relativa all'anno 2015 depositata in data 27.2.23, si tratta di documenti relativi ad un solo ed unico intervento, ossia quello nei confronti di , Controparte_3 occupante un immobile senza titolo”.
Sul punto nessuna specifica contestazione o censura è stata proposta dall'appellante. E, d'altro canto, il Collegio condivide quanto statuito dal Tribunale, posto che effettivamente l'analisi della documentazione in questione conferma quanto accertato in primo grado.
Con riferimento alla documentazione relativa al periodo successivo (e nello specifico all'anno 2016), contrariamente a quanto affermato dall'appellante, le attività di sgombero (che si collocano tra l'aprile ed il settembre 2016) sono state chiaramente poste in essere dopo l'insediamento della Commissione di indagine avvenuto in data 17.03.2016.
Per altro, non si può fare a meno di notare che l'esecuzione dello sgombero è avvenuta a distanza di oltre un anno dall'ordinanza con la quale tale sgombero veniva disposto (30.01.2015) e ciò al di là della constatazione che si è trattato dello sgombero relativo soltanto a 5 persone a fronte di un dilagante fenomeno di occupazioni abusive degli immobili.
Né è risultato che alcuna altra attività sia stata posta in essere dal per la Parte_2 ricognizione degli occupanti abusivi degli alloggi dell'edilizia residenziale pubblica.
Cosicché non può che concludersi per la sussistenza del fatto contestato.
Il Collegio, infine, condivide anche la valutazione del Tribunale circa la proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato posto che la persistente inattività del lavoratore – con specifico riferimento alla mancata ricognizione degli immobili occupati sine titulo – costituisce una infrazione grave in considerazione della posizione occupata dal (comandante della Polizia Minicipale Parte_2 dell'ente) e della diffusione particolarmente allarmante del fenomeno che egli avrebbe dovuto contribuire consistentemente a contrastare.
Per le suesposte ragioni, l'appello va rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello e per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di questo grado di giudizio che si liquidano in € 2906,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge. Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13
D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Stefania Basso Dott. Piero Francesco De Pietro