Articolo 340 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Articolo 339Articolo 341
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31 dicembre 2019
Art. 340.


Esercizio abusivo di attivita' commerciale

1. Chiunque esercita un'impresa commerciale, sebbene si trovi in stato di inabilitazione ad esercitarla per effetto di condanna penale, e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 103.
Entrata in vigore il 31 dicembre 2019