Versione
31 dicembre 2019
31 dicembre 2019
Art. 340.
Esercizio abusivo di attivita' commerciale
1. Chiunque esercita un'impresa commerciale, sebbene si trovi in stato di inabilitazione ad esercitarla per effetto di condanna penale, e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 103.
Esercizio abusivo di attivita' commerciale
1. Chiunque esercita un'impresa commerciale, sebbene si trovi in stato di inabilitazione ad esercitarla per effetto di condanna penale, e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 103.
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. pen., sez. III, sentenza 15/06/2026, n. 22004Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto da RO Cira, nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza della Corte di appello di Napoli del 27/10/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Gaspare Sturzo, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 27 ottobre 2025, la Corte di appello di Napoli ha rigettato l'istanza con la quale veniva promosso incidente di esecuzione avverso l'ingiunzione a demolire e a ripristinare lo stato dei luoghi n. 621 del 2013 RE.S.A. emessa nei confronti degli eredi di …Leggi di più...
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- principio di proporzionalità·
- art. 19 TFUE·
- vincolo paesaggistico·
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- art. 665 cod. proc. pen.·
- Corte EDU·
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- art. 340 TFUE