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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/04/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1530/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1530/2025 promossa con ricorso congiunto in data
6.3.2025 da:
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 a Carnate (MB) in Via Giuseppe Garibaldi n. 6/C, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Chiara Scaccabarozzi che la rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Chiara Scaccabarozzi che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“Voglia autorizzare i coniugi a vivere separatamente e provvedere affinché il Tribunale di Monza dichiari la separazione consensuale alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) I figli minori e resteranno affidati ad entrambi i genitori, i quali avranno Per_1 Per_2 l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale;
pertanto, gli stessi si impegnano a tenersi pagina 1 di 6 reciprocamente informati su tutto ciò che concerne la crescita dei figli e le loro condizioni di salute, assumeranno di comune accordo tutte le scelte relative alla loro istruzione, educazione e salute, concorderanno i loro futuri corsi di studio e le attività sportive, eventuali corsi extra- scolastici e le cure mediche non urgenti.
3) I figli minori e avranno collocazione paritaria presso ciascun genitore, mentre Per_1 Per_2 manterranno la loro residenza anagrafica presso la casa coniugale, sita in Carnate (MB), in via
Giuseppe Garibaldi n. 6/c, sino a quando la madre ivi abiterà. Quando la IG.ra reperirà Parte_1 una nuova soluzione abitativa nei comuni limitrofi la residenza potrà essere trasferita presso di Lei.
4) I figli staranno con i genitori secondo la seguente regolamentazione:
a. Nel corso della settimana: in periodo scolastico con la madre dal lunedì dal termine delle lezioni scolastiche sino al mercoledì mattina quando li accompagnerà a scuola, mentre con il padre dal mercoledì dal termine delle lezioni scolastiche sino al venerdì mattina quando li accompagnerà a scuola. Durante il periodo non scolastico ciascun genitore accompagnerà i figli, nei giorni di propria spettanza, o presso il centro estivo frequentato o alle ore 8.00 presso l'abitazione dell'altro genitore.
b. Durante i fine settimana: in periodo scolastico, alternativamente con ciascun genitore dal venerdì dal termine delle lezioni scolastiche, sino al lunedì mattina alla ripresa delle lezioni scolastiche;
per l'alternanza dei week end verrà seguito il calendario ISO8601, in virtù del quale i figli trascorreranno con il padre i fine settimana delle settimane pari dell'anno, mentre saranno affidati alle cure della madre i fine settimana delle settimane dispari. Durante il periodo non scolastico il week end decorrerà
o dalle ore 8.00 del mattino del venerdì o dalla ripresa dei figli dal centro ricreativo frequentato dagli stessi.
c. Durante le festività natalizie, ad anni alterni tra i genitori, nei seguenti periodi: dal termine delle lezioni scolastiche sino alle ore 10.00 del giorno 31.12 e dalle ore 10.00 del 31.12 sino alla ripresa delle lezioni scolastiche;
con la precisazione che il giorno 24.12 verrà sempre trascorso dai figli con la madre così come la cena del giorno 25.12; mentre i figli trascorreranno sempre con il padre il pranzo del giorno 25.12, nonché l'intera giornata del 26.12.
d. Durante le festività pasquali, ad anni alterni tra i genitori, dal termine delle lezioni scolastiche alle ore 19.00 del giorno di Pasqua e dalle ore 19.00 del giorno di Pasqua sino alla ripresa delle lezioni scolastiche.
e. Durante le vacanze estive per un periodo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il 30.05 di ogni anno. Nel caso in cui entrambi i genitori volessero trascorrere le vacanze estive nel mese di agosto, ad anni alterni con ciascun genitore, o durante le prime due settimane del mese o durante le ultime due settimane del mese. Nei periodi di rispettiva vacanza con i figli, resterà sospeso il diritto di visita dell'altro genitore e in tali occasioni i genitori si obbligano a comunicarsi vicendevolmente i luoghi ove si recheranno.
f. Le principali festività ed i relativi “ponti” verranno trascorsi dai figli minori e Per_1 Per_2 ad anni alterni con il padre e con la madre.
g. Il genitore che non avrà con sé i figli il giorno del loro compleanno potrà vederli e tenerli con sé per un periodo di almeno due ore consecutive.
pagina 2 di 6 h. I genitori concordano sin da ora che entrambi potranno partecipare a tutti gli eventi ricreativi e sportivi dei minori a prescindere dal giorno di spettanza.
5) Il padre e la madre concordano sulla possibilità che i figli minori e trascorrano Per_1 Per_2 una settimana di vacanza con i rispettivi nonni durante il periodo non scolastico.
6) Ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento dei figli minori e Per_1 Per_2 durante i periodi in cui questi sono affidati alla sua cura, dividendo al 50 % le spese relative all'acquisto dei capi di abbigliamento necessari ai cambi di stagione.
7) Il padre e la madre contribuiranno, congiuntamente nella misura del 50% ciascuno, al pagamento di tutte le spese straordinarie che si renderanno di volta in volta necessarie per i figli e Per_1
in virtù di quanto stabilito dalla presente regolamentazione: Per_2
-Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
-Spese mediche (da documentare) che richiedono preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiore a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accoro, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
-Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informativa (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero conIGliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES
o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
-Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
-Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) GR estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola o, in mancanza, babysitter, solo se resi necessari dalle eIGenze lavorative di entrambi i genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa pagina 3 di 6 attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
-Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (babysitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati nel punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
d) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di 10 giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di 15 giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno).
8) La IG.ra si obbliga e si impegna a vendere al IG. che si Parte_1 Parte_2 impegna ad acquistare, la propria quota di ½ di proprietà dell'immobile coniugale, con le relative pertinenze, attualmente gravato da un mutuo ipotecario per un importo residuo che ad oggi ammonta a circa € 88.000,00, consistente in villino sito al piano terra composto da tre locali oltre servizi e con annessi centrale termica, locale sgombero al piano interrato collegati da scala interna e giardino pertinenziale in uso esclusivo e perpetuo, nonché box ad uso autorimessa privata posto al piano seminterrato, censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di Carnate al foglio 6, mappale 248, subalterno 704, via Garibaldi n. 6/3, piano T-S1, categoria A/7, classe 4, vani 6, R.C. Euro 526,79, e al foglio 6, mappale 248, subalterno 703, via Garibaldi n. 6/3, piano S1, categoria C/6, classe 1, metri quadri 29, R.C. Euro 64,40, con la rispettiva quota delle parti comuni del fabbricato “E” e dell'intero corpo condominiale, formanti il complesso residenziale “Villaggio Sempreverde”.
Al fine di meglio identificare gli immobili oggetto della compravendita tra coniugi si richiama integralmente l'atto notarile redatto in data 18.04.2018 a cura del Dott. , Notaio in Persona_3
Monza, Rep. N. 269.100 – Raccolta 37.713, registrato a Milano 2 il 27.04.2018, e trascritto a Milano 2 il 27.04.2018 n. 54680 reg. gen. – n. 36415 reg. part. (doc. 7)
Il prezzo della compravendita viene pattuito e convenuto tra i coniugi in € 120.000,00, che verrà corrisposto dal IG. alla IG.ra come segue: Pt_2 Parte_1
- In parte mediante accollo integrale del mutuo residuo alla data della stipula dell'atto notarile o mediante estinzione di esso;
- La restante parte a mezzo di assegno circolare della cifra che sarà quantificata sottraendo dalla somma di € 120.000,00 l'importo pari al 50% del residuo mutuo esistente all'atto della compravendita. La compravendita dovrà avere luogo entro e non oltre il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione e resta comunque soggetta alla condizione sospensiva, sino al termine di 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione, della delibera di erogazione del mutuo e/o del parere favorevole all'accollo integrale di esso da parte della banca in favore del IG. Pt_2 pagina 4 di 6 Nell'ipotesi in cui il IG. non fosse nella condizione di poter acquistare l'immobile coniugale Pt_2 per assenza di delibera positiva da parte dell'ente mutuante, resta salva la facoltà della IG.ra di acquistarne il 50% di proprietà del primo alle medesime condizioni sopra indicate. Parte_1
La cessione tra i coniugi ha la funzione unica e fondamentale di risolvere in modo stabile la crisi coniugale e risulta necessaria nell'ambito del presente accordo di separazione, dovendo pertanto intendersi come atto relativo al procedimento di separazione (cfr. sentenza Corte Costituzionale del 10.05.99 n. 154) e, dunque, soggetto all'esenzione fiscale ivi prevista.
Nell'eventualità in cui nessuno dei coniugi ottenesse dalla banca la liquidità sufficiente per poter acquistare la quota di proprietà del 50% dell'altro coniuge, gli stessi sin d'ora si impegnano a porre in vendita a terzi la casa coniugale, con divisione paritaria del prezzo di vendita che residuerà dall'estinzione del mutuo. Cont 9) Il conto corrente n. 000000092977 acceso presso NK.it GR , intestato alla IG.ra
, con un saldo al 31.12.2024 di circa 4.000,00 euro, resterà alla stessa assegnato Parte_1
(doc.8); Cont 10) il conto corrente n. 000000096766 acceso presso NK.it GR , intestato al IG.
con un saldo al 31.12.2024 di circa 4.000,00 euro, resterà allo stesso assegnato Parte_2
(doc.9)
11) Il conto corrente BNL X n. 000000004329 acceso presso BNL GR BNP Paribas, intestato alla IG.ra , sul quale è attualmente addebitato il mutuo e con un saldo al 31.12.2024 di Parte_1 circa € 3.000,00, verrà estinto a seguito dell'integrale pagamento di esso (doc.10)
12) il conto deposito a risparmio libero n. TH24572199980 acceso presso Banca AideXa, intestato al IG. contenente attualmente € 28.000,00, sarà oggetto di ripartizione come segue: Parte_2 ciascun coniuge preleverà la somma di € 7.000,00, mentre l'importo residuo di € 14.000,00 resterà vincolato in favore delle eventuali e future necessità dei figli minori e con l'intesa Per_1 Per_2 che nessuno dei due coniugi potrà attingere dal conto titoli senza aver ottenuto il preventivo consenso scritto dell'altro. (doc. 11)
13) I figli minori e manterranno rispettivamente i propri libretti di risparmio, n. Per_1 Per_2
000080000161 e n. 000080001810 presso Banca BPM, ciascuno con un saldo attuale di circa € 3.000,00, senza modifiche nella titolarità e nella gestione, con l'intento che tali fondi siano destinati esclusivamente alle eIGenze degli stessi (doc. 12 - 13)
14) L'autovettura Lancia LO TG ER730HP, intestata alla IG.ra , resterà alla Parte_1 stessa assegnata, mentre la Peugeot 308 TG EY199LK, nonché il motoveicolo Honda CRF1000A TG EH85567, intestate al IG. resteranno a quest'ultimo assegnate. (doc. 14 -15-16) Parte_2
15) I ricorrenti, concordando sulla possibilità che l'altro porti i minori all'estero nei rispettivi periodi di vacanza, prestando espressamente il loro consenso/assenso, al rilascio e/o rinnovo dei documenti identificativi, anche validi per l'espatrio (ad es. carta d'identità e passaporto), degli stessi autorizzandosi vicendevolmente a presentare le relative istanze e la documentazione che si rivelerà necessaria. I coniugi dichiarano, altresì, di concedersi la reciproca approvazione al rinnovo dei propri passaporti e/o altri documenti per i quali si rivelerà necessaria una dichiarazione d'assenso proveniente dall'altro genitore, diverso dal richiedente il rilascio/rinnovo.
pagina 5 di 6 16) I IG.ri e danno atto di aver definito tutte le questioni Parte_2 Parte_1 patrimoniali tra loro esistenti ad eccezione di quanto sopra esposto e di nulla altro avere a pretendere l'uno dall'altro. Le parti dichiarano, altresì, di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente all'assegno di mantenimento”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che le parti hanno contratto matrimonio in Brugherio
(MB) in data 21.3.2015 e hanno confermato la volontà di non riprendere la convivenza coniugale con atto trasmesso il 26.3.2025 per l'udienza del 9.4.2025 in trattazione scritta.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia. Seguono gli adempimenti di legge.
II. Le condizioni pattuite dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto rispondenti all'interesse dei figli minori e per la restante parte relative a diritti disponibili. III. Va disposta la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza per consentire alle parti di confermare la volontà di divorziare, essendo stata proposta contestualmente domanda di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia la separazione tra e Parte_1 Parte_2
II. omologa le condizioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
III. dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Brugherio (MB) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio;
IV. riserva la statuizione sulle spese in sede divorzile;
V. dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella Camera di ConIGlio del 10 aprile 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
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