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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/10/2025, n. 14800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14800 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 39793/2023
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. MA SC ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 39793/2023 promossa da:
, nata in [...]/SP, Brasile, il 18/05/1989; Parte_1 [...]
, nata in [...]/SP, Brasile, il 25/12/1961; e Controparte_1 [...]
, nato in [...]/SP, Brasile, il 13/12/1981; tutti Parte_2 rappresentati e difesi dall'Avvocato Giovanni Bonato.
RICORRENTI
Contro
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e Controparte_2 difeso ope legis dall'Avvocatura dello Stato.
RESISTENTE
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: cittadinanza iure sanguinis
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28 agosto 2023 (RG n. 39793/2023), i ricorrenti
[...]
e hanno Parte_1 Controparte_1 Parte_2 chiesto all'Ill.mo Tribunale adito di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani dalla nascita, in ragione della discendenza iure sanguinis dall'avo italiano
(o . Hanno chiesto, per l'effetto, che venisse ordinato al Persona_1 Persona_2
e all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle Controparte_2 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato Civile e anagrafici, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti.
L'Amministrazione resistente è rimasta contumace.
Con sentenza n. 142/2025 del 24.6.24 depositata il 31.7.25 la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1,
1 lettera a), della legge n. 91 del 1992, sollevate da questo Tribunale, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento, per una fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio, per cui la causa viene decisa nel merito.
La domanda è fondata.
Nel merito, la linea di discendenza viene documentata puntualmente dalla parte ricorrente.
Dall'esame di tale documentazione, emerge che non vi furono passaggi di trasmissione della cittadinanza italiana per via femminile prima dell'entrata in vigore della Costituzione italiana nel 1948 e, dunque, nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione stessa sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo. In altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato il venir meno dei limiti precedentemente (e illegittimamente) imposti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – in questo modo adeguato ai valori costituzionali – deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione Italiana.
In linea di principio, pertanto, la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della
Legge n. 241 del 07/08/1990, devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
In mancanza di opposizione, tenuto conto della particolarità delle questioni affrontate, per cui pendeva anche giudizio di costituzionalità, le spese di lite possono essere compensate giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara che la ricorrente è cittadina italiana;
Pag. 2 di 3 - ordina al , e per esso all' ufficiale dello stato civile competente, Controparte_2 di procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite compensate.
Così deciso in Roma, in data 22/10/2025
Il Giudice
MA SC
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 39793/2023
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. MA SC ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 39793/2023 promossa da:
, nata in [...]/SP, Brasile, il 18/05/1989; Parte_1 [...]
, nata in [...]/SP, Brasile, il 25/12/1961; e Controparte_1 [...]
, nato in [...]/SP, Brasile, il 13/12/1981; tutti Parte_2 rappresentati e difesi dall'Avvocato Giovanni Bonato.
RICORRENTI
Contro
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e Controparte_2 difeso ope legis dall'Avvocatura dello Stato.
RESISTENTE
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: cittadinanza iure sanguinis
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28 agosto 2023 (RG n. 39793/2023), i ricorrenti
[...]
e hanno Parte_1 Controparte_1 Parte_2 chiesto all'Ill.mo Tribunale adito di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani dalla nascita, in ragione della discendenza iure sanguinis dall'avo italiano
(o . Hanno chiesto, per l'effetto, che venisse ordinato al Persona_1 Persona_2
e all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle Controparte_2 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato Civile e anagrafici, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti.
L'Amministrazione resistente è rimasta contumace.
Con sentenza n. 142/2025 del 24.6.24 depositata il 31.7.25 la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1,
1 lettera a), della legge n. 91 del 1992, sollevate da questo Tribunale, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento, per una fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio, per cui la causa viene decisa nel merito.
La domanda è fondata.
Nel merito, la linea di discendenza viene documentata puntualmente dalla parte ricorrente.
Dall'esame di tale documentazione, emerge che non vi furono passaggi di trasmissione della cittadinanza italiana per via femminile prima dell'entrata in vigore della Costituzione italiana nel 1948 e, dunque, nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione stessa sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo. In altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato il venir meno dei limiti precedentemente (e illegittimamente) imposti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – in questo modo adeguato ai valori costituzionali – deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione Italiana.
In linea di principio, pertanto, la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della
Legge n. 241 del 07/08/1990, devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
In mancanza di opposizione, tenuto conto della particolarità delle questioni affrontate, per cui pendeva anche giudizio di costituzionalità, le spese di lite possono essere compensate giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara che la ricorrente è cittadina italiana;
Pag. 2 di 3 - ordina al , e per esso all' ufficiale dello stato civile competente, Controparte_2 di procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite compensate.
Così deciso in Roma, in data 22/10/2025
Il Giudice
MA SC
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