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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 28/11/2025, n. 1221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1221 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2657/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. NE ME VO Presidente rel. dott.ssa Marta Vassallo Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2657/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Giacoma Parte_1
VI AR del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso lo stesso difensore ricorrente nei confronti di
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Romina Cini Controparte_1 del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore resistente con
Pubblico Ministero intervenuto avente per oggetto: scioglimento del matrimonio. conclusioni: all'udienza del 25 novembre 2025 le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni chiedendo prendersi atto in via definitiva delle vigenti condizioni di divorzio con la proroga dell'incarico già conferito ai Servizi Sociali.
* * *
Con ricorso depositato in data 11 settembre 2024 ha chiesto al Tribunale di Parte_1 pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio contratto con il 29 giugno Controparte_1
2002, in Fidenza (PR), ad un tempo formulando domande afferenti all'affidamento delle figlie Per_1
e , alla loro collocazione preferenziale, alle frequentazioni con il genitore non collocatario e al Per_2 loro mantenimento, oltre a questioni a queste accessorie.
Con comparsa depositata il 25 gennaio 2025 si è costituita tempestivamente e ritualmente in giudizio aderendo alla domanda di estinzione del vincolo matrimoniale e tuttavia Controparte_1 articolando domande di diverso tenore in ordine all'affidamento delle figlie e al loro mantenimento.
Depositata da parte ricorrente memoria ex art. 473 bis.17 comma 1 c.p.c., all'udienza di comparizione celebrata il 25 marzo 2025 le parti hanno escluso volontà di riconciliarsi.
Adottati provvedimenti temporanei e urgenti ed emessa sentenza non definitiva sul vincolo coniugale (sent. n. 419/2025, pubblicata il 7 aprile 2025), il processo è stato istruito mediante l'acquisizione di una relazione aggiornata proveniente dai competenti Servizi Sociali e con la produzione dei documenti richiesti alle parti.
Nel corso dell'udienza celebrata il 25 novembre 2025 i difensori delle parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni nei termini di cui in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
*****
Preliminarmente ad ogni ulteriore profilo conviene rimarcare che, una volta pronunciata la suddetta sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio un tempo contratto tra i coniugi, il residuo thema decidendum attiene unicamente all'affidamento della figlia minorenne delle parti ( , Per_2 nata il [...]), alla sua collocazione e alle frequentazioni genitoriali, nonché alla determinazione delle contribuzioni economiche destinate al mantenimento anche della primogenita (maggiorenne, nata il [...]). Per_1
Rispetto ai temi di attuale interesse vigono in larga misura le condizioni derivanti dalla sentenza di separazione n. 1491/2023, pubblicata il 7 novembre 2023, con la quale questo Tribunale aveva tra l'altro disposto l'affidamento esclusivo di alla madre , la sua collocazione Per_2 Controparte_1 preferenziale materna e diritti di visita del padre concentrati in fine settimana alternati e in due giornate infrasettimanali al mese (oltre ad ulteriori tempi coincidenti con le festività natalizie e pasquali e con le vacanze estive).
In relazione alla commisurazione delle contribuzioni economiche, invece, con i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'ordinanza del 25-26 marzo 2025 è stato ridotto (con decorrenza dal giorno 11 settembre 2024) alla misura mensile di Euro 500,00 (Euro 300 per la figlia ed Euro Per_1
200 per la figlia ) l'obbligo monetario posto a carico di per il mantenimento Per_2 Parte_1 ordinario della prole, oltre alla pari ripartizione delle spese straordinarie.
Tanto premesso, deve prendersi atto delle suddette condizioni concordate dalle parti le quali, in primo luogo, non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Esse, già oggetto di delibazione giurisdizionale, paiono poi rispondenti all'interesse della minorenne
– che ha mostrato un significativo legame affettivo con entrambi i genitori e ha riferito di voler Per_2 stare con il padre anche in tempi infrasettimanali (cfr. relazione dei Servizi Sociali in data 11 novembre 2025) – con riferimento al regime di affidamento, collocazione preferenziale materna e frequentazioni con il genitore non collocatario (appunto, il padre), in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva e ponderata bigenitorialità.
Per converso, anche alla luce della documentazione prodotta e delle argomentazioni illustrate nell'ordinanza del recente marzo 2025, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole (salva la necessità di differire al giorno 20 di ogni mese il termine previsto per l'adempimento dell'obbligo di corresponsione monetaria posto a carico di ). Parte_1 Tenuto conto delle difficoltà relazionali tra le parti, della vicendevole sfiducia e dei percorsi individuali di sostegno della genitorialità in corso di svolgimento, si conviene, d'altra parte, sulla necessità di prorogare l'incarico già conferito ai Servizi Sociali affinché, per ancora un anno dalla presente sentenza, procedano ad attività di monitoraggio della minorenne e del suo Persona_3 nucleo familiare, assicurino la regolarità delle sue frequentazioni con madre e padre e verifichino l'andamento dei percorsi individuali di sostegno alla genitorialità intrapresi da entrambi i genitori.
Tenuto conto degli esiti del procedimento, vanno infine compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Contrariis rejectis, definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti a seguito della sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio (sent. n. 419/2025, pubblicata il 7 aprile 2025):
- prende atto e provvede in conformità delle vigenti condizioni in materia di affidamento, collocazione e visite genitoriali della figlia minorenne , nata il [...], nonché Persona_3 in ordine alla determinazione delle contribuzioni economiche destinate al mantenimento anche della primogenita;
Per_1
- dispone che l'obbligo periodico di contribuire al mantenimento ordinario delle figlie mediante corresponsione monetaria venga adempiuto da entro il giorno 20 di ogni mese;
Parte_1
- proroga l'incarico già conferito ai competenti Servizi Sociali (ASP Distretto di Fidenza) affinché, per ancora un anno dalla presente sentenza, procedano ad attività di monitoraggio della minorenne e del suo nucleo familiare, assicurino la regolarità delle sue frequentazioni con madre Persona_3
e padre e verifichino l'andamento dei percorsi individuali di sostegno alla genitorialità intrapresi da entrambi i genitori;
- compensa tra le parti le spese processuali.
Si comunichi ai Servizi Sociali per l'esecuzione dell'incarico ad essi conferito.
Così deciso in Parma il 27 novembre 2025
Il Presidente est.
NE ME VO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. NE ME VO Presidente rel. dott.ssa Marta Vassallo Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2657/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Giacoma Parte_1
VI AR del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso lo stesso difensore ricorrente nei confronti di
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Romina Cini Controparte_1 del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore resistente con
Pubblico Ministero intervenuto avente per oggetto: scioglimento del matrimonio. conclusioni: all'udienza del 25 novembre 2025 le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni chiedendo prendersi atto in via definitiva delle vigenti condizioni di divorzio con la proroga dell'incarico già conferito ai Servizi Sociali.
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Con ricorso depositato in data 11 settembre 2024 ha chiesto al Tribunale di Parte_1 pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio contratto con il 29 giugno Controparte_1
2002, in Fidenza (PR), ad un tempo formulando domande afferenti all'affidamento delle figlie Per_1
e , alla loro collocazione preferenziale, alle frequentazioni con il genitore non collocatario e al Per_2 loro mantenimento, oltre a questioni a queste accessorie.
Con comparsa depositata il 25 gennaio 2025 si è costituita tempestivamente e ritualmente in giudizio aderendo alla domanda di estinzione del vincolo matrimoniale e tuttavia Controparte_1 articolando domande di diverso tenore in ordine all'affidamento delle figlie e al loro mantenimento.
Depositata da parte ricorrente memoria ex art. 473 bis.17 comma 1 c.p.c., all'udienza di comparizione celebrata il 25 marzo 2025 le parti hanno escluso volontà di riconciliarsi.
Adottati provvedimenti temporanei e urgenti ed emessa sentenza non definitiva sul vincolo coniugale (sent. n. 419/2025, pubblicata il 7 aprile 2025), il processo è stato istruito mediante l'acquisizione di una relazione aggiornata proveniente dai competenti Servizi Sociali e con la produzione dei documenti richiesti alle parti.
Nel corso dell'udienza celebrata il 25 novembre 2025 i difensori delle parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni nei termini di cui in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
*****
Preliminarmente ad ogni ulteriore profilo conviene rimarcare che, una volta pronunciata la suddetta sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio un tempo contratto tra i coniugi, il residuo thema decidendum attiene unicamente all'affidamento della figlia minorenne delle parti ( , Per_2 nata il [...]), alla sua collocazione e alle frequentazioni genitoriali, nonché alla determinazione delle contribuzioni economiche destinate al mantenimento anche della primogenita (maggiorenne, nata il [...]). Per_1
Rispetto ai temi di attuale interesse vigono in larga misura le condizioni derivanti dalla sentenza di separazione n. 1491/2023, pubblicata il 7 novembre 2023, con la quale questo Tribunale aveva tra l'altro disposto l'affidamento esclusivo di alla madre , la sua collocazione Per_2 Controparte_1 preferenziale materna e diritti di visita del padre concentrati in fine settimana alternati e in due giornate infrasettimanali al mese (oltre ad ulteriori tempi coincidenti con le festività natalizie e pasquali e con le vacanze estive).
In relazione alla commisurazione delle contribuzioni economiche, invece, con i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'ordinanza del 25-26 marzo 2025 è stato ridotto (con decorrenza dal giorno 11 settembre 2024) alla misura mensile di Euro 500,00 (Euro 300 per la figlia ed Euro Per_1
200 per la figlia ) l'obbligo monetario posto a carico di per il mantenimento Per_2 Parte_1 ordinario della prole, oltre alla pari ripartizione delle spese straordinarie.
Tanto premesso, deve prendersi atto delle suddette condizioni concordate dalle parti le quali, in primo luogo, non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Esse, già oggetto di delibazione giurisdizionale, paiono poi rispondenti all'interesse della minorenne
– che ha mostrato un significativo legame affettivo con entrambi i genitori e ha riferito di voler Per_2 stare con il padre anche in tempi infrasettimanali (cfr. relazione dei Servizi Sociali in data 11 novembre 2025) – con riferimento al regime di affidamento, collocazione preferenziale materna e frequentazioni con il genitore non collocatario (appunto, il padre), in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva e ponderata bigenitorialità.
Per converso, anche alla luce della documentazione prodotta e delle argomentazioni illustrate nell'ordinanza del recente marzo 2025, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole (salva la necessità di differire al giorno 20 di ogni mese il termine previsto per l'adempimento dell'obbligo di corresponsione monetaria posto a carico di ). Parte_1 Tenuto conto delle difficoltà relazionali tra le parti, della vicendevole sfiducia e dei percorsi individuali di sostegno della genitorialità in corso di svolgimento, si conviene, d'altra parte, sulla necessità di prorogare l'incarico già conferito ai Servizi Sociali affinché, per ancora un anno dalla presente sentenza, procedano ad attività di monitoraggio della minorenne e del suo Persona_3 nucleo familiare, assicurino la regolarità delle sue frequentazioni con madre e padre e verifichino l'andamento dei percorsi individuali di sostegno alla genitorialità intrapresi da entrambi i genitori.
Tenuto conto degli esiti del procedimento, vanno infine compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Contrariis rejectis, definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti a seguito della sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio (sent. n. 419/2025, pubblicata il 7 aprile 2025):
- prende atto e provvede in conformità delle vigenti condizioni in materia di affidamento, collocazione e visite genitoriali della figlia minorenne , nata il [...], nonché Persona_3 in ordine alla determinazione delle contribuzioni economiche destinate al mantenimento anche della primogenita;
Per_1
- dispone che l'obbligo periodico di contribuire al mantenimento ordinario delle figlie mediante corresponsione monetaria venga adempiuto da entro il giorno 20 di ogni mese;
Parte_1
- proroga l'incarico già conferito ai competenti Servizi Sociali (ASP Distretto di Fidenza) affinché, per ancora un anno dalla presente sentenza, procedano ad attività di monitoraggio della minorenne e del suo nucleo familiare, assicurino la regolarità delle sue frequentazioni con madre Persona_3
e padre e verifichino l'andamento dei percorsi individuali di sostegno alla genitorialità intrapresi da entrambi i genitori;
- compensa tra le parti le spese processuali.
Si comunichi ai Servizi Sociali per l'esecuzione dell'incarico ad essi conferito.
Così deciso in Parma il 27 novembre 2025
Il Presidente est.
NE ME VO