Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/06/2025, n. 6529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6529 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. 3321/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di OL, in persona del G.M., dott. Marcello Sinisi, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3321/2021 del R.G.A.C., avente ad oggetto avente ad oggetto: risarcimento danni pendente
TRA
( , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Pozzuoli (NA), alla via Vecchia Luciano n. 13, presso lo studio dell'avv. Paola Evangelista che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
ATTORE
E
(C.F. ), quale impresa Controparte_1 P.IVA_1 designata dal F.G.V.S., elettivamente domiciliata in San Gennaro
Vesuviano (NA), alla Via Ottaviano n. 215, presso lo studio dall'avv.
Micaela Ottomano che la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti in atti
CONVENUTA
NONCHE'
(C.F. , Controparte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in OL alla via A. Vespucci n° 9 presso lo studio del Avv. Strato Petrucci che lo rappresenta e difende giusta in virtù di procura in atti
CONVENUTO
NONCHE'
- 1 -
Bologna alla Via Stalingrado n. 45, in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in OL alla via Riviera di Chiaia n. 276 presso lo studio dell'Avv. Giorgio Vaiana che la rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
NONCHE'
(P. IVA ) in persona del legale CP_5 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, con sede in Bacoli alla via Marco
Aurelio n° 7/bis
TERZA CHIAMATA IN CAUSA CONTUMACE
NONCHE'
(c.f. ) Controparte_6 C.F._3 elettivamente domiciliato in OL alla via A. Vespucci n° 9, presso lo studio dell'Avv. Strato Petrucci e dell'Avv. Silvestro Mele che lo rappresentano e difendono sia congiuntamente, sia disgiuntamente, in virtù procura in atti
INTERVENTORE
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 19.3.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata l'istante conveniva in giudizio e la quale impresa Controparte_2 Controparte_7 designata dal F.G.V.S., per sentir condannare quest'ultima, al risarcimento di tutti i danni alla persona subiti in occasione del sinistro, avvenuto in data
30.09.2017, alle ore 14:15 circa, in Bacoli (NA), alla via Fusaro, mentre circolava, in qualità di trasportato, a bordo della ES tg. X7S3BB di proprietà del convenuto e sprovvista di copertura assicurativa. CP_2
L'istante deduceva che, in data 30.09.2017, mentre si trovava a bordo del
- 2 - predetto motoveicolo, condotto dal sig. il ciclomotore, Controparte_6 che procedeva regolarmente, era stato urtato dall'autocarro Nissan Atleon tg. CD094EM il quale, senza segnalazione, era repentinamente uscito in retromarcia da una strada posta sulla destra rispetto al senso di marcia del motoveicolo;
che, a seguito di tale urto, il ciclomotore era stato sospinto contro l'autoveicolo Ford Fiesta tg. EX 730MV, di proprietà della sig.ra
, che in quel frangente sopraggiungeva nel senso opposto Parte_2 di marcia con inevitabile caduta al suolo degli occupanti il mezzo a due ruote. Ciò premesso, parte attrice citava in giudizio, ai sensi degli artt.
141,145,148,149 -150 -283, co.1 lett. B) d.lgs 209/2005, la Controparte_1 quale Impresa designata per la gestione e liquidazione dei danni di competenza del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, poiché il motociclo sul quale viaggiava non risultava essere assicurato per la RCA al momento del verificarsi dell'evento dannoso e, dichiarata l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Nissan Atleon tg. CD094EM nella causazione del sinistro stradale de quo, domandava in ogni caso la condanna della nella sopra richiamata qualità, al Controparte_1 risarcimento delle lesioni lamentate nella qualità di terzo trasportato e quantificate in € 25.977,17, oltre interessi e svalutazione monetaria, vinte le spese.
Instaurato il contraddittorio, l'impesa designata si costituiva in giudizio eccependo l'inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 141 cod. ass.ni; in subordine, acclarata la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo
Nissan Atleon tg. CD094EM nella causazione del sinistro de quo, chiedeva il rigetto della domanda perché infondata.
Si costituiva in giudizio anche il convenuto , il quale, CP_2 nell'eccepire anch'egli l'inapplicabilità dell'art. 141cod. ass.ni al caso di specie, chiedeva il differimento della prima udienza di comparizione onde consentire la chiamata in causa della proprietaria del veicolo CP_5
Nissan Atleos tg. CD094EM, quale diretta ed esclusiva responsabile del sinistro de quo, nonché della , società assicuratrice Controparte_8 del predetto veicolo;
chiedeva, altresì, di dichiarare, ex artt. 2043 e 2054
- 3 - c.c., l'esclusiva responsabilità della e, per l'effetto, di CP_5 condannare quest'ultima e la al risarcimento dei Controparte_8 danni tutti subiti dal proprio motoveicolo per un ammontare di € 2.000,00 comprensivi di sosta tecnica, svalutazione commerciale, interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo.
Esperiva, inoltre, intervento volontario il sig. , Controparte_6 conducente del motoveicolo al momento del fatto, al fine di ottenere il risarcimento integrale delle lesioni subite a seguito dell'incidente de quo e, all'uopo, chiedeva il differimento della prima udienza di comparizione onde consentire la chiamata in causa della ritenuta unica CP_5 responsabile del sinistro, e della rispettiva compagnia assicurativa
Controparte_8
Autorizzata detta chiamata in causa, provvedeva a costituirsi la CP_8
che contestava la fondatezza delle domande risarcitorie proposte nei
[...] propri confronti, chiedendone il rigetto;
in subordine chiedeva l'accertamento del concorso di colpa del conducente del ciclomotore nella causazione dell'incidente de quo.
A sua volta, l'originario attore , a seguito della chiamata in causa ad Pt_1 opera del convenuto – quale proprietaria del Controparte_9 veicolo Nissan Atleos tg. CD094EM ed esclusiva responsabile del sinistro
- e della estendeva espressamente la domanda risarcitoria Controparte_8 anche nei loro confronti nel caso di accertamento della responsabilità esclusiva o concorrente del conducente il predetto veicolo tg. CD094EM nella causazione del sinistro de quo.
Prodotta documentazione, ammessa e raccolta prova testimoniale, disposte ed espletate consulenze medico - legale sulle persone dell'istante e Pt_1 dell'interventore la causa veniva riservata a sentenza con la CP concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c..
Ciò premesso, in via preliminare, va dichiarata la contumacia della CP_5
e va rilevata la proponibilità di tutte le domande risarcitorie in
[...] disamina, ritualmente precedute dalle prescritte messe in mora stragiudiziali inviate dalle parti presunte danneggiate seguite dal rispetto
- 4 - dello spatium deliberandi di legge. Inoltre va rilevato che la domanda risarcitoria esperita dall' si è automaticamente estesa alla Pt_1 CP_5
(ed al suo ente assicuratore), a seguito della chiamata in causa
[...] effettuata dal convenuto e della indicazione della stessa società CP_2 come esclusiva responsabile del sinistro de quo (Cass. n. 516/2020; Cass.
n. 5400/2013; Cass. n. 1383/1974, relativa ad un caso di terzo chiamato in causa come esclusivo responsabile rimasto contumace).
Sempre in rito va osservato non è contestato che il giudizio risarcitorio esperito dal convenuto per i danni al ciclomotore dinanzi al CP_2
G.d.P. di OL (contraddistinto dal NRG 52827/2020) è stato cancellato dal ruolo a seguito di rinuncia di parte istante.
Merita, poi, una disamina prioritaria la questione dell'applicabilità o meno dell'art. 141 D. Lgs. 209/2005 (cod. delle ass.ni), disposizione su cui si fonda in via principale l'azione risarcitoria esperita dal sig. . Invero, Pt_1
l'azione ex art. 141 cod. delle ass.ni riconosce al terzo trasportato la legittimazione a proporre domanda di risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro stradale nei confronti della compagnia assicurativa del veicolo sul quale circolava. Tuttavia, nel caso di specie, già nell'atto introduttivo del giudizio veniva espressamente dedotto che il motoveicolo su cui viaggiava l'attore (terzo trasportato) era privo di copertura assicurativa, circostanza che l'istante ha ritenuto di superare prospettando una lettura combinata degli artt. 141-283, co. 1, let. B) cod. delle ass.ni, al fine di proporre domanda risarcitoria direttamente nei confronti della quale impresa designata per la gestione e liquidazione dei Controparte_1 danni di competenza del Fondo di Garanzia Vittime della Strada (FGVS).
Ciò posto, a parere del Tribunale, la suddetta ricostruzione ermeneutica non appare condivisibile in quanto si pone in contrasto con il dato letterale dell'art. 141 del cod. delle ass.ni e della ratio ivi sottesa. Segnatamente, tale disposizione prevede che, “salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto
- 5 - all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.” La testè richiamata previsione normativa risponde all'esigenza solidaristica di assicurare al terzo trasportato una tutela rafforzata, consentendogli di far valere le proprie pretese risarcitorie direttamente nei confronti della compagnia assicurativa del veicolo vettore, residuando poi in capo a quest'ultima il diritto di agire in rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile
(art. 141, co. 4, cod. delle ass.ni). Lo scopo della norma de qua è proprio quello di fornire al terzo trasportato uno strumento aggiuntivo di tutela, al fine di agevolare il conseguimento del risarcimento del danno nei confronti dell'impresa assicuratrice, risparmiandogli l'onere di dimostrare l'effettiva distribuzione della responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro (cfr. Cass. n. 16181/2015). Ne deriva che “la ratio della previsione normativa di risarcire il terzo trasportato nel modo più semplice e veloce possibile, allocando il rischio assicurativo – come afferma Cass. 16477/17
- nel soggetto “per lui più facilmente individuabile”, presuppone un soggetto individuabile perché esiste, in quanto una copertura assicurativa
c'è. All'evidenza, la menzione del risarcimento “dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro” ad opera del primo comma dell'art. 141 riguarda un'impresa presente che copre il rischio, e non un'impresa assente, cui si sostituisca quella designata dal FGVS.” (così la condivisa C. App. Bari n. 138/2022, pubbl. il 26/01/2022). E' indubbio che l'art. 141 d.lgs. 209/05 costituisca norma speciale, ma non eccezionale, in quanto riconducibile al precetto dell'art. 2 della Costituzione. Ciò, tuttavia, non implica l'applicazione a casi non già analoghi, bensì opposti a quello indicato dalla legge. La possibilità di rivolgersi a un'impresa di assicurazione che c'è, e che per questo è “più facilmente individuabile”, non può estendersi all'impresa di assicurazione che non c'è, e quindi non può essere individuata, ma solo surrogata
- 6 - dall'impresa designata: è evidente, infatti, l'assenza di eadem ratio. Il presupposto, quindi, per attivare la forma di tutela in esame si identifica proprio nella circostanza che il veicolo vettore sia provvisto di copertura assicurativa, diversamente, ove tale requisito dovesse mancare l'azione ex art. 141 esperita nei confronti dell'impresa designata dal FGVS va considerata inammissibile. Tale assunto non si pone neppure in contrasto con il principio di diritto enucleato dalla terza sezione civile della
Cassazione (n. 16477/2017) e richiamato, più volte, dalla parte attrice nei propri scritti difensivi, secondo il quale “la persona trasportata su un veicolo a motore, che abbia subito danni in conseguenza di un sinistro stradale, può invocare la responsabilità dell'assicuratore del veicolo vettore, ai sensi dell'art. 141 cod. ass., anche se il sinistro sia determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo non assicurato o non identificato". L'orientamento non restrittivo di Cass. 16477/17
(confermato da Cass. S.U. n. 35318/2022 che dà anch'essa per presupposto la copertura assicurativa del veicolo del vettore) è stato, infatti, espresso nell'ambito di una causa proposta dal terzo trasportato nei confronti dell'assicurazione nota del veicolo trasportante, mentre quella che mancava era la copertura assicurativa dell'altro veicolo coinvolto nel sinistro;
invece, nel caso in esame, è il veicolo trasportante ad essere sprovvisto di assicurazione. Del resto, lo stesso art. 141 c.d.a., letteralmente, fa riferimento alla "impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro", non contemplando, diversamente da quanto fa l'art. 283 c.d.a. con riferimento all'azione diretta esercitata dal terzo trasportato ex art. 2054 c.c., ossia con riferimento all'ipotesi di azione esercitata dal terzo trasportato nei confronti del veicolo responsabile, la possibilità di agire anche se il veicolo stesso sia sprovvisto di copertura, e ciò è indice della volontà del legislatore di escludere tale estensione (cfr. Trib. Larino sent. n. 441/2022). Peraltro, il principio solidaristico che ispira l'art. 283 d.lgs. 209/05 comporta la responsabilità dell'impresa designata dal FGVS solo quando sia positivamente accertata la responsabilità del conducente del veicolo
- 7 - sconosciuto o non assicurato: tale deroga ai principi generali in nome dell'art. 2 Cost., quindi, si fonda non sulla sola oggettività del danno, ma sull'impossibilità di ottenere soddisfazione per chi ha subito un danno ingiusto, situazione della quale è l'intero sistema assicurativo, peraltro finanziato indirettamente dagli stessi assicurati ai sensi dell'art. 285, a farsi carico. Sovrapporre la tipologia di solidarietà sottesa all'art. 283, che presuppone la responsabilità del veicolo sconosciuto o non assicurato, alla tipologia di solidarietà sottesa all'art. 141, che non presuppone quella responsabilità salvo il caso fortuito, comporterebbe la creazione in via giudiziaria di una norma, per così dire “supersolidaristica”, che non appare consentita. In tale ottica, appare doveroso confermare la soluzione ermeneutica già espressa, secondo la quale l'art. 141 cod. ass. non può trovare applicazione ogni qualvolta il veicolo trasportante risulti sprovvisto di copertura assicurativa, mancando uno dei requisiti, normativamente richiesti, per attivare il rimedio ivi previsto.
Va, peraltro, ribadito che, come affermato da Corte Cost. 23 dicembre
2008, n. 440 (sul punto richiamata da Cass. n. 16477/2017), dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 141, quest'ultima norma costituisce una tutela rafforzata del trasportato danneggiato;
il giudice delle leggi ha in particolare affermato che “i giudici rimettenti non hanno adempiuto l'obbligo di ricercare una interpretazione costituzionalmente orientata della norma impugnata, nel senso, cioè, che essa si limita a rafforzare la posizione del trasportato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente anche nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso”. Da tale passaggio dell'ordinanza n. 440 del 2008 si intende che il rimedio previsto dall'art. 141 non esclude la possibilità per il trasportato danneggiato di promuovere la generale azione diretta di cui all'art. 144 (esperibile da qualsiasi danneggiato) nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile
- 8 - del danno, per cui vi è piena cumulabilità fra l'azione di cui all'art. 141 e quella di cui all'art. 144 (Cass. n. 21021/2024).
Alla luce di quanto sin qui argomentato, la domanda di risarcimento danni proposta dall'attore, in qualità di terzo trasportato, direttamente nei confronti della quale impresa designata per il FGVS, Controparte_1
è da considerarsi inammissibile poiché difetta uno dei requisiti richiesti dall'art. 141 cod. ass.ni. Diversamente, residua in capo all'istante la legittimazione attiva volta a far valere le proprie ragioni nei confronti del responsabile civile e della sua compagnia assicurativa. In tal caso, però, siffatta domanda andrà inquadrata nell'ambito dell'art. 144 cod. ass.ni. e sarà soggetta ai tradizionali criteri di riparto dell'onere probatorio in materia di responsabilità extra-contrattuale. Al riguardo, si precisa che, quand'anche la parte non dovesse richiamare l'art. 144 cod. ass. o l'art. 2054 cc, resta un potere del giudice qualificare correttamente la domanda proposta, non potendo quest'ultimo limitarsi a considerare la qualificazione ad essa data dalla parte attrice o le norme da essa richiamate, ma dovendo valutare nel loro complesso i fatti posti a fondamento della domanda e le ragioni giuridiche spese per illustrarli. (Cass. S.U. n.
35318/2022). Alla luce di quanto esposto, va, dunque, ritenuta pienamente ammissibile l'estensione (peraltro automatica come in precedenza argomentato) da parte dell'istante della azione risarcitoria nei Pt_1 confronti delle parti terze chiamate in causa, quale Controparte_8 impresa di assicurazione del veicolo asseritamente responsabile del sinistro e quale proprietaria dello stesso, domanda da ricondurre CP_5 nell'alveo dell'art. 144 del cod. ass.ni.
Parimenti ammissibili risultano, poi, le azioni risarcitorie esperite dal sig.
per i danni asseritamente riportati dal proprio ciclomotore CP_2
ES, benchè sprovvisto di copertura assicurativa al momento del verificarsi del sinistro per cui è causa, e dall'interventore CP conducente dello stesso mezzo, per le lesioni riportate. Invero la circostanza che quest'ultimo si sia messo alla guida di un motoveicolo privo di copertura assicurativa, violando l'obbligo sancito dall'art. 122 cod.
- 9 - ass.ni, non opera come causa di inammissibilità della domanda risarcitoria proposta dallo stesso nei confronti della compagnia assicurativa del veicolo antagonista. Al riguardo si richiama il condiviso orientamento della S.C. secondo cui, “in tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, l'art.144 del d.lgs. n. 209 del 2005 deve essere interpretato in senso conforme al diritto dell'Unione europea, sicché il conducente e il trasportato possono avvalersi dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo antagonista, anche se quello sul quale viaggiavano al momento dello scontro (nella specie, un ciclomotore) sia sprovvisto di assicurazione, non incidendo l'obbligo assicurativo imposto dall'art. 122 del medesimo d.lgs. sulla legittimazione all'esercizio della menzionata azione. (Cass. n. 1179/2022). Lo stesso dicasi per il convenuto che, pur avendo consentito la CP_2 circolazione su strada di un motociclo privo di copertura assicurativa, non ha perso la legittimazione a richiedere il risarcimento dei danni riportati dal proprio motoveicolo in occasione del sinistro de quo, atteso che la sua condotta antigiuridica resta assoggettata alla sanzione amministrativa, all'uopo, prevista dall'art. 193 c.d.s., ma non incide sulla legittimazione all'esercizio dell'azione diretta di cui all'art. 144 cod. ass.ni. “L'art. 122, infatti, detta un obbligo relativo al mettere in circolazione un veicolo;
ciò però non significa che il soggetto "danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo" trovi, se intenda esercitarla, l'azione dell'art.
144, "sbarrata" dall'inammissibilità, essendosi su due piani evidentemente diversi. Qualora, invero, il legislatore avesse inteso deprivare un danneggiato dalla fruizione dell'azione ex art. 144, perché il veicolo su cui circolava quando avvenne il sinistro e/o di cui era il proprietario non era stato assicurato, logicamente avrebbe dovuto inserire nel titolo X
"Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti" -, e in particolare nel suo capo I - "Obbligo di assicurazione" - expressis verbis o comunque in modo inequivoco una siffatta, pesante sanzione, tale da comportare l'esclusione dalla, per così dire, certezza economica del
- 10 - risarcimento, la quale è l'origine dell'assicurazione obbligatoria r.c.a.” .
(Cass. n. 1179/2022; Cass. n. 5653/2025)
Deve, dunque, esser conclusivamente affermata la legittimazione dell'originario attore, del convenuto e dell'interventore a CP_2 proporre domanda risarcitoria nei confronti dell'asserita responsabile civile del sinistro, e della sua compagnia assicurativa. CP_5
Nel merito, la prova della titolarità attiva e passiva delle parti in causa si desume dalla documentazione versata in atti (cfr., in particolare, il rapporto di incidente stradale che riporta le intestazioni dei veicoli rinvenuti in loco,
i relativi rapporti assicurativi, i dati dei conducenti, nonché l'ispezione Pra del veicolo della , mentre non risultano contestate la CP_5 scopertura assicurativa del suindicato motociclo ES e la copertura per la r.c.a. del veicolo di proprietà della da parte della CP_5 CP_8
Vertendosi nell'ambito della responsabilità aquiliana, l'onere probatorio ricade integralmente sui presunti danneggiati chiamati a provare tutti gli elementi costitutivi dell'illecito ascritto al conducente del veicolo tg.
CD094EM. All'uopo è bene rammentare che le suddette parti, nel descrivere in modo sostanzialmente conforme la dinamica dell'incidente, hanno dedotto la responsabilità esclusiva del conducente dell'autocarro tg.
CD094EM, il quale uscendo improvvisamente in retromarcia da una stradina laterale, senza adoperare la dovuta attenzione e prudenza, sarebbe andato ad impattare con la parte posteriore destra il sopraggiungente motoveicolo sul quale viaggiavano il (conducente) e l' CP Pt_1
(terzo trasportato), al punto tale che gli stessi sarebbero rimbalzati sul veicolo Ford Fiesta tg. EX730MV, proveniente dall'opposto senso di marcia, riportando lesioni personali come da referti in atti. Il convenuto
(proprietario del motoveicolo) ha, a sua volta, allegato che il CP_2 motoveicolo ES aveva riportato danni “diretti alla sezione laterale posteriore destra (scocca destra) ed indiretti a quella anteriore (faro, copri volano, bauletto, volano e telaio) della carrozzeria”.
Premesso tutto ciò, si deve, ora, procedere al vaglio degli elementi probatori prodotti in giudizio. Al riguardo, appare corretto iniziare proprio
- 11 - dall'esame del verbale (presente in atti) redatto dagli agenti della Polizia municipale di Bacoli i quali, intervenendo sul posto del sinistro, riportano una dinamica non coincidente con quella prospettata dalle suddette parti.
Nel verbale è indicato, infatti, uno scontro frontale tra il motoveicolo
Piaggio ES tg. X7S3BB ed il veicolo Ford Fiesta tg. EX730MV, mentre non si rinviene alcun riferimento al veicolo Nissan Atleos tg. CD094EM.
Tuttavia tale rilievo non può considerarsi dirimente dal momento che gli agenti di polizia municipale davano atto di essere sopraggiunti dopo una decina di minuti dal verificarsi del sinistro, quando i giovani soggetti a bordo del motoveicolo si trovavano già a bordo delle ambulanze per esser trasportati presso i presidi ospedalieri e così ricevere le opportune cure mediche, come da referti medici in atti. Nel verbale non viene riportata, inoltre, alcuna dichiarazione né del conducente della ES e del terzo trasportato, né del conducente l'auto Ford riguardo alla dinamica del sinistro. Per altro verso, non può non rilevarsi che le circostanziate dichiarazioni rese dai testimoni escussi nel corso del giudizio, indifferenti rispetto alle parti in causa, hanno confermato la dinamica allegata dai danneggiati nei propri scritti difensivi. Segnatamente, la testimone nel narrare l'accaduto, ha riferito quanto segue: Testimone_1
è il figlio di una mia amica, SC di . Controparte_6 Persona_1
Io sono casalinga è la prima volta che rendo testimonianza nella mia vita.
Mio marito ha una officina in via fusaro 71, per lavorazione di materiali in ferro. Era dopo le due. Io mi stavo recando presso l'officina di mio marito.
E vidi una vespa, di colore blu chiaro che camminava e da una traversa privata, sulla destra rispetto al senso di marcia dello scooter, è comparso un camioncino che usciva ed urtò lo scooter. Uno cadde al suolo e l'altro trasportato anche dalla vespa cadde vicino ad un'altra auto. Io mi recai subito per vedere se c'era necessità di soccorso. E riconobbi CP
, che era quello che guidava lo scooter. La macchina nei cui pressi
[...] si trovava la vespa era uno ford, di cui però non ricordo il modello.
Ricordo che vi era anche la proprietaria della ford, di cui però non ricordo il nome. Ricordo che arrivò l'ambulanza, anzi due. Io fino a
- 12 - quando sono stata presente non ho visto l'arrivo delle forze dell'ordine.
Ricordo che la vespa riportò danni sulla parte posteriore. A domanda del giudice ricordo questa circostanza perché essendomi recata a vedere le condizioni di colui che era a terra ricordo la vespa incidentata. Io so che
ha ricevuto delle cure in ospedale. E la mia amica mi ha Controparte_6 riferito che il figlio si era fratturato il piede. Il camion di cui ho riferito nell'urtare usciva dalla strada in retromarcia;
la ford cui ho fatto riferimento camminava nella direzione opposta a quella dello scooter, non era in sosta. Ricordo che dopo l'urto in un primo momento il camion si fermò ma poi andò via, senza che nessun scese, almeno io così ricordo, ciò che ricordo è che feci una foto e la consegnai al proprietario della vespa.” L'altro teste, sig. , a sua volta, ha dichiarato: Testimone_2
“Ricordo di aver assistito o nel periodo di fine settembre ad un incidente ma non ricordo la data esatta però ricordo ciò che è accaduto. Io scendevo dalla cumana e dovevo fare un tratto a piedi per raggiungere casa. Da una stradina privata usciva un camion in retromarcia ed io ho visto una vespa che è stata colpita dal camion in retromarcia e la vespa cadde. A bordo vi erano due persone. E la vespa a seguito dell'urto andò a schiantarsi su un'altra auto che camminava nella corsia opposta. La stradina si trovava sulla destra rispetto al senso di marcia della vespa.
Non ricordo il colore del camion ma aveva un colore chiaro. Era un camion con vano aperto. Io ricordo che il ragazzo che era passeggero avvertiva un forte dolore alla gamba e piangeva lamentandosi. Io rimasi vicino al passeggero perché veramente stava male e io volevo aiutarlo. Io dopo che i ragazzi caddero non vidi più il camion. Io anzi preciso che questo camion non l'ho più visto. Cosa abbiano fatto i conducenti non lo so riferire perché non l'ho più visto. Il conducente dell'auto colpita dalla vespa si fermò- l'auto era di colore scuro, ricordo il marchio, era una ford. Non ricordo la condotta che ebbe il conducente dell'auto colpita.
Non posso riferire nulla sulle condizioni della vespa in quanto come ho detto più volte ero concentrato sul ragazzo a terra che aveva dolore alla gamba. Ricordo che arrivano due ambulanze. Rimasi molto schoccato
- 13 - dall'episodio e dopo andai via. Ricordo che lo scooter aveva una a natura normale quando fu colpito dal camion. Non ricordo se il camion avesse le frecce accese”. È evidente che le dichiarazioni appena richiamate consentono di superare la divergenza emersa in relazione alla dinamica del sinistro tra quanto riportato nel verbale della polizia municipale e quanto narrato dai danneggiati. Pertanto, la circostanza che gli agenti di polizia municipale, sopraggiunti sul luogo del sinistro, abbiano registrato la sola presenza del ciclomotore Piaggio ES tg. X7S3BB e del veicolo Ford
Fiesta tg. EX730MV deve ragionevolmente ascriversi al repentino allontanamento dell'autocarro Nissan Atleos tg.CD094EM prima dell'intervento delle forze dell'ordine. In definitiva le deposizioni raccolte appaiono sufficientemente circostanziate e convergenti, offrendo elementi rilevanti nella ricostruzione del fatto, tecnicamente plausibili, e trovando riscontro indiretto nella documentazione fotografica e medica in atti;
inoltre, la credibilità dei testimoni non risulta revocabile in dubbio, trattandosi di soggetti indifferenti ai fatti oggetto della causa, né può esserne esclusa l'attendibilità per il fatto che la loro presenza non sia stata menzionata dai verbalizzanti in quanto sopraggiunti solo ad una certa distanza di tempo. Quanto emerso dalla prova testimoniale trova del resto ulteriore conferma nelle analitiche risultanze delle consulenze tecniche d'ufficio, redatte dalla dott.ssa , la quale mediante un Persona_2 esame della documentazione clinica e medico-legale presente in atti ha accertato la sussistenza del nesso eziologico tra il sinistro e le lesioni riportate dall' e dal Quanto riferito dalla teste in Pt_1 CP Tes_1 relazione ai danni subiti dal ciclomotore trova, poi, riscontro indiretto nella documentazione fotografica presente in atti, dalla quale emerge che il motoveicolo risultava danneggiato anche nella parte posteriore sul lato destro. Tale circostanza appare coerente anche con le gravi lesioni riportate dall'attore alla gamba destra, dal momento che quest'ultimo, in qualità di trasportato, si trovava seduto proprio sulla parte posteriore del motoveicolo.
- 14 - Va, ancora, evidenziato, solo ad abundantiam ed a ulteriore conforto della ricostruzione della dinamica dell'incidente descritta dai testi escussi, che vi
è prova documentale in atti che la sig.ra , proprietaria Parte_2 dell'autoveicolo Ford rimasto coinvolto nel sinistro de quo, ha instaurato dinanzi al giudice di pace di OL un autonomo giudizio di risarcimento dei danni subiti dal proprio veicolo nei confronti della e la CP_5 come da atto di citazione in atti, deducendo Controparte_8
l'esclusiva responsabilità civile del furgone Nissan Atleon tg. CD094EM di proprietà della e non già della ES dell' con CP_5 CP_2 cui pure ebbe direttamente a collidere.
Sulla scorta della valutazione complessiva delle acquisizioni probatorie in atti può, dunque, ritenersi acquisita la piena e convincente dimostrazione circa la concreta verificazione dell'evento dannoso nei termini allegati a sostegno delle pretese risarcitorie avanzate. In tale ottica va, quindi, affermata l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Nissan
Atleos tg.CD094EM nella causazione del sinistro de quo, atteso che sullo stesso ricadevano precisi doveri di cautela e attenzione data la manovra in retromarcia che stava in quel frangente compiendo. Ai sensi dell'art. 154
(codice della strada), il conducente che intende eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per fare retromarcia deve assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi, nonché segnalare con sufficiente anticipo la sua intenzione. È evidente, quindi, che ricadeva sul conducente del veicolo tg.CD094EM il dovere specifico di assicurarsi di avere spazio sufficiente per poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, costituendo altrimenti un ingombro improvviso e non prevedibile, non ravvisandosi per altro verso alcuna responsabilità concorrente del conducente il ciclomotore, il quale, al momento del sinistro, stava circolando regolarmente nel proprio senso di marcia, così da indurre il Tribunale a ritenere superata la presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054 comma 2 c.c..
- 15 - Orbene, affermata l'esclusiva responsabilità civile della CP_5 proprietaria del veicolo Nissan Atleos tg.CD094EM, nella causazione del sinistro de quo, deve procedersi alla liquidazione del quantum debeatur.
A tal riguardo, dalla documentazione in atti e dalla depositata consulenza tecnica d'ufficio a firma del Dott.ssa , si evince che Persona_2
l'attore - di anni 16 al momento del sinistro- ebbe a riportare Pt_1
“frattura pluriframmentaria biossea diafisaria medio-distale di tibia destra con frammenti disallineati e medio-prossimale di perone destro trattata chirurgicamente sul versante tibiale con infibulazione con chiodo endomidollare e viti metalliche”, lesioni quantificate come danno biologico permanente nella misura del 8% con periodo di ITT di 30 giorni e periodo di ITP progressivamente decrescente, mediamente valutabile sul 75% per
15 giorni, sul 50% per altri 40 giorni e sul 25% per ulteriori 30 giorni. I predetti postumi, secondo la condivisa valutazione del c.t.u., non comportano nessuna incidenza di natura patrimoniale, atteso che essi non incidono sulla capacità lavorativa propria dell'attore.
Ulteriormente, dalla documentazione in atti e dalla depositata consulenza tecnica d'ufficio a firma del Dott.ssa , si evince che Persona_2
l'interventore - di anni 17 al momento del sinistro- ebbe Controparte_6
a riportare “frattura spiroide testa del V raggio metatarsale e frattura terzo distale IV raggio metarsale a sinistra”, lesioni quantificate come danno biologico permanente nella misura del 4% con periodo di ITP, progressivamente decrescente mediamente valutabile sul 75% per 37 giorni, sul 50% per altri 20 giorni e sul 25% per ulteriori 10 giorni. I predetti postumi, secondo la condivisa valutazione del c.t.u. non comportano nessuna incidenza di natura patrimoniale, atteso che essi non incidono sulla capacità lavorativa propria del di parrucchiere. CP
Pertanto, trattandosi di lesioni da sinistro stradale suscettibili di rientrare nelle cosiddette micropermanenti, vanno applicate le tabelle di cui al D.M.
16 luglio 2024, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 173 del
25/07/2024, decorrenti dal 1.4.2024. Orbene, il quantum debeatur per il danno biologico residuato all' (anni 16) va liquidato nella somma di Pt_1
- 16 - euro 15.437,20, nonché in quella di euro 1.657,20 per Invalidità Totale
Temporanea e di euro 2.140,55 per Invalidità Parziale Temporanea connessa alle suddette lesioni, per un importo complessivo di euro
19.234,95 cui vanno aggiunti euro 545,00 per spese mediche documentate in atti (€ 19.779,95 in totale). Non può essere riconosciuto, per contro, alcun importo a titolo di danno morale, in quanto si tratta di voce di danno richiesta in citazione in una percentuale del danno biologico senza alcuna specifica allegazione sul punto e, tanto meno, presuntivamente provata.
Invero, secondo il consolidato e condiviso orientamento della S.C. (Cass.
n. 17209/2015; Cass. n. 339//2016), in caso di incidente stradale, va liquidato anche il danno morale, ancorché conseguente a lesioni di lieve entità (micropermanenti), purchè si tenga conto della lesione in concreto subita, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, e il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento. Si è, altresì, evidenziato che, al riconoscimento di danni biologici di lieve entità deve corrispondere un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo in caso contrario ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del
c.d. danno morale (Cass. n. 5547/2024; Cass. n. 13383/2025). Vertendosi in ogni caso tema di debito di valore, il suddetto importo di € 19.779,95 va rivalutato secondo gli indici istat per le famiglie di operai ed impiegati dal
1.4.2024 all'attualità e incrementato degli interessi legali codicistici - a ristoro del danno da ritardato conseguimento della somma dovuta per la reintegrazione, equitativamente liquidato - con decorrenza dal giorno del sinistro (30.9.2017), da calcolare sulla somma di € 19.779,95 devalutata a quella data (30.9.2017) e su quella via via rivalutata anno per anno.
Per quanto concerne il (anni 17), va liquidata per il danno CP biologico permanente residuatogli la somma di euro 4.753,55, nonché
- 17 - quella di euro 2.223,41 per Invalidità Parziale Temporanea connessa alle suddette lesioni, per un importo complessivo di euro 6.976,96 cui vanno aggiunti euro 100,00 per spese mediche documentate (per un importo totale di € 7.076,96). Anche al non va riconosciuto alcun importo CP
a titolo di danno morale per le medesime ragioni esposte in precedenza in riferimento all'altro danneggiato. L'importo di € 7.076,96 testè liquidato al dovrà essere rivalutato e maggiorato degli interessi legali CP codicistici secondo gli stessi criteri e decorrenze in precedenza indicati per l' . Pt_1
Da ultimo, quanto al danno al motociclo lamentati dall' , devesi CP_2 rilevare che quest'ultimo ha prodotto documentazione fotografica della
ES (che non risulta coinvolta in precedenti sinistri oggetto di valutazione giudiziale) ed un preventivo dei lavori a farsi per il ripristino prevedente un costo complessivo di € 2.197,32, comprensivi di IVA. Ciò posto, considerati la vetustà del veicolo, nonché il modesto valore commerciale del medesimo, tenuto conto dei prezzi correnti della mano d'opera e del costo dei pezzi di ricambio all'epoca del sinistro in quanto il danneggiato deve gestire il danno ricevuto con la diligenza del buon padre di famiglia, ragion per cui non può pretendere di addebitare alla controparte i corrispettivi eventualmente eccessivi e sproporzionati erogati per essersi voluto rivolgere ad un artigiano particolarmente esoso, ritiene il
Tribunale che il danno vada quantificato - all'attualità - in complessivi €
1.200,00, importo comprensivo di IVA, ricompreso anche il danno da ritardato conseguimento della somma dovuta a ristoro equitativamente liquidato. Invero, posto che il risarcimento del danno patrimoniale si estende agli oneri accessori e conseguenziali, se esso è liquidato in base alle spese da affrontare per riparare un veicolo, il risarcimento deve comprendere anche l'IVA, pur se la riparazione non è ancora avvenuta - e a meno che il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'IVA versata - perchè l'autoriparatore, per legge (art. 18 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n.633), deve addebitarla, a titolo di rivalsa, al committente (Cass. n. 1688/2010; Cass. n. 22580 del 19/07/2022). Quanto,
- 18 - invece, alla richiesta di liquidazione anche del cd. danno da fermo tecnico, trattasi di voce di danno non riconoscibile in quanto del tutto carente di prova. Va, infatti, osservato che il danno da fermo tecnico di veicolo non è
"in re ipsa", ma dev'essere provato, non identificandosi con la mera indisponibilità, totale o parziale, del mezzo, ma concretandosi nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un veicolo sostitutivo, ovvero della perdita di proventi subita per il suo mancato o diminuito uso, pregiudizi causalmente riconducibili all'illecito o all'inadempimento in base al ragionamento presuntivo (Cass. n.
32946//2024). Sull'importo testè liquidato decorrono gli interessi legali codicistici dalla pubblicazione della presente decisione per effetto della conversione del debito da valore in debito di valuta connesso alla operata liquidazione giudiziale.
Le spese di lite vanno compensate tra l'istante e l'Impresa designata Pt_1 tenuto conto della obbiettiva controvertibilità in diritto dell'ammissibilità dell'azione esperita dal predetto nei confronti del F.G.V.S.. Per contro vanno poste a carico solidale della responsabile civile e della sua compagnia assicuratrice le spese di giudizio – ivi comprese quelle di c.t.u.- sostenute dai tre soggetti danneggiati, le quali vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del danno effettivamente riconosciuto, con distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di OL, IX sezione civile, in persona del Giudice monocratico dott. Marcello Sinisi, definitivamente pronunciando sulle domande come proposte in narrativa, così provvede:
1) dichiara l'inammissibilità della domanda attorea esperita ai sensi dell'art. 141 del codice delle assicurazioni nei confronti della quale imprese designata;
Controparte_1
2) dichiara la responsabilità esclusiva della nella CP_5 produzione del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, condanna la predetta società in solido con la in Controparte_3 persona dei rispettivi l.r.p.t., al pagamento in favore di Parte_1
- 19 - della somma di euro 19.779,95, oltre rivalutazione Pt_1 monetaria secondo gli indici Istat per le famiglie di operai e di impiegati dal 1.4.2024 all'attualità ed oltre interessi legali codicistici con decorrenza dalla data del sinistro, da calcolarsi sulla suddetta somma devalutata alla medesima data e via via rivalutata anno per anno;
3) condanna, altresì, in solido la e la CP_5 [...]
in persona dei rispettivi l.r.p.t., al pagamento Controparte_3 in favore di della somma di euro 1.200,00 Controparte_2 oltre interessi legali codicistici dalla pubblicazione della presente decisione;
4) condanna, inoltre, in solido la e la CP_5 [...]
in persona dei rispettivi l.r.p.t., al pagamento Controparte_3 in favore di della somma di euro 7.076,96, oltre Controparte_6 rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat per le famiglie di operai e di impiegati dal 1.4.2024 all'attualità ed oltre interessi legali codicistici con decorrenza dalla data del sinistro, da calcolarsi sulla suddetta somma devalutata alla medesima data e via via rivalutata anno per anno;
5) dichiara interamente compensate le spese di giudizio tra Parte_1
e la
[...] Controparte_1
6) condanna in solido la e la CP_5 Controparte_3 in persona dei rispettivi l.r.p.t., alla refusione delle spese di lite in favore di che si liquidano in € 800,00 per spese Parte_1 vive ed € 5.077,00 per compenso oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge con distrazione;
7) condanna in solido la e la CP_5 Controparte_3 in persona dei rispettivi l.r.p.t., alla refusione delle spese di lite in favore di che si liquidano in € 150,00 per Controparte_2 spese vive ed € 2.552,00 per compenso oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge con distrazione;
- 20 - 8) condanna, infine, in solido la e la CP_5 Controparte_3
in persona dei rispettivi l.r.p.t., alla refusione delle spese di
[...] lite in favore di che si liquidano in € 800,00 per Controparte_6 spese vive ed € 5.077,00 per compenso oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge con distrazione.
OL, 27.6.2025 Il Giudice dott. Marcello Sinisi
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott.ssa CP_10
Antonella Rosato (D.M. 22.10.2024), in tirocinio mirato presso l'intestato Ufficio.
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