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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/06/2025, n. 7303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7303 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO
RG 10308 2025
Il Giudice designato, dr.ssa Maria Casola, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 28/05/2025, svoltasi nelle modalità della trattazione scritta ai sensi della vigente normativa, ha depositato la presente:
SENTENZA nella causa in materia di lavoro proposta da:
nata il [...] a [...] e Parte_1 residente a [...]; C.F.
, n.q. di coniuge superstite di C.F._1 Per_1
(avv. PEZZELLA GIUSI e AURELI
[...]
ND ) ricorrente contro
CP_1 resistente
Conclusioni delle parti: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto telematicamente in data 19/03/2025 la parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio CP_1 allegando che il de cuius aveva presentato domanda ai sensi della
1 Legge 222/1984 per il riconoscimento della pensione o dell'assegno di cui agli artt. 1 e 2 della predetta legge ma la Commissione medica non aveva riconosciuto il requisito sanitario richiesto.
Pertanto, alla luce delle patologie sofferte del proprio dante causa, agiva in giudizio per ottenere il riconoscimento dell'invalidità necessaria ai fini del riconoscimento dell'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa (art. 2, legge
222/84) a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa inoltrata il 14/05/2024 e conseguentemente chiedeva di condannare l'Ente competente al pagamento della pensione di reversibilità dovuta e/o connessa all'inabilità a favore del coniuge
. Parte_1
Concludeva come in atti.
Non si costituiva in giudizio la parte resistente.
All'esito della odierna udienza, svoltasi nelle modalità della trattazione scritta, lette le note di trattazione scritta depositate tempestivamente, il giudice ha depositato la presente sentenza.
Il ricorso, proposto ai sensi dell'art. 442 c.p.c. e contenente istanza di espletamento di consulenza tecnica per verificare la sussistenza dei requisiti sanitari, è improcedibile.
L'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l.
06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n.
111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue:
«1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità
e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n.
222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
2 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,
e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
Il comma 6 del medesimo articolo dispone:
«6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione».
Come si vede, il legislatore ha delineato un meccanismo giudiziale per l'accertamento dei diritti connessi alla condizione di invalido civile, che, ove l'esito del procedimento amministrativo sia stato sfavorevole all'istante per mancato riconoscimento del presupposto sanitario, prevede necessariamente l'espletamento di una prima fase di accertamento della mera condizione sanitaria mediante un procedimento speciale ad hoc.
A partire dal 1° gennaio 2012 pertanto, la parte alla quale sia stato negato il requisito sanitario in sede amministrativa, se intende proporre un giudizio in questa materia potrà darvi corso solo dopo aver ottenuto un previo accertamento giudiziale delle condizioni sanitarie mediante il compiuto esperimento dell'accertamento tecnico preventivo, e non può quindi proporre direttamente un giudizio ordinario, giudizio che ove proposto deve essere quindi definito con una declaratoria di improcedibilità.
In ordine alla natura ed alla forma di tale provvedimento di improcedibilità, si deve tener conto della dichiarata finalità deflattiva della legge (cfr. art. 38 comma 1 d.l. 98/2011 cit.), tale, ad avviso del giudice adito, da rendere incompatibile questo
3 meccanismo processuale con la coesistenza di un “regime parallelo” di tutela delle medesime situazioni giuridiche.
Tale improcedibilità va dunque dichiarata con sentenza definitiva, idonea come tale a chiudere il giudizio proposto senza il previo esperimento e completamento del procedimento speciale.
Quanto alla previsione del termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di AT o di completamento dello stesso, che il giudice deve assegnare alle parti contestualmente alla dichiarazione di improcedibilità, ad avviso del giudice, essa ha la finalità di conservare, al giudizio erroneamente proposto e pertanto dichiarato improcedibile, la sua idoneità quantomeno ad impedire il verificarsi della decadenza semestrale per l'impugnazione del verbale reso in sede amministrativa ai sensi dell'art. 42 d.l. 30/09/03 n. 269 conv. in l. 24/11/03 n. 326. In altre parole, ove la parte non abbia proposto, come avrebbe dovuto, l'istanza di AT nel termine semestrale di decadenza dalla comunicazione del provvedimento reso in sede amministrativa, ma abbia proposto entro quel medesimo termine, il ricorso ordinario sulla base della normativa previgente, questo ricorso sarà dichiarato improcedibile ma la presentazione, nel termine di quindici giorni dalla dichiarazione di improcedibilità, dell'istanza di AT (o di completamento dello stesso ove nelle more del giudizio ordinario sia stato iniziato ma non completato), farà sì che la parte non incorra nella decadenza, come se avesse fin dall'inizio instaurato il procedimento obbligatorio ad hoc.
Ciò tuttavia non esclude che il giudizio ordinario debba comunque ritenersi concluso, non essendo possibile ipotizzare la sopravvivenza di un procedimento, in materia di invalidità civile, che non sia stato introdotto da un ricorso per accertamento tecnico preventivo.
Orbene, nel caso di specie risulta che la parte ricorrente ha introdotto il presente giudizio senza preventivamente espletare l'accertamento tecnico preventivo.
Deve pertanto dichiararsi l'improcedibilità del presente giudizio assegnandosi il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico.
Quanto alle spese, nulla su di esse, data la contumacia del convenuto.
4
P.Q.M.
1) dichiara l'improcedibilità del presente giudizio assegnando il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico;
2) nulla sulle spese di lite.
Roma, 21/06/2025
Si comunichi
Il Giudice
Dott.ssa Maria Casola
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO
RG 10308 2025
Il Giudice designato, dr.ssa Maria Casola, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 28/05/2025, svoltasi nelle modalità della trattazione scritta ai sensi della vigente normativa, ha depositato la presente:
SENTENZA nella causa in materia di lavoro proposta da:
nata il [...] a [...] e Parte_1 residente a [...]; C.F.
, n.q. di coniuge superstite di C.F._1 Per_1
(avv. PEZZELLA GIUSI e AURELI
[...]
ND ) ricorrente contro
CP_1 resistente
Conclusioni delle parti: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto telematicamente in data 19/03/2025 la parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio CP_1 allegando che il de cuius aveva presentato domanda ai sensi della
1 Legge 222/1984 per il riconoscimento della pensione o dell'assegno di cui agli artt. 1 e 2 della predetta legge ma la Commissione medica non aveva riconosciuto il requisito sanitario richiesto.
Pertanto, alla luce delle patologie sofferte del proprio dante causa, agiva in giudizio per ottenere il riconoscimento dell'invalidità necessaria ai fini del riconoscimento dell'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa (art. 2, legge
222/84) a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa inoltrata il 14/05/2024 e conseguentemente chiedeva di condannare l'Ente competente al pagamento della pensione di reversibilità dovuta e/o connessa all'inabilità a favore del coniuge
. Parte_1
Concludeva come in atti.
Non si costituiva in giudizio la parte resistente.
All'esito della odierna udienza, svoltasi nelle modalità della trattazione scritta, lette le note di trattazione scritta depositate tempestivamente, il giudice ha depositato la presente sentenza.
Il ricorso, proposto ai sensi dell'art. 442 c.p.c. e contenente istanza di espletamento di consulenza tecnica per verificare la sussistenza dei requisiti sanitari, è improcedibile.
L'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l.
06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n.
111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue:
«1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità
e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n.
222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
2 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,
e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
Il comma 6 del medesimo articolo dispone:
«6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione».
Come si vede, il legislatore ha delineato un meccanismo giudiziale per l'accertamento dei diritti connessi alla condizione di invalido civile, che, ove l'esito del procedimento amministrativo sia stato sfavorevole all'istante per mancato riconoscimento del presupposto sanitario, prevede necessariamente l'espletamento di una prima fase di accertamento della mera condizione sanitaria mediante un procedimento speciale ad hoc.
A partire dal 1° gennaio 2012 pertanto, la parte alla quale sia stato negato il requisito sanitario in sede amministrativa, se intende proporre un giudizio in questa materia potrà darvi corso solo dopo aver ottenuto un previo accertamento giudiziale delle condizioni sanitarie mediante il compiuto esperimento dell'accertamento tecnico preventivo, e non può quindi proporre direttamente un giudizio ordinario, giudizio che ove proposto deve essere quindi definito con una declaratoria di improcedibilità.
In ordine alla natura ed alla forma di tale provvedimento di improcedibilità, si deve tener conto della dichiarata finalità deflattiva della legge (cfr. art. 38 comma 1 d.l. 98/2011 cit.), tale, ad avviso del giudice adito, da rendere incompatibile questo
3 meccanismo processuale con la coesistenza di un “regime parallelo” di tutela delle medesime situazioni giuridiche.
Tale improcedibilità va dunque dichiarata con sentenza definitiva, idonea come tale a chiudere il giudizio proposto senza il previo esperimento e completamento del procedimento speciale.
Quanto alla previsione del termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di AT o di completamento dello stesso, che il giudice deve assegnare alle parti contestualmente alla dichiarazione di improcedibilità, ad avviso del giudice, essa ha la finalità di conservare, al giudizio erroneamente proposto e pertanto dichiarato improcedibile, la sua idoneità quantomeno ad impedire il verificarsi della decadenza semestrale per l'impugnazione del verbale reso in sede amministrativa ai sensi dell'art. 42 d.l. 30/09/03 n. 269 conv. in l. 24/11/03 n. 326. In altre parole, ove la parte non abbia proposto, come avrebbe dovuto, l'istanza di AT nel termine semestrale di decadenza dalla comunicazione del provvedimento reso in sede amministrativa, ma abbia proposto entro quel medesimo termine, il ricorso ordinario sulla base della normativa previgente, questo ricorso sarà dichiarato improcedibile ma la presentazione, nel termine di quindici giorni dalla dichiarazione di improcedibilità, dell'istanza di AT (o di completamento dello stesso ove nelle more del giudizio ordinario sia stato iniziato ma non completato), farà sì che la parte non incorra nella decadenza, come se avesse fin dall'inizio instaurato il procedimento obbligatorio ad hoc.
Ciò tuttavia non esclude che il giudizio ordinario debba comunque ritenersi concluso, non essendo possibile ipotizzare la sopravvivenza di un procedimento, in materia di invalidità civile, che non sia stato introdotto da un ricorso per accertamento tecnico preventivo.
Orbene, nel caso di specie risulta che la parte ricorrente ha introdotto il presente giudizio senza preventivamente espletare l'accertamento tecnico preventivo.
Deve pertanto dichiararsi l'improcedibilità del presente giudizio assegnandosi il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico.
Quanto alle spese, nulla su di esse, data la contumacia del convenuto.
4
P.Q.M.
1) dichiara l'improcedibilità del presente giudizio assegnando il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico;
2) nulla sulle spese di lite.
Roma, 21/06/2025
Si comunichi
Il Giudice
Dott.ssa Maria Casola
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