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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 02/12/2025, n. 1310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1310 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LOCRI
Oggetto: in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente
SENTENZA
RETRIBUZIONE – INDENNITA' DI (art. 429 c.p.c.) ANZIANITA'
definitiva nella causa iscritta al n. 1134/2023 R.G. Lav. promossa da: _________________
Parte_1
Avv. Giuseppe MACRI'
Ricorrente contro
Controparte_1
Resistente contumace
RILEVATO
- che, con ricorso depositato telematicamente in Cancelleria il 28.3.2023, Parte_1 evocava in giudizio la , chiedendo la Controparte_2 Controparte_1 condanna della medesima al pagamento di differenze retributive -pari ad euro 1.224,51 lorde- per il periodo intercorrente tra il gennaio 2014 ed il febbraio 2023; in particolare sosteneva che la avesse mal calcolato la voce stipendiale “Retribuzione Indennità di Anzianità” CP_1
(R.I.A.), corrispondendo quindi solo euro 58,79 mensili lordi, anziché l'importo corretto di euro
69,08 mensili lordi, oltre al rateo di tredicesima;
- che nessuno si costituiva per la convenuta, per cui il giudice, stante la regolarità della notifica dell'atto introduttivo, ne dichiarava la contumacia;
- che, dopo una lunga serie di differimenti, il nuovo giudice designato, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava le parti alla discussione, per poi pronunciare sentenza ex art. 429 c.
1 c.p.c., di cui veniva data lettura in udienza, tenutasi da remoto mediante Microsoft Teams;
OSSERVA
Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento.
E', invero, necessario premettere che, in ordine alla corretta quantificazione della R.I.A., è calato il giudicato: con sentenza n°611/2018 del 25.7.2018 resa inter partes e divenuta irrevocabile il 15.11.2018 -vds. doc. 9 ricorrente- infatti, questo Tribunale aveva stabilito il suo ammontare in euro 69,08 mensili lordi.
Non resta, allora che moltiplicare la differenza tra quanto dovuto (euro 69,08 lordi mensili) e quanto corrisposto (euro 58,79 lordi, come emergente dalle buste paga in atti), vale a dire euro 10,29 lordi mensili per le mensilità de quibus, pari a 110, dal gennaio 2014 al febbraio
2023, oltre a 9 tredicesime.
1 L'importo dovuto, allora, è pari ad euro 1224,51 lordi (euro 10,29 x 119), oltre interessi legali sulla somma capitale annualmente rivalutata dalla data di maturazione delle singole spettanze al saldo.
Il ricorso, pertanto, merita accoglimento.
Quanto, infine, alle spese di lite, esse seguono la soccombenza, non sussistendo ragione alcuna per compensarle, neppure parzialmente, tra le parti, e vanno liquidate come in dispositivo, in ossequio ai parametri ministeriali minimi per lo scaglione di riferimento (causa di lavoro – scaglione fino da euro 1.100,00 ad euro 5.200,00) con esclusione della fase istruttoria, con distrazione delle medesime in favore dell'avv. Giuseppe Macrì dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
“definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:
a) in accoglimento del ricorso, condanna la di al pagamento, in favore CP_2 Controparte_1 di , della somma lorda di euro 1.224,51, oltre interessi legali sulle somme Parte_1 capitali annualmente rivalutata dalla data di maturazione delle singole spettanze fino al saldo;
b)- condanna la alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla Controparte_3 ricorrente, che liquida in complessivi € 1.030,00 per compensi ed € 49,00 per spese, oltre IVA
e CPA come per legge, con distrazione delle medesime in favore dell'avv. Giuseppe Macrì dichiaratosi antistatario.
(Così deciso in Aosta/Locri il 2/12/2025)
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Luca FADDA)
2
Oggetto: in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente
SENTENZA
RETRIBUZIONE – INDENNITA' DI (art. 429 c.p.c.) ANZIANITA'
definitiva nella causa iscritta al n. 1134/2023 R.G. Lav. promossa da: _________________
Parte_1
Avv. Giuseppe MACRI'
Ricorrente contro
Controparte_1
Resistente contumace
RILEVATO
- che, con ricorso depositato telematicamente in Cancelleria il 28.3.2023, Parte_1 evocava in giudizio la , chiedendo la Controparte_2 Controparte_1 condanna della medesima al pagamento di differenze retributive -pari ad euro 1.224,51 lorde- per il periodo intercorrente tra il gennaio 2014 ed il febbraio 2023; in particolare sosteneva che la avesse mal calcolato la voce stipendiale “Retribuzione Indennità di Anzianità” CP_1
(R.I.A.), corrispondendo quindi solo euro 58,79 mensili lordi, anziché l'importo corretto di euro
69,08 mensili lordi, oltre al rateo di tredicesima;
- che nessuno si costituiva per la convenuta, per cui il giudice, stante la regolarità della notifica dell'atto introduttivo, ne dichiarava la contumacia;
- che, dopo una lunga serie di differimenti, il nuovo giudice designato, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava le parti alla discussione, per poi pronunciare sentenza ex art. 429 c.
1 c.p.c., di cui veniva data lettura in udienza, tenutasi da remoto mediante Microsoft Teams;
OSSERVA
Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento.
E', invero, necessario premettere che, in ordine alla corretta quantificazione della R.I.A., è calato il giudicato: con sentenza n°611/2018 del 25.7.2018 resa inter partes e divenuta irrevocabile il 15.11.2018 -vds. doc. 9 ricorrente- infatti, questo Tribunale aveva stabilito il suo ammontare in euro 69,08 mensili lordi.
Non resta, allora che moltiplicare la differenza tra quanto dovuto (euro 69,08 lordi mensili) e quanto corrisposto (euro 58,79 lordi, come emergente dalle buste paga in atti), vale a dire euro 10,29 lordi mensili per le mensilità de quibus, pari a 110, dal gennaio 2014 al febbraio
2023, oltre a 9 tredicesime.
1 L'importo dovuto, allora, è pari ad euro 1224,51 lordi (euro 10,29 x 119), oltre interessi legali sulla somma capitale annualmente rivalutata dalla data di maturazione delle singole spettanze al saldo.
Il ricorso, pertanto, merita accoglimento.
Quanto, infine, alle spese di lite, esse seguono la soccombenza, non sussistendo ragione alcuna per compensarle, neppure parzialmente, tra le parti, e vanno liquidate come in dispositivo, in ossequio ai parametri ministeriali minimi per lo scaglione di riferimento (causa di lavoro – scaglione fino da euro 1.100,00 ad euro 5.200,00) con esclusione della fase istruttoria, con distrazione delle medesime in favore dell'avv. Giuseppe Macrì dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
“definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:
a) in accoglimento del ricorso, condanna la di al pagamento, in favore CP_2 Controparte_1 di , della somma lorda di euro 1.224,51, oltre interessi legali sulle somme Parte_1 capitali annualmente rivalutata dalla data di maturazione delle singole spettanze fino al saldo;
b)- condanna la alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla Controparte_3 ricorrente, che liquida in complessivi € 1.030,00 per compensi ed € 49,00 per spese, oltre IVA
e CPA come per legge, con distrazione delle medesime in favore dell'avv. Giuseppe Macrì dichiaratosi antistatario.
(Così deciso in Aosta/Locri il 2/12/2025)
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Luca FADDA)
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