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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 12/03/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
Seconda Sezione civile
R.G. 2082/2022
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente rel.
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Elena Garbo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
C.F. ), rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Roberta Piovesan e dall'avv. Alvise Simeoni, con domicilio eletto presso il loro studio, come da procura allegata all'atto di citazione in appello;
appellante contro
(C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Fabio Giachin e dall'avv. Guido P.IVA_2
Giachin, con domicilio eletto presso il loro studio, come da procura allegata all'atto di citazione di primo grado;
appellata
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 632 emessa il 28/3/22 dal Tribunale di PA
(Giudice: dott.ssa Maddalena Saturni).
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 632/2022, R.G. n. 2736/2019, pronunciata dal Tribunale di PA, Giudice Dott.ssa Maddalena Saturni in data
28/03/2022, pubblicata in data 31/03/2022, non notificata, chiedendo la riforma della stessa, accogliere tutte le conclusioni avanzate dalla odierna appellante in prime cure che qui si riportano:
“voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di PA, respinta ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e prova: Nel merito: per le ragioni ed i titoli di cui in atti, respingere tutte le domande, istanze ed eccezioni di parte attrice in quanto inammissibili e/o comunque infondate in fatto ed in diritto”, e, conseguentemente, disattendere e rigettare tutte le domande, eccezioni e istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge”.
Per parte appellata:
In principalità:
- rigettarsi integralmente l'appello proposto da attesa l'infondatezza in Parte_1
fatto e in diritto di tutti i n.6 motivi proposti.
Spese rifuse anche per il grado d'appello.
Ragioni della decisione
Con atto di citazione notificato il giorno 08/04/2019, l' Controparte_1
conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di PA, lo
[...] Parte_1 chiedendo la restituzione ex art. 2033 cc di € 108.500,00, corrisposti al convenuto in data
03/09/2010 a titolo di “saldo preavviso fattura del 20/07/2010”, o, in via subordinata, chiedendo la condanna del convenuto al pagamento della medesima somma quale illegittimo arricchimento ex art. 2041 cc, per aver scoperto che nessun contratto preliminare era stato concluso per la vendita di un immobile sito in Paderno del Grappa, nonostante l'incarico conferito dall'Istituto allo il 25/07/07. Parte_1
Si costituiva chiedendo il rigetto delle domande in quanto nulla doveva Parte_1 restituire all'Istituto, avendo messo in relazione le parti con successo e non potendosi ritenere la provvigione non dovuta per il solo fatto che l'accordo non era poi stato eseguito per circostanze non dipendenti dal mediatore stesso.
Assunte le prove testimoniali, con sentenza n.632 del 28/3/22 il Tribunale di PA, in composizione monocratica, accoglieva la domanda e condannava lo alla Parte_1 restituzione della somma di € 108.500,00 in quanto era mancata la prova dell'asserita conclusione dell'affare.
Avverso la sentenza, proponeva tempestivo appello, mentre Parte_1 [...]
, regolarmente costituito, resisteva al gravame. Controparte_1
Dopo aver assegnato i termini per il deposito delle comparse conclusionali e repliche, all'udienza del giorno 11/3/25, sostituita dallo scambio di note scritte, le parti rinnovavano la precisazione delle loro conclusioni, come sopra riportate, e la Corte tratteneva la causa in decisione senza ulteriori termini, avendone le parti già usufruito.
***
Con la sentenza impugnata, il primo giudice ha accolto la domanda ritenendo che non vi fosse prova della conclusione dell'affare, oggetto dell'incarico conferito dall'
[...]
allo per la vendita di un immobile sito a Controparte_1 Parte_1
Paderno del Grappa, con conseguente condanna dello alla restituzione della Parte_1 somma di € 108.500,00, ricevuta a titolo di mediazione, oltre agli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo ed oltre alle spese processuali. ha proposto tempestivo appello lamentando l'erroneità della sentenza con Parte_1
più articolati motivi che possono essere sintetizzati negli aspetti che seguono:
- errato inquadramento fattuale della vicenda di causa, omessa valutazione di fatti storici decisivi per il giudizio;
- erronea valutazione dei fatti di causa rispetto all'inadempimento di;
Parte_2
- Omessa applicazione dei principi di correttezza e buona fede;
- Erronea regolamentazione delle spese di lite.
ha resistito al gravame, insistendo per il relativo Controparte_1 rigetto.
***
Vanno esaminate le singole doglianze:
1. circa il preteso errato inquadramento fattuale della vicenda di causa, omessa valutazione di fatti storici decisivi per il giudizio.
Lo sostiene l'erroneità della sentenza laddove non sono stati posti a base del Parte_1 convincimento del primo giudice tre fatti decisivi, quali i) il pagamento da parte dell' CP_1 dell'ingente somma di € 108.500,00; ii) la partecipazione dell' , proprietario del CP_1 compendio immobiliare sito a Paderno del Grappa oggetto dell'incarico di mediazione, quale destinatario necessario della promessa unilaterale di acquisto;
iii) l'esperimento dell'azione di ripetizione dopo quasi dieci anni dall'avvenuta corresponsione della somma asseritamente indebita.
Secondo l'appellante, il pagamento della provvigione effettuato in data 3/9/2010 dall'Istituto, parte necessaria dell'accordo vincolante (o destinatario della promessa), sarebbe prova inconfutabile del perfezionamento dell'accordo e, quindi, dell'adempimento del mediatore all'obbligo di mettere in relazione le parti del contratto di compravendita.
Il motivo non può essere accolto. vorrebbe dimostrare il proprio adempimento in base alla deduzione secondo Parte_1
cui l'Istituto, se non fosse stato a conoscenza del fatto costitutivo dell'obbligazione di pagamento, non avrebbe effettuato il versamento della provvigione, essendo inverosimile che abbia anteposto un pagamento così consistente alla verifica della conclusione dell'affare, sia pure con riserva di ripetizione, nemmeno comunicata al mediatore.
In realtà, l'argomento contrasta con i presupposti previsti dalla legge.
Infatti, ex art. 1755 cc, il diritto alla provvigione sorge solo quando l'affare è concluso, dovendosi intendere per "conclusione dell'affare", il compimento di un'operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, di un atto cioè in virtù del quale si è costituito un vincolo che abiliti ciascuna parte ad agire per l'esecuzione del contratto stesso o, in difetto, per il risarcimento del danno. E tale rapporto obbligatorio, in caso di compravendita immobiliare, può consistere anche in un preliminare che, tuttavia, deve rivestire i prescritti requisiti della forma scritta richiesta "ad substantiam" (artt.1350 e 1351 cc).
Della prova della conclusione dell'affare è onerato il mediatore (cfr. Cass. 538/24, secondo cui: “Al fine del sorgere del diritto alla provvigione ex art. 1755, comma 1, c.c., è necessario che tra l'intervento del mediatore e la conclusione dell'affare vi sia un nesso di causalità adeguata, alla stregua di un giudizio ex post, ad affare compiuto, ed incombendo sul mediatore la relativa prova, senza che l'aver messo le parti in relazione tra loro sia di per sé sufficiente a conferire all'intervento il carattere dell'adeguatezza”).
Nel caso di specie, non ha fornito la prova della conclusione dell'affare, Parte_1
desumibile, a suo dire, dagli argomenti logici sopra evidenziati, nonché dalla mancata contestazione del preavviso di fattura inviato il 20/7/2010, a seguito dell'attività prestata, e dalla esecuzione del pagamento in data 3/9/2010: tali argomentazioni non provano nulla posto che era il mediatore a dover dimostrare la conclusione dell'affare nei termini appena specificati. Le prove testimoniali non assumono alcun rilievo ai fini della avvenuta conclusione dell'affare, essendo finalizzate a dimostrare l'esistenza dell'affidamento di un incarico di mediazione, presupposto necessario ma non sufficiente alla maturazione del diritto alla provvigione e, al riguardo, parte appellante sembra confondere l'attività svolta per effetto dell'incarico ed il diritto alla provvigione, in contrasto con la norma soprarichiamata.
Del resto, va tenuto conto che lo stesso , pochi giorni dopo il pagamento, in data CP_1
10/9/2010, aveva inutilmente chiesto la prova del fatto costitutivo dell'obbligo di pagare la provvigione, ossia il preliminare che attestava il vincolo giuridico sorto per ciascun contraente.
Infine, il fatto che l'azione restitutoria sia stata esperita dopo circa nove anni non ha alcun giuridico rilievo, atteso che il pagamento dell'indebito è soggetto a prescrizione decennale.
Ne consegue il corretto inquadramento da parte del primo giudice circa il carattere indebito del pagamento eseguito dall' a favore di Controparte_1 [...]
per un incarico di mediazione rispetto al quale non era sorto il diritto alla Parte_1 provvigione in mancanza della conclusione dell'affare.
2. Circa la pretesa erroneità della valutazione dei fatti di causa rispetto all'inadempimento di , irrilevante ai fini di causa. Parte_2 L'appellante sostiene l'erroneità della sentenza nella parte in cui, a supporto della mancata conclusione dell'affare, è stata richiamata la vicenda intercorsa tra il e l' , Pt_2 CP_1 nonostante l'irrilevanza della stessa trattandosi di rapporto autonomo e distinto rispetto a quello intercorso tra e parte appellata. Parte_1
Il rilievo non è dirimente.
Il richiamo alla figura di , contenuto in sentenza, si è reso necessario in quanto Parte_2 era stato proprio a menzionarlo, quale soggetto interessato all'acquisto, pur di Parte_1 dimostrare l'attività svolta ai fini della conclusione dell'affare: il primo giudice ha smentito tale ricostruzione affermando che il predetto non era altro che ulteriore consulente immobiliare collegato a (v. teste ) che non aveva presentato Parte_1 Testimone_1 alcun soggetto che fosse interessato all'acquisto ed era, a sua volta, inadempiente rispetto all'accordo di mediazione immobiliare concluso autonomamente con le con CP_1
riferimento al medesimo compendio immobiliare.
In sostanza, il primo giudice trae dall'inadempimento contrattuale del un ulteriore Pt_2
elemento a comprova della mancata conclusione dell'affare per il quale Parte_1
pretenderebbe una provvigione, non spettantegli nemmeno pro quota ex art. 1738 cc.
3. Circa la pretesa violazione e/o mancata applicazione del principio di buona fede e del divieto di venire contra factum proprium;
carenza di motivazione della sentenza di primo grado.
Secondo il giudice di primo grado avrebbe omesso di fare applicazione del Parte_1
principio di buona fede, che prescrive in tutti rapporti contrattuali il divieto di venire contra factum proprium, laddove non ha considerato il legittimo affidamento ingenerato nella odierna appellante in ordine all'abbandono della pretesa, consentendo all'
[...]
di agire, pur entro il termine prescrizionale, con un comportamento Controparte_1
in concreto sleale e dannoso per abuso del diritto o per exceptio doli generalis.
Il motivo non ha pregio giuridico.
I principi invocati presuppongono un comportamento di buona fede prima di tutto in capo a che ne pretende l'applicazione, comportamento che nel caso di specie manca del tutto così come manca una situazione di affidamento meritevole di tutela. vorrebbe che le venisse riconosciuto il diritto di trattenere una somma Parte_1 indebita - corrispondente ad una provvigione non spettante e ottenuta in forza di diffida che, senza fondamento alcuno, minacciava il ricorso all'Autorità Giudiziaria con aggravio di interessi e spese – per il fatto che era quasi trascorso il termine prescrizionale per far valere il diritto alla legittima restituzione dell'indebito.
Ora, la prescrizione ordinaria comporta ex art. 2946 cc l'estinzione del diritto alla ripetizione dell'indebito solo per effetto dell'inerzia protratta per dieci anni, senza che, a quel fine, assuma giuridico rilievo un periodo di tempo inferiore, ancorché prossimo al suo compimento, di talché l'affidamento all'abbandono della pretesa prima di quel momento era tutt'altro che legittimo, specie se si considera che non aveva fornito alcuna Parte_1 prova della conclusione dell'affare a seguito della richiesta dell'
[...]
, avanzata il 10/9/2010, ossia nell'immediatezza del pagamento del Controparte_1
3/9/2010 a favore del predetto mediatore.
Infine, attribuire all' un “comportamento sleale e dannoso” o, addirittura di “abuso” CP_1
o di “exceptio doli generalis” per aver fatto valere il proprio diritto quando ormai
[...]
confidava sul consolidamento degli effetti della indebita riscossione, oltre a Parte_1 snaturare il significato dell'istituto della prescrizione, contraddice la stessa funzione delle norme poste a tutela della certezza del diritto, e, ciò, in nome di un generale ed astratto principio di correttezza e buona fede che dovrebbe andare a vantaggio di chi a quella stessa buona fede non si è ispirato.
Da tali considerazioni discende l'irrilevanza della casistica giurisprudenziale riportata dall'appellante, relativa alle più disparate fattispecie senza alcun obiettivo criterio applicabile alla situazione in esame.
4. Circa la pretesa erronea applicazione delle norme sulla regolamentazione delle spese processuali.
Parte appellante sostiene che, in materia di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e che detto potere sarebbe censurabile 'ove la scelta del giudice di non avvalersi di tale facoltà non sia sorretta da adeguata motivazione e si appalesi, in ogni caso, del tutto illogica e irragionevole'
(v. atto appello).
Il motivo è privo di fondamento giuridico. L'art. 91 cpc sancisce il principio che la condanna delle spese di lite ricada sulla parte soccombente, di talché - contrariamente a quanto sostenuto da che vorrebbe Parte_1 imporre l'obbligo di motivazione in caso di mancata compensazione - la sentenza rispecchia la corretta applicazione della regola della soccombenza.
Tanto basta per rigettare l'appello e, ad abundantiam, va ricordato che l'art. 92 cpc limita il potere di compensare le spese al caso di soccombenza reciproca, al caso di assoluta novità delle questioni trattate o di mutamento della giurisprudenza, nonché al caso di gravi ed eccezionali ragioni che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente sul presupposto della loro verificata sussistenza.
Ne consegue il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza n.632 emessa il
28/3/22 dal Tribunale di PA.
Le spese processuali di questo grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellante, secondo la regola della soccombenza, e vanno liquidate in base ai parametri medi di cui al
DM 55/14, secondo il valore della controversia (scaglione € 52.001- € 260.000,00), tenuto conto delle fasi effettivamente svolte.
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 96, terzo comma, cpc per la giuridica inconsistenza dei motivi di appello e per l'insistenza nelle ragioni di censura, con la conseguenza che deve essere condannato al pagamento a favore di Parte_1 [...]
di una somma equitativamente determinata nel 30% Controparte_1
delle spese liquidate.
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La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 632 emessa il 28/3/22 dal
Tribunale di PA;
b) condanna alla rifusione a favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese processuali del presente giudizio, liquidate in € 9.991,00 per
[...]
compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa;
c) condanna al pagamento a favore di Parte_1 Controparte_1
della somma equitativamente determinata di € 3.000,00.
[...] Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR 115/02 a carico di Pt_1 Parte_1
Venezia, 11/03/2025
Il Presidente
Caterina Passarelli