Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 17/01/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
V.G. 4222 / 2024
Tribunale Ordinario di Asti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giorno 13/01/2025 riunito in camera di consiglio nelle persone di
Dott. Paolo Rampini Presidente relatore
Dott.ssa Pasquale Perfetti Giudice
Dott.ssa Sara Pozzetti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. V.G. 4222/2024
avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio congiuntamente proposta da nata il [...] a [...] Parte_1
E
nato il [...] a [...] Controparte_1
entrambi rappresentati e difesi dall'AVV. CARPIGNANO IRENE
-ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare;
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1- il figlio minore sarà affidato alle cure di entrambi i genitori-affidamento condiviso- Persona_1
con residenza prevalente e anagrafica presso la madre;
2- il padre potrà vedere il figlio 3 week end al mese, dal venerdì all'uscita dell'asilo sino al lunedì mattina, ed in settimana ogni volta che vorrà nel rispetto delle esigenze del bambino e degli impegni lavorativi dei genitori, comunque previo accordo con la madre;
3- per quanto attiene le vacanze Natalizie trascorrerà ad anni alterni con Persona_1
ciascun genitore il periodo che va dal 23/12 al 31/12 ovvero dal 1/1 al 6/1, il 24 dicembre sempre con il padre ed il 25 sempre con la madre;
4- per quanto attiene le vacanze Pasquali Persona_1
trascorrerà ad anni alterni il periodo dalla fine delle lezioni scolastiche al giorno Pasqua ovvero dal
Lunedi dell'Angelo al rientro a scuola;
5- per le altre festività infrannuali varrà il criterio dell'alternanza. Le feste del papà e della mamma le trascorrerà con il rispettivo genitore.
Analogamente trascorrerà il compleanno della madre con la madre e quello del padre con il padre.
Alternativamente tra i genitori il compleanno del figlio;
6- per quanto attiene alle vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore due settimane anche non consecutive da concordarsi preventivamente entro il 31 maggio di ogni anno;
7- si rimanda al piano genitoriale allegato per quanto concerne l'istruzione, vacanze, sport, attività extrascolastiche, comunicazione con il figlio e comunicazione con i genitori nonché per quanto attiene alla cura del minore;
8- il signor
[...]
verserà mensilmente entro il 15 di ogni mese mediante bonifico bancario la somma di euro CP_1
200,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio oltre al rimborso del 50% Persona_1
delle spese straordinarie sostenute ed individuate come da protocollo del Tribunale di Asti;
9-
l'assegno unico verrà percepito integralmente nella misura del 100% dalla signora 10- il Pt_1
signor si impegna a far pervenire alla signora il proprio Isee ogni anno ai fini CP_1 Pt_1 della richiesta di eventuali agevolazioni e/o sconti su spese inerenti il minore”; la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che le parti possano presentare la domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
b) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
c) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale dispone in perfetta conformità alle condizioni congiuntamente proposte dalle parti, qui richiamate, per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
Così deciso in Asti, in data 13/01/2025
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
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