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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/01/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4765/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...] (con l'avv. Porcasi Patrizia); Parte_1
E
, nata a [...] il [...] (con l'avv. Porcasi Patrizia); Controparte_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso, note di trattazione scritta per l'udienza del
21/01/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Palermo il 16/09/1995 alle condizioni indicate nel ricorso.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del
21/01/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insisito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti: • la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di
Palermo, con sentenza n. 5682/2023 del 13/12/2023, passata in giudicato;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno confermato in ricorso le condizioni di cui alla separazione omologata anche per la regolazione dei loro rapporti successivi al divorzio, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto.
2) La casa coniugale, sita in Palermo, Corso Camillo Finocchiaro Aprile n. 140, già di proprietà esclusiva del Sig. , resta assegnata a quest'ultimo, che la continuerà ad abitare. Parte_1
3) I mobili e gli oggetti che arredano la casa coniugale restano in uso e godimento del Sig.
. Parte_1
La Sig.ra provvederà a prelevare i propri effetti personali ed i beni di sua esclusiva CP_1 proprietà.
4) In merito al rapporto con la figlia, ormai maggiorenne, deve precisarsi che è laureata Per_1 in psicologia clinica ed è economicamente indipendente
5) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
6) In osservanza di quanto disposto dall'art. 473 bis 51, II comma, c.p.c., i coniugi dichiarano che hanno già regolato tutti i loro rapporti patrimoniali e che non hanno nulla reciprocamente
a pretendere.
7) I coniugi dichiarano che hanno già provveduto alla divisione dei loro effetti personali ed a dirimere ogni questione inerente la divisione dei beni comuni e dichiarano, pertanto, di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro in dipendenza del rapporto di coniugio, né per qualsivoglia altro titolo o ragione.
8) I coniugi esprimono sin d'ora reciproco consenso per il rinnovo ed il rilascio del passaporto
o di altro documento valido per l'espatrio, dichiarandosi disposti a qualsiasi adempimento.
9) I coniugi si impegnano a dare esecuzione immediata, con la firma del presente, ai superiori patti convenuti e sopraelencati”(vedi ricorso deposiato in data 22 ottobre 2024).
Le superiori condizioni appaiono al Collegio conformi alla legge, all'ordine pubblico ed alla normativa in materia di prole e possono, dunque, essere trasfuse nella presente pronuncia.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo il 16/09/1995 da , nato a [...] Parte_1
il 30/10/1964, e da , nata a [...] il [...], trascritto nei Controparte_1 registri dello Stato civile di detto Comune al n. 81, parte II, serie A, dell'anno 1995, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, il 21/01/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4765/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...] (con l'avv. Porcasi Patrizia); Parte_1
E
, nata a [...] il [...] (con l'avv. Porcasi Patrizia); Controparte_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso, note di trattazione scritta per l'udienza del
21/01/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Palermo il 16/09/1995 alle condizioni indicate nel ricorso.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del
21/01/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insisito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti: • la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di
Palermo, con sentenza n. 5682/2023 del 13/12/2023, passata in giudicato;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno confermato in ricorso le condizioni di cui alla separazione omologata anche per la regolazione dei loro rapporti successivi al divorzio, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto.
2) La casa coniugale, sita in Palermo, Corso Camillo Finocchiaro Aprile n. 140, già di proprietà esclusiva del Sig. , resta assegnata a quest'ultimo, che la continuerà ad abitare. Parte_1
3) I mobili e gli oggetti che arredano la casa coniugale restano in uso e godimento del Sig.
. Parte_1
La Sig.ra provvederà a prelevare i propri effetti personali ed i beni di sua esclusiva CP_1 proprietà.
4) In merito al rapporto con la figlia, ormai maggiorenne, deve precisarsi che è laureata Per_1 in psicologia clinica ed è economicamente indipendente
5) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
6) In osservanza di quanto disposto dall'art. 473 bis 51, II comma, c.p.c., i coniugi dichiarano che hanno già regolato tutti i loro rapporti patrimoniali e che non hanno nulla reciprocamente
a pretendere.
7) I coniugi dichiarano che hanno già provveduto alla divisione dei loro effetti personali ed a dirimere ogni questione inerente la divisione dei beni comuni e dichiarano, pertanto, di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro in dipendenza del rapporto di coniugio, né per qualsivoglia altro titolo o ragione.
8) I coniugi esprimono sin d'ora reciproco consenso per il rinnovo ed il rilascio del passaporto
o di altro documento valido per l'espatrio, dichiarandosi disposti a qualsiasi adempimento.
9) I coniugi si impegnano a dare esecuzione immediata, con la firma del presente, ai superiori patti convenuti e sopraelencati”(vedi ricorso deposiato in data 22 ottobre 2024).
Le superiori condizioni appaiono al Collegio conformi alla legge, all'ordine pubblico ed alla normativa in materia di prole e possono, dunque, essere trasfuse nella presente pronuncia.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo il 16/09/1995 da , nato a [...] Parte_1
il 30/10/1964, e da , nata a [...] il [...], trascritto nei Controparte_1 registri dello Stato civile di detto Comune al n. 81, parte II, serie A, dell'anno 1995, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, il 21/01/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.