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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/12/2025, n. 4034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4034 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. TO CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale del 2/12/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 379/2023 vertente
TRA
Parte_1
(avv.ti Rubino e Concetti)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(avv.to de Marchis Gomez)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 7216 del 16/9/2022
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, in accoglimento della domanda proposta da nei Parte_2 confronti della - d'ora in poi, breviter, “ ” - si dichiarava la nullità del licenziamento per Parte_1 CP_2 giusta causa intimato con lettera del 23/10/2022, e si ordinava al datore la reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro, nonché, al pagamento della complessiva somma di € 15.484,32, a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Interponeva gravame la Società, cui resisteva il lavoratore.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
E' pacifico inter partes che la Società ha posto a fondamento del provvedimento espulsivo la condotta tenuta dal lavoratore il giorno 25/8/2020, consistita nell'appropriazione indebita di tre filoni di pane;
al CP_ riguardo, il Tribunale capitolino ha ritenuto comprovata la sussistenza del fatto addebitato al ma, ritenendo lo stesso privo di rilevanza disciplinare, ha applicato la tutela reintegratoria c.d. attenuata di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 23/2015 (vigente ratione temporis).
Orbene, il presente appello è articolato in sette motivi di gravame.
Con i primi sei - alcuni dei quali oltremodo ripetitivi - l'appellante, denunciando la violazione degli artt.
1147 c.c., 115 e 116 c.p.c., 2104 c.c., 1175 c.c., 1455 c.c. e 2119 c.c., rileva che non sussisteva la buona fede del lavoratore, che l'affidamento di quest'ultimo non era incolpevole, che le prove erano state travisate, che era stato violato il regolamento aziendale, che la condotta del lavoratore scuoteva la fiducia del datore e che era irrilevante la tenuità del danno patrimoniale.
Con il settimo (ed ultimo) motivo, l'appellante, denunciando la violazione dell'art. 3, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 23/2023, sostiene che, qualora trovasse conferma la non proporzionalità del licenziamento CP_ comminato al il primo giudice avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del rapporto di lavoro e condannare il datore al pagamento della sola indennità economica.
Le suddette doglianze - da valutarsi congiuntamente, stante l'intrinseca connessione - si rivelano nel complesso infondate.
Dall'esame della documentazione versata in atti e delle dichiarazioni dei testi escussi - v., in particolare, le deposizioni di , , e - è emerso: Tes_1 Persona_1 Per_2 Testimone_2 CP_ a) che il regolamento aziendale, portato a conoscenza anche del faceva di regola divieto al personale CP_ di asportare il pane, anche se non destinato alla vendita;
b) che gli addetti alla produzione, tra cui il si occupavano personalmente della valutazione di scarto dei prodotti, sulla base delle indicazioni fornite dal responsabile, anche se, poi, tale controllo non veniva sempre esercitato;
c) che, nel luogo di lavoro, vigeva la prassi di prelevare il pane che, per difetti di produzione, non poteva essere immesso in commercio;
e d) che, con la comunicazione whatsapp del 18/8/2020 sulla chat aziendale e, quindi, pochi giorni prima del fatto CP_ contestato al il responsabile del sito produttivo, sia pure in piena autonomia, aveva autorizzato i dipendenti a prelevare un filone di pane vendibile, anche se circoscritto al tipo “classico”.
Orbene - in conformità del convincimento del primo giudice - si ritiene che quest'ultima condotta CP_ costituisca atto idoneo ad ingenerare un legittimo affidamento, in capo al sulla provenienza dell'autorizzazione dal datore, in quanto resa da un soggetto preposto alla sede di lavoro, considerando che, anche prima di tale comunicazione, il personale risultava autorizzato verbalmente dal responsabile al prelievo del pane da scartare. Inoltre, durante il turno del 25/8/2020, il responsabile non era presente, occupandosi della valutazione CP_ dei prodotti asportati dal solo in un momento successivo rispetto al prelievo;
stante che i dipendenti si occupavano personalmente della valutazione di scarto dei prodotti, sulla base delle indicazioni fornite dal responsabile, deve ritenersi che l'odierno appellato, nell'àmbito di una propria valutazione, autorizzata per fatti concludenti dalla Società, abbia ritenuto in buona fede di scartare i prodotti de quibus.
In quest'ottica, non si ravvisa alcun dolo nel senso di volontà di nuocere, o negligenza incolpevole oppure comportamento incauto da parte del dipendente - come opinato dalla Società - mentre risulta irrilevante l'elemento temporale dell'evento, evidenziando che “il turno, dalle ore 5.30 alle ore 9.30, era CP_ concluso, non vi era praticamente nessuno [per cui] il per non essere visto, ha atteso per sottrarre gli CP_ ultimi tre filoni sfornati”, come è ultroneo sottolineare che il sarebbe “gravemente inadempiente al suo primario compito lavorativo, dimostrandosi incapace di giudicare se il pane era cotto bene o bruciato, ben lievitato o ammassato, schiacciato o sollevato, e perciò idoneo alla vendita”. CP_ In realtà, il si era attenuto alle direttive aziendali (espresse o di fatto), poichè il 25/8/2020 è stato
“fermato” nell'atto di portare a casa un solo filone di pane classico, come autorizzato in precedenza dal responsabile, e due filoni di pane destinati al macero, ossia scarti di lavorazione che i dipendenti potevano liberamente utilizzare (v. le foto depositate in atti nel senso di materiale rotto, schiacciato o non Te sufficientemente lievitato, e la deposizione del teste “il pane, che non veniva destinato alla vendita, poteva essere portato a casa dai dipendenti senza alcuna limitazione”).
Non si rinveniva nemmeno alcun comportamento volto all'occultamento del fatto, atteso che, una volta CP_ prelevati i filoni di pane - peraltro, per evidenti fini personali alimentari - il li aveva inseriti in un sacco di farina e non aveva mostrato alcuna esitazione a mostrarne il contenuto in attesa dell'arrivo del responsabile.
Il contesto lavorativo come sopra delineato induce, dunque, ad escludere la sussistenza dell'illiceità del fatto contestato, presupposto necessario per l'applicazione della sanzione espulsiva di cui all'art. 61 del
CCNL Panificazione, nonché della conseguente rilevanza disciplinare del medesimo fatto, attesa, altresì, la particolare tenuità del danno;
ne consegue che, la sanzione disciplinare espulsiva, irrogata dal datore di CP_ lavoro al ai sensi dell'art. 61 CCNL di comparto, con la lettera del 23/10/2020, non risulta legittima, in quanto irrogata per un fatto privo di rilevanza disciplinare.
Per il resto, sul versante delle conseguenze giuridiche correlate alla condotta del lavoratore - come sopra perimetrata e ridimensionata - il primo giudice ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto affermati dal Supremo Collegio in relazione alla novella apportata dalla legge n. 92/2012 all'art. 18 della legge n. 300/1970, applicabili tout court anche all'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 23/2015, secondo cui la tutela reintegratoria c.d. attenuata trova applicazione - non solo nel caso in cui il fatto non sia dimostrato nella sua materialità, ma anche - qualora il fatto, pur sussistente nella sua materialità, sia privo di quella connotazione di illiceità, offensività o antigiuridicità tale e necessaria da renderne apprezzabile la rilevanza disciplinare (v.,
Cass., sez. lav., 2/11/2023, n. 30469; Cass., sez. lav., 8/5/2019, n. 12174).
Per quanto fin qui esposto, l'appello non merita accoglimento.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in relazione ai parametri indicati dalle vigenti tariffe forensi, al valore della causa e all'attività processuale svolta.
Stante il tipo di pronuncia adottata (rigetto), sussistono le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 - come aggiunto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012 - per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
a - rigetta l'appello;
b - condanna la Società alla refusione delle spese del grado, che si liquidano in € 6.945,75 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, nonché Cpa e Iva come per legge;
c - dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 2/12/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(TO ST)