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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/11/2025, n. 3046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3046 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. EN Selmi Consigliere rel. dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 02/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2825 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA in persona del Direttore Generale e legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici siti in Roma, via dei Portoghesi n.12
[...]
[...
, , , , Controparte_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4
, , , , CP_5 Controparte_6 CP_7 CP_8 CP_9
, , , ,
[...] CP_10 CP_11 Controparte_12 [...]
, Controparte_13 CP_14 Controparte_15 [...]
, , , , Controparte_16 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, e quali eredi di Parte_9 Parte_10 Parte_11 [...]
, e quali eredi DI CP_13 Parte_12 Parte_13 [...]
, , rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avvocato Antonio Leonardo Fraioli Per_1 ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Roma viale Ruggero Bacone 6
E
, , , , CP_17 Parte_14 Parte_15 Parte_16
e rappresentati e difesi, giusta procura in atti, Parte_17 Controparte_18 dall'avvocato Antonio Accattatis elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Roma via
EN NI 10
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, contumace CP_19
CP_20
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 6765/2023 pubblicata in data 24/6/2023
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento del ricorso presentato dagli odierni appellati accertava il diritto di questi ultimi a percepire la retribuzione di posizione variabile con condanna dell' appellante al pagamento in Parte_18 loro favore, a tale titolo, delle somme specificamente indicate nel dispositivo della gravata sentenza, oltre interessi dalle scadenze al saldo e condanna al conseguente versamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali.
Avverso tale sentenza la proponeva appello fondato su più Parte_1 motivi.
, , , Controparte_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 [...]
, , , , , , CP_6 CP_7 CP_8 CP_9 CP_10 CP_11 CP_12
, , ,
[...] CP_14 Controparte_15 Controparte_16 Parte_2 [...]
, , , , , Pt_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
e quali eredi Di , Parte_9 Parte_10 Parte_11 CP_13 Parte_12
E quali eredi Di , , , Parte_13 Persona_1 CP_17 Parte_15 Parte_16
e si costituivano in giudizio resistendo all'accoglimento del Parte_17 Controparte_18 gravame.
Nel corso del giudizio, all'udienza del 24/4/2025 veniva dichiarata l'interruzione del giudizio nei confronti di a causa del decesso della stessa. CP_21 All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
Gli odierni appellati tutti dipendenti a tempo indeterminato del odierno appellante Parte_1 quali dirigenti medici, avevano agito in giudizio al fine di far valere il loro preteso diritto a percepire, a partire dal 16/07/2014 (l'appellata a partire dal 13/01/2015 e l'appellata CP_1
a partire dal 01/08/2017) la retribuzione di posizione di parte variabile nella misura, pari CP_18 ad € 14.267,10 annui (o quella diversa ritenuta di giustizia) corrisposta agli altri dirigenti medici dipendenti dell'appellante o, in via subordinata, il loro diritto, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento da parte dell'azienda datrice, a corrispondere loro lo stesso importo a decorrere dal 16/07/2009 (l'appellata a decorrere dal 15/04/2013 e l'appellata CP_1
a decorrere dal 01/08/2017). CP_18
Allegavano di essere tutti medici specializzati o plurispecializzati (in alcuni casi in possesso del titolo di dottore di ricerca o di diplomi di master universitario) con un rapporto di lavoro disciplinato dal C.C.N.L. Area Dirigenza Medico-Veterinaria rivendicando il loro diritto a percepire la retribuzione di posizione-parte variabile per l'importo di € 14.267,10 annui corrisposto, a partire da gennaio 2004, in particolare con la determinazione dirigenziale n. 100 del 8/9/2004, in eguale misura a tutti i dirigenti medici assunti in servizio presso il sino al Parte_1
01/01/2007.
Lamentavano l'illegittimità della mancata corresponsione di tale emolumento (nonostante svolgessero sin da gennaio 2004 attività lavorativa presso il Policlinico, gran parte di essi anche con contratto di lavoro subordinato quali Dirigenti medici, sia pure a tempo determinato), contestando l'illegittimità delle deliberazioni aziendali (DDG n. 29 del 11/10/2006 e 31 del 30/11/2006) con la quale l' la quale non aveva provveduto alla graduazione delle funzioni Pt_1 dirigenziali, aveva sospeso la predetta attribuzione automatica della retribuzione di posizione variabile ai medici che non erano stati assunti o trasferiti presso tale Azienda con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, inizialmente entro il 01/10/2006 e successivamente (con la DDG 31/2006) entro il 01/01/2007, continuando a corrisponderla agli altri dirigenti medici, lamentando l'illegittimità della mancata attribuzione di tale emolumento, a prescindere dal conferimento e dalla tipologia degli incarichi conferiti, solamente sulla base dei due elementi costituiti dalla data di assunzione e dalla tipologia di contratto stipulato (e cioè a tempo indeterminato anziché determinato).
Il Tribunale affermava la fondatezza della domanda.
Premesso lo svolgimento delle pregresse vicende del rapporto tra l'ente appellante e gli appellati e il contenuto della disciplina contrattuale e normativa dell'emolumento oggetto di controversia e rilevato come la retribuzione di posizione dovuta ai dirigenti sanitari fosse composta, alla stregua di quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale del settore, da una quota parte fissa ed una variabile, nonché da un'ulteriore quota, parimenti variabile, definita in sede aziendale, collegata all'incarico conferito sulla base della graduatoria delle funzioni affermava l'illegittimità (richiamando precedente di merito di questa stessa Corte di Appello) della restrizione della platea dei beneficiari della retribuzione di posizione variabile sulla base della data di assunzione e della tipologia di contratto stipulato.
Rilevava trattarsi di dati irrilevanti e neutri a tale fine, rilevando come la mancata corresponsione dell'emolumento oggetto di domanda fosse riconducibile ad un inadempimento dell'ente datore e cioè la mancata emanazione da parte di quest'ultima dell'atto di graduazione delle funzioni e come quest'ultimo atto non potesse coincidere con una condizione meramente potestativa di parte datoriale a danno dei lavoratori con conseguente violazione da parte dell'ente datore degli obblighi contrattuali di correttezza e buona fede.
Affermava pertanto il diritto degli odierni appellati a percepire la retribuzione variabile, quantificata, come da dispositivo (valutata la retribuzione variabile corrisposta ai medici che la percepiscono) sulla base dei conteggi riformulati da tale parte, considerando una decorrenza a partire dal 16/07/2014 per la generalità dei ricorrenti (ovvero dal quinquennio antecedente alla interruzione della prescrizione effettuata in data 16/07/2019), dal 13/01/2015 per l'appellata
(essendo la prescrizione è stata interrotta da quest'ultima in data 13/01/2020) e dal CP_1
01/08/2017 per l'appellata assunta con contratto di lavoro subordinato in data CP_18
01/08/2017.
Rideterminava inoltre la somma dovuta in ragione dell'orario svolto per i medici con un rapporto di lavoro a tempo parziale, quali (riproporzionata al 70%) o con rapporto Parte_8 di lavoro non esclusivo (con riduzione della retribuzione di posizione variabile al 50%).
Con un primo motivo l'appellante contesta la gravata sentenza, ove aveva riconosciuto la fondatezza delle rivendicazioni in ordine al diritto degli appellati a percepire l'indennità di posizione variabile, per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, comma 1, d.lgs. 165/2001.
Contesta in particolare il riconoscimento di tale diritto nonostante l'assenza del provvedimento di graduazione delle funzioni provvedimento quest'ultimo che evidenziava doversi considerare, alla stregua dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, quale suo elemento costitutivo.
Ribadiva l'infondatezza della domanda degli odierni appellati rilevando come questi ultimi si fossero limitati a rivendicare la corresponsione dell'emolumento riconosciuto “a pioggia” ad altri dirigenti medici, senza fornire alcuna prova del valore delle funzioni che l'azienda datrice avrebbe potuto conferire loro, in caso di adozione dell'atto di graduazione delle funzioni e come relativamente agli appellati e non risultasse in atti nemmeno la relativa CP_10 CP_18 comunicazione di incarico.
Con un secondo motivo l'appellante contesta la gravata sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 26, 27 e 28 del C.C.N.L. 1998/2001 Dirigenza medica e veterinaria e degli artt. 24 e 45 del d.lgs. 165/2001.
Evidenzia come la mancata sottoscrizione dei contratti stipulati con gli appellati, con conseguente mancato perfezionamento degli incarichi conferiti, avesse impedito l'individuazione e la specificazione degli elementi necessari per la loro valida attribuzione e per la loro “pesatura” necessaria ai fini del riconoscimento della reclamata indennità.
Evidenzia inoltre come per le appellate e non fosse trascorso nemmeno il CP_18 CP_1 requisito dei 5 anni di attività, necessario ai sensi dell'art. 28 C.C.N.L. 2000, per il conferimento dell'incarico. Ribadisce inoltre l'assenza della graduatoria delle funzioni evidenziando come, a tale proposito, la disciplina normativa e contrattuale di riferimento (in particolare gli artt. 27 e 28 CCNL 2000) non contemplasse in capo all'amministrazione alcun obbligo o termine per la sua adozione.
Con un terzo motivo, avanzato in via subordinata, l'appellante contesta la gravata sentenza, sotto diversi profili, con riferimento alla quantificazione delle somme dovute agli appellati.
Ritiene innanzitutto la Corte che non possa trovare accoglimento l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da parte degli appellati.
Contrariamente a quanto sostenuto da questi ultimi la presente impugnazione deve reputarsi rispettosa degli oneri formali imposti dall'art. 434 c.p.c., in quanto fondata, così come risulta dalla precedente esposizione del contenuto dei motivi, su una specifica contestazione delle valutazioni effettuate dal Tribunale, contestazioni dalle quali si evincono, in modo implicito ma sufficientemente chiaro, anche le parti del provvedimento da intendersi impugnate.
Si osserva, ancora preliminarmente, che in assenza di prova della tempestiva riassunzione del giudizio nei confronti dell'appellata entro il termine di tre mesi ex art. 305 cpc dalla data Pt_14 di dichiarazione di interruzione dello stesso, il presente processo di appello dovrà, limitatamente a tale appellante, essere dichiarato estinto (con passaggio in giudicato ai sensi dell'art. 338 c.p.c., limitatamente a tale posizione, della gravata sentenza).
Tanto premesso i primi due motivi di appello, che possono essere esaminati congiuntamente stante la loro reciproca connessione (ove entrambi diretti a contestare la gravata sentenza nella parte in cui aveva ritenuto fondate le rivendicazioni degli odierni appellati a percepire direttamente la retribuzione di posizione variabile), meritano accoglimento alla stregua delle considerazioni che seguono.
Ritiene la Corte di aderire ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, con riferimento a fattispecie sovrapponibile, sul punto, alla presente, alla cui stregua in tema di dirigenza medica, la retribuzione di posizione variabile non contrattuale non può essere corrisposta ai dirigenti in assenza di provvedimento di graduazione delle funzioni e di pesatura degli incarichi;
pertanto, ove la P.A. effettui illegittimamente il relativo pagamento in favore di alcuni di tali dirigenti, gli altri, che da tale pagamento siano stati esclusi, non possono dolersi dell'avvenuta disparità di trattamento, dovendo, piuttosto, il datore di lavoro recuperare quanto indebitamente versato a coloro che non ne avevano diritto (Cass. n. 3513 del 07/02/2024, trattasi di pronuncia emessa con riferimento a fattispecie di dirigente medico, dipendente del odierno Parte_1 appellante, che rivendicava il proprio diritto all'indennità di retribuzione di posizione variabile prospettando l'illegittima esclusione dalla distribuzione “a pioggia” effettuata dall'azienda datrice nei confronti di altri dirigenti medici assunti a tempo indeterminato anteriormente al 01/01/2007).
Trattasi di principi giurisprudenziali affermati in continuità con quanto precedentemente Co enunciato dalla alla cui stregua in materia di dirigenza pubblica, il provvedimento di graduazione delle funzioni integra un elemento costitutivo della parte variabile della retribuzione di posizione, con la conseguenza che in sua mancanza la componente variabile non può essere determinata né con riferimento soltanto all'importanza e complessità dell'incarico ricoperto, né, in maniera indifferenziata, in proporzione alla disponibilità dell'apposito fondo aziendale (Cass. n. 20480/2020 emessa con riferimento ad una fattispecie in cui la domanda di riconoscimento della parte variabile della retribuzione di posizione era stata respinta perché mancava pacificamente la graduazione delle specifiche funzioni di direzione di un istituto penitenziario. Nello stesso senso Cass. n. 6956/2014).
Alla stregua di tali considerazioni, la domanda principale avanzata dagli appellanti non potrà trovare accoglimento, dovendosi attribuire effetto preclusivo ed assorbente alla mancata pacifica predisposizione da parte dell'azienda datrice, con riferimento al periodo oggetto di controversia del provvedimento di graduazione delle funzioni, elemento costitutivo del diritto oggetto di rivendicazione, senza che possa attribuirsi rilievo in senso contrario, a tale proposito, alla distribuzione “a pioggia” di tale emolumento così come disposto dall'ente appellante nei confronti di altri dirigenti medici.
Trattasi di considerazioni alle quali deve attribuirsi rilievo pienamente assorbente anche rispetto all'esame delle ulteriori contestazioni effettuate in via subordinata da parte dell'ente appellante anche con riferimento alla quantificazione delle somme dovute a tale titolo così come effettuata nella gravata sentenza.
Né, alla stregua delle considerazioni che seguono, potrà trovare accoglimento la domanda subordinata di risarcimento del danno per perdita di chance rivendicata dagli odierni appellati a seguito della mancata predisposizione da parte dell'azienda del provvedimento di graduazione delle funzioni, domanda quest'ultima riproposta dagli appellati, ex art. 346 c.p.c., anche nella presente fase di impugnazione e non esaminata dal giudice di prime cure in quanto assorbita dall'accoglimento della domanda principale.
Trattasi infatti di domanda che non può reputarsi supportata da idonee allegazioni dovendo ribadirsi a tale proposito, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., quanto già affermato, con riferimento a fattispecie analoga, da questa stessa Corte con la sentenza n. 2092 del 21/5/2021 (sempre nel senso dell'ìnfondatezza della domanda di risarcimento del danno per perdita di chance per carenza di allegazioni, con riferimento a fattispecie analoga di dipendente dell'ente appellante a cui non era stata corrisposta la retribuzione di posizione variabile, cfr. anche CdA Roma 1182/2024 del 11/07/2025).
Un risarcimento da perdita di chance (per l'omessa adozione del provvedimento di graduazione delle funzioni), postulava l'allegazione e prova di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, l'esistenza del danno con riferimento alla possibilità concreta di essere destinatari di un provvedimento di conferimento delle funzioni calibrato sulle specificità individuali di ciascun ricorrente, tenuto conto dei criteri e parametri di massima indicati dal CCNL (art. 51, comma 2, CCNL Area Dirigenza sanitaria del 5/12/1996) ossia:
“complessità della struttura in relazione alla sua articolazione interna, con particolare riguardo ai Dipartimenti;
grado di autonomia in relazione anche ad eventuale struttura sovraordinata;
grado di autonomia negli interventi e nelle attività professionali;
affidamento e gestione di budget;
consistenza delle risorse umane, finanziarie e strumentali ricomprese nel budget affidato;
importanza e delicatezza della funzione esplicitata da espresse e specifiche norme di legge;
svolgimento di funzioni di coordinamento, indirizzo, ispezione, vigilanza, verifica di attività direzionali grado di competenza specialistico - funzionale o professionale;
grado di responsabilità negli interventi e nelle decisioni degli altri Dirigenti dell'unità operativa appartenenti alla medesima professione;
grado di autonomia nella direzione della cura per i profili sanitari ove ciò sia previsto dalle leggi che regolano il relativo ordinamento professionale;
utilizzazione, nell'ambito della struttura, di metodologie e strumentazioni significativamente innovative e con valenza strategica per l'azienda od ente;
affidamento di programmi di ricerca, aggiornamento, tirocinio e formazione in rapporto alle esigenze didattiche dell'azienda od ente;
produzione di entrate proprie destinate al finanziamento generale dell'azienda od ente;
rilevanza degli incarichi di cui all'art. 54 e 55, interna all'unità operativa ovvero a livello aziendale;
ampiezza del bacino di utenza per le unità operative caratterizzate da tale elemento e reale capacità di soddisfacimento della domanda di servizi espressa;
valenza strategica della struttura rispetto agli obiettivi aziendali, purché collegata oggettivamente con uno o più dei precedenti criteri”.
Nella specie, gli appellati si sono limitati ad addure di aver diritto, a titolo risarcitorio, tutti, in egual misura e “a pioggia”, all'erogazione, in proprio favore, delle medesime somme corrisposte ad altri dirigenti medici, mentre avrebbero dovuto specificare (dandone idonea dimostrazione) quale “peso” avrebbe avuto l'incarico loro conferito, il livello di responsabilità e il corrispondente valore economico, rispetto ai parametri previsti dalla disciplina collettiva.
È evidente che l'aver ricoperto in passato incarichi di responsabilità è circostanza di per sé sola insufficiente a determinare, anche in via presuntiva, il valore delle funzioni che avrebbero potuto essere loro conferite se l' ente appellante avesse adottato il provvedimento di graduazione.
Deve rammentarsi che la perdita di "chance" costituisce un danno patrimoniale risarcibile, quale danno emergente, qualora sussista un pregiudizio certo (anche se non nel suo ammontare) consistente nella perdita di una possibilità attuale ed esige la prova, anche presuntiva, purché fondata su circostanze specifiche e concrete dell'esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, la sua attuale esistenza" (Cass. 19604/2016; 29829/2018), nel mentre, nella specie, gli appellati hanno, di fatto, invocato, una sorta di automatismo risarcitorio, contrario alle regole suddette (Cass. 22226/2020).
Alla stregua delle assorbenti considerazioni che precedono dovranno quindi, in accoglimento dell'appello, rigettarsi le domande avanzate dai lavoratori appellati indicati in epigrafe ad eccezione dell'appellata per la quale dovrà dichiararsi l'estinzione del giudizio. Pt_14
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza nei confronti dell'ente appellante CP_ mentre dovranno essere compensate le spese di lite di primo grado nei confronti dell' spese che dovranno essere dichiarate irripetibili nei confronti di tale ente quanto al presente grado di giudizio nel quale quest'ultimo è rimasto contumace.
Nulla dovrà invece disporsi quanto alle spese del grado nei confronti dell'appellata Pt_14 stante la mancata riassunzione nei suoi confronti del presente procedimento di appello.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando:
- dichiara l'estinzione del giudizio di appello nei confronti dell'appellata ; Parte_14
- statuendo sull'appello e in parziale riforma della gravata sentenza nel resto confermata, rigetta le domande degli altri lavoratori appellati.
Condanna i lavoratori appellati, ad eccezione di , al pagamento delle spese di Parte_14 lite nei confronti dell'ente appellante che liquida quanto al primo grado in complessivi € 21.027 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge e quanto al presente grado di giudizio in complessivi € 19.797 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Nulla sulle spese del grado nei confronti di . Parte_14
CP_ Compensa nei confronti dell' le spese di lite di primo grado e le dichiara irripetibili quanto al presente grado di giudizio.
Roma, 2.10.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott. EN Selmi dott.ssa Vittoria Di Sario
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. EN Selmi Consigliere rel. dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 02/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2825 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA in persona del Direttore Generale e legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici siti in Roma, via dei Portoghesi n.12
[...]
[...
, , , , Controparte_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4
, , , , CP_5 Controparte_6 CP_7 CP_8 CP_9
, , , ,
[...] CP_10 CP_11 Controparte_12 [...]
, Controparte_13 CP_14 Controparte_15 [...]
, , , , Controparte_16 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, e quali eredi di Parte_9 Parte_10 Parte_11 [...]
, e quali eredi DI CP_13 Parte_12 Parte_13 [...]
, , rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avvocato Antonio Leonardo Fraioli Per_1 ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Roma viale Ruggero Bacone 6
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, , , , CP_17 Parte_14 Parte_15 Parte_16
e rappresentati e difesi, giusta procura in atti, Parte_17 Controparte_18 dall'avvocato Antonio Accattatis elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Roma via
EN NI 10
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, contumace CP_19
CP_20
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 6765/2023 pubblicata in data 24/6/2023
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento del ricorso presentato dagli odierni appellati accertava il diritto di questi ultimi a percepire la retribuzione di posizione variabile con condanna dell' appellante al pagamento in Parte_18 loro favore, a tale titolo, delle somme specificamente indicate nel dispositivo della gravata sentenza, oltre interessi dalle scadenze al saldo e condanna al conseguente versamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali.
Avverso tale sentenza la proponeva appello fondato su più Parte_1 motivi.
, , , Controparte_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 [...]
, , , , , , CP_6 CP_7 CP_8 CP_9 CP_10 CP_11 CP_12
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[...] CP_14 Controparte_15 Controparte_16 Parte_2 [...]
, , , , , Pt_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
e quali eredi Di , Parte_9 Parte_10 Parte_11 CP_13 Parte_12
E quali eredi Di , , , Parte_13 Persona_1 CP_17 Parte_15 Parte_16
e si costituivano in giudizio resistendo all'accoglimento del Parte_17 Controparte_18 gravame.
Nel corso del giudizio, all'udienza del 24/4/2025 veniva dichiarata l'interruzione del giudizio nei confronti di a causa del decesso della stessa. CP_21 All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
Gli odierni appellati tutti dipendenti a tempo indeterminato del odierno appellante Parte_1 quali dirigenti medici, avevano agito in giudizio al fine di far valere il loro preteso diritto a percepire, a partire dal 16/07/2014 (l'appellata a partire dal 13/01/2015 e l'appellata CP_1
a partire dal 01/08/2017) la retribuzione di posizione di parte variabile nella misura, pari CP_18 ad € 14.267,10 annui (o quella diversa ritenuta di giustizia) corrisposta agli altri dirigenti medici dipendenti dell'appellante o, in via subordinata, il loro diritto, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento da parte dell'azienda datrice, a corrispondere loro lo stesso importo a decorrere dal 16/07/2009 (l'appellata a decorrere dal 15/04/2013 e l'appellata CP_1
a decorrere dal 01/08/2017). CP_18
Allegavano di essere tutti medici specializzati o plurispecializzati (in alcuni casi in possesso del titolo di dottore di ricerca o di diplomi di master universitario) con un rapporto di lavoro disciplinato dal C.C.N.L. Area Dirigenza Medico-Veterinaria rivendicando il loro diritto a percepire la retribuzione di posizione-parte variabile per l'importo di € 14.267,10 annui corrisposto, a partire da gennaio 2004, in particolare con la determinazione dirigenziale n. 100 del 8/9/2004, in eguale misura a tutti i dirigenti medici assunti in servizio presso il sino al Parte_1
01/01/2007.
Lamentavano l'illegittimità della mancata corresponsione di tale emolumento (nonostante svolgessero sin da gennaio 2004 attività lavorativa presso il Policlinico, gran parte di essi anche con contratto di lavoro subordinato quali Dirigenti medici, sia pure a tempo determinato), contestando l'illegittimità delle deliberazioni aziendali (DDG n. 29 del 11/10/2006 e 31 del 30/11/2006) con la quale l' la quale non aveva provveduto alla graduazione delle funzioni Pt_1 dirigenziali, aveva sospeso la predetta attribuzione automatica della retribuzione di posizione variabile ai medici che non erano stati assunti o trasferiti presso tale Azienda con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, inizialmente entro il 01/10/2006 e successivamente (con la DDG 31/2006) entro il 01/01/2007, continuando a corrisponderla agli altri dirigenti medici, lamentando l'illegittimità della mancata attribuzione di tale emolumento, a prescindere dal conferimento e dalla tipologia degli incarichi conferiti, solamente sulla base dei due elementi costituiti dalla data di assunzione e dalla tipologia di contratto stipulato (e cioè a tempo indeterminato anziché determinato).
Il Tribunale affermava la fondatezza della domanda.
Premesso lo svolgimento delle pregresse vicende del rapporto tra l'ente appellante e gli appellati e il contenuto della disciplina contrattuale e normativa dell'emolumento oggetto di controversia e rilevato come la retribuzione di posizione dovuta ai dirigenti sanitari fosse composta, alla stregua di quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale del settore, da una quota parte fissa ed una variabile, nonché da un'ulteriore quota, parimenti variabile, definita in sede aziendale, collegata all'incarico conferito sulla base della graduatoria delle funzioni affermava l'illegittimità (richiamando precedente di merito di questa stessa Corte di Appello) della restrizione della platea dei beneficiari della retribuzione di posizione variabile sulla base della data di assunzione e della tipologia di contratto stipulato.
Rilevava trattarsi di dati irrilevanti e neutri a tale fine, rilevando come la mancata corresponsione dell'emolumento oggetto di domanda fosse riconducibile ad un inadempimento dell'ente datore e cioè la mancata emanazione da parte di quest'ultima dell'atto di graduazione delle funzioni e come quest'ultimo atto non potesse coincidere con una condizione meramente potestativa di parte datoriale a danno dei lavoratori con conseguente violazione da parte dell'ente datore degli obblighi contrattuali di correttezza e buona fede.
Affermava pertanto il diritto degli odierni appellati a percepire la retribuzione variabile, quantificata, come da dispositivo (valutata la retribuzione variabile corrisposta ai medici che la percepiscono) sulla base dei conteggi riformulati da tale parte, considerando una decorrenza a partire dal 16/07/2014 per la generalità dei ricorrenti (ovvero dal quinquennio antecedente alla interruzione della prescrizione effettuata in data 16/07/2019), dal 13/01/2015 per l'appellata
(essendo la prescrizione è stata interrotta da quest'ultima in data 13/01/2020) e dal CP_1
01/08/2017 per l'appellata assunta con contratto di lavoro subordinato in data CP_18
01/08/2017.
Rideterminava inoltre la somma dovuta in ragione dell'orario svolto per i medici con un rapporto di lavoro a tempo parziale, quali (riproporzionata al 70%) o con rapporto Parte_8 di lavoro non esclusivo (con riduzione della retribuzione di posizione variabile al 50%).
Con un primo motivo l'appellante contesta la gravata sentenza, ove aveva riconosciuto la fondatezza delle rivendicazioni in ordine al diritto degli appellati a percepire l'indennità di posizione variabile, per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, comma 1, d.lgs. 165/2001.
Contesta in particolare il riconoscimento di tale diritto nonostante l'assenza del provvedimento di graduazione delle funzioni provvedimento quest'ultimo che evidenziava doversi considerare, alla stregua dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, quale suo elemento costitutivo.
Ribadiva l'infondatezza della domanda degli odierni appellati rilevando come questi ultimi si fossero limitati a rivendicare la corresponsione dell'emolumento riconosciuto “a pioggia” ad altri dirigenti medici, senza fornire alcuna prova del valore delle funzioni che l'azienda datrice avrebbe potuto conferire loro, in caso di adozione dell'atto di graduazione delle funzioni e come relativamente agli appellati e non risultasse in atti nemmeno la relativa CP_10 CP_18 comunicazione di incarico.
Con un secondo motivo l'appellante contesta la gravata sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 26, 27 e 28 del C.C.N.L. 1998/2001 Dirigenza medica e veterinaria e degli artt. 24 e 45 del d.lgs. 165/2001.
Evidenzia come la mancata sottoscrizione dei contratti stipulati con gli appellati, con conseguente mancato perfezionamento degli incarichi conferiti, avesse impedito l'individuazione e la specificazione degli elementi necessari per la loro valida attribuzione e per la loro “pesatura” necessaria ai fini del riconoscimento della reclamata indennità.
Evidenzia inoltre come per le appellate e non fosse trascorso nemmeno il CP_18 CP_1 requisito dei 5 anni di attività, necessario ai sensi dell'art. 28 C.C.N.L. 2000, per il conferimento dell'incarico. Ribadisce inoltre l'assenza della graduatoria delle funzioni evidenziando come, a tale proposito, la disciplina normativa e contrattuale di riferimento (in particolare gli artt. 27 e 28 CCNL 2000) non contemplasse in capo all'amministrazione alcun obbligo o termine per la sua adozione.
Con un terzo motivo, avanzato in via subordinata, l'appellante contesta la gravata sentenza, sotto diversi profili, con riferimento alla quantificazione delle somme dovute agli appellati.
Ritiene innanzitutto la Corte che non possa trovare accoglimento l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da parte degli appellati.
Contrariamente a quanto sostenuto da questi ultimi la presente impugnazione deve reputarsi rispettosa degli oneri formali imposti dall'art. 434 c.p.c., in quanto fondata, così come risulta dalla precedente esposizione del contenuto dei motivi, su una specifica contestazione delle valutazioni effettuate dal Tribunale, contestazioni dalle quali si evincono, in modo implicito ma sufficientemente chiaro, anche le parti del provvedimento da intendersi impugnate.
Si osserva, ancora preliminarmente, che in assenza di prova della tempestiva riassunzione del giudizio nei confronti dell'appellata entro il termine di tre mesi ex art. 305 cpc dalla data Pt_14 di dichiarazione di interruzione dello stesso, il presente processo di appello dovrà, limitatamente a tale appellante, essere dichiarato estinto (con passaggio in giudicato ai sensi dell'art. 338 c.p.c., limitatamente a tale posizione, della gravata sentenza).
Tanto premesso i primi due motivi di appello, che possono essere esaminati congiuntamente stante la loro reciproca connessione (ove entrambi diretti a contestare la gravata sentenza nella parte in cui aveva ritenuto fondate le rivendicazioni degli odierni appellati a percepire direttamente la retribuzione di posizione variabile), meritano accoglimento alla stregua delle considerazioni che seguono.
Ritiene la Corte di aderire ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, con riferimento a fattispecie sovrapponibile, sul punto, alla presente, alla cui stregua in tema di dirigenza medica, la retribuzione di posizione variabile non contrattuale non può essere corrisposta ai dirigenti in assenza di provvedimento di graduazione delle funzioni e di pesatura degli incarichi;
pertanto, ove la P.A. effettui illegittimamente il relativo pagamento in favore di alcuni di tali dirigenti, gli altri, che da tale pagamento siano stati esclusi, non possono dolersi dell'avvenuta disparità di trattamento, dovendo, piuttosto, il datore di lavoro recuperare quanto indebitamente versato a coloro che non ne avevano diritto (Cass. n. 3513 del 07/02/2024, trattasi di pronuncia emessa con riferimento a fattispecie di dirigente medico, dipendente del odierno Parte_1 appellante, che rivendicava il proprio diritto all'indennità di retribuzione di posizione variabile prospettando l'illegittima esclusione dalla distribuzione “a pioggia” effettuata dall'azienda datrice nei confronti di altri dirigenti medici assunti a tempo indeterminato anteriormente al 01/01/2007).
Trattasi di principi giurisprudenziali affermati in continuità con quanto precedentemente Co enunciato dalla alla cui stregua in materia di dirigenza pubblica, il provvedimento di graduazione delle funzioni integra un elemento costitutivo della parte variabile della retribuzione di posizione, con la conseguenza che in sua mancanza la componente variabile non può essere determinata né con riferimento soltanto all'importanza e complessità dell'incarico ricoperto, né, in maniera indifferenziata, in proporzione alla disponibilità dell'apposito fondo aziendale (Cass. n. 20480/2020 emessa con riferimento ad una fattispecie in cui la domanda di riconoscimento della parte variabile della retribuzione di posizione era stata respinta perché mancava pacificamente la graduazione delle specifiche funzioni di direzione di un istituto penitenziario. Nello stesso senso Cass. n. 6956/2014).
Alla stregua di tali considerazioni, la domanda principale avanzata dagli appellanti non potrà trovare accoglimento, dovendosi attribuire effetto preclusivo ed assorbente alla mancata pacifica predisposizione da parte dell'azienda datrice, con riferimento al periodo oggetto di controversia del provvedimento di graduazione delle funzioni, elemento costitutivo del diritto oggetto di rivendicazione, senza che possa attribuirsi rilievo in senso contrario, a tale proposito, alla distribuzione “a pioggia” di tale emolumento così come disposto dall'ente appellante nei confronti di altri dirigenti medici.
Trattasi di considerazioni alle quali deve attribuirsi rilievo pienamente assorbente anche rispetto all'esame delle ulteriori contestazioni effettuate in via subordinata da parte dell'ente appellante anche con riferimento alla quantificazione delle somme dovute a tale titolo così come effettuata nella gravata sentenza.
Né, alla stregua delle considerazioni che seguono, potrà trovare accoglimento la domanda subordinata di risarcimento del danno per perdita di chance rivendicata dagli odierni appellati a seguito della mancata predisposizione da parte dell'azienda del provvedimento di graduazione delle funzioni, domanda quest'ultima riproposta dagli appellati, ex art. 346 c.p.c., anche nella presente fase di impugnazione e non esaminata dal giudice di prime cure in quanto assorbita dall'accoglimento della domanda principale.
Trattasi infatti di domanda che non può reputarsi supportata da idonee allegazioni dovendo ribadirsi a tale proposito, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., quanto già affermato, con riferimento a fattispecie analoga, da questa stessa Corte con la sentenza n. 2092 del 21/5/2021 (sempre nel senso dell'ìnfondatezza della domanda di risarcimento del danno per perdita di chance per carenza di allegazioni, con riferimento a fattispecie analoga di dipendente dell'ente appellante a cui non era stata corrisposta la retribuzione di posizione variabile, cfr. anche CdA Roma 1182/2024 del 11/07/2025).
Un risarcimento da perdita di chance (per l'omessa adozione del provvedimento di graduazione delle funzioni), postulava l'allegazione e prova di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, l'esistenza del danno con riferimento alla possibilità concreta di essere destinatari di un provvedimento di conferimento delle funzioni calibrato sulle specificità individuali di ciascun ricorrente, tenuto conto dei criteri e parametri di massima indicati dal CCNL (art. 51, comma 2, CCNL Area Dirigenza sanitaria del 5/12/1996) ossia:
“complessità della struttura in relazione alla sua articolazione interna, con particolare riguardo ai Dipartimenti;
grado di autonomia in relazione anche ad eventuale struttura sovraordinata;
grado di autonomia negli interventi e nelle attività professionali;
affidamento e gestione di budget;
consistenza delle risorse umane, finanziarie e strumentali ricomprese nel budget affidato;
importanza e delicatezza della funzione esplicitata da espresse e specifiche norme di legge;
svolgimento di funzioni di coordinamento, indirizzo, ispezione, vigilanza, verifica di attività direzionali grado di competenza specialistico - funzionale o professionale;
grado di responsabilità negli interventi e nelle decisioni degli altri Dirigenti dell'unità operativa appartenenti alla medesima professione;
grado di autonomia nella direzione della cura per i profili sanitari ove ciò sia previsto dalle leggi che regolano il relativo ordinamento professionale;
utilizzazione, nell'ambito della struttura, di metodologie e strumentazioni significativamente innovative e con valenza strategica per l'azienda od ente;
affidamento di programmi di ricerca, aggiornamento, tirocinio e formazione in rapporto alle esigenze didattiche dell'azienda od ente;
produzione di entrate proprie destinate al finanziamento generale dell'azienda od ente;
rilevanza degli incarichi di cui all'art. 54 e 55, interna all'unità operativa ovvero a livello aziendale;
ampiezza del bacino di utenza per le unità operative caratterizzate da tale elemento e reale capacità di soddisfacimento della domanda di servizi espressa;
valenza strategica della struttura rispetto agli obiettivi aziendali, purché collegata oggettivamente con uno o più dei precedenti criteri”.
Nella specie, gli appellati si sono limitati ad addure di aver diritto, a titolo risarcitorio, tutti, in egual misura e “a pioggia”, all'erogazione, in proprio favore, delle medesime somme corrisposte ad altri dirigenti medici, mentre avrebbero dovuto specificare (dandone idonea dimostrazione) quale “peso” avrebbe avuto l'incarico loro conferito, il livello di responsabilità e il corrispondente valore economico, rispetto ai parametri previsti dalla disciplina collettiva.
È evidente che l'aver ricoperto in passato incarichi di responsabilità è circostanza di per sé sola insufficiente a determinare, anche in via presuntiva, il valore delle funzioni che avrebbero potuto essere loro conferite se l' ente appellante avesse adottato il provvedimento di graduazione.
Deve rammentarsi che la perdita di "chance" costituisce un danno patrimoniale risarcibile, quale danno emergente, qualora sussista un pregiudizio certo (anche se non nel suo ammontare) consistente nella perdita di una possibilità attuale ed esige la prova, anche presuntiva, purché fondata su circostanze specifiche e concrete dell'esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, la sua attuale esistenza" (Cass. 19604/2016; 29829/2018), nel mentre, nella specie, gli appellati hanno, di fatto, invocato, una sorta di automatismo risarcitorio, contrario alle regole suddette (Cass. 22226/2020).
Alla stregua delle assorbenti considerazioni che precedono dovranno quindi, in accoglimento dell'appello, rigettarsi le domande avanzate dai lavoratori appellati indicati in epigrafe ad eccezione dell'appellata per la quale dovrà dichiararsi l'estinzione del giudizio. Pt_14
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza nei confronti dell'ente appellante CP_ mentre dovranno essere compensate le spese di lite di primo grado nei confronti dell' spese che dovranno essere dichiarate irripetibili nei confronti di tale ente quanto al presente grado di giudizio nel quale quest'ultimo è rimasto contumace.
Nulla dovrà invece disporsi quanto alle spese del grado nei confronti dell'appellata Pt_14 stante la mancata riassunzione nei suoi confronti del presente procedimento di appello.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando:
- dichiara l'estinzione del giudizio di appello nei confronti dell'appellata ; Parte_14
- statuendo sull'appello e in parziale riforma della gravata sentenza nel resto confermata, rigetta le domande degli altri lavoratori appellati.
Condanna i lavoratori appellati, ad eccezione di , al pagamento delle spese di Parte_14 lite nei confronti dell'ente appellante che liquida quanto al primo grado in complessivi € 21.027 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge e quanto al presente grado di giudizio in complessivi € 19.797 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Nulla sulle spese del grado nei confronti di . Parte_14
CP_ Compensa nei confronti dell' le spese di lite di primo grado e le dichiara irripetibili quanto al presente grado di giudizio.
Roma, 2.10.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott. EN Selmi dott.ssa Vittoria Di Sario