Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/05/2025, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in Camera di ConIGlio e composto dai IGg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1182/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...] (Avv. LO Parte_1
VERSO GABRIELE);
E
, nato a [...] il [...] (Avv. LO TE
VERSO GABRIELE );
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: si vedano note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 19.05.2025 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente darsi atto che il presente provvedimento viene emesso a seguito della riserva assunta ex lege all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte assegnato alle parti in sostituzione dell'udienza del 19.05.2025.
Con le predette note, tempestivamente depositate, le parti hanno
2. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 3.10.2017;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto dei 27.10.-07.11/2017;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo:
“1) La casa coniugale sita in Palermo viale Michelangelo n. 1752 piano primo, con altro accesso da Via Olivella n.
5 - censita al NCEU al Foglio 38,
Particella 5876, Sub. 7, Zona censuaria 2, Categoria A/3, Classe 5,
Consistenza 6,0 vani, Superficie catastale Totale 129 mq., Totale escluso aree scoperte 124 mq., Rendita Euro 291,28, Via Olivella n.5 interno 7 piano 1, intestata a , proprietà ½ in regime di separazione dei TE beni e , proprietà ½ in regime di separazione dei beni – di Parte_1 proprietà di entrambi i coniugi in ragione del 50% cadauno, unitamente alla quota indivisa pari a 15/181 di area scoperta di pertinenza, sita in Palermo, estesa nell'intero mq 780 assoggettata a vincolo di inedificabilità e per mq 322 vincolata a parcheggio – censita al NCT al foglio 38, particela 5035, fico india di 3^, are 07.80, R.D. euro 7,45, R.A. euro 2,42 intestata per 15/362 a
[...]
e per 15/362 a – entrambi i beni già TE Parte_1 assegnata alla IG.ra , resteranno in assegnazione alla Parte_1 stessa, compreso il mobilio, gli arredi e corredi che ad oggi contiene la casa coniugale. Le spese per tutte le utenze, le spese condominiali ordinarie e la tassa sui rifiuti urbani restano a carico della IG.ra . Tale Parte_1 assegnazione avrà termine allo scadere di dodici mesi da oggi, quando, per accordo divorzile, scadrà anche il termine per la IG.ra di Parte_1
- 2 - esercitare la prelazione, oggi concessale dal IG. , per TE
l'acquisto del 50% della quota di proprietà di quest'ultimo;
2) Gli odierni coniugi, singolarmente percettori di autonomi redditi, rinunciano reciprocamente ad ogni assistenza sul piano economico;
3) Nulla corrisponderà il IG. a titolo di contributo al TE mantenimento della FI , essendo questa ormai autonoma Persona_1 economicamente e residente all'estero;
4) Nulla corrisponderà il IG. a titolo di contributo TE ordinario al mantenimento della FI , la quale Persona_2 continuerà a vivere con la madre, mentre le spese straordinarie sostenute nell'interesse di quest'ultima saranno affrontate al 50% ciascuno, dalla IG.ra e dal IG. nello specifico: Parte_1 TE apparecchi per la salute, occhiali, visite mediche specialistiche, visite e cure odontoiatriche e comunque per come indicato nel protocollo in uso in questo
Tribunale, fino a quando la FI non troverà idonea Persona_2 occupazione e si renderà economicamente indipendente;
5) Gli odierni coniugi concordano che in forza di quanto stabilito nella separazione omologata dal Tribunale di Palermo nei 27.10-07.11/2017, il IG.
resta debitore nei confronti della IG. TE Parte_1
esclusivamente della somma di € 10.000,00 (diecimila/00) e che tale
[...] obbligazione verrà estinta non prima che la casa coniugale venga venduta a terzi o ne venga venduta la quota del IG. alla IG.ra TE
. Nella prima ipotesi, quest'ultima incasserà il 50% del Parte_1 prezzo di vendita maggiorato di tale somma;
nel secondo caso, la IG.ra corrisponderà al IG. il 50% del valore Pt_1 TE concordato dell'immobile, decurtato di detta somma;
6) Resteranno al 50% tra gli odierni coniugi le spese anche tecniche per la negoziabilità della casa coniugale, così come le spese condominiali straordinarie, deliberate e/o messe in riscossione prima dell'eventuale acquisto da parte della IG.ra del 50% dell'immobile del IG. Pt_1 [...]
CP_1
7) Il c/c n. 4032606, cointestato, verrà estinto quando sarà ripianato CP_2
- 3 - il fido e l'eventuale saldo attivo verrà diviso in parti uguali tra gli odierni coniugi”.
3. Le superiori condizioni non sono contrarie né all'ordine pubblico, a norme imperative di legge né all'interesse della prole e possono, pertanto, essere recepite.
4. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51
c.p.c.:
1) preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo in data 25/09/1993, da , Parte_1 nata a [...] il [...] e da , nato a [...]
PALERMO il 11/09/1965, trascritto nei registri dello Stato civile di detto
Comune al n. 174 , parte II, serie A, dell'anno 1993, alle condizioni riportate in parte motiva;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di ConIGlio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 29/05/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal Giudice relatore.
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