Articolo 1738 del Codice civile
Articolo 1737Articolo 1739
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19 aprile 1942
Art. 1738.

(Revoca).

Finche' lo spedizioniere non abbia concluso il contratto di trasporto col vettore, il mittente puo' revocare l'ordine di spedizione, rimborsando lo spedizioniere delle spese sostenute e corrispondendogli un equo compenso per l'attivita' prestata.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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