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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 10/04/2025, n. 1067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1067 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Taranto Sezione Lavoro dr. Saverio Sodo, alla pubblica udienza del 10/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 6354 / 2022 contenzioso vertente
TRA
rappresentata e difesa dall' avv. FASANO MONICA e Parte_1 avv. VENTURA GIOVANNINA
RICORRENTE
E
, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. ORLANDO CIRO
CONVENUTO avente ad oggetto : riconoscimento superiore livello contrattuale e differenze retributive
CONCLUSIONI, RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.
132 cpc e 118 disp att cpc, come applicabili ex art. 58 legge 69/2009)
Con ricorso depositato il 06/09/2022 parte ricorrente, premesso di avere lavorato alle dipendenze della cooperativa convenuta (gerente di centri residenziali e semiresidenziali per accoglienza, prevenzione ed assistenza di soggetti disagiati e svantaggiati quai minori e disabili) dal 2-3-2009 al 12-1-2022 (quando dimessasi volontariamente), inquadrata nel livello B1 del CCNL cooperative sociali per essere adibita alle mansioni di vigilatrice e con pattuizione di orario di lavoro part time pari a
24 ore settimanali per quattro ore giornaliere e sei giorni alla settimana), ma avendo in realtà lavorato per 78 ore alla settimana e svolto mansioni concrete di educatrice coordinatrice (livello D3 della classificazione del CCNL di settore), ha chiesto che la convenuta fosse, previo accertamento dello svolgimento delle relative superiori mansioni, condannata al pagamento in suo favore della complessiva somma di euro
48.818,49 per differenze di retribuzione ordinaria, compenso per lavoro straordinario e differenze di tfr oltre accessori del credito, ed ancora alla connessa regolarizzazione previdenziale, con vittoria di spese e competenze di lite. Costituitasi, parte convenuta ha chiesto l'integrale rigetto del ricorso, col favore dei compensi di causa, contestando decisamente mansioni ed orari ex adverso dedotti e sottolineando come controparte avesse conseguito solo in data 30-4-2020 la qualifica per svolgere l'attività di educatrice professionale socio-pedagogico, onde non era concettualmente possibile che avesse disimpegnato le relative mansioni già da epoca antecedente, peraltro in violazione di quanto disposto dall'art. 46 del regolamento regionale pugliese n° 4/2007). Istruita la causa con interrogatorio formale della convenuta ed ascolto di testimoni questa, dopo reciproco deposito di note difensive scritte, è stata discussa oralmente alla odierna udienza e decisa come da separato dispositivo.
Il ricorso è infondato e va pertanto respinto. Dalla lettera di assunzione, sottoscritta per accettazione dalla ricorrente e prodotta da lei nel proprio fascicolo di parte, risulta che la stessa fu assunta con decorrenza 2-3-2009 per svolgere mansioni di vigilatrice ed inquadramento nel livello B1 del CCNL cooperative sociali, per un impegno lavorativo orario pari a 24 ore la settimana;
a fronte di tale pattuizione scritta tra e parti consegue ancora di più che incombe sulla ricorrente, come del resto previsto dall'art. 2697 primo comma codice civile, di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, consistenti nello svolgimento di mansioni di categoria superiore e nella prestazione di un orario di lavoro di gran lunga superiore alle 24 settimanali, come asserito nel ricorso introduttivo. A tale proposito, va rimarcato come l'art. 47 del CCNL applicabile al rapporto, prodotto nel fascicolo di parte attrice, prevede la sussunzione nella categoria
D dei lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze professionali tecniche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori, con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti;
le competenze professionali sono quelle derivanti dall'acquisizione di titoli abilitanti conseguiti secondo la legislazione corrente, ove richiesto…. In particolare risulta inquadrata in area/categoria D e precisamente nel livello D3 la figura della educatrice coordinatrice, rivendicata dalla odierna ricorrente. La stessa disposizione del CCNL sussume invece nell'area categoria B, posizione economica B1
(ovvero quella aziendalmente attribuita alla ricorrente) i lavoratori con funzioni di addetta all'infanzia con funzioni non educative, operatrice socio assistenziale o addetta all'accoglienza di base o non formata. Ciò posto, già a livello documentale assume significativo valore una lettera di giustificazioni (prodotta nel fascicolo della resistente) che l'attrice ebbe ad inviare alla datrice di lavoro nel 2017, in occasione di un addebito disciplinare, nella quale, lungi dall'attribuire a sé la qualifica ed il ruolo di coordinatrice, li attribuì invece alla sua collega . Quanto alla prova Per_1 testimoniale, va rimarcato come i testi addotti da parte resistente, ovvero Tes_1
, e hanno concordemente confermato le circostanze di prova Tes_2 Tes_3 Tes_4 indicate dalla stessa parte, ovvero che la ricorrente si limitava a vigilare/controllare, assistere/affiancare i minori dentro e fuori la struttura (come ad esempio, durante i pasti o mentre svolgevano i compiti, o al momento della loro uscita da scuola), mentre al contrario ella non svolgeva le mansioni di educatrice professionale coordinatrice. Al riguardo deve evidenziarsi come particolarmente attendibili devono ritenersi le conformi deposizioni della teste (ex dipendente della cooperativa Testimone_5 nonché collega della dal 2009 al 2013/2014), (collega di Pt_1 Testimone_6 lavoro dal 2011 ed ancora attuale dipendente), (psicologa dipendente della Tes_7 cooperativa dal 2017), la quale ha precisato che “le mansioni di educatore coordinatore prevedono delle mansioni come la programmazione di interventi educativi individualizzati, l'implementazione degli stessi, verifica periodica con conseguente possibile revisione degli obiettivi previsti, confronto periodico con i genitori dei minori ospiti della comunità, contatti con i servizi sociali nelle persone degli assistenti sociali competenti per i singoli casi. Tutto questo la IG.ra non lo ha mai svolto.” Ed Pt_1 ancora , ex dipendente della cooperativa dal 2009 al 2019, che ha Testimone_8 confermato anch'ella i capitoli di prova articolati dalla convenuta. Quanto alle deposizioni dei testi addotti dalla ricorrente, occorre sottolineare come la Tes_9 nulla ricorda sui fatti di causa, mentre appare contraddittoria
[...] Tes_10 nella misura in cui dapprima afferma di essere stata collega della ricorrente dall'anno
2009 al 2017 (periodo in verità coincidente con le risultanze documentali fornite da parte convenuta dopo la sua testimonianza per dedurne la poca attendibilità, da cui si evince avere ella lavorato regolarizzata dal giugno 2010 al novembre 2016) e poi inopinatamente afferma che la nei 13 anni del suo lavoro aveva svolto funzioni Pt_1 di educatrice vigilatrice e coordinatrice (benchè ella teste non presente per tutti questi tredici anni ma solo per sei/sette anni); infine la teste ha riferito di Tes_11 circostanze, molte delle quali peraltro apprese de relato da imprecisati altri ospiti della cooperativa, in apparenza favorevoli alla ma da prendere cum grano salis, Pt_1 vieppiù in quanto inerenti ad un periodo dal 2017 al 2021, quando la teste, nata nel
2004, era ancora minorenne. Peraltro nessuno dei testi ha chiaramente precisato che l'orario lavorativo dell'attrice sia stato superiore alle 24 ore settimanali. Quanto alla documentazione successiva prodotta dall'attrice in corso di causa, va rimarcata la irrilevanza di dichiarazioni inviate dalla stessa tramite mail o whatsapp che, proprio perché provenienti dalla stessa parte, non possono costituire prova di fatti a sé favorevoli;
d'altro canto sono parimenti inutilizzabili le risultanze e gli esiti della Cont diffida accertativa da parte dell' , in quanto conclusi già nel 2021 e dunque, siccome già producibili unitamente al deposito del ricorso introduttivo del giudizio, da considerarsi tardivi e dunque inutilizzabili (cfr. Cass. SS.UU. 8202/2005). Inoltre, ma non ultimo, ritiene il giudicante che in ogni caso le attività che la avrebbe Pt_1 concretamente svolto (senza peraltro dimostrarle in toto), per come elencate al paragrafo 8 di pag. 3 del ricorso introduttivo, non rientrino nel novero di quelle ascritte dal CCNL alla categoria D, livello 3, quanto piuttosto nel livello B1, attribuitole dalla datrice di lavoro.
Ne consegue il rigetto del ricorso, ma una innegabile difficoltà di ricostruzione del quadro istruttorio, caratterizzato da margini di controvertibilità, costituisce grave motivo di compensazione delle spese processuali tra le parti (cfr. la sentenza costituzionale 77/2018).
P.T.M.
a)- rigetta il ricorso;
b)- spese processuali compensate;
c)- giorni 30 per deposito sentenza.
Taranto, 10-4-2025 Il giudice
Dott. Saverio Sodo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Taranto Sezione Lavoro dr. Saverio Sodo, alla pubblica udienza del 10/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 6354 / 2022 contenzioso vertente
TRA
rappresentata e difesa dall' avv. FASANO MONICA e Parte_1 avv. VENTURA GIOVANNINA
RICORRENTE
E
, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. ORLANDO CIRO
CONVENUTO avente ad oggetto : riconoscimento superiore livello contrattuale e differenze retributive
CONCLUSIONI, RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.
132 cpc e 118 disp att cpc, come applicabili ex art. 58 legge 69/2009)
Con ricorso depositato il 06/09/2022 parte ricorrente, premesso di avere lavorato alle dipendenze della cooperativa convenuta (gerente di centri residenziali e semiresidenziali per accoglienza, prevenzione ed assistenza di soggetti disagiati e svantaggiati quai minori e disabili) dal 2-3-2009 al 12-1-2022 (quando dimessasi volontariamente), inquadrata nel livello B1 del CCNL cooperative sociali per essere adibita alle mansioni di vigilatrice e con pattuizione di orario di lavoro part time pari a
24 ore settimanali per quattro ore giornaliere e sei giorni alla settimana), ma avendo in realtà lavorato per 78 ore alla settimana e svolto mansioni concrete di educatrice coordinatrice (livello D3 della classificazione del CCNL di settore), ha chiesto che la convenuta fosse, previo accertamento dello svolgimento delle relative superiori mansioni, condannata al pagamento in suo favore della complessiva somma di euro
48.818,49 per differenze di retribuzione ordinaria, compenso per lavoro straordinario e differenze di tfr oltre accessori del credito, ed ancora alla connessa regolarizzazione previdenziale, con vittoria di spese e competenze di lite. Costituitasi, parte convenuta ha chiesto l'integrale rigetto del ricorso, col favore dei compensi di causa, contestando decisamente mansioni ed orari ex adverso dedotti e sottolineando come controparte avesse conseguito solo in data 30-4-2020 la qualifica per svolgere l'attività di educatrice professionale socio-pedagogico, onde non era concettualmente possibile che avesse disimpegnato le relative mansioni già da epoca antecedente, peraltro in violazione di quanto disposto dall'art. 46 del regolamento regionale pugliese n° 4/2007). Istruita la causa con interrogatorio formale della convenuta ed ascolto di testimoni questa, dopo reciproco deposito di note difensive scritte, è stata discussa oralmente alla odierna udienza e decisa come da separato dispositivo.
Il ricorso è infondato e va pertanto respinto. Dalla lettera di assunzione, sottoscritta per accettazione dalla ricorrente e prodotta da lei nel proprio fascicolo di parte, risulta che la stessa fu assunta con decorrenza 2-3-2009 per svolgere mansioni di vigilatrice ed inquadramento nel livello B1 del CCNL cooperative sociali, per un impegno lavorativo orario pari a 24 ore la settimana;
a fronte di tale pattuizione scritta tra e parti consegue ancora di più che incombe sulla ricorrente, come del resto previsto dall'art. 2697 primo comma codice civile, di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, consistenti nello svolgimento di mansioni di categoria superiore e nella prestazione di un orario di lavoro di gran lunga superiore alle 24 settimanali, come asserito nel ricorso introduttivo. A tale proposito, va rimarcato come l'art. 47 del CCNL applicabile al rapporto, prodotto nel fascicolo di parte attrice, prevede la sussunzione nella categoria
D dei lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze professionali tecniche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori, con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti;
le competenze professionali sono quelle derivanti dall'acquisizione di titoli abilitanti conseguiti secondo la legislazione corrente, ove richiesto…. In particolare risulta inquadrata in area/categoria D e precisamente nel livello D3 la figura della educatrice coordinatrice, rivendicata dalla odierna ricorrente. La stessa disposizione del CCNL sussume invece nell'area categoria B, posizione economica B1
(ovvero quella aziendalmente attribuita alla ricorrente) i lavoratori con funzioni di addetta all'infanzia con funzioni non educative, operatrice socio assistenziale o addetta all'accoglienza di base o non formata. Ciò posto, già a livello documentale assume significativo valore una lettera di giustificazioni (prodotta nel fascicolo della resistente) che l'attrice ebbe ad inviare alla datrice di lavoro nel 2017, in occasione di un addebito disciplinare, nella quale, lungi dall'attribuire a sé la qualifica ed il ruolo di coordinatrice, li attribuì invece alla sua collega . Quanto alla prova Per_1 testimoniale, va rimarcato come i testi addotti da parte resistente, ovvero Tes_1
, e hanno concordemente confermato le circostanze di prova Tes_2 Tes_3 Tes_4 indicate dalla stessa parte, ovvero che la ricorrente si limitava a vigilare/controllare, assistere/affiancare i minori dentro e fuori la struttura (come ad esempio, durante i pasti o mentre svolgevano i compiti, o al momento della loro uscita da scuola), mentre al contrario ella non svolgeva le mansioni di educatrice professionale coordinatrice. Al riguardo deve evidenziarsi come particolarmente attendibili devono ritenersi le conformi deposizioni della teste (ex dipendente della cooperativa Testimone_5 nonché collega della dal 2009 al 2013/2014), (collega di Pt_1 Testimone_6 lavoro dal 2011 ed ancora attuale dipendente), (psicologa dipendente della Tes_7 cooperativa dal 2017), la quale ha precisato che “le mansioni di educatore coordinatore prevedono delle mansioni come la programmazione di interventi educativi individualizzati, l'implementazione degli stessi, verifica periodica con conseguente possibile revisione degli obiettivi previsti, confronto periodico con i genitori dei minori ospiti della comunità, contatti con i servizi sociali nelle persone degli assistenti sociali competenti per i singoli casi. Tutto questo la IG.ra non lo ha mai svolto.” Ed Pt_1 ancora , ex dipendente della cooperativa dal 2009 al 2019, che ha Testimone_8 confermato anch'ella i capitoli di prova articolati dalla convenuta. Quanto alle deposizioni dei testi addotti dalla ricorrente, occorre sottolineare come la Tes_9 nulla ricorda sui fatti di causa, mentre appare contraddittoria
[...] Tes_10 nella misura in cui dapprima afferma di essere stata collega della ricorrente dall'anno
2009 al 2017 (periodo in verità coincidente con le risultanze documentali fornite da parte convenuta dopo la sua testimonianza per dedurne la poca attendibilità, da cui si evince avere ella lavorato regolarizzata dal giugno 2010 al novembre 2016) e poi inopinatamente afferma che la nei 13 anni del suo lavoro aveva svolto funzioni Pt_1 di educatrice vigilatrice e coordinatrice (benchè ella teste non presente per tutti questi tredici anni ma solo per sei/sette anni); infine la teste ha riferito di Tes_11 circostanze, molte delle quali peraltro apprese de relato da imprecisati altri ospiti della cooperativa, in apparenza favorevoli alla ma da prendere cum grano salis, Pt_1 vieppiù in quanto inerenti ad un periodo dal 2017 al 2021, quando la teste, nata nel
2004, era ancora minorenne. Peraltro nessuno dei testi ha chiaramente precisato che l'orario lavorativo dell'attrice sia stato superiore alle 24 ore settimanali. Quanto alla documentazione successiva prodotta dall'attrice in corso di causa, va rimarcata la irrilevanza di dichiarazioni inviate dalla stessa tramite mail o whatsapp che, proprio perché provenienti dalla stessa parte, non possono costituire prova di fatti a sé favorevoli;
d'altro canto sono parimenti inutilizzabili le risultanze e gli esiti della Cont diffida accertativa da parte dell' , in quanto conclusi già nel 2021 e dunque, siccome già producibili unitamente al deposito del ricorso introduttivo del giudizio, da considerarsi tardivi e dunque inutilizzabili (cfr. Cass. SS.UU. 8202/2005). Inoltre, ma non ultimo, ritiene il giudicante che in ogni caso le attività che la avrebbe Pt_1 concretamente svolto (senza peraltro dimostrarle in toto), per come elencate al paragrafo 8 di pag. 3 del ricorso introduttivo, non rientrino nel novero di quelle ascritte dal CCNL alla categoria D, livello 3, quanto piuttosto nel livello B1, attribuitole dalla datrice di lavoro.
Ne consegue il rigetto del ricorso, ma una innegabile difficoltà di ricostruzione del quadro istruttorio, caratterizzato da margini di controvertibilità, costituisce grave motivo di compensazione delle spese processuali tra le parti (cfr. la sentenza costituzionale 77/2018).
P.T.M.
a)- rigetta il ricorso;
b)- spese processuali compensate;
c)- giorni 30 per deposito sentenza.
Taranto, 10-4-2025 Il giudice
Dott. Saverio Sodo