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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 10/09/2025, n. 1385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1385 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5620/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5620/2022 tra
Parte_1
ATTORE/I e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 10 settembre 2025 ad ore 11:31 innanzi al dott. Claudio Cicconi, sono comparsi:
Per l'avv. SPAZZI STEFANO, Parte_1
Per l'avv. RANDAZZO SUSANNA, CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come nelle memorie conclusionali regolarmente depositate.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 13:50, il Giudice riapre il verbale, assenti le parti, e all'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice on.
dott. Claudio Cicconi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on. dott. Claudio Cicconi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5620/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SPAZZI STEFANO, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in C.so Mazzini n.170 di Ancona presso il difensore avv. SPAZZI STEFANO
ATTORE OPPONENETE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RANDAZZO SUSANNA, CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Via Leopardi n.2 di Ancona presso il difensore avv. RANDAZZO
SUSANNA
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Parte opponente
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria argomentazione, deduzione ed eccezione disattesa, per i motivi diffusamente esposti in narrativa: Nel merito: 1) accertare e dichiarare che alcun contratto e/o accordo in qualsivoglia forma è intercorso né alcun compenso è stato pattuito tra
e che pertanto nessuna somma è dovuta da ad Parte_1 CP_1 Parte_1 CP_1 in conseguenza dichiarare la carenza di legittimazione passiva di avuto riguardo al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1286/2022 del Tribunale di Ancona e revocare lo stesso predetto decreto ingiuntivo. Respingere integralmente ogni richiesta di con qualunque statuizione. Con CP_1 vittoria di spese, diritti ed onorari”. pagina 2 di 6 Parte opposta
“Rigettare la proposta opposizione e per l'effetto:
- Confermare il decreto ingiuntivo n. 1286/2022 (RG 3645/2022);
- Condannare l'opponente al pagamento dell'importo del D.I, n. 1286/2022 pari ad € 8.063,33 alla data del 18/03/2022 oltre interessi maturati e maturandi e/o nella misura che verrà ritenuta secondo il
Suo prudente apprezzamento dal Giudice per il rapporto contrattuale insorto tra le parti.
- In via sussidiaria, gradata e subordinata, ove mai fosse disposta la revoca del D.I. opposto, accogliersi la proposta azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. e per l'effetto dichiararsi
l'opponente tenuta al pagamento in favore della comparente della somma ritenuta di giustizia oltre interessi sino all'effettivo definitivo pagamento.
- Rigettare ogni avversa conclusione, eccezione deduzione e richiesta infondata ed illegittima ad ogni effetto e conseguenze di legge;
- Condannare l'opponente al pagamento delle spese, diritti e onorari della presente procedura e di quella monitoria, oltre rimborso degli oneri di legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Sulle spese: Condannare al pagamento delle spese processuali ex artt. 96 c.p.c.” Pt_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge 69/2009, e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell'atto di citazione e della documentazione allegata nonché di tutti gli altri atti e documenti di causa, che qui integralmente si richiamano.
***
Con atto di citazione notificato il 29.11.2022 l'opponente adiva l'intestato Tribunale in opposizione al
D.I. n. 1286/2022 (RG 3645/2022), notificato il 04.11.2022, con il quale, su ricorso dell'opposta, veniva ingiunto il pagamento della somma, interessi e spese ivi indicate.
La domanda avanzata dalla società opposta, la , riguardava un credito pari ad € 8.063,33 Controparte_1 per l'attività di intermediazione e consulenza commerciale, diretta alla realizzazione di lavori edili usufruendo delle agevolazioni fiscali in essere.
Parte opposta precisava che il compenso richiesto traeva origine, secondo quanto asserito, dal mancato pagamento da parte di del compenso pattuito nella misura del 5% per l'attività di Parte_1 intermediazione e consulenza commerciale svolta da nella persona del suo legale Controparte_1
pagina 3 di 6 rappresentante IG. finalizzata alla realizzazione dei lavori edili presso il Condominio di Parte_2
Via Podesti n. 84 in Ancona, usufruendo delle agevolazioni fiscali del cd. "Bonus facciate".
Parte opponente evidenziava l'assoluta carenza di legittimazione passiva in capo a posta Parte_1
l'inesistenza di un qualsivoglia accordo commerciale, e con esso inesistenti presunti compensi, tra e risultando per l'effetto completamente assente il rapporto sottostante Controparte_1 Parte_1 ricostruito dall'opposta nel procedimento monitorio.
L'istruttoria espletata, sia documentale sia testimoniale, non ha dimostrato l'esistenza di un accordo commerciale “formale” tra le due società, ma comunque l'esistenza di una collaborazione tra le parti, ciascuna nel proprio ruolo, a favore del committente finale, il condominio di Via Podesti n.84 ad
Ancona, per l'ottenimento del cd. “bonus facciate” e per la relativa sua realizzazione.
L'attività dell'opposta a favore dell'opponente, infatti, risulta documentata sia dalla documentazione prodotta dalla stessa in corso di causa (cfr. doc.ti nn. 3, 10, 11, 11 bis, 11 ter e 13), ma soprattutto dal contenuto del verbale assembleare del 23.02.2021 (cfr. doc.1) dove inizialmente il ruolo di general contractor era stato assegnato ad rappresentata anch'essa dal citato Controparte_2 Parte_2 poi sostituito da per iniziativa di dello stesso il quale Parte_1 Controparte_1 Pt_2 indubbiamente ha procacciato l'affare all'opponente, supportandolo professionalmente nell'evasione della commessa.
Posto quanto sopra, non sembra reggere la tesi difensiva di parte opponente circa Parte_1
l'assenza totale di rapporti con l' il cui legale rappresentate era il citato Controparte_1 Parte_2 così come dichiarato nell'interrogatorio formale reso dal legale rappresentante della la Parte_1 quale ha semplicemente affermato “non ho affidato alcun incarico al sig. . Parte_2
A sostegno di quanto sopra considerato operano le dichiarazioni di , amministratrice del Testimone_1 condominio coinvolto, la quale ha dichiarato: “ho sempre trattato con , la segretaria (della CP_3
e per conto di ” precisando, altresì, “ho chiesto sempre Parte_1 Parte_2 Pt_1 spiegazioni all' e che “ si rappresentava come il nuovo General Contractor dando Pt_2 Pt_2 sempre spiegazioni ai condomini”.
La stessa teste, inoltre, ha precisato che è stata presentata al Condominio proprio da Parte_1
il quale è stato sempre presente ed è sempre stato il suo riferimento in primis, seguito Parte_2 poi da padre della legale rappresentante della e dalla segretaria di Testimone_2 Parte_1 quest'ultima, IG.ra . Testimone_3
Dall'esame proprio della ora ex segretaria della è emerso, altresì, il Tes_3 Parte_1 riconoscimento delle mail intercorse con l' anche se la stessa non è stata in grado di confermare Pt_2
l'esistenza di un incarico formale allo stesso da parte della Parte_1
pagina 4 di 6 L'utilizzo improprio della mail del padre della legale rappresentante della da parte della Parte_1 citata segretaria per interloquirsi con l' così come rappresentato “ipoteticamente” dallo stesso Pt_2 in sede di prova testimoniale, non appare credibile, anche perché la teste Testimone_2 Tes_1
, sopra citata, ha affermato che si comportava ed affermava di essere il
[...] Testimone_2 titolare (della precisando che alle riunioni condominiali c'era sempre e soltanto Parte_1 insieme a (la cui presenza di entrambi, verosimilmente, non veniva Testimone_2 Parte_2 sempre verbalizzata).
Posto quanto sopra, l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere accolta, poiché non è stato provato formalmente un rapporto contrattuale “tipico” intercorso tra l'opponente e l'opposta, sicché la somma richiesta nel decreto ingiuntivo è sprovvista di una corretta quantificazione, ma non vi è dubbio alcuno che tra le due società vi sia stato un rapporto professionale / commerciale finalizzato all'ottenimento della commessa da parte del condominio citato ed al conseguente supporto professionale per il buon fine dell'ottenimento del cd. “bonus facciate”.
Tenuto conto che per altro cantiere vi erano già stati rapporti tra le due società con regolare pagamento da parte della all'opposta, circostanza non oggetto di contestazione, non vi è dubbio che Parte_1
l'opponente si sia servita dell'opposta per l'ottenimento della commessa e per il buon fine della stessa, il tutto attraverso un costante impegno da parte del citato legale rappresentante Parte_2 dell'opposta.
Si rammenta, inoltre, che per lo stesso affare prima era stato indicato come General Contractor la società rappresentata sempre dal citato successivamente sostituita Controparte_4 Parte_2 dalla per ragioni non emerse nel presente giudizio. CP_5
Nella fattispecie in esame, pertanto, si ravvisa un rapporto contrattuale atipico dove è ravvisabile un'attività professionale svolta dell'opposta a favore dell'opponente, con lo svolgimento di un incarico, il quale presuppone il diritto al compenso, pur nell'assenza di una forma idonea a manifestare la volontà di avvalersi dell'opera professionale dell'opposta ex art. 2230 c.c..
Non essendo stato previsto un compenso ed in mancanza di un accordo formale, lo stesso può essere determinato dal Giudice facendo riferimento ai principi generali di mercato, non essendo applicabili tariffe professionali.
Posto quanto sopra, il Giudicante ritiene di determinare il compenso nella cifra omnicomprensiva di
€.4.500,00, sicché appare inutile esaminare la domanda subordinata di arricchimento senza causa formulata ex art. 2041 c.c. da parte opposta nella prima memoria ex art. 183 c.p.c..
Riguardo, invece alla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata sempre da parte opposta nei confronti di parte opponente, si rammenta che l'art. 96 c.p.c. richiede che la soccombenza della parte pagina 5 di 6 sia totale e, quindi, non può aversi condanna della parte totalmente / parzialmente vittoriosa come nel caso in esame.
Non si riscontra, poi, nel comportamento processuale dell'opponente un abuso del diritto di azione (né la male fede di chi resiste in giudizio) consapevole dell'infondatezza della propria pretesa.
Stante la parziale soccombenza reciproca delle parti, appare equo disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
ACCOGLIE, per quanto di ragione, l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1286/2022 (RG 3645/2022), notificato il 04.11.2022, che per l'effetto revoca in ogni sua parte;
ACCOGLIE, per quanto di ragione, la domanda dell'opposta e, per l'effetto, condanna l'opponente al pagamento di €.4.500,00 a favore della stessa, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
RESPINGE tutte le altre domande;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura, parti assenti, ed allegazione al verbale.
Ancona, 10 settembre 2025.
Il Giudice on. dott. Claudio Cicconi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5620/2022 tra
Parte_1
ATTORE/I e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 10 settembre 2025 ad ore 11:31 innanzi al dott. Claudio Cicconi, sono comparsi:
Per l'avv. SPAZZI STEFANO, Parte_1
Per l'avv. RANDAZZO SUSANNA, CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come nelle memorie conclusionali regolarmente depositate.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 13:50, il Giudice riapre il verbale, assenti le parti, e all'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice on.
dott. Claudio Cicconi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on. dott. Claudio Cicconi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5620/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SPAZZI STEFANO, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in C.so Mazzini n.170 di Ancona presso il difensore avv. SPAZZI STEFANO
ATTORE OPPONENETE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RANDAZZO SUSANNA, CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Via Leopardi n.2 di Ancona presso il difensore avv. RANDAZZO
SUSANNA
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Parte opponente
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria argomentazione, deduzione ed eccezione disattesa, per i motivi diffusamente esposti in narrativa: Nel merito: 1) accertare e dichiarare che alcun contratto e/o accordo in qualsivoglia forma è intercorso né alcun compenso è stato pattuito tra
e che pertanto nessuna somma è dovuta da ad Parte_1 CP_1 Parte_1 CP_1 in conseguenza dichiarare la carenza di legittimazione passiva di avuto riguardo al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1286/2022 del Tribunale di Ancona e revocare lo stesso predetto decreto ingiuntivo. Respingere integralmente ogni richiesta di con qualunque statuizione. Con CP_1 vittoria di spese, diritti ed onorari”. pagina 2 di 6 Parte opposta
“Rigettare la proposta opposizione e per l'effetto:
- Confermare il decreto ingiuntivo n. 1286/2022 (RG 3645/2022);
- Condannare l'opponente al pagamento dell'importo del D.I, n. 1286/2022 pari ad € 8.063,33 alla data del 18/03/2022 oltre interessi maturati e maturandi e/o nella misura che verrà ritenuta secondo il
Suo prudente apprezzamento dal Giudice per il rapporto contrattuale insorto tra le parti.
- In via sussidiaria, gradata e subordinata, ove mai fosse disposta la revoca del D.I. opposto, accogliersi la proposta azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. e per l'effetto dichiararsi
l'opponente tenuta al pagamento in favore della comparente della somma ritenuta di giustizia oltre interessi sino all'effettivo definitivo pagamento.
- Rigettare ogni avversa conclusione, eccezione deduzione e richiesta infondata ed illegittima ad ogni effetto e conseguenze di legge;
- Condannare l'opponente al pagamento delle spese, diritti e onorari della presente procedura e di quella monitoria, oltre rimborso degli oneri di legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Sulle spese: Condannare al pagamento delle spese processuali ex artt. 96 c.p.c.” Pt_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge 69/2009, e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell'atto di citazione e della documentazione allegata nonché di tutti gli altri atti e documenti di causa, che qui integralmente si richiamano.
***
Con atto di citazione notificato il 29.11.2022 l'opponente adiva l'intestato Tribunale in opposizione al
D.I. n. 1286/2022 (RG 3645/2022), notificato il 04.11.2022, con il quale, su ricorso dell'opposta, veniva ingiunto il pagamento della somma, interessi e spese ivi indicate.
La domanda avanzata dalla società opposta, la , riguardava un credito pari ad € 8.063,33 Controparte_1 per l'attività di intermediazione e consulenza commerciale, diretta alla realizzazione di lavori edili usufruendo delle agevolazioni fiscali in essere.
Parte opposta precisava che il compenso richiesto traeva origine, secondo quanto asserito, dal mancato pagamento da parte di del compenso pattuito nella misura del 5% per l'attività di Parte_1 intermediazione e consulenza commerciale svolta da nella persona del suo legale Controparte_1
pagina 3 di 6 rappresentante IG. finalizzata alla realizzazione dei lavori edili presso il Condominio di Parte_2
Via Podesti n. 84 in Ancona, usufruendo delle agevolazioni fiscali del cd. "Bonus facciate".
Parte opponente evidenziava l'assoluta carenza di legittimazione passiva in capo a posta Parte_1
l'inesistenza di un qualsivoglia accordo commerciale, e con esso inesistenti presunti compensi, tra e risultando per l'effetto completamente assente il rapporto sottostante Controparte_1 Parte_1 ricostruito dall'opposta nel procedimento monitorio.
L'istruttoria espletata, sia documentale sia testimoniale, non ha dimostrato l'esistenza di un accordo commerciale “formale” tra le due società, ma comunque l'esistenza di una collaborazione tra le parti, ciascuna nel proprio ruolo, a favore del committente finale, il condominio di Via Podesti n.84 ad
Ancona, per l'ottenimento del cd. “bonus facciate” e per la relativa sua realizzazione.
L'attività dell'opposta a favore dell'opponente, infatti, risulta documentata sia dalla documentazione prodotta dalla stessa in corso di causa (cfr. doc.ti nn. 3, 10, 11, 11 bis, 11 ter e 13), ma soprattutto dal contenuto del verbale assembleare del 23.02.2021 (cfr. doc.1) dove inizialmente il ruolo di general contractor era stato assegnato ad rappresentata anch'essa dal citato Controparte_2 Parte_2 poi sostituito da per iniziativa di dello stesso il quale Parte_1 Controparte_1 Pt_2 indubbiamente ha procacciato l'affare all'opponente, supportandolo professionalmente nell'evasione della commessa.
Posto quanto sopra, non sembra reggere la tesi difensiva di parte opponente circa Parte_1
l'assenza totale di rapporti con l' il cui legale rappresentate era il citato Controparte_1 Parte_2 così come dichiarato nell'interrogatorio formale reso dal legale rappresentante della la Parte_1 quale ha semplicemente affermato “non ho affidato alcun incarico al sig. . Parte_2
A sostegno di quanto sopra considerato operano le dichiarazioni di , amministratrice del Testimone_1 condominio coinvolto, la quale ha dichiarato: “ho sempre trattato con , la segretaria (della CP_3
e per conto di ” precisando, altresì, “ho chiesto sempre Parte_1 Parte_2 Pt_1 spiegazioni all' e che “ si rappresentava come il nuovo General Contractor dando Pt_2 Pt_2 sempre spiegazioni ai condomini”.
La stessa teste, inoltre, ha precisato che è stata presentata al Condominio proprio da Parte_1
il quale è stato sempre presente ed è sempre stato il suo riferimento in primis, seguito Parte_2 poi da padre della legale rappresentante della e dalla segretaria di Testimone_2 Parte_1 quest'ultima, IG.ra . Testimone_3
Dall'esame proprio della ora ex segretaria della è emerso, altresì, il Tes_3 Parte_1 riconoscimento delle mail intercorse con l' anche se la stessa non è stata in grado di confermare Pt_2
l'esistenza di un incarico formale allo stesso da parte della Parte_1
pagina 4 di 6 L'utilizzo improprio della mail del padre della legale rappresentante della da parte della Parte_1 citata segretaria per interloquirsi con l' così come rappresentato “ipoteticamente” dallo stesso Pt_2 in sede di prova testimoniale, non appare credibile, anche perché la teste Testimone_2 Tes_1
, sopra citata, ha affermato che si comportava ed affermava di essere il
[...] Testimone_2 titolare (della precisando che alle riunioni condominiali c'era sempre e soltanto Parte_1 insieme a (la cui presenza di entrambi, verosimilmente, non veniva Testimone_2 Parte_2 sempre verbalizzata).
Posto quanto sopra, l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere accolta, poiché non è stato provato formalmente un rapporto contrattuale “tipico” intercorso tra l'opponente e l'opposta, sicché la somma richiesta nel decreto ingiuntivo è sprovvista di una corretta quantificazione, ma non vi è dubbio alcuno che tra le due società vi sia stato un rapporto professionale / commerciale finalizzato all'ottenimento della commessa da parte del condominio citato ed al conseguente supporto professionale per il buon fine dell'ottenimento del cd. “bonus facciate”.
Tenuto conto che per altro cantiere vi erano già stati rapporti tra le due società con regolare pagamento da parte della all'opposta, circostanza non oggetto di contestazione, non vi è dubbio che Parte_1
l'opponente si sia servita dell'opposta per l'ottenimento della commessa e per il buon fine della stessa, il tutto attraverso un costante impegno da parte del citato legale rappresentante Parte_2 dell'opposta.
Si rammenta, inoltre, che per lo stesso affare prima era stato indicato come General Contractor la società rappresentata sempre dal citato successivamente sostituita Controparte_4 Parte_2 dalla per ragioni non emerse nel presente giudizio. CP_5
Nella fattispecie in esame, pertanto, si ravvisa un rapporto contrattuale atipico dove è ravvisabile un'attività professionale svolta dell'opposta a favore dell'opponente, con lo svolgimento di un incarico, il quale presuppone il diritto al compenso, pur nell'assenza di una forma idonea a manifestare la volontà di avvalersi dell'opera professionale dell'opposta ex art. 2230 c.c..
Non essendo stato previsto un compenso ed in mancanza di un accordo formale, lo stesso può essere determinato dal Giudice facendo riferimento ai principi generali di mercato, non essendo applicabili tariffe professionali.
Posto quanto sopra, il Giudicante ritiene di determinare il compenso nella cifra omnicomprensiva di
€.4.500,00, sicché appare inutile esaminare la domanda subordinata di arricchimento senza causa formulata ex art. 2041 c.c. da parte opposta nella prima memoria ex art. 183 c.p.c..
Riguardo, invece alla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata sempre da parte opposta nei confronti di parte opponente, si rammenta che l'art. 96 c.p.c. richiede che la soccombenza della parte pagina 5 di 6 sia totale e, quindi, non può aversi condanna della parte totalmente / parzialmente vittoriosa come nel caso in esame.
Non si riscontra, poi, nel comportamento processuale dell'opponente un abuso del diritto di azione (né la male fede di chi resiste in giudizio) consapevole dell'infondatezza della propria pretesa.
Stante la parziale soccombenza reciproca delle parti, appare equo disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
ACCOGLIE, per quanto di ragione, l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1286/2022 (RG 3645/2022), notificato il 04.11.2022, che per l'effetto revoca in ogni sua parte;
ACCOGLIE, per quanto di ragione, la domanda dell'opposta e, per l'effetto, condanna l'opponente al pagamento di €.4.500,00 a favore della stessa, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
RESPINGE tutte le altre domande;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura, parti assenti, ed allegazione al verbale.
Ancona, 10 settembre 2025.
Il Giudice on. dott. Claudio Cicconi
(atto sottoscritto digitalmente)
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