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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 27/05/2025, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.A.C.L. 3546/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione Lavoro
Il dott. Giorgio Murru, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito della udienza svoltasi con le forme della trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in materia di assistenza iscritta al n. 3546 del R.A.C.L. dell'anno 2022 promossa da:
domiciliata elettivamente in Oristano presso lo studio degli avvocati Parte_1
Giovanni Pruneddu, Claudia e Valeria Atzeri, che la rappresenta e difende per procura speciale come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del Direttore Regionale in carica, elettivamente
[...]
domiciliato in Cagliari presso l'avvocato Roberto Di Tucci, che lo rappresenta e difende, con l'avvocato Paolo Spiga, in virtù di procura generale alle liti come in atti;
CONVENUTO
Motivi in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 15 novembre 2022 nata a [...] il 21 Parte_1
aprile 1966, ha convenuto in giudizio l' onde ottenere il riconoscimento, già CP_1
infruttuosamente chiesto in via amministrativa, del diritto all'indennizzo per lesioni alla colonna ed agli arti superiori, ed una STC di origine professionale.
Tale danno è da conglobarsi con quello pari, nel complesso, al 6 %, già riconosciuto dall' per i postumi residuati all'esito di un infortunio sul lavoro occorsole il 7 marzo CP_1
1 2012, per il quale in questa sede ha chiesto accertarsi l'aggravamento del relativo danno.
2. L' , ritualmente costituitosi in giudizio, ha sostenuto la infondatezza delle avverse CP_1
ragioni ed ha conseguentemente concluso per il rigetto del ricorso.
3. Nel merito il Consulente tecnico d'ufficio, dott. , dopo accurati esami Persona_1
medici e debito studio dei documenti prodotti, ha svolto le seguenti condivisibili considerazioni medico legali contenute nella relazione depositata il 3 dicembre 2024: La signora per Pt_1
quanto è risultato dalla documentazione agli atti e dalla visita clinica è affetta da: stato depressivo, rigidità dolorosa del rachide cervicale e lombare, rigidità dolorosa delle spalle, epicondilalgia bilaterale, sindrome del tunnel carpale strumentalmente dimostrata, di lieve entità.
In risposta alle domande del signor Giudice offro le seguenti risposte.
Per quanto riguarda l'aggravamento degli esiti del trauma cervicale e lombare, per cui era stato riconosciuto danno biologico del 6%, qualora sia stato riconosciuto un danno biologico del 3% per gli esiti del tratto cervicale e 3% per gli esiti del tratto lombare, in base all'esame della documentazione agli atti e alla visita clinica, non vi sono elementi per riconoscere un aumento del valore del danno biologico riconosciuto per gli esiti del tratto cervicale con d.b. del 3%; tenuto conto dell'età della signora e dell'invecchiamento articolare. Per Pt_1
quanto riguardo gli esiti della patologia del tratto lombare, gli esiti traumatici si sommano a quelli dell'invecchiamento articolare e a quelli dovuti al sovraccarico funzionale di questo distretto per l'attività lavorativa svolta. Ritengo infatti che l'attività lavorativa insieme al sovrappeso corporeo e alla scarsa attività motoria specifica, abbia favorito la condizione artrosica descritta nei referti delle R. M. La condizione anatomica del tratto lombare giustifica le lombalgie riferite durante l'attività lavorativa. Riconosco complessivamente agli esiti della patologia del tratto lombare valore di danno biologico del 8%.
Per quanto riguarda gli esiti della patologia delle spalle comportano valore di danno biologico del 10%.
L'epicondilalgia bilaterale (da sforzo) è giustificata dalla tendinopatia inserzionale dei muscoli epicondiloidei, comporta un danno biologico del 2%.
Attribuisco lo stesso valore d'invalidità del 2% agli esiti della sindrome del tunnel carpale, strumentalmente dimostrata, in forma lieve.
2 In conclusione riconosco alla signora per gli esiti dell'infortunio lavorativo in cui ha Pt_1
riportato postumi definiti “cervicobrachialgie, deficit funzionale del collo, lombalgie” e per gli esiti delle patologie favorite dalla professione svolta di addetta di lavanderia, valore di danno biologico complessivo del 23%, tenuto conto delle patologie concorrenti e coesistenti. Il grado di menomazione del 23%, secondo la tabella dei coefficienti, comporta l'utilizzo del coefficiente
0,5. Grado di menomazione dal 21% al 25%, coefficiente: 0,5. Ho utilizzato per l'assegnazione dei valori di danno biologico riconosciuti alla signora i seguenti codici tabellari. Cod. Pt_1
213: ernia del disco del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti, fino a 12%.
Cod. 227: esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale, fino a 4%.
Cod. 224: limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo-omerale ai gradi estremi, 3%.
Cod. 232: esiti di epicondiliti, epitrocleiti, e patologie muscolo-tendinee assimilabili, apprezzabili strumentalmente, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale, a seconda della mono o bilateralità fino a 5%. Cod. 163: esiti neurologici di sindromi canalicolari (a tipo tunnel carpale), con sfumata compromissione funzionale, a seconda dell'efficacia del trattamento, a seconda della mono o bilateralità, fino a 7%.
4. Le conclusioni del consulente, infine sostanzialmente condivise anche dalla difesa ricorrente che inizialmente aveva avanzato motivati rilievi quanto al diniego del riconoscimento del danno tecnopatico per la colonna cervicale, possono essere recepite in quanto coerenti con le risultanze documentali, gli esiti della visita medico legale cui è stata sottoposta in sede peritale la ricorrente ed ancora con le emergenze probatorie ricavabili dalla prova testimoniale.
4.1. Con riguardo a tale ultimo apporto conoscitivo è emerso, all'esito delle coerenti deposizioni rese da e che la Testimone_1 Tes_2 Testimone_3 Testimone_4
ricorrente per un ampio arco temporale, peraltro documentato in atti, ha lavorato presso varie lavanderie ove ha curato le tipiche mansioni degli addetti a tali laboratori: caricamento/scaricamento manuale degli indumenti da lavare, successiva collocazione degli stessi presso gli stenditoi, stiratura, piegatura e confezionamento compresa la movimentazione di gravosi pesi relativamente ai bidoni di ipercloro e bobine di cellofan.
Tali attività, svolte con continuità dalla hanno comportato indubbie importanti Pt_1
sollecitazioni a tratto lombare della colonna, degli arti superiori e delle spalle e sono pertanto
3 responsabili con ragionevole probabilità, stante la esposizione qualificata ad un rischio tecnopatico, del danno siccome accertato in sede peritale.
5. Reputa in conclusione il giudicante che la ricorrente abbia diritto alla costituzione della rendita siccome commisurata ad un danno biologico dapprima pari al 22 % a decorrere dal 26 gennaio 2022 e del 23 % dal 13 aprile 2022 secondo il riepilogo correttamente effettuato dalla difesa ricorrente nelle note depositate il 10 dicembre 2024, sulle quali la difesa convenuta non ha avanzato alcun rilievo.
6. L' deve perciò essere condannato a costituire in favore della la rendita CP_1 Pt_1
correlata ad un danno biologico pari al 22 % e quindi al 23 %, con decorrenza di legge fin dalle date anzidette ed al pagamento dei ratei maturati e non riscossi con gli interessi legali (o la rivalutazione monetaria se maggiore), fatto salvo quanto già erogato dall'Istituto a titolo di indennizzo in capitale per i postumi dell'infortunio sul lavoro sopra citato.
7. Le spese del giudizio restano a carico del convenuto e sono liquidate come da dispositivo
(applicazione del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, tabelle relative alle cause previdenziali, scaglione di valore fino a 52.000,00 euro con applicazione dei valori prossimi ai minimi per le quattro fasi tabellate, stante la non particolarmente complessa attività processuale profusa dalle parti ed il mancato riconoscimento del danno al tratto cervicale della colonna).
Le stesse spese vanno distratte in favore dei difensori antistatari.
8. Restano definitivamente a carico dell' le spese di consulenza come separatamente CP_1
liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. Dichiara che ha diritto di percepire l'indennizzo in rendita per danno Parte_1
biologico, correlato alle patologie di cui in motivazione, in misura pari al 22 % e successivamente in misura pari al 23 %, con decorrenza di legge dalle date di cui al capo 5)
della motivazione cui rinvia;
2. Condanna l' a costituire la predetta rendita nella misura progressiva di cui al capo CP_1
che precede e al pagamento dei ratei maturati e non riscossi con gli interessi legali (o la rivalutazione monetaria se maggiore), fatto salvo quanto già erogato dall' a titolo di CP_1
indennizzo in capitale per le affezioni pregresse;
4 3. Condanna l' alla rifusione in favore di delle spese di lite CP_1 Parte_1
che liquida in euro 4.800,00, oltre rimborso forfettario del 15 % ed accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
4. Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza, come separatamente CP_2
liquidate.
Così deciso in Cagliari il 27 maggio 2025.
IL GIUDICE
Giorgio Murru
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione Lavoro
Il dott. Giorgio Murru, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito della udienza svoltasi con le forme della trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in materia di assistenza iscritta al n. 3546 del R.A.C.L. dell'anno 2022 promossa da:
domiciliata elettivamente in Oristano presso lo studio degli avvocati Parte_1
Giovanni Pruneddu, Claudia e Valeria Atzeri, che la rappresenta e difende per procura speciale come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del Direttore Regionale in carica, elettivamente
[...]
domiciliato in Cagliari presso l'avvocato Roberto Di Tucci, che lo rappresenta e difende, con l'avvocato Paolo Spiga, in virtù di procura generale alle liti come in atti;
CONVENUTO
Motivi in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 15 novembre 2022 nata a [...] il 21 Parte_1
aprile 1966, ha convenuto in giudizio l' onde ottenere il riconoscimento, già CP_1
infruttuosamente chiesto in via amministrativa, del diritto all'indennizzo per lesioni alla colonna ed agli arti superiori, ed una STC di origine professionale.
Tale danno è da conglobarsi con quello pari, nel complesso, al 6 %, già riconosciuto dall' per i postumi residuati all'esito di un infortunio sul lavoro occorsole il 7 marzo CP_1
1 2012, per il quale in questa sede ha chiesto accertarsi l'aggravamento del relativo danno.
2. L' , ritualmente costituitosi in giudizio, ha sostenuto la infondatezza delle avverse CP_1
ragioni ed ha conseguentemente concluso per il rigetto del ricorso.
3. Nel merito il Consulente tecnico d'ufficio, dott. , dopo accurati esami Persona_1
medici e debito studio dei documenti prodotti, ha svolto le seguenti condivisibili considerazioni medico legali contenute nella relazione depositata il 3 dicembre 2024: La signora per Pt_1
quanto è risultato dalla documentazione agli atti e dalla visita clinica è affetta da: stato depressivo, rigidità dolorosa del rachide cervicale e lombare, rigidità dolorosa delle spalle, epicondilalgia bilaterale, sindrome del tunnel carpale strumentalmente dimostrata, di lieve entità.
In risposta alle domande del signor Giudice offro le seguenti risposte.
Per quanto riguarda l'aggravamento degli esiti del trauma cervicale e lombare, per cui era stato riconosciuto danno biologico del 6%, qualora sia stato riconosciuto un danno biologico del 3% per gli esiti del tratto cervicale e 3% per gli esiti del tratto lombare, in base all'esame della documentazione agli atti e alla visita clinica, non vi sono elementi per riconoscere un aumento del valore del danno biologico riconosciuto per gli esiti del tratto cervicale con d.b. del 3%; tenuto conto dell'età della signora e dell'invecchiamento articolare. Per Pt_1
quanto riguardo gli esiti della patologia del tratto lombare, gli esiti traumatici si sommano a quelli dell'invecchiamento articolare e a quelli dovuti al sovraccarico funzionale di questo distretto per l'attività lavorativa svolta. Ritengo infatti che l'attività lavorativa insieme al sovrappeso corporeo e alla scarsa attività motoria specifica, abbia favorito la condizione artrosica descritta nei referti delle R. M. La condizione anatomica del tratto lombare giustifica le lombalgie riferite durante l'attività lavorativa. Riconosco complessivamente agli esiti della patologia del tratto lombare valore di danno biologico del 8%.
Per quanto riguarda gli esiti della patologia delle spalle comportano valore di danno biologico del 10%.
L'epicondilalgia bilaterale (da sforzo) è giustificata dalla tendinopatia inserzionale dei muscoli epicondiloidei, comporta un danno biologico del 2%.
Attribuisco lo stesso valore d'invalidità del 2% agli esiti della sindrome del tunnel carpale, strumentalmente dimostrata, in forma lieve.
2 In conclusione riconosco alla signora per gli esiti dell'infortunio lavorativo in cui ha Pt_1
riportato postumi definiti “cervicobrachialgie, deficit funzionale del collo, lombalgie” e per gli esiti delle patologie favorite dalla professione svolta di addetta di lavanderia, valore di danno biologico complessivo del 23%, tenuto conto delle patologie concorrenti e coesistenti. Il grado di menomazione del 23%, secondo la tabella dei coefficienti, comporta l'utilizzo del coefficiente
0,5. Grado di menomazione dal 21% al 25%, coefficiente: 0,5. Ho utilizzato per l'assegnazione dei valori di danno biologico riconosciuti alla signora i seguenti codici tabellari. Cod. Pt_1
213: ernia del disco del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti, fino a 12%.
Cod. 227: esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale, fino a 4%.
Cod. 224: limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo-omerale ai gradi estremi, 3%.
Cod. 232: esiti di epicondiliti, epitrocleiti, e patologie muscolo-tendinee assimilabili, apprezzabili strumentalmente, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale, a seconda della mono o bilateralità fino a 5%. Cod. 163: esiti neurologici di sindromi canalicolari (a tipo tunnel carpale), con sfumata compromissione funzionale, a seconda dell'efficacia del trattamento, a seconda della mono o bilateralità, fino a 7%.
4. Le conclusioni del consulente, infine sostanzialmente condivise anche dalla difesa ricorrente che inizialmente aveva avanzato motivati rilievi quanto al diniego del riconoscimento del danno tecnopatico per la colonna cervicale, possono essere recepite in quanto coerenti con le risultanze documentali, gli esiti della visita medico legale cui è stata sottoposta in sede peritale la ricorrente ed ancora con le emergenze probatorie ricavabili dalla prova testimoniale.
4.1. Con riguardo a tale ultimo apporto conoscitivo è emerso, all'esito delle coerenti deposizioni rese da e che la Testimone_1 Tes_2 Testimone_3 Testimone_4
ricorrente per un ampio arco temporale, peraltro documentato in atti, ha lavorato presso varie lavanderie ove ha curato le tipiche mansioni degli addetti a tali laboratori: caricamento/scaricamento manuale degli indumenti da lavare, successiva collocazione degli stessi presso gli stenditoi, stiratura, piegatura e confezionamento compresa la movimentazione di gravosi pesi relativamente ai bidoni di ipercloro e bobine di cellofan.
Tali attività, svolte con continuità dalla hanno comportato indubbie importanti Pt_1
sollecitazioni a tratto lombare della colonna, degli arti superiori e delle spalle e sono pertanto
3 responsabili con ragionevole probabilità, stante la esposizione qualificata ad un rischio tecnopatico, del danno siccome accertato in sede peritale.
5. Reputa in conclusione il giudicante che la ricorrente abbia diritto alla costituzione della rendita siccome commisurata ad un danno biologico dapprima pari al 22 % a decorrere dal 26 gennaio 2022 e del 23 % dal 13 aprile 2022 secondo il riepilogo correttamente effettuato dalla difesa ricorrente nelle note depositate il 10 dicembre 2024, sulle quali la difesa convenuta non ha avanzato alcun rilievo.
6. L' deve perciò essere condannato a costituire in favore della la rendita CP_1 Pt_1
correlata ad un danno biologico pari al 22 % e quindi al 23 %, con decorrenza di legge fin dalle date anzidette ed al pagamento dei ratei maturati e non riscossi con gli interessi legali (o la rivalutazione monetaria se maggiore), fatto salvo quanto già erogato dall'Istituto a titolo di indennizzo in capitale per i postumi dell'infortunio sul lavoro sopra citato.
7. Le spese del giudizio restano a carico del convenuto e sono liquidate come da dispositivo
(applicazione del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, tabelle relative alle cause previdenziali, scaglione di valore fino a 52.000,00 euro con applicazione dei valori prossimi ai minimi per le quattro fasi tabellate, stante la non particolarmente complessa attività processuale profusa dalle parti ed il mancato riconoscimento del danno al tratto cervicale della colonna).
Le stesse spese vanno distratte in favore dei difensori antistatari.
8. Restano definitivamente a carico dell' le spese di consulenza come separatamente CP_1
liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. Dichiara che ha diritto di percepire l'indennizzo in rendita per danno Parte_1
biologico, correlato alle patologie di cui in motivazione, in misura pari al 22 % e successivamente in misura pari al 23 %, con decorrenza di legge dalle date di cui al capo 5)
della motivazione cui rinvia;
2. Condanna l' a costituire la predetta rendita nella misura progressiva di cui al capo CP_1
che precede e al pagamento dei ratei maturati e non riscossi con gli interessi legali (o la rivalutazione monetaria se maggiore), fatto salvo quanto già erogato dall' a titolo di CP_1
indennizzo in capitale per le affezioni pregresse;
4 3. Condanna l' alla rifusione in favore di delle spese di lite CP_1 Parte_1
che liquida in euro 4.800,00, oltre rimborso forfettario del 15 % ed accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
4. Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza, come separatamente CP_2
liquidate.
Così deciso in Cagliari il 27 maggio 2025.
IL GIUDICE
Giorgio Murru
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