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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 03/02/2026, n. 1008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1008 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1008/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente
NE SALVATORE, Relatore
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4995/2024 depositato il 15/10/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: pronuncia sentenza n. 1410/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
2 e pubblicata il 22/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TXJ010200332 IRPEF-ALTRO 2015
- sull'appello n. 4996/2024 depositato il 15/10/2024 proposto da
Ricorrente 2 CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1410/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
2 e pubblicata il 22/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TXJ010200333 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 74/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assenti
Resistente/Appellato: la rappresentante dell'Ufficio insiste nelle svolte difese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi in appello:
1. R. G. A. n.4995/2024 - Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato la sentenza n.1410/2024, depositata il 22.02.2024 dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sez.2, resa nel proc. RGR n.2288/2020, avente ad oggetto l'avviso di accertamento n.
TXJ010200332/2019, relativo all'anno d'imposta 2015, con il quale l'Agenzia delle Entrate Direzione
-
Provinciale di Catania ha accertato maggior IRPEF a titolo di reddito di partecipazione, oltre addizionali, sanzioni ed interessi.
2. R. G. A. n.4996/2024 - Ricorrente_2, parimenti rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1
, ha impugnato la medesima sentenza n.1410/2024, in quanto resa anche nel proc. RGR n.2345/2020, avente ad oggetto l'avviso di accertamento n. TXJ010200333/2019, relativo all'anno d'imposta 2015, con il quale la stessa Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania ha accertato maggior IRPEF a titolo di reddito di partecipazione, oltre addizionali, sanzioni ed interessi.
Gli avvisi di accertamento impugnati:
sono stati emessi ai sensi dell'art. 39, comma 2, lett. d), del D. P. R. n.600/1973, in via induttiva, nei confronti dei soci;
traggono fondamento dall'avviso di accertamento n. TYX02CD01928/2019 emesso dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Messina nei confronti della società di persone "Società_1 s. a. s." (P. IVA P.IVA_1), con il quale, per l'anno d'imposta 2015, è stato accertato un reddito d'impresa imputabile ai soci, ai fini delle imposte dirette, pari ad euro 82.248,00, da ripartirsi in parti uguali
(50% ciascuno) tra gli odierni appellanti.
Gli appellanti, con atti sostanzialmente sovrapponibili: hanno dedotto, in sintesi: violazione dell'art. 39, comma
2, lett. d), D. P. R. n.600/1973 e dell'art. 1, comma 1, lett. d), D. P. R. n.570/1996; insussistenza dei presupposti per il ricorso al metodo induttivo;
erroneità ed illogicità della rideterminazione dei ricavi della società Società_1
s. a. s.; illegittimità derivata degli accertamenti IRPEF in capo ai soci;
difetto di motivazione degli avvisi e della sentenza di primo grado;
hanno chiesto: in via cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati;
nel merito, la riforma integrale della sentenza di primo grado, con conseguente annullamento degli avvisi di accertamento;
la condanna dell'Ufficio alle spese del doppio grado. L'Agenzia delle Entrate -
Direzione Provinciale di Catania si è costituita in entrambi i giudizi, depositando distinte controdeduzioni, con le quali: ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità degli appelli per carenza di specifici motivi ex art.53, comma 1, D. Lgs. n.546/1992; ha chiesto la riunione dei due appelli ex art.335 c. p. c. ; nel merito, ha contestato integralmente le deduzioni avversarie, chiedendo la conferma della sentenza impugnata e la condanna degli appellanti alle spese.
All'udienza del 16 Gennaio 2026 le cause vengono trattate e poste in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, rileva che sulla riunione dei giudizi di appello ex art.335 c. p. c., i due appelli: sono proposti contro la stessa sentenza n.1410/2024 della CGT di primo grado di Catania;
riguardano identici presupposti fattuali e giuridici, atteso che: gli avvisi di accertamento n. TXJ010200332/2019 e n. TXJ010200333/2019 sono stati emessi nei confronti di due soci (ciascuno al 50%) della medesima società di persone;
entrambi gli atti traggono fondamento dal medesimo avviso di accertamento societario n. TYX02CD01928/2019; le censure proposte sono sostanzialmente sovrapponibili. Ai sensi dell'art. 335 c. p. c. - richiamato dalla costante giurisprudenza e pacificamente applicabile al processo tributario – “tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza debbono essere riunite, anche d'ufficio, in un solo processo". La riunione, nel caso di specie: è imposta dall'esigenza di: evitare giudicati contrastanti su identica questione;
realizzare economia processuale;
assicurare uniformità di giudizio su situazioni strettamente interdipendenti. Pertanto, la Corte dispone la riunione degli appelli iscritti ai nn. R. G. A.4995/2024 e 4996/2024, da trattarsi e decidersi con un'unica sentenza.
Sulla eccezione preliminare di inammissibilità degli appelli (art.53 D. Lgs. n.546/1992), l'art.53, comma 1, D. Lgs. n.546/1992 richiede che il ricorso in appello contenga i motivi specifici d'impugnazione della sentenza di primo grado, ossia una parte argomentativa che: si confronti con le ratio decidendi della sentenza impugnata;
individui i punti specifici di censura, sotto il profilo del vizio di motivazione e/o della violazione di legge. Nel caso di specie, dagli atti di appello emerge che gli appellanti: si limitano, in larga parte, a riprodurre le argomentazioni già svolte nel ricorso di primo grado, reiterando le censure già sottoposte al vaglio del primo giudice;
non si confrontano in modo puntuale con il nucleo portante della motivazione della sentenza n.1410/2024, fondata: sul richiamo alla sentenza n.3237/2021 della Commissione Tributaria
Provinciale di Messina, che aveva rigettato il ricorso della società Società _1 s. a. s. avverso l'avviso n.
TYX02CD01928/2019; sul principio di antecedenza logico-giuridica e di stretta interdipendenza tra accertamento societario e accertamenti sui soci;
sulla ritenuta sufficienza della motivazione degli avvisi ai soci, in quanto basata sul rinvio all'accertamento societario e sull'indicazione della quota di partecipazione.
La mancata critica specifica alla struttura logico-giuridica della sentenza impugnata, e il sostanziale rinvio alle medesime deduzioni di merito già respinte in primo grado, rendono gli appelli: formalmente articolati in motivi;
ma sostanzialmente privi di specificità, non risultando individuabile un effettivo "nucleo di censura" rivolto alle statuizioni del primo giudice. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, richiamato anche dall'Ufficio: le statuizioni di una sentenza non sono scindibili dalle argomentazioni che le sorreggono e, pertanto, alla parte volitiva dell'appello deve accompagnarsi una parte argomentativa idonea a confutare le ragioni poste a base della decisione;
un appello che si risolva in una mera riproposizione delle difese di primo grado, senza alcuna critica mirata alle argomentazioni della sentenza, è inammissibile per difetto dell'oggetto dell'impugnazione. Nel caso di specie, la Corte rileva che: pur essendo rinvenibili alcune formule di dissenso verso la sentenza di primo grado, le stesse: non si traducono in una vera e propria critica argomentata alle specifiche rationes decidendi;
non mettono in discussione, con idonei argomenti, il richiamo al giudizio societario e al vincolo logico-giuridico tra accertamento sulla società e accertamenti sui soci. Sulla base di tali considerazioni, gli appelli dovrebbero essere dichiarati inammissibili.
Tuttavia, anche a voler ritenere superabile – in via di mera completezza argomentativa - il profilo formale, gli appelli risultano in ogni caso infondati nel merito, nei termini che seguono.
Sul rapporto tra accertamento societario e accertamenti sui soci, gli avvisi impugnati sono stati emessi: a seguito dell'accertamento n. TYX02CD01928/2019 nei confronti della Società _1 s. a. s., con il quale l'Ufficio di Messina ha accertato, per il 2015, un maggior reddito d'impresa di euro 82.248,00, imputabile ai soci: ai sensi dell'art.5 TUIR (redditi prodotti in forma associata); in proporzione alle rispettive quote (50% ciascuno). La sentenza n.3237/2021 della CTP di Messina: ha rigettato il ricorso della società, ritenendo legittimo l'accertamento induttivo operato dall'Amministrazione finanziaria;
ha confermato, dunque, la ricostruzione del maggior reddito d'impresa. La sentenza di primo grado oggetto di impugnazione ha correttamente evidenziato che: l'accertamento in capo alla società costituisce l'antecedente logico-giuridico degli avvisi emessi nei confronti dei soci;
tra i due accertamenti sussiste un collegamento di stretta interdipendenza, in virtù: del meccanismo di trasparenza di cui all'art.5 TUIR;
dell'unitarietà dell'accertamento delineata dall'art. 40 del D. P. R. n.600/1973. La giurisprudenza di legittimità – richiamata nelle controdeduzioni - ha affermato che: l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni delle società di persone e dei soci, e la conseguente automatica imputazione dei redditi a questi ultimi, comporta che: il ricorso proposto dalla società o da uno dei soci investe inscindibilmente la posizione di tutti i partecipanti, salvo questioni personali;
il maggior reddito accertato nei confronti della società è automaticamente imputato ai soci, in proporzione alle quote, indipendentemente dall'effettiva percezione. In tale quadro: le censure con cui gli appellanti tendono a rimettere integralmente in discussione: la legittimità dell'accertamento induttivo operato nei confronti della società; l'inattendibilità della contabilità societaria;
la determinazione dell'indice di ricarico e la ricostruzione dei ricavi;
risultano inammissibili nel giudizio sui soci, in quanto: attengono alla pretesa tributaria societaria, già oggetto di autonomo giudizio innanzi alla competenza territoriale di Messina;
sono state già esaminate e respinte con la sentenza n.3237/2021, che, allo stato degli atti, costituisce il titolo giuridico di riferimento per la determinazione del reddito d'impresa. La Corte di primo grado ha correttamente ritenuto che: "le risultanze del ricorso avverso l'accertamento nei confronti della società vincolano l'esito del presente giudizio in relazione ai motivi d'impugnazione con i quali si contesta l'illegittimità derivata". Gli appellanti, in questa sede, non hanno fornito elementi idonei: a dimostrare l'inesistenza o la radicale illegittimità, in via diretta, del reddito di partecipazione così come accertato;
né hanno dedotto questioni personali (ad es. diverse quote, differenti regimi, cause individuali di esclusione) che possano incidere autonomamente sulla quantificazione della base imponibile in capo ai singoli soci.
Sulla motivazione degli avvisi di accertamento ai soci, gli appellanti censurano altresì: il preteso difetto di motivazione degli avvisi n. TXJ010200332/2019 e n. TXJ010200333/2019, sostenendo che essi si limiterebbero a fare rinvio all'accertamento societario. Dall'esame degli atti risulta, invece, che ciascun avviso: indica: gli estremi dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della società Società _1 s. a. s. (n.
TYX02CD01928/2019); l'importo del reddito imputabile complessivamente ai soci (euro 82.248,00); la quota di partecipazione del singolo contribuente (50%); il conseguente reddito di partecipazione attribuito al socio (euro 41.124,00); la determinazione del maggior reddito complessivo IRPEF, nonché delle imposte, addizionali, sanzioni ed interessi. Tale impianto motivazionale: è pienamente conforme all'art. 7, L. n.212/2000
(Statuto del contribuente), che richiede l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della pretesa;
rispetta l'orientamento costante secondo cui: l'obbligo di motivazione è adempiuto quando l'atto consente al contribuente di: conoscere la pretesa fiscale nei suoi elementi essenziali;
valutare l'opportunità di proporre impugnazione;
esercitare il diritto di difesa ex art.24 Cost. Nel caso di specie: il rinvio all'accertamento societario, combinato con l'indicazione della quota di partecipazione e della conseguente imputazione del reddito, è sufficiente: sul piano formale, a rendere intellegibile il percorso logico dell'Ufficio; sul piano sostanziale, a mettere il contribuente in condizione di difendersi, anche mediante impugnazione parallela dell'atto societario. Ne consegue che la doglianza di difetto di motivazione degli avvisi ai soci deve essere respinta.
Sulle censure relative al metodo induttivo e alla ricostruzione dei ricavi, le restanti doglianze degli appellanti insistono, in sostanza, sugli stessi profili già dedotti e respinti in primo grado, e già oggetto di esame nel giudizio sulla società: pretesa illegittimità del ricorso al metodo induttivo ex art. 39, comma 2, lett. d), D. P. R.
n.600/1973; contestazione sulla corretta tenuta e valutazione delle rimanenze di magazzino;
critica alla scelta dell'aggregato "costo del venduto e per la produzione di servizi" e all'applicazione di un indice di ricarico del 2,5; rilievo del carattere esiguo delle giacenze rispetto al volume d'affari; asserita violazione della
Circolare AE n.19/2010 in tema di contraddittorio. Tali censure: attengono all'accertamento societario e sono state già oggetto di scrutinio nella sentenza n.3237/2021 della CTP di Messina, la quale ha ritenuto legittima: la dichiarazione di inattendibilità della contabilità; l'utilizzo dell'accertamento induttivo;
la ricostruzione dei maggiori ricavi sulla base delle risultanze istruttorie (verbali di accesso, rimanenze, indici di ricarico). Anche
a prescindere dal vincolo di inscindibilità tra giudizio sulla società e giudizio sui soci, va osservato che: nel processo tributario l'Amministrazione, in caso di accertamento induttivo ex art.39, comma 2, D. P. R.
n.600/1973, può: prescindere, in tutto o in parte, dalle scritture contabili;
fondare la pretesa anche su presunzioni semplici c. d. "supersemplici", prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza in senso tecnico, una volta accertata l'inattendibilità delle scritture;
in tal caso, l'onere della prova si inverte in capo al contribuente, che deve dimostrare: di non aver conseguito il maggior reddito accertato;
ovvero di aver conseguito un reddito inferiore. Nel caso di specie, gli appellanti: non hanno fornito elementi probatori specifici idonei a superare le presunzioni poste a base della ricostruzione induttiva;
hanno insistito su valutazioni meramente critiche o alternative, di carattere assertivo e non sorrette da una controprova strutturata
(documentale/tecnica) che dimostri la reale entità dei ricavi e dei margini. La Corte, pertanto, ritiene che: le censure sul metodo induttivo e sulla ricostruzione dei ricavi della società non possano trovare ingresso nel presente giudizio, sia perché: già oggetto di valutazione nel giudizio sulla società; sia perché, comunque, prive di idoneo supporto probatorio.
Sulle istanze cautelari ex art.52 D. Lgs. n.546/1992, entrambi gli appellanti hanno chiesto, anche in secondo grado, la sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati, deducendo in via generica: la sussistenza del fumus boni iuris, in ragione delle censure mosse;
la sussistenza del periculum in mora, per il pregiudizio che deriverebbe dall'esecuzione coattiva delle somme richieste. L'art.52 D. Lgs. n.546/1992 richiede, per la concessione della sospensione:
1. la seria probabilità di accoglimento del ricorso (fumus boni iuris);
2. il pericolo di un danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto (periculum in mora). Nel caso di specie: quanto al fumus, per le ragioni sopra esposte, gli appelli risultano privi di fondamento;
quanto al periculum, gli appellanti: non hanno allegato né documentato specifiche circostanze patrimoniali o economiche atte a dimostrare un danno concreto, attuale e irreparabile;
si sono limitati a richiamare l'ammontare delle somme richieste, senza provare che tale importo sia, in concreto, idoneo a determinare un pregiudizio irreversibile alla propria capacità reddituale o patrimoniale. Ne consegue che non ricorrono i presupposti per l'accoglimento delle istanze cautelari, che devono essere respinte.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
Condanna, in solido, gli appellanti al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania, delle spese processuali del Secondo Grado del giudizio che liquida in euro 1.000,00 (mille/00).
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna parte appellante alla rifusione, in favore della parte appellata, delle spese di lite che liquida come in motivazione. Catania, 16.01.2026 || Presidente
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente
NE SALVATORE, Relatore
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4995/2024 depositato il 15/10/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: pronuncia sentenza n. 1410/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
2 e pubblicata il 22/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TXJ010200332 IRPEF-ALTRO 2015
- sull'appello n. 4996/2024 depositato il 15/10/2024 proposto da
Ricorrente 2 CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1410/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
2 e pubblicata il 22/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TXJ010200333 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 74/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assenti
Resistente/Appellato: la rappresentante dell'Ufficio insiste nelle svolte difese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi in appello:
1. R. G. A. n.4995/2024 - Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato la sentenza n.1410/2024, depositata il 22.02.2024 dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sez.2, resa nel proc. RGR n.2288/2020, avente ad oggetto l'avviso di accertamento n.
TXJ010200332/2019, relativo all'anno d'imposta 2015, con il quale l'Agenzia delle Entrate Direzione
-
Provinciale di Catania ha accertato maggior IRPEF a titolo di reddito di partecipazione, oltre addizionali, sanzioni ed interessi.
2. R. G. A. n.4996/2024 - Ricorrente_2, parimenti rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1
, ha impugnato la medesima sentenza n.1410/2024, in quanto resa anche nel proc. RGR n.2345/2020, avente ad oggetto l'avviso di accertamento n. TXJ010200333/2019, relativo all'anno d'imposta 2015, con il quale la stessa Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania ha accertato maggior IRPEF a titolo di reddito di partecipazione, oltre addizionali, sanzioni ed interessi.
Gli avvisi di accertamento impugnati:
sono stati emessi ai sensi dell'art. 39, comma 2, lett. d), del D. P. R. n.600/1973, in via induttiva, nei confronti dei soci;
traggono fondamento dall'avviso di accertamento n. TYX02CD01928/2019 emesso dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Messina nei confronti della società di persone "Società_1 s. a. s." (P. IVA P.IVA_1), con il quale, per l'anno d'imposta 2015, è stato accertato un reddito d'impresa imputabile ai soci, ai fini delle imposte dirette, pari ad euro 82.248,00, da ripartirsi in parti uguali
(50% ciascuno) tra gli odierni appellanti.
Gli appellanti, con atti sostanzialmente sovrapponibili: hanno dedotto, in sintesi: violazione dell'art. 39, comma
2, lett. d), D. P. R. n.600/1973 e dell'art. 1, comma 1, lett. d), D. P. R. n.570/1996; insussistenza dei presupposti per il ricorso al metodo induttivo;
erroneità ed illogicità della rideterminazione dei ricavi della società Società_1
s. a. s.; illegittimità derivata degli accertamenti IRPEF in capo ai soci;
difetto di motivazione degli avvisi e della sentenza di primo grado;
hanno chiesto: in via cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati;
nel merito, la riforma integrale della sentenza di primo grado, con conseguente annullamento degli avvisi di accertamento;
la condanna dell'Ufficio alle spese del doppio grado. L'Agenzia delle Entrate -
Direzione Provinciale di Catania si è costituita in entrambi i giudizi, depositando distinte controdeduzioni, con le quali: ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità degli appelli per carenza di specifici motivi ex art.53, comma 1, D. Lgs. n.546/1992; ha chiesto la riunione dei due appelli ex art.335 c. p. c. ; nel merito, ha contestato integralmente le deduzioni avversarie, chiedendo la conferma della sentenza impugnata e la condanna degli appellanti alle spese.
All'udienza del 16 Gennaio 2026 le cause vengono trattate e poste in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, rileva che sulla riunione dei giudizi di appello ex art.335 c. p. c., i due appelli: sono proposti contro la stessa sentenza n.1410/2024 della CGT di primo grado di Catania;
riguardano identici presupposti fattuali e giuridici, atteso che: gli avvisi di accertamento n. TXJ010200332/2019 e n. TXJ010200333/2019 sono stati emessi nei confronti di due soci (ciascuno al 50%) della medesima società di persone;
entrambi gli atti traggono fondamento dal medesimo avviso di accertamento societario n. TYX02CD01928/2019; le censure proposte sono sostanzialmente sovrapponibili. Ai sensi dell'art. 335 c. p. c. - richiamato dalla costante giurisprudenza e pacificamente applicabile al processo tributario – “tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza debbono essere riunite, anche d'ufficio, in un solo processo". La riunione, nel caso di specie: è imposta dall'esigenza di: evitare giudicati contrastanti su identica questione;
realizzare economia processuale;
assicurare uniformità di giudizio su situazioni strettamente interdipendenti. Pertanto, la Corte dispone la riunione degli appelli iscritti ai nn. R. G. A.4995/2024 e 4996/2024, da trattarsi e decidersi con un'unica sentenza.
Sulla eccezione preliminare di inammissibilità degli appelli (art.53 D. Lgs. n.546/1992), l'art.53, comma 1, D. Lgs. n.546/1992 richiede che il ricorso in appello contenga i motivi specifici d'impugnazione della sentenza di primo grado, ossia una parte argomentativa che: si confronti con le ratio decidendi della sentenza impugnata;
individui i punti specifici di censura, sotto il profilo del vizio di motivazione e/o della violazione di legge. Nel caso di specie, dagli atti di appello emerge che gli appellanti: si limitano, in larga parte, a riprodurre le argomentazioni già svolte nel ricorso di primo grado, reiterando le censure già sottoposte al vaglio del primo giudice;
non si confrontano in modo puntuale con il nucleo portante della motivazione della sentenza n.1410/2024, fondata: sul richiamo alla sentenza n.3237/2021 della Commissione Tributaria
Provinciale di Messina, che aveva rigettato il ricorso della società Società _1 s. a. s. avverso l'avviso n.
TYX02CD01928/2019; sul principio di antecedenza logico-giuridica e di stretta interdipendenza tra accertamento societario e accertamenti sui soci;
sulla ritenuta sufficienza della motivazione degli avvisi ai soci, in quanto basata sul rinvio all'accertamento societario e sull'indicazione della quota di partecipazione.
La mancata critica specifica alla struttura logico-giuridica della sentenza impugnata, e il sostanziale rinvio alle medesime deduzioni di merito già respinte in primo grado, rendono gli appelli: formalmente articolati in motivi;
ma sostanzialmente privi di specificità, non risultando individuabile un effettivo "nucleo di censura" rivolto alle statuizioni del primo giudice. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, richiamato anche dall'Ufficio: le statuizioni di una sentenza non sono scindibili dalle argomentazioni che le sorreggono e, pertanto, alla parte volitiva dell'appello deve accompagnarsi una parte argomentativa idonea a confutare le ragioni poste a base della decisione;
un appello che si risolva in una mera riproposizione delle difese di primo grado, senza alcuna critica mirata alle argomentazioni della sentenza, è inammissibile per difetto dell'oggetto dell'impugnazione. Nel caso di specie, la Corte rileva che: pur essendo rinvenibili alcune formule di dissenso verso la sentenza di primo grado, le stesse: non si traducono in una vera e propria critica argomentata alle specifiche rationes decidendi;
non mettono in discussione, con idonei argomenti, il richiamo al giudizio societario e al vincolo logico-giuridico tra accertamento sulla società e accertamenti sui soci. Sulla base di tali considerazioni, gli appelli dovrebbero essere dichiarati inammissibili.
Tuttavia, anche a voler ritenere superabile – in via di mera completezza argomentativa - il profilo formale, gli appelli risultano in ogni caso infondati nel merito, nei termini che seguono.
Sul rapporto tra accertamento societario e accertamenti sui soci, gli avvisi impugnati sono stati emessi: a seguito dell'accertamento n. TYX02CD01928/2019 nei confronti della Società _1 s. a. s., con il quale l'Ufficio di Messina ha accertato, per il 2015, un maggior reddito d'impresa di euro 82.248,00, imputabile ai soci: ai sensi dell'art.5 TUIR (redditi prodotti in forma associata); in proporzione alle rispettive quote (50% ciascuno). La sentenza n.3237/2021 della CTP di Messina: ha rigettato il ricorso della società, ritenendo legittimo l'accertamento induttivo operato dall'Amministrazione finanziaria;
ha confermato, dunque, la ricostruzione del maggior reddito d'impresa. La sentenza di primo grado oggetto di impugnazione ha correttamente evidenziato che: l'accertamento in capo alla società costituisce l'antecedente logico-giuridico degli avvisi emessi nei confronti dei soci;
tra i due accertamenti sussiste un collegamento di stretta interdipendenza, in virtù: del meccanismo di trasparenza di cui all'art.5 TUIR;
dell'unitarietà dell'accertamento delineata dall'art. 40 del D. P. R. n.600/1973. La giurisprudenza di legittimità – richiamata nelle controdeduzioni - ha affermato che: l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni delle società di persone e dei soci, e la conseguente automatica imputazione dei redditi a questi ultimi, comporta che: il ricorso proposto dalla società o da uno dei soci investe inscindibilmente la posizione di tutti i partecipanti, salvo questioni personali;
il maggior reddito accertato nei confronti della società è automaticamente imputato ai soci, in proporzione alle quote, indipendentemente dall'effettiva percezione. In tale quadro: le censure con cui gli appellanti tendono a rimettere integralmente in discussione: la legittimità dell'accertamento induttivo operato nei confronti della società; l'inattendibilità della contabilità societaria;
la determinazione dell'indice di ricarico e la ricostruzione dei ricavi;
risultano inammissibili nel giudizio sui soci, in quanto: attengono alla pretesa tributaria societaria, già oggetto di autonomo giudizio innanzi alla competenza territoriale di Messina;
sono state già esaminate e respinte con la sentenza n.3237/2021, che, allo stato degli atti, costituisce il titolo giuridico di riferimento per la determinazione del reddito d'impresa. La Corte di primo grado ha correttamente ritenuto che: "le risultanze del ricorso avverso l'accertamento nei confronti della società vincolano l'esito del presente giudizio in relazione ai motivi d'impugnazione con i quali si contesta l'illegittimità derivata". Gli appellanti, in questa sede, non hanno fornito elementi idonei: a dimostrare l'inesistenza o la radicale illegittimità, in via diretta, del reddito di partecipazione così come accertato;
né hanno dedotto questioni personali (ad es. diverse quote, differenti regimi, cause individuali di esclusione) che possano incidere autonomamente sulla quantificazione della base imponibile in capo ai singoli soci.
Sulla motivazione degli avvisi di accertamento ai soci, gli appellanti censurano altresì: il preteso difetto di motivazione degli avvisi n. TXJ010200332/2019 e n. TXJ010200333/2019, sostenendo che essi si limiterebbero a fare rinvio all'accertamento societario. Dall'esame degli atti risulta, invece, che ciascun avviso: indica: gli estremi dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della società Società _1 s. a. s. (n.
TYX02CD01928/2019); l'importo del reddito imputabile complessivamente ai soci (euro 82.248,00); la quota di partecipazione del singolo contribuente (50%); il conseguente reddito di partecipazione attribuito al socio (euro 41.124,00); la determinazione del maggior reddito complessivo IRPEF, nonché delle imposte, addizionali, sanzioni ed interessi. Tale impianto motivazionale: è pienamente conforme all'art. 7, L. n.212/2000
(Statuto del contribuente), che richiede l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della pretesa;
rispetta l'orientamento costante secondo cui: l'obbligo di motivazione è adempiuto quando l'atto consente al contribuente di: conoscere la pretesa fiscale nei suoi elementi essenziali;
valutare l'opportunità di proporre impugnazione;
esercitare il diritto di difesa ex art.24 Cost. Nel caso di specie: il rinvio all'accertamento societario, combinato con l'indicazione della quota di partecipazione e della conseguente imputazione del reddito, è sufficiente: sul piano formale, a rendere intellegibile il percorso logico dell'Ufficio; sul piano sostanziale, a mettere il contribuente in condizione di difendersi, anche mediante impugnazione parallela dell'atto societario. Ne consegue che la doglianza di difetto di motivazione degli avvisi ai soci deve essere respinta.
Sulle censure relative al metodo induttivo e alla ricostruzione dei ricavi, le restanti doglianze degli appellanti insistono, in sostanza, sugli stessi profili già dedotti e respinti in primo grado, e già oggetto di esame nel giudizio sulla società: pretesa illegittimità del ricorso al metodo induttivo ex art. 39, comma 2, lett. d), D. P. R.
n.600/1973; contestazione sulla corretta tenuta e valutazione delle rimanenze di magazzino;
critica alla scelta dell'aggregato "costo del venduto e per la produzione di servizi" e all'applicazione di un indice di ricarico del 2,5; rilievo del carattere esiguo delle giacenze rispetto al volume d'affari; asserita violazione della
Circolare AE n.19/2010 in tema di contraddittorio. Tali censure: attengono all'accertamento societario e sono state già oggetto di scrutinio nella sentenza n.3237/2021 della CTP di Messina, la quale ha ritenuto legittima: la dichiarazione di inattendibilità della contabilità; l'utilizzo dell'accertamento induttivo;
la ricostruzione dei maggiori ricavi sulla base delle risultanze istruttorie (verbali di accesso, rimanenze, indici di ricarico). Anche
a prescindere dal vincolo di inscindibilità tra giudizio sulla società e giudizio sui soci, va osservato che: nel processo tributario l'Amministrazione, in caso di accertamento induttivo ex art.39, comma 2, D. P. R.
n.600/1973, può: prescindere, in tutto o in parte, dalle scritture contabili;
fondare la pretesa anche su presunzioni semplici c. d. "supersemplici", prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza in senso tecnico, una volta accertata l'inattendibilità delle scritture;
in tal caso, l'onere della prova si inverte in capo al contribuente, che deve dimostrare: di non aver conseguito il maggior reddito accertato;
ovvero di aver conseguito un reddito inferiore. Nel caso di specie, gli appellanti: non hanno fornito elementi probatori specifici idonei a superare le presunzioni poste a base della ricostruzione induttiva;
hanno insistito su valutazioni meramente critiche o alternative, di carattere assertivo e non sorrette da una controprova strutturata
(documentale/tecnica) che dimostri la reale entità dei ricavi e dei margini. La Corte, pertanto, ritiene che: le censure sul metodo induttivo e sulla ricostruzione dei ricavi della società non possano trovare ingresso nel presente giudizio, sia perché: già oggetto di valutazione nel giudizio sulla società; sia perché, comunque, prive di idoneo supporto probatorio.
Sulle istanze cautelari ex art.52 D. Lgs. n.546/1992, entrambi gli appellanti hanno chiesto, anche in secondo grado, la sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati, deducendo in via generica: la sussistenza del fumus boni iuris, in ragione delle censure mosse;
la sussistenza del periculum in mora, per il pregiudizio che deriverebbe dall'esecuzione coattiva delle somme richieste. L'art.52 D. Lgs. n.546/1992 richiede, per la concessione della sospensione:
1. la seria probabilità di accoglimento del ricorso (fumus boni iuris);
2. il pericolo di un danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto (periculum in mora). Nel caso di specie: quanto al fumus, per le ragioni sopra esposte, gli appelli risultano privi di fondamento;
quanto al periculum, gli appellanti: non hanno allegato né documentato specifiche circostanze patrimoniali o economiche atte a dimostrare un danno concreto, attuale e irreparabile;
si sono limitati a richiamare l'ammontare delle somme richieste, senza provare che tale importo sia, in concreto, idoneo a determinare un pregiudizio irreversibile alla propria capacità reddituale o patrimoniale. Ne consegue che non ricorrono i presupposti per l'accoglimento delle istanze cautelari, che devono essere respinte.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
Condanna, in solido, gli appellanti al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania, delle spese processuali del Secondo Grado del giudizio che liquida in euro 1.000,00 (mille/00).
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna parte appellante alla rifusione, in favore della parte appellata, delle spese di lite che liquida come in motivazione. Catania, 16.01.2026 || Presidente