Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/02/2025, n. 1422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1422 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
Il giorno 10 del mese di febbraio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal giudice monocratico della Quinta Sezione Civile del Tribunale di Napoli,
dott. Guglielmo Manera, è chiamata la causa iscritta al n. 7928/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
TRA
, quale procuratore di sé stesso ex art. 86 c.p.c., Parte_1
appellante
CONTRO
, con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. Michele Gallozzi, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
appellata
NONCHÉ
con il patrocinio dell'avv. Marco Gagliotti, ON
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
appellato
E
, rappresentata e difesa ex Controparte_3
lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli,
appellata
***
Oggetto: opposizione all'esecuzione (art. 7 d.lgs. n. 150/2011 ed art. 617, c. I, c.p.c.)
***
Sono comparsi:
1
nessun altro compare alle 9.59.
l'avv. Pepe precisa le conclusioni, riportandosi all'atto costitutivo, e discute la causa richiamando il contenuto dei precedenti scritti difensivi;
Il Giudice,
si ritira in camera di consiglio;
all'esito della stessa e assenti le parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 4.11.2022, ha evocato in Parte_1
giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, l' Controparte_1
, il e la ,
[...] ON Controparte_3
proponendo opposizione avverso la cartella di pagamento n.
07120220116956538000, a suo dire notificatagli a mezzo pec il 22.10.2022,
dell'importo di € 1.022,78, relativa a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del Codice della Strada accertate dal e dalla ON
, eccependo: la nullità della notificazione con modalità Controparte_3
telematiche della cartella, l'omessa notifica dei presupposti verbali di accertamento, il difetto di motivazione della cartella.
Con la sentenza n. 9788/2023, pubblicata il 21.2.2023, il primo giudice ha qualificato la domanda come opposizione cd. recuperatoria avverso i verbali di accertamento presupposti e, nella contumacia delle parti convenute, l'ha dichiarata inammissibile sul rilievo della sua intempestività,
2 non avendo il ricorrente dato prova della data di notifica della cartella impugnata.
Per la riforma della sentenza ha proposto appello, Parte_1
lamentando l'omessa valutazione, da parte del giudice di pace, della tempestività dell'opposizione, ed ha poi riproposto le doglianze già espresse in primo grado.
Le parti appellate, contumaci in primo grado, si sono costituite ed hanno contestato la fondatezza dell'appello, chiedendone il rigetto.
2. Nella parte in cui ha eccepito l'omessa notifica dei presupposti verbali indicati nella cartella, l'attore ha proposto un'opposizione cd.
recuperatoria avverso i verbali di accertamento, facendo valere una causa estintiva dell'obbligazione sanzionatoria, che, a causa dell'omessa notificazione dei medesimi verbali, non ha potuto prima promuovere (v.
Cass., S.U., n. 22080/2017).
Tale opposizione va proposta ai sensi dell'art. 7 d.lgs. n. 150/2011,
quindi con ricorso entro trenta giorni dalla data di notificazione della cartella di pagamento, davanti al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione.
Il primo giudice ha ritenuto non tempestiva la proposizione dell'opposizione in mancanza della prova della data della notificazione della cartella, avvenuta con modalità telematiche secondo quanto prospettato dall'attore.
Nel depositare il ricorso in appello, l'attore ha depositato il documento denominato “Ricezione via pec della cartella di pagamento.pdf” che
3 rappresenterebbe la stampa in formato pdf del messaggio di posta elettronica certificata della notifica della cartella impugnata.
L'appellata ha contestato Controparte_1
l'ammissibilità di tale documento perché, a suo dire, prodotto per la prima volta nel grado di appello e, su tale contestazione, la parte appellante nulla ha dedotto.
In mancanza del fascicolo del primo grado di giudizio, che non è stato acquisito dalla cancelleria né ricostruito dalle parti nonostante l'invito del
Tribunale, non vi è, agli atti di causa, la documentazione a suo tempo prodotta dall'attore unitamente al ricorso introduttivo del primo grado di giudizio.
Non vi è prova, dunque, che il detto documento sia stato depositato già
davanti al primo giudice.
Peraltro, la , nel costituirsi, ha depositato Controparte_3
il ricorso introduttivo del primo grado a suo tempo notificatole dalla cancelleria del Giudice di Pace: ebbene, dalla lettura di tale atto e, in particolare, dell'indice, ivi riportato, dei documenti allegati, si evince che l'unico documento accluso al ricorso era la sola cartella, ma non anche la stampa del relativo messaggio PEC.
Ne consegue che il documento denominato “Ricezione via pec della
cartella di pagamento.pdf” va considerato inammissibile ai sensi dell'art. 345, c. III, c.p.c., perché prodotto per la prima volta nel presente grado di giudizio.
In definitiva, non vi è prova della data di notificazione della cartella impugnata e della conseguente tempestività dell'opposizione.
4 La doglianza, pertanto, va disattesa.
3. L'attore, come detto, ha pure eccepito la nullità della notificazione con modalità telematiche della cartella, perché proveniente da un indirizzo di posta elettronica certificata non risultante da pubblici elenchi, nonché la nullità della cartella per violazione dell'art. 7 L. n. 212/2000, in quanto, a suo dire, dotata di carente motivazione.
Su tali doglianze, tuttavia, il giudice di pace non si è espresso, avendo solo dichiarato inammissibile la domanda nella parte da interpretarsi come opposizione cd. recuperatoria ai verbali presupposti.
Esse sono state riproposte in appello, pertanto possono essere esaminate ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
Ebbene, gli indicati motivi di opposizione attengono chiaramente alla regolarità formale della cartella, del tutto parificata all'atto di precetto, e della sua notificazione: in tale parte, quindi, la domanda va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, c. I, c.p.c., da proporsi con atto di citazione entro il termine perentorio di venti giorni dalla notifica dell'atto impugnato, davanti al giudice indicato nell'art. 480, c. III, c.p.c., ovverosia davanti al Tribunale in funzione di Giudice dell'Esecuzione.
Anche con riferimento a tali doglianze, tuttavia, non essendovi prova della notificazione della cartella e, quindi, della data nella quale essa è
avvenuta, non può apprezzarsi quale fosse il dies a quo per proporre l'azione esecutiva;
gravando sull'opponente l'onere di documentarne la tempestività,
anch'essa va dichiarata inammissibile (v. Cass., Sez. III, n. 19932/24).
4. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
5 definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti dell' , del Controparte_1 ON
e della , per la riforma della sentenza n. Controparte_3
9788/2023 emessa dal Giudice di Pace di Napoli, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento, in favore delle parti appellate, delle spese processuali, liquidate per ciascuna di esse,
ex d.m. n. 55/2014 (scaglione da € 0,01 a € 1.100,00), per il grado di appello, in complessivi € 240,00 per compensi (dei quali €
70,00 per la fase di studio, € 70,00 per la fase introduttiva, €
100,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge;
3. dà atto della sussistenza delle condizioni per il pagamento di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma I - quater, del d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
IL GIUDICE
GUGLIELMO MANERA
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