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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 02/09/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1210/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1210/2024 V.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio, su ricorso depositato in data 27.06.2024, congiuntamente da:
, nata a [...] l'[...] e residente in Parte_1
Serravalle Pistoiese (PT), via Provinciale Montalbano n. 190 (codice fiscale: ), rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._1
Federica Francesconi del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, sito in Pistoia (PT), Corso Gramsci
n. 106/108, giusta procura in atti;
e nato a [...] il [...] e residente Parte_2 in Pistoia (PT), via di Santa Maria Maggiore n. 8 (codice fiscale:
), rappresentato e difeso dall'Avv. Luisella C.F._2
Donati del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, sito in Quarrata (PT), via G. Galilei n. 11, int.
15, giusta procura in atti;
1 e
PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 27.06.2024, e Parte_1
esponendo di aver contratto matrimonio a Pistoia Parte_2
(PT) il 02.07.2016, precisavano che dall'unione non erano nati figli.
Il Tribunale di Pistoia, con sentenza n. 14/2025 del 10.01.2025, pronunciava la separazione dei coniugi, secondo le condizioni dagli stessi concordate;
con ordinanza del 10.01.2025, poi, il Tribunale rimetteva la causa sul ruolo per la procedibilità del divorzio, al fine di consentire alle parti, rinnovata la volontà, di dar corso alla pronuncia divorzile e rinviava all'udienza del 09.07.2025.
Pertanto, non essendo ripresa la convivenza né essendoci stata riconciliazione, dato il decorso dei termini di legge, i coniugi domandavano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni pattuite tra gli stessi nel ricorso.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) I mobili di arredo della casa familiare, questa di proprietà esclusiva del Sig. sono stati oggetto di suddivisione e Pt_2 regolamentazione economica tra i coniugi nei termini indicati nella separazione e di cui in precedenza ai quali si rimanda.
3) Parimenti, si rimanda alle pattuizioni contenute nella separazione
e di cui sopra circa l'obbligo della Sig.ra di cedere la quota Pt_1 dell'1% detenuta nell'ambito della società “Studio Pistoia Ovest di
Michele Esterasi e C s.a.s.” al valore nominale, e cioè pari ad euro
20,00, a persona indicata dal Sig. Pt_2
4) Le parti ribadiscono che con l'esatto adempimento degli obblighi di cui ai punti che precedono e meglio delineati nell'accordo di separazione, sono da intendersi definiti i rispettivi rapporti economici.
2 5) I ricorrenti rinunciano, altresì, l'uno nei confronti dell'altro, ad avanzare richieste economiche di qualsivoglia natura e, in genere, dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni forma di sostegno economico con particolare riferimento all'assegno divorzile.
6) Le spese legali sono compensate fra le parti.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per l'udienza fissata del
07.05.2025, nelle quali venivano ribadite le conclusioni e le sopra indicate condizioni;
ritenute queste ultime eque e non contrarie a norme imperative;
preso atto del parere del PM;
la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti.
Considerato che le condizioni concordate sono congrue e conformi a legge, queste possono essere poste a fondamento della decisione.
Si pronuncia pertanto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3.
Le spese del presente giudizio vanno compensate tra le parti atteso l'intervenuto accordo tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
3 1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Pistoia (PT) il 02.07.2016, tra i coniugi , nata a [...] l'[...] e Parte_1
nato a [...] il [...], alle condizioni Parte_2 da essi concordate;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pistoia per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 40, P.
II, Serie A, anno 2016);
3) spese compensate.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 02.09.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1210/2024 V.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio, su ricorso depositato in data 27.06.2024, congiuntamente da:
, nata a [...] l'[...] e residente in Parte_1
Serravalle Pistoiese (PT), via Provinciale Montalbano n. 190 (codice fiscale: ), rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._1
Federica Francesconi del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, sito in Pistoia (PT), Corso Gramsci
n. 106/108, giusta procura in atti;
e nato a [...] il [...] e residente Parte_2 in Pistoia (PT), via di Santa Maria Maggiore n. 8 (codice fiscale:
), rappresentato e difeso dall'Avv. Luisella C.F._2
Donati del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, sito in Quarrata (PT), via G. Galilei n. 11, int.
15, giusta procura in atti;
1 e
PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 27.06.2024, e Parte_1
esponendo di aver contratto matrimonio a Pistoia Parte_2
(PT) il 02.07.2016, precisavano che dall'unione non erano nati figli.
Il Tribunale di Pistoia, con sentenza n. 14/2025 del 10.01.2025, pronunciava la separazione dei coniugi, secondo le condizioni dagli stessi concordate;
con ordinanza del 10.01.2025, poi, il Tribunale rimetteva la causa sul ruolo per la procedibilità del divorzio, al fine di consentire alle parti, rinnovata la volontà, di dar corso alla pronuncia divorzile e rinviava all'udienza del 09.07.2025.
Pertanto, non essendo ripresa la convivenza né essendoci stata riconciliazione, dato il decorso dei termini di legge, i coniugi domandavano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni pattuite tra gli stessi nel ricorso.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) I mobili di arredo della casa familiare, questa di proprietà esclusiva del Sig. sono stati oggetto di suddivisione e Pt_2 regolamentazione economica tra i coniugi nei termini indicati nella separazione e di cui in precedenza ai quali si rimanda.
3) Parimenti, si rimanda alle pattuizioni contenute nella separazione
e di cui sopra circa l'obbligo della Sig.ra di cedere la quota Pt_1 dell'1% detenuta nell'ambito della società “Studio Pistoia Ovest di
Michele Esterasi e C s.a.s.” al valore nominale, e cioè pari ad euro
20,00, a persona indicata dal Sig. Pt_2
4) Le parti ribadiscono che con l'esatto adempimento degli obblighi di cui ai punti che precedono e meglio delineati nell'accordo di separazione, sono da intendersi definiti i rispettivi rapporti economici.
2 5) I ricorrenti rinunciano, altresì, l'uno nei confronti dell'altro, ad avanzare richieste economiche di qualsivoglia natura e, in genere, dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni forma di sostegno economico con particolare riferimento all'assegno divorzile.
6) Le spese legali sono compensate fra le parti.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per l'udienza fissata del
07.05.2025, nelle quali venivano ribadite le conclusioni e le sopra indicate condizioni;
ritenute queste ultime eque e non contrarie a norme imperative;
preso atto del parere del PM;
la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti.
Considerato che le condizioni concordate sono congrue e conformi a legge, queste possono essere poste a fondamento della decisione.
Si pronuncia pertanto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3.
Le spese del presente giudizio vanno compensate tra le parti atteso l'intervenuto accordo tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
3 1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Pistoia (PT) il 02.07.2016, tra i coniugi , nata a [...] l'[...] e Parte_1
nato a [...] il [...], alle condizioni Parte_2 da essi concordate;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pistoia per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 40, P.
II, Serie A, anno 2016);
3) spese compensate.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 02.09.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
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